12.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/123


DECISIONE (UE) 2015/2332 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 dicembre 2015

sul quadro procedurale relativo all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro (BCE/2015/43)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo periodo dell'articolo 128, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, «gli Stati membri dell'area dell'euro») hanno il diritto di emettere monete metalliche in euro, soggetto all'approvazione da parte della Banca centrale europea (BCE) del volume dell'emissione.

(2)

Qualora sia abolita la deroga in favore di uno Stato membro, esso è ammesso a partecipare alla procedura di approvazione nell'anno che precede la sostituzione del contante, in modo tale da poter esercitare il proprio diritto di emettere monete metalliche in euro dal giorno in cui diviene uno Stato membro dell'area dell'euro.

(3)

Come disposto dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le emissioni di monete metalliche da collezione sono computate nel volume di emissione di monete metalliche da sottoporre all'approvazione della Banca centrale europea su base complessiva.

(4)

Devono essere stabilite le norme relative al quadro procedurale per l'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche.

(5)

Al fine di ottenere l'approvazione della BCE, gli Stati membri dell'area dell'euro devono presentare alla medesima le richieste di approvazione.

(6)

Sebbene le metodologie per stimare la domanda di monete metalliche possano in certa misura variare tra gli Stati membri dell'area dell'euro, alla BCE deve essere fornito un determinato livello minimo di informazioni, al fine di verificare la domanda relativa al volume di emissione di monete metalliche per il quale è stata richiesta l'approvazione.

(7)

I volumi di emissione di monete metalliche approvati non devono essere superati senza la preventiva approvazione della BCE.

(8)

Al fine di consentire agli Stati membri dell'area dell'euro di disporre di un tempo sufficiente per la compilazione dei dati richiesti, gli effetti della presente decisione devono decorrere solo dal 1o gennaio 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1)

i termini «monete metalliche destinate alla circolazione» e «monete commemorative» hanno il medesimo significato di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio (2);

2)

il termine «monete da collezione» ha il medesimo significato di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2012;

3)

il termine «volume dell'emissione di monete metalliche» si riferisce alla differenza netta, in termini di valore facciale, tra il volume cumulativo di monete metalliche in euro emesse da uno Stato membro dell'area dell'euro e il volume cumulativo di monete metalliche in euro riconsegnate al medesimo Stato membro durante l'anno civile di riferimento.

Articolo 2

Richiesta annuale di approvazione

1.   Ciascuno Stato membro dell'area dell'euro, su base annuale, presenta alla BCE una richiesta di approvazione del volume di emissione di monete metalliche attribuibile a quel medesimo Stato membro nell'anno successivo. La richiesta è presentata entro il 30 settembre dell'anno che precede quello per il quale la richiesta è effettuata.

2.   La richiesta è basata sulla domanda stimata di monete metalliche nello Stato membro dell'area dell'euro richiedente, ed opera una distinzione tra monete metalliche destinate alla circolazione e monete da collezione. Ciascuna richiesta contiene una spiegazione generale della metodologia usata per stimare la domanda.

3.   Per le monete metalliche destinate alla circolazione, il volume richiesto può comprendere un importo addizionale, superiore alla domanda stimata, per fornire un ragionevole margine di sicurezza.

4.   Per le monete metalliche destinate alla circolazione, la richiesta contiene le informazioni seguenti:

a)

il dato relativo alla circolazione alla data del 30 giugno, o altra data alternativa, dell'anno precedente a quello per il quale la richiesta è presentata, che è usato per stimare la domanda di monete metalliche per l'anno per il quale la richiesta è presentata, conformemente alla metodologia scelta dallo Stato membro dell'area dell'euro richiedente;

b)

ogni altro dato rilevante necessario a valutare la richiesta presentata dallo Stato membro dell'area dell'euro, conformemente alla metodologia scelta da tale Stato;

c)

se, ed in quale misura, il volume richiesto comprenda un importo addizionale, secondo quanto previsto dal paragrafo 3; e

d)

il volume di emissione di monete metalliche per il quale l'approvazione è richiesta.

