13.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/16


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 625/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 410, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il mantenimento dell'interesse economico ha lo scopo di allineare gli interessi delle parti che rispettivamente trasferiscono e assumono il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate. Quando un'entità cartolarizza le proprie passività, l'allineamento degli interessi si realizza automaticamente, a prescindere dal fatto che il debitore finale copra il proprio debito mediante garanzie reali. Quando è chiaro che il rischio di credito rimane al cedente, il mantenimento dell'interesse da parte del cedente non è necessario e non migliorerebbe la posizione preesistente.

(2)

È opportuno chiarire quando l'esposizione al rischio di credito trasferito si considera avvenuta in alcuni casi specifici in cui gli enti, pur non agendo in qualità di cedenti, promotori o prestatori originari, possono esporsi al rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione, ivi compresi i casi in cui, in relazione all'operazione di cartolarizzazione, gli enti agiscono come controparte di uno strumento derivato, come controparte che fornisce la copertura, come fornitore della linea di liquidità, e quando gli enti detengono posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione nell'ambito di attività di supporto agli scambi.

(3)

Nelle operazioni di ricartolarizzazione il trasferimento del rischio di credito si verifica al livello della prima cartolarizzazione delle attività e al secondo livello «riassemblato» dell'operazione. I due livelli dell'operazione, e i due casi corrispondenti di trasferimento del rischio di credito, sono indipendenti per quanto riguarda i requisiti previsti dal presente regolamento. Il mantenimento dell'interesse economico netto e la due diligence dovrebbero essere assicurati a ogni livello dell'operazione dagli enti che si espongono al rischio di credito trasferito allo specifico livello. Pertanto, se si espone soltanto al secondo livello «riassemblato» dell'operazione, l'ente è soggetto agli obblighi di mantenimento dell'interesse economico netto e di due diligence soltanto in relazione al secondo livello dell'operazione. Nella stessa operazione di ricartolarizzazione gli enti che si espongono al primo livello di cartolarizzazione delle attività dovrebbero rispettare gli obblighi di mantenimento e di due diligence in relazione al primo livello di cartolarizzazione dell'operazione.

(4)

È opportuno specificare ulteriormente l'applicazione dell'impegno al mantenimento, anche per i casi in cui vi sono molteplici cedenti, promotori o prestatori originari, prevedendo i dettagli riguardanti le diverse opzioni di mantenimento, le modalità di misurazione del requisito di mantenimento all'avvio dell'operazione e su base continuativa e le modalità di applicazione delle esenzioni.

(5)

L'articolo 405, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede varie opzioni per il soddisfacimento del requisito di mantenimento dell'interesse. Il presente regolamento chiarisce in dettaglio le modalità per conformarsi ad ognuna di dette opzioni.

(6)

Il mantenimento dell'interesse potrebbe essere realizzato anche mediante una forma sintetica o potenziale di mantenimento, purché tali metodi siano pienamente conformi ad una delle opzioni di cui all'articolo 405, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 575/2013, a cui può essere assimilata la forma sintetica o potenziale di mantenimento, e sia garantito il rispetto degli obblighi di informativa.

(7)

Sono vietate le operazioni di copertura o di vendita dell'interesse mantenuto, quando tali tecniche compromettono la finalità del requisito di mantenimento, ovvero possono essere ammesse quando non coprono il soggetto che mantiene l'interesse contro il rischio di credito delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute o le esposizioni mantenute.

(8)

Per garantire il mantenimento dell'interesse economico netto su base continuativa, gli enti dovrebbero garantire che non vi siano meccanismi incorporati nella struttura della cartolarizzazione in virtù dei quali il requisito di mantenimento minimo all'avvio dell'operazione diminuirebbe necessariamente più rapidamente dell'interesse trasferito. Analogamente, in termini di flussi di cassa, l'interesse mantenuto non dovrebbe essere prioritario e beneficiare di un rimborso o di un ammortamento preferenziali tali da farlo scendere al di sotto del 5 % del valore nominale corrente dei segmenti venduti o delle esposizioni cartolarizzate. Inoltre, il supporto di credito fornito all'ente che assume l'esposizione alla posizione verso la cartolarizzazione non dovrebbe diminuire in modo sproporzionato rispetto al tasso di rimborso delle esposizioni sottostanti.

