10.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/12


DECISIONE (UE) 2015/886 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2015

recante modifica della decisione 2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni

[notificata con il numero C(2015) 3782]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Ecolabelling Board),

considerato quanto segue:

(1)

La decisione 2014/312/UE della Commissione (2) prevede un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i prodotti vernicianti per interni e per esterni affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e requisiti rivisti. Gli Stati membri hanno tuttavia informato la Commissione che, a causa dell'elevato numero di prodotti e dei criteri aggiuntivi, non sarebbero stati in grado di verificare entro i dodici mesi concessi i prodotti cui è stato assegnato il marchio. È necessario un periodo supplementare per garantire una transizione agevole.

(2)

Gli esperti tecnici hanno comunicato alla Commissione e a taluni Stati membri che il testo attuale dell'articolo 2, punto 14, non è chiaro. La definizione in questione può dare adito a un'interpretazione fuorviante per quanto attiene ai «sistemi polari». È necessario chiarire l'espressione «sistema polare», che si riferisce al sistema analitico e non al sistema di rivestimento. Si è inoltre raccomandato di specificare nelle definizioni un parametro tecnico aggiuntivo, ossia la pressione del vapore. Ai fini della coerenza e della chiarezza tutte le modifiche apportate al testo dell'articolo 2, punto 14, devono rispecchiarsi anche nel testo dell'articolo 2, punto 13, per quanto concerne i VOC.

(3)

Sulla scorta delle discussioni tenutesi nel novembre del 2014 in occasione delle riunioni del Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Ecolabelling Board) e del forum competente, è necessario chiarire che il criterio 3 a) e il relativo riferimento contenuto nella tabella 2 si applicano ai rivestimenti semi-trasparenti ma non ai primer di adesione né ad altri rivestimenti trasparenti.

(4)

Per motivi di coerenza, al criterio 3 («Efficienza d'uso»), nella tabella 2, quinta colonna («Rivestimenti decorativi spessi per interni e esterni (1)»), alla prima linea (in merito ai criteri di resa di cui ai criteri 3 a) della decisione 2014/312/UE, l'unità di misura (1 m2/L) va sostituita con «1 m2/kg».

(5)

Il criterio 5 a) i) della decisione 2014/312/UE presenta un elenco di gruppi di sostanze esplicitamente indicate come soggette alla valutazione e alla verifica di cui al criterio 5 a). È stato tuttavia dimostrato che detto elenco di sostanze non è completo e che è necessario aggiungere un gruppo supplementare, ossia il gruppo «8. Sostanze contenute nei leganti e nei polimeri in dispersione, 8a. Leganti e agenti per la reticolazione, 8b. prodotti e residui della reazione». Inoltre, a fini di chiarezza, l'elenco dei gruppi di sostanze va inserito nella sezione relativa alla valutazione e alla verifica del criterio poiché tale elenco è impiegato a fini di valutazione e verifica.

(6)

Nell'appendice della decisione 2014/312/UE il punto 7 a) stabilisce limiti di concentrazione per la presenza di formaldeide nel prodotto finito, ma tali limiti non sono inseriti correttamente nella tabella. La tabella dovrebbe illustrare chiaramente che i limiti di concentrazione per tutti i prodotti sono uguali allo 0,0010 %, salvo deroghe.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010.

(8)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2014/312/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/312/UE è modificata come segue:

1)

all'articolo 2, il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13.

“composti organici volatili” (VOC), qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa, ai sensi della definizione di cui alla direttiva 2004/42/CE che, in una colonna capillare, eluisce fino all'n-tetradecano (C14H30) compreso;»

;

2)

all'articolo 2, il punto 14 è sostituito dal seguente:

«14.

“composti organici semivolatili” (SVOC), qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale superiore a 250 °C e inferiore a 370 °C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa, e che, in una colonna capillare, eluisce con una ritenzione tra n-tetradecano (C14H30) e n-docosano (C22H46) compreso;»

;

3)

all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorizzazioni per il marchio di qualità ecologica UE rilasciate secondo i criteri definiti nelle decisioni 2009/543/CE e 2009/544/CE possono essere utilizzate per ventun mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.»

;

4)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2015

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2014/312/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 45).


ALLEGATO

L'allegato della decisione 2014/312/UE è modificato come segue:

1)

al criterio 3 («Efficienza d'uso»), nella tabella 2 la denominazione del criterio 3 a) è sostituita dalla seguente: «3 a) Resa (solo per prodotti bianchi e di colore chiaro, ivi comprese le pitture di base bianche utilizzate nei sistemi di colorazione) — ISO 6504/1. Non applicabile a vernici, lasure (impregnanti per legno), primer di adesione trasparenti e qualsiasi altro rivestimento trasparente.»;

2)

al criterio 3 («Efficienza d'uso»), nella tabella 2, all'ottava e nona colonna, ossia «Primer (g)» e «Sottofondo e primer (h)», il testo «6 m2/L (senza opacità)» è sostituito in entrambe le colonne dal seguente: «6 m2/L (senza opacità o con proprietà specifiche)»;

3)

al criterio 3 a), il quinto paragrafo è sostituito dal seguente:

«I primer e i sottofondi semitrasparenti devono avere una resa minima di 6 m2 e quelli con prescrizioni di opacità di almeno 8 m2. I primer opachi con specifiche proprietà sigillanti/bloccanti e penetranti/fissanti e i primer con proprietà adesive speciali devono avere una resa minima di 6 m2/l di prodotto.»

