27.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/85


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2014

che chiude la riapertura parziale dell'inchiesta antidumping riguardante le importazioni di determinati alcoli grassi e delle relative miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele («FOH») originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia («il regolamento definitivo»). Il regolamento definitivo è stato preceduto dal regolamento (UE) n. 446/2011 della Commissione (3), che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di FOH originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia («il regolamento provvisorio»). Le conclusioni che hanno portato all'istituzione dei dazi antidumping definitivi saranno denominate «i risultati dell'inchiesta iniziale».

(2)

Il 21 gennaio 2012 PT Ecogreen Oleochemicals, un produttore esportatore indonesiano di FOH, Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte. Ltd ed Ecogreen Oleochemicals GmbH (nel seguito denominati congiuntamente «Ecogreen») hanno presentato un ricorso (causa T-28/12) dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento del regolamento definitivo relativamente al dazio antidumping applicato a Ecogreen. Ecogreen contestava l'adeguamento del suo prezzo all'esportazione, effettuato sulla base dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, ai fini del confronto tra tale prezzo all'esportazione e il valore normale della società.

(3)

Nella causa T-249/06 [Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT)/Consiglio dell'Unione europea], il Tribunale ha annullato l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 per la parte relativa ad Interpipe NTRP VAT, a causa tra l'altro di un errore manifesto di valutazione nell'applicazione dell'adeguamento di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), e per la parte relativa ad Interpipe Niko Tube ZAT per altri motivi. Il 16 febbraio 2012 la Corte di giustizia ha respinto il ricorso presentato dal Consiglio e dalla Commissione (cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P).

(4)

Dato che le circostanze di fatto relative a Ecogreen erano analoghe a quelle relative a Interpipe NTRP VAT per quanto riguarda l'adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, è stato ritenuto opportuno ricalcolare il margine di dumping di Ecogreen senza operare un adeguamento in forza di detto articolo.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2012 del Consiglio, dell'11 dicembre 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia, è stato quindi pubblicato il 21 dicembre 2012 (4), con applicazione retroattiva dal 12 novembre 2011 («il regolamento di modifica»).

(6)

Il margine di dumping ivi stabilito per Ecogreen era un margine irrilevante ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. L'inchiesta su Ecogreen è stata pertanto chiusa senza l'istituzione di misure. Successivamente, il Tribunale ha deciso, in data 9 aprile 2013, che non occorreva statuire sul ricorso proposto nella causa T-28/12.

(7)

Sebbene tutti gli altri produttori esportatori in India, Indonesia e Malaysia siano rimasti soggetti a dazi antidumping, le conclusioni dell'inchiesta iniziale, in particolare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, dovrebbero essere rivedute alla luce delle nuove conclusioni relative al dumping contenute nel regolamento di modifica.

B.   REVISIONE DELLE CONCLUSIONI DELL'INCHIESTA INIZIALE

1.   Ambito della revisione

(8)

Il 28 febbraio 2013 è stato pubblicato un avviso di riapertura parziale («la riapertura») di un'inchiesta antidumping sulle importazioni di determinati alcoli grassi e delle relative miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia (5) («i paesi interessati»). L'avviso precisava che la riapertura si limitava all'esame dell'impatto che i nuovi margini di dumping potevano avere sulle conclusioni relative in particolare al pregiudizio e alla causalità stabiliti nell'inchiesta iniziale («la nuova inchiesta»).

(9)

La Commissione ha ufficialmente informato della riapertura parziale dell'inchiesta i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché l'industria dell'Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell'avviso.

(10)

Diverse parti hanno sostenuto che non era chiaro su quale base giuridica si fosse fondata la Commissione per riaprire l'inchiesta iniziale, né quali dati la Commissione avrebbe raccolto per accertare i fatti e giungere a conclusioni nel corso dell'attuale nuova inchiesta.

(11)

Alcune parti hanno inoltre affermato che non era chiaro quale tipo di inchiesta fosse stato avviato e quale potesse essere il risultato finale nel contesto del livello delle misure definitive, a quale periodo si riferisse la nuova inchiesta e quali aspetti dell'inchiesta iniziale fossero sottoposti alla revisione.