(9)

Per ridurre l'onere amministrativo e i costi di conformità ai fini del rispetto dei requisiti di due diligence, gli enti dovrebbero poter utilizzare i modelli finanziari sviluppati da terze parti diverse dalle ECAI. Gli enti dovrebbero utilizzare modelli finanziari di terzi parti solo quando hanno agito con debita cura, prima dell'investimento, per convalidare le pertinenti ipotesi alla base dei modelli e la strutturazione di questi ultimi e per comprendere la metodologia, le ipotesi e i risultati dei modelli.

(10)

È essenziale specificare ulteriormente la frequenza alla quale gli enti dovrebbero procedere alla revisione della conformità ai requisiti di due diligence, delle modalità di valutazione dell'appropriatezza dell'uso di politiche e procedure diverse per le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione e fuori di esso e delle modalità di valutazione della conformità quando la posizione rientra nel portafoglio di negoziazione di correlazione, e chiarire alcuni termini, di cui all'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013, quali «caratteristiche di rischio» e «caratteristiche strutturali».

(11)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti stabiliti in paesi terzi che sono inclusi nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18, del regolamento (UE) n. 575/2013 ma che non rientrano direttamente nell'ambito di applicazione degli altri fattori di ponderazione del rischio, in circostanze limitate, come per le esposizioni detenute nel portafoglio di negoziazione ai fini di attività di supporto agli scambi, non dovrebbero essere considerati in violazione dell'articolo 405, del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti non dovrebbero essere considerati in violazione del predetto articolo quando dette esposizioni o posizioni nel portafoglio di negoziazione non sono rilevanti e non costituiscono una quota sproporzionata delle attività di negoziazione, purché vi sia una conoscenza approfondita delle esposizioni o delle posizioni e che siano state attuate politiche e procedure formali adeguate e commisurate al profilo di rischio dell'ente e al profilo di rischio complessivo del gruppo.

(12)

L'informativa iniziale e periodica agli investitori sul livello dell'impegno di mantenimento e su tutti i dati effettivamente significativi, tra l'altro sulla qualità creditizia e la performance delle esposizioni sottostanti, è necessaria per garantire un'effettiva due diligence sulle posizioni verso la cartolarizzazione. I dati oggetto dell'informativa dovrebbero includere informazioni sull'identità del soggetto che mantiene l'interesse economico, l'opzione di mantenimento prescelta e l'impegno originario e su base continuativa a mantenere l'interesse economico. In caso di applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 405, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbe essere prevista esplicitamente la comunicazione delle operazioni cartolarizzate per le quali non si applica l'obbligo di mantenimento e del motivo della disapplicazione.

(13)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ha presentato alla Commissione.

(14)

L'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI ED ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI CARTOLARIZZAZIONE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«soggetto che mantiene l'interesse economico netto»: soggetto che agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario che mantiene l'interesse economico netto nella cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

«forma sintetica di mantenimento»: mantenimento dell'interesse economico mediante l'uso di strumenti derivati;

c)

«forma potenziale di mantenimento»: mantenimento dell'interesse economico mediante l'uso di garanzie, lettere di crediti e altre forme simili di supporto di credito che garantiscono un'esecuzione immediata del mantenimento;

d)

«segmento verticale»: segmento che espone il possessore del segmento al rischio di credito di ogni segmento emesso dell'operazione di cartolarizzazione su base proporzionale.

CAPO II

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI CREDITO DI UNA POSIZIONE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

Articolo 2

Casi particolari di esposizione al rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione

1.   L'ente che agisce come controparte di un derivato creditizio o come la controparte che fornisce la copertura o come fornitore della linea di liquidità per un'operazione di cartolarizzazione si considera esposto al rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione quando il derivato, la copertura o la linea di liquidità assumono il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate o delle posizioni verso la cartolarizzazione.

2.   Ai fini dell'applicazione degli articoli 405 e 406 del regolamento (UE) n. 575/2013, se una linea di liquidità soddisfa le condizioni di cui all'articolo 255, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, il fornitore di liquidità non è considerato esposto al rischio di credito della posizione verso la cartolarizzazione.

