20.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/13 |
DECISIONE (PESC) 2015/2096 DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2015
sulla posizione dell'Unione europea relativa all'ottava conferenza di revisione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa volta, tra l'altro, a rafforzare la convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione («BTWC»), a continuare la riflessione sulla verifica della BTWC, a sostenere la diffusione universale e l'attuazione a livello nazionale della BTWC, anche attraverso norme di diritto penale, e a rafforzare il rispetto della BTWC. |
(2) |
Il 28 aprile 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato all'unanimità la risoluzione 1540 (2004), in cui si afferma che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. L'attuazione delle disposizioni di tale risoluzione contribuisce all'attuazione della BTWC. |
(3) |
Il 26 agosto 1988 l'UNSC ha adottato la risoluzione 620 (1988) che, tra l'altro, incoraggia il segretario generale a effettuare rapidamente indagini sulle asserzioni riguardanti il presunto uso di armi chimiche, batteriologiche (biologiche) o tossiniche che potrebbe costituire una violazione del protocollo concernente la proibizione dell'impiego in guerra dei gas asfissianti, tossici o simili e dei mezzi batteriologici («protocollo di Ginevra del 1925»). Il 20 settembre 2006 l'Assemblea generale ha adottato la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, allegata alla sua risoluzione 60/288 dell'8 settembre 2006, nella quale gli Stati membri delle Nazioni Unite («UN») incoraggiano il segretario generale ad aggiornare il registro di esperti e laboratori, oltre alle linee guida e alle procedure tecniche, di cui dispone per procedere a indagini tempestive ed efficaci sul presunto uso. |
(4) |
Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/184/PESC (1) riguardante la BTWC, al fine di promuovere la diffusione universale della BTWC e sostenerne l'attuazione a opera degli Stati parti, per far sì che questi ultimi recepiscano nella loro legislazione nazionale e nei provvedimenti amministrativi gli obblighi internazionali previsti dalla BTWC. |
(5) |
Parallelamente all'azione comune 2006/184/PESC, l'Unione europea ha adottato un piano d'azione sulle armi biologiche e tossiniche (2), in cui gli Stati membri si sono impegnati a presentare alle UN, nell'aprile di ogni anno, i risultati delle misure miranti a rafforzare la fiducia («CBM») e al segretario generale delle UN gli elenchi dei pertinenti esperti e laboratori, al fine di facilitare eventuali indagini sul presunto uso di armi chimiche o biologiche. |
(6) |
Il 20 marzo 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/242/PESC (3) riguardante la sesta conferenza di revisione della BTWC. |
(7) |
Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/858/PESC (4) riguardante la BTWC, che si proponeva di promuovere la diffusione universale della BTWC, offrire sostegno all'attuazione della BTWC a opera degli Stati parti, promuovere la presentazione di dichiarazioni sulle CBM a opera degli Stati parti e offrire sostegno al processo intersessionale della BTWC. |
(8) |
Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/429/PESC (5) relativa alla posizione dell'Unione per la settima conferenza di revisione della BTWC. |
(9) |
La settima conferenza di revisione della BTWC ha deciso di prorogare di altri cinque anni (2012-2016) il mandato dell'Unità di supporto all'attuazione («ISU») e di estenderne i compiti affinché includano l'attuazione della decisione di costituire e gestire la banca dati per le richieste e le offerte di assistenza, facilitando il correlato scambio di informazioni tra Stati parti, nonché il sostegno, ove necessario, all'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni della settima conferenza di revisione a opera degli Stati parti. |
(10) |
La settima conferenza di revisione ha deciso che la ottava conferenza di revisione si terrà a Ginevra non oltre il 2016 e che dovrebbe valutare il funzionamento della BTWC, tenendo presente tra l'altro:
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(11) |
Il 23 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/421/PESC (6) riguardante la BTWC, che si proponeva di promuovere la diffusione universale della BTWC, offrire sostegno all'attuazione della BTWC a opera degli Stati parti, promuovere la presentazione di CBM a opera degli Stati parti e offrire sostegno al processo intersessionale della BTWC. |
(12) |
In vista della futura conferenza di revisione della BTWC che si terrà dal novembre al dicembre 2016, è opportuno aggiornare la posizione dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel periodo precedente e durante l'ottava conferenza di revisione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) l'Unione si adopera, in particolare, per fare in modo che gli Stati parti affrontino le priorità seguenti:
a) |
creare e alimentare la fiducia nell'osservanza, mediante una serie di misure concrete descritte nella presente decisione; |
b) |
sostenere l'attuazione a livello nazionale, anche mediante un maggiore impegno con i soggetti interessati non governativi; |
c) |
sostenere il meccanismo del segretario generale delle UN per le indagini sul presunto uso di armi e agenti biologici attraverso l'ulteriore sviluppo delle sue capacità operative quale mezzo per rafforzare gli articoli VI e VIII della BTWC; e |
d) |
promuovere l'universalità della BTWC. |
L'obiettivo dell'Unione è valutare il funzionamento della BTWC e il processo intersessionale 2012-2015, promuovere azioni concrete ed esaminare le possibili opzioni per un ulteriore rafforzamento della BTWC. A questo riguardo l'Unione sottopone proposte concrete all'ottava conferenza di revisione nel 2016 in vista della loro adozione da parte della conferenza stessa.
