5.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1191/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2014

che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1493/2007 (2) della Commissione ha stabilito il formato della relazione che i produttori, gli importatori e gli esportatori di taluni gas fluorurati a effetto serra sono tenuti a trasmettere a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il regolamento (CE) n. 842/2006 è stato quindi abrogato dal regolamento (UE) n. 517/2014. L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 stabilisce nuovi obblighi in materia di comunicazione per quanto attiene alla produzione, all'importazione, all'esportazione, all'uso come materia prima e alla distruzione delle sostanze di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 517/2014. È pertanto opportuno che il presente regolamento sostituisca il regolamento (CE) n. 1493/2007 del Consiglio.

(2)

Al fine di garantire l'uniformità e la coerenza della raccolta dei dati e di limitare gli oneri amministrativi, le imprese dovrebbero trasmettere le informazioni richieste a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per mezzo di uno strumento di comunicazione elettronico che contiene i formulari corrispondenti alle loro attività individuali forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente e che è accessibile dal sito web della Commissione europea.

(3)

I dati sui quantitativi di idrofluorocarburi esportati nelle apparecchiature fabbricate nell'UE a tal fine, anche se non rilevanti ai fini del calcolo del valore di riferimento e delle quote e comunicati su base volontaria, possono essere utili per monitorare gli impatti economici della riduzione dei quantitativi di tali gas immessi sul mercato.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le relazioni obbligatorie a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 sono trasmesse per via elettronica mediante lo strumento di comunicazione basato sul formato stabilito nell'allegato del presente regolamento, messo appositamente a disposizione sul sito web della Commissione.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1493/2007 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

(2)  Regolamento (CE) n. 1493/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che istituisce, a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 7).

(3)  Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1).


ALLEGATO

SPIEGAZIONI GENERALI

Salvo indicazioni diverse nelle sezioni del presente allegato, i dati comunicati riguardano le attività dell'impresa durante l'anno civile per il quale è trasmessa la relazione.

In ogni sezione sono indicati separatamente le unità di misura, i gas interessati, il livello di dettaglio e l'anno nel quale le attività devono essere comunicate per la prima volta.

Il formato generale dello strumento di comunicazione è stabilito nelle sezioni in appresso. La numerazione delle sezioni non ha alcuna attinenza con la numerazione del regolamento (UE) n. 517/2014 o dello strumento elettronico di comunicazione, ma è usata nelle formule ai fini del calcolo automatico di determinati valori.

Sezioni relative ai dati da comunicare

Sezione 1:   Da compilarsi a cura dei produttori di gas — articolo 19, paragrafi 1 e 2, e allegato VII, punto 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014. Si comunicano i quantitativi di miscele contenenti le suddette sostanze immesse in commercio, indicando anche i quantitativi usati come componenti di tali miscele provenienti da fonti diverse dalla produzione propria.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

1A

Quantitativo totale prodotto da impianti nell'Unione

 

 

1B

quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoproduzioni recuperate o prodotti indesiderati distrutti presso gli impianti prima dell'immissione in commercio

Le relazioni sui quantitativi totali distrutti a cura dei produttori che effettuano la distruzione sono inserite nella sezione 8

 

1C

quantitativo prodotto da impianti nell'Unione che consiste in sottoproduzioni recuperate o prodotti indesiderati ceduti ad altre imprese per essere distrutti senza essere stati precedentemente immessi in commercio

Identificare l'impresa che effettua la distruzione

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

1D

Quantitativo di produzione propria distrutta senza essere stata precedentemente immessa in commercio

1D = 1B + 1C

1E

Produzione disponibile per la vendita

1E = 1A – 1D

Sezione 2:   Da compilarsi a cura degli importatori di gas — articolo 19, paragrafo 1, e allegato VII, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, relativamente alle miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuta nei polioli premiscelati importati.

