20.11.2015   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/13


DECISIONE (PESC) 2015/2096 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2015

sulla posizione dell'Unione europea relativa all'ottava conferenza di revisione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa volta, tra l'altro, a rafforzare la convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione («BTWC»), a continuare la riflessione sulla verifica della BTWC, a sostenere la diffusione universale e l'attuazione a livello nazionale della BTWC, anche attraverso norme di diritto penale, e a rafforzare il rispetto della BTWC.

(2)

Il 28 aprile 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato all'unanimità la risoluzione 1540 (2004), in cui si afferma che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. L'attuazione delle disposizioni di tale risoluzione contribuisce all'attuazione della BTWC.

(3)

Il 26 agosto 1988 l'UNSC ha adottato la risoluzione 620 (1988) che, tra l'altro, incoraggia il segretario generale a effettuare rapidamente indagini sulle asserzioni riguardanti il presunto uso di armi chimiche, batteriologiche (biologiche) o tossiniche che potrebbe costituire una violazione del protocollo concernente la proibizione dell'impiego in guerra dei gas asfissianti, tossici o simili e dei mezzi batteriologici («protocollo di Ginevra del 1925»). Il 20 settembre 2006 l'Assemblea generale ha adottato la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, allegata alla sua risoluzione 60/288 dell'8 settembre 2006, nella quale gli Stati membri delle Nazioni Unite («UN») incoraggiano il segretario generale ad aggiornare il registro di esperti e laboratori, oltre alle linee guida e alle procedure tecniche, di cui dispone per procedere a indagini tempestive ed efficaci sul presunto uso.

(4)

Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/184/PESC (1) riguardante la BTWC, al fine di promuovere la diffusione universale della BTWC e sostenerne l'attuazione a opera degli Stati parti, per far sì che questi ultimi recepiscano nella loro legislazione nazionale e nei provvedimenti amministrativi gli obblighi internazionali previsti dalla BTWC.

(5)

Parallelamente all'azione comune 2006/184/PESC, l'Unione europea ha adottato un piano d'azione sulle armi biologiche e tossiniche (2), in cui gli Stati membri si sono impegnati a presentare alle UN, nell'aprile di ogni anno, i risultati delle misure miranti a rafforzare la fiducia («CBM») e al segretario generale delle UN gli elenchi dei pertinenti esperti e laboratori, al fine di facilitare eventuali indagini sul presunto uso di armi chimiche o biologiche.

(6)

Il 20 marzo 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/242/PESC (3) riguardante la sesta conferenza di revisione della BTWC.

(7)

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/858/PESC (4) riguardante la BTWC, che si proponeva di promuovere la diffusione universale della BTWC, offrire sostegno all'attuazione della BTWC a opera degli Stati parti, promuovere la presentazione di dichiarazioni sulle CBM a opera degli Stati parti e offrire sostegno al processo intersessionale della BTWC.

(8)

Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/429/PESC (5) relativa alla posizione dell'Unione per la settima conferenza di revisione della BTWC.

(9)

La settima conferenza di revisione della BTWC ha deciso di prorogare di altri cinque anni (2012-2016) il mandato dell'Unità di supporto all'attuazione («ISU») e di estenderne i compiti affinché includano l'attuazione della decisione di costituire e gestire la banca dati per le richieste e le offerte di assistenza, facilitando il correlato scambio di informazioni tra Stati parti, nonché il sostegno, ove necessario, all'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni della settima conferenza di revisione a opera degli Stati parti.

(10)

La settima conferenza di revisione ha deciso che la ottava conferenza di revisione si terrà a Ginevra non oltre il 2016 e che dovrebbe valutare il funzionamento della BTWC, tenendo presente tra l'altro:

i)

i nuovi sviluppi scientifici e tecnologici pertinenti per la BTWC;

ii)

i progressi compiuti dagli Stati parti quanto all'attuazione degli obblighi previsti dalla BTWC;

iii)

i progressi nell'attuazione delle decisioni e raccomandazioni convenute durante la settima conferenza di revisione.

