3.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 939/2014 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2014

che stabilisce i certificati di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (1), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini della corretta applicazione del regolamento (UE) n. 606/2013 dovrebbero essere stabiliti due certificati.

(2)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 606/2013 e, di conseguenza, sono vincolati dal presente regolamento.

(3)

La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) n. 606/2013 né dal presente regolamento.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, istituito con regolamento (UE) n. 606/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il modulo di domanda di certificato di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 606/2013 corrisponde al modulo I dell'allegato I.

2.   Il modulo di domanda di certificato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 606/2013 corrisponde al modulo II dell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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