(12)

Si ricorda che tale riapertura è la conseguenza necessaria dell'adozione del regolamento di modifica, che a sua volta era il risultato delle conclusioni del Tribunale nella causa T-249/06 [Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT)/Consiglio dell'Unione europea].

(13)

Si ricorda che nell'inchiesta iniziale il cosiddetto periodo dell'inchiesta (PI) riguardava il periodo compreso tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010. La valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e la fine del PI, denominato «il periodo in esame».

(14)

L'attuale nuova inchiesta si concentra sul medesimo PI e sullo stesso periodo in esame. Le conclusioni raggiunte per tali periodi nel corso dell'inchiesta iniziale relativamente al pregiudizio e alla causalità vengono rivedute alla luce dei nuovi margini di dumping stabiliti per gli esportatori indonesiani nel regolamento di modifica.

(15)

Più specificamente, e come citato nell'avviso di riapertura, l'obiettivo dell'attuale nuova inchiesta è stabilire se il margine di dumping irrilevante stabilito per un produttore esportatore in Indonesia e il cambiamento del livello dei margini di dumping delle altre società indonesiane, stabilito con il regolamento di modifica, possano influire sulle conclusioni dell'inchiesta iniziale relative al pregiudizio e alla causalità.

(16)

I risultati della nuova inchiesta sono riportati di seguito. Come nell'inchiesta iniziale, determinati dati e informazioni sono indicati in forma indicizzata al fine in particolare di garantire la riservatezza dei dati inizialmente presentati.

2.   Prodotto in esame e prodotto simile

(17)

Si ricorda che il prodotto in esame è quello definito nell'inchiesta iniziale, ossia alcoli grassi saturi con una catena di atomi di carbonio di lunghezza C8, C10, C12, C14, C16 o C18 (esclusi gli isomeri ramificati), compresi gli alcoli grassi saturi puri, detti anche «frazioni pure» (single cuts), e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (generalmente classificate come C8-C10), le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (generalmente classificate come C12-C14) e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C16-C18, originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia, attualmente classificati ai codici NC ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 ed ex 3823 70 00 («alcoli grassi»).

(18)

Le conclusioni del regolamento di modifica non cambiano i risultati esposti nell'inchiesta iniziale per quanto riguarda il prodotto in esame e il prodotto simile.

3.   Dumping

(19)

Come indicato al considerando 7 del regolamento di modifica, i margini di dumping per tutte le società in Indonesia, ad eccezione dell'altro produttore esportatore per il quale è stato stabilito un margine individuale calcolato in base al margine di dumping più elevato fra i produttori esportatori indonesiani che hanno collaborato, sono stati modificati per tener conto del nuovo margine di dumping calcolato per Ecogreen.

(20)

I margini di dumping stabiliti nel considerando 23 del regolamento definitivo per i produttori esportatori indiani e quelli stabiliti nel considerando 55 per i produttori esportatori malesi non sono stati interessati dal regolamento di modifica.

(21)

Come indicato al considerando 6 del regolamento di modifica, il margine di dumping per Ecogreen era stato individuato a meno del 2 % ed era pertanto inferiore alla soglia minima definita all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Le importazioni nell'Unione effettuate da questo produttore esportatore dovrebbero quindi essere considerate importazioni non oggetto di dumping nella nuova inchiesta.

(22)

Il volume, il prezzo e la quota di mercato delle importazioni non oggetto di dumping effettuate da tale esportatore indonesiano hanno registrato gli andamenti indicati nella tabella seguente durante il periodo in esame. Come precisato al considerando 16, i dati presentati sono indicizzati.

Importazioni

2007

2008

2009

PI

Tonnellate

 

 

 

 

Indice: 2007 = 100

100

110

107

115

Δ % annuale

 

9,6

– 2,3

7,5

Quota di mercato

 

 

 

 

Indice: 2007 = 100

100

107

110

113

Δ % annuale

 

6,8 %

2,9 %

2,8 %

Prezzo medio in EUR/t

 

 

 

 

Indice: 2007 = 100

100

110

91

91

Δ % annuale

 

9,9

– 17,0

0,2

Fonte: risposte al questionario.

