30.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/22


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1031/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2014

che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 agosto il governo russo ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dall'Unione alla Russia, inclusi gli ortofrutticoli. Tale divieto ha creato una grave minaccia di turbative del mercato a causa del significativo crollo dei prezzi dovuto al fatto che un mercato di esportazione importante è improvvisamente venuto a mancare.

(2)

Questa minaccia di turbative del mercato è di particolare rilevanza per il settore degli ortofrutticoli, nell'ambito del quale grandi quantitativi di prodotti deperibili sono raccolti in questo periodo dell'anno.

(3)

Si è venuta pertanto a creare una situazione di mercato per la quale le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sembrano sufficienti.

(4)

Per evitare che l'attuale situazione di mercato si trasformi in una turbativa più grave o prolungata, è stato adottato il regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione (2), che prevede importi massimi del sostegno per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione. Ulteriori misure di sostegno si rendono tuttavia necessarie. Il meccanismo previsto dal suddetto regolamento dovrebbe essere quindi completato da ulteriori misure di sostegno mirate per determinati quantitativi di prodotti, calcolati sulla base delle tradizionali esportazioni verso la Russia.

(5)

Dovrebbero essere adottate ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per pomodori, carote, peperoni, cavolfiori e cavoli broccoli, cetrioli e cetriolini, funghi, mele, pere, prugne, frutti rossi, uve da tavola fresche, kiwi, arance dolci, clementine e mandarini.

(6)

Tenendo presenti le stime dei quantitativi colpiti dal divieto, l'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe essere concesso in funzione dei quantitativi di prodotti interessati. Il calcolo di questi quantitativi dovrebbe essere effettuato per ogni Stato membro in funzione del livello di esportazione verso la Russia dei prodotti interessati nei tre anni precedenti, sottraendo i quantitativi che sono già stati notificati ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 932/2014.

(7)

Si prevede che i prodotti oggetto del presente regolamento, destinati in origine all'esportazione verso la Russia, vengano ridiretti verso i mercati di altri Stati membri. I produttori di questi Stati membri che producono gli stessi prodotti ma che non esportano tradizionalmente verso la Russia, potrebbero quindi subire notevoli turbative di mercato e il crollo dei prezzi.

(8)

Per stabilizzare ulteriormente il mercato, è pertanto opportuno che possano beneficiare dell'aiuto finanziario dell'Unione anche i produttori di tutti gli Stati membri per uno o più dei prodotti oggetto del presente regolamento, nei limiti di un quantitativo non superiore a 3 000 tonnellate per Stato membro.

(9)

È opportuno che gli Stati membri siano liberi di decidere di avvalersi o meno del quantitativo di 3 000 tonnellate. Nel caso decidano di non avvalersene, gli Stati membri dovrebbero informarne in tempo la Commissione onde permetterle di decidere di riassegnare i quantitativi rimasti inutilizzati.

(10)

Il ritiro dal mercato, la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione costituiscono misure efficaci di gestione delle crisi in caso di eccedenze di ortofrutticoli dovute a circostanze imprevedibili e temporanee. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di destinare i quantitativi messi a loro disposizione a una o più di tali misure, al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficiente possibile.

(11)

Come nel regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione, il limite massimo sui ritiri dal mercato sovvenzionati, pari al 5 % del volume della produzione commercializzata, dovrebbe essere temporaneamente revocato. L'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe essere pertanto concesso anche quando i ritiri superano il limite del 5 %.

(12)

L'aiuto finanziario concesso per i ritiri dal mercato dovrebbe essere basato sui rispettivi importi di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (3) per i ritiri destinati alla distribuzione gratuita e per i ritiri con altre destinazioni. Per i prodotti per i quali non è fissato alcun importo nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli importi massimi dovrebbero essere stabiliti nel presente regolamento.

(13)

Tenuto conto del fatto che gli importi per i pomodori fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si riferiscono alla campagna di commercializzazione dei pomodori destinati alla trasformazione e dei pomodori destinati al consumo fresco, è opportuno chiarire che l'importo massimo applicabile per i pomodori destinati al consumo fresco ai fini del presente regolamento è quello relativo al periodo dal 1o novembre al 31 maggio.

(14)

Tenuto conto del carattere eccezionale delle turbative del mercato e al fine di garantire che tutti i produttori di ortofrutticoli ricevano un sostegno dall'Unione, è opportuno estendere l'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato ai produttori di ortofrutticoli che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta.