Articolo 2
Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Unione:
a) |
contribuisce a una completa revisione del funzionamento della BTWC, in sede di ottava conferenza di revisione, che comprenda l'attuazione degli impegni degli Stati parti nel quadro della BTWC e lo svolgimento e i risultati dal programma intersessionale 2012-2015; |
b) |
sostiene un nuovo programma di lavoro importante, che affronti i limiti dei precedenti programmi intersessionali nel periodo intercorrente tra l'ottava e la nona conferenza di revisione mediante l'adozione di modalità migliorate per progredire ulteriormente nell'ambito di tale programma di lavoro, al fine di rafforzare l'efficacia della BTWC; |
c) |
sostiene l'organizzazione di una nona conferenza di revisione della BTWC entro il 2021; |
d) |
costruisce consenso per un risultato positivo dell'ottava conferenza di revisione, sulla base del quadro istituito dalle conferenze precedenti, e promuove tra l'altro i seguenti temi essenziali:
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Articolo 3
Allo scopo di rafforzare l'osservanza, l'Unione promuove una maggiore pertinenza e completezza dei formulari CBM tramite:
a) |
l'esame dei formulari CBM annuali quale strumento nazionale periodico di dichiarazione sull'attuazione e sull'osservanza e ulteriore sviluppo delle medesime tenendo presente questo obiettivo; |
b) |
la massima riduzione possibile della complessità rimanente dei formulari CBM e la soppressione delle potenziali ambiguità; |
c) |
il sostegno all'ISU affinché accresca il proprio ruolo di assistenza ai punti di contatto nazionali nella compilazione delle loro CBM, mediante seminari e formazioni regionali sulla presentazione elettronica dei formulari CBM; |
d) |
attività volte ad accrescere la partecipazione e la qualità e la completezza delle CBM, ampliando la funzionalità della base elettronica per le CBM e mettendola a disposizione, insieme alla guida sulle CBM, in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite sul sito web della BTWC. |
Articolo 4
In aggiunta agli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Unione sostiene il rafforzamento del ruolo dell'ISU. In particolare, l'Unione sostiene:
a) |
la proroga del mandato dell'ISU per altri cinque anni; |
b) |
l'inclusione di ulteriori attività nel mandato dell'ISU al fine di sostenere l'attuazione di un programma di lavoro intersessionale riveduto e rafforzato, ai sensi dell'articolo 5 in appresso; |
c) |
l'elaborazione di un sistema per l'esame degli sviluppi scientifici e tecnologici e del relativo impatto sulla BTWC attribuendo all'ISU, fra l'altro, una funzione di collegamento e di consulenza scientifica e tecnologica permanente; |
d) |
l'adozione di un piano d'azione sulla diffusione universale, sotto il coordinamento dell'ISU; |
e) |
un ruolo dell'ISU relativamente all'assistenza dei punti di contatto nazionali degli Stati parti nella compilazione e presentazione dei formulari CBM ai sensi dell'articolo 3; |
f) |
l'incremento adeguato dell'attuale organico dell'ISU al fine di raggiungere i nuovi obiettivi e svolgere le attività di cui al presente articolo. |
Articolo 5
Al fine di sostenere l'esame e il rafforzamento del programma intersessionale, l'Unione in particolare:
a) |
sostiene le tematiche seguenti per un nuovo programma intersessionale, da trattare in ambito intersessionale oppure nell'ambito di appositi gruppi di lavoro, o in entrambi i modi:
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b) |
sostiene lo sviluppo di quadri regolamentari nazionali sulla biosicurezza e la bioprotezione; sebbene norme appropriate sulla biosicurezza e la bioprotezione per i laboratori non si sostituiscano in alcun modo a un regime di osservanza, l'adozione e la promozione di tali norme può aiutare a lungo termine i singoli Stati parti nell'attuazione dei loro obblighi di cui alla BTWC; dette norme potrebbero anche essere uno strumento utile, insieme ad altre misure, per contribuire a dimostrare l'osservanza; le discussioni su questa tematica, anche con i laboratori, le associazioni di biosicurezza e l'industria interessati, potrebbero far parte di un nuovo programma di lavoro intersessionale; |
