11.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 617/2014 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2014
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di etossisulfuron, metsulfuron-metile, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron e thifensulfuron-metile in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze etossisulfuron, metsulfuron-metile, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron e thifensulfuron-metile sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza nicosulfuron, gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del summenzionato regolamento. |
(2) |
Per la sostanza etossisulfuron l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l’Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (2). Essa ha concluso che per quanto concerne l’LMR per il riso mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Non essendovi alcun rischio per i consumatori, è opportuno fissare l’LMR per tale prodotto nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione. Questo LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(3) |
Per la sostanza metsulfuron l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (3), e ha raccomandato di ridurre gli LMR per l’orzo in chicchi, l’avena in chicchi, i chicchi di riso, la segale in chicchi e il frumento in chicchi. Per determinati prodotti l’Autorità ha raccomandato di innalzare o mantenere gli LMR esistenti o di fissare gli LMR al livello da essa stabilito. Essa ha concluso che per quanto concerne l’LMR per i semi di lino mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Non essendovi alcun rischio per i consumatori, è opportuno fissare l’LMR per tale prodotto nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello determinato dall’Autorità. Questo LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(4) |
Per la sostanza nicosulfuron l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per la granella di granturco e il granturco dolce mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Non essendovi alcun rischio per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello determinato dall’Autorità. Questi LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(5) |
Per la sostanza prosulfuron l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (5), e ha raccomandato di ridurre gli LMR per il granturco dolce, il granturco, il miglio ed il sorgo. Essa ha concluso che per quanto concerne gli LMR per orzo e frumento (Spelta, triticale) mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Non essendovi alcun rischio per i consumatori è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello determinato dall’Autorità. Questi LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(6) |
Per la sostanza rimsulfuron l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (6), e ha raccomandato di ridurre gli LMR per le patate, i pomodori, il granturco dolce, la granella di granturco e le radici di cicoria. |
(7) |
Per la sostanza sulfosulfuron l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (7), Essa ha concluso che per quanto concerne l’LMR per le patate non era disponibile alcuna informazione ed era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per le patate è opportuno fissare l’LMR allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. L’Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per la segale in chicchi e il frumento in chicchi mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Non essendovi alcun rischio per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per la segale in chicchi e il frumento in chicchi nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione. Questi LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(8) |
Per la sostanza thifensulfuron-metile l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (8), e ha raccomandato di ridurre gli LMR per i semi di soia, l’orzo in chicchi, la granella di granturco, il miglio in chicchi, l’avena in chicchi, la segale in chicchi, il sorgo in chicchi e il frumento in chicchi. Per determinati prodotti l’Autorità ha raccomandato di innalzare o mantenere gli LMR vigenti o di fissare gli LMR al livello da essa determinato. L’Autorità ha concluso che per quanto concerne l’LMR per i semi di lino non era disponibile alcuna informazione ed era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per i semi di lino è opportuno fissare l’LMR allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
Riguardo ai prodotti di origine vegetale e animale per i quali non sono state comunicate autorizzazioni o tolleranze all’importazione a livello dell’Unione europea e non erano disponibili LMR del Codex, l’Autorità è giunta alla conclusione che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, i laboratori sono giunti alla conclusione che gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di limiti specifici di determinazione per alcuni prodotti. |
(11) |
In base ai pareri motivati dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR risultano conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(13) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(14) |
È opportuno prevedere, prima che siano applicati gli LMR modificati, un periodo di tempo sufficiente per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell’industria alimentare di adattarsi alle nuove prescrizioni risultanti dalla modifica degli LMR. |
(15) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti in conformità della normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella sua versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità della normativa vigente prima del 2 gennaio 2015.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for ethoxysulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». The EFSA Journal 2012; 10(8):2871. [25 pagg.].
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metsulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» The EFSA Journal 2013; 11(1):3078. [32 pagg.].
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for nicosulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» The EFSA Journal 2012;10(12):3048. [27 pagg.].
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for prosulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» The EFSA Journal 2012;10(12):3013. [31 pagg.].
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for rimsulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» The EFSA Journal 2012;10(10):2911. [26 pagg.].
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for sulfosulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» The EFSA Journal 2012;10(12):3064. [27 pagg.].
(8) Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thifensulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» The EFSA Journal 2012;10(8):2863. [38 pagg.].
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
L’allegato II è così modificato:
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2) |
L’allegato III è così modificato: Le colonne relative a etossisulfuron, metsulfuron-metile, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron e thifensulfuron-metile sono soppresse. |
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III. |
Etossisulfuron
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi analitici. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'11 giugno 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Metsulfuron-metile
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio e ai metodi analitici. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'11 giugno 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Prosulfuron
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 11 giugno 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Rimsulfuron
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Sulfosulfuron
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai residui nelle colture a rotazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro l'11 giugno 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Tifensulfuron-metile
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(3) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(4) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III. |
Nicosulfuron
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi analitici. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro 11 giugno 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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