(15)

Al fine di promuovere la distribuzione gratuita degli ortofrutticoli ritirati a determinati enti, come gli organismi di beneficenza, le scuole e ogni altra destinazione equivalente approvata dagli Stati membri, il 100 % degli importi massimi fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dovrebbe essere applicabile anche ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. Nel caso dei ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita, tali produttori dovrebbero ricevere il 50 % degli importi massimi fissati. In questo contesto, i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta dovrebbero soddisfare le stesse condizioni applicabili alle organizzazioni di produttori, o condizioni simili. I suddetti produttori dovrebbero dunque essere soggetti, come le organizzazioni di produttori riconosciute, alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(16)

Le organizzazioni di produttori sono i soggetti principali del settore ortofrutticolo e costituiscono le entità più adeguate per garantire che l'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato venga versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. Esse dovrebbero garantire che tale aiuto venga versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta tramite la conclusione di un contratto. Poiché non tutti gli Stati membri dispongono dello stesso livello di organizzazione sul fronte dell'offerta del mercato ortofrutticolo, ove ciò sia debitamente giustificato è opportuno autorizzare l'autorità competente degli Stati membri a versare il sostegno direttamente ai produttori.

(17)

Gli importi del sostegno per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione dovrebbero essere fissati dagli Stati membri per ettaro a un livello che copra al massimo il 90 % degli importi massimi per i ritiri dal mercato applicabili ai ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita quali stabiliti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 o, per i prodotti per i quali nessun importo è stato fissato in tale allegato, nel presente regolamento. Per i pomodori destinati al consumo fresco, l'importo preso in considerazione dagli Stati membri dovrebbe essere quello definito nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il periodo dal 1o novembre al 31 maggio. La mancata raccolta dovrebbe ricevere un sostegno anche qualora la produzione commerciale sia stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione.

(18)

Le organizzazioni di produttori concentrano l'offerta e sono in grado di agire più rapidamente rispetto ai produttori che non appartengono a tali organizzazioni quando si tratta di gestire maggiori quantitativi con un impatto immediato sul mercato. Pertanto, al fine di rendere più efficace l'attuazione delle misure di sostegno eccezionali previste dal presente regolamento e di accelerare il processo di stabilizzazione del mercato, è opportuno, per i produttori che appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta, aumentare l'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita al 75 % dei relativi importi massimi fissati per il sostegno ai ritiri con altre destinazioni.

(19)

Come nel caso dei ritiri, l'aiuto finanziario dell'Unione per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione dovrebbe essere esteso ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. L'aiuto finanziario dovrebbe essere pari al 50 % degli importi massimi di sostegno fissati per le organizzazioni di produttori.

(20)

Dato l'elevato numero di produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori e la necessità di effettuare controlli affidabili ma fattibili, l'aiuto finanziario dell'Unione non dovrebbe essere concesso per la raccolta prima della maturazione di ortofrutticoli la cui raccolta normale è già iniziata, nonché per le misure di mancata raccolta se la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione per i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori. In questo contesto, i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta dovrebbero essere soggetti, come le organizzazioni di produttori riconosciute, alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(21)

Per i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori, il pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione per le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione dovrebbe essere effettuato direttamente dall'autorità competente dello Stato membro. Detta autorità competente dovrebbe versare i relativi importi ai produttori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e delle norme e procedure nazionali pertinenti.

(22)

Al fine di garantire che l'aiuto finanziario dell'Unione ai produttori di taluni ortofrutticoli sia utilizzato per i fini previsti e per assicurare l'uso efficiente del bilancio dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero applicare un livello ragionevole di controlli. In particolare, andrebbero effettuati controlli fisici, documentari e d'identità nonché controlli in loco su un quantitativo ragionevole di prodotti, settori, organizzazioni di produttori e produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le operazioni di ritiro, raccolta prima della maturazione e mancata raccolta relative ai pomodori riguardino soltanto le varietà destinate al consumo fresco.

(23)

Gli Stati membri dovrebbero regolarmente notificare alla Commissione le operazioni che sono state attuate dalle organizzazioni di produttori e dai produttori non aderenti.

(24)

Al fine di ottenere un impatto immediato sul mercato e contribuire alla stabilizzazione dei prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le norme relative a misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo dell'Unione da concedere alle organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli riconosciute ai sensi dell'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai produttori che non appartengono a tali organizzazioni.

