14.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 884/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2014

che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

Regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione (2) deve essere modificato in modo sostanziale e il campo di applicazione deve essere esteso ai mangimi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (3) stabilisce i tenori massimi autorizzati di aflatossine nei prodotti alimentari per tutelare la salute pubblica. In determinati alimenti provenienti da alcuni paesi è possibile osservare frequenti superamenti dei tenori massimi di aflatossine. Tale contaminazione costituisce una grave minaccia per la salute pubblica nell'Unione e occorre pertanto adottare condizioni particolari a livello di Unione.

(3)

La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fissa livelli massimi consentiti di aflatossina B1 nei mangimi per tutelare la salute pubblica e degli animali. In determinati mangimi provenienti da alcuni paesi è possibile osservare frequenti superamenti dei livelli massimi di aflatossina B1. Tale contaminazione costituisce una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e occorre pertanto adottare condizioni particolari a livello di Unione.

(4)

Ai fini della tutela della salute pubblica e degli animali è importante che nel campo di applicazione del presente regolamento rientrino anche i mangimi e gli alimenti composti che contengono i mangimi e gli alimenti contemplati da questo stesso regolamento in quantità significativa. Al fine di garantire un'applicazione armonizzata in tutta l'UE dei controlli dei mangimi e degli alimenti trasformati e composti, è opportuno stabilire una soglia minima. È inoltre opportuno escludere dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento le partite non commerciali. Il campionamento e l'analisi delle partite devono essere effettuati in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione.

(5)

Le disposizioni relative al campionamento e all'analisi per il controllo delle aflatossine sono stabilite dal regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (5) per gli alimenti per animali e dal regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione (6) per i prodotti alimentari.

(6)

È opportuno disciplinare in un unico regolamento i mangimi e i gli alimenti per i quali vengono imposte condizioni particolari a causa del rischio di contaminazione da aflatossine in considerazione del fatto che le disposizioni sull'applicazione di condizioni particolari per l'importazione da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine sono analoghe per i mangimi e per gli alimenti. È pertanto opportuno includere nel presente regolamento le disposizioni relative alle arachidi provenienti da India e Ghana e ai semi di melone provenienti dalla Nigeria di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013 della Commissione (7). Il regolamento (UE) n. 91/2013 dovrebbe essere contemporaneamente sostituito da un nuovo regolamento che stabilisca le disposizioni in materia di gombo e di foglie di curry dall'India.

(7)

Sulla base dei risultati dei controlli e degli esiti degli audit dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) sono opportune le seguenti modifiche in relazione ai prodotti da sottoporre a condizioni particolari e/o in relazione alla frequenza dei controlli:

soppressione delle condizioni particolari per l'importazione di mandorle dagli Stati Uniti in ragione dei risultati favorevoli dei controlli e dell'esito favorevole dell'audit di ispezione dell'UAV;

riduzione della frequenza di campionamento per le nocciole provenienti dalla Turchia in ragione dei risultati favorevoli dei controlli e dell'esito favorevole dell'audit di ispezione dell'UAV;

riduzione della frequenza di campionamento per le noci del Brasile con guscio originarie del Brasile in ragione dell'assenza di non conformità, collegata anche all'entità limitata delle importazioni del prodotto nell'UE.

(8)

Il sistema di controllo previsto per i mangimi e gli alimenti disciplinati dal presente regolamento è applicato da molti anni ed è stato costantemente migliorato sulla base delle esperienze acquisite. Una completa armonizzazione dei controlli sulle importazioni di alimenti di origine non animale non è possibile perché è impossibile svolgere tutti i necessari controlli materiali sulle aflatossine al punto di entrata designato. Il controllo della presenza di aflatossine in conformità al regolamento (CE) n. 401/2006 richiede tempo e necessita di uno scarico della partita. Inoltre, molti prodotti disciplinati dal presente regolamento sono trasportati in imballaggi sotto vuoto e la distruzione di tali imballaggi dovuta al campionamento potrebbe comportare perdite di qualità nel caso in cui la partita debba essere trasportata per lunghe distanze dopo il controllo materiale. Tuttavia, al fine di ridurre l'onere amministrativo, è opportuno armonizzare il più possibile i documenti amministrativi relativi ai controlli sui mangimi e sugli alimenti di origine non animale. Pertanto, sebbene le condizioni per l'importazione dei mangimi e degli alimenti di cui al presente regolamento non siano identiche a quelle per i mangimi e gli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (8), è opportuno utilizzare lo stesso documento comune di entrata (DCE) ai fini di una semplificazione amministrativa per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi. Tuttavia per l'applicazione di tale documento ai fini del presente regolamento è necessario aggiungere delle note esplicative alle note orientative per tener conto delle differenze nei sistemi di controllo.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (9), il presente regolamento si applica alle importazioni dei seguenti alimenti e mangimi, di cui ai codici NC e alle classificazioni TARIC riportati nell'allegato I:

