1.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/60


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2217 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2015

relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dalla Libia e dal Marocco

[notificata con il numero C(2015) 8223]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/496/CEE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Essa stabilisce le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora si manifesti o si propaghi nel territorio di un paese terzo una malattia che possa presentare un rischio grave per la salute umana o animale.

(2)

La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Essa stabilisce le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora si manifesti o si propaghi nel territorio di un paese terzo una malattia che possa presentare un rischio grave per la salute umana o animale.

(3)

L'afta epizootica è una delle malattie più contagiose tra quelle che colpiscono bovini, ovini, caprini e suini. Il virus che causa la malattia può propagarsi rapidamente, in particolare mediante prodotti derivati da animali infetti e oggetti contaminati, inclusi mezzi di trasporto quali i veicoli per bestiame. A seconda della temperatura, il virus può inoltre sopravvivere per diverse settimane in un ambiente contaminato al di fuori dell'animale ospite.

(4)

In seguito alla comparsa di focolai di afta epizootica in Algeria, Libia e Tunisia nel 2014, la decisione di esecuzione 2014/689/UE della Commissione (3) ha stabilito misure di protezione volte a impedire l'introduzione di detta malattia nell'Unione.

(5)

In particolare, la decisione di esecuzione 2014/689/UE ha stabilito misure relative alla pulizia e alla disinfezione dei veicoli e delle navi per bestiame provenienti da Algeria, Libia e Tunisia. Poiché il Marocco è un potenziale paese di transito per i veicoli per bestiame che ritornano dall'Algeria, dalla Libia e dalla Tunisia e che sono diretti nell'Unione, dette misure si applicavano anche ai veicoli e alle navi provenienti da tale paese. Tale decisione era applicabile fino al 1o ottobre 2015.

(6)

Il 2 novembre 2015 il Marocco ha notificato all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la conferma della presenza di un focolaio di afta epizootica, sierotipo O, nella parte occidentale del suo territorio.

(7)

La presenza dell'afta epizootica in Marocco può rappresentare un grave rischio per il patrimonio zootecnico dell'Unione.

(8)

La situazione dell'afta epizootica in Libia rimane incerta e un numero significativo di partite di bovini vivi viene esportato dagli Stati membri dell'UE in questo paese.

(9)

La Libia e il Marocco sono inoltre potenziali paesi di transito per i veicoli per bestiame che ritornano da altri paesi africani e che sono diretti nell'Unione.

(10)

La situazione dell'afta epizootica in Libia e Marocco richiede pertanto l'adozione a livello dell'Unione di misure di protezione che tengano conto della sopravvivenza del virus dell'afta epizootica nell'ambiente e delle potenziali vie di trasmissione del virus.

(11)

I veicoli e le navi utilizzati per il trasporto di animali vivi verso la Libia e il Marocco potrebbero essere contaminati con il virus dell'afta epizootica in tali paesi e quindi rappresentare un rischio di introduzione della malattia nell'Unione al momento del loro ritorno.

(12)

La pulizia e la disinfezione adeguate dei veicoli e delle navi per bestiame costituiscono l'intervento più appropriato per ridurre il rischio di una rapida propagazione del virus su grandi distanze.

(13)

È pertanto opportuno provvedere affinché tutti i veicoli e le navi per bestiame che abbiano trasportato animali vivi verso destinazioni in Libia e Marocco siano adeguatamente puliti e disinfettati e affinché la pulizia e la disinfezione siano opportunamente documentate in una dichiarazione che deve essere presentata dall'operatore o dal conducente all'autorità competente al punto di ingresso nell'Unione.

(14)

L'operatore o il conducente dovrebbe provvedere affinché il certificato di pulizia e disinfezione di ogni veicolo o nave per bestiame che abbia trasportato animali vivi verso destinazioni in Libia e Marocco sia conservato per un periodo minimo di tre anni.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di sottoporre i veicoli che trasportano o hanno trasportato mangime da o verso paesi in cui è presente l'infezione, e per i quali non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione, a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo sia ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.

(16)

Inoltre, sebbene le importazioni di animali vivi di specie suscettibili di contrarre l'afta epizootica non siano autorizzate da alcun paese in Africa, conformemente alla direttiva 2009/156/CE del Consiglio (4) è autorizzata l'importazione di talune categorie di equidi provenienti dal Marocco e conformemente alla decisione 2010/57/UE della Commissione (5) è consentito il transito nell'Unione di equidi provenienti da tale paese terzo e destinati a un altro paese terzo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di sottoporre i veicoli per bestiame che trasportano equidi provenienti da tale paese terzo a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo sia ritenuta necessaria per attenuare il rischio di introduzione dell'afta epizootica nell'Unione.

(17)

Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi per un periodo di tempo che consenta una valutazione completa dell'evoluzione dell'afta epizootica nelle zone colpite.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si definisce «veicolo o nave per bestiame» un veicolo o una nave che sono o sono stati adibiti al trasporto di animali terrestri vivi.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore o il conducente di un veicolo o di una nave per bestiame, al momento dell'arrivo dalla Libia e dal Marocco, fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di ingresso nell'Unione informazioni da cui risulti che il vano bestiame o carico, la carrozzeria del veicolo (ove applicabile), la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico, sono stati puliti e disinfettati dopo l'ultimo scarico di animali.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comprese in una dichiarazione redatta in conformità al modello di cui all'allegato I, o in qualsiasi altro formato equivalente che comprenda almeno le informazioni stabilite da detto modello.

3.   L'originale della dichiarazione di cui al paragrafo 2 è conservato dall'autorità competente per un periodo di tre anni.

