30.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 370/25


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1393/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2014

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i pertinenti consigli consultivi.

(3)

Il Belgio, l'Irlanda, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune, previa consultazione del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, del Consiglio consultivo per la flotta oceanica e del Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza. Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbero essere incluse nel presente regolamento.

(4)

Per quanto riguarda le acque nordoccidentali, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco dovrebbe applicarsi al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2015 a tutte le navi attive nella piccola e grande pesca pelagica per quanto riguarda le specie catturate nell'ambito di tali attività di pesca e soggette a limiti di cattura.

(5)

In conformità alla raccomandazione comune, il piano in materia di rigetti dovrebbe applicarsi ad alcune attività di pesca di piccoli e grandi pelagici, in particolare la pesca dello sgombro, dell'aringa, del suro, del melù, del pesce tamburo, dell'argentina maggiore, del tonno bianco e dello spratto nelle zone CIEM Vb, VI e VII, a decorrere dal 1o gennaio 2015.

(6)

La raccomandazione comune comprende un'esenzione dall'obbligo di sbarco per lo sgombro e l'aringa catturati con ciancioli, a determinate condizioni e sulla base di prove scientifiche che dimostrano alti tassi di sopravvivenza, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il gruppo di Scheveningen ha fornito prove scientifiche che dimostrano elevati tassi di sopravvivenza nella raccomandazione comune relativa a un piano sui rigetti per il Mare del Nord, che faceva riferimento ad uno specifico studio scientifico riguardante la sopravvivenza dei pesci rilasciati dopo essere stati catturati con ciancioli. Lo studio ha riscontrato che i tassi di sopravvivenza dipendono dal tempo di cala e dalla densità dei pesci all'interno della rete, che in questo tipo di pesca sono generalmente limitati. Lo CSTEP ha esaminato tali informazioni e ha concluso che, ipotizzando che i risultati dello studio sulla sopravvivenza siano rappresentativi dei tassi di sopravvivenza nelle operazioni di pesca commerciale, la quota di sgombri rilasciati sopravviventi probabilmente sarebbe di circa il 70 %. Le densità sarebbero inoltre inferiori a quella nella quale si osserva un aumento della mortalità dell'aringa. L'articolo 19 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (2) stabilisce che è vietato il rilascio in acqua di sgombro e aringa prima che la rete sia completamente salpata a bordo del peschereccio con conseguente perdita di catture morte o morenti. Questa esenzione in virtù dei tassi di sopravvivenza lascia impregiudicato il divieto in vigore, poiché il rilascio dei pesci avverrà in una fase dell'operazione di pesca in cui i pesci avrebbero un tasso di sopravvivenza elevato dopo il rilascio. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(7)

La raccomandazione comune prevede quattro esenzioni «de minimis» dall'obbligo di sbarco, per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso che nelle raccomandazioni comuni figuravano fondate argomentazioni in relazione all'aumento dei costi di gestione delle catture indesiderate, in alcuni casi accompagnate da una valutazione qualitativa dei costi. Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche divergenti, è opportuno stabilire le esenzioni «de minimis» in base alle percentuali proposte nelle raccomandazioni comuni e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(8)

L'esenzione «de minimis» per il melù (Micromesistius poutassou) fino ad un massimo del 7 % nel 2015 e 2016 e del 6 % nel 2017 del totale annuo delle catture di questa specie nell'ambito della pesca industriale con reti da traino pelagiche nella zona CIEM VIII, con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi, è basata sul fatto che non è possibile migliorare la selettività e che i costi per la manipolazione delle catture indesiderate sono sproporzionati. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è sufficientemente motivata. Di conseguenza l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(9)

L'esenzione «de minimis» per il tonno bianco (Thunnus alalunga) fino ad un massimo del 7 % nel 2015 e 2016 e del 6 % nel 2017, del totale annuo delle catture di questa specie nell'ambito della pesca con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella zona CIEM VII è basata sul costo sproporzionato della manipolazione delle catture indesiderate. Si tratta dei costi di magazzinaggio e di manipolazione in mare e a terra. Nella sua valutazione lo CSTEP ha menzionato il rischio di una selezione qualitativa. Tuttavia, questa esenzione lascia impregiudicato l'articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 850/98. Di conseguenza l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(10)

Per evitare i costi sproporzionati derivanti dalla manipolazione delle catture indesiderate, come il magazzinaggio, la manodopera e la ghiacciatura, e tenuto conto della difficoltà di migliorare la selettività nella pesca pelagica dello sgombro, del suro e dell'aringa nella divisione CIEM VIId, la raccomandazione comune comprende un'esenzione «de minimis» dall'obbligo di sbarco per questa attività di pesca multi specie. Tale esenzione è basata sulle prove scientifiche fornite dagli Stati membri interessati nella raccomandazione comune ed è stata esaminata dallo CSTEP, che ha concluso che nella raccomandazione figuravano argomentazioni qualitative motivate a favore dell'esenzione in relazione ai costi sproporzionati della manipolazione delle catture indesiderate. Di conseguenza questa esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(11)

L'esenzione «de minimis» di un massimo dell'1 % nel 2015 e dello 0,75 % nel 2016 del totale annuo delle catture di pesce tamburo (Caproidae) nell'ambito della pesca del suro (Trachurus spp.) con pescherecci congelatori con reti da traino pelagiche nelle zone CIEM VI e VII è motivata dalla difficoltà di migliorare la selettività e dai costi sproporzionati della manipolazione delle catture indesiderate (separazione delle catture indesiderate). Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è basata su argomentazioni qualitative motivate in relazione alla difficoltà di migliorare la selettività nell'attività di pesca in questione e su fondate argomentazioni in relazione ai costi di manipolazione supplementari. Di conseguenza l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(12)

Per garantire un controllo adeguato, è opportuno stabilire requisiti specifici per la documentazione delle catture nel contesto dell'esenzione basata sulla capacità di sopravvivenza prevista nel presente regolamento.

