27.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/50


REGOLAMENTO (UE) N. 654/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione ha concluso una serie di accordi commerciali internazionali multilaterali, regionali e bilaterali che istituiscono diritti e obblighi nell'interesse reciproco delle parti.

(2)

È fondamentale che l'Unione sia in possesso di strumenti adeguati atti a garantire l'efficace esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito degli accordi commerciali internazionali, al fine di salvaguardare i suoi interessi economici. È il caso, in particolare, delle situazioni in cui paesi terzi adottano misure commerciali restrittive che riducono i vantaggi per gli operatori economici dell'Unione derivanti da accordi commerciali internazionali. L'Unione dovrebbe essere in grado di reagire rapidamente e in maniera flessibile nel contesto delle procedure e dei termini stabiliti dagli accordi commerciali internazionali che ha concluso. Sono pertanto necessarie norme che definiscano il quadro per l'esercizio dei diritti dell'Unione in alcune situazioni specifiche.

(3)

I meccanismi di risoluzione delle controversie predisposti dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e da altri accordi commerciali internazionali, inclusi quelli a livello regionale o bilaterale, mirano a trovare una soluzione positiva ad eventuali controversie tra l'Unione e l'altra parte o le altre parti di tali accordi. L'Unione dovrebbe tuttavia essere in grado di sospendere concessioni o altri obblighi, in conformità di tali meccanismi di risoluzione delle controversie, quando altri percorsi volti a trovare una soluzione positiva ad una controversia si dimostrano inefficaci. L'intervento dell'Unione in tali casi dovrebbe essere finalizzato ad indurre il paese terzo interessato a conformarsi con le norme commerciali internazionali pertinenti, al fine di ripristinare una situazione di interesse reciproco.

(4)

A norma dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, un membro dell'OMC che propone di applicare una misura di salvaguardia o che chiede una proroga di una misura di salvaguardia deve consentire di mantenere un livello sostanzialmente equivalente di concessioni e altri obblighi tra tale membro e i membri esportatori, che risulterebbero danneggiati da tale misura. Norme analoghe sono definite in altri accordi commerciali internazionali conclusi dall'Unione, compresi gli accordi regionali o bilaterali. L'Unione dovrebbe adottare misure di riequilibrio mediante la sospensione di concessioni o di altri obblighi nei casi in cui il paese terzo interessato non attui adeguamenti appropriati e proporzionati. L'intervento dell'Unione in questi casi dovrebbe essere finalizzato ad indurre i paesi terzi ad introdurre misure a favore del commercio, al fine di ripristinare una situazione di interesse reciproco.

(5)

L'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) e la relativa intesa disciplinano la modifica o la revoca delle concessioni stabilite nelle tariffe doganali dei membri dell'OMC. I membri dell'OMC interessati da tali modifiche sono autorizzati, a certe condizioni, a revocare concessioni sostanzialmente equivalenti. L'Unione dovrebbe adottare misure di riequilibrio in tali casi, a meno che non siano concordati adeguamenti compensativi. L'intervento dell'Unione dovrebbe essere finalizzato ad indurre i paesi terzi ad implementare misure a favore del commercio.

(6)

L'Unione dovrebbe avere la possibilità di far rispettare i suoi diritti nel settore degli appalti pubblici quando un partner commerciale non rispetta i suoi impegni nel quadro dell'accordo OMC sugli appalti pubblici o di altri accordi commerciali internazionali. L'accordo OMC sugli appalti pubblici dispone che eventuali controversie nell'ambito di tale accordo non devono comportare la sospensione di concessioni o altri obblighi derivanti da qualsiasi altro accordo dell'OMC. L'azione dell'Unione dovrebbe essere finalizzata a garantire il mantenimento di un livello di concessioni sostanzialmente equivalente, quale previsto nei pertinenti accordi commerciali internazionali.

(7)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare l'applicazione nei rispettivi territori delle misure di politica commerciale in materia di appalti pubblici nella maniera più consona alle proprie strutture e prassi amministrative, nel rispetto del diritto dell'Unione.