(11)

Il 23 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/421/PESC (6) riguardante la BTWC, che si proponeva di promuovere la diffusione universale della BTWC, offrire sostegno all'attuazione della BTWC a opera degli Stati parti, promuovere la presentazione di CBM a opera degli Stati parti e offrire sostegno al processo intersessionale della BTWC.

(12)

In vista della futura conferenza di revisione della BTWC che si terrà dal novembre al dicembre 2016, è opportuno aggiornare la posizione dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel periodo precedente e durante l'ottava conferenza di revisione della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) l'Unione si adopera, in particolare, per fare in modo che gli Stati parti affrontino le priorità seguenti:

a)

creare e alimentare la fiducia nell'osservanza, mediante una serie di misure concrete descritte nella presente decisione;

b)

sostenere l'attuazione a livello nazionale, anche mediante un maggiore impegno con i soggetti interessati non governativi;

c)

sostenere il meccanismo del segretario generale delle UN per le indagini sul presunto uso di armi e agenti biologici attraverso l'ulteriore sviluppo delle sue capacità operative quale mezzo per rafforzare gli articoli VI e VIII della BTWC; e

d)

promuovere l'universalità della BTWC.

L'obiettivo dell'Unione è valutare il funzionamento della BTWC e il processo intersessionale 2012-2015, promuovere azioni concrete ed esaminare le possibili opzioni per un ulteriore rafforzamento della BTWC. A questo riguardo l'Unione sottopone proposte concrete all'ottava conferenza di revisione nel 2016 in vista della loro adozione da parte della conferenza stessa.

Articolo 2

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Unione:

a)

contribuisce a una completa revisione del funzionamento della BTWC, in sede di ottava conferenza di revisione, che comprenda l'attuazione degli impegni degli Stati parti nel quadro della BTWC e lo svolgimento e i risultati dal programma intersessionale 2012-2015;

b)

sostiene un nuovo programma di lavoro importante, che affronti i limiti dei precedenti programmi intersessionali nel periodo intercorrente tra l'ottava e la nona conferenza di revisione mediante l'adozione di modalità migliorate per progredire ulteriormente nell'ambito di tale programma di lavoro, al fine di rafforzare l'efficacia della BTWC;

c)

sostiene l'organizzazione di una nona conferenza di revisione della BTWC entro il 2021;

d)

costruisce consenso per un risultato positivo dell'ottava conferenza di revisione, sulla base del quadro istituito dalle conferenze precedenti, e promuove tra l'altro i seguenti temi essenziali:

i)

pur riconoscendo l'assenza di un consenso sulla verifica nella presente fase, che rimane un elemento centrale di un regime di disarmo e non proliferazione completo ed efficace, l'Unione si sta adoperando per l'individuazione di opzioni che possano contribuire in un nuovo programma intersessionale e oltre a un aumento della fiducia nell'osservanza e all'effettiva attuazione dell'oggetto e dello scopo della BTWC; gli Stati parti dovrebbero essere in grado di dimostrarne l'osservanza, tra l'altro, mediante scambi interattivi di informazioni (come dichiarazioni obbligatorie o volontarie) e maggior trasparenza quanto alle loro capacità, attività e azioni, comprese le misure volontarie e in loco di altro tipo, come convenuto; le proposte presentate durante il programma intersessionale 2012-2015 e i risultati del programma forniscono una base per tale lavoro;

ii)

sostegno e rafforzamento, se necessario, delle misure nazionali di attuazione, comprese le norme amministrative, giudiziarie e di diritto penale, e del controllo sui microrganismi e le tossine patogeni nell'ambito della BTWC; si potrebbero esaminare ulteriori azioni e adottare decisioni relative ai mezzi e alle modalità per migliorare l'attuazione nazionale: sensibilizzazione e dialogo con le parti interessate non governative a livello nazionale, regionale e internazionale sul loro ruolo nella promozione degli obiettivi della BTWC e nella sua attuazione; sostegno continuo all'adozione di norme adeguate sulle misure di biosicurezza e bioprotezione; sensibilizzazione dei professionisti pertinenti nei settori pubblico e privato; programmi di formazione e istruzione destinati a chi ha accesso ad agenti biologici e tossine pertinenti ai fini della BTWC; promozione di una cultura della responsabilità tra i professionisti nazionali e, su base volontaria, sviluppo, adozione e promulgazione di codici di condotta; promozione del rispetto degli obblighi previsti dalle risoluzioni UNSC 1540 (2004) e 1673 (2006), laddove pertinenti per l'eliminazione del rischio che le armi biologiche o tossiniche siano acquistate o utilizzate a scopi terroristici, compreso il rischio di accesso di attori non statali a materiali, attrezzature e conoscenze che potrebbero essere utilizzati per la messa a punto e la produzione di armi biologiche e tossiniche;