3.   Nel contesto di una ricartolarizzazione avente più di un livello o in una cartolarizzazione con operazioni sottostanti singole multiple, l'ente è considerato esposto unicamente al rischio di credito della singola posizione verso la cartolarizzazione o della singola operazione di cartolarizzazione verso la quale assume l'esposizione.

4.   Gli enti non sono considerati in violazione dell'articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, su base consolidata, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

il soggetto che detiene le posizioni verso la cartolarizzazione è stabilito in un paese terzo ed è incluso nel gruppo consolidato ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

le posizioni verso la cartolarizzazione sono detenute nel portafoglio di negoziazione del soggetto di cui alla lettera a) a fini di attività di supporto agli scambi;

c)

le posizioni verso la cartolarizzazione non sono rilevanti rispetto al profilo di rischio complessivo del portafoglio di negoziazione del gruppo di cui alla lettera a) e non costituiscono una quota sproporzionata delle attività di negoziazione del gruppo.

CAPO III

MANTENIMENTO DELL'INTERESSE ECONOMICO NETTO

Articolo 3

Soggetti che mantengono l'interesse economico netto

1.   L'interesse economico netto rilevante mantenuto non è ripartito tra diverse categorie di soggetti che mantengono l'interesse. Il requisito del mantenimento dell'interesse economico netto rilevante è rispettato interamente da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

a)

il cedente o i cedenti multipli;

b)

il promotore o i promotori multipli;

c)

il prestatore originario o i prestatori originari multipli.

2.   Quando le esposizioni cartolarizzate sono create da cedenti multipli, il requisito del mantenimento è rispettato da ogni cedente in relazione alla quota sul totale delle esposizioni cartolarizzate per la quale è il cedente.

3.   Nei casi in cui le esposizioni cartolarizzate sono create da prestatori originari multipli, il requisito del mantenimento è rispettato da ogni prestatore originario in relazione alla quota sul totale delle esposizioni cartolarizzate per la quale è il prestatore originario.

4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, quando le esposizioni cartolarizzate sono create da cedenti multipli o da prestatori originari multipli, il requisito del mantenimento può essere rispettato interamente da un unico cedente o da un unico prestatore originario, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a)

il cedente o il prestatore originario abbiano creato e gestiscano il programma o lo schema di cartolarizzazione;

b)

il cedente o il prestatore originario abbiano creato il programma o lo schema di cartolarizzazione e abbiano contribuito con oltre il 50 % del totale delle esposizioni cartolarizzate.

5.   Quando le esposizioni cartolarizzate sono state promosse da promotori molteplici, l'obbligo di mantenimento è soddisfatto:

a)

o dal promotore il cui interesse economico è più adeguatamente allineato a quello degli investitori come concordato dai promotori molteplici in base a criteri oggettivi, quali la struttura delle commissioni, la partecipazione alla creazione e alla gestione del programma o dello schema di cartolarizzazione e l'esposizione al rischio di credito delle cartolarizzazioni;

b)

o da ogni singolo promotore in misura proporzionale al numero di promotori.

Articolo 4

Soddisfacimento del requisito del mantenimento tramite una forma di mantenimento sintetica o potenziale

1.   Il requisito del mantenimento può essere soddisfatto secondo modalità equivalenti ad una delle opzioni di cui all'articolo 405, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 tramite una forma sintetica o potenziale di mantenimento quando sono rispettate le seguenti condizioni:

a)

l'importo mantenuto è almeno uguale al requisito previsto dall'opzione a cui è equiparabile la forma di mantenimento sintetica o potenziale;

b)

il soggetto che mantiene l'interesse ha esplicitamente comunicato che manterrà su base continuativa un interesse economico netto rilevante secondo dette modalità, comunicando altresì informazioni sulla forma di mantenimento, la metodologia utilizzata per la sua determinazione e la sua equivalenza ad una delle predette opzioni.