In questa sezione sono inseriti solo i quantitativi importati sfusi, compresi quelli trasportati congiuntamente alle apparecchiature destinate ad essere caricati in tale apparecchiatura dopo l'importazione, ma non i quantitativi contenuti nell'apparecchiatura. Le importazioni di gas contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature sono comunicate nella sezione 11. Si comunicano tutte le importazioni, fatta eccezione per quelle in transito sul territorio doganale unionale o per le importazioni effettuate secondo altre procedure che consentono una circolazione temporanea delle merci sul territorio doganale a condizione che in quest'ultimo caso le merci non permangano oltre 45 giorni su detto territorio doganale.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

2A

Quantitativo importato nell'Unione

 

Sezione 3:   Da compilarsi a cura degli esportatori di gas — articolo 19, paragrafi 1 e 2, e allegato VII, punto 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, relativamente alle miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuti nei polioli premiscelati esportati.

In questa sezione si comunicano solo le esportazioni di gas sfusi, compresi i quantitativi trasportati congiuntamente alle apparecchiature destinate ad essere caricati in tale apparecchiatura dopo l'esportazione.

I quantitativi da produzione o da importazione proprie forniti ad altre imprese nell'Unione per l'esportazione diretta sono comunicati nella sezione 5.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

3A

Quantitativo totale esportato dall'Unione

 

 

3B

Quantitativi esportati da produzione o da importazione proprie

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

3C

Quantitativo esportato acquistato presso altre imprese nell'Unione

3C = 3A – 3B

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

 

3D

Quantitativo esportato per riciclo

 

 

3E

Quantitativo esportato per rigenerazione

 

 

3F

Quantitativo esportato per distruzione

 

Sezione 4:   Da compilarsi a cura dei produttori e dagli importatori di gas — articolo 19, paragrafo 1, e allegato VII, punto 1, lettera d), nonché punto 2, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, o relativamente alle miscele contenenti almeno uno di tali gas o per ogni gas o miscela contenuti nei polioli premiscelati.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

4A

Stock totali al 1o gennaio

 

 

4B

di cui: stock di quantitativi da produzione o importazione proprie al 1o gennaio

 

 

 

4C

di cui: stock al 1o gennaio di quantitativi da produzione o importazione proprie precedentemente non immessi in commercio

In particolare produzione e importazioni proprie invendute non immesse in libera pratica

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

 

4D

di cui: stock al 1o gennaio di quantitativi da produzione o importazione proprie precedentemente immessi in commercio

In particolare importazioni proprie immesse in libera pratica

4D = 4B – 4C

 

4E

Altri stock al 1o gennaio

In particolare da acquisti nell'Unione

4E = 4A – 4B

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

4F

Stock totali al 31 dicembre

 

 

4G

di cui: stock al 31 dicembre di quantitativi da produzione o importazione proprie

 

 

 

4H

di cui: stock al 31 dicembre di quantitativi da produzione o importazione proprie precedentemente non immessi in commercio

In particolare produzione propria invenduta e importazioni proprie non immesse in libera pratica

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

 

 

4I

di cui: stock di quantitativi da produzione propria o da importazioni precedentemente immessi in commercio al 31 dicembre

In particolare importazioni proprie immesse in libera pratica

4I = 4G – 4H

 

4J

di cui: altri stock al 31 dicembre

In particolare da acquisti nell'Unione

4J = 4F – 4G

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

4K

Quantitativo rigenerato dall'impresa stessa

 

4L

Quantitativo riciclato dall'impresa stessa

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

4M

Quantitativo totale immesso fisicamente in commercio

4M = 1E + 2A – 3B + 4C – 4H

Sezione 5:   Quantitativi per gli usi esonerati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, da compilarsi a cura dei produttori e degli importatori di idrofluorocarburi — Articolo 19, paragrafi, 1, 2, 3 e 4, nonché allegato VII, punto 1, lettera b) e punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun idrofluorocarburo [per i gas di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, per le miscele o i polioli premiscelati contenenti almeno uno di tali gas].

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

5A

Quantitativo importato nell'Unione per distruzione

Specificare l'impresa o le imprese che effettuano la distruzione.

Le relazioni sui quantitativi distrutti a cura degli importatori che effettuano essi stessi la distruzione sono inserite nella sezione 8.

5 B

Quantitativo usato come materia prima da un produttore o da un importatore o fornito direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del suo uso come materia prima

Specificare la o le imprese che fanno uso della materia prima.