(23)

Con riferimento alla tabella riportata al considerando 70 del regolamento provvisorio, confermata dal considerando 64 del regolamento definitivo, e alla tabella di cui sopra, l'inchiesta ha dimostrato che le importazioni non oggetto di dumping rappresentavano una quota limitata del totale delle importazioni dai paesi interessati e che sono aumentate in misura proporzionalmente inferiore rispetto alle importazioni in dumping nel corso del periodo in esame. In effetti le importazioni non oggetto di dumping rappresentavano, nel 2007, circa il 15 — 18 % del volume totale delle importazioni dai paesi interessati e soltanto il 10 — 13 % circa durante il PI.

(24)

La nuova inchiesta rivela che i prezzi medi delle importazioni non oggetto di dumping di Ecogreen sono diminuiti del 9 % nel periodo in esame, ma sono rimasti stabili tra il 2009 e il PI.

4.   Pregiudizio

4.1.   Produzione dell'Unione e industria dell'Unione

(25)

Le conclusioni di cui ai considerando da 57 a 61 del regolamento definitivo concernenti la produzione dell'Unione e l'industria dell'Unione non sono interessate dalla nuova inchiesta e vengono quindi confermate.

4.2.   Consumo dell'Unione

(26)

Le conclusioni di cui ai considerando da 64 a 66 del regolamento provvisorio, confermate dal considerando 62 del regolamento definitivo, rimangono invariate. Si conferma che, come indicato nella tabella di seguito riportata, il consumo dell'Unione di alcoli grassi è stato piuttosto stabile ed è aumentato solo leggermente (del 2 %) durante il periodo in esame. Come indicato al considerando 64 del regolamento provvisorio, le informazioni relative al consumo sono state fornite in forma indicizzata per garantire la riservatezza dei dati.

Consumo

2007

2008

2009

PI

Indice: 2007 = 100

100

102

97

102

Δ % annuale

 

2,2

– 4,8

4,6

4.3.   Importazioni nell'Unione dai paesi interessati e sottoquotazione dei prezzi

4.3.1.   Valutazione cumulativa delle importazioni in dumping

(27)

Come nell'inchiesta iniziale, si è esaminato se la valutazione cumulativa delle importazioni in dumping per i tre paesi in esame fosse ancora giustificata in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, alla luce della revisione dei margini di dumping per i produttori esportatori indonesiani di cui ai considerando 19 e 21.

(28)

Si ricorda che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, se le importazioni di un prodotto da più di un paese sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che: a) il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all'articolo 9, paragrafo 3, di tale regolamento e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e b) la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto simile dell'Unione.

(29)

Le conclusioni riguardanti i volumi e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping per ciascuno dei paesi interessati sono state valutate nuovamente per il periodo in esame. Le informazioni relative al volume delle importazioni utilizzato per determinare i prezzi medi indicati nella tabella di cui al considerando 63, lettera b), del regolamento definitivo rimangono invariate per quanto riguarda la Malaysia e l'India. I dati relativi all'Indonesia sono stati riveduti per tenere conto del fatto che, come indicato al considerando 21, si ritiene ora che un produttore esportatore non abbia praticato dumping sul mercato dell'Unione. Le importazioni ricalcolate oggetto di dumping hanno registrato l'andamento indicato di seguito. Con riferimento al considerando 16, le informazioni riguardanti il volume delle importazioni sono fornite in forma indicizzata per ciascuno dei paesi interessati.