iii)

adesione universale di tutti gli Stati alla BTWC, compresa la richiesta a tutti gli Stati che non ne sono parte di aderirvi senza indugio e di impegnarsi giuridicamente per il disarmo e la non proliferazione delle armi biologiche e tossiniche; e, in attesa dell'adesione di tali Stati alla BTWC, incoraggiando detti Stati a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni degli Stati parti della BTWC e ad attuare, su base volontaria, le disposizioni di questa; e raccomandando l'adozione di un piano d'azione sulla diffusione universale, coordinato dall'ISU e valutato nel corso di sessioni specifiche durante le riunioni intersessionali;

iv)

sforzi volti a far sì che il divieto di armi biologiche e tossiniche sia dichiarato una norma di diritto internazionale universalmente vincolante, anche attraverso la diffusione universale della BTWC;

v)

sforzi per migliorare la trasparenza e costruire la fiducia nell'osservanza, anche tramite revisioni necessarie e conseguibili delle CBM attuali; l'Unione è disposta a collaborare al rafforzamento delle CBM individuando misure tese ad accrescere la loro rilevanza diretta per gli obiettivi fondamentali di trasparenza e a evitare dubbi e preoccupazioni; continuare a sostenere un processo di revisione volontaria tra pari quale strumento utile per aumentare la trasparenza tra gli Stati parti, migliorando la fiducia nell'osservanza della BTWC e rafforzando l'attuazione nazionale attraverso la condivisione delle migliori prassi, la sensibilizzazione delle parti interessate quanto ai requisiti di attuazione e il potenziamento della cooperazione internazionale in questo settore;

vi)

rafforzamento delle capacità operative del meccanismo del segretario generale delle UN per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche, anche attraverso l'espansione del gruppo di esperti addestrati, la formazione e lo svolgimento di esercitazioni di simulazione e sul campo; i lavori svolti separatamente possono contribuire a rafforzare ulteriormente l'articolo VI e, indirettamente, l'articolo VII della BTWC;

vii)

adozione di decisioni, con le organizzazioni pertinenti, sulla fornitura di assistenza e sul coordinamento nel contesto dell'articolo VII della BTWC, a richiesta di qualunque Stato parte in caso di presunto uso di armi biologiche o tossiniche, incluso il miglioramento delle capacità nazionali per quanto riguarda il controllo, la rilevazione e la diagnosi delle malattie, nonché dei sistemi sanitari pubblici come prima linea di difesa;

viii)

miglioramento della trasparenza sulla cooperazione e l'assistenza connesse con l'articolo X della BTWC e presa in conto dei mandati, dei lavori e delle conoscenze specialistiche di altre organizzazioni internazionali; l'Unione continuerà a sostenere l'attuazione concreta dell'articolo X della BTWC attraverso i suoi vari programmi di assistenza ed è disposta a proseguire l'elaborazione di visioni comuni, che costituisce la base di un'azione efficace in relazione alla cooperazione a scopi pacifici nell'ambito della BTWC; si potrebbero esaminare ulteriori azioni e adottare decisioni sul miglioramento della cooperazione internazionale, dell'assistenza e degli scambi in materia di scienze e tecnologie biologiche a scopi pacifici, sulla promozione della creazione di capacità per quanto riguarda il controllo, la rilevazione, la diagnosi e il contenimento delle malattie infettive; l'Unione continuerà a sostenere il funzionamento dell'attuale banca dati per la cooperazione e l'assistenza e, ove opportuno, a cercare modi per rafforzarne l'utilità; sostegno, tra l'altro, ai programmi del partenariato G7 globale, ai programmi pertinenti dell'Unione e agli obiettivi dell'agenda globale per la sicurezza sanitaria volti a sostenere l'attuazione del regolamento sanitario internazionale e il disarmo, il controllo e la sicurezza di materiali, strutture e conoscenze specialistiche sensibili, se del caso;