Le relazioni sull'uso come materia prima a cura dei produttori o degli importatori che sono essi stessi utilizzatori di materia prima sono inserite nella sezione 7.

5C

Quantitativo fornito direttamente alle imprese per l'esportazione fuori dell'Unione, ove tali quantitativi non siano stati successivamente messi a disposizione di un'altra parte nell'Unione prima dell'esportazione

Su base volontaria, i quantitativi forniti direttamente alle imprese per la fabbricazione di apparecchiature nell'Unione, ove tali apparecchiature siano successivamente esportate direttamente fuori dall'Unione

Specificare la o le imprese esportatrici. Allegare i documenti di verifica.

Comunicare solo gli idrofluorocarburi sfusi, non i quantitativi contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature.

I dati relativi alla fornitura per la fabbricazione di apparecchiature direttamente esportate possono essere comunicati a fini informativi e dovrebbero indicare il fabbricante delle apparecchiature da esportazione di apparecchiature nonché i quantitativi esportati.

5D

Quantitativo fornito direttamente per l'uso in apparecchiature militari

Specificare l'impresa che riceve il quantitativo per l'uso in apparecchiature militari.

5E

Quantitativo fornito direttamente a un'impresa che lo usa per l'incisione di materiale semiconduttore o per la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione dei semiconduttori

Specificare il fabbricante di semiconduttori ricevente.

5F

Quantitativo fornito direttamente a un'impresa che produce aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici

Specificare il produttore ricevente di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici

Sezione 6:   Categorie di applicazione di gas per il mercato UE, da compilarsi a cura dei produttori e degli importatori di gas — articolo 19, paragrafi 1 e 2, nonché allegato vii, punto 1, lettera a), e punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, o per ciascuna miscela contenente almeno uno di tali gas.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

6A

Esportazione

Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6A] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale fornito direttamente alle imprese per l'esportazione fuori dell'Unione, ove tali quantitativi non siano stati successivamente messi a disposizione di un'altra parte nell'Unione prima dell'esportazione [5C].

6B

Distruzione

Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6B] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale importato nell'Unione per distruzione [5A].

6C

Apparecchiature militari

Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6C] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale fornito direttamente per usi militari [5D].

6D

Refrigerazione, condizionamento d'aria e riscaldamento

 

6E

Altri fluidi termici per il trasferimento di calore

 

6F

Produzione di schiume

 

6G

Produzione di polioli premiscelati

 

6H

Protezione antincendio

 

6I

Aerosol dosatori per uso medico

Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6I] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale fornito direttamente a un'impresa che produce aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici [5F].

6J

Aerosol — altri usi

 

6K

Solventi

 

6L

Materia prima

Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6L] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale usato come materia prima da un produttore o fornito direttamente da un produttore o da un importatore a imprese che lo usano come materia prima [5B].

6M

Fabbricazione di semiconduttori

Per gli idrofluorocarburi, il quantitativo qui comunicato [6M] è identico o superiore a quello della sezione 5, quale fornito direttamente a un'impresa che lo usa per l'incisione di materiale semiconduttore o per la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione dei semiconduttori [5E].

6N

Fabbricazione di materiale fotovoltaico

 

6O

Fabbricazione di altro materiale elettronico

 

6P

Apparecchiature per il quadro elettrico

 

6Q

Acceleratori di particelle

 

6R

Operazioni di pressocolata del magnesio

 

6S

Anestesia

 

6T

Altre applicazioni o applicazioni ignote

Nella comunicazione specificare le altre applicazioni e spiegare le applicazioni ignote.

6U

Perdite durante lo stoccaggio, il trasporto o il trasferimento

 

6V

Adeguamenti contabili

Nella comunicazione di tali quantitativi, fornire una spiegazione

CALCOLI AUTOMATICI DEI QUANTITATIVI

6W

Quantitativi totali per le categorie di applicazioni

6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J + 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U + 6V

Se i dati sono inseriti correttamente, i quantitativi totali per le categorie di applicazioni [6W] corrispondono al quantitativo totale fornito al mercato unionale [6X].