(8)

Le misure di politica commerciale adottate a norma del presente regolamento dovrebbero essere selezionate e concepite sulla base di criteri oggettivi, tra cui l'efficacia delle misure nell'indurre i paesi terzi a conformarsi alle norme commerciali internazionali, la loro capacità di fornire assistenza agli operatori economici nell'Unione colpiti da provvedimenti adottati da paesi terzi e l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti economici negativi sull'Unione, anche riguardo alle materie prime essenziali.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe incentrarsi sulle misure per la cui creazione e applicazione l'Unione ha esperienza. La possibilità di estenderne l'ambito di applicazione al fine di prevedere l'adozione di misure nel settore dei diritti di proprietà intellettuale e di misure aggiuntive in materia di servizi dovrebbe essere valutata nel quadro del riesame sul funzionamento del presente regolamento, tenendo debitamente conto delle specificità di ciascun ambito.

(10)

Nell'assicurare il rispetto dei diritti dell'Unione, è opportuno determinare l'origine di una merce in conformità del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Al fine di assicurare il rispetto dei diritti dell'Unione in seguito alla risoluzione delle controversie nel settore degli appalti pubblici, l'origine di un servizio dovrebbe essere determinato in base all'origine della persona fisica o giuridica che lo fornisce. Gli enti appaltanti dovrebbero applicare normali precauzioni ed esercitare la dovuta diligenza nel valutare le informazioni e le garanzie fornite dagli offerenti riguardo all'origine di merci e servizi.

(11)

La Commissione dovrebbe riesaminare l'ambito di applicazione, il funzionamento e l'efficienza del presente regolamento, incluse eventuali misure nel settore dei diritti di proprietà intellettuale e misure aggiuntive in materia di servizi, entro tre anni dal primo caso che ne richiede l'applicazione o non oltre cinque anni dalla sua data di entrata in vigore, se precedente. La Commissione dovrebbe riferire sulla sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Il riesame può essere seguito da eventuali appropriate proposte legislative.

(12)

È importante assicurare una comunicazione e uno scambio di opinioni efficaci tra la Commissione, da una parte, e il Parlamento europeo e il Consiglio, dall'altra, in particolare su controversie nel quadro di accordi commerciali internazionali che possano portare all'adozione di misure ai sensi del presente regolamento.

(13)

Il regolamento del Consiglio (CE) n. 3286/94 del Consiglio (3) dovrebbe essere modificato per far riferimento al presente regolamento per quanto riguarda l'implementazione delle misure di politica commerciale.

(14)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(15)

Alla luce della grande complessità insita nell'esame delle molteplici ripercussioni che le misure di politica commerciale adottate ai sensi del presente regolamento possono avere e al fine di offrire opportunità sufficienti per conseguire il più ampio sostegno possibile, la Commissione non dovrebbe adottare atti di esecuzione qualora il comitato di cui al presente regolamento non esprimesse eccezionalmente alcun parere sul progetto di atto di esecuzione presentato dalla Commissione.

(16)

Al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati in relazione alla necessità di adeguare le misure di politica commerciale al comportamento della terza parte interessata,

(17)

Il presente regolamento non pregiudica l'eventuale adozione di misure di politica commerciale sulla base di altri atti pertinenti dell'Unione diversi dal presente regolamento o delle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel rispetto delle disposizioni applicabili, nell'ambito di accordi commerciali, sulla sospensione o la revoca di concessioni o altri obblighi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure atte a garantire un esercizio efficace e tempestivo dei diritti dell'Unione di sospendere o revocare concessioni o altri obblighi previsti da accordi commerciali internazionali, con l'obiettivo di:

a)

reagire alle violazioni ad opera di paesi terzi delle norme commerciali internazionali che si ripercuotono sugli interessi dell'Unione, al fine di trovare una soluzione soddisfacente che ripristini i vantaggi per gli operatori economici dell'Unione;

b)

riequilibrare concessioni o altri obblighi nelle relazioni commerciali con paesi terzi, quando il regime accordato alle merci dell'Unione viene modificato in maniera tale da incidere sugli interessi dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «paese»: qualsiasi Stato o territorio doganale a se stante;