Tali misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo dell'Unione riguardano operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso in relazione ai seguenti prodotti del settore ortofrutticolo destinati al consumo fresco:

(a)

pomodori di cui al codice NC 0702 00 00;

(b)

carote di cui al codice NC 0706 10 00;

(c)

cavoli di cui al codice NC 0704 90 10;

(d)

peperoni di cui al codice NC 0709 60 10;

(e)

cavolfiori e cavoli broccoli di cui al codice NC 0704 10 00;

(f)

cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05;

(g)

cetriolini di cui al codice NC 0707 00 90;

(h)

funghi del genere Agaricus di cui al codice NC 0709 51 00;

(i)

mele di cui al codice NC 0808 10;

(j)

pere di cui al codice NC 0808 30;

(k)

prugne di cui al codice NC 0809 40 05;

(l)

frutti rossi di cui ai codici NC 0810 20, 0810 30 e 0810 40;

(m)

uve da tavola fresche di cui al codice NC 0806 10 10;

(n)

kiwi di cui al codice NC 0810 50 00;

(o)

arance dolci di cui al codice NC 0805 10 20;

(p)

clementine di cui al codice NC 0805 20 10;

(q)

mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), wilkings e simili ibridi di agrumi di cui ai codici NC 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 e 0805 20 90.

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 riguarda le attività svolte nel periodo dal 30 settembre 2014 fino alla data di esaurimento dei quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in ogni Stato membro interessato o, se anteriore, fino al 31 dicembre 2014.

Articolo 2

Attribuzione di quantitativi massimi agli Stati membri

1.   Il sostegno di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è messo a disposizione degli Stati membri per i quantitativi di prodotti di cui all'allegato I.

Detto sostegno è altresì disponibile per le operazioni di ritiro, raccolta prima della maturazione e mancata raccolta in tutti gli Stati membri, con riguardo ad uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come stabilito dallo Stato membro interessato, a condizione che il quantitativo ulteriore non superi le 3 000 tonnellate per Stato membro.

2.   Per quanto riguarda i quantitativi per Stato membro di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare, per ogni prodotto o gruppo di prodotti, i quantitativi ritirati dal mercato destinati alla distribuzione gratuita o ritirati dal mercato con altre destinazioni, come anche la superficie equivalente di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione.

3.   Entro il 31 ottobre 2014 gli Stati membri possono decidere di non avvalersi, in tutto o in parte, del quantitativo di 3 000 tonnellate. Essi comunicano alla Commissione, entro la stessa data, gli eventuali quantitativi non utilizzati. Dal momento della notifica, le operazioni svolte nello Stato membro interessato non sono ammissibili al sostegno di cui al presente regolamento.

Articolo 3

Attribuzione dei quantitativi ai produttori

Gli Stati membri attribuiscono i quantitativi di cui all'articolo 2 tra le organizzazioni di produttori e i produttori che non appartengono a tali organizzazioni in base al sistema «primo arrivato, primo servito».

Gli Stati membri possono tuttavia decidere di avvalersi di un diverso sistema di attribuzione dei quantitativi, purché sia basato su criteri oggettivi e non discriminatori. A tal fine gli Stati membri possono prendere in considerazione l'entità degli effetti provocati sui produttori interessati dal divieto d'importazione imposto dalla Russia.

Articolo 4

Aiuto finanziario per i ritiri destinato alle organizzazioni di produttori

1.   L'aiuto finanziario dell'Unione è concesso per i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e per i ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita effettuati con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

2.   Il limite massimo del 5 % di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applica ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento nel caso in cui tali prodotti vengano ritirati nel corso del periodo menzionato all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

3.   Per i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, ma che non figurano nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli importi massimi del sostegno sono quelli fissati nell'allegato II del presente regolamento.

4.   Per i pomodori, l'importo massimo è quello fissato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il periodo dal 1o novembre al 31 maggio.

5.   In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita è pari al 75 % dell'importo massimo del sostegno per altre destinazioni di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'allegato II del presente regolamento.

6.   Le organizzazioni di produttori possono avvalersi dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 anche se tali operazioni di ritiro dal mercato non sono previste nell'ambito dei loro programmi operativi o delle strategie nazionali degli Stati membri. All'aiuto finanziario dell'Unione a norma del presente articolo non si applicano l'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

7.   L'aiuto finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei massimali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

8.   Il limite massimo di un terzo della spesa di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e quello del 25 % per l'aumento del fondo di esercizio di cui all'articolo 66, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applicano alle spese sostenute per le operazioni di ritiro dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento quando tali prodotti vengono ritirati durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

9.   Le spese sostenute conformemente al presente articolo rientrano nel fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori.