6X

Quantitativo totale fornito al mercato unionale

6X = 1E + 2A – 3B + 4B – 4G + 4K

Sezione 7:   Da compilarsi a cura degli utilizzatori di gas come materia prima — articolo 19, paragrafo 3, e allegato VII, punto 5, del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, o per ciascuna miscela contenente almeno uno di tali gas.

In questa sezione si comunicano solo i quantitativi effettivamente usati come materie prime.

Se gli idrofluorocarburi [gas di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, o miscele contenenti almeno uno di tali gas] sono stati prodotti o importati dall'impresa che li usa come materia prima, i quantitativi sono comunicati anche nella sezione 5. Se l'impresa ha prodotto o importato tali gas e li ha successivamente venduti come materia prima ad altre imprese, i quantitativi forniti sono comunicati solo nella sezione 5, specificando l'impresa che li usa come materia prima.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

7A

Quantitativo usato come materia prima dall'impresa stessa

 

Sezione 8:   Da compilarsi a cura delle imprese che hanno distrutto gas — articolo 19, paragrafo 2, e allegato VII, punto 4, del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun gas fluorurato a effetto serra di cui all'allegato I o all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, o per ciascuna miscela contenente almeno uno di tali gas.

Comunicare i quantitativi totali distrutti dall'impresa stessa che effettua la comunicazione. Nella sezione 1 le imprese produttrici comunicano anche i quantitativi di produzione propria distrutti.

Le imprese importatrici di idrofluorocarburi [gas elencati nell'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 o miscele contenenti almeno uno di tali gas] comunicano nella sezione 5 i quantitativi importati distrutti.

I quantitativi inviati ad altre imprese dell'UE per essere distrutti non sono comunicati nella presente sezione. I quantitativi esportati per essere distrutti al di fuori dell'UE sono comunicati nella sezione 3F.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

8A

Quantitativi distrutti mediante combustione ad alta temperatura dall'impresa che effettua la comunicazione

 

8B

Quantitativi distrutti mediante desorbimento termico dall'impresa che effettua la comunicazione

 

8C

Quantitativi distrutti mediante altre tecnologie dall'impresa che effettua la comunicazione

Specificare le tecnologie di distruzione applicate

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

8D

Quantitativo totale distrutto dall'impresa stessa

8D = 8A + 8B + 8C

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

8E

Stock al 1o gennaio in attesa di distruzione

 

8F

Stock al 31 dicembre destinati alla distruzione e in attesa di distruzione

 

Sezione 9:   Da compilarsi a cura dei produttori o degli importatori che hanno autorizzato l'uso di una quota di idrofluorocarburi da parte di imprese che commercializzano apparecchiature per la refrigerazione, IL condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi — articolo 19, paragrafo 1, nonché allegato VII, punto 1, lettera e), e punto 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2015 (entro il 31 marzo 2016)

I quantitativi sono comunicati in tonnellate di CO2 equivalente con una precisione alla tonnellata di CO2 equivalente, senza distinguere tra idrofluorocarburi diversi.

Si comunicano solo le autorizzazioni rilasciate durante l'anno civile per il quale si presenta la relazione.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

9A

Quantitativi soggetti ad autorizzazioni di uso di una quota data ai produttori o agli importatori di apparecchiature precaricate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014

Specificare l'impresa che riceve l'autorizzazione

Sezione 10:   Da compilarsi a cura delle che hanno ricevuto la loro quota esclusivamente sulla base di una DICHIARAZIONE A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 e che hanno autorizzato l'uso di una quota di idrofluorocarburi da parte di imprese che commercializzano apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 517/2014 — Articolo 19, paragrafo 1, nonché allegato VII, punto 1, lettera e), e punto 2, lettera c), del medesimo regolamento

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2015 (entro il 31 marzo 2016)

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun idrofluorocarburo [gas di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, o miscele contenenti almeno uno di tali gas].

In questa sezione si comunicano tutte le forniture di idrofluorocarburi connesse alle autorizzazioni rilasciate durante l'anno civile per il quale si presenta la relazione, come comunicato nella sezione 9. Queste informazioni sono necessarie per verificare la conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

10A

Quantitativi di gas forniti alle imprese cui sono state rilasciate autorizzazioni per immettere in commercio apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi.