Volume delle importazioni oggetto di dumping

2007

2008

2009

PI

Malaysia

 

 

 

 

Indice: 2007 = 100

100

161

141

137

Δ % annuale

 

61,4

– 12,5

– 2,9

India

 

 

 

 

Indice: 2007 = 100

100

118

104

143

Δ % annuale

 

18,2

– 11,8

37,5

Indonesia

 

 

 

 

Indice: 2008 = 100

 

100

142

168

Δ % annuale

 

 

42,1

17,9

(30)

L'inchiesta ha rivelato che il volume delle importazioni oggetto di dumping per ciascuno dei paesi interessati non era trascurabile durante il PI e che la presenza di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione è rimasta significativa durante il periodo in esame, ed in particolare durante il PI. Il fatto che uno dei produttori esportatori indonesiani, come accertato dal regolamento di modifica, non praticasse dumping non cambia tale conclusione.

(31)

Le conclusioni relative ai prezzi delle importazioni oggetto di dumping per ciascuno dei paesi interessati sono state valutate nuovamente per il periodo in esame e sono riportate nella tabella che segue. I prezzi indicati nella tabella di cui al considerando 63, lettera b), del regolamento definitivo rimangono invariati per quanto riguarda la Malaysia e l'India. I dati relativi all'Indonesia sono stati riveduti per tener conto del fatto che, come indicato al considerando 21, si ritiene ora che un produttore esportatore non abbia praticato dumping sul mercato dell'Unione. Con riferimento al considerando 16, le informazioni riguardanti il prezzo dell'esportatore indonesiano per il quale sono state accertate pratiche di dumping sono fornite in forma indicizzata.

Importazioni basate su dati Eurostat (adeguati per coprire il prodotto in esame e le importazioni oggetto di dumping)

2007

2008

2009

PI

Prezzo medio in EUR/t Malaysia

911

944

799

857

Indice: 2007 = 100

100

104

88

94

Δ % annuale

 

3,6

– 15,4

7,3

Prezzo medio in EUR/t India

997

1 141

897

915

Indice: 2007 = 100

100

114

90

92

Δ % annuale

 

14,4 %

– 21,4 %

2,1 %

Prezzo medio in EUR/t Indonesia

 

 

 

 

Indice: 2008 = 100

 

100

70

72

Δ % annuale

 

 

– 30,0 %

2,6 %

Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

(32)

L'inchiesta ha rilevato che, fatta eccezione per il 2007, anno in cui non vi sono state importazioni dall'Indonesia, i prezzi dei produttori esportatori indonesiani sono rimasti pressoché invariati rispetto all'inchiesta iniziale. Si può pertanto confermare la conclusione di cui al considerando 63, lettera b), del regolamento definitivo secondo cui la fissazione dei prezzi e i prezzi praticati dai paesi interessati sono risultati in gran parte analoghi, in particolare durante il PI. Il fatto che uno dei produttori esportatori indonesiani, come accertato dal regolamento di modifica, non praticasse dumping non cambia tale conclusione.

(33)

Inoltre le conclusioni di cui al considerando 127 del regolamento provvisorio, confermate dal considerando 122 del regolamento definitivo, nonché in particolare il fatto che i livelli di eliminazione del pregiudizio fissati per i paesi interessati fossero notevolmente superiori alla soglia minima del 2 % rimangono anch'essi validi. Sono stati inoltre esaminati i canali di vendita e le tendenze dei prezzi per ciascuno dei paesi interessati e sono risultati analoghi, come illustrato nella tabella che segue. I prezzi all'importazione dai paesi interessati hanno seguito una tendenza al ribasso dopo un picco nel 2008 ed erano particolarmente bassi a livello mondiale rispetto alla media dei prezzi dell'industria dell'Unione, come rivelato dall'inchiesta.

(34)

La tabella seguente indica che la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping provenienti da ciascuno dei paesi interessati è aumentata nel complesso durante il periodo in esame. Con riferimento al considerando 16, le informazioni sono fornite in forma indicizzata.