b)   «concessioni o altri obblighi»: concessioni tariffarie o altri benefici che l'Unione si è impegnata ad applicare nei suoi scambi commerciali con paesi terzi in virtù di accordi commerciali internazionali di cui è firmataria;

c)   «livello di vanificazione o di pregiudizio»: la misura dell'impatto sui vantaggi per l'Unione derivanti da un accordo commerciale internazionale. Salvo quanto diversamente definito nell'accordo pertinente, tale impatto comprende qualsiasi effetto economico negativo derivante dalla misura di un paese terzo;

d)   «penalità obbligatoria applicabile sul prezzo»: obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti responsabili delle procedure degli appalti pubblici di aumentare, fatte salve talune eccezioni, il prezzo dei servizi e/o delle merci originari di alcuni paesi terzi offerti nelle procedure di appalto.

Articolo 3

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

a)

a seguito della risoluzione di controversie commerciali nel quadro dell'intesa dell'OMC sulle regole e le procedure che governano la risoluzione delle controversie (intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC), nel caso in cui l'Unione sia stata autorizzata a sospendere concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi multilaterali e plurilaterali rientranti nell'intesa sulla risoluzione delle controversie;

b)

a seguito della risoluzione di controversie commerciali nell'ambito di altri accordi commerciali internazionali, compresi gli accordi regionali o bilaterali, nel caso in cui l'Unione abbia la facoltà di sospendere concessioni o altri obblighi derivanti da tali accordi;

c)

per il riequilibrio delle concessioni o di altri obblighi, a cui può dare diritto l'applicazione di una misura di salvaguardia da parte di un paese terzo, a norma dell'articolo 8 dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia o delle disposizioni in materia di norme di salvaguardia inserite in altri accordi commerciali internazionali, inclusi quelli regionali o bilaterali;

d)

in caso di modifica di concessioni da parte di un membro dell'OMC a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994, se non sono stati concordati adeguamenti compensativi.

Articolo 4

Esercizio dei diritti dell'Unione

1.   Se è necessario intervenire al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione nei casi di cui all'articolo 3, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le opportune misure di politica commerciale. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2.   Gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 soddisfano le seguenti condizioni:

a)

nel caso in cui concessioni o altri obblighi siano sospesi a seguito della risoluzione di una controversia commerciale, nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC, il loro livello non supera il livello autorizzato dall'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC;

b)

nel caso in cui concessioni o altri obblighi siano sospesi dopo la conclusione di una procedura di risoluzione internazionale delle controversie nel quadro di un altro accordo commerciale sul commercio, compresi gli accordi bilaterali o regionali, il loro livello non supera il livello di vanificazione o di pregiudizio come risultato della misura in questione del paese terzo secondo quanto stabilito dalla Commissione o mediante la procedura arbitrale, a seconda dei casi;

c)

in caso di riequilibrio di concessioni o di altri obblighi a norma di disposizioni sulle misure di salvaguardia negli accordi commerciali internazionali, l'intervento dell'Unione è sostanzialmente equivalente al livello delle concessioni o degli altri obblighi interessati dalla misura di salvaguardia, conformemente alle condizioni dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia o delle disposizioni in materia di misure di salvaguardia in altri accordi commerciali internazionali, compresi gli accordi regionali o bilaterali, a norma dei quali si applica la misura di salvaguardia;

d)

le concessioni revocate nell'ambito di scambi commerciali con un paese terzo a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e la relativa intesa (5) sono sostanzialmente equivalenti alle concessioni modificate o revocate da tale paese terzo, in conformità delle condizioni stabilite nell'articolo XXVIII del GATT 1994 e della relativa intesa.

