20.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/75 |
DECISIONE (UE) 2015/2099 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2015
che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame
[notificata con il numero C(2015) 7891]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l'Ecolabel UE può essere assegnato a prodotti che hanno un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione dell'Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti. |
(3) |
Le decisioni 2006/799/CE (2) e 2007/64/CE della Commissione (3) hanno stabilito i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e di verifica per gli ammendanti e i substrati di coltivazione, validi fino al 31 dicembre 2015. |
(4) |
Per rispecchiare più fedelmente l'attuale realtà del mercato per questi gruppi di prodotti e tener conto delle innovazioni degli ultimi anni, si ritiene opportuno fondere i due gruppi di prodotti in un gruppo unico e aggiungere il pacciame al campo di applicazione, perché possiede caratteristiche e funzioni particolari che ne fanno un tipo di ammendante a sé stante. |
(5) |
I criteri riveduti e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, tenuto conto del ciclo dell'innovazione di questo gruppo di prodotti. Questi criteri mirano a promuovere il riciclaggio dei materiali e l'uso di materiali rinnovabili e riciclabili, riducendo così il degrado ambientale, nonché sono intesi a diminuire l'inquinamento del suolo e delle acque limitando rigorosamente la concentrazione di inquinanti nel prodotto finale. |
(6) |
È opportuno sostituire le decisioni 2006/799/CE e 2007/64/CE con la presente decisione. |
(7) |
I produttori ai quali è stato assegnato l'Ecolabel UE per gli ammendanti e i substrati di coltivazione sulla base dei criteri stabiliti dalle decisioni 2006/799/CE e 2007/64/CE dovrebbero poter disporre di un periodo transitorio di durata sufficiente a conformare i propri prodotti ai criteri e ai requisiti riveduti. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il gruppo di prodotti «ammendanti, substrati di coltivazione e pacciame» comprende i substrati di coltivazione, gli ammendanti organici e il pacciame organico.
Articolo 2
Ai fini della presente decisione s'intende per:
1) |
«substrato di coltivazione», materiale utilizzato come substrato per lo sviluppo radicale, in cui vengono coltivati vegetali; |
2) |
«substrato di coltivazione minerale», substrato di coltivazione i cui costituenti sono esclusivamente minerali; |
3) |
«ammendante», materiale aggiunto al suolo in situ la cui funzione principale è di conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e/o chimiche e/o le proprietà biologiche, a esclusione delle sostanze di calcinazione; |
4) |
«ammendante organico», ammendante contenente materiali carboniosi la cui funzione principale è di aumentare il contenuto di sostanza organica del suolo; |
5) |
«pacciame», tipo di ammendante utilizzato come copertura protettiva, posto intorno ai vegetali nello strato superficiale del suolo le cui funzioni specifiche sono di evitare la perdita di umidità, contenere le piante infestanti e ridurre l'erosione del suolo; |
6) |
«pacciame organico», pacciame contenente materiali carboniosi derivati dalla biomassa; |
7) |
«costituente», qualsiasi materiale in ingresso che può essere utilizzato come ingrediente del prodotto; |
8) |
«costituente organico», costituente a base di materiali carboniosi; |
9) |
«famiglia di prodotti», gamma di prodotti composta dagli stessi costituenti; |
10) |
«produzione annua», produzione annua di una famiglia di prodotti; |
11) |
«materiale in ingresso annuo», quantitativo annuo di materiali trattati in uno stabilimento di trattamento di rifiuti o di sottoprodotti d'origine animale; |
12) |
«partita», quantitativo di prodotti fabbricati con lo stesso processo, alle stesse condizioni, etichettati nello stesso modo e aventi presumibilmente le stesse caratteristiche; |
13) |
«rifiuti organici», rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare; |
14) |
«biomassa», la frazione biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. |
Articolo 3
Per ottenere l'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto deve rientrare nel gruppo di prodotti «ammendanti, substrati di coltivazione e pacciame», definito all'articolo 1 della presente decisione, e soddisfare i criteri nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato.
Articolo 4
I criteri per il gruppo di prodotti «ammendanti, substrati di coltivazione e pacciame» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 5
Il numero di codice attribuito a fini amministrativi al gruppo di prodotti «ammendanti, substrati di coltivazione e pacciame» è «048».
Articolo 6
Le decisioni 2006/799/CE e 2007/64/CE sono abrogate.
Articolo 7
1. In deroga all'articolo 6, le domande di assegnazione dell'Ecolabel UE per i prodotti appartenenti ai gruppi «ammendanti» o «substrati di coltivazione» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base alle condizioni stabilite dalle decisioni 2006/799/CE e 2007/64/CE.
2. Le domande di assegnazione dell'Ecolabel UE per i prodotti appartenenti ai gruppi «ammendanti» o «substrati di coltivazione» presentate nei due mesi successivi alla data di adozione della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti dalle decisioni 2006/799/CE e 2007/64/CE, rispettivamente, oppure sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Le licenze dell'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalle decisioni 2006/799/CE e 2007/64/CE possono essere utilizzate per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
(2) Decisione 2006/799/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 28).
(3) Decisione 2007/64/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai substrati di coltivazione (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 137).