Articolo 5

Aiuto finanziario per i ritiri destinato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori

1.   L'aiuto finanziario dell'Unione è concesso ai produttori di ortofrutticoli che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del presente articolo per:

(a)

i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(b)

i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.

Per i ritiri dal mercato di cui al primo comma, lettera a), gli importi massimi dell'aiuto finanziario sono quelli fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e nell'allegato II del presente regolamento.

Per i pomodori, l'importo massimo è quello fissato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il periodo dal 1o novembre al 31 maggio.

Per i ritiri dal mercato di cui al primo comma, lettera b), gli importi massimi dell'aiuto finanziario corrispondono al 50 % degli importi fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e nell'allegato II del presente regolamento.

Per i pomodori, tale importo massimo corrisponde al 50 % di quello fissato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il periodo dal 1o novembre al 31 maggio.

2.   L'aiuto finanziario di cui al paragrafo 1 è disponibile per il ritiro dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nel caso in cui tali prodotti vengano ritirati nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

3.   I produttori concludono un contratto con un'organizzazione di produttori riconosciuta per l'intero quantitativo da consegnare a norma del presente articolo. Le organizzazioni di produttori accettano tutte le richieste ragionevoli provenienti da produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. I quantitativi consegnati da produttori non aderenti sono coerenti con le rese regionali e la superficie interessata.

4.   L'aiuto finanziario è versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta dall'organizzazione di produttori con cui hanno stipulato un contratto.

L'organizzazione di produttori trattiene gli importi corrispondenti ai costi reali sostenuti per il ritiro dei rispettivi prodotti. Tali costi sono documentati mediante la presentazione di fatture.

5.   Per motivi debitamente giustificati, come il grado limitato di organizzazione dei produttori nello Stato membro interessato, e in modo non discriminatorio, gli Stati membri possono autorizzare un produttore non appartenente a un'organizzazione di produttori riconosciuta a effettuare una notifica all'autorità competente dello Stato membro anziché stipulare il contratto di cui al paragrafo 3. Con riguardo a tale notifica, si applica mutatis mutandis l'articolo 78 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I quantitativi consegnati da produttori non aderenti sono coerenti con le rese regionali e la superficie interessata.

In tali casi, l'autorità competente dello Stato membro versa l'aiuto finanziario dell'Unione direttamente al produttore. A tal fine, gli Stati membri adottano nuove norme o procedure nazionali o applicano quelle esistenti.

6.   Se il riconoscimento di un'organizzazione di produttori è stato sospeso a norma dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i suoi aderenti sono considerati produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta ai fini del presente articolo.

7.   Il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, nonché l'articolo 4, paragrafi da 6 a 9, del presente regolamento si applicano mutatis mutandis con riguardo al presente articolo.

Articolo 6

Aiuto finanziario per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione alle organizzazioni di produttori

1.   L'aiuto finanziario dell'Unione viene concesso per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuate con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2.   Il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi e che sono effettivamente raccolti prima della maturazione. In deroga all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli Stati membri fissano gli importi del sostegno per ettaro, comprendente sia l'aiuto finanziario dell'Unione sia il contributo delle organizzazioni di produttori per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione, a un livello che copra al massimo il 90 % degli importi fissati per i ritiri dal mercato per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'allegato II del presente regolamento. Per i pomodori, tale importo corrisponde al 90 % di quello fissato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il periodo dal 1o novembre al 31 maggio per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.

In deroga all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione è pari al 75 % degli importi fissati dagli Stati membri conformemente al primo comma.

3.   In deroga al primo comma dell'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le misure di mancata raccolta di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento possono essere adottate, con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e nel periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, anche quando la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione. In tali casi, gli importi del sostegno di cui al paragrafo 2 del presente articolo vengono proporzionalmente ridotti, tenendo conto della produzione già raccolta, secondo quanto stabilito sulla base della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori interessate.

4.   L'aiuto finanziario dell'Unione è concesso anche qualora tali operazioni non siano previste nell'ambito dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori o delle strategie nazionali degli Stati membri. All'aiuto finanziario dell'Unione a norma del presente articolo non si applicano l'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

5.   Il limite massimo di un terzo della spesa di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e quello del 25 % per l'aumento del fondo di esercizio di cui all'articolo 66, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applicano alle spese sostenute per le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo e connesse ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

6.   L'aiuto finanziario dell'Unione non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei massimali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

7.   Le spese sostenute conformemente al presente articolo rientrano nel fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori.

