25.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/46


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1255/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2014

che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l'elenco degli indicatori comuni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 223/2014 dispone che la Commissione adotti atti delegati che ne integrino gli elementi non essenziali in relazione al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

(2)

Il regolamento (UE) n. 223/2014 dispone che gli Stati membri presentino alla Commissione relazioni annuali e finali contenenti informazioni sull'attuazione dei programmi operativi (PO), compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, se del caso, agli indicatori specifici per programma.

(3)

Al fine di garantire un corretto monitoraggio dell'attuazione del PO e il loro contributo agli obiettivi specifici del FEAD, devono essere adottate disposizioni concernenti il contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali nonché l'elenco degli indicatori comuni che devono essere segnalati.

(4)

I requisiti di cui al presente regolamento dovrebbero essere limitati al necessario, tenendo conto delle disposizioni stabilite nell'ambito del regolamento (UE) n. 223/2014 nonché della legislazione applicabile dell'Unione concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(5)

Per tenere conto della diversa natura delle operazioni sostenute dai PO I e II e in conformità alle diverse disposizioni che si applicano a ciascun OP come indicato nel regolamento (UE) n. 223/2014, è opportuno applicare requisiti diversi con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali nonché dell'elenco di indicatori comuni che devono essere segnalati per ciascun PO. Per tener conto della necessità specifica di proteggere la dignità delle persone, sostenuta dal FEAD, e al fine di ridurre al minimo necessario gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari in conformità dei requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 223/2014, il valore di alcuni indicatori è determinato in base alla stima informata delle organizzazioni partner anziché alle informazioni fornite dai destinatari finali.

Al fine di consentire l'immediata applicazione delle misure di cui al presente regolamento, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni che integrano il regolamento (UE) n. 223/2014 con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l'elenco degli indicatori comuni.

Articolo 2

Contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali ed elenco degli indicatori

[articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 223/2014]

1.   Le relazioni di attuazione annuali e finali contengono i seguenti elementi:

a)

Informazioni sull'attuazione del programma con riferimento agli indicatori comuni per le operazioni parzialmente o totalmente concluse.

b)

Informazioni e valutazione delle azioni che tengano conto dei principi di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 11, e, se del caso, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 223/2014.

Oltre alle informazioni di cui al primo comma, le relazioni di attuazione annuali e finali sul PO II forniscono informazioni sui dati relativi agli indicatori specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, nonché sui cambiamenti negli indicatori di risultato, e informazioni e valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici del programma operativo.

2.   Gli indicatori di cui al paragrafo 1, lettera a), sono elencati nell'allegato.

3.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la relazione di attuazione finale e, nel 2017 e nel 2022, la relazione di attuazione annuale definiscono le informazioni e la valutazione relative al contributo apportato per il raggiungimento degli obiettivi sia specifici che globali del FEAD, come specificato all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 223/2014.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1.

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).


ALLEGATO

INDICATORI COMUNI PER PO I E PO II

Indicatori di input

1)

Importo totale della spesa pubblica ammissibile approvata nei documenti che definiscono le condizioni per il sostegno degli interventi

2)

Importo totale della spesa pubblica ammissibile sostenuta dai beneficiari e pagata nell'attuazione degli interventi

Di cui, ove pertinente:

a)

importo totale della spesa pubblica ammissibile sostenuta dai beneficiari e pagata nell'attuazione degli interventi relativi alla fornitura di aiuti alimentari

b)

importo totale della spesa pubblica ammissibile sostenuta dai beneficiari e pagata nell'attuazione degli interventi relativi alla fornitura di assistenza materiale di base

3)

Importo totale della spesa pubblica ammissibile dichiarata alla Commissione

Questi dati sono espressi in euro.

INDICATORI COMUNI PER IL PO I

Indicatori di output sulla distribuzione di aiuti alimentari (1)

4)

Quantità di frutta e verdura

5)

Quantità di carne, uova, pesce, frutti di mare

6)

Quantità di farina, patate, pane, riso e altri prodotti amilacei

7)

Quantità di zucchero

8)

Quantità dei prodotti lattiero-caseari

9)

Quantità di grassi, olio

10)

Quantità di cibi pronti e altri prodotti alimentari (che non rientrano nelle categorie di cui sopra)

11)

Quantità totale di aiuti alimentari distribuiti, di cui:

a)

quota di alimenti per i quali solo il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio sono stati pagati dal PO (in %)

b)

percentuale di prodotti alimentari cofinanziati dal FEAD sul volume totale delle derrate alimentari distribuite dalle organizzazioni partner (in %) (2)