ALLEGATO
QUADRO GENERALE
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA (ECOLABEL UE)
Criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame
Criterio 1 |
— Costituenti |
Criterio 2 |
— Costituenti organici |
Criterio 3 |
— Substrati di coltivazione minerali e costituenti minerali |
Criterio 3.1 |
— Consumo di energia ed emissioni di CO2 |
Criterio 3.2 |
— Fonti di estrazione di minerali |
Criterio 3.3 |
— Uso e destinazione post-uso dei substrati di coltivazione minerali |
Criterio 4 |
— Materiali riciclati/recuperati e organici nei substrati di coltivazione |
Criterio 5 |
— Limitazione delle sostanze pericolose |
Criterio 5.1 |
— Metalli pesanti |
Criterio 5.2 |
— Idrocarburi policiclici aromatici |
Criterio 5.3 |
— Sostanze e miscele pericolose |
Criterio 5.4 |
— Sostanze elencate in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) |
Criterio 5.5 |
— Limiti per E. coli e Salmonella spp. |
Criterio 6 |
— Stabilità |
Criterio 7 |
— Contaminanti fisici |
Criterio 8 |
— Sostanza organica e sostanza secca |
Criterio 9 |
— Semi di piante infestanti e propaguli vitali |
Criterio 10 |
— Effetti sulle piante |
Criterio 11 |
— Caratteristiche dei substrati di coltivazione |
Criterio 12 |
— Comunicazione delle informazioni |
Criterio 13 |
— Informazioni da riportare sull'Ecolabel UE |
Tabella 1
Applicabilità dei singoli criteri a ciascun tipo di prodotto incluso nel campo di applicazione
Criterio |
Substrati di coltivazione |
Ammendanti |
Pacciame |
Criterio 1 — Costituenti |
x |
x |
x |
Criterio 2 — Costituenti organici |
x |
x |
x |
Criterio 3.1 — Substrati di coltivazione minerali e costituenti minerali: consumo di energia ed emissioni di CO2 |
x |
|
|
Criterio 3.2 — Substrati di coltivazione minerali e costituenti minerali: fonti di estrazione di minerali |
x |
x |
x |
Criterio 3.3 — Substrati di coltivazione minerali e costituenti minerali: uso e post uso dei substrati di coltivazione minerali |
x |
|
|
Criterio 4 — Materiali riciclati/recuperati e organici nei substrati di coltivazione |
x |
|
|
Criterio 5 — Limitazione delle sostanze pericolose |
|
|
|
Criterio 5.1 — Metalli pesanti |
x |
x |
x |
Criterio 5.2 — Idrocarburi policiclici aromatici |
x |
x |
x |
Criterio 5.3 — Sostanze e miscele pericolose |
x |
x |
x |
Criterio 5.4 — Sostanze elencate in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 |
x |
x |
x |
Criterio 5.5 — Limiti per E. coli e Salmonella spp. |
x |
x |
x |
Criterio 6 — Stabilità |
x |
x |
x |
Criterio 7 — Contaminanti fisici |
x |
x |
x |
Criterio 8 — Sostanza organica e sostanza secca |
|
x |
x |
Criterio 9 — Semi di piante infestanti e propaguli vitali |
x |
x |
|
Criterio 10 — Effetti sulle piante |
x |
x |
|
Criterio 11 — Caratteristiche dei substrati di coltivazione |
x |
|
|
Criterio 12 — Comunicazione delle informazioni |
x |
x |
x |
Criterio 13 — Informazioni da riportare sull'Ecolabel UE |
x |
x |
x |
REQUISITI DI VALUTAZIONE E VERIFICA
Per ciascun criterio sono indicati i requisiti specifici di valutazione e verifica.
Le dichiarazioni, i documenti, le analisi, le relazioni sulle prove o altri elementi che il richiedente deve eventualmente produrre per attestare la conformità ai criteri possono essere stilati dal richiedente stesso, dai suoi fornitori o da entrambi.
Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la norma armonizzata per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
Possono essere eventualmente utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché riconosciuti equivalenti dall'organismo competente ad esaminare la domanda.
Gli organismi competenti possono eventualmente richiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.
Come condizione preliminare, il prodotto deve soddisfare tutti i requisiti giuridici del paese o dei paesi in cui è prevista l'immissione sul mercato. Il richiedente dichiara la conformità del prodotto a tale prerequisito.
Il campionamento è eseguito secondo la norma UNI EN 12579 (Ammendanti e substrati di coltivazione — Campionamento). I campioni sono preparati secondo la norma UNI EN 13040 (Ammendanti e substrati per coltura — Preparazione del campione per prove fisiche e chimiche, determinazione del contenuto di sostanza secca, del contenuto di umidità e della massa volumica apparente su un campione compattato in laboratorio).
Per l'anno in cui si presenta la domanda, la frequenza del campionamento e delle prove rispetta le prescrizioni contenute nell'appendice 1. Per gli anni successivi la frequenza del campionamento e delle prove del prodotto finale soddisfa le prescrizioni contenute nell'appendice 2. Le seguenti tipologie di impianto hanno frequenze di campionamento e di prova diverse:
— |
: |
tipo 1 |
: |
stabilimenti di trattamento dei rifiuti o dei sottoprodotti d'origine animale, |
— |
: |
tipo 2 |
: |
stabilimenti di produzione che utilizzano materiali provenienti da stabilimenti di tipo 1, |
— |
: |
tipo 3 |
: |
stabilimenti di produzione che non utilizzano materiali ricavati dai rifiuti o dai sottoprodotti d'origine animale. |
Per gli stabilimenti di tipo 2, la frequenza del campionamento e delle prove per l'anno in cui si presenta la domanda e per gli anni successivi è uguale a quella stabilita per il tipo 3 se i fornitori di materiali ricavati dai rifiuti/sottoprodotti d'origine animale rispettano i criteri dell'Ecolabel UE per gli ammendanti. Il richiedente presenta all'organismo competente le relazioni sulle prove trasmessegli dai fornitori, insieme alla documentazione atta a garantire la conformità dei fornitori ai criteri dell'Ecolabel UE. Ai fini della conformità ai criteri dell'Ecolabel UE dei fornitori di materiali ricavati dai rifiuti o dai sottoprodotti d'origine animale, l'organismo competente può considerare valida le frequenza del campionamento e delle prove stabilita dalla legislazione e dalle norme nazionali o regionali. Se un prodotto costituisce o contiene materiale d'origine animale occorre fare riferimento alle norme microbiologiche e ai controlli sanitari e di polizia sanitaria di cui al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2).
Criterio 1 — Costituenti
Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame.
I costituenti ammessi sono organici e/o minerali.
Valutazione e verifica:
Il richiedente presenta all'organismo competente l'elenco dei costituenti del prodotto.
Criterio 2 — Costituenti organici
Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame.
Criterio 2.1.
Il prodotto finale non contiene torba.
Criterio 2.2.
1) |
I seguenti materiali sono ammessi quali costituenti organici del prodotto finale:
|
2) |
i seguenti materiali non sono ammessi quali costituenti organici del prodotto finale:
|
Criterio 2.3.
I materiali ricavati dal riciclaggio o dal recupero dei fanghi sono ammessi solo se i fanghi soddisfano i seguenti requisiti:
a) |
rientrano in uno dei seguenti tipi di rifiuti, in base all'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione (5), illustrati nella tabella 2: Tabella 2 Fanghi ammessi e loro codici in base all'elenco europeo dei rifiuti
|
b) |
sono ottenuti per separazione da un'unica fonte, cioè non sono stati mischiati con effluenti o fanghi esterni al processo di produzione considerato. |
Valutazione e verifica:
Il richiedente trasmette all'organismo competente le informazioni in merito all'origine di ogni costituente organico del prodotto e una dichiarazione di conformità ai requisiti summenzionati.
Criterio 3 — Substrati di coltivazione minerali e costituenti minerali
Criterio 3.1. Consumo di energia ed emissioni di CO2
Il presente criterio si applica solo ai substrati di coltivazione minerali.
