25.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 698/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 per quanto concerne la delta-endotossina di Bacillus thuringiensis

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La delta-endotossina di Bacillus thuringiensis figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione (2), che definisce l'elenco delle sostanze attive non iscritte come tali nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). Tale iscrizione era dovuta al fatto che l'impegno di predisporre successivamente il fascicolo necessario per la sostanza attiva in questione non era stato notificato.

(2)

La Commissione ha constatato che l'iscrizione della delta-endotossina di Bacillus thuringiensis nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2076/2002 può dare adito a confusione in quanto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4) elenca diversi ceppi di Bacillus thuringiensis come sostanze attive approvate.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 2076/2002

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, la voce «Delta-endotossina di Bacillus thuringiensis» è soppressa.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).