12.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/116


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2329 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2015

che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale istituito in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, e in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie rispettivamente del Perù e del Guatemala per l'anno 2015

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (1), in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (2), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Un meccanismo di stabilizzazione per le banane è stato introdotto dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, che è entrato provvisoriamente in vigore il 1o agosto 2013 relativamente alla Colombia e il 1o marzo 2013 relativamente al Perù.

(2)

Un meccanismo analogo per le banane è stato introdotto dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, che è entrato provvisoriamente in vigore nei paesi dell'America centrale nel 2013 e da ultimo in Guatemala il 1o dicembre 2013.

(3)

In base ai suddetti meccanismi e a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 19/2013 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 20/2013, una volta superato un volume limite specifico per le importazioni di banane fresche (rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea del 1o gennaio 2012) provenienti da uno dei paesi interessati, la Commissione adotta un atto di esecuzione mediante il quale può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche per tale paese o decidere che tale sospensione non è appropriata.

(4)

La decisione della Commissione è presa conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in combinato disposto con l'articolo 4.

(5)

Nell'ottobre 2015 le importazioni nell'Unione europea di banane fresche originarie del Guatemala hanno superato la soglia di 62 500 tonnellate metriche stabilita dal suddetto accordo commerciale. Nel novembre 2015 anche le importazioni nell'Unione europea di banane fresche originarie del Perù hanno superato la soglia di 86 250 tonnellate metriche per esse definita.

(6)

In tale contesto, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 19/2013 e dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 20/2013, la Commissione ha tenuto in considerazione l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione al fine di decidere se sospendere il dazio doganale preferenziale. A tal fine la Commissione ha esaminato l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, lo sviluppo delle importazioni provenienti da altre fonti e la stabilità complessiva del mercato delle banane fresche dell'Unione.

(7)

Al momento del superamento della soglia definita per il 2015 le importazioni di banane fresche provenienti dal Perù rappresentavano poco meno del 2 % delle importazioni totali di banane fresche nell'Unione europea. In base a una proiezione delle importazioni fino alla fine del 2015, tenendo conto delle importazioni mensili nel 2015 e considerando che nel 2014 le importazioni provenienti dal Perù sono rimaste al di sotto del 2 % delle importazioni totali per l'intero anno civile, non vi sono elementi che suggeriscano che il livello delle importazioni provenienti dal Perù per l'intero 2015 rispetto alle importazioni totali sarebbe significativamente diverso.

(8)

Al momento del superamento della soglia definita per il 2015 le importazioni di banane fresche provenienti dal Guatemala rappresentavano poco meno dell'1,5 % delle importazioni totali di banane fresche nell'Unione europea. Benché in termini assoluti questa cifra corrisponda al doppio del volume delle importazioni del 2014, in base a una proiezione delle importazioni fino alla fine del 2015 e tenendo conto delle importazioni mensili nel 2015, è improbabile che per l'intero 2015 le importazioni di banane provenienti dal Guatemala superino l'1,5 % delle importazioni totali.

(9)

Mentre nei primi nove mesi del 2015 il prezzo delle importazioni provenienti dal Perù è stato in media di 670 EUR/tonnellata, vale a dire superiore del 4 % rispetto al prezzo medio delle altre importazioni, nello stesso periodo il prezzo delle importazioni provenienti dal Guatemala è stato in media di 621 EUR/tonnellata, vale a dire inferiore del 3,5 % rispetto ai prezzi medi delle altre importazioni di banane fresche nell'UE.

(10)

Si prevede che le importazioni cumulate provenienti da Perù e Guatemala rimarranno al di sotto del 3,5 % delle importazioni totali per l'intero 2015 e che il loro prezzo medio cumulato sia paragonabile al livello dei prezzi delle altre importazioni.

(11)

Le importazioni di banane fresche provenienti da altri paesi che sono tradizionalmente grandi esportatori, anch'essi contraenti di un accordo di libero scambio con l'UE, in particolare la Colombia, la Costa Rica e Panama, sono rimaste ampiamente al di sotto delle soglie definite per tali paesi in meccanismi di stabilizzazione comparabili e, negli ultimi tre anni, hanno seguito le stesse tendenze e presentato gli stessi valori unitari. Ad esempio, nell'ottobre 2015 i livelli delle importazioni provenienti dalla Colombia e dalla Costa Rica erano rispettivamente di 627 000 tonnellate e di 516 000 tonnellate inferiori alle soglie definite per tali importazioni, valori nettamente superiori alle importazioni totali provenienti da Perù e Guatemala durante un intero anno.

(12)

Il prezzo medio all'ingrosso delle banane sul mercato dell'Unione nell'ottobre 2015 (960 EUR/tonnellata) non ha registrato cambiamenti di rilievo rispetto al prezzo medio delle banane dei mesi precedenti.

(13)

Non vi è pertanto alcuna indicazione che la stabilità del mercato dell'Unione sia stata perturbata dal fatto che le importazioni di banane fresche provenienti dal Perù e dal Guatemala abbiano superato il volume limite annuale specifico delle importazioni né che ciò abbia avuto un impatto significativo sulla situazione dei produttori dell'UE. Non si prevede inoltre che questa situazione possa cambiare nella restante parte del 2015.

(14)

Infine, come disposto dal regolamento (UE) n. 19/2013 e dal regolamento (UE) n. 20/2013, non vi è alcuna indicazione di grave deterioramento né di minaccia di un siffatto grave deterioramento per i produttori delle regioni ultraperiferiche dell'UE per l'anno 2015.

(15)

Sulla base dell'analisi di cui sopra, la Commissione ha concluso che la sospensione del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane originarie del Perù non è appropriata. La Commissione ha altresì concluso che la sospensione del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane originarie del Guatemala non è appropriata. La Commissione continuerà a monitorare attentamente le importazioni di banane provenienti dai suddetti due paesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche originarie del Perù e del Guatemala che rientrano nella rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata dell'Unione europea non è appropriata per l'anno 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 17 del 19.1.2013, pag. 1.

(2)  GU L 17 del 19.1.2013, pag. 13.

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).