20.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 366/20


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1371/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2014

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 agosto 2014 il governo russo ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dell'Unione in Russia, inclusi gli ortofrutticoli.

(2)

Al fine di impedire che le conseguenti turbative del mercato degli ortofrutticoli, nell'ambito del quale sono presenti grandi quantitativi di prodotti deperibili, si trasformino in turbative più gravi o prolungate, è stato adottato il regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione (2). Esso prevede massimali di sostegno per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione. Il meccanismo previsto dal suddetto regolamento è stato successivamente completato da misure a norma del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione (3) sotto forma di un sostegno supplementare mirato per determinati quantitativi di prodotti, calcolati sulla base delle esportazioni tradizionali verso la Russia.

(3)

Il divieto di importazione imposto dalla Russia continua a costituire una grave minaccia di turbative del mercato a causa del significativo crollo dei prezzi dovuto al fatto che un mercato di esportazione importante è improvvisamente venuto a mancare. In una simile situazione di mercato, le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 risultano ancora insufficienti. Il meccanismo basato sul sostegno per determinati quantitativi di prodotti a norma del regolamento (UE) n. 1031/2014 deve essere pertanto prorogato.

(4)

Tenendo conto delle stime dei quantitativi colpiti dal divieto, l'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe essere prorogato in funzione dei quantitativi di prodotti interessati. Tali quantitativi andrebbero calcolati per ogni Stato membro in funzione del livello medio di esportazione verso la Russia dei prodotti interessati nei seguenti mesi dei tre anni precedenti: aprile e maggio per la frutta e da gennaio a maggio per gli ortaggi. Inoltre, dato il carattere stagionale delle esportazioni, i limoni del codice NC 0805 50 10 dovrebbero essere aggiunti all'elenco dei prodotti ammissibili al sostegno a norma del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014.

(5)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1031/2014.

(6)

Al fine di ottenere un impatto immediato sul mercato e contribuire alla stabilizzazione dei prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014

Il regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 è così modificato:

(1)

l'articolo 1 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente punto r):

«r)

limoni del codice NC 0805 50 10.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 riguarda le attività svolte in un periodo che viene suddiviso come segue:

a)

il periodo compreso tra il 30 settembre 2014 e la data di esaurimento dei quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in ciascuno Stato membro interessato, o il 31 dicembre 2014, se quest'ultima data è anteriore;

b)

il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la data di esaurimento dei quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in ciascuno Stato membro interessato, o il 30 giugno 2015, se quest'ultima data è anteriore.»

;

(2)

all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il sostegno di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è messo a disposizione degli Stati membri per i seguenti quantitativi di prodotti:

a)

per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), i quantitativi di cui all'allegato I;

b)

per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), i quantitativi di cui all'allegato I bis.

Per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), detto sostegno è altresì disponibile per le operazioni di ritiro, raccolta prima della maturazione e mancata raccolta in tutti gli Stati membri, con riguardo ad uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come stabilito dallo Stato membro interessato, a condizione che il quantitativo ulteriore non superi le 3 000 tonnellate per Stato membro.»

;

(3)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento del sostegno finanziario dell'Unione di cui agli articoli 4, 5 e 6 entro il 31 gennaio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), ed entro il 31 luglio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b).

2.   Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento del sostegno finanziario totale dell'Unione di cui agli articoli 4 e 6 del presente regolamento in conformità della procedura di cui all'articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 entro il 31 gennaio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento ed entro il 31 luglio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento.»

;

b)

al paragrafo 3, i termini «Entro la data di cui al paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «Entro le date di cui al paragrafo 1»;

(4)

all'articolo 10, paragrafo 1, la parte introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

«Entro il 30 settembre 2014, il 15 ottobre 2014, il 31 ottobre 2014, il 15 novembre 2014, il 30 novembre 2014, il 15 dicembre 2014, il 31 dicembre 2014, il 15 gennaio 2015, il 31 gennaio 2015 e il 15 febbraio 2015, con riguardo al periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, fino al 30 settembre 2015, entro il quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese con riguardo al periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun prodotto, le seguenti informazioni:»

.