3.   Le misure di politica commerciale di cui al paragrafo 1 sono determinate in base ai seguenti criteri, alla luce delle informazioni disponibili e dell'interesse generale dell'Unione:

a)

efficacia delle misure nell'indurre i paesi terzi a conformarsi alle norme commerciali internazionali;

b)

capacità delle misure di fornire assistenza agli operatori economici nell'Unione colpiti da provvedimenti adottati da paesi terzi;

c)

disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento delle merci o servizi interessati, al fine di evitare o ridurre al minimo eventuali effetti negativi sulle industrie a valle, sulle amministrazioni o enti appaltanti o sui consumatori finali all'interno dell'Unione;

d)

assenza di complessità e costi amministrativi sproporzionati nell'applicazione delle misure;

e)

eventuali criteri specifici che possono essere stabiliti nell'ambito di accordi commerciali internazionali in relazione ai casi di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Misure di politica commerciale

1.   Fatti salvi eventuali accordi internazionali di cui l'Unione è firmataria, le misure di politica commerciale che possono essere poste in atto mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, sono:

a)

la sospensione di concessioni tariffarie e l'istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati, incluso il ripristino di dazi doganali al livello della nazione più favorita o l'istituzione di dazi doganali superiori al livello della nazione più favorita, o l'introduzione di eventuali oneri aggiuntivi sulle importazioni o le esportazioni di merci;

b)

l'introduzione o l'aumento delle restrizioni quantitative sulle importazioni o esportazioni di merci, siano esse rese effettive mediante contingenti, licenze di importazione e di esportazione o altre misure;

c)

la sospensione di concessioni riguardo a merci, servizi o fornitori nel settore degli appalti pubblici, attraverso:

i)

l'esclusione dagli appalti pubblici dei fornitori di merci e servizi stabiliti nel paese terzo interessato e che operano a partire dallo stesso e/o delle offerte il cui valore globale è costituito per oltre il 50 % da merci o servizi originari del paese terzo interessato e/o

ii)

l'istituzione di una penalità obbligatoria applicabile sul prezzo per le offerte di fornitori di merci e servizi stabiliti nel paese terzo interessato e che operano a partire dallo stesso e/o per la parte dell'offerta costituita da merci o servizi originari del paese terzo interessato.

2.   Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, lettera c):

a)

includono, in funzione delle caratteristiche delle merci o dei servizi interessati, soglie a partire dalle quali scatta l'esclusione e/o la penalità obbligatoria applicabile sul prezzo, tenendo conto delle disposizioni dell'accordo commerciale in questione e del livello di vanificazione o di pregiudizio;

b)

determinano i settori o le categorie di merci o servizi a cui si applicano, nonché le eccezioni applicabili;

c)

determinano le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori o le categorie di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, elencati dagli Stati membri, i cui appalti sono contemplati. Per fornire la base per tale determinazione, ciascuno Stato membro presenta un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori o le categorie di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori appropriati. Le misure assicurano il conseguimento di un livello adeguato di sospensione di concessioni o altri obblighi e di un'equa ripartizione tra gli Stati membri.

Articolo 6

Norme di origine

1.   L'origine di una merce è determinata a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2.   L'origine di un servizio è determinata sulla base dell'origine della persona fisica o giuridica che lo presta. Si ritiene che l'origine del prestatore del servizio sia:

a)

per le persone fisiche, il paese del quale la persona è cittadino o in cui gode del diritto di residenza permanente;

b)

per le persone giuridiche:

i)

se il servizio non è prestato mediante una presenza commerciale nell'Unione, il paese in cui la persona giuridica è costituita o altrimenti organizzata ai sensi della legislazione di tale paese e nel cui territorio la persona giuridica svolge un'attività commerciale sostanziale;

ii)

se il servizio è prestato mediante una presenza commerciale nell'Unione, lo Stato membro in cui la persona giuridica è stabilita e nel cui territorio svolge un'attività commerciale sostanziale tale da avere un legame diretto ed effettivo con l'economia di tale Stato membro.

Ai fini del primo comma, lettera b), punto ii), se la persona giuridica che presta il servizio non svolge un'attività commerciale sostanziale tale da avere un legame diretto ed effettivo con l'economia dello Stato membro in cui ha sede, l'origine di tale persona giuridica si considera quella delle persone fisiche o giuridiche che la possiedono o controllano.