a)

Noci del Brasile con guscio e miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti noci del Brasile con guscio (alimenti) originari o provenienti dal Brasile;

b)

Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originarie o provenienti dalla Cina;

c)

Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originarie o provenienti dall'Egitto;

d)

Pistacchi con guscio o sgusciati, pistacchi altrimenti preparati o conservati (alimenti) originari o provenienti dall'Iran;

e)

I seguenti alimenti originari della Turchia o da essa provenienti:

i)

fichi secchi;

ii)

nocciole (Corylus sp.) con guscio o sgusciate;

iii)

pistacchi con guscio e sgusciati;

iv)

miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti fichi, nocciole o pistacchi;

v)

pasta di fichi, pasta di pistacchi e pasta di nocciole;

vi)

nocciole, fichi e pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli;

vii)

farine, semolini e polveri di nocciole e pistacchi;

viii)

nocciole tritate, affettate e spezzate;

ix)

olio di nocciole;

f)

Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originarie o provenienti dal Ghana;

g)

Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originarie o provenienti dall'India;

h)

Semi di melone e prodotti derivati (alimenti) originari o provenienti dalla Nigeria.

2.   Il presente regolamento si applica anche ai mangimi e agli alimenti trasformati a partire dai mangimi e dagli alimenti di cui al paragrafo 1 nonché ai mangimi e agli alimenti composti, contenenti uno qualsiasi dei mangimi o degli alimenti di cui al paragrafo 1 in quantità superiore al 20 %.

3.   Il presente regolamento non si applica alle partite di mangimi e alimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 destinate a privati per consumo o uso esclusivamente personali. In caso di dubbio l'onere della prova incombe al destinatario della partita.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

a)

per «punto designato per l'importazione (PDI)» si intende qualsiasi punto designato dall'autorità competente attraverso il quale è consentito importare nell'Unione i mangimi e gli alimenti di cui all'articolo 1;

b)

per «punto di entrata designato (PED)» si intende il punto di entrata quale definito all'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009.

Ai fini del presente regolamento, una partita corrisponde a una partita di cui ai regolamenti (CE) n. 401/2006 e (CE) n. 152/2009.

Articolo 3

Importazione nell'Unione

Le partite di mangimi e alimenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 (nel seguito «mangimi e alimenti») possono essere importate nell'Unione unicamente nel rispetto delle procedure di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Risultati del campionamento e delle analisi

1.   Ciascuna partita di mangimi e alimenti è accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi effettuati dalle autorità competenti del paese di origine o del paese da cui proviene la partita, se diverso dal paese di origine, per verificarne la conformità con la legislazione dell'Unione sui livelli massimi di aflatossine.

2.   Il campionamento e le analisi di cui al paragrafo 1 sono effettuati conformemente al regolamento (CE) n. 152/2009 per le aflatossine nei mangimi e al regolamento (CE) n. 401/2006 per le aflatossine negli alimenti.

Articolo 5

Certificato sanitario

1.   Ciascuna partita è inoltre accompagnata da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato II.

2.   Il certificato sanitario è compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente del paese di origine o dell'autorità competente del paese da cui proviene la partita, se diverso dal paese di origine.

