1.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1171/2014 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2014
che modifica e rettifica gli allegati I, III, VI, IX, XI e XVII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2007/46/CE istituisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali per i veicoli nuovi. La direttiva 2007/46/CE ha reso obbligatoria l'omologazione CE dei veicoli completi per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli fabbricati in più fasi, secondo il calendario di cui all'allegato XIX della medesima. |
(2) |
È necessario integrare i requisiti dell'allegato XVII della direttiva 2007/46/CE relativi alla procedura da seguire per l'omologazione CE in più fasi al fine di rendere tale procedura pienamente operativa. Anche gli allegati I, III e IX della direttiva 2007/46/CE devono essere modificati per consentire di collegare tra loro le diverse fasi di fabbricazione di un veicolo fabbricato in più fasi. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ha disposto l'abrogazione di una serie di direttive e la loro sostituzione con i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). Poiché la maggior parte di tali direttive è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 661/2009 è opportuno aggiornare, a decorrere dal 1o novembre 2014, le voci pertinenti dell'allegato VI della direttiva 2007/46/CE. |
(4) |
È opportuno rettificare l'allegato IX della direttiva 2007/46/CE, al fine di dare coerenza alla numerazione usata nei vari modelli di certificato di conformità per le voci relative alla massa in ordine di marcia e alla massa effettiva. È inoltre necessario chiarire nell'allegato XI che i poggiatesta sono obbligatori solo sui veicoli appartenenti alla categoria M1. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE. |
(6) |
Occorre dare ai fabbricanti tempo sufficiente per adattare i veicoli ai nuovi requisiti della procedura di omologazione in più fasi e per modificare il certificato di conformità, come richiesto dal presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico «Veicoli a motore», |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Gli allegati I, III, VI, IX e XI della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato XVII della direttiva 2007/46/CE è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
L'omologazione dei nuovi tipi di veicoli è rilasciata ai sensi della direttiva 2007/46/CE quale modificata dal presente regolamento.
I fabbricanti rilasciano i certificati di conformità ai sensi della direttiva 2007/46/CE, quale modificata dal presente regolamento, per tutti i veicoli nuovi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. Può essere applicato prima di tale data su richiesta dei fabbricanti all'autorità di omologazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).
ALLEGATO I
La direttiva 2007/46/CE è così modificata:
1) |
L'allegato I è così modificato:
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2) |
L'allegato III è così modificato:
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3) |
L'allegato VI è così modificato:
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4) |
L'allegato IX è così modificato:
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5) |
L'allegato XI è modificato come segue:
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(1) In conformità all'allegato IV della presente direttiva»
ALLEGATO II
ALLEGATO XVII
PROCEDURE CUI ATTENERSI NEL CORSO DELL'OMOLOGAZIONE IN PIÙ FASI
1. OBBLIGHI DEI FABBRICANTI
1.1. |
Perché la procedura di omologazione CE in più fasi vada a buon fine occorre la collaborazione di tutti i fabbricanti interessati. Prima di rilasciare l'omologazione della fase iniziale o di quelle successive, le autorità di omologazione devono perciò accertarsi che i fabbricanti interessati abbiano concluso opportuni accordi per la fornitura e lo scambio di documenti e informazioni affinché il tipo di veicolo completato possa soddisfare i requisiti tecnici di tutti gli atti normativi pertinenti, come prescritto negli allegati IV o XI. Tali informazioni devono comprendere i dati di omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti e degli elementi del veicolo che fanno parte del veicolo incompleto ma che ancora non sono stati omologati. Il fabbricante della fase precedente deve fornire al fabbricante della fase successiva le informazioni relative a qualsiasi modifica che possa influire sull'omologazione di un sistema o sull'omologazione globale del tipo di veicolo. Tali informazioni devono essere fornite non appena sia stata rilasciata la nuova estensione all'omologazione globale del tipo di veicolo, entro e non oltre la data di inizio della produzione del veicolo incompleto. |
1.2. |
Nel corso di una procedura di omologazione CE in più fasi, ogni fabbricante è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tutti i sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti da lui fabbricati o aggiunti alla fase precedente. Il fabbricante della fase successiva non è responsabile degli elementi omologati in una fase precedente a meno che egli non li abbia modificati in misura tale da invalidare la precedente omologazione. |