(13)

Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla pianificazione di quest'ultima, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2015 per rispettare il calendario stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del suddetto regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi per un periodo non superiore a tre anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, a decorrere dal 1o gennaio 2015 nelle acque nordoccidentali definite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del suddetto regolamento, nelle attività di pesca indicate nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica alle catture di sgombro e aringa nell'ambito della pesca con ciancioli nella zona CIEM VI, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

le catture sono rilasciate prima che una determinata percentuale del cianciolo (indicata nei paragrafi 2 e 3) venga chiusa (in appresso il «punto di recupero»),

i ciancioli sono muniti di boe visibili che indichino chiaramente il limite corrispondente al punto di recupero,

la nave e i ciancioli sono dotati di un sistema elettronico di registrazione e documentazione che indichi, per tutte le operazione di pesca, il momento, il luogo e il grado di chiusura del cianciolo.

2.   Per la pesca dello sgombro e per la pesca dell'aringa il punto di recupero è fissato rispettivamente all'80 % e al 90 % di chiusura del cianciolo.

3.   Se il banco di pesci accerchiato è formato da una combinazione di entrambe le specie, il punto di recupero è fissato all'80 % di chiusura del cianciolo.

4.   È vietato rilasciare catture di sgombro e aringa una volta superato il punto di recupero.

5.   Prima che il banco accerchiato venga rilasciato viene prelevato un campione per valutare la composizione delle catture per specie e per taglia, nonché il quantitativo.

Articolo 3

Esenzioni «de minimis»

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

a)

per il melù (Micromesistius poutassou) fino al 7 % nel 2015 e nel 2016 e fino al 6 % nel 2017 del totale annuo delle catture di questa specie nell'ambito della pesca industriale con reti da traino pelagiche nelle zone CIEM Vb, VI e VII, con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi;

b)

per il tonno bianco (Thunnus alalunga) fino al 7 % nel 2015 e nel 2016 e fino al 6 % nel 2017 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca di questa specie con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella zona CIEM VII;

c)

per lo sgombro (Scomber scombrus), il suro (Trachurus spp.), l'aringa (Clupea harengus) e il merlano (Merlangius merlangus) fino al 3 % nel 2015 e fino al 2 % nel 2016 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca dello sgombro, del suro e dell'aringa nella zona CIEM VIId praticata da pescherecci da traino pelagici di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri con reti da traino pelagiche (OTM);

d)

per il pesce tamburo (Caproidae) fino all'1 % nel 2015 e fino allo 0,75 % nel 2016 del totale annuo delle catture nell'ambito della pesca del suro (Trachurus spp.) praticata da pescherecci congelatori con reti da traino pelagiche nelle zone CIEM VI e VII.

Articolo 4

Documentazione delle catture

I quantitativi di pesci rilasciati nell'ambito dell'esenzione prevista all'articolo 2 e i risultati del campionamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, sono registrati nel giornale di bordo.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Attività di pesca soggette alle disposizioni del presente regolamento che attua l'obbligo di sbarco

1.   Attività di pesca nelle zone CIEM Vb, VIa e VIb

Codice

Attrezzo per la pesca pelagica

Specie bersaglio soggette a contingente

OTB

Reti a strascico a divergenti

Sgombro, aringa, suro, melù, pesce tamburo, argentina

OTM

Reti da traino pelagiche a divergenti, altro

Sgombro, aringa, suro, melù, pesce tamburo, argentina

PTB

Rete a strascico a coppia (altro)

Sgombro

PTM

Reti da traino pelagiche a coppia

Aringa, sgombro

PS

Ciancioli

Sgombro, melù

LMH

Lenze a mano

Sgombro

LTL

Lenze trainate

Sgombro

2.   Attività di pesca nelle zone CIEM VII (escluse le zone CIEM VIIa, VIId e VIIe):

Codice

Attrezzo per la pesca pelagica

Specie bersaglio soggette a contingente

LMH

Lenze a mano

Sgombro

LTL

Lenze trainate e lenze a canna

Tonno bianco

PTM

Reti da traino pelagiche a coppia

Melù, sgombro, suro, tonno bianco, pesce tamburo, aringa

OTM

Rete da traino pelagiche a divergenti

Melù, sgombro, suro, pesce tamburo, aringa, tonno bianco

OTB

Reti a strascico a divergenti

Aringa

PS

Ciancioli

Sgombro, suro

3.   Attività di pesca nelle zone CIEM VIId e VIIe:

Codice

Attrezzo per la pesca pelagica

Specie bersaglio soggette a contingente

OTB

Reti da traino a divergenti (non specificato)

Spratto

GND

Reti da posta derivanti

Sgombro, aringa

LMH

Lenze a mano e lenze a canna

Sgombro

OTM

Reti da traino pelagiche a divergenti (altro)

Spratto, suro, sgombro, aringa, pesce tamburo

PTM

Reti da traino pelagiche a coppia (altro)

Suro

PS

Ciancioli

Sgombro, suro

4.   Attività di pesca nella zona CIEM VIIa:

Codice

Attrezzo per la pesca pelagica

Specie bersaglio soggette a contingente

OTM

Reti da traino pelagiche a divergenti

Aringa

PTM

Reti da traino pelagiche a coppia

Aringa

LMH

Lenze a mano

Sgombro

LMH

Reti da imbrocco

Aringa