ix)

sostegno a un processo di valutazioni più frequenti e mirate degli sviluppi rilevanti sul piano scientifico e tecnologico che possono avere implicazioni per la BTWC; tale processo potrebbe comportare l'integrazione nell'ISU di una funzione di consulenza scientifica e tecnologica permanente, nonché un processo di revisione più sostanziale quale elemento centrale di un nuovo programma di lavoro intersessionale al fine di includere in maniera più integrata e coordinata gli eventi e i lavori pertinenti condotti dalle accademie internazionali e dagli Stati parti.

Articolo 3

Allo scopo di rafforzare l'osservanza, l'Unione promuove una maggiore pertinenza e completezza dei formulari CBM tramite:

a)

l'esame dei formulari CBM annuali quale strumento nazionale periodico di dichiarazione sull'attuazione e sull'osservanza e ulteriore sviluppo delle medesime tenendo presente questo obiettivo;

b)

la massima riduzione possibile della complessità rimanente dei formulari CBM e la soppressione delle potenziali ambiguità;

c)

il sostegno all'ISU affinché accresca il proprio ruolo di assistenza ai punti di contatto nazionali nella compilazione delle loro CBM, mediante seminari e formazioni regionali sulla presentazione elettronica dei formulari CBM;

d)

attività volte ad accrescere la partecipazione e la qualità e la completezza delle CBM, ampliando la funzionalità della base elettronica per le CBM e mettendola a disposizione, insieme alla guida sulle CBM, in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite sul sito web della BTWC.

Articolo 4

In aggiunta agli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Unione sostiene il rafforzamento del ruolo dell'ISU. In particolare, l'Unione sostiene:

a)

la proroga del mandato dell'ISU per altri cinque anni;

b)

l'inclusione di ulteriori attività nel mandato dell'ISU al fine di sostenere l'attuazione di un programma di lavoro intersessionale riveduto e rafforzato, ai sensi dell'articolo 5 in appresso;

c)

l'elaborazione di un sistema per l'esame degli sviluppi scientifici e tecnologici e del relativo impatto sulla BTWC attribuendo all'ISU, fra l'altro, una funzione di collegamento e di consulenza scientifica e tecnologica permanente;

d)

l'adozione di un piano d'azione sulla diffusione universale, sotto il coordinamento dell'ISU;

e)

un ruolo dell'ISU relativamente all'assistenza dei punti di contatto nazionali degli Stati parti nella compilazione e presentazione dei formulari CBM ai sensi dell'articolo 3;

f)

l'incremento adeguato dell'attuale organico dell'ISU al fine di raggiungere i nuovi obiettivi e svolgere le attività di cui al presente articolo.

Articolo 5

Al fine di sostenere l'esame e il rafforzamento del programma intersessionale, l'Unione in particolare:

a)

sostiene le tematiche seguenti per un nuovo programma intersessionale, da trattare in ambito intersessionale oppure nell'ambito di appositi gruppi di lavoro, o in entrambi i modi:

i)

attuazione a livello nazionale e osservanza;

ii)

ulteriori lavori sulle CBM, a seguito della ottava conferenza di revisione;

iii)

assistenza e cooperazione ai sensi dell'articolo VII della BTWC;

iv)

sviluppi in campo scientifico e tecnologico;

v)

revisione della procedura relativa al comitato consultivo;

vi)

diffusione universale ai sensi dell'articolo 6;

b)