2.   Quando il soggetto che agisce come soggetto che mantiene l'interesse tramite una forma sintetica o potenziale di mantenimento è diverso da un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'interesse mantenuto su base sintetica o potenziale è integralmente coperto da garanzie reali costituite da disponibilità liquide, detenute su base segregata come fondi appartenenti ai clienti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 5

Opzione di mantenimento a): mantenimento percentuale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori

1.   Il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento venduto o trasferito ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 può essere conseguito anche mediante:

a)

il mantenimento di almeno il 5 % del valore nominale di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate, purché il rischio di credito delle esposizioni abbia rango pari o subordinato rispetto al rischio di credito cartolarizzato per le stesse esposizioni. In caso di cartolarizzazione rotativa, ai sensi dell'articolo 242, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 575/2013, ciò avviene attraverso il mantenimento dell'interesse del cedente, quando l'interesse del cedente è pari ad almeno il 5 % del valore nominale di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate e ha rango pari o subordinato al rischio di credito cartolarizzato in relazione alle stesse esposizioni;

b)

la fornitura, nel contesto di un programma ABCP, di una linea di liquidità che può essere di rango senior nelle sequenze contrattuali dei flussi di cassa (waterfall) della cartolarizzazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

la linea di liquidità copre il 100 % del rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate;

ii)

la linea di liquidità copre il rischio di credito per tutto il tempo durante il quale il soggetto che mantiene l'interesse è tenuto a mantenere l'interesse economico per mezzo della linea di liquidità per la pertinente posizione verso la cartolarizzazione;

iii)

la linea di liquidità è fornita dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario dell'operazione di cartolarizzazione;

iv)

l'ente che si espone alla cartolarizzazione ha avuto accesso a informazioni appropriate che gli consentono di verificare che sono soddisfatti i punti i), ii) e iii);

c)

il mantenimento di un segmento verticale avente un valore nominale non inferiore al 5 % del valore nominale complessivo di tutti i segmenti emessi delle note.

Articolo 6

Opzione di mantenimento b): mantenimento dell'interesse del cedente nelle esposizioni rotative

Il mantenimento ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, può essere conseguito mantenendo almeno il 5 % del valore nominale di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate, purché il rischio di credito mantenuto di tali esposizioni abbia rango pari o subordinato al rischio di credito cartolarizzato per le stesse esposizioni.

Articolo 7

Opzione di mantenimento c): mantenimento di esposizioni scelte casualmente

1.   Il pacchetto di almeno 100 esposizioni potenzialmente cartolarizzate da cui le esposizioni mantenute e le esposizioni cartolarizzate sono scelte casualmente, di cui all'articolo 405, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, presenta un grado sufficiente di diversità che consenta di evitare l'eccessiva concentrazione dell'interesse mantenuto. Nel preparare il processo di selezione, il soggetto che mantiene l'interesse tiene conto degli opportuni fattori quantitativi e qualitativi per assicurare che la distinzione tra esposizioni mantenute e esposizioni cartolarizzate sia effettivamente casuale. Il soggetto che mantiene le esposizioni scelte casualmente tiene conto, ove opportuno, di fattori quali anzianità, prodotto, geografia, data di avvio dell'operazione, data di scadenza, indici di copertura del finanziamento, tipo di proprietà, settore industriale e saldo dei prestiti in essere al momento della selezione delle esposizioni.

2.   Il soggetto che mantiene l'interesse non designa in momenti diversi nel tempo singole esposizioni diverse come esposizioni mantenute, a meno che ciò non sia necessario per soddisfare il requisito di mantenimento in relazione ad una cartolarizzazione in cui le esposizioni cartolarizzate variano nel tempo, sia a causa dell'aggiunta di nuove esposizioni alla cartolarizzazione sia a causa di variazioni del livello delle singole esposizioni cartolarizzate.