Articolo 7

Aiuto finanziario per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione destinato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori

1.   L'aiuto finanziario dell'Unione è concesso ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta per effettuare operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

In deroga all'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, si applicano le seguenti disposizioni:

(a)

il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi, che sono effettivamente raccolti prima della maturazione e per i quali la raccolta normale non ha avuto inizio;

(b)

le misure di mancata raccolta non vengono applicate se la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona interessata durante il normale ciclo di produzione;

(c)

la raccolta prima della maturazione e la mancata raccolta non sono in alcun caso applicate congiuntamente allo stesso prodotto e alla stessa superficie.

2.   Gli importi dell'aiuto finanziario dell'Unione per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione ammontano al 50 % degli importi fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.

3.   I produttori che non appartengono a un'associazione di produttori riconosciuta provvedono alla necessaria notifica all'autorità competente dello Stato membro secondo le modalità da esso adottate conformemente all'articolo 85, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

In tali casi, l'autorità competente dello Stato membro versa l'aiuto finanziario dell'Unione direttamente al produttore. A tal fine, gli Stati membri adottano nuove norme o procedure nazionali o applicano quelle esistenti.

4.   Se il riconoscimento di un'organizzazione di produttori è stato sospeso a norma dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i suoi aderenti sono considerati produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta ai fini del presente articolo.

5.   Il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si applicano mutatis mutandis con riguardo al presente articolo.

Articolo 8

Controlli sulle operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione

1.   Le operazioni di ritiro di cui agli articoli 4 e 5 sono soggette a controlli di primo livello conformemente all'articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Tuttavia, tali controlli devono riguardare almeno il 10 % del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato e almeno il 10 % delle organizzazioni di produttori che beneficiano dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Tuttavia, per le operazioni di ritiro di cui all'articolo 5, paragrafo 5, i controlli di primo livello vertono sul 100 % del quantitativo di prodotti ritirati.

2.   Le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione di cui agli articoli 6 e 7 sono soggette ai controlli e alle condizioni di cui all'articolo 110 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, salvo per quanto riguarda il requisito che non sia stata effettuata una raccolta parziale, per il quale si applica la deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento. I controlli vertono almeno sul 25 % delle zone di produzione interessate.

Per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione di cui all'articolo 7, i controlli vertono sul 100 % delle zone di produzione interessate.

3.   Le operazioni di ritiro di cui agli articoli 4 e 5 sono soggette a controlli di secondo livello conformemente all'articolo 109 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Tuttavia, i controlli in loco devono riguardare almeno il 40 % delle imprese soggette ai controlli di primo livello e almeno il 5 % del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato.

4.   Gli Stati membri adottano le misure di controllo atte a garantire che le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione relative ai pomodori riguardino soltanto le varietà destinate al consumo fresco.

Articolo 9

Domanda e pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione

1.   Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui agli articoli 4, 5, e 6 entro il 31 gennaio 2015.

2.   Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento dell'aiuto finanziario totale dell'Unione di cui agli articoli 4 e 6 del presente regolamento in conformità della procedura di cui all'articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 entro il 31 gennaio 2015.

Non si applicano tuttavia né l'articolo 72, primo comma e secondo comma, prima frase, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 né il limite massimo dell'80 % dell'importo di aiuto inizialmente approvato con riguardo a un programma operativo, di cui al terzo comma dello stesso articolo.

3.   Entro la data di cui al paragrafo 1, i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta e che non hanno firmato un contratto con un'organizzazione di produttori riconosciuta presentano direttamente alle autorità competenti designate dagli Stati membri la domanda di pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione ai fini degli articoli 5 e 7.

4.   Le domande di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono accompagnate da documenti che giustifichino l'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione in questione e contengono una dichiarazione scritta attestante che il richiedente non ha percepito e non percepirà un duplice finanziamento dell'Unione o nazionale o un indennizzo assicurativo per le operazioni ammesse a beneficiare dell'aiuto finanziario dell'Unione a norma del presente regolamento.

Articolo 10

Notifiche

1.   Entro il 30 settembre 2014, il 15 ottobre 2014, il 31 ottobre 2014, il 15 novembre 2014, il 30 novembre 2014, il 15 dicembre 2014, il 31 dicembre 2014, il 15 gennaio 2015, il 31 gennaio 2015 e il 15 febbraio 2015 gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun prodotto, le seguenti informazioni:

(a)

i quantitativi ritirati destinati alla distribuzione gratuita;

(b)

i quantitativi ritirati con altre destinazioni;

(c)

la superficie equivalente di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta;

(d)

la spesa totale incorsa per i quantitativi e le superfici di cui alle lettere a), b) e c).