Le autorità competenti dei paesi di origine sono:

a)

il Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), per gli alimenti provenienti dal Brasile;

b)

l'Amministrazione statale per l'ispezione delle importazioni/esportazioni e la quarantena della Repubblica popolare cinese, per i mangimi e gli alimenti provenienti dalla Cina;

c)

il ministero egiziano dell'Agricoltura, per i mangimi e gli alimenti provenienti dall'Egitto;

d)

il ministero iraniano della Sanità, per gli alimenti provenienti dall'Iran;

e)

la direzione generale per la tutela e il controllo del ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali della Repubblica di Turchia, per gli alimenti provenienti dalla Turchia;

f)

la Ghana Standards Authority per i mangimi e gli alimenti provenienti dal Ghana;

g)

l'Export Inspection Council of India del ministero del Commercio e dell'industria per i mangimi e gli alimenti provenienti dall'India;

h)

la National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) per gli alimenti provenienti dalla Nigeria.

3.   Il certificato sanitario è redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata designato. Uno Stato membro può tuttavia consentire che i certificati sanitari siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

4.   Il certificato sanitario è valido esclusivamente per quattro mesi dalla data di rilascio.

Articolo 6

Identificazione

Ciascuna partita di alimenti e di mangimi è identificata da un codice di identificazione (codice partita) che corrisponde al codice di identificazione riportato sui risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 e sul certificato sanitario di cui all'articolo 5. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.

Articolo 7

Notifica preventiva delle partite

1.   Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano in anticipo alle autorità competenti del PED la data e l'ora previste dell'arrivo fisico di mangimi e alimenti e la natura della partita.

2.   Ai fini di tale notifica preventiva essi compilano la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009, e trasmettono tale documento all'autorità competente del PED almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita.

3.   Per la compilazione del DCE in applicazione del presente regolamento gli operatori del settore alimentare e dei mangimi tengono conto delle note esplicative di cui all'allegato III.

4.   Nel caso in cui il PDI sia diverso dal PED l'operatore del settore alimentare e dei mangimi informa l'autorità competente del PDI almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita. La notifica è effettuata mediante l'invio da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi di una copia del DCE completato per quanto riguarda il controllo documentale da parte dell'autorità competente del PED.

5.   Il DCE è redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il PED. Uno Stato membro può tuttavia consentire che il DCE sia redatto in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

Articolo 8

Punti designati per l'importazione (PDI)

Le autorità competenti degli Stati membri garantiscono la conformità dei PDI ai seguenti requisiti:

a)

la presenza di personale qualificato per lo svolgimento dei controlli ufficiali sulle partite di mangimi e alimenti;

b)

la disponibilità di istruzioni dettagliate per il prelievo dei campioni e il loro inoltro al laboratorio, in conformità a quanto disposto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009 per i mangimi e nell'allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006 per gli alimenti;

c)

la possibilità di effettuare lo scarico e il campionamento in un luogo protetto presso il punto designato per l'importazione. Nei casi in cui, con l'accordo dell'autorità competente, la partita debba essere trasportata in un luogo nelle immediate vicinanze del PDI per il prelevamento dei campioni, deve essere possibile porre la partita di mangimi e alimenti sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente a partire dal PDI;

d)

la disponibilità di locali di deposito, magazzini in cui conservare in buone condizioni le partite di mangimi e alimenti trattenute in attesa dei risultati delle analisi;

e)

la disponibilità di attrezzature di scarico e di apparecchiature di campionamento adeguate;

f)

la disponibilità di un laboratorio ufficiale per le analisi delle aflatossine, la cui ubicazione consenta il trasporto dei campioni in tempi brevi e che sia in grado di effettuare le analisi entro un termine stabilito.

Gli Stati membri conservano e mettono a disposizione del pubblico un elenco aggiornato dei PDI. Gli Stati membri comunicano tale elenco alla Commissione.

La Commissione pubblica sul proprio sito a scopo informativo gli indirizzi Internet nazionali per accedere agli elenchi.

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantiscono che della partita di mangimi e alimenti venga scaricato il quantitativo necessario a consentire un campionamento rappresentativo.

Nel caso di trasporti speciali o di forme particolari di imballaggio, l'operatore mette a disposizione dell'ispettore ufficiale le apparecchiature di campionamento adeguate qualora le normali apparecchiature non consentano di effettuare un campionamento rappresentativo.

Articolo 9

Controlli ufficiali

1.   Tutti i controlli ufficiali che precedono la compilazione del DCE sono effettuati entro 15 giorni lavorativi da quando la partita è presentata per l'importazione ed è materialmente disponibile per il campionamento presso il PDI.

