12.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/14


REGOLAMENTO N. 756/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell'8 luglio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie

(BCE/2014/30)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue

(1)

Il regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) (2) è entrato in vigore il 27 novembre 2013 e troverà applicazione alle segnalazioni relative ai dati relativi ai tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) dal 1o gennaio 2015.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) impone la segnalazione separata dei dati sui volumi delle nuove operazioni relative a prestiti rinegoziati e, parallelamente, il paragrafo 4 della parte 13 dell'allegato II all'Indirizzo BCE/2014/15 (3) impone altresì la fornitura di dati sui tassi di interessi applicabili ai prestiti rinegoziati.

(3)

È necessario allineare la nozione di prestiti rinegoziati di cui al regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34)con l'Indirizzo BCE/2014/15, assicurando così l'appropriata registrazione delle rinegoziazioni di prestiti effettuate durante il periodo di segnalazione nel corso del quale il prestito è stato erogato nonché l'accurata segnalazione dei volumi delle nuove operazioni relative a prestiti rinegoziati nel caso di prestiti non ancora totalmente utilizzati, ad esempio prestiti utilizzati in più tranche.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo1

Modifica

Alla sezione VI della parte 2 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34), il paragrafo 22 è sostituito dal seguente:

«22.

Per la segnalazione separata dei volumi delle nuove operazioni relative a prestiti rinegoziati alle famiglie e alle società non finanziarie nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i prestiti rinegoziati comprendono tutti i nuovi prestiti, diversi da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito, già erogati, ma non ancora rimborsati al momento in cui la rinegoziazione ha luogo.»

Articolo 2

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 luglio 2014

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE(2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

(3)  Indirizzo BCE/2014/15, del 4 aprile 2014, sulle statistiche monetarie e finanziarie (adottato il 4 aprile 2014 e disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu). Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.