Articolo 8

Opzione di mantenimento d): mantenimento del segmento prime perdite

1.   Il mantenimento del segmento prime perdite ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 è soddisfatto mediante posizioni in bilancio o fuori bilancio, e può essere soddisfatto anche secondo una delle seguenti modalità:

a)

fornitura di una forma potenziale di mantenimento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), o di una linea di liquidità nel contesto di un programma ABCP, che soddisfi i seguenti criteri:

i)

copre almeno il 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate;

ii)

costituisce una posizione che copre le prime perdite in relazione alla cartolarizzazione;

iii)

copre il rischio di credito per l'intera durata dell'impegno di mantenimento;

iv)

è fornita dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario della cartolarizzazione;

v)

l'ente che si espone alla cartolarizzazione ha avuto accesso a informazioni appropriate che gli consentono di verificare che sono soddisfatti i punti i), ii), iii) e iv).

b)

costituzione di garanzie reali superiori ai requisiti, come forma di supporto di credito, se tale costituzione di garanzie reali superiori ai requisiti consente il mantenimento di un'esposizione che copre le prime perdite di non meno del 5 % del valore nominale dei segmenti emessi dalla cartolarizzazione.

2.   Quando il segmento prime perdite è superiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, il soggetto che mantiene l'interesse può mantenere solo una parte del segmento prime perdite, purché detta parte sia equivalente ad almeno il 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate.

3.   Ai fini del rispetto del requisito di mantenimento del rischio a livello del programma di cartolarizzazione, gli enti non tengono conto dell'esistenza di operazioni sottostanti in cui i cedenti o i prestatori originari mantengono un'esposizione che copre le prime perdite al livello specifico dell'operazione.

Articolo 9

Opzione di mantenimento e): mantenimento di un'esposizione che copre le prime perdite di ciascuna esposizione cartolarizzata

1.   Il mantenimento di un'esposizione che copre le prime perdite a livello di ciascuna esposizione cartolarizzata, ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), si applica in maniera tale che il rischio di credito mantenuto sia sempre subordinato al rischio di credito cartolarizzato in relazione alle stesse esposizioni.

2.   Quando l'importo dello sconto non è inferiore al 5 % del valore nominale di ciascuna esposizione e quando l'importo della vendita a valore scontato è rimborsabile al cedente o al prestatore originario solo quando non è assorbito da perdite connesse al rischio di credito associate alle esposizioni cartolarizzate, il mantenimento di cui al paragrafo 1 può essere soddisfatto mediante la vendita ad un valore scontato delle esposizioni sottostanti da parte del cedente o del prestatore originario.

Articolo 10

Misura del livello di mantenimento

1.   Per misurare il livello di mantenimento dell'interesse economico netto si applicano i seguenti criteri:

a)

l'avvio dell'operazione è considerato il momento in cui le esposizioni sono state cartolarizzate per la prima volta;

b)

il calcolo del livello di mantenimento si basa su valori nominali e non tiene conto del prezzo di acquisizione delle attività;

c)

il «margine positivo (excess spread)», quale definito all'articolo 242, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, non è preso in considerazione ai fini del calcolo dell'interesse economico netto del soggetto che mantiene l'interesse;

d)

la stessa opzione di mantenimento e la stessa metodologia di calcolo dell'interesse economico netto sono utilizzate per tutta la durata dell'operazione di cartolarizzazione, tranne quando circostanze eccezionali rendano necessario un cambiamento e purché detto cambiamento non venga utilizzato come mezzo per ridurre l'importo dell'interesse mantenuto.

2.   In aggiunta ai criteri di cui al paragrafo 1, a condizione che non vi sia un meccanismo incorporato in base al quale l'interesse mantenuto all'avvio dell'operazione diminuisca più rapidamente dell'interesse trasferito, il requisito di mantenimento non si considera non rispettato a causa dell'ammortamento del mantenimento mediante l'allocazione di flussi di cassa o mediante l'allocazione di perdite che, di fatto, riducono il livello di mantenimento nel tempo. Il soggetto che mantiene l'interesse non è tenuto a ricostituire o a riaggiustare costantemente l'interesse mantenuto ad un livello almeno pari al 5 % in caso di perdite sulle esposizioni realizzate o allocate alla posizione mantenuta.

Articolo 11

Misura del mantenimento degli importi non utilizzati delle esposizioni in forma di linee di credito

Il calcolo dell'interesse economico netto da mantenere per le linee di credito, comprese le carte di credito, si basa esclusivamente sugli importi già utilizzati, realizzati o ricevuti e viene adeguato in funzione delle variazioni di tali importi.