Quota di mercato delle importazioni in dumping

2007

2008

2009

PI

Malaysia

 

 

 

 

Indice: 2007 = 100

100

157

145

135

Δ % annuale

 

57

– 8

– 7

India

 

 

 

 

Indice: 2007 = 100

100

115

107

141

Δ % annuale

 

15

– 7

31

Indonesia

 

 

 

 

Indice: 2008 = 100

 

100

142

168

Δ % annuale

 

 

50 %

13 %

(35)

Sulla scorta dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, la nuova inchiesta indica che le conclusioni tratte nel corso dell'inchiesta iniziale e concernenti la valutazione cumulativa rimangono invariate. Si ritiene pertanto che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base relative alla valutazione cumulativa delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati continuino ad essere soddisfatte. Gli effetti delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati possono quindi essere valutati congiuntamente ai fini della nuova inchiesta per l'accertamento del pregiudizio e della causalità.

4.3.2.   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

(36)

Al fine di stabilire il livello cumulativo delle importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame, si tiene conto del fatto che il regolamento di modifica ha confermato le conclusioni positive in merito al dumping per tutti i produttori esportatori in Indonesia, ad eccezione di Ecogreen. Le loro esportazioni sono considerate oggetto di dumping e rimangono pertanto soggette ai dazi antidumping.

(37)

Analogamente, la nuova inchiesta tiene conto del fatto che i margini di dumping accertati nel corso dell'inchiesta iniziale per tutti i produttori esportatori di India e Malaysia rimangono invariati e che le loro importazioni sono considerate oggetto di dumping e restano soggette ai dazi antidumping.

(38)

Il volume delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati è stato adeguato detraendo il volume delle importazioni non in dumping di un produttore esportatore indonesiano, come indicato nel considerando 29.

(39)

Sulla base di quanto precede, i dati menzionati nel considerando 70 del regolamento provvisorio, confermati dal considerando 64 del regolamento definitivo, e le conclusioni di cui ai considerando da 71 a 73 del regolamento provvisorio per quanto riguarda la valutazione delle importazioni oggetto di dumping durante il periodo in esame, come confermato dal considerando 65 del regolamento definitivo, sono riveduti come indicato appresso. Con riferimento al considerando 16, le informazioni concernenti i volumi totali delle importazioni e la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping sono fornite in forma indicizzata.

Importazioni in dumping dai paesi interessati

2007

2008

2009

PI

Tonnellate

 

 

 

 

Indice: 2007 = 100

100

167

155

165

Δ % annuale

 

67,0

– 7,3

6,5

Quota di mercato

 

 

 

 

Indice: 2007 = 100

100

163

159

162

Δ % annuale

 

62,7

– 2,3

1,8

Prezzo medio in EUR/t importazioni oggetto di dumping

931

1 007

827

878

Indice: 2007 = 100

100

108

89

94

Δ % annuale

 

8,2

– 17,9

6,1

Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

(40)

Il volume delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, accertato nel corso dell'attuale nuova inchiesta, è fortemente aumentato (+ 65 %) nel periodo in esame. L'aumento maggiore è stato registrato tra il 2007 e il 2008, quando le importazioni sono aumentate del 67 %. Le importazioni sono poi diminuite leggermente nel 2009 per aumentare nuovamente sino quasi al livello del 2008 durante il PI.

(41)

I prezzi medi riveduti delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno subito forti fluttuazioni durante il periodo in esame, riflettendo un calo generale del 6 %. È comunque degno di nota il fatto che, tra il 2008 e il PI, il tasso di riduzione è stato del 14 %. Nel corso di tutto il periodo in esame i prezzi medi delle importazioni dai paesi interessati sono sempre stati inferiori a quelli fissati nel resto del mondo e rappresentavano una sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione: essi hanno quindi portato a un aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping.

(42)

La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati è fortemente aumentata (+ 62 %) durante periodo in esame. L'aumento maggiore è stato registrato tra il 2007 e il 2008. Durante la crisi economica si è constatato un leggero calo delle importazioni che, tra il 2008 e il 2009, ha ridotto del 4 % la quota di mercato dei paesi interessati, i quali hanno però recuperato nuovamente la loro quota di mercato alla fine del periodo in esame.