2.   Le partite di mangimi e alimenti possono entrare nell'Unione esclusivamente attraverso il PED. L'autorità competente del punto di entrata designato (PED) può effettuare controlli documentali su ogni partita di mangimi e alimenti per verificarne la conformità ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

Ai fini del presente regolamento possono essere designati punti d'entrata autorizzati unicamente a svolgere i controlli documentali. Tali PED non devono essere conformi ai requisiti minimi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 669/2009.

3.   Se una partita di mangimi e alimenti non è accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi e dal certificato sanitario o se i risultati del campionamento e delle analisi o il certificato sanitario non sono conformi alle disposizioni del regolamento, tale partita non può entrare nell'Unione per l'importazione nell'Unione e deve invece essere rispedita nel paese di origine o distrutta.

4.   L'autorità competente del PED autorizza il trasferimento della partita a un PDI previo l'espletamento favorevole dei controlli di cui al paragrafo 2. Durante il trasferimento la partita è accompagnata dall'originale del certificato, dai risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 e dal DCE. L'autorità competente del PED informa immediatamente l'autorità competente del PDI dell'invio della partita e l'operatore deve informare l'autorità competente del PDI dell'arrivo della partita almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita. Nel caso in cui l'operatore decida di cambiare DPI dopo che la spedizione ha lasciato il PED, i documenti devono essere ripresentati all'autorità competente del PED per accettazione e per le necessarie modifiche al DCE; l'autorità competente del PED informa quindi il PDI pertinente di tali modifiche.

5.   L'autorità competente del PDI effettua un controllo di identità e un controllo materiale prelevando un campione per l'analisi dell'aflatossina B1 per i mangimi o dell'aflatossina B1 e della contaminazione da aflatossine totali per gli alimenti da alcune partite, con la frequenza indicata nell'allegato I del presente regolamento prima dell'autorizzazione all'immissione in libera pratica nell'Unione. Il campionamento è effettuato conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009 per i mangimi e conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006 per gli alimenti.

6.   Al termine dei controlli da esse espletati, le autorità competenti:

a)

compilano le sezioni pertinenti della parte II del DCE;

b)

allegano i risultati del campionamento e delle analisi effettuati;

c)

forniscono e inseriscono nel DCE il numero di riferimento dello stesso;

d)

timbrano e firmano l'originale del DCE;

e)

effettuano e conservano una copia del DCE firmato e timbrato.

Per la compilazione del DCE in applicazione del presente regolamento, l'autorità competente tiene conto delle note esplicative di cui all'allegato III.

7.   L'originale del certificato sanitario di cui all'articolo 5, i risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 e il DCE accompagnano la partita durante il trasferimento e fino all'immissione in libera pratica.

Articolo 10

Frazionamento delle partite

1.   Non è ammesso il frazionamento delle partite fino a quando non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autorità competenti non abbiano integralmente compilato il DCE, secondo quanto disposto all'articolo 9.

2.   In caso di successivo frazionamento della partita, ciascuna frazione della partita è accompagnata da una copia autenticata del DCE durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica.

Articolo 11

Immissione in libera pratica

L'immissione in libera pratica delle partite è soggetta alla presentazione (fisica o in formato elettronico) alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi o di un suo rappresentante, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente dopo l'effettuazione di tutti i controlli ufficiali. Le autorità doganali immettono in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole dell'autorità competente sia indicata nella casella II.14 e firmata nella casella II.21 del DCE.

Articolo 12

Non conformità

Se i controlli ufficiali accertano una non conformità alla pertinente legislazione dell'Unione, l'autorità competente compila la parte III del DCE e vengono presi provvedimenti a norma degli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 13

Relazioni

Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di mangimi e alimenti a norma del presente regolamento. La relazione è presentata nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.

La relazione contiene le seguenti informazioni:

il numero di partite importate;

il numero di partite da cui sono stati prelevati campioni per l'analisi;

i risultati dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 5.

Articolo 14

Spese

Tutte le spese connesse ai controlli ufficiali, nonché al campionamento, all'analisi, all'immagazzinamento e a eventuali provvedimenti adottati in seguito a non conformità, sono a carico degli operatori del settore alimentare e dei mangimi.

Articolo 15

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1152/2009 è abrogato.