Articolo 12

Divieto di copertura o vendita dell'interesse mantenuto

1.   L'obbligo di cui all'articolo 405, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 di non sottoporre l'interesse economico netto mantenuto ad attenuazione del rischio di credito, posizioni corte, altre coperture o vendita è applicato nel rispetto della finalità del requisito di mantenimento e tenendo conto della sostanza economica dell'operazione. Le coperture dell'interesse economico netto non sono considerate copertura ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e possono pertanto essere autorizzate solo quando non coprono il soggetto che mantiene l'interesse contro il rischio di credito delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute o delle esposizioni mantenute.

2.   Il soggetto che mantiene l'interesse può utilizzare le esposizioni o le posizioni verso la cartolarizzazione mantenute a fini di garanzia del finanziamento, fintanto che tale uso non trasferisce a terzi il rischio di credito delle esposizioni o delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute.

Articolo 13

Esenzioni dall'articolo 405, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

Le operazioni di cui all'articolo 405, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 comprendono le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione di correlazione che sono strumenti di riferimento conformi al criterio di cui all'articolo 338, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 o ammissibili a essere incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione.

Articolo 14

Mantenimento su base consolidata

L'ente che rispetta il requisito di mantenimento sulla base della situazione consolidata dell'ente creditizio impresa madre dell'UE, della società di partecipazione finanziaria dell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista dell'UE, ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, assicura, quando il soggetto che mantiene l'interesse non è più incluso nell'ambito della vigilanza su base consolidata, che una o più delle altre entità incluse nell'ambito della vigilanza su base consolidata assumano l'esposizione verso la cartolarizzazione, in modo da assicurare che l'obbligo continui a essere rispettato.

CAPO IV

REQUISITI DI DUE DILIGENCE A CARICO DEGLI ENTI CHE SI ESPONGONO AD UNA POSIZIONE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

Articolo 15

Esternalizzazione e altre considerazioni generali

1.   In mancanza di informazioni sulle specifiche esposizioni da cartolarizzare, tra cui dove le esposizioni si accumulano prima della loro cartolarizzazione o se possono essere sostituire in una cartolarizzazione rotativa esistente, si ritiene che l'ente rispetti gli obblighi di due diligence di cui all'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013 per ognuna delle sue posizioni verso la cartolarizzazione sulla base dei criteri di ammissibilità pertinenti per tali esposizioni.

2.   Quando esternalizzano taluni compiti necessari all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la conservazione dei dati, gli enti che si espongono ai rischi di una cartolarizzazione mantengono il pieno controllo di tale processo.

Articolo 16

Specificazione delle caratteristiche di rischio e delle caratteristiche strutturali

1.   Le caratteristiche di rischio di ogni singola posizione verso la cartolarizzazione, di cui all'articolo 406, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, includono le seguenti caratteristiche più appropriate e rilevanti:

a)

il rango (seniority) del segmento;

b)

il profilo di flusso di cassa;

c)

eventuali rating esistenti;

d)

i dati storici sulla performance di segmenti simili;

e)

obblighi in relazione ai segmenti previsti nella documentazione relativa alla cartolarizzazione;

f)

il supporto di credito.

2.   Le caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti la posizione verso la cartolarizzazione, di cui all'articolo 406, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, includono le caratteristiche più appropriate e rilevanti, comprese le informazioni relative alla performance di cui all'articolo 406, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione alle esposizioni verso mutui ipotecari residenziali. Gli enti individuano parametri adeguati e comparabili per l'analisi delle caratteristiche di rischio di altre categorie di attività.

3.   Le caratteristiche strutturali aggiuntive di cui all'articolo 406, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 comprendono gli strumenti derivati, le garanzie personali, le lettere di credito e altre forme simili di supporto di credito.

Articolo 17

Frequenza della revisione

Gli enti rivedono la propria conformità all'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo aver assunto esposizioni a posizioni verso la cartolarizzazione almeno una volta l'anno e più frequentemente non appena vengono a conoscenza di una violazione degli obblighi previsti nella documentazione relativa alla cartolarizzazione o di modifiche sostanziali di uno qualsiasi dei seguenti elementi:

a)

le caratteristiche strutturali che possono avere un impatto rilevante sulla performance della posizione verso la cartolarizzazione;

b)

le caratteristiche di rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti.