(43)

L'esclusione delle importazioni non oggetto di dumping di Ecogreen non altera pertanto in alcun modo le conclusioni dell'inchiesta iniziale riguardo al volume, al prezzo e alla quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping, che vengono quindi confermate.

4.3.3.   Sottoquotazione dei prezzi

(44)

Si ricorda che gli intervalli di valori per quanto riguarda la sottoquotazione dei prezzi accertata durante l'inchiesta iniziale sono stati illustrati nei considerando 74 e 75 del regolamento provvisorio e confermati nel considerando 67 del regolamento definitivo. I calcoli individuali stabiliti per ciascuno degli esportatori interessati non sono stati alterati dal regolamento di modifica. Tali conclusioni sono pertanto confermate.

(45)

La sottoquotazione media riscontrata per le importazioni oggetto di dumping valutate cumulativamente per i tre paesi, escluse le importazioni non oggetto di dumping, è pari al 2 %. Tale sottoquotazione apparentemente modesta va considerata alla luce del fatto che l'industria dell'Unione si è vista costretta a ridurre i suoi prezzi a causa della presenza delle importazioni a basso prezzo sul mercato dell'UE. Tali prezzi non coprivano tuttavia i costi di produzione, in particolare durante il PI. La vendita sottocosto per le importazioni oggetto di dumping valutate cumulativamente, con l'esclusione di Ecogreen, è stata pari in media al 22 %.

(46)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni della Commissione, un importatore di FOH originari dell'Indonesia ha affermato che il prezzo medio delle importazioni non oggetto di dumping sarebbe inferiore al prezzo medio delle importazioni prodotte dal produttore esportatore indonesiano ancora soggetto alle misure. Tale argomento non inficia però la constatazione della sottoquotazione del prezzo per le importazioni oggetto di dumping valutate cumulativamente.

4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

(47)

Le conclusioni di cui ai considerando da 76 a 91 del regolamento provvisorio, confermate nei considerando da 71 a 84 del regolamento definitivo, concernenti la situazione economica dell'industria dell'Unione non sono interessate dal regolamento di modifica e possono dunque essere confermate.

(48)

Si ricorda che dall'inchiesta iniziale è emerso che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio relativi all'industria dell'Unione, come la produzione (–17 %), l'utilizzo della capacità produttiva (–15 %), il volume delle vendite (–18 %), la quota di mercato (–12 %) e l'occupazione (–13 %) sono peggiorati durante il periodo in esame. In particolare hanno subito gravi conseguenze gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione, come il flusso di cassa e la redditività. Ciò significa che la capacità dell'industria dell'Unione di raccogliere capitali è stata compromessa, in particolare durante il PI.

(49)

Alla luce di quanto sopra esposto, si conferma la conclusione secondo cui l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   Causalità

(50)

A seguito della conferma dell'esistenza di un pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, è stato esaminato se vi sia ancora un nesso di causalità tra detto pregiudizio alla luce delle conclusioni rivedute sul dumping, come stabilito nel regolamento di modifica, e le importazioni ricalcolate oggetto di dumping dai paesi interessati.

5.1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(51)

Come indicato nel considerando 26, il consumo dell'Unione è stato piuttosto stabile, registrando un incremento del 2 % soltanto durante il periodo in esame.

(52)

Dalla tabella di cui al considerando 39, ove sono escluse le importazioni provenienti dall'esportatore indonesiano che, in base al regolamento di modifica, non ha praticato dumping sui suoi prodotti sul mercato dell'Unione, emerge che il volume riveduto delle importazioni oggetto di dumping dai tre paesi interessati è rimasto considerevole ed è fortemente aumentato di oltre 60 000 tonnellate in termini assoluti e di oltre il 60 % in termini relativi durante il periodo in esame. Analogamente, la quota di mercato rappresentata dalle importazioni oggetto di dumping è aumentata notevolmente e ha guadagnato oltre 5 punti percentuali durante lo stesso periodo.

(53)

Queste tendenze sono molto simili a quelle accertate dall'inchiesta iniziale, in particolare nei considerando da 86 a 94 del regolamento definitivo. L'aumento della quota di mercato, pari al 57 % secondo gli accertamenti dell'inchiesta iniziale, equivale ora, con i dati riveduti, a più del 60 % per il periodo in esame.

