3.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 263/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 939/2014 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2014
che stabilisce i certificati di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (1), in particolare l'articolo 19,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai fini della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 606/2013 dovrebbero essere stabiliti due certificati. |
(2) |
Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 606/2013 e, di conseguenza, sono vincolati dal presente regolamento. |
(3) |
La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) n. 606/2013 né dal presente regolamento. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, istituito con regolamento (UE) n. 606/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il modulo di domanda di certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 606/2013 corrisponde al modulo I dell'allegato I.
2. Il modulo di domanda di certificato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 606/2013 corrisponde al modulo II dell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4.
ALLEGATO I
ALLEGATO II