Il consumo di energia e le emissioni di CO2 nella fabbricazione di minerali espansi e di lana minerale rispettano i seguenti valori soglia:
— |
consumo di energia/prodotto ≤ 11 GJ/t di prodotto, |
— |
emissioni di CO2/prodotto ≤ 0,8 t CO2/t di prodotto. |
Il rapporto consumo di energia/prodotto è calcolato come media annua, come segue:
dove:
— |
n è il numero di anni del periodo considerato per calcolare la media, |
— |
i è ciascun anno del periodo considerato per calcolare la media, |
— |
Production è la produzione di lana minerale o minerali espansi, in tonnellate, nell'anno i, |
— |
F è il consumo annuo di combustibile del processo di produzione nell'anno i, |
— |
Elgrid è il consumo annuo di energia elettrica da rete nell'anno i, |
— |
Hcog è il consumo annuo di calore utile da cogenerazione nell'anno i, |
— |
Elcog è il consumo annuo di energia elettrica da cogenerazione nell'anno i, |
— |
Ref Ηη e Ref Εη sono i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e calore definiti dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e calcolati in base alla decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione (7), |
— |
PEScog è il risparmio di energia primaria dell'impianto di cogenerazione di cui alla direttiva 2012/27/UE, nell'anno i. |
Il rapporto emissioni di CO2/prodotto è calcolato come media annua, come segue:
dove:
— |
n è il numero di anni del periodo considerato per calcolare la media, |
— |
i è ciascun anno del periodo considerato per calcolare la media, |
— |
Production è la produzione di lana minerale, in tonnellate, nell'anno i, |
— |
Direct CO2 sono le emissioni di CO2 di cui al regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (8), nell'anno i, |
— |
Indirect CO2 sono le emissioni indirette di CO2 imputabili al consumo di energia finale nell'anno i, calcolate secondo la seguente formula: |
dove:
— |
FEgrid è l'intensità media dell'UE di carbonio della rete elettrica, secondo la metodologia MEErP (9) (0,384 tCO2/MWhe = 0,107 tCO2/GJe), |
— |
FEfuel cog è il fattore di emissione di CO2 del combustibile consumato nell'impianto di cogenerazione. |
Le emissioni dirette di CO2 sono monitorate ai sensi del regolamento (UE) n. 601/2012.
Il periodo considerato per calcolare il rapporto consumo di energia/prodotto e il rapporto emissioni di CO2/prodotto corrisponde ai 5 anni che precedono la presentazione della domanda. Se alla data di presentazione della domanda lo stabilimento è in esercizio da meno di 5 anni, il rapporto è calcolato come media annua del periodo di esercizio, che non può comunque essere inferiore a un anno.
Valutazione e verifica:
Il richiedente presenta all'organismo competente una dichiarazione in cui figurano le seguenti informazioni:
— |
rapporto consumo di energia (in GJ)/prodotto (tonnellate), |
— |
rapporto emissioni di CO2 (tonnellate)/prodotto (tonnellate), |
— |
emissioni dirette di CO2 (tonnellate) per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media, |
— |
emissioni indirette di CO2 (tonnellate) per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media, |
— |
combustibili consumati, consumo di ciascun combustibile (GJ), sottoprocesso/i del processo di lavorazione in cui sono consumati per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media, |
— |
consumo di energia elettrica da rete (GJ di energia finale) per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media, |
— |
consumo di calore utile da cogenerazione (GJ di energia finale) per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media, |
— |
consumo di energia elettrica da cogenerazione (GJ di energia finale) per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media, |
— |
valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e calore, |
— |
risparmio di energia primaria (PES) (%) della cogenerazione per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media, |
— |
identificazione dei combustibili usati per la cogenerazione e loro quota nel mix di combustibili, per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media. |
I documenti seguenti sono allegati alle dichiarazioni:
— |
comunicazione annuale delle emissioni, in base al regolamento (UE) n. 601/2012, per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media, |
— |
dichiarazione di verifica che dichiari soddisfacente la suddetta comunicazione annuale delle emissioni, in base al regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione (10), per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media, |
— |
rilevazioni del consumo di energia elettrica da rete effettuate dal fornitore, per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media, |
— |
rilevazioni del consumo di calore utile ed energia elettrica da cogenerazione, sia sul posto sia acquistati, per ogni anno del periodo considerato per il calcolo della media. |
Criterio 3.2. Fonti di estrazione di minerali
Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame.
I minerali estratti possono essere utilizzati come costituenti del prodotto finale a condizione che:
1) |
(all'interno dell'UE) se sono estratti da zone della rete Natura 2000, costituita da zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e da zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (12) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, le attività estrattive sono state valutate e autorizzate a norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE e tenuto conto del documento di orientamento della Commissione europea sull'estrazione di minerali non energetici e Natura 2000 (13); |
2) |
(al di fuori dell'UE) se sono estratti da zone protette designate come tali a norma della legislazione nazionale dei paesi d'origine/esportatori, le attività di estrazione sono state valutate e autorizzate in base a disposizioni che forniscono garanzie equivalenti a quelle di cui al punto 1. |
Valutazione e verifica:
Se le attività di estrazione dei minerali sono state realizzate in zone della rete Natura 2000 (nell'UE) oppure in zone protette designate come tali a norma della legislazione nazionale dei paesi d'origine/esportatori (al di fuori dell'UE), il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente requisito, rilasciata dalle autorità competenti o una copia dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.
Criterio 3.3. Uso e destinazione post uso dei substrati di coltivazione minerali
Il presente criterio si applica solo ai substrati di coltivazione minerali.
L'offerta dei substrati di coltivazione minerali è destinata a soddisfare soltanto la domanda nel settore dell'orticoltura professionale.
Il richiedente offre ai clienti un servizio strutturato di raccolta e riciclaggio, per il quale può ricorrere a prestatori di servizi esterni. Il servizio di raccolta e riciclaggio riguarda almeno il 70 % v/v delle vendite del prodotto realizzate dal richiedente in tutta l'Unione europea.
Valutazione e verifica:
Il richiedente fornisce all'organismo competente una dichiarazione attestante che i substrati di coltivazione minerali sono offerti esclusivamente per essere utilizzati in applicazioni orticole di natura professionale. Le informazioni fornite all'utilizzatore finale contengono l'indicazione che il prodotto è destinato ad essere utilizzato nell'orticoltura professionale.