Qualunque riferimento al regolamento abrogato è da intendersi come effettuato al presente regolamento ed è da interpretarsi conformemente alla tavola di concordanza contenuta nell'allegato IV.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga la decisione 2006/504/CE (GU L 313 del 28.11.2009, pag. 40).

(3)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(4)  Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

(5)  Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013 della Commissione, del 31 gennaio 2013, che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di arachidi dal Ghana e dall'India, di gombo e di foglie di curry dall'India e di semi di melone dalla Nigeria e che modifica dei regolamenti (CE) n. 669/2009 e (CE) n. 1152/2009 della Commissione (GU L 33 del 2.2.2013, pag. 2).

(8)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

(9)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO I

Mangimi e alimenti oggetto delle misure di cui al presente regolamento:

Mangimi e alimenti

(uso previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Paese d'origine o paese di provenienza

Frequenza dei controlli materiali e di identità (%) al momento dell'importazione

Noci del Brasile con guscio

0801 21 00

 

Brasile (BR)

Casuale

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti noci del Brasile con guscio.

ex 0813 50

(Alimenti)

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Cina (CN)

20

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Egitto (EG)

20

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Iran (IR)

50

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti pistacchi

ex 0813 50

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 o 2007 99

Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

2008 19 13;

2008 19 93

ex 2008 97

Farine, semolini e polveri di pistacchi

ex 1106 30 90

(Alimenti)

 

Fichi secchi

0804 20 90

 

Turchia (TR)

20

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti fichi

ex 0813 50

Pasta di fichi

ex 2007 10 o 2007 99

Fichi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 99

ex 2008 97

(Alimenti)

 

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

Turchia (TR)

Casuale

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti nocciole

ex 0813 50

Pasta di nocciole

ex 2007 10 o 2007 99

Nocciole, preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19

ex 2008 97

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

Nocciole tritate, affettate e spezzate

ex 0802 22 00; 2008 19

Olio di nocciole

ex 1515 90 99

(Alimenti)

 

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Turchia (TR)

50

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secche contenenti pistacchi

ex 0813 50

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 o 2007 99

Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

2008 19 13;

2008 19 93

ex 2008 97

Farine, semolini e polveri di pistacchi

ex 1106 30 90

(Alimenti)

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Ghana (GH)

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

India = IN

20

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Semi di melone (egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99;

10

30

50

Nigeria (GN)

50

(Alimenti)

 


ALLEGATO II

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ALLEGATO III

Note orientative per il DCE in caso di mangimi e alimenti importati da taluni paesi terzi a causa della contaminazione da aflatossine di tali prodotti, in applicazione del presente regolamento

Nota generale

Ai fini dell'impiego del DCE in applicazione del presente regolamento, le occorrenze del termine «PED» vanno intese come «punto di entrata designato» o «punto designato per l'importazione», secondo quanto precisato nelle note relative a ciascuna casella. Le occorrenze del termine «punto di controllo» vanno intese come «punto designato per l'importazione».

Compilare il documento in stampatello. Le note si riferiscono alla casella che reca lo stesso numero.

Parte I

Salvo indicazioni contrarie, questa parte deve essere completata dall'operatore del settore alimentare e dei mangimi o dal suo rappresentante.

Casella I.1.

Speditore: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare e dei mangimi) che invia la partita. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.

Casella I.2.

Tutti e tre i campi di questa casella vanno compilati dalle autorità del PDI quale definito all'articolo 2. Nel primo campo inserire il numero di riferimento del DCE. Il numero di riferimento del DCE può essere compilato dalle autorità del PED. Indicare il nome e il numero del PDI rispettivamente nella seconda e nella terza casella.

Casella I.3.

Destinatario: indicare nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare e dei mangimi) cui è destinata la partita. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.

Casella I.4.

Responsabile della partita (comprende anche l'agente, il dichiarante o l'operatore del settore alimentare e dei mangimi): indicare nome e indirizzo completo della persona responsabile della partita al momento della presentazione al PED che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti a nome dell'importatore. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.

Casella I.5.

Paese di origine: indicare il paese di origine della merce o il paese in cui essa è stata coltivata, raccolta o prodotta.

Casella I.6.

Paese di spedizione: indicare il paese in cui la partita è stata caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per la spedizione nell'Unione.

Casella I.7.

Importatore: indicare nome e indirizzo completo. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.

Casella I.8.