c) |
sostiene esercizi volontari di revisione tra pari che coinvolgano gli Stati parti nell'ambito della BTWC. L'obiettivo di un esercizio di revisione tra pari è migliorare l'attuazione a livello nazionale e confermarne l'osservanza mediante lo scambio di informazioni e una maggiore trasparenza per quanto riguarda, ad esempio, le capacità, le attività e le azioni per l'attuazione, nonché le intenzioni a favore dell'osservanza; |
d) |
sostiene il rafforzamento del potere decisionale del processo intersessionale mediante l'esame di una serie di opzioni, quali competenze decisionali chiaramente definite per specifici settori di attività. |
Articolo 6
Allo scopo di appoggiare la diffusione universale della BTWC, l'Unione:
a) |
sostiene l'adozione di un piano d'azione sulla diffusione universale, coordinato dall'ISU, con iniziative e attività concrete; il piano d'azione può comprendere azioni quali eventi di sensibilizzazione, iniziative congiunte, traduzione dei pertinenti documenti, incentivi come lo scambio di informazioni sulle offerte di assistenza; il piano d'azione sarebbe valutato e, se necessario, modificato a ogni riunione degli Stati parti; |
b) |
sostiene l'organizzazione di sessioni apposite o di riunioni di un gruppo di lavoro sulla diffusione universale durante il processo intersessionale in modo da coordinare le attività di sensibilizzazione tra i vari attori e pianificare le iniziative regionali. |
Articolo 7
L'Unione sostiene gli sforzi tesi a rafforzare il meccanismo del segretario generale delle UN per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche, in particolare, garantendo l'efficacia delle disposizioni del meccanismo e adottando iniziative concrete a tale scopo, come fornire sostegno per programmi di formazione, incluso lo svolgimento di esercitazioni, e sviluppare un sistema analitico di laboratorio.
Articolo 8
L'Unione sostiene gli sforzi volti a rafforzare l'articolo VII della BTWC in occasione dell'ottava conferenza di revisione, tenendo conto degli sforzi profusi altrove ai fini dello sviluppo delle capacità internazionali di risposta a focolai di malattie infettive.
Articolo 9
L'azione condotta dall'Unione ai fini di cui alla presente decisione comprende:
a) |
la presentazione da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri, in base alla posizione di cui alla presente decisione, di proposte di specifiche modalità pratiche e attuabili per l'effettivo potenziamento dell'attuazione della BTWC, da sottoporre all'esame degli Stati parti della BTWC in occasione dell'ottava conferenza di revisione; |
b) |
ove opportuno, iniziative dell'alto rappresentante o delle delegazioni dell'Unione; |
c) |
dichiarazioni formulate dall'alto rappresentante o dalla delegazione dell'Unione presso le Nazioni Unite nella fase precedente la ottava conferenza di revisione e durante quest'ultima. |
Articolo 10
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Azione Comune 2006/184/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2006, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 51).
(2) GU C 57 del 9.3.2006, pag. 1.
(3) Posizione comune 2006/242/PESC del Consiglio, del 20 marzo 2006, riguardante la conferenza di revisione del 2006 della Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 65).
(4) Azione comune 2008/858/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 302 del 13.11.2008, pag. 29).
(5) Decisione 2011/429/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, relativa alla posizione dell'Unione europea per la settima conferenza di revisione degli Stati parti della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) (GU L 188 del 19.7.2011, pag. 42).
(6) Decisione 2012/421/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 61).