Il richiedente informa l'organismo competente circa la o le soluzioni di raccolta e riciclaggio da esso offerte e i risultati della o delle soluzioni praticate. In particolare, il richiedente fornisce i documenti e le informazioni seguenti:
— |
documentazione del contratto tra il fabbricante e i prestatori di servizi, |
— |
descrizione della raccolta, del trattamento e delle destinazioni, |
— |
rassegna annuale del volume totale delle vendite di substrati di coltivazione negli Stati membri dell'Unione europea e rassegna annuale dei volumi di vendita nelle zone degli Stati membri in cui sono offerti i servizi di raccolta e trattamento, |
— |
se il richiedente è un nuovo operatore sul mercato, stima della rassegna annuale del volume totale delle vendite di substrati di coltivazione negli Stati membri dell'Unione europea e stima della rassegna annuale dei volumi di vendita nelle zone degli Stati membri in cui sono offerti i servizi di raccolta e trattamento. I dati reali sono forniti un anno dopo l'assegnazione della licenza Ecolabel UE. |
Criterio 4 — Materiali riciclati/recuperati e organici nei substrati di coltivazione
Il presente criterio si applica solo ai substrati di coltivazione.
La percentuale minima di materiale riciclato/recuperato o di materiale organico nei substrati di coltivazione è la seguente:
a) |
30 % di costituenti organici (espressa in volume di costituente organico per volume totale del prodotto finale); oppure |
b) |
per i substrati di coltivazione minerali, 30 % di materiali riciclati nel processo di fabbricazione dei costituenti minerali (espressa in peso secco di materiali riciclati/recuperati per peso totale secco dei materiali in ingresso). |
Valutazione e verifica:
Il richiedente fornisce le seguenti informazioni:
— |
nel caso di cui alla lettera a), volume di costituenti organici dichiarato nel criterio 1 per volume totale del prodotto finale, oppure |
— |
nel caso di cui alla lettera b), peso secco dei materiali riciclati/recuperati per peso totale secco dei materiali in ingresso. |
Nel caso di cui alla lettera b), il richiedente fornisce anche le seguenti informazioni sui costituenti minerali:
— |
identificazione delle materie prime utilizzate, il peso secco della materia prima utilizzata per peso totale secco dei materiali in ingresso, nonché l'origine, per ciascuna materia prima utilizzata, e |
— |
identificazione dei materiali riciclati/recuperati in ingresso, il peso secco dei materiali riciclati/recuperati in ingresso per peso secco totale dei materiali in ingresso, nonché l'origine, per ciascun materiale riciclato/recuperato in ingresso. |
Criterio 5 — Limitazione delle sostanze pericolose
Criterio 5.1. Limiti per i metalli pesanti
Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame.
a) Ammendanti, pacciame e costituenti organici dei substrati di coltivazione
Per gli ammendanti, il pacciame e i costituenti organici dei substrati di coltivazione, il tenore degli elementi indicati di seguito nel prodotto finale o nel costituente non supera i valori indicati nella tabella 3, misurato in peso a secco del prodotto.
Tabella 3
Valori-limite dei metalli pesanti negli ammendanti, nel pacciame e nei costituenti organici dei substrati di coltivazione
Metallo pesante |
Tenore massimo nel prodotto (mg/kg di peso secco) |
Cadmio (Cd) |
1 |
Cromo totale (Cr) |
100 |
Rame (Cu) |
100 |
Mercurio (Hg) |
1 |
Nichel (Ni) |
50 |
Piombo (Pb) |
100 |
Zinco (Zn) |
300 |
b) Substrati di coltivazione
Per i substrati di coltivazione, compresi quelli minerali, il tenore degli elementi indicati di seguito nel prodotto finale non supera i valori indicati nella tabella 4, misurato in peso a secco del prodotto.
Tabella 4
Valori-limite dei metalli pesanti nei substrati di coltivazione, compresi quelli minerali
Metallo pesante |
Tenore massimo nel prodotto (mg/kg di peso secco) |
Cadmio (Cd) |
3 |
Cromo totale (Cr) |
150 |
Rame (Cu) |
100 |
Mercurio (Hg) |
1 |
Nichel (Ni) |
90 |
Piombo (Pb) |
150 |
Zinco (Zn) |
300 |
Valutazione e verifica:
Il richiedente presenta all'organismo competente le relazioni sulle prove effettuate secondo la procedura di prova indicata nelle rispettive norme UNI EN di cui alla tabella 5. Nel caso dei costituenti organici dei substrati di coltivazione, le relazioni sulle prove possono essere presentate dai fornitori.
Tabella 5
Metodi standard di estrazione e misurazione dei metalli pesanti
Metalli pesanti |
Metodo di misurazione |
Metodo di estrazione |
Cadmio (Cd) |
UNI EN 13650 |
Per gli ammendanti, il pacciame, i costituenti organici dei substrati di coltivazione e i substrati di coltivazione, eccetto i substrati di coltivazione minerali: UNI EN 13650 Ammendanti e substrati per coltura — Estrazione di elementi solubili in acqua regia Per i substrati di coltivazione minerali: UNI EN 13651 Ammendanti e substrati per coltura — Estrazione di sostanze nutrienti solubili in cloruro di calcio/DTPA (CAT) |
Cromo totale (Cr) |
UNI EN 13650 |
|
Rame (Cu) |
UNI EN 13650 |
|
Mercurio (Hg) |
UNI EN 16175 (14) |
|
Nichel (Ni) |
UNI EN 13650 |
|
Piombo (Pb) |
UNI EN 13650 |
|
Zinco (Zn) |
UNI EN 13650 |
Criterio 5.2. Limiti per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame, ma non ai substrati di coltivazione minerali.
Il tenore degli idrocarburi policiclici aromatici indicati di seguito nel prodotto finale non supera il valore indicato nella tabella 6, misurato in peso a secco del prodotto.
Tabella 6
Valore-limite per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Inquinante |
Tenore massimo nel prodotto (mg/kg di peso secco) |
IPA16 |
6 |
IPA16= somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo(ghi)perilene |
Valutazione e verifica:
Il richiedente presenta all'organismo competente le relazioni sulle prove effettuate secondo la procedura di prova indicata nella norma CEN/TS 16181 «Fanghi, rifiuti organici trattati e suolo — Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) mediante gascromatografia (GC) e cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC)» o equivalente.
Criterio 5.3. Sostanze e miscele pericolose
Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame.
Il prodotto finale non è classificato ed etichettato come presentante un pericolo di tossicità acuta né di tossicità specifica per organi bersaglio, come sensibilizzante delle vie respiratorie o della pelle, come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione, né come nocivo per l'ambiente a termini del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).