Luogo di destinazione: indicare l'indirizzo di consegna nell'Unione. Si raccomanda di indicare i numeri di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.

Casella I.9.

Arrivo al PED (data prevista): indicare la data prevista di arrivo della partita al PED.

Casella I.10.

Documenti: indicare la data di rilascio e il numero dei documenti ufficiali che accompagnano la partita, ove appropriato.

Casella I.11.

Mezzo di trasporto: apporre una crocetta nella casella corrispondente al mezzo di trasporto all'arrivo.

Identificazione: indicare tutti i dettagli relativi al mezzo di trasporto. Per il trasporto aereo indicare il numero di volo. Per il trasporto marittimo indicare il nome della nave. Per il trasporto stradale: indicare il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio. Per il trasporto ferroviario: indicare il numero del treno e del vagone.

Riferimento documentale: il numero della lettera di trasporto aereo, della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada.

Casella I.12.

Descrizione della merce: fornire una descrizione dettagliata della merce utilizzando la terminologia dell'articolo 1.

Casella I.13.

Codice della merce: utilizzare il codice di identificazione della merce indicato nell'allegato I (compresa la suddivisione TARIC, se del caso).

Casella I.14.

Peso lordo: precisare il peso complessivo in chilogrammi o tonnellate. È pari alla massa aggregata del prodotto nel suo contenitore immediato e di tutto l'imballaggio, esclusi i contenitori e le attrezzature per il trasporto.

Peso netto: precisare il peso del prodotto in chilogrammi o tonnellate, escluso l'imballaggio. Esso è pari alla massa dei prodotti senza i contenitori immediati o l'imballaggio.

Casella I.15.

Numero di colli: precisare il numero dei colli che compongono la partita.

Casella I.16.

Temperatura: selezionare la temperatura appropriata di trasporto/magazzinaggio.

Casella I.17.

Tipo di imballaggio: identificare il tipo di imballaggio del prodotto.

Casella I.18.

Merce certificata per: apporre una crocetta nella casella appropriata. «Consumo umano» se la merce è destinata al consumo umano senza preventiva selezione o altro trattamento fisico, «trasformazione ulteriore» se il prodotto è destinato al consumo umano dopo un tale trattamento, «mangimi» se il prodotto è destinato al consumo animale.

Casella I.19.

Numero del sigillo e numero del container: indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.

Casella I.20.

Per il trasporto verso punto di controllo: qualora la partita sia destinata all'importazione (cfr. casella I.22) e l'operatore si avvalga della possibilità di far effettuare i controlli materiali e di identità presso uno specifico PDI, apporre una crocetta in questa casella e indicare il PDI.

Casella I.21.

Non pertinente.

Casella I.22.

Per l'importazione: apporre una crocetta in questa casella se la partita è destinata all'importazione.

Casella I.23.

Non pertinente.

Casella I.24.

Mezzo di trasporto al punto di controllo: apporre una crocetta nella casella corrispondente al mezzo di trasporto utilizzato per il trasporto verso il PDI.

Parte II

Questa parte deve essere completata dall'autorità competente.

Nota generale

La casella II.1 deve essere compilata dall'autorità competente del PDI. Le caselle da II. 2 a II. 9, ad eccezione del punto II. 4 devono essere compilate dalle autorità doganali o dalle autorità competenti per il controllo documentale. Le caselle da II.10 a II.21 devono essere compilate dalle autorità competenti del PDI.

Casella II.1.

Numero di riferimento del DCE: utilizzare lo stesso numero di riferimento del DCE inserito nella casella I.2.

Casella II.2.

Riferimento del documento doganale: casella utilizzabile dai servizi doganali, se necessario.

Casella II.3.

Controlli documentali: da compilare per tutte le partite.

Casella II.4.

Partita selezionata per controlli materiali: non applicabile nel quadro del presente regolamento.

Casella II.5.

IDONEO per il trasferimento: qualora a seguito di un controllo documentale soddisfacente la partita risulti idonea per il trasferimento verso un PDI, l'autorità competente del PED appone una crocetta su questa casella e indica verso quale PDI avverrà il trasferimento della partita in vista di un possibile controllo materiale (sulla base delle informazioni di cui alla casella I.20).

Il presente regolamento non si applica al trasporto successivo.

Casella II.6.