Articolo 18

Prove di stress

1.   Le prove di stress di cui all'articolo 406, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 riguardano tutte le posizioni verso la cartolarizzazione pertinenti e sono incorporate nelle strategie e nei processi in materia di prove di stress che gli enti attuano conformemente al processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno di cui all'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

2.   Per rispettare i requisiti in materia di prove di stress di cui all'articolo 406, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti possono utilizzare modelli finanziari comparabili sviluppati da terze parti, oltre a quelli sviluppati dalle ECAI, purché possano dimostrare, ove richiesto, di aver agito con debita cura, prima dell'investimento, per convalidare le pertinenti ipotesi alla base dei modelli e la strutturazione di questi ultimi e per comprendere la metodologia, le ipotesi e i risultati.

3.   Nell'effettuare le prove di stress di cui all'articolo 406, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 nel quadro di un programma ABCP di cui all'articolo 242, punto 9, del regolamento (UE) n. 575/2013, sostenuto da una linea di liquidità che copre integralmente il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate, gli enti possono effettuare una prova di stress sul merito creditizio del fornitore della linea di liquidità piuttosto che sulle esposizioni cartolarizzate.

Articolo 19

Esposizioni nel portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione

1.   La detenzione di posizioni verso la cartolarizzazione rispettivamente nel portafoglio di negoziazione o esternamente ad esso non costituisce di per sé una giustificazione sufficiente per l'applicazione di politiche o procedure diverse o di un grado diverso di intensità della revisione per soddisfare gli obblighi di due diligence di cui all'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per determinare se debbano essere applicate politiche e procedure diverse o una diversa intensità di revisione, si tiene conto di tutti i fattori pertinenti che incidono in misura rilevante sul profilo di rischio di ciascuno dei portafogli e di ciascuna delle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione, compresi l'entità delle posizioni, l'impatto sulla base di capitale dell'ente in periodo di stress e la concentrazione dei rischi su un'operazione, un emittente o una classe di attività specifici.

2.   Gli enti assicurano che qualsiasi modifica rilevante che determina un aumento del profilo di rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione nel loro portafoglio di negoziazione ed esternamente ad esso sia adeguatamente riflessa in un'appropriata modifica delle procedure di due diligence per quanto riguarda dette posizioni verso la cartolarizzazione. Al riguardo, gli enti individuano nelle loro politiche e procedure formali relative al portafoglio di negoziazione e agli elementi esterni al portafoglio di negoziazione le circostanze che fanno scattare la revisione degli obblighi di due diligence.

Articolo 20

Posizioni nel portafoglio di negoziazione di correlazione

L'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013 si considera rispettato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le posizioni verso la cartolarizzazione sono o detenute nel portafoglio di negoziazione di correlazione e sono strumenti di riferimento ai sensi dell'articolo 338, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento, o sono ammissibili a essere incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione;

b)

l'ente è conforme all'articolo 377 del predetto regolamento per quanto concerne il calcolo dei requisiti di fondi propri in relazione al suo portafoglio di negoziazione di correlazione;

c)

il metodo applicato dall'ente per il calcolo dei fondi propri in relazione al suo portafoglio di negoziazione consente una conoscenza ampia e approfondita del profilo di rischio del suo investimento nelle posizioni verso la cartolarizzazione;

d)

l'ente ha attuato politiche e procedure formali appropriate al suo portafoglio di negoziazione di correlazione e commisurate al profilo di rischio dei suoi investimenti nelle corrispondenti posizioni cartolarizzate, per analizzare e registrare le informazioni pertinenti di cui all'articolo 406, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

CAPO V

REQUISITI A CARICO DEI CEDENTI, DEI PROMOTORI E DEI PRESTATORI ORIGINARI

Articolo 21

Politiche in materia di concessione di crediti

1.   Il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 408 del regolamento (UE) n. 575/2013 da parte dell'ente cedente o dell'ente promotore non implica che i tipi di mutuatari o di prodotti creditizi devono essere gli stessi per le esposizioni cartolarizzate e per le esposizioni non cartolarizzate.