La persona giuridica che presta il servizio è considerata «di proprietà» di persone di un determinato paese se più del 50 % del capitale proprio è di proprietà effettiva di persone di tale paese e «controllata» da persone di un determinato paese se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigerne legalmente l'operato.

Articolo 7

Sospensione, modifica e abrogazione delle misure

1.   Quando, in seguito all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, il paese terzo interessato accorda una compensazione adeguata e proporzionata all'Unione nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione può sospendere l'applicazione di tale atto di esecuzione per la durata del periodo di compensazione. La sospensione è deliberata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2.   La Commissione abroga un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in una delle seguenti circostanze:

a)

quando il paese terzo le cui misure sono risultate in violazione delle norme commerciali internazionali in una procedura di risoluzione delle controversie si rende conforme alle stesse, o se una soluzione reciprocamente soddisfacente è stata raggiunta in alternativa;

b)

in caso di riequilibrio di concessioni o altri obblighi in seguito all'adozione da parte di un paese terzo di una misura di salvaguardia, quando la misura di salvaguardia è revocata o alla sua scadenza, o quando il paese terzo interessato accorda una compensazione adeguata e proporzionata all'Unione successivamente all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;

c)

in caso di modifica di concessioni da parte di un membro dell'OMC a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994, quando il paese terzo interessato accorda una compensazione adeguata e proporzionata all'Unione successivamente all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.

L'abrogazione di cui al primo comma è deliberata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

3.   Nel caso in cui sia necessario apportare modifiche alle misure di politica commerciale adottate a norma del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, la Commissione può introdurre eventuali modifiche conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

4.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati relativi alla revoca o alla modifica della misura in questione del paese terzo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili per la sospensione, la modifica o l'abrogazione di atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in conformità del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 8

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma del regolamento (CE) n. 3286/94. Tale comitato è un comitato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.

Articolo 9

Raccolta di informazioni

1.   La Commissione chiede informazioni e pareri relativi agli interessi economici dell'Unione per merci o servizi specifici o settori specifici, nell'applicazione del presente regolamento, mediante un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o altri mezzi di comunicazione pubblici adeguati, indicando il termine entro il quale il contributo deve essere trasmesso. La Commissione tiene conto dei contributi ricevuti.

2.   Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

3.   Né il Parlamento europeo, né il Consiglio, né la Commissione, né gli Stati membri o i loro funzionari divulgano le informazioni riservate ricevute a norma del presente regolamento, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite.

4.   La parte che ha fornito le informazioni può chiedere che le informazioni siano trattate come riservate. In tal caso, la domanda è accompagnata da un riassunto di carattere non riservato, che presenta le informazioni in termini generali, oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere le informazioni.

5.   Quando una domanda intesa a ottenere un trattamento riservato non risulta giustificata e quando la parte che ha fornito le informazioni non vuole né pubblicarle, né autorizzarne la pubblicazione integrale o sotto forma di riassunto, è possibile che non si tenga conto di tali informazioni.

6.   I paragrafi da 2 a 5 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali da parte delle istituzioni dell'Unione e delle autorità degli Stati membri. Tale divulgazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti interessate a che i loro segreti commerciali non siano divulgati.

Articolo 10

Riesame

1.   Entro tre anni dalla data della prima adozione di un atto di esecuzione o non oltre il 18 luglio 2019, se precedente, la Commissione procede ad un riesame dell'ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare riguardo alle misure di politica commerciale eventualmente adottate, nonché della sua applicazione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Nonostante il paragrafo 1, la Commissione procede a un riesame volto a prevedere, ai sensi del presente regolamento, misure di politica commerciale aggiuntive intese a sospendere concessioni o altri obblighi nel settore degli scambi di servizi. La Commissione esamina, tra l'altro, i seguenti aspetti:

a)

gli sviluppi internazionali riguardo alla sospensione di altri obblighi a norma dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS);

b)

gli sviluppi nell'Unione riguardo all'adozione di norme comuni nei settori dei servizi;

c)

l'efficacia di eventuali misure di politica commerciale aggiuntive quale mezzo per far rispettare i diritti dell'Unione nell'ambito di accordi commerciali internazionali;

d)

i meccanismi disponibili al fine di assicurare l'attuazione pratica, in maniera uniforme ed efficiente, di eventuali misure di politica commerciale aggiuntive concernenti i servizi; e

e)

le implicazioni per i prestatori di servizi presenti nell'Unione al momento dell'adozione di atti di esecuzione a norma del presente regolamento.

