25.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 698/2014 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 per quanto concerne la delta-endotossina di Bacillus thuringiensis
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La delta-endotossina di Bacillus thuringiensis figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione (2), che definisce l'elenco delle sostanze attive non iscritte come tali nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). Tale iscrizione era dovuta al fatto che l'impegno di predisporre successivamente il fascicolo necessario per la sostanza attiva in questione non era stato notificato. |
(2) |
La Commissione ha constatato che l'iscrizione della delta-endotossina di Bacillus thuringiensis nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2076/2002 può dare adito a confusione in quanto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4) elenca diversi ceppi di Bacillus thuringiensis come sostanze attive approvate. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 2076/2002
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, la voce «Delta-endotossina di Bacillus thuringiensis» è soppressa.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).