sostiene lo sviluppo di quadri regolamentari nazionali sulla biosicurezza e la bioprotezione; sebbene norme appropriate sulla biosicurezza e la bioprotezione per i laboratori non si sostituiscano in alcun modo a un regime di osservanza, l'adozione e la promozione di tali norme può aiutare a lungo termine i singoli Stati parti nell'attuazione dei loro obblighi di cui alla BTWC; dette norme potrebbero anche essere uno strumento utile, insieme ad altre misure, per contribuire a dimostrare l'osservanza; le discussioni su questa tematica, anche con i laboratori, le associazioni di biosicurezza e l'industria interessati, potrebbero far parte di un nuovo programma di lavoro intersessionale;

c)

sostiene esercizi volontari di revisione tra pari che coinvolgano gli Stati parti nell'ambito della BTWC. L'obiettivo di un esercizio di revisione tra pari è migliorare l'attuazione a livello nazionale e confermarne l'osservanza mediante lo scambio di informazioni e una maggiore trasparenza per quanto riguarda, ad esempio, le capacità, le attività e le azioni per l'attuazione, nonché le intenzioni a favore dell'osservanza;

d)

sostiene il rafforzamento del potere decisionale del processo intersessionale mediante l'esame di una serie di opzioni, quali competenze decisionali chiaramente definite per specifici settori di attività.

Articolo 6

Allo scopo di appoggiare la diffusione universale della BTWC, l'Unione:

a)

sostiene l'adozione di un piano d'azione sulla diffusione universale, coordinato dall'ISU, con iniziative e attività concrete; il piano d'azione può comprendere azioni quali eventi di sensibilizzazione, iniziative congiunte, traduzione dei pertinenti documenti, incentivi come lo scambio di informazioni sulle offerte di assistenza; il piano d'azione sarebbe valutato e, se necessario, modificato a ogni riunione degli Stati parti;

b)

sostiene l'organizzazione di sessioni apposite o di riunioni di un gruppo di lavoro sulla diffusione universale durante il processo intersessionale in modo da coordinare le attività di sensibilizzazione tra i vari attori e pianificare le iniziative regionali.

Articolo 7

L'Unione sostiene gli sforzi tesi a rafforzare il meccanismo del segretario generale delle UN per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche, in particolare, garantendo l'efficacia delle disposizioni del meccanismo e adottando iniziative concrete a tale scopo, come fornire sostegno per programmi di formazione, incluso lo svolgimento di esercitazioni, e sviluppare un sistema analitico di laboratorio.

Articolo 8

L'Unione sostiene gli sforzi volti a rafforzare l'articolo VII della BTWC in occasione dell'ottava conferenza di revisione, tenendo conto degli sforzi profusi altrove ai fini dello sviluppo delle capacità internazionali di risposta a focolai di malattie infettive.

Articolo 9

L'azione condotta dall'Unione ai fini di cui alla presente decisione comprende:

a)

la presentazione da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri, in base alla posizione di cui alla presente decisione, di proposte di specifiche modalità pratiche e attuabili per l'effettivo potenziamento dell'attuazione della BTWC, da sottoporre all'esame degli Stati parti della BTWC in occasione dell'ottava conferenza di revisione;

b)

ove opportuno, iniziative dell'alto rappresentante o delle delegazioni dell'Unione;

c)

dichiarazioni formulate dall'alto rappresentante o dalla delegazione dell'Unione presso le Nazioni Unite nella fase precedente la ottava conferenza di revisione e durante quest'ultima.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Azione Comune 2006/184/PESC del Consiglio, del 27 febbraio 2006, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 51).

(2)  GU C 57 del 9.3.2006, pag. 1.

(3)  Posizione comune 2006/242/PESC del Consiglio, del 20 marzo 2006, riguardante la conferenza di revisione del 2006 della Convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 65).

(4)  Azione comune 2008/858/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 302 del 13.11.2008, pag. 29).

(5)  Decisione 2011/429/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, relativa alla posizione dell'Unione europea per la settima conferenza di revisione degli Stati parti della convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione (BTWC) (GU L 188 del 19.7.2011, pag. 42).

(6)  Decisione 2012/421/PESC del Consiglio, del 23 luglio 2012, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 61).