Specificare la o le imprese riceventi.

Con la relazione le imprese presentano prove supplementari a sostegno di tutte le forniture fisiche qui comunicate (per es. fatture).

Sezione 11:   Da compilarsi a cura delle imprese che hanno immesso in commercio gas contenuti in prodotti o in apparecchiature a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 — articolo 19, paragrafo 4, e dell'allegato VII, punto 6, del medesimo regolamento

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2014 (entro il 31 marzo 2015).

I quantitativi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o nell'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014 o le miscele contenenti almeno uno di tali gas nei prodotti e nelle apparecchiature sono comunicati in tonnellate metriche, con una precisione al terzo decimale, per categoria. Salvo indicazione diversa, oltre al quantitativo totale di gas, per ciascuna categoria si comunica il numero di unità.

I produttori di prodotti o apparecchiature fabbricati nell'Unione non comunicano in merito ai prodotti e alle apparecchiature i cui gas contenuti erano stati precedentemente importati o prodotti nell'Unione. Se un produttore nell'Unione produce egli stesso gas sfusi destinati a essere usati nell'Unione per fabbricare prodotti e apparecchiature propri, la comunicazione relativa alla produzione (sezione 1) riguarda altresì pertinenti quantitativi di gas, in modo che questi non siano inseriti anche in questa sezione.

Gli importatori di prodotti o apparecchiature contenenti un gas fluorurato a effetto serra elencato nell'allegato I o II del regolamento (UE) n. 517/2014 comunicano relativamente a tutte le importazioni contenenti gas immesse dalla dogana in libera pratica nell'Unione. Le importazioni di polioli premiscelati non sono comunicate in questa sezione, bensì nella sezione 2. Se gli idrofluorocarburi [gas elencati all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 o miscele contenenti almeno uno di tali gas] contenuti in apparecchiature per la refrigerazione e il condizionamento d'aria nonché nelle pompe di calore erano stati precedentemente esportati dall'Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l'immissione in commercio, tali dati sono comunicati nella sezione 12, al fine di dimostrare la conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014.

Le categorie di prodotti o apparecchiature elencati più avanti comprendono componenti destinati alle categorie di prodotti o apparecchiature specificati.

L'espressione «progettazione diretta» fa riferimento nella fattispecie ai sistemi aria-aria, acqua-aria, salamoia-aria; l'espressione «progettazione indiretta» fa riferimento nella fattispecie ai sistemi aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua, comprese le pompe di calore idroniche.

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

OSSERVAZIONI

11A

 

Apparecchiature fisse per il raffreddamento o il riscaldamento

11A = 11A1 + 11A2 + 11A3 + 11A4 + 11A5 + 11A6 + 11A7 + 11A8 + 11A9 + 11A10 + 11A11 + 11A12 + 11A13 + 11A14

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

 

11A1

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità singole/monoblocco di tipo amovibile

 

 

11A2

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità singole/monoblocco per il montaggio sul tetto

 

 

11A3

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità singole/monoblocco di altro tipo

Specificare il tipo/i tipi di apparecchiatura.

 

11A4

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità split singole caricate con 3 o più kg di refrigerante

 

 

11A5

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità split singole caricate con meno di 3 kg di refrigerante

 

 

11A6

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta: unità multisplit

 

 

11A7

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità singole/monoblocco per uso domestico

 

 

11A8

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità singole/monoblocco per uso commerciale o industriale

 

 

11A9

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità singole/monoblocco per usi diversi

Specificare l'uso o gli usi previsti.

 

11A10

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità split per uso domestico

 

 

11A11

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità split per uso commerciale o industriale

 

 

11A12

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione indiretta: unità split per usi diversi

Specificare l'uso o gli usi previsti.