Il prodotto non contiene sostanze o miscele classificate come tossiche, pericolose per l'ambiente, sensibilizzanti delle vie respiratorie o della pelle, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione a termini del regolamento (CE) n. 1272/2008 e interpretate secondo le indicazioni di pericolo di cui alla tabella 7. Qualsiasi ingrediente aggiunto intenzionalmente la cui concentrazione nel prodotto sia superiore a 0,010 % p/p (in peso umido) deve soddisfare questo requisito. Se i limiti di concentrazione generici o specifici determinati in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008 sono più severi, essi prevalgono sul valore soglia dello 0,010 % p/p (in peso umido) di cui sopra.
Tabella 7
Classi di pericolo soggette a restrizione e relative categorie
Tossicità acuta |
|
Categorie 1 e 2 |
Categoria 3 |
H300 Letale se ingerito |
H301 Tossico se ingerito |
H310 Letale a contatto con la pelle |
H311 Tossico a contatto con la pelle |
H330 Letale se inalato |
H331 Tossico se inalato |
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie |
EUH070 Tossico per contatto oculare |
Tossicità specifica per organi bersaglio |
|
Categoria 1 |
Categoria 2 |
H370 Provoca danni agli organi |
H371 Può provocare danni agli organi |
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta |
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta |
Sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle |
|
Categoria 1A |
Categoria 1B |
H 317 Può provocare una reazione allergica della pelle |
H 317 Può provocare una reazione allergica della pelle |
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato |
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato |
Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione |
|
Categorie 1A e 1B |
Categoria 2 |
H340 Può provocare alterazioni genetiche |
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche |
H350 Può provocare il cancro |
H351 Sospettato di provocare il cancro |
H350i Può provocare il cancro se inalato |
|
H360F Può nuocere alla fertilità |
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità |
H360D Può nuocere al feto |
H361d Sospettato di nuocere al feto |
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. |
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto |
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto |
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno |
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità |
|
Pericoloso per l'ambiente acquatico |
|
Categorie 1 e 2 |
Categorie 3 e 4 |
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici |
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
|
Pericoloso per lo strato di ozono |
|
H420 Pericoloso per lo strato di ozono |
|
Le regole di classificazione più recenti adottate dall'Unione prevalgono sulle classi di pericolo sopraelencate. A norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1272/2008, i richiedenti si accertano pertanto che la classificazione sia basata sulle più recenti norme in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Le indicazioni di pericolo si riferiscono generalmente alle sostanze. Se però non è possibile ottenere informazioni sulle sostanze, si applicano le norme di classificazione delle miscele.
Sono esenti dal criterio 5.3 le sostanze o le miscele le cui proprietà cambiano durante la lavorazione e cessano in tal modo di essere biodisponibili oppure subiscono una trasformazione chimica tale da eliminare il pericolo precedentemente individuato.
Questo criterio non si applica ai prodotti finali composti da: —
— |
materiali che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, a termini dell'articolo 2, paragrafo 2, |
— |
sostanze di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 1907/2006, che stabilisce i criteri per l'esenzione delle sostanze che figurano nell'allegato V di detto regolamento dagli obblighi concernenti la registrazione, gli utilizzatori a valle e la valutazione. |
Per determinare se il presente criterio non si applica a un determinato prodotto finale, il richiedente effettua una ricerca mirata delle eventuali sostanze aggiunte intenzionalmente la cui concentrazione è superiore allo 0,010 % p/p (in peso umido).
Valutazione e verifica:
Il richiedente effettua una ricerca mirata delle sostanze e delle miscele che possono essere classificate con le dichiarazioni di pericolo indicate nel presente criterio. Il richiedente fornisce all'organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto al presente criterio.
Tale dichiarazione comprende la relativa documentazione, ad esempio le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori secondo cui le sostanze, le miscele o i materiali non rientrano in nessuna delle classi di pericolo associate alle indicazioni di pericolo di cui alla tabella 7 ai termini del regolamento (CE) n. 1272/2008, nella misura in cui ciò possa essere determinato, come minimo, dalle informazioni rispondenti alle prescrizioni di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Le informazioni fornite si riferiscono alla forma o allo stato fisico delle sostanze o delle miscele utilizzate nel prodotto finale.
Per corroborare la dichiarazione di classificazione o di non classificazione di ciascuna sostanza e miscela si forniscono le seguenti informazioni tecniche:
i) |
per le sostanze non ancora registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 o per le quali non esiste ancora una classificazione armonizzata CLP: informazioni che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato VII di detto regolamento; |
ii) |
per le sostanze registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 che non rispondono ai requisiti della classificazione CLP: informazioni basate sul fascicolo di registrazione REACH ove si conferma che la sostanza non è classificata; |
iii) |
per le sostanze per le quali vige una classificazione armonizzata o un regime di autoclassificazione: schede di dati di sicurezza, se disponibili. Se queste non sono disponibili o se la sostanza è in regime di autoclassificazione, si forniscono informazioni relative alla classificazione di rischio delle sostanze ai sensi dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006; |
iv) |
per le miscele: schede di dati di sicurezza, se disponibili. Se queste non sono disponibili, si fornisce il calcolo effettuato per classificare la miscela in conformità delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, insieme alle informazioni relative alla classificazione di pericolo delle miscele in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006. |
Si forniscono le schede di dati di sicurezza relative ai materiali che compongono il prodotto finale, come pure quelle relative alle sostanze e alle miscele usate nella preparazione e nel trattamento dei materiali che restano nel prodotto finale in concentrazioni superiori alla soglia dello 0,010 % p/p (in peso umido), a meno che non si applichi un limite di concentrazione generico o specifico inferiore in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Le schede di dati di sicurezza sono compilate a norma dell'allegato II, sezioni 10, 11 e 12, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza). Se le schede di dati di sicurezza sono incomplete, è necessario integrarle con le informazioni tratte dalle dichiarazioni dei fornitori delle sostanze chimiche.
Le informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze possono essere ottenute con modalità diverse dalle prove sperimentali, per esempio utilizzando metodi alternativi come i metodi in vitro, i modelli di relazione quantitativa struttura-attività oppure utilizzando il raggruppamento di sostanze o il metodo del read-across in conformità dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Si incoraggia vivamente a condividere le informazioni lungo l'intera catena di approvvigionamento.