;

4)

il criterio 4 è modificato come segue:

a)

al quarto paragrafo la frase «I marcatori riportati nella tabella 4 sono utilizzati come base per delimitare i risultati della gascromatografia per i COSV» è sostituita da «La prova è svolta mediante il sistema analitico identificato nel manuale dell'utilizzatore dei criteri.»;

b)

la tabella 4 è soppressa;

c)

nella sezione «Valutazione e verifica», la seconda frase del secondo paragrafo, è sostituita dalla seguente:

«La prova è effettuata con riferimento alle modifiche della norma ISO 11890-2 di cui al manuale dell'utilizzatore.»;

5)

al criterio 5, il punto 5 a) i) è sostituito dal seguente:

«Per quanto concerne questo gruppo di prodotti, sono state concesse deroghe per determinati gruppi di sostanze che possono essere presenti nel prodotto finito. Tali deroghe stabiliscono le classi di pericolo cui si applicano per ciascun gruppo di sostanze nonché le condizioni di derogazione associate e i limiti di concentrazione applicabili. Le deroghe sono riportate all'appendice 1.»

;

6)

al criterio 5, punto 5 a) ii), secondo paragrafo, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

gli ingredienti della composizione di pitture o vernici che rientrano nei gruppi di sostanze elencate in appresso:

1)

Preservanti aggiunti ai coloranti, ai leganti e al prodotto finito

a)

Preservanti per prodotti in scatola

b)

Preservanti per macchine di colorazione

c)

Preservanti per pellicola secca

d)

Stabilizzanti dei preservanti

2)

Essiccanti e agenti antipelle

a)

Essiccanti

b)

Agenti antipelle

3)

Inibitori della corrosione

a)

Inibitori della corrosione

b)

Prevenzione del verderame

4)

Tensioattivi

a)

Tensioattivi di uso generale

b)

Alchilfenoletossilati (APEO)

c)

Tensioattivi perfluorati

5)

Sostanze funzionali varie di applicazione generale

a)

Emulsione di resina di silicone nelle pitture bianche, i coloranti e le basi di colorazione

b)

Metalli e loro composti

c)

Materie prime minerali, compresi i filler

d)

Agenti neutralizzanti

e)

Sbiancanti ottici

f)

Pigmenti

6)

Sostanze funzionali varie con applicazioni specifiche

a)

Agenti di protezione contro gli UV e di stabilizzazione

b)

Plastificanti

7)

Sostanze residue che possono essere presenti nel prodotto finito

a)

Formaldeide

b)

Solventi

c)

Monomeri non reattivi

d)

Composti aromatici volatili e composti alogenati

8)

Sostanze contenute nei leganti e nei polimeri in dispersione

a)

Leganti e agenti per la reticolazione

b)

Prodotti e residui della reazione

e che sono presenti in concentrazioni superiori allo 0,010 %»

;

7)

nell'appendice, la voce relativa alla formaldeide è sostituita dalla seguente:

«7.   Sostanze residue che possono essere presenti nel prodotto finito

a)

Formaldeide

Applicabilità:

Tutti i prodotti.

Al prodotto finito non deve essere aggiunta intenzionalmente formaldeide libera. Il prodotto finito deve essere testato per determinare il tenore di formaldeide libera. Le prescrizioni in materia di campionamento per le prove devono corrispondere alla gamma di prodotti.

Al totale cumulativo si applica il valore limite seguente:

Le deroghe seguenti derivano dal requisito stabilito al primo paragrafo:

i)

Quando per lo stoccaggio in scatola sono necessari preservanti che rilasciano formaldeide per proteggere un tipo specifico di pittura o vernice, e quando questi preservanti sono utilizzati al posto dell'isotiazolinone.

ii)

Quando i polimeri in dispersione (leganti) svolgono, attraverso livelli residui di formaldeide, la funzione di sostanze che rilasciano formaldeide al posto dei preservanti per lo stoccaggio in barattolo.

In entrambi i punti i) e ii) il totale cumulativo non deve superare i seguenti valori limite:

 

Verifica:

Il tenore di formaldeide libera deve essere determinato per la base bianca o per la base di colorazione trasparente che si presume conterrà il più alto tenore teorico di formaldeide. Occorre inoltre determinare il tenore della tinta di colore che dovrebbe contenere il più alto tenore teorico di formaldeide.

Metodo di prova:

 

Valore limite dello 0,0010 %:

determinazione della concentrazione in scatola utilizzando il metodo Merckoquant. Se il risultato con questo metodo non è definitivo, si può ricorrere alla cromatografia liquida ad alto rendimento (HPLC) per confermare la concentrazione.

 

Valore limite dello 0 010 %:

1)

Tutte le pitture: determinazione della concentrazione di formaldeide mediante un'analisi basata sul metodo VdL-RL 03 per cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPCL);

2)

Prodotti vernicianti per interni: determinazione mediante analisi secondo la norma ISO 16000-3. Le emissioni non devono superare 0,25 ppm al momento della prima applicazione e devono essere inferiori a 0,05 ppm dopo 24 ore dalla prima applicazione.»

0,0010 %

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