(54)

La nuova inchiesta ha in effetti confermato che le importazioni in dumping dai paesi interessati hanno esercitato una pressione sull'industria dell'Unione a cominciare dal 2008, quando sono aumentate del 67 %. Durante tale anno i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, come indicato nel considerando 39, erano molto inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Ciò ha determinato una significativa diminuzione del volume delle vendite (– 5,4 %) e della quota di mercato dell'industria dell'Unione, che non è mai riuscita a recuperare il terreno perduto durante il resto del periodo in esame. Al tempo stesso le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno aumentato la loro quota di mercato di oltre 9 punti percentuali.

(55)

Secondo quanto indicato al considerando 72 del regolamento definitivo, per rispondere a tale pressione l'industria dell'Unione ha dovuto ridurre sensibilmente i propri prezzi di vendita del 16,9 % nel 2009 e di un ulteriore 5,3 % durante il PI. Anche se questa politica dei prezzi ha permesso all'industria dell'Unione di limitare la perdita di quote di mercato, essa ha provocato notevoli perdite accumulatesi durante il periodo in esame, come illustrato al considerando 86 del regolamento provvisorio e confermato nel considerando 78 del regolamento definitivo. Questa situazione ha coinciso con la presenza di ingenti volumi di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping sul mercato dell'Unione, in particolare durante il PI.

(56)

Nel 2009, benché in termini assoluti il volume delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati si sia ridotto del 7,3 %, in concomitanza della crisi economica e della contrazione del mercato dell'UE, si osserva un calo del prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping del 17,9 %, superiore quindi alla riduzione del 16,9 % dei prezzi dell'industria dell'Unione. Durante il PI l'industria dell'Unione ha dovuto diminuire i suoi prezzi e ha accumulato perdite finanziarie.

(57)

Le considerazioni che precedono illustrano le gravi conseguenze che la presenza di ingenti volumi di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping sul mercato dell'Unione ha avuto sui prezzi praticati dall'industria dell'Unione sul suo mercato principale e l'impatto negativo sulla sua situazione economica, in particolare durante il PI.

(58)

Il suddetto importatore ha sostenuto che, nell'analisi della causalità, le restanti importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia si sarebbero dovute disabbinare dalle importazioni originarie dell'India e della Malaysia, sulla base di fattori quali la stabilità della quota di mercato, il livello più elevato dei prezzi, l'assenza di sottoquotazione, il margine inferiore di vendite sottocosto di tali importazioni indonesiane e l'evoluzione parallela delle quote di mercato dell'Indonesia e dell'industria dell'Unione. L'importatore ha inoltre sostenuto che non esisteva un nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia, una volta scorporate.

(59)

L'argomentazione è stata respinta poiché i fattori citati dall'importatore, talvolta su base selettiva, non sono quelli considerati pertinenti a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base per accertare se debba essere applicato il cumulo, in particolare per quanto riguarda le condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e i prodotti simili dell'Unione. L'inchiesta iniziale aveva in effetti concluso che il prodotto in esame è un prodotto intermedio di base utilizzato principalmente per la produzione di solfati, etossilati ed etersolfati di alcoli grassi, e che il prodotto importato è in concorrenza diretta con il prodotto fabbricato nell'Unione, indipendentemente dal paese di origine. L'omogeneità dei prodotti concorrenti nel mercato dell'Unione giustifica pertanto la valutazione cumulativa delle importazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base. Le argomentazioni dell'importatore non tengono conto di questa conclusione e potrebbero rivelarsi pertinenti soltanto una volta applicato lo scorporo. Non sussistendo alcun motivo di modificare le conclusioni dell'inchiesta iniziale in materia di cumulo, l'analisi degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è confermata.