NON IDONEO: qualora, a seguito dell'esito non soddisfacente dei controlli documentali, la partita non sia idonea per il trasferimento verso un PDI, l'autorità competente del PED seleziona questa casella e precisa chiaramente i provvedimenti da adottare a seguito del rifiuto della partita. In caso di «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini», indicare nella casella II.7 l'indirizzo dello stabilimento di destinazione.

Casella II.7.

Dati relativi alle destinazioni controllate (II.6): indicare il numero di approvazione (se pertinente) e l'indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita sulla base ad esempio della casella II.6 («rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini»).

Casella II.8.

Identificazione completa del PED e timbro ufficiale: indicare qui l'identificazione completa del PED e il timbro ufficiale dell'autorità competente presso questo punto.

Casella II.9.

Ispettore ufficiale: firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del PED.

Casella II.10.

Non pertinente.

Casella II.11.

Controllo d'identità: apporre una crocetta in una delle caselle corrispondenti, per indicare se siano stati effettuati, e con quali risultati, i controlli di identità.

Casella II.12.

Controlli materiali: indicare in questa casella i risultati dei controlli materiali se sono stati effettuati.

Casella II.13.

Esami di laboratorio: apporre una crocetta nella casella corrispondente, per indicare se la partita sia stata selezionata ai fini del campionamento e delle analisi.

Per la ricerca di: indicare per quali sostanze (aflatossina B1 e/o aflatossine totali) e con quale metodo di analisi vengano eseguiti gli esami di laboratorio.

Risultati: indicare quali siano stati i risultati degli esami di laboratorio selezionando la casella corrispondente.

Casella II.14.

IDONEO per l'immissione in libera pratica: apporre una crocetta in questa casella qualora la partita sia destinata a essere immessa in libera pratica nell'Unione.

Apporre una crocetta in una delle caselle: «consumo umano», «trasformazione ulteriore», «mangimi» o «altri», per indicare a quale ulteriore uso è destinata la merce.

Casella II.15.

Non pertinente.

Casella II.16.

NON IDONEO: apporre una crocetta in questa casella nel caso di partita rifiutata a causa del risultato non soddisfacente dei controlli di identità o materiali.

Indicare chiaramente il provvedimento da adottare in questo caso, selezionando una delle caselle previste («rispedizione», «distruzione», «trasformazione» o «impiego per altri fini»). L'indirizzo dello stabilimento di destinazione va indicato nella casella II.18.

Casella II.17.

Motivo del rifiuto della partita: apporre una crocetta nella casella corrispondente. Da utilizzare per aggiungere eventuali informazioni pertinenti.

Casella II.18.

Dati relativi alle destinazioni controllate (II.16): indicare il numero di approvazione (se pertinente) e l'indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita sulla base delle informazioni di cui alla casella II.16.

Casella II.19.

Partita risigillata: utilizzare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all'atto dell'apertura del container. Si conserva a tal fine un elenco consolidato di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.

Casella II.20.

Identificazione completa del PED/punto di controllo e timbro ufficiale: indicare qui l'identificazione completa del PDI e il timbro ufficiale dell'autorità competente presso questo punto.

Casella II.21.

Ispettore ufficiale: inserire la data di rilascio del documento, il nome e cognome (in stampatello) e la firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del PDI.

Parte III

Questa parte deve essere completata dall'autorità competente.

Casella III.1.

Dettagli della rispedizione: l'autorità competente del PED o del PDI precisa — non appena noti — il mezzo di trasporto utilizzato, la sua identificazione, il paese di destinazione e la data della rispedizione.

Casella III.2.

Follow up: indicare l'unità dell'autorità locale competente cui compete, se del caso, la supervisione in caso di «distruzione», «trasformazione» o «impiego per altri fini» della partita. L'autorità competente indica qui i risultati dell'arrivo della partita e se essa corrisponde a quanto atteso.

Casella III.3.

Ispettore ufficiale: in caso di «rispedizione» firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del PDI. Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente locale in caso di «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini».


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza di cui all'articolo 15

Regolamento (CE) n. 1152/2009

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1 e allegato I

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafi 2 e 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 5

Allegato I

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 7

Articolo 9, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafo 8

Articolo 11

Articolo 7, paragrafo 9

Articolo 13

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 16

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III