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla sua valutazione iniziale entro il 18 luglio 2017.

Articolo 11

Modifiche di altri atti

All'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Qualora l'Unione, avendo operato conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, debba decidere in merito a misure di politica commerciale da adottare a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), o dell'articolo 12, essa delibera senza indugio a norma dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, secondo il caso, del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o di altre eventuali procedure applicabili.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 maggio 2014.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(5)  Intesa «Interpretazione e applicazione dell'articolo XXVIII».


Dichiarazione della Commissione

La Commissione plaude all'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme internazionali del commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 3286/94.

Ai sensi del regolamento, la Commissione ha il potere di adottare atti di esecuzione, in talune situazioni specifiche, sulla base di criteri oggettivi e fatto salvo il controllo da parte degli Stati membri. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione intende agire in conformità con la presente dichiarazione.

Nel preparare i progetti di atti di esecuzione, la Commissione procederà ad ampie consultazioni al fine di garantire che tutti gli interessi coinvolti siano debitamente presi in considerazione. Attraverso tali consultazioni, la Commissione si attende di ricevere i contributi dei privati interessati da provvedimenti adottati da paesi terzi o da eventuali misure di politica commerciale che devono essere adottate dall'Unione. Analogamente, la Commissione si aspetta di ricevere informazioni dalle autorità pubbliche che possono essere coinvolte nell'attuazione di eventuali misure di politica commerciale da adottarsi ad opera dell'Unione. In caso di misure nel settore degli appalti pubblici, nell'elaborazione dei progetti di atti di esecuzione saranno debitamente presi in considerazione in particolare i contributi delle autorità pubbliche degli Stati membri.

La Commissione riconosce l'importanza di trasmettere tempestivamente le informazioni agli Stati membri quando essa contempla l'adozione di atti di esecuzione ai sensi del presente regolamento, in modo da consentire loro di contribuire a decisioni pienamente informate, e agirà per conseguire tale obiettivo.

La Commissione conferma che essa trasmetterà tempestivamente al Parlamento europeo e al Consiglio i progetti di atti di esecuzione che essa sottopone al comitato degli Stati membri. Analogamente, trasmetterà tempestivamente al Parlamento europeo e al Consiglio i progetti di atti di esecuzione definitivi appena ricevuti i pareri del comitato.

La Commissione terrà regolarmente informati il Parlamento ed il Consiglio degli sviluppi internazionali che possono portare a situazioni che richiedono l'adozione di misure a norma del regolamento. Ciò avverrà per il tramite delle commissioni competenti in sede di Consiglio e in seno al Parlamento.

La Commissione accoglie con favore l'intenzione del Parlamento di promuovere un dialogo strutturato in materia di risoluzione delle controversie e di rispetto delle norme e si impegnerà pienamente nella partecipazione a sessioni apposite con la commissione parlamentare responsabile per uno scambio di opinioni sulle controversie in materia di scambi commerciali e sulle azioni per assicurare il rispetto delle norme, anche per quanto riguarda gli effetti sulle industrie dell'Unione.

Infine, la Commissione conferma che attribuisce grande importanza al fatto di assicurare che il regolamento costituisca uno strumento efficace ed efficiente per assicurare il rispetto dei diritti dell'Unione nell'ambito degli accordi commerciali internazionali, compreso nel settore degli scambi di servizi. Pertanto la Commissione, in conformità alle disposizioni del regolamento, riesaminerà il campo di applicazione dell'articolo 5 al fine di estendere ulteriori misure di politica commerciale relative agli scambi di servizi non appena si realizzeranno le condizioni per garantire la fattibilità e l'efficacia di tali misure.