 

11A13

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta e indiretta: unità singole/monoblocco

 

 

11A14

Apparecchiature fisse per il raffreddamento/riscaldamento, progettazione diretta e indiretta: unità split

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

11B

 

Apparecchiature fisse per la refrigerazione

11B = 11B1 + 11B2 + 11B3 + 11B4 + 11B5 + 11B6 + 11B7 + 11B8 + 11B9 + 11B10 + 11B11 + 11B12 + 11B13 + 11B14

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

 

11B1

Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta: unità singole/monoblocco per uso domestico

 

 

11B2

Apparecchiature fisse per il raffreddamento, progettazione diretta: unità singole/monoblocco per uso commerciale o industriale

 

 

11B3

Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta: unità singole/monoblocco per usi diversi

Specificare l'uso o gli usi previsti.

 

11B4

Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta: unità split per uso commerciale o industriale

 

 

11B5

Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta: unità split per usi diversi

Specificare l'uso o gli usi previsti.

 

11B6

Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione indiretta: unità singole/monoblocco per uso commerciale o industriale

 

 

11B7

Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta: unità singole/monoblocco per usi diversi

Specificare l'uso o gli usi previsti.

 

11B8

Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione indiretta: unità split per uso commerciale o industriale

 

 

11B9

Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione indiretta: unità split per usi diversi

Specificare l'uso o gli usi previsti.

 

11B10

Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta e indiretta: unità singole/monoblocco

 

 

11B11

Apparecchiature fisse per la refrigerazione, progettazione diretta e indiretta: unità split

 

 

11B12

Apparecchiature fisse per il raffreddamento o il riscaldamento di processo, progettazione diretta:

 

 

11B13

Apparecchiature fisse per il raffreddamento o il riscaldamento di processo, progettazione indiretta:

 

 

11B14

Apparecchiature fisse per il raffreddamento o il riscaldamento di processo, progettazione diretta e indiretta:

 

11C

 

Asciugatrici a pompa di calore

 

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

11D

 

Condizionamento d'aria/riscaldamento fisso, comprese le pompe di calore nonché le apparecchiature di raffreddamento per usi diversi

11D = 11D1 + 11D2 + 11D3

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

 

11D1

Apparecchiature fisse per il riscaldamento/raffreddamento/condizionamento d'aria per usi diversi, progettazione diretta

Specificare il tipo/i tipi e l'uso o gli usi previsti dell'apparecchiatura.

 

11D2

Apparecchiature fisse per il riscaldamento/raffreddamento/condizionamento d'aria per usi diversi, progettazione indiretta

Specificare il tipo/i tipi e l'uso o gli usi previsti dell'apparecchiatura.

 

11D3

Apparecchiature fisse per il riscaldamento/raffreddamento/condizionamento d'aria per usi diversi, progettazione diretta e indiretta

Specificare il tipo/i tipi e l'uso o gli usi previsti dell'apparecchiatura.

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

11E

 

Apparecchiature mobili per la refrigerazione

11E = 11E1 + 11E2 + 11E3 + 11E4

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

 

11E1

Apparecchiature mobili di refrigerazione per veicoli commerciali leggeri refrigerati (per es. furgoni)

 

 

11E2

Apparecchiature mobili di refrigerazione per veicoli commerciali pesanti refrigerati (compresi camion e rimorchi)

 

 

11E3

Apparecchiature mobili di refrigerazione per navi refrigerate

 

 

11E4

Altre apparecchiature mobili di refrigerazione

Specificare il tipo/i tipi di apparecchiatura.

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

11F

 

Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria

11F = 11F1 + 11F2 + 11F3 + 11F4 + 11F5 + 11F6 + 11F7 + 11F8 + 11F9

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

 

11F1

Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate alle autovetture

 

 

11F2

Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate agli autobus

 

 

11F3

Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate ai furgoni (veicoli commerciali leggeri)

 

 

11F4

Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate ai camion e ai rimorchi (veicoli commerciali pesanti)

 

 

11F5

Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate a veicoli e macchinari per uso agricolo, forestale ed edile

 

 

11F6

Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate ai veicoli su rotaia

 

 

11F7

Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate alle navi

 

 

11F8

Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria destinate agli aeromobili e agli elicotteri

 

 

11F9

Altre apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria

Specificare il tipo/i tipi di apparecchiatura.

