18.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 331/14


REGOLAMENTO (UE) N. 1229/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2014

relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/200, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta di riportare sui prodotti alimentari indicazioni sulla salute a meno che queste non siano autorizzate dalla Commissione a norma del medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione per le indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito denominata «l'Autorità», per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.

(3)

L'Autorità esprime un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.

(4)

Spetta alla Commissione prendere una decisione riguardo l'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.

(5)

Con domanda presentata dalla Italsur s.r.l. a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006 è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti di una combinazione di cavolo nero toscano, bietola da costa «tricolore», spinaci «bicolori» e cavolo «verza blu» sulla protezione dei lipidi del sangue da danni ossidativi (domanda n. EFSA-Q-2013-00574) (2). L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «contribuisce a proteggere i lipidi del sangue da danni ossidativi».

(6)

Il 30 ottobre 2013 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di una combinazione di cavolo nero toscano, bietola da costa «tricolore», spinaci «bicolori» e cavolo «verza blu» e l'effetto indicato. Di conseguenza l'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non andrebbe autorizzata.

(7)

Con domanda presentata dalla Italsur S.r.l. a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006 è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti di una combinazione di spinaci rossi, spinaci verdi, cicoria rossa, cicoria verde, cicoria a foglia verde, cicoria a foglia rossa, bietola da costa rossa, bietola da costa dorata nonché bietola da costa bianca in funzione della protezione dei lipidi del sangue da danni ossidativi (domanda n. EFSA-Q- 2013-00575) (3). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «contribuisce a proteggere i lipidi del sangue da danni ossidativi».

(8)

Il 30 ottobre 2013 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di spinaci rossi, spinaci verdi, cicoria rossa, cicoria verde, cicoria a foglia verde, cicoria a foglia rossa, bietola da costa rossa, bietola da costa dorata e bietola da costa bianca e l'effetto indicato. Di conseguenza l'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non andrebbe autorizzata.

(9)

Con domanda presentata dalla Italsur s.r.l. a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006 è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti di una combinazione di cavolo nero toscano, bietola da costa «tricolore», «spinaci bicolori» e cavolo «verza blu» sul mantenimento della normale concentrazione di colesterolo LDL nel sangue (domanda n. EFSA-Q-2013-00576) (4). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «mantiene la normale concentrazione di colesterolo nel sangue.»

(10)

Il 30 ottobre 2013 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di una combinazione di cavolo nero toscano, bietola da costa «tricolore», spinaci «bicolori» e cavolo «verza blu» e l'effetto indicato. Di conseguenza l'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non andrebbe autorizzata.

(11)

Con domanda presentata dalla Italsur S.r.l. a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006 è stato chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti di una combinazione di spinaci rossi, spinaci verdi, cicoria rossa, cicoria verde, cicoria a foglia verde, cicoria a foglia rossa, bietola da costa rossa, bietola da costa dorata e bietola da costa bianca e il mantenimento della normale concentrazione di colesterolo LDL nel sangue (domanda n. EFSA-Q- 2013-00579) (5). L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «mantiene la normale concentrazione del colesterolo nel sangue»

(12)

Il 30 ottobre 2013 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di spinaci rossi, spinaci verdi, cicoria rossa, cicoria verde, cicoria a foglia verde, cicoria a foglia rossa, bietola da costa rossa, bietola da costa dorata e bietola da costa bianca e l'effetto indicato. Di conseguenza l'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non andrebbe autorizzata.

(13)

Con domanda presentata dalla Omikron Italia S.r.l. a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006 è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti di una combinazione di diosmina, troxerutina ed esperidina e il mantenimento della normale permeabilità venosa-capillare (domanda n. EFSA-Q-2013-00353) (6). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «la miscela di flavonoidi contenente 300 mg di diosmina, 300 mg di troxerutina e 100 mg di esperidina è un utile coadiuvante nel mantenimento della fisiologica permeabilità venosa-capillare».

(14)

Il 13 gennaio 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di una combinazione di diosmina, troxerutina ed esperidina e l'effetto indicato. Di conseguenza l'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non andrebbe autorizzata.

(15)

Con domanda presentata dalla Omikron Italia S.r.l. a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006 è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti di una combinazione di diosmina, troxerutina ed esperidina e il mantenimento del normale tono venoso (domanda n. EFSA-Q-2013-00354) (7). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «la miscela di flavonoidi contenente 300 mg di diosmina, 300 mg di troxerutina e 100 mg di esperidina è un utile coadiuvante nel mantenimento del tono venoso fisiologico».

(16)

Il 13 gennaio 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di una combinazione di diosmina, troxerutina ed esperidina e l'effetto indicato. Di conseguenza l'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non andrebbe autorizzata.

(17)

Con domanda presentata dalla Italsur S.r.l. a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006 è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti della zuppa di orzo «Orzotto» in rapporto alla protezione dei lipidi del sangue da danni ossidativi (domanda n. EFSA-Q-2012-00578) (8). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «contribuisce alla protezione dei lipidi del sangue da danni ossidativi».

(18)

Il 10 gennaio 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo della zuppa di orzo «Orzotto» e l'effetto indicato. Di conseguenza l'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non andrebbe autorizzata.

(19)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non sono inserite nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione europea, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(2)  The EFSA Journal 2013;11(10):3413.

(3)  The EFSA Journal 2013;11(10):3414.

(4)  The EFSA Journal 2013;11(10):3415.

(5)  The EFSA Journal 2013;11(10):3416.

(6)  The EFSA Journal 2014;12(1):3511.

(7)  The EFSA Journal 2014;12(1):3512.

(8)  The EFSA Journal 2014;12(1):3519.


ALLEGATO

Indicazioni sulla salute respinte

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti

Indicazione

Rif. del parere EFSA

Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati

Una combinazione di cavolo nero toscano, bietola da costa «tricolore», spinaci «bicolori» e cavolo «verza blu»

Contribuisce alla protezione dei lipidi del sangue da danni ossidativi

Q- 2013-00574

Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati

Una combinazione di spinaci rossi, spinaci verdi, cicoria rossa, cicoria verde, cicoria a foglia verde, cicoria a foglia rossa, bietola da costa rossa, bietola da costa dorata e bietola da costa bianca

Contribuisce alla protezione dei lipidi del sangue da danni ossidativi

Q- 2013-00575

Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati

Una combinazione di cavolo nero toscano, bietola da costa «tricolore», spinaci «bicolori» e cavolo «verza blu»

Mantiene la normale concentrazione di colesterolo nel sangue

Q- 2013-00576

Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati

Una combinazione di spinaci rossi, spinaci verdi, cicoria rossa, cicoria verde, cicoria a foglia verde, cicoria a foglia rossa, bietola da costa rossa, bietola da costa dorata e bietola da costa bianca

Mantiene la normale concentrazione di colesterolo nel sangue

Q- 2013-00579

Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati

Una combinazione di diosmina, troxerutina ed esperidina

La miscela di flavonoidi contenente 300 mg di diosmina, 300 mg di troxerutina e 100 mg di esperidina è un utile coadiuvante nel mantenimento della fisiologica permeabilità venosa-capillare

Q- 2013-00353

Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati

Una combinazione di diosmina, troxerutina ed esperidina

La miscela di flavonoidi contenente 300 mg di diosmina, 300 mg di troxerutina e 100 mg di esperidina è un utile coadiuvante nel mantenimento del tono venoso fisiologico

Q- 2013-00354

Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o comprendente una richiesta di protezione di dati riservati

Zuppa di orzo «Orzotto»

Contribuisce alla protezione dei lipidi del sangue da danni ossidativi

Q- 2013-00578