7.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/2


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1198/2014 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2014

che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 5 bis, paragrafo 1, l'articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il regolamento (UE) n. 1318/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (CE) n. 1217/2009 per renderlo conforme alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro giuridico risultante da tale allineamento, è opportuno adottare alcune norme mediante atti delegati e atti di esecuzione. Le nuove norme dovrebbero sostituire le norme vigenti stabilite dalla Commissione ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009. È dunque opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 1242/2008 (3) e (UE) n. 1291/2009 della Commissione (4) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 della Commissione (5).

(2)

Il regolamento (CE) n. 1217/2009 conferisce alla Commissione il potere di adottare regolamenti delegati che stabiliscono le norme relative ai dati per la rilevazione dei redditi e per l'analisi della situazione economica delle aziende agricole. L'atto delegato dovrebbe in particolare stabilire le regole per la fissazione dei valori soglia che delimitano il campo di osservazione, per l'elaborazione dei piani di selezione delle aziende, per la fissazione del periodo di riferimento della produzione standard, per la determinazione delle classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e per la determinazione dei principali gruppi di dati da rilevare sulle schede aziendali, nonché le regole generali da seguire al riguardo.

(3)

I valori soglia che delimitano il campo di osservazione dovrebbero consentire risultati rappresentativi del campo di osservazione che si vuole ottenere. I valori soglia dovrebbero ottimizzare il rapporto costo/benefici ed essere determinati con l'obiettivo di includere nel campo di osservazione le aziende che rappresentano la maggiore porzione possibile di produzione agricola, superficie agricola e manodopera agricola tra le aziende gestite con un orientamento al mercato.

(4)

Il piano di selezione dovrebbe includere un numero minimo di elementi che dimostrino come viene selezionato un campione rappresentativo, consentendo in tal modo all'indagine di conseguire gli obiettivi della rete d'informazione contabile agricola.

(5)

Le produzioni standard sono basate su dati medi rilevati nel corso di un determinato periodo di riferimento. Il loro valore dovrebbe essere attualizzato periodicamente per tener conto dell'evoluzione economica, in modo che la tipologia conservi la sua validità. La frequenza dell'attualizzazione dovrebbe essere connessa agli anni in cui vengono eseguite le indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione.

(6)

È necessario che le classi di orientamento tecnico-economico generali e principali siano strutturate in modo da permettere la costituzione di gruppi omogenei di aziende con un grado maggiore o minore di aggregazione e il raffronto della situazione dei gruppi di aziende.

(7)

I dati riportati nelle schede aziendali dovrebbero permettere di ottenere un quadro delle aziende contabili per quanto riguarda i fattori di produzione, di valutare il livello di reddito agricolo e di rispecchiare la realtà tecnica, economica e sociale dell'azienda agricola interessata. A tal fine occorre determinare i principali gruppi di dati contabili da raccogliere e le norme generali relative alla raccolta dei dati.

(8)

Le norme di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dall'esercizio 2015 per la rete di informazione contabile agricola e a decorrere dall'indagine 2016 per le indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1217/2009 ai fini della rilevazione annua dei redditi e di un'analisi del funzionamento economico delle aziende agricole mediante la rete d'informazione contabile agricola dell'Unione. Tali norme riguardano:

a)

la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009;

b)

il piano di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009;

c)

il «periodo di riferimento» di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009;

d)

le classi di orientamento tecnico-economico di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009;

e)

la raccolta di dati contabili di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009.

Articolo 2

Soglia

La soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009 garantisce che il campo di osservazione dell'indagine rappresenti la maggiore proporzione possibile di produzione agricola, superficie agricola e manodopera agricola tra le aziende gestite con un orientamento al mercato.

Articolo 3

Piano di selezione

Il piano di selezione delle aziende contabili, redatto da ciascuno Stato membro secondo quanto previsto all'articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, include elementi atti a garantire l'ottenimento di un campione contabile rappresentativo del campo di osservazione. Nello specifico, il piano deve:

a)

essere basato sulle fonti statistiche di riferimento più recenti;

b)

spiegare le modalità di stratificazione del campo di osservazione conformemente alle circoscrizioni elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1217/2009, nonché alle classi di orientamento tecnico-economico e alle classi di dimensione economica di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009;

c)

fornire una ripartizione delle aziende nel campo di osservazione per classi di orientamento tecnico-economico e classi di dimensione economica di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, corrispondente almeno alle tipologie principali;

d)

indicare i metodi statistici per la determinazione della percentuale di selezione adottata per ciascuno strato, le procedure di selezione delle aziende contabili e il numero di aziende contabili da selezionare per strato.

Articolo 4

Periodo di riferimento della produzione standard

Ai fini del calcolo delle produzioni standard per le indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione per l'anno N, di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1217/2009, il periodo di riferimento comprende i cinque anni consecutivi dall'anno N-5 all'anno N-1.

Le produzioni standard sono determinate utilizzando i dati di base medi calcolati per il periodo di riferimento di cui al primo comma e comunemente denominati «produzioni standard N-3». Tali «produzioni standard N-3» sono attualizzate per tener conto dell'evoluzione economica almeno ogni volta che viene effettuata un'indagine sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione.

Articolo 5

Classi di orientamento tecnico-economico generali e principali

Le classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e la corrispondenza tra di loro, di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009, figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 6

Scheda aziendale

I gruppi principali di dati contabili da raccogliere e le norme generali per la raccolta dei dati, di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009, figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 7

Abrogazioni

Il regolamento (CE) n. 1242/2008, il regolamento (UE) n. 1291/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2015.