VALORE CALCOLATO AUTOMATICAMENTE

11G

 

Totale delle apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d'aria o le pompe di calore

11G = 11A + 11B + 11C + 11D + 11E + 11F

11H

 

Schiume

11H = 11H1 + 11H2 + 11H3 + 11H4

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

 

11H1

Pannelli isolanti in polistirene estruso (XPS)

I quantitativi di pannelli XPS sono comunicati in unità di metri cubi (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti in unità di tonnellate metriche)

 

11H2

Pannelli isolanti in poliuretano (PU)

I quantitativi di pannelli PU sono comunicati in unità di metri cubi (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti in unità di tonnellate metriche)

 

11H3

Schiuma monocomponente (OCF)

L'unità di misurazione può consistere in unità di contenitori di OCF (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti in unità di tonnellate metriche)

 

11H4

Altre schiume

Specificare la/le categorie di prodotto

Le importazioni di polioli premiscelati (per es. in sistemi/contenitori di schiuma) non sono comunicate in questa sezione bensì nella sezione 2.

I quantitativi di prodotti a base di schiuma sono comunicati in unità di metri cubi o di tonnellate metriche oppure in unità di prodotto/apparecchiatura (accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti in unità di tonnellate metriche)

11I

 

Apparecchiature per la protezione antincendio (compresi i sistemi incorporati nei veicoli)

 

11J

 

Aerosol medici o farmaceutici

 

11K

 

Aerosol non medici

 

11L

 

Apparecchiature mediche (esclusi aerosol)

 

11M

 

Commutatori per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica

 

11N

 

Altre apparecchiature per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica

 

11O

 

Acceleratori di particelle

 

11P

 

Altri prodotti e apparecchiature contenenti i gas elencati nell'allegato I o nell'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014

Specificare la/le categorie di prodotto o di apparecchiatura.

L'unità di misura può essere espressa in volume, peso o unità di prodotto/apparecchiatura

(accanto ai quantitativi di gas fluorurati contenuti in unità di tonnellate metriche)

QUANTITATIVI CALCOLATI AUTOMATICAMENTE

11Q

Totale dei prodotti e apparecchiature contenenti i gas elencati nell'allegato I o nell'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014

11Q = 11G + 11H + 11I + 11J + 11K + 11L + 11M + 11N + 11O + 11P

Sezione 12:   Da compilarsi a cura degli importatori di apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d'aria o di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature importate erano stati precedentemente esportati dall'Unione e acquistati dai fabbricanti di apparecchiature direttamente dall'impresa esportatrice, ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l'immissione in commercio nell'Unione — articolo 19, paragrafo 5, e allegato VII, punto 6, del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2017 (entro il 31 marzo 2018).

I quantitativi sono comunicati in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale, separatamente per ciascun idrofluorocarburo [gas di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, o miscele contenenti almeno uno di tali gas].

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

OSSERVAZIONI

12A

Quantitativo di idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature importate per le quali gli idrofluorocarburi erano stati precedentemente esportati dall'Unione ed erano soggetti alla limitazione delle quote per l'immissione in commercio nell'Unione

Specificare l'impresa o le imprese esportatrici di idrofluorocarburi nonché l'anno o gli anni di esportazione.

Sezione 13:   Da compilarsi a cura degli importatori di apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, se gli idrofluorocarburi sono stati contabilizzati nel sistema di quote mediante l'uso di autorizzazioni — articolo 19, paragrafo 5, e allegato VII, punto 6, del regolamento (UE) n. 517/2014

Applicabile per la prima comunicazione sulle attività svolte nel 2017 (entro il 31 marzo 2018)

I quantitativi sono comunicati in tonnellate di CO2 equivalente con una precisione alla tonnellata di CO2 equivalente, separatamente per ciascun idrofluorocarburo [gas di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, o miscele contenenti almeno uno di tali gas].

Le imprese comunicano in merito a tutte le autorizzazioni ricevute per l'uso di quote di idrofluorocarburi che coprono l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d'aria o nelle pompe di calore durante l'anno civile per il quale si presenta la relazione.

 

INFORMAZIONI DA COMUNICARE

NOTE

13A

Quantitativi soggetti alle autorizzazioni per usare le quote di idrofluorocarburi ricevute a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014

Specificare la o le imprese che danno l'autorizzazione e l'anno in cui essa è stata concessa.