Per la lana minerale, il richiedente fornisce anche i seguenti documenti:
a) |
certificato rilasciato per il diritto di utilizzare il marchio dello European Certification Board for Mineral Wool Products al fine di dimostrare la conformità con la nota Q del regolamento (CE) n. 1272/2008; |
b) |
relazione sulla prova secondo la norma ISO 14184-1 Tessili — Determinazione della formaldeide — parte 1: Formaldeide libera e idrolizzata. |
Criterio 5.4. Sostanze elencate in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006
Il prodotto finale non contiene alcuna delle sostanze estremamente preoccupanti che figurano nell'elenco di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, aggiunta intenzionalmente e presente nel prodotto finale in concentrazione superiore allo 0,010 % in peso umido.
Valutazione e verifica
Alla data di presentazione della domanda si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti. Il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità al criterio 5.4, insieme alla documentazione pertinente, come le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori dei materiali e le copie delle rispettive schede di dati di sicurezza delle sostanze o miscele in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze o le miscele. I limiti di concentrazione sono indicati nelle schede di dati di sicurezza, conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze e le miscele.
Criterio 5.5. Limiti per E. coli e Salmonella spp.
Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame, ma non ai substrati di coltivazione minerali.
Il tenore degli agenti patogeni primari nel prodotto finale non supera i livelli indicati nella tabella 8.
Tabella 8
Limiti per E. coli e Salmonella spp.
Agente patogeno |
Limite |
E. coli |
1 000 UFC/g peso fresco |
Salmonella spp. |
Assente in 25 g di prodotto fresco |
UFC= unità formanti colonie |
Valutazione e verifica:
Il richiedente presenta all'organismo competente le relazioni sulle prove effettuate secondo la procedura di prova indicata nella tabella 9.
Tabella 9
Metodo di prova standard per E. coli e Salmonella spp.
Parametro |
Metodo di prova |
E. coli |
CEN/TR 16193 Sludge, treated biowaste and soil — Detection and enumeration of Escherichia coli (non disponibile in italiano) |
Salmonella spp. |
UNI EN/ISO 6579 Microbiologia di alimenti e mangimi per animali — Metodo orizzontale per la ricerca di Salmonella spp. |
Criterio 6 — Stabilità
Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame, ma non al pacciame composto interamente di costituenti lignocellulosici e ai substrati di coltivazione minerali.
Gli ammendanti e il pacciame per applicazioni non professionali e i substrati di coltivazione per tutti i tipi di applicazione soddisfano uno dei requisiti di cui alla tabella 10.
Tabella 10
Requisiti di stabilità degli ammendanti e del pacciame destinati ad applicazioni non professionali e dei substrati di coltivazione destinati a tutti i tipi di applicazione
Parametro di stabilità |
Requisito |
Indice respirometrico massimo |
15 mmol O2/kg sostanza organica/h |
Rottegrad minimo, se applicabile |
IV (nella prova di autoriscaldamento, aumento della temperatura di 20 °C max al di sopra della temperatura ambiente) |
Gli ammendanti e il pacciame per applicazioni professionali soddisfano uno dei requisiti di cui alla tabella 11.
Tabella 11
Requisiti di stabilità degli ammendanti e del pacciame destinati ad applicazioni professionali
Parametro di stabilità |
Requisito |
Indice respirometrico massimo |
25 mmol O2/kg sostanza organica/h |
Rottegrad minimo, se applicabile |
III (nella prova di autoriscaldamento, aumento della temperatura di 30 °C max al di sopra della temperatura ambiente) |
Valutazione e verifica:
Il richiedente presenta all'organismo competente le relazioni sulle prove effettuate secondo la procedura di prova indicata nella tabella 12.
Tabella 12
Metodo di prova standard per la stabilità
Parametro |
Metodo di prova |
Indice respirometrico |
UNI EN 16087-1 Ammendanti e substrati di coltivazione — Determinazione dell'attività biologica aerobica. Tasso di assorbimento dell'ossigeno (OUR) |
Rottegrad |
UNI EN 16087-2 Ammendanti e substrati di coltivazione. Determinazione dell'attività biologica aerobica. Prova di autoriscaldamento per il compost |
Criterio 7 — Contaminanti fisici
Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame, ma non ai substrati di coltivazione minerali.
Il contenuto di vetro, metallo e plastica con maglia di dimensioni > 2 mm nel prodotto finale non supera lo 0,5 %, misurato in peso secco.
Valutazione e verifica:
Il richiedente presenta all'organismo competente le relazioni sulle prove effettuate secondo la procedura di prova indicata nella specifica tecnica CEN/TS 16202 [Fanghi, rifiuti organici trattati e suolo — Determinazione di impurità e pietrame (ciottolame)], o secondo un altro metodo di prova equivalente autorizzato dall'organismo competente.
Criterio 8 — Sostanza organica e sostanza secca
Il presente criterio si applica agli ammendanti e al pacciame.
La sostanza organica, misurata come perdita per ignizione, del prodotto finale è almeno pari al 15 % in peso secco.
La sostanza secca del prodotto finale è almeno pari al 25 % del peso fresco.
Valutazione e verifica:
Il richiedente presenta all'organismo competente le relazioni sulle prove effettuate secondo la procedura di prova indicata nella tabella 13.
Tabella 13
Metodi di prova standard per la sostanza secca e la sostanza organica
Parametro |
Metodo di prova |
Sostanza secca (% di peso fresco) |
UNI EN 13040 Ammendanti e substrati di coltivazione. Preparazione del campione per prove fisiche e chimiche, determinazione del contenuto di sostanza secca, del contenuto di umidità e della massa volumica apparente su un campione compattato in laboratorio |
Sostanza organica come perdita per ignizione (% di sostanza secca) |
UNI EN 13039 Ammendanti e substrati di coltivazione. Determinazione della sostanza organica e delle ceneri |
Criterio 9 — Semi di piante infestanti e propaguli vitali
Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione e agli ammendanti, ma non ai substrati di coltivazione minerali.
I prodotti finali non contengono più di due unità di semi e propaguli vitali di piante infestanti per litro.
Valutazione e verifica:
Il richiedente presenta all'organismo competente le relazioni sulle prove effettuate secondo la procedura di prova indicata nella specifica tecnica CEN/TS 16201 (Fanghi, rifiuti organici trattati e suolo — Determinazione di semi di pianta e propaguli vitali), o secondo un altro metodo di prova equivalente autorizzato dall'organismo competente.
Criterio 10 — Effetti sulle piante
Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione e agli ammendanti.
I prodotti finali non hanno effetti negativi sull'emergenza della pianta o sulla sua crescita successiva.