(60)

È inoltre opportuno tenere presente che le restanti importazioni dall'Indonesia venivano realizzate a prezzi di dumping, hanno aumentato fortemente la propria quota di mercato nel corso del periodo in esame e venivano vendute sottocosto rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

(61)

L'importatore ha infine indicato che Ecogreen praticava vendite sottocosto in misura superiore rispetto all'altro produttore esportatore indonesiano: di conseguenza, poiché si è ritenuto che le importazioni di Ecogreen abbiano prodotto un impatto trascurabile, la medesima conclusione dovrebbe applicarsi a maggior ragione alle restanti importazioni provenienti dall'Indonesia.

(62)

Tale conclusione si basa su una premessa errata. La sentenza della Corte ha comportato un cambiamento nel calcolo del dumping di Ecogreen, riclassificato successivamente come irrilevante. È soltanto per tale ragione che si è dovuto considerare trascurabile l'impatto delle importazioni di Ecogreen. L'argomentazione è dunque respinta.

(63)

Sulla base delle conclusioni di cui sopra, si è concluso che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione.

5.2.   Effetti di altri fattori

(64)

Nel contesto della causalità sono stati esaminati nuovamente gli effetti di altri fattori sulla situazione dell'industria dell'Unione.

5.2.1.   Importazioni non oggetto di dumping dall'Indonesia

(65)

Come indicato al considerando 23, le importazioni non oggetto di dumping sono aumentate in misura proporzionalmente inferiore rispetto alle importazioni in dumping e hanno rappresentato soltanto una quota limitata del totale delle importazioni dai paesi interessati durante il PI. Dall'inchiesta è inoltre emerso che le importazioni non oggetto di dumping detenevano una quota di mercato modesta durante il periodo in esame, ed in particolare durante il PI.

(66)

Il volume delle importazioni oggetto di dumping è aumentato del 6,5 % tra il 2009 e il PI, vale a dire in misura maggiore rispetto alla ripresa del mercato illustrata dall'aumento del 4,6 % del consumo dell'Unione: la loro quota di mercato è conseguentemente aumentata.

(67)

Si ritiene quindi che l'eventuale impatto delle importazioni non oggetto di dumping sul mercato dell'Unione durante il PI non possa controbilanciare i significativi effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping descritti in dettaglio nei considerando da 51 a 57.

(68)

Sulla base delle conclusioni di cui sopra, si ritiene che la presenza delle importazioni non oggetto di dumping di Ecogreen sul mercato dell'Unione durante il PI non sia stata tale da inficiare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il PI.

5.2.2.   Altri fattori esaminati nell'inchiesta iniziale

(69)

Nel corso dell'inchiesta iniziale sono stati esaminati altri fattori nel contesto delle potenziali cause del notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, segnatamente: le importazioni nell'Unione dal resto del mondo, l'evoluzione delle esportazioni dell'industria dell'Unione, l'impatto della crisi economica e le vendite degli isomeri ramificati che non rientrano nella definizione del prodotto.

(70)

Dal momento che questi fattori non sono interessati dalla revisione dei margini di dumping stabilita per i produttori esportatori indonesiani, sono confermate le risultanze e la conclusione di cui ai considerando da 95 a 100 del regolamento definitivo in relazione a questi fattori. L'impatto di tali fattori non è tale da inficiare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.3.   Conclusioni relative alla causalità

(71)

L'attuale nuova inchiesta conferma il permanere di un nesso evidente e diretto tra l'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping e le relative conseguenze negative sui prezzi e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione durante il PI.

(72)

L'analisi di cui sopra dimostra che il volume delle importazioni non oggetto di dumping era limitato rispetto al volume delle importazioni di prodotti in dumping dai paesi interessati. In un contesto di consumi alquanto stabili, le importazioni oggetto di dumping sono aumentate significativamente sia in termini assoluti che in termini relativi durante il periodo in esame, e la loro presenza ha avuto un considerevole impatto negativo sul mercato dell'Unione. È stato del resto osservato che, a causa della distorsione introdotta sul mercato, l'industria dell'Unione ha dovuto ridurre considerevolmente i suoi prezzi, del 22,2 % a partire