12)

Numero totale di pasti distribuiti, finanziati dal PO in misura parziale o totale (3)

13)

Numero totale di confezioni di cibo distribuite finanziate dal PO in misura parziale o totale (4)

Indicatori di risultato per gli aiuti alimentari distribuiti (5)

14)

Numero totale di persone che ricevono aiuti alimentari:

a)

Numero di bambini di età uguale o inferiore a 15 anni

b)

Numero di persone di età uguale o superiore a 65 anni

c)

Numero di donne

d)

Numero di migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom)

e)

Numero di persone con disabilità

f)

Numero di persone senza fissa dimora

Indicatori di output per l'assistenza materiale di base fornita

15)

Valore monetario totale dei beni distribuiti:

a)

Valore monetario totale dei beni per i bambini

b)

Valore monetario totale dei beni per le persone senza fissa dimora

c)

Valore monetario totale dei beni per altri gruppi destinatari

16)

Elenco delle categorie più importanti di beni distribuiti ai bambini (6)

a)

Corredi

b)

Zaini

c)

Quaderni, cancelleria, penne, materiale da disegno e altro materiale necessario a scuola (diverso dagli indumenti)

d)

Attrezzature sportive (calzature sportive, tute, costumi da bagno ecc.)

e)

Indumenti (cappotti, calzature, uniformi scolastiche ecc.)

f)

Altra categoria — da specificare

17)

Elenco delle categorie più importanti di beni distribuiti alle persone senza fissa dimora (6)

a)

Sacchi a pelo/coperte

b)

Attrezzature da cucina (padelle, pentole, posate ecc.)

c)

Indumenti (cappotti, calzature ecc.)

d)

Biancheria (asciugamani, lenzuola)

e)

Articoli d'igiene (kit per pronto soccorso, saponi, spazzolini da denti, rasoi monouso ecc.)

f)

Altra categoria — da specificare

18)

Elenco delle categorie più importanti di beni distribuiti ad altri gruppi destinatari (6)

a)

Categorie da specificare

Indicatori di risultato per l'assistenza materiale di base fornita (5)

19)

Numero totale di persone che ricevono assistenza materiale di base:

a)

Numero di bambini di età uguale o inferiore a 15 anni

b)

Numero di persone di età uguale o superiore a 65 anni

c)

Numero di donne

d)

Numero di migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom)

e)

Numero di persone con disabilità

f)

Numero di persone senza fissa dimora

INDICATORI COMUNI PER IL PO II

Indicatori di output per l'assistenza a favore dell'inclusione sociale

20)

Numero totale di persone che ricevono assistenza a favore dell'inclusione sociale:

a)

Numero di bambini di età uguale o inferiore a 15 anni

b)

Numero di persone di età uguale o superiore a 65 anni

c)

Numero di donne

d)

Numero di migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom)

e)

Numero di persone con disabilità

f)

Numero di persone senza fissa dimora

Questi dati relativi al PO II sono dati personali conformemente all'articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Il loro trattamento è necessario per il rispetto dell'obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto [articolo 7, lettera c), della direttiva 95/46/CE]. Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l'articolo 2 della direttiva 95/46/CE.


(1)  Gli indicatori da 4) a 11) comprendono qualsiasi forma di tali prodotti, per esempio prodotti alimentari freschi, in scatola e congelati, e devono essere espressi in tonnellate.

(2)  I valori per questo indicatore sono stabiliti per mezzo di una stima informata delle organizzazioni partner.

(3)  La definizione di ciò che si debba intendere come un pasto può essere fornita a livello dell'organizzazione partner/dell'autorità operativa/di gestione. I valori per questo indicatore sono stabiliti da una valutazione effettuata dalle organizzazioni partner.

(4)  La definizione di ciò che si debba intendere come confezione di cibo può essere fornita a livello dell'organizzazione partner/dell'autorità operativa/di gestione. Non è necessario che le confezioni siano standardizzate in termini di dimensioni e contenuto. I valori per questo indicatore sono stabiliti da una valutazione effettuata dalle organizzazioni partner.

(5)  I valori per questo indicatore sono stabiliti per mezzo di una stima informata delle organizzazioni partner. Non è previsto né richiesto che siano basati su informazioni fornite dai destinatari finali.

(6)  L'elenco comprende tutte le categorie pertinenti riguardanti almeno il 75 % dei beni distribuiti.