Valutazione e verifica:
Il richiedente presenta all'organismo competente una prova valida effettuata secondo la procedura di prova indicata nella norma UNI EN 16086-1 (Ammendanti del suolo e substrati di coltivazione — Determinazione degli effetti sulle piante — parte 1: Prova di crescita in vaso con cavolo cinese).
Criterio 11 — Caratteristiche dei substrati di coltivazione
Il presente criterio si applica solo ai substrati di coltivazione.
Criterio 11.1. Conducibilità elettrica
La conducibilità elettrica del prodotto finale è inferiore a 100 mS/m.
Valutazione e verifica:
Il richiedente presenta all'organismo competente una relazione sulla prova effettuata secondo la procedura di prova indicata nella norma UNI EN 13038 (Ammendanti e substrati di coltivazione — Determinazione della conducibilità elettrica).
Criterio 11.2. pH
Il pH del prodotto finale è compreso tra 4 e 7.
Valutazione e verifica:
Il richiedente presenta all'organismo competente una relazione sulla prova effettuata secondo la procedura di prova indicata nella norma UNI EN 13037 (Ammendanti e substrati di coltivazione — Determinazione del pH).
Criterio 11.3. Tenore di sodio
Il tenore di sodio in estratti acquosi del prodotto finale non è superiore a 150 mg/l di prodotto fresco.
Valutazione e verifica:
Il richiedente presenta all'organismo competente una relazione sulla prova effettuata secondo la procedura di prova indicata nella norma UNI EN 13652 (Ammendanti e substrati per coltura — Estrazione di nutrienti ed elementi solubili in acqua).
Criterio 11.4. Tenore di cloruri
Il tenore di cloruri in estratti acquosi del prodotto finale non è superiore a 500 mg/l di prodotto fresco.
Valutazione e verifica:
Il richiedente presenta all'organismo competente una relazione sulla prova effettuata secondo la procedura di prova indicata nella norma UNI EN 13652 (Ammendanti e substrati per coltura — Estrazione di nutrienti ed elementi solubili in acqua).
Criterio 12 — Comunicazione delle informazioni
Il presente criterio si applica ai substrati di coltivazione, agli ammendanti e al pacciame.
Le informazioni indicate di seguito sono fornite con il prodotto, sull'imballaggio oppure nelle schede tecniche che lo accompagnano.
Criterio 12.1. Ammendanti
a) |
Nome e indirizzo dell'organismo responsabile della commercializzazione |
b) |
Termine o dicitura che identifica il prodotto per tipo, incluso il termine «AMMENDANTE» |
c) |
Codice identificativo della partita |
d) |
Quantità (in peso) |
e) |
Gamma del tenore di umidità |
f) |
Materiali principali (quelli superiori al 5 % in peso) con i quali è stato fabbricato il prodotto |
g) |
Istruzioni di conservazione e data di scadenza consigliate |
h) |
Istruzioni di manipolazione e uso |
i) |
Descrizione dell'uso cui il prodotto è destinato ed eventuali restrizioni d'uso, compresa l'indicazione dell'idoneità del prodotto per particolari gruppi di piante (ad esempio piante calcifughe o calcicole) |
j) |
pH (indicazione del metodo di prova utilizzato) |
k) |
Tenore (%) di carbonio organico, di azoto totale e di azoto inorganico (indicazione del metodo di prova utilizzato) |
l) |
Rapporto carbonio/azoto |
m) |
Fosforo totale (%) e potassio totale (%) (indicazione del metodo di prova utilizzato) |
n) |
Per i prodotti destinati a uso non professionale, indicazione della stabilità della sostanza organica (stabile o molto stabile) |
o) |
Modalità d'uso consigliate |
p) |
In applicazioni non professionali: tasso di applicazione raccomandato espresso in chilogrammi di prodotto per superficie unitaria (m2) per anno |
Criterio 12.2. Substrati di coltivazione
a) |
Nome e indirizzo dell'organismo responsabile della commercializzazione |
b) |
Termine o dicitura che identifica il prodotto per tipo, inclusa la dicitura «SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE» |
c) |
Codice identificativo della partita |
d) |
Quantità (in volume, o numero di lastre nel caso della lana minerale, con indicazione delle dimensioni della lastra) |
e) |
Gamma del tenore di umidità |
f) |
Materiali principali (quelli superiori al 5 % in volume) con i quali è stato fabbricato il prodotto |
g) |
Istruzioni di conservazione e data di scadenza consigliate |
h) |
Istruzioni di manipolazione e uso |
i) |
Descrizione dell'uso cui il prodotto è destinato ed eventuali restrizioni d'uso, compresa l'indicazione dell'idoneità del prodotto per particolari gruppi di piante (ad esempio piante calcifughe o calcicole) |
j) |
pH (UNI EN 13037) |
k) |
Conducibilità elettrica (estrazione 1:5) |
l) |
Inibizione della germinazione (EN 16086-1) |
m) |
Inibizione della crescita (EN 16086-1) |
n) |
Indicazione della stabilità della sostanza organica (stabile o molto stabile) |
o) |
Modalità d'uso consigliate |
p) |
Per i substrati di coltivazione minerali, indicazione dell'uso nell'orticoltura professionale |
Criterio 12.3. Pacciame
a) |
Nome e indirizzo dell'organismo responsabile della commercializzazione |
b) |
Termine o dicitura che identifica il prodotto per tipo, incluso il termine «PACCIAME» |
c) |
Codice identificativo della partita |
d) |
Quantità (in volume) |
e) |
Gamma del tenore di umidità |
f) |
Materiali principali (quelli superiori al 5 % in volume) con i quali è stato fabbricato il prodotto |
g) |
Istruzioni di manipolazione e uso |
h) |
Descrizione dell'uso cui il prodotto è destinato ed eventuali restrizioni d'uso, compresa l'indicazione dell'idoneità del prodotto per particolari gruppi di piante (ad esempio piante calcifughe o calcicole) |
i) |
pH (indicazione del metodo di prova utilizzato) |
j) |
Indicazione della stabilità della sostanza organica (stabile o molto stabile), se applicabile, per gli usi non professionali |
k) |
Modalità d'uso consigliate |
l) |
In applicazioni non professionali: tasso di applicazione raccomandato espresso in mm. |
Valutazione e verifica:
Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme al presente criterio e fornisce all'organismo competente un imballaggio o una scheda tecnica oppure il testo delle informazioni destinate all'utilizzatore che figurano sull'imballaggio o sulle schede tecniche che corredano il prodotto.