1.3. |
Alla procedura in più fasi può ricorrere anche un fabbricante unico. Non è tuttavia consentito utilizzare la procedura in più fasi per eludere le prescrizioni applicabili ai veicoli prodotti in un'unica fase. In particolare, i veicoli in tal modo omologati non si considerano fabbricati in più fasi ai sensi del paragrafo 3.4. del presente allegato e degli articoli 22, 23 e 27 della presente direttiva (piccole serie e limiti di fine serie). |
2. OBBLIGHI DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE
2.1. |
L'autorità di omologazione deve:
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2.2. |
Il numero dei veicoli da controllare ai fini del paragrafo 2.1., lettera d), deve permettere l'opportuno controllo delle varie combinazioni da omologare in relazione allo stato di completamento del veicolo e ai seguenti criteri:
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3. REQUISITI APPLICABILI
3.1. |
Le omologazioni CE di cui al presente allegato sono rilasciate in funzione della fase di fabbricazione corrente del tipo di veicolo e devono comprendere tutte le omologazioni rilasciate a fasi precedenti. |
3.2. |
Per l'omologazione globale di un veicolo, la normativa (in particolare, i requisiti di cui all'allegato II e gli atti pertinenti di cui agli allegati IV e XI della presente direttiva) si applica come se l'omologazione fosse rilasciata (o estesa) al fabbricante del veicolo di base. |
3.2.1. |
Se il tipo di sistema/componente di un veicolo non è stato modificato, resta valida la precedente omologazione del sistema/componente fino alla data di prima immatricolazione di cui al pertinente atto normativo. |
3.2.2. |
Se, nella fase successiva, il tipo di sistema di un veicolo è stato modificato in misura tale da dover essere di nuovo provato ai fini dell'omologazione, la prova si limiterà agli elementi del sistema modificati o interessati dalle modifiche. |
3.2.3. |
Se, nella fase successiva, il fabbricante ha modificato un tipo di sistema di un veicolo o l'omologazione globale di un tipo di veicolo ma, a parte il nome del costruttore, tale tipo può considerarsi invariato, si può continuare ad applicare il requisito applicabile ai tipi esistenti fino alla data di prima immatricolazione di cui al pertinente atto normativo. |
3.2.4. |
Se viene cambiata la categoria di appartenenza di un veicolo, occorre che siano soddisfatti i pertinenti requisiti della nuova categoria. Si possono accettare i certificati di omologazione della precedente categoria se i requisiti soddisfatti dal veicolo sono analoghi o più rigorosi rispetto a quelli della nuova categoria. |
3.3. |
Se l'autorità di omologazione è d'accordo, non occorre estendere o modificare l'omologazione globale di un veicolo rilasciata al fabbricante della fase successiva se l'estensione rilasciata alla fase precedente del veicolo lascia intatta quella successiva o i dati tecnici del veicolo. Occorre tuttavia copiare al punto 0.2.2. del certificato di conformità della fase successiva del veicolo il numero di omologazione comprendente l'estensione rilasciata alla/e fase/i precedente/i del veicolo. |
3.4. |
Se un altro fabbricante modifica il vano di carico di un veicolo completo o completato appartenente alla categoria N od O per potervi aggiungere accessori mobili destinati ad accogliere e a fissare il carico (come rivestimenti dello spazio di carico, scaffali e portaoggetti da montare sul tetto), tali elementi si possono considerare parte della massa utile e non è necessario omologarli se soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
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4. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO
4.1. |
Il numero di identificazione del veicolo di base (Vehicle Identification Number — VIN) prescritto dal regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione (1) si mantiene per tutte le fasi successive della procedura di-omologazione per garantirne la tracciabilità. |
4.2. |
Nella seconda e nelle fasi successive, oltre alle targhette regolamentari di cui al regolamento (UE) n. 19/2011, ogni fabbricante deve apporre sul veicolo una targhetta aggiuntiva il cui modello si trova nell'appendice del presente allegato. La targhetta va saldamente fissata in posizione visibile e facilmente accessibile su una parte destinata a non essere sostituita durante l'uso del veicolo. Essa indicherà, in modo chiaro e indelebile, le informazioni di seguito elencate:
Fatte salve le disposizioni di cui sopra, la targhetta deve soddisfare i requisiti degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 19/2011. |
Appendice
MODELLO DELLA TARGHETTA AGGIUNTIVA DEL FABBRICANTE
L'esempio che segue è dato unicamente a titolo informativo.
NOME DEL FABBRICANTE (fase 3) e2*2007/46*2609 Fase 3 WD9VD58D98D234560 1 500 kg 2 500 kg 1 – 700 kg 2 – 810 kg |
(1) Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell'11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell'omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1).