12.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/79


REGOLAMENTO (UE) N. 599/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (2) prescrive che i prodotti a duplice uso siano sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dall’Unione, o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo grazie a servizi di intermediazione prestati da intermediari residenti o stabiliti nell’Unione.

(2)

Per consentire agli Stati membri e all’Unione di rispettare i propri impegni internazionali, l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 riporta l’elenco comune dei prodotti a duplice uso soggetti a controlli nell’Unione. Le decisioni sui prodotti soggetti a controllo sono adottate nell’ambito del gruppo Australia, del Regime di non proliferazione nel settore missilistico, del gruppo dei fornitori nucleari, dell’intesa di Wassenaar e della convenzione sulle armi chimiche.

(3)

Il regolamento (CE) n. 428/2009 dispone che l’elenco di prodotti a duplice uso di cui all’allegato I di detto regolamento sia aggiornato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri in quanto membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi finalizzati al controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.

(4)

L’elenco dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 deve essere aggiornato periodicamente per garantirne la piena conformità agli obblighi internazionali in materia di sicurezza, la trasparenza e per mantenere la competitività degli esportatori. Ritardi nell’aggiornare detto elenco di prodotti a duplice uso possono avere effetti negativi a livello della sicurezza e della non proliferazione a livello internazionale, nonché sulle prestazioni delle attività economiche degli esportatori dell’Unione. La natura tecnica delle modifiche e il fatto che tali modifiche debbano essere conformi alle decisioni adottate nei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni, significa tuttavia che, per recepire nell’Unione gli aggiornamenti necessari, è opportuno ricorrere a una procedura accelerata.

(5)

Il regolamento (CE) n. 428/2009 introduce le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione come uno dei quattro diversi tipi di autorizzazione disponibili ai sensi di detto regolamento. Le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione consentono a esportatori stabiliti nell’Unione di esportare determinati prodotti per determinate destinazioni alle condizioni di tali autorizzazioni.

(6)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 428/2009 riporta le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione attualmente vigenti nell’Unione. Data la peculiare natura di tali autorizzazioni, può essere necessario eliminare dall’ambito di applicazione di dette autorizzazioni alcune destinazioni, soprattutto se, a causa di mutate circostanze, è opportuno sospendere l’autorizzazione di operazioni agevolate di esportazione nell’ambito di un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione per una determinata destinazione. Eliminare una destinazione dall’ambito di applicazione di un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione non dovrebbe impedire tuttavia che un esportatore possa chiedere un altro tipo di autorizzazione di esportazione conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 428/2009.

(7)

Al fine di consentire aggiornamenti regolari e tempestivi dell’elenco comune di prodotti a duplice uso conformemente agli obblighi e agli impegni assunti dagli Stati membri in seno ai regimi internazionali di controllo sulle esportazioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardanti la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 di detto regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(8)

Al fine di consentire all’Unione di adeguarsi prontamente alle mutevoli circostanze in cui essa valuta la sensibilità delle esportazioni nell’ambito delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 428/2009 nel senso di eliminare destinazioni dall’ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione. Dato che tali modifiche dovrebbero essere introdotte solo in quanto si ritenga che determinate esportazioni siano esposte a maggiori rischi e dato che continuare a usare le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione per tali esportazioni potrebbe avere effetti negativi incombenti sulla sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri, la Commissione può ricorrere a una procedura urgente.

(9)

Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 428/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 428/2009 è modificato come segue:

1)

all’articolo 9, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per garantire che le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione di cui agli allegati da II bis a II septies coprano solo le operazioni a basso rischio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 bis per eliminare destinazioni dall’ambito di applicazione di tali autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione se tali destinazioni diventano soggette a un embargo sugli armamenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

Qualora, in caso di tale embargo sugli armamenti, motivi imperativi di urgenza richiedano la rimozione di determinate destinazioni dall’ambito di applicazione di un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, la procedura di cui all’articolo 23 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.»;

2)

all’articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 bis riguardo all’aggiornamento dell’elenco dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I. L’aggiornamento dell’allegato I avviene all’interno dell’ambito di applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nel caso in cui l’aggiornamento dell’allegato I riguardi prodotti a duplice uso elencati anche negli allegati da II bis a II octies o nell’allegato IV, tali allegati sono modificati di conseguenza.»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 23 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 2 luglio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 15, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 23 ter

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 23 bis, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 (OJ C 68E del 7.3.2014, pag. 112) e posizione del Consiglio in prima lettura del 3 marzo 2014 (GU C 100 del 4.4.2014, pag. 6). Posizione del Parlamento europeo del 3 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).


Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul riesame del sistema di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono l’importanza di rafforzare costantemente l’efficacia e la coerenza del regime di controllo strategico delle esportazioni, garantendo un livello elevato di sicurezza e un’adeguata trasparenza senza ostacolare la competitività e il commercio legittimo dei prodotti a duplice uso.

Le tre istituzioni ritengono necessarie una modernizzazione e un’ulteriore convergenza del sistema al fine di far fronte alle nuove minacce e tenere il passo con i rapidi cambiamenti tecnologici, ridurre le distorsioni, creare un autentico mercato comune per i prodotti a duplice uso (condizioni di parità per gli esportatori) e continuare a servire da modello per il controllo delle esportazioni per i paesi terzi.

A tal fine, è essenziale semplificare il processo di aggiornamento degli elenchi di controllo (allegati del regolamento); rafforzare la valutazione dei rischi e lo scambio di informazioni, elaborare migliori standard industriali e ridurre le disparità di attuazione.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono le questioni riguardanti le esportazioni di alcune tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) che possono essere usate in relazione alle violazioni dei diritti umani nonché per minare la sicurezza dell’UE, in particolare per le tecnologie utilizzate per la sorveglianza di massa, il monitoraggio, il rintracciamento, la localizzazione e la censura come pure per le vulnerabilità del software.

A tale riguardo sono state avviate consultazioni tecniche, anche nel quadro della visita tra pari UE per i prodotti a duplice uso, del gruppo di coordinamento per i prodotti e le tecnologie a duplice uso e dei regimi di controllo delle esportazioni, e continuano a essere intraprese azioni per affrontare le situazioni di emergenza tramite sanzioni (a norma dell’articolo 215 del TFUE) o misure nazionali. Saranno inoltre intensificati gli sforzi volti a promuovere accordi multilaterali nel contesto dei regimi di controllo delle esportazioni, e saranno esplorate opzioni per affrontare tale questione nel contesto del riesame in corso della politica UE di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso, e la preparazione di una comunicazione della Commissione. In tale contesto le tre istituzioni prendono atto dell’accordo del 4 dicembre 2013 degli Stati partecipanti all’intesa di Wassenaar di adottare controlli su complessi strumenti di sorveglianza che permettono l’accesso non autorizzato ai sistemi informatici, e ai sistemi di sorveglianza delle reti IP.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si impegnano inoltre a elaborare ulteriormente il meccanismo globale attuale per i prodotti a duplice uso che non rientrano nell’allegato I del regolamento, al fine di migliorare ancora il sistema di controllo delle esportazioni e la sua applicazione nell’ambito del mercato unico europeo.


Dichiarazione della Commissione relativa agli atti delegati

Nel contesto del presente regolamento, la Commissione ricorda l’impegno assunto al punto 15 dell’accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea a fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.


Dichiarazione della Commissione sull’aggiornamento del regolamento

Al fine di garantire un approccio europeo più integrato, efficace e coerente alla circolazione (esportazioni, trasferimento, intermediazione e transito) dei prodotti strategici, la Commissione presenterà quanto prima una nuova proposta per l’aggiornamento del regolamento.