10.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 743/2014 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2014
che sostituisce l'allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012 relativo alla frequenza minima delle analisi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (2) determina la frequenza minima delle analisi per combustibili e materiali interessati che i gestori sono tenuti ad applicare per determinare i fattori di calcolo. |
(2) |
L'articolo 35 del regolamento (UE) n. 601/2012 prevede che l'allegato VII di tale regolamento sia rivisto regolarmente e che la prima revisione sia effettuata entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 601/2012. |
(3) |
È opportuno che l'allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012 sia modificato al fine di fornire precisazioni in merito alla classificazione e categorizzazione dei combustibili e materiali ivi elencati in modo da consentire l'applicazione coerente dei fattori per il calcolo delle emissioni. |
(4) |
Per motivi di chiarezza l'allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012 va sostituito. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 601/2012. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012 è sostituito come specificato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).
ALLEGATO
«ALLEGATO VII
Frequenza minima delle analisi (articolo 35)
Combustibile/materiale |
Frequenza minima delle analisi |
Gas naturale |
Almeno ogni settimana |
Altri gas, in particolare gas di sintesi o gas di processo come gas misti di raffineria, gas di cokeria, gas di altoforno, gas di convertitore) |
Minimo giornaliera, applicando procedure opportune in diversi momenti della giornata |
Oli (ad esempio olio combustibile leggero, medio, pesante, bitume) |
Ogni 20 000 tonnellate di combustibile e almeno sei volte l'anno |
Carbone, carbone da coke, coke di petrolio, torba |
Ogni 20 000 tonnellate di combustibile/materiale e almeno sei volte l'anno |
Altri combustibili |
Ogni 10 000 tonnellate di combustibile e almeno quattro volte l'anno |
Rifiuti solidi non trattati (rifiuti da combustibili fossili puri o da rifiuti misti di origine fossile e da biomassa) |
Ogni 5 000 tonnellate di rifiuti e almeno quattro volte l'anno |
Rifiuti liquidi, rifiuti solidi pretrattati |
Ogni 10 000 tonnellate di rifiuti e almeno quattro volte l'anno |
Minerali carbonati (ad esempio calcare e dolomite) |
Ogni 50 000 tonnellate di materiale e almeno quattro volte l'anno |
Argille e scisti |
Per quantitativi di materiale corrispondenti a 50 000 tonnellate di CO2 e almeno quattro volte l'anno |
Altri materiali (prodotto primario, intermedio e finale) |
In base al tipo di materiale e alla variazione, per quantitativi di materiale corrispondenti a 50 000 tonnellate di CO2 e almeno quattro volte l'anno» |