Criterio 13 — Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE
Il marchio facoltativo con la casella di testo riporta la seguente dicitura:
— |
incentiva il riciclaggio dei materiali, |
— |
promuove l'impiego di materiali rinnovabili e riciclati. |
Per gli ammendanti e il pacciame figura anche la seguente dicitura:
— |
riduce l'inquinamento del suolo e delle acque, limitando le concentrazioni di metalli pesanti. |
Per le istruzioni d'uso del marchio facoltativo con la casella di testo cfr. il documento Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo, alla pagina
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
Valutazione e verifica:
Il richiedente fornisce all'organismo competente un imballaggio del prodotto recante il marchio, corredato di una dichiarazione di conformità al presente criterio.
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
(3) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(4) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
(5) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti, e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).
(6) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(7) Decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione, del 19 dicembre 2011, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la decisione 2007/74/CE (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 91).
(8) Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).
(9) Metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (http://www.meerp.eu/).
(10) Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 1).
(11) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(12) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(13) Documento di orientamento della Commissione europea, Estrazione di minerali non energetici e Natura 2000 (http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_it.pdf)
(14) UNI EN 16175 Fanghi, rifiuti organici trattati e suolo — Determinazione del mercurio. Parte 1: Spettrometria ad assorbimento atomico a vapori freddi e Parte 2: Spettrometria a fluorescenza atomica a vapore freddo.
(15) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
Appendice 1
Frequenza del campionamento e delle prove per l'anno in cui si presenta la domanda
Tipo di stabilimento |
Criterio |
Materiale in ingresso/produzione annui |
Frequenza delle prove |
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Tipo 1: Stabilimenti di trattamento dei rifiuti o dei sottoprodotti d'origine animale |
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Materiale in ingresso (t) ≤ 3 000 |
Una prova ogni 1 000 tonnellate di materiale in ingresso arrotondate all'intero per eccesso |
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3 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 20 000 |
4 prove (un campionamento per stagione) |
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Materiale in ingresso (t) > 20 000 |
Numero di prove per anno = quantità annua di materiale in ingresso (in tonnellate)/10 000 t + 1 Minimo 4 e massimo 12 |
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|
Materiale in ingresso (t) ≤ 3 000 |
1 |
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3 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 10 000 |
2 |
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10 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 20 000 |
3 |
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20 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 40 000 |
4 |
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40 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 60 000 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
60 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 80 000 |
6 |
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80 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 100 000 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
100 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 120 000 |
8 |
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120 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 140 000 |
9 |
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140 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 160 000 |
10 |
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160 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 180 000 |
11 |
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Materiale in ingresso (t) > 180 000 |
12 |
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Tipo 2: Stabilimenti di produzione che utilizzano materiali provenienti da stabilimenti di tipo 1 |
|
Produzione (m3) ≤ 5 000 |
Campioni combinati rappresentativi di 2 partite secondo la norma UNI EN 12579 (1) |
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Produzione (m3) > 5 000 |
Campioni combinati rappresentativi di 4 partite secondo la norma UNI EN 12579 |
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|
Produzione (m3) ≤ 5 000 |
Campione o campioni combinati rappresentativi di 1 partita secondo la norma UNI EN 12579 |
|||||||||||||||||||||||||
Produzione (m3) > 5 000 |
Campioni combinati rappresentativi di 2 partite secondo la norma UNI EN 12579 |
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Tipo 3: Stabilimenti di produzione che NON utilizzano materiali ricavati dai rifiuti o dai sottoprodotti d'origine animale |
|
Produzione (m3) ≤ 5 000 |
Campione o campioni combinati rappresentativi di 1 partita secondo la norma UNI EN 12579 |
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Produzione (m3) > 5 000 |
Campioni combinati rappresentativi di 2 partite secondo la norma UNI EN 12579 |
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|
Indipendentemente dal materiale in ingresso/dalla produzione |
Campione o campioni combinati rappresentativi di 1 partita secondo la norma UNI EN 12579 |
(1) UNI EN 12579 Ammendanti e substrati di coltivazione. Campionamento.
Appendice 2
Frequenza del campionamento e delle prove per gli anni successivi
Tipo di stabilimento |
Criteri |
Materiale in ingresso/produzione annui |
Frequenza delle prove |
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Tipo 1: Stabilimenti di trattamento dei rifiuti o dei sottoprodotti d'origine animale |
|
Materiale in ingresso (t) ≤ 1 000 |
1 |
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Materiale in ingresso (t) > 1 000 |
Numero di prove per anno = quantità annua di materiale in ingresso (in tonnellate)/10 000 t + 1 Minimo 2 e massimo 12 |
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|
Materiale in ingresso (t) ≤ 10 000 |
0,25 (ogni 4 anni) |
|||||||||||||||||||||||||
10 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 25 000 |
0,5 (ogni 2 anni) |
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25 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 50 000 |
1 |
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50 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 100 000 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
100 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 150 000 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
150 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 200 000 |
4 |
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200 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 250 000 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
250 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 300 000 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
300 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 350 000 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
350 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 400 000 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
400 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 450 000 |
9 |
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450 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 500 000 |
10 |
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500 000 < materiale in ingresso (t) ≤ 550 000 |
11 |
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Materiale in ingresso (t) > 550 000 |
12 |
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Tipo 2: Stabilimenti di produzione che utilizzano materiali provenienti da stabilimenti di tipo 1 |
|
Produzione (m3) ≤ 5 000 |
Campione o campioni combinati rappresentativi di 1 partita secondo la norma UNI EN 12579 |
||||||||||||||||||||||||
Produzione (m3) > 5 000 |
Campioni combinati rappresentativi di 2 partite secondo la norma UNI EN 12579 |
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|
Produzione (m3) ≤ 15 000 |
Campione o campioni combinati rappresentativi di 1 partita secondo la norma UNI EN 12579, ogni 4 anni |
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15 000 < produzione (m3) ≤ 40 000 |
Campione o campioni combinati rappresentativi di 1 partita secondo la norma UNI EN 12579, ogni 2 anni |
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Produzione (m3) > 40 000 |
Campione o campioni combinati rappresentativi di 1 partita secondo la norma UNI EN 12579, ogni anno |
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Tipo 3: Stabilimenti di produzione che NON utilizzano materiali ricavati dai rifiuti o dai sottoprodotti d'origine animale |
|
Indipendentemente dal materiale in ingresso/dalla produzione |
Campione o campioni combinati rappresentativi di 1 partita secondo la norma UNI EN 12579 |
||||||||||||||||||||||||
|
Indipendentemente dal materiale in ingresso/dalla produzione |
Campione o campioni combinati rappresentativi di 1 partita secondo la norma UNI EN 12579, ogni 4 anni |