5.   Per quanto riguarda le monete metalliche destinate alla circolazione, le informazioni aggiuntive da fornire, ove siano disponibili e ritenute importanti dallo Stato membro dell'area dell'euro richiedente per comprovare la richiesta di approvazione, possono includere:

a)

i principali fattori che incidono sulla domanda di monete metalliche a livello nazionale;

b)

informazioni di maggior dettaglio sulla domanda di monete metalliche, ripartite in base al valore unitario; e

c)

se, ed in quale misura, la domanda di monete metalliche a livello nazionale sia influenzata dalla domanda di monete metalliche da altri Stati membri dell'area dell'euro.

6.   Per le monete da collezione, la richiesta contiene le informazioni seguenti:

a)

il volume complessivo, misurato per valore facciale aggregato, dell'emissione di monete da collezione, compresa una lista dei valori unitari delle monete da collezione; e

b)

se sia stato incluso nella richiesta un margine di sicurezza per fare fronte ad eventi, ancora non noti, da commemorare mediante monete da collezione in euro.

7.   Qualora sia stato concluso un accordo tra l'Unione europea ed uno Stato o territorio che non è uno Stato membro dell'Unione europea, relativo al diritto di tale Stato o territorio di utilizzare l'euro come propria valuta ufficiale (di seguito, un «accordo monetario») e tale accordo monetario riconosca allo Stato o territorio il diritto di emettere monete metalliche in euro, il volume di emissione di monete metalliche da parte di tale Stato o territorio è aggiunto alla richiesta annuale dello Stato membro dell'area dell'euro specificato nell'accordo monetario.

8.   Qualora sia abolita una deroga in favore di uno Stato membro, la BCE esamina, nell'anno che precede la sostituzione del contante, una richiesta avanzata volontariamente da tale Stato membro, in conformità ai requisiti previsti dal presente articolo, per l'approvazione del volume di emissione di monete metalliche attribuibile tale Stato membro successivamente alla sostituzione del contante.

9.   Il Consiglio direttivo adotta una decisione relativa all'approvazione del volume annuale di emissione di monete metalliche per l'area dell'euro prima della fine dell'anno civile che precede quello per il quale le richieste di approvazione sono state presentate.

Articolo 3

Notifica e richieste di approvazione ad hoc

1.   Il volume di emissione di monete metalliche approvato dalla BCE per ciascuno Stato membro dell'area dell'euro in un anno civile non deve essere superato in nessun momento durante tale anno senza la previa approvazione della BCE.

2.   Gli Stati membri dell'area dell'euro monitorano costantemente la domanda di monete metalliche. Nel caso in cui sia probabile che la domanda effettiva di monete metalliche in euro in uno Stato membro dell'area dell'euro superi il volume di emissione di monete metalliche approvato per quell'anno civile, tale Stato membro notifica immediatamente alla BCE tale circostanza.

3.   La notifica contiene le seguenti informazioni:

a)

il valore unitario o i valori unitari di monete metalliche per i quali la domanda è superiore a quanto atteso; e

b)

una dettagliata descrizione dei fattori principali che hanno causato l'inatteso aumento della domanda di monete metalliche.

4.   Entro dieci giorni lavorativi della BCE dalla data di ricezione della notifica, la BCE, ad un livello operativo che non richieda il coinvolgimento dei propri organi decisionali, può effettuare una valutazione preliminare della notifica e fornire allo Stato membro notificante un orientamento non vincolante. In particolare, la BCE può raccomandare l'aumento del volume addizionale di emissione di monete metalliche, qualora la più elevata domanda di monete metalliche che è stata oggetto della notifica appare insufficiente a soddisfare la domanda effettiva, causando una possibile violazione dell'obbligo di cui al paragrafo 1.

5.   Qualora l'aumentata domanda di monete metalliche continui a sussistere successivamente al termine del periodo indicato al paragrafo 4, lo Stato membro dell'area dell'euro presenta senza indugio alla BCE una richiesta di approvazione ad hoc per un volume addizionale di emissione di monete metalliche.

6.   La richiesta di approvazione ad hoc specifica l'aumento nel volume di emissione di monete metalliche che è proposto, e fornisce informazioni dettagliate sui fattori principali che hanno causato l'inatteso aumento della domanda di monete metalliche che non era stato previsto nella richiesta di approvazione annuale.

7.   Il consiglio direttivo adotta una decisione individuale sulla richiesta di approvazione ad hoc.

Articolo 4

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 1o gennaio 2016.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri dell'area dell'euro sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 dicembre 2015

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Regolamento (CE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135).

(2)  Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).