Tuttavia, per la rete di informazione contabile agricola, i regolamenti di cui al primo comma continuano ad applicarsi agli esercizi anteriori all'esercizio contabile 2015.

Il regolamento (CE) n. 1242/2008 continua ad applicarsi per le indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione fino all'indagine 2013.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio 2015 per la rete di informazione contabile agricola e a decorrere dall'indagine 2016 per le indagini sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.

(2)  Regolamento (UE) n. 1318/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (GU L 340 del 17.12.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 3).

(4)  Regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 14).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2012 della Commissione, del 30 aprile 2012, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l'analisi del funzionamento economico di dette aziende (GU L 127 del 15.5.2012, pag. 1).


ALLEGATO I

Classi di orientamento tecnico-economico generali e principali e rispettive corrispondenze

Orientamento tecnico-economico generale

Descrizione

Orientamento tecnico-economico principale

Descrizione

1.

Aziende specializzate nei seminativi

15.

Aziende specializzate nella coltivazione di cereali e di piante oleaginose e proteaginose

16.

Aziende specializzate in altre colture

2.

Aziende specializzate in ortofloricoltura

21.

Aziende specializzate in ortofloricoltura di serra

22.

Aziende specializzate in ortofloricoltura all'aperto

23.

Aziende specializzate in altri tipi di ortofloricoltura

3.

Aziende specializzate nelle colture permanenti

35.

Aziende specializzate in viticoltura

36.

Aziende specializzate in frutticoltura e agrumicoltura

37.

Aziende specializzate in olivicoltura

38.

Aziende con diverse combinazioni di colture permanenti

4.

Aziende specializzate in erbivori

45.

Aziende bovine specializzate — orientamento latte

46.

Aziende bovine specializzate — orientamento allevamento e ingrasso

47.

Aziende bovine — latte, allevamento e ingrasso combinati

48.

Aziende con ovini, caprini ed altri erbivori

5.

Aziende specializzate in granivori

51.

Aziende suinicole specializzate

52.

Aziende specializzate in pollame

53.

Aziende con vari granivori combinati

6.

Aziende di policoltura

61.

Aziende di policoltura

7.

Aziende con poliallevamento

73.

Aziende con poliallevamento ad orientamento erbivori

74.

Aziende con poliallevamento ad orientamento granivori

8.

Aziende miste (colture — allevamento)

83.

Aziende miste seminativi ed erbivori

84.

Aziende con colture diverse e allevamenti misti

9.

Aziende non classificate

90.

Aziende non classificate


ALLEGATO II

Scheda aziendale — principali gruppi di dati contabili da raccogliere

Informazioni generali sull'azienda, quali dati relativi all'ubicazione, allo status, al tipo e alla classificazione.

Tipo di occupazione: dati sintetici relativi ai tipi di conduzione delle superfici agricole utilizzate dall'azienda.

Manodopera: i dati che caratterizzano l'organizzazione del lavoro, come il numero di persone che lavorano nell'azienda, l'orario di lavoro e il tipo di contratto.

Attivo patrimoniale: i dati che descrivono gli attivi dell'azienda, suddivisi per categorie, utilizzati per il suo funzionamento nel corso dell'esercizio contabile.

Quote e altri diritti: i dati relativi alle quote e ad altri diritti connessi al funzionamento dell'azienda nel corso dell'esercizio contabile.

Passivo patrimoniale: i dati relativi alle passività dell'azienda nel corso dell'esercizio contabile.

Imposta sul valore aggiunto: i dati relativi all'applicazione dei sistemi di imposta sul valore aggiunto (IVA) all'azienda.

Fattori di produzione: i dati relativi ai fattori di produzione utilizzati per il funzionamento dell'azienda, come costi specifici e generali, per ottenere la sua produzione nel corso dell'esercizio contabile.

Produzioni vegetali: i dati relativi alla produzione e all'uso delle coltivazioni nell'azienda.

Produzione zootecnica: i dati relativi alla produzione e all'uso di animali nell'azienda.

Prodotti e servizi connessi agli animali: i dati relativi alla produzione e all'uso di prodotti e servizi connessi agli animali nell'azienda.

Altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda: i dati relativi a tutte le attività diverse dal lavoro agricolo direttamente collegate all'azienda e che hanno un'incidenza economica sulla stessa, e nell'ambito delle quali sono utilizzate le risorse dell'azienda (superficie, fabbricati, macchinari, prodotti agricoli ecc.) o i prodotti dell'azienda.

Sovvenzioni: i dati che descrivono nel dettaglio le sovvenzioni ricevute dall'azienda nel corso dell'esercizio contabile.

Scheda aziendale — norme generali per la raccolta dei dati

a)

L'esercizio contabile di dodici mesi consecutivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1217/2009 si chiude nel periodo compreso tra il 31 dicembre e il 30 giugno.

b)

I dati della scheda aziendale devono provenire da una contabilità che comporta registrazioni sistematiche e regolari nel corso dell'esercizio contabile.

c)

I dati della scheda aziendale devono essere indicati in valori finanziari, in euro o in unità monetarie nazionali, in misure fisiche di peso, volume, superficie, in numeri nonché in altre unità o indicazioni corrispondenti.

d)

I dati contabili sono espressi in valore monetario, IVA esclusa.

e)

I dati contabili in valore monetario sono espressi al netto di premi e sovvenzioni, che vengono registrati separatamente. Per premio e sovvenzione si intende qualsiasi aiuto diretto concesso con fondi pubblici e che abbia dato luogo a un'entrata specifica.