Articolo 3

1.   L'autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di ingresso nell'Unione controlla a vista i veicoli per bestiame provenienti dalla Libia e dal Marocco al fine di verificare se sono stati adeguatamente puliti e disinfettati.

2.   L'autorità competente dello Stato membro responsabile per il rilascio del certificato sanitario per le importazioni in Libia e Marocco di animali vivi da caricare a bordo controlla a vista le navi per bestiame al fine di verificare se sono state adeguatamente pulite e disinfettate prima di caricare a bordo gli animali.

3.   Qualora dai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 risulti che la pulizia e la disinfezione sono state effettuate adeguatamente, o qualora le autorità competenti, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, abbiano ordinato, organizzato ed effettuato un'ulteriore disinfezione dei veicoli o delle navi per bestiame previamente puliti, l'autorità competente ne dà attestazione mediante il rilascio di un certificato conforme al modello di cui all'allegato II.

4.   Qualora dai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 risulti che la pulizia e la disinfezione del veicolo o della nave per bestiame non sono state effettuate adeguatamente, l'autorità competente adotta una delle misure seguenti:

a)

dispone che il veicolo o la nave per bestiame vengano sottoposti a un'adeguata pulizia e disinfezione in un luogo designato dall'autorità competente, ubicato il più possibile vicino al punto di ingresso nel territorio dello Stato membro interessato, e rilascia il certificato di cui al paragrafo 3;

b)

nei casi in cui non esista un impianto idoneo per la pulizia e la disinfezione in prossimità del punto di ingresso o vi sia il rischio che residui di prodotti di origine animale possano fuoriuscire dal veicolo o dalla nave per bestiame non sottoposti a pulizia:

i)

rifiuta l'ingresso nell'Unione al veicolo o alla nave per bestiame; o

ii)

effettua una disinfezione preliminare in loco del veicolo o della nave per bestiame che non sono stati adeguatamente puliti e disinfettati in attesa dell'applicazione delle misure di cui alla lettera a).

5.   L'originale del certificato di cui al paragrafo 3 è conservato dall'operatore o dal conducente del veicolo per bestiame per un periodo di tre anni. Una copia di tale certificato è conservata dall'autorità competente per un periodo di tre anni.

Articolo 4

L'autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di ingresso nell'Unione può sottoporre qualsiasi veicolo che abbia trasportato mangime da o verso la Libia e il Marocco, e per il quale non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione, a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo sia ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.

Articolo 5

L'autorità competente dello Stato membro responsabile del posto di ispezione frontaliero di entrata nell'Unione può sottoporre i veicoli che trasportano equidi provenienti dal Marocco destinati ad essere introdotti nell'Unione conformemente alle disposizioni della direttiva 2009/156/CE e, nel caso di transito, conformemente alla decisione 2010/57/UE, e per i quali non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione, a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo sia ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.

Articolo 6

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2016.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(3)  Decisione di esecuzione 2014/689/UE della Commissione, del 29 settembre 2014, relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia (GU L 287 dell'1.10.2014, pag. 27).

(4)  Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

(5)  Decisione 2010/57/UE della Commissione, del 3 febbraio 2010, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2010, pag. 9).


ALLEGATO I

Modello di dichiarazione dell'operatore o del conducente del veicolo/della nave per bestiame proveniente dalla Libia e dal Marocco

Il sottoscritto operatore/conducente del veicolo/della nave per bestiame … (1)

dichiara che:

il più recente scarico di animali e di mangime è stato effettuato in:

Paese, regione, luogo

Data (gg.mm.aa)

Ora (hh:mm)

 

 

 

 

dopo lo scarico il veicolo/la nave per bestiame è stato/a sottoposto/a a pulizia e disinfezione. Le operazioni di pulizia e disinfezione hanno interessato il vano bestiame o carico, [la carrozzeria del veicolo,] (2) la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico,

la pulizia e la disinfezione sono state effettuate in:

Paese, regione, luogo

Data (gg.mm.aa)

Ora (hh:mm)

 

 

 

 

il disinfettante è stato utilizzato nelle concentrazioni raccomandate dal fabbricante (3):

il prossimo carico di animali si svolgerà in:

Paese, regione, luogo

Data (gg.mm.aa)

Ora (hh:mm)

 

 

 

 

Data

Luogo

Firma dell'operatore/del conducente

 

 

 

Nome dell'operatore/del conducente del veicolo per bestiame e indirizzo professionale (in stampatello)


(1)  Indicare il numero di immatricolazione/identificazione del veicolo/della nave per bestiame.

(2)  Cancellare se non pertinente.

(3)  Indicare la sostanza e la relativa concentrazione.


ALLEGATO II

Modello di certificato di pulizia e disinfezione dei veicoli/delle navi per bestiame provenienti dalla Libia e dal Marocco

Il sottoscritto funzionario certifica di aver controllato:

1.

i veicoli/le navi per bestiame con i numeri di immatricolazione/identificazione … (1) in data odierna e di aver constatato con controllo visivo che il vano bestiame o carico, [la carrozzeria del veicolo] (2), la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico, erano adeguatamente puliti;

2.

le informazioni presentate nella forma della dichiarazione di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/2217 della Commissione (3) o in un'altra forma equivalente che comprende i punti di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/2217.

Data

Ora

Luogo

Autorità competente

Firma del funzionario (4)

 

 

 

 

 

Timbro:

Nome in stampatello:


(1)  Indicare i numeri di immatricolazione/identificazione dei veicoli/delle navi per bestiame.

(2)  Cancellare se non pertinente.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2217 della Commissione, del 27 novembre 2015, relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dalla Libia e dal Marocco (GU L 314 del 1.12.2015, pag. 60).

(4)  Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa.