12.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/9


RACCOMANDAZIONE (UE) 2015/1381 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2015

relativa al monitoraggio dell'arsenico negli alimenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

L'arsenico è naturalmente presente nell'ambiente: nel suolo, nelle acque sotterranee e nelle piante. È presente in un'ampia varietà di suoi composti. Si trova nell'acqua, nel suolo e nella terra e viene assorbito da tutte le piante e da tutti gli animali.

(2)

I principali effetti avversi per l'uomo associati all'ingestione prolungata di arsenico inorganico sono lesioni cutanee, cancro, tossicità per lo sviluppo, neurotossicità, malattie cardiovascolari, metabolismo anomalo del glucosio e diabete.

(3)

La Commissione europea ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di formulare un parere scientifico sui rischi per la salute umana connessi alla presenza di arsenico nei prodotti alimentari (compresa l'acqua potabile).

(4)

Il parere scientifico dell'EFSA (1) ha raccomandato che vengano prodotti dati di speciazione relativi a diversi prodotti alimentari di base al fine di corroborare la valutazione dell'esposizione alimentare e perfezionare così la valutazione dei rischi dell'arsenico inorganico,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

1)

che gli Stati membri assicurino, nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018, il monitoraggio della presenza di arsenico negli alimenti. Al fine di consentire una stima esatta dell'esposizione, il monitoraggio dovrebbe riguardare un'ampia varietà di prodotti alimentari che tenga conto delle abitudini di consumo anche di alimenti quali cereali, prodotti a base di cereali (compresi crusca e germe), succhi di frutta e di ortaggi, acqua potabile (compresa l'acqua in bottiglia), caffè, foglie secche di tè, birre, pesci e prodotti del mare, ortaggi, prodotti delle alghe (compresa l'alga hijiki), latte, prodotti lattiero-caseari, alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, alimenti a fini medici speciali e integratori alimentari;

2)

che gli Stati membri seguano i metodi di campionamento fissati nel regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (2) al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi della partita oggetto di campionamento;

3)

che gli Stati membri effettuino le analisi relative all'arsenico, determinando di preferenza il tenore di arsenico inorganico e totale e, se possibile, di altre specie pertinenti di arsenico, conformemente all'allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), facendo uso di un metodo d'analisi che abbia dimostrato di produrre risultati affidabili;

4.

che gli Stati membri comunichino regolarmente all'EFSA i dati relativi al monitoraggio (espressi sulla base del peso complessivo), con le informazioni e nel formato elettronico previsti dall'EFSA ai fini del loro inserimento in una banca dati.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Scientific Opinion on Arsenic in Food (Parere scientifico sulla presenza di arsenico negli alimenti). The EFSA Journal 2009; 7(10):1351.

(2)  Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

(3)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)