(5)

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione

Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti a norma del presente regolamento sono ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione solo se sono state effettuate entro le date seguenti:

a)

30 giugno 2015, per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a);

b)

30 settembre 2015, per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b).»

.

(6)

Il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente:

«Quantitativi massimi di prodotti attribuiti per Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)»

.

(7)

È inserito un nuovo allegato I bis, il cui testo figura nell'allegato I del presente regolamento.

(8)

Gli allegati III e IV sono sostituiti dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 (GU L 259 del 30.8.2014, pag. 2).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 22).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I bis

Quantitativi massimi di prodotti attribuiti per Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

(in tonnellate)

Mele e pere

Prugne, uve da tavola e kiwi

Pomodori, carote, peperoni, cetrioli e cetriolini

Arance, clementine, mandarini e limoni

Belgio

21 200

0

13 200

0

Germania

3 450

0

0

0

Grecia

200

3 100

2 000

0

Spagna

300

0

26 650

15 775

Francia

3 800

0

1 450

0

Italia

8 400

3 800

0

0

Cipro

0

0

0

1 750

Lituania

0

0

6 000

0

Paesi Bassi

9 700

0

24 650

0

Austria

500

0

0

0

Polonia

155 700

0

18 650

0

Portogallo

350

0

0


ALLEGATO II

«

ALLEGATO III

Modelli per le notifiche di cui all'articolo 10

NOTIFICA DI RITIRI — DISTRIBUZIONE GRATUITA

Stato membro:

Periodo considerato:

Data:


Prodotto

Organizzazioni di produttori

Produttori non aderenti

Quantitativi totali (t)

Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)

Quantitativi (t)

Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)

Quantitativi (t)

Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)

ritiro

trasporto

cernita e imballaggio

TOTALE

ritiro

trasporto

cernita e imballaggio

TOTALE

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(b)+(c)+(d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)=(g)+(h)+(i)

k) = (a) + (f)

l) = (e)+(j)

Mele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale mele e pere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale ortaggi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale altra frutta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale agrumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

NOTIFICA DI RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI

Stato membro:

Periodo considerato:

Data:


Prodotto

Organizzazioni di produttori

Produttori non aderenti

Quantitativi totali (t)

Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Mele

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

Totale mele e pere

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

 

 

Totale ortaggi

 

 

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

Totale altra frutta

 

 

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

Mandarini

 

 

 

 

 

 

Limoni

 

 

 

 

 

 

Totale agrumi

 

 

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

 

 

Totale altro

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

*

Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

NOTIFICA DI MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

Stato membro:

Periodo considerato:

Data:


Prodotto

Organizzazioni di produttori

Produttori non aderenti

Quantitativi totali

(t)

Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)

Superficie

(ha)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

Superficie

(ha)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Mele

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale mele e pere

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale ortaggi

 

 

 

 

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale altra frutta

 

 

 

 

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarini

 

 

 

 

 

 

 

 

Limoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale agrumi

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale altro

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

ALLEGATO IV

TABELLE DA TRASMETTERE CON LA PRIMA NOTIFICA CONFORMEMEMENTE ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI

Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e agli articoli 4 e 5 del presente regolamento

Stato membro:

Data:


Prodotto

Contributo dell'organizzazione di produttori

(EUR/100 kg)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR/100 kg)

Mele

 

 

Pere

 

 

Pomodori

 

 

Carote

 

 

Cavoli

 

 

Peperoni

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

Funghi

 

 

Prugne

 

 

Frutti rossi

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

Kiwi

 

 

Arance

 

 

Clementine

 

 

Mandarini

 

 

Limoni

 

 

MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'articolo 6 del presente regolamento

Stato membro:

Data:


Prodotto

Aria aperta

Serra

Contributo dell'organizzazione di produttori

(EUR/ha)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR/ha)

Contributo dell'organizzazione di produttori

(EUR/ha)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR/ha)

Mele

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

Mandarini

 

 

 

 

Limoni

 

 

 

 

»