10.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/1


REGOLAMENTO (UE) N. 743/2014 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2014

che sostituisce l'allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012 relativo alla frequenza minima delle analisi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (2) determina la frequenza minima delle analisi per combustibili e materiali interessati che i gestori sono tenuti ad applicare per determinare i fattori di calcolo.

(2)

L'articolo 35 del regolamento (UE) n. 601/2012 prevede che l'allegato VII di tale regolamento sia rivisto regolarmente e che la prima revisione sia effettuata entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 601/2012.

(3)

È opportuno che l'allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012 sia modificato al fine di fornire precisazioni in merito alla classificazione e categorizzazione dei combustibili e materiali ivi elencati in modo da consentire l'applicazione coerente dei fattori per il calcolo delle emissioni.

(4)

Per motivi di chiarezza l'allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012 va sostituito.

(5)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 601/2012.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VII del regolamento (UE) n. 601/2012 è sostituito come specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30).


ALLEGATO

«ALLEGATO VII

Frequenza minima delle analisi (articolo 35)

Combustibile/materiale

Frequenza minima delle analisi

Gas naturale

Almeno ogni settimana

Altri gas, in particolare gas di sintesi o gas di processo come gas misti di raffineria, gas di cokeria, gas di altoforno, gas di convertitore)

Minimo giornaliera, applicando procedure opportune in diversi momenti della giornata

Oli (ad esempio olio combustibile leggero, medio, pesante, bitume)

Ogni 20 000 tonnellate di combustibile e almeno sei volte l'anno

Carbone, carbone da coke, coke di petrolio, torba

Ogni 20 000 tonnellate di combustibile/materiale e almeno sei volte l'anno

Altri combustibili

Ogni 10 000 tonnellate di combustibile e almeno quattro volte l'anno

Rifiuti solidi non trattati (rifiuti da combustibili fossili puri o da rifiuti misti di origine fossile e da biomassa)

Ogni 5 000 tonnellate di rifiuti e almeno quattro volte l'anno

Rifiuti liquidi, rifiuti solidi pretrattati

Ogni 10 000 tonnellate di rifiuti e almeno quattro volte l'anno

Minerali carbonati (ad esempio calcare e dolomite)

Ogni 50 000 tonnellate di materiale e almeno quattro volte l'anno

Argille e scisti

Per quantitativi di materiale corrispondenti a 50 000 tonnellate di CO2 e almeno quattro volte l'anno

Altri materiali (prodotto primario, intermedio e finale)

In base al tipo di materiale e alla variazione, per quantitativi di materiale corrispondenti a 50 000 tonnellate di CO2 e almeno quattro volte l'anno»