9.12.2014   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 351/3


REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2014

relativo alla definizione dei criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione dalla direttiva 93/12/CEE del Consiglio (1), modificata dalla direttiva 2009/30/CE (2), in particolare l'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c),

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (3), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE stabiliscono che i biocarburanti e i bioliquidi possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi prestabiliti e che gli operatori economici possono beneficiare di un sostegno pubblico solo se rispettano i criteri di sostenibilità fissati in tali direttive. Nell'ambito del presente sistema, i biocarburanti e i bioliquidi possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi oppure possono beneficiare di sostegno pubblico se non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che nel gennaio 2008 o successivamente presentavano un elevato valore in termini di biodiversità, a meno che si tratti di terreni erbosi non naturali ad elevata biodiversità di cui è dimostrato che la raccolta delle materie prime è necessaria per preservarne lo status di terreno erboso.

(2)

La Commissione, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), ultimo comma, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), ultimo comma, della direttiva 98/70/CE, è tenuta a fissare i criteri e i limiti geografici per determinare i terreni erbosi che si configurano come terreni erbosi ad elevata biodiversità ai sensi dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE.

(3)

I terreni erbosi ad elevata biodiversità variano in funzione delle zone climatiche e possono comprendere, tra l'altro, brughiere, pascoli, prati, savane, steppe, terreni arbustivi, tundra e praterie. Queste zone presentano caratteristiche distinte, ad esempio riguardo al livello di copertura boschiva e all'intensità del pascolo e dello sfalcio. Ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE è pertanto opportuno utilizzare una definizione ampia di terreno erboso.

(4)

Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE distinguono i terreni erbosi ad elevata biodiversità in naturali e non naturali, fornendo la definizione di ciascuna delle due categorie. Occorre pertanto includere criteri operativi in tali definizioni. È opportuno, ai fini del presente regolamento, considerare impoveriti in termini di biodiversità i terreni erbosi degradati.

(5)

Il rispetto dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE è verificato in conformità all'articolo 7 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/28/CE.

(6)

Poiché a livello internazionale non esistono informazioni complete sulle zone geografiche che ospitano terreni erbosi ad elevata biodiversità, il presente regolamento fornisce i limiti geografici solo dei terreni erbosi ad elevata biodiversità per i quali sono già disponibili informazioni.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE, si applicano i criteri e le definizioni seguenti:

(1)

per «terreni erbosi» s'intendono gli ecosistemi terrestri in cui predomina una vegetazione erbacea o arbustiva da almeno cinque anni continuativi. Il termine include i prati o i pascoli da fieno, ma esclude i terreni utilizzati per altre coltivazioni agricole e i terreni coltivati tenuti temporaneamente a riposo. Esclude inoltre le zone boschive continue di cui all'articolo 17, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/28/CE tranne si tratti di sistemi agroforestali che includono sistemi di utilizzo del suolo in cui gli alberi sono gestiti insieme alle colture o a sistemi di produzione animale in contesti agricoli. La vegetazione erbacea o arbustiva è considerata predominante quando si estende complessivamente su una superficie più grande della copertura della volta degli alberi;

(2)

per «intervento umano» s'intendono le operazioni controllate di pascolo, sfalcio, taglio, raccolta o bruciatura;

(3)

per «terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità» s'intendono i terreni erbosi che:

a)

rimarrebbero tali in assenza dell'intervento umano; e

b)

mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici;

(4)

per «terreni erbosi non naturali ad elevata biodiversità» s'intendono i terreni erbosi che:

a)

cesserebbero di essere tali in assenza dell'intervento umano; e

b)

non sono degradati, ossia non sono caratterizzati da perdita di biodiversità a lungo termine causata, ad esempio, da pascolo eccessivo, danni meccanici alla vegetazione, erosione del suolo o impoverimento della qualità del suolo; e

c)

ospitano una grande varietà di specie, ossia costituiscono:

i)

un habitat d'importanza significativa per specie classificate a grave rischio di estinzione, in via di estinzione o vulnerabili nella Lista rossa delle specie minacciate dell'Unione internazionale per la conservazione della natura, oppure in altri elenchi di specie o habitat redatti a fini analoghi e contenuti nella legislazione nazionale o riconosciuti da un'autorità nazionale competente nel paese d'origine delle materie prime; oppure

ii)

un habitat d'importanza significativa per specie endemiche o con areale limitato; oppure

iii)

un habitat d'importanza significativa per la diversità genetica intraspecifica; oppure

iv)

un habitat d'importanza significativa per concentrazioni significative a livello mondiale di specie migratrici o gregarie; oppure

v)

un ecosistema significativo a livello regionale o nazionale, gravemente minacciato, o unico.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 3, i terreni erbosi entro i seguenti limiti geografici dell'Unione europea sono sempre considerati terreni erbosi ad elevata biodiversità:

(1)

gli habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (4);

(2)

gli habitat che rivestono un'importanza significativa per le specie animali e vegetali d'interesse unionale di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE;

(3)

gli habitat che rivestono un'importanza significativa per le specie di uccelli selvatici di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

I terreni erbosi ad elevata biodiversità dell'Unione europea non sono circoscritti entro i limiti geografici di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo. È possibile che anche altri terreni erbosi soddisfino i criteri stabiliti per i terreni erbosi ad elevata biodiversità di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Se si dimostra che la raccolta delle materie prime è necessaria per preservare lo status di terreno erboso non occorre fornire alcun altro elemento per comprovare la conformità all'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), punto ii), della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), punto ii), della direttiva 2009/28/CE.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal 1o ottobre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(2)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.

(3)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

(4)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(5)  GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.