2.   Se non hanno partecipato essi stessi alla concessione originaria di credito per le esposizioni da cartolarizzare o se non sono attivi nella concessione di crediti per i tipi specifici di esposizioni da cartolarizzare, gli enti cedenti e gli enti promotori ottengono tutte le informazioni necessarie per valutare se i criteri applicati per la concessione di crediti per tali esposizioni siano solidi e ben definiti al pari dei criteri applicati per le esposizioni non cartolarizzate.

Articolo 22

Informativa sul livello dell'impegno assunto di mantenere un interesse economico netto

1.   Ai sensi dell'articolo 409 del regolamento (UE) n. 575/2013, il soggetto che mantiene l'interesse comunica agli investitori almeno le seguenti informazioni sul livello dell'impegno di mantenimento assunto:

a)

conferma dell'identità del soggetto che mantiene l'interesse e se mantiene l'interesse in qualità di cedente, promotore o prestatore originario;

b)

se per mantenere l'interesse economico netto sono state applicate le modalità di cui all'articolo 405, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

eventuali modifiche delle modalità di mantenimento dell'interesse economico netto di cui alla lettera b), a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d);

d)

la conferma del livello di mantenimento all'avvio dell'operazione e dell'impegno al mantenimento su base continuativa, che riguarda soltanto il rispetto su base continuativa dell'obbligo originario e non richiede dati sul valore attuale nominale o di mercato o su eventuali riduzioni di valore o svalutazioni dell'interesse mantenuto.

2.   Quando ad un'operazione di cartolarizzazione si applicano le esenzioni di cui all'articolo 405, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti che agiscono in qualità di cedenti, promotori o prestatori originari comunicano agli investitori le informazioni sull'esenzione applicabile.

3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adeguatamente documentate e messe a disposizione del pubblico, tranne in caso di operazioni bilaterali o private, per le quali la comunicazione privata è considerata sufficiente dalle parti. L'inclusione di una dichiarazione riguardante l'impegno al mantenimento nel prospetto relativo ai titoli emessi nel quadro del programma di cartolarizzazione è considerata un mezzo adeguato per soddisfare il requisito.

4.   L'informazione viene confermata anche dopo l'avvio dell'operazione, con la stessa regolarità della frequenza di segnalazione dell'operazione, almeno una volta l'anno e nelle seguenti circostanze:

a)

in caso di violazione dell'impegno di mantenimento di cui all'articolo 405, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

in caso di modifica significativa della performance della posizione verso la cartolarizzazione o delle caratteristiche di rischio della cartolarizzazione o delle esposizioni sottostanti;

c)

a seguito della violazione degli obblighi previsti nella documentazione relativa alla cartolarizzazione.

Articolo 23

Informativa sui dati effettivamente significativi

1.   I cedenti, i promotori e i prestatori originari assicurano che i dati effettivamente significativi di cui all'articolo 409 del regolamento (UE) n. 575/2013 siano facilmente accessibili agli investitori, senza oneri amministrativi eccessivi.

2.   L'informativa appropriata ai sensi dell'articolo 409, del regolamento (UE) n. 575/2013 viene effettuata almeno annualmente o nelle seguenti circostanze:

a)

in caso di modifica significativa della performance della posizione verso la cartolarizzazione o delle caratteristiche di rischio della cartolarizzazione o delle esposizioni sottostanti;

b)

a seguito della violazione degli obblighi previsti nella documentazione relativa alla cartolarizzazione;

c)

perché siano considerati effettivamente significativi in relazione alle singole esposizioni sottostanti, i dati sono di norma forniti per ogni singolo prestito, sebbene in taluni casi possano essere forniti su base aggregata. Per valutare se le informazioni aggregate sono sufficienti, i fattori da prendere in considerazione comprendono la granularità dell'insieme sottostante e se la gestione delle esposizioni dell'insieme è basata sull'insieme stesso o su ogni singolo prestito.

3.   Il requisito di mantenimento è soggetto a tutti gli altri requisiti di legge o regolamentari applicabili al soggetto che mantiene l'interesse.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331, del 15.12.2010, pag. 12).

(3)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).