Solo le operazioni che sono state realizzate sono oggetto delle notifiche.

Per tali notifiche gli Stati membri si avvalgono dei modelli riportati nell'allegato III.

2.   Al momento di effettuare la loro prima notifica, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi del sostegno da essi stabiliti conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, o all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, avvalendosi dei modelli riportati nell'allegato IV.

Articolo 11

Pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione

Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti a norma del presente regolamento sono ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione solo se sono state effettuate entro il 30 giugno 2015.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2014

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 (GU L 259 del 30.8.2014, pag. 2).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Quantitativi massimi di prodotti attribuiti per Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1

(in tonnellate)

Mele e pere

Prugne, uve da tavola e kiwi

Pomodori, carote, peperoni, cetrioli e cetriolini

Arance, clementine, mandarini

Belgio

43 300

1 380

14 750

0

Germania

13 100

0

0

0

Grecia

5 100

28 475

750

10 750

Spagna

8 700

6 900

20 400

58 600

Francia

28 950

500

1 600

0

Croazia

1 050

0

0

7 900

Italia

35 805

38 845

0

2 620

Cipro

0

0

0

16 220

Lituania

0

0

4 000

0

Ungheria

725

570

0

0

Paesi Bassi

22 200

0

6 800

0

Polonia

18 750

0

0

0

Portogallo

4 120

225

0

0


ALLEGATO II

Importi massimi del sostegno ai ritiri dal mercato per i prodotti non elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento

Prodotto

Sostegno massimo (EUR/100 kg)

Distribuzione gratuita

Altre destinazioni

Carote

12,81

8,54

Cavoli

5,81

3,88

Peperoni

44,4

30

Cavoli broccoli

15,69

10,52

Cetrioli e cetriolini

24

16

Funghi

43,99

29,33

Prugne

34

20,4

Frutti rossi

12,76

8,5

Uve da tavola fresche

39,16

26,11

Kiwi

29,69

19,79


ALLEGATO III

Modelli per le notifiche di cui all'articolo 10

NOTIFICA DI RITIRI — DISTRIBUZIONE GRATUITA

Stato membro:

Periodo considerato:

Data:


Prodotto

Organizzazioni di produttori

Produttori non aderenti

Quantitativi totali (t)

Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)

Quantitativi (t)

Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)

Quantitativi (t)

Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)

ritiro

trasporto

cernita e imballaggio

TOTALE

ritiro

trasporto

cernita e imballaggio

TOTALE

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Mele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale mele e pere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale ortaggi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale altra frutta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale agrumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

NOTIFICA DI RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI

Stato membro:

Periodo considerato:

Data:


Prodotto

Organizzazioni di produttori

Produttori non aderenti

Quantitativi totali (t)

Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Mele

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

Totale mele e pere

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

 

 

Totale ortaggi

 

 

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

Totale altra frutta

 

 

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

Mandarini

 

 

 

 

 

 

Totale agrumi

 

 

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

 

 

Totale altro

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

*

Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

NOTIFICA DI MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

Stato membro:

Periodo considerato:

Data:


Prodotto

Organizzazioni di produttori

Produttori non aderenti

Quantitativi totali

(t)

Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)

Superficie

(ha)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

Superficie

(ha)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Mele

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale mele e pere

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale ortaggi

 

 

 

 

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale altra frutta

 

 

 

 

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarini

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale agrumi

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale altro

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto


ALLEGATO IV

TABELLE DA TRASMETTERE CON LA PRIMA NOTIFICA CONFORMEMEMENTE ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI

Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e agli articoli 4 e 5 del presente regolamento

Stato membro:

Data:


Prodotto

Contributo dell'organizzazione di produttori

(EUR/100 kg)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR/100 kg)

Mele

 

 

Pere

 

 

Pomodori

 

 

Carote

 

 

Cavoli

 

 

Peperoni

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

Funghi

 

 

Prugne

 

 

Frutti rossi

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

Kiwi

 

 

Arance

 

 

Clementine

 

 

Mandarini

 

 

MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'articolo 6 del presente regolamento

Stato membro:

Data:


Prodotto

Aria aperta

Serra

Contributo dell'organizzazione di produttori

(EUR/ha)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR/ha)

Contributo dell'organizzazione di produttori

(EUR/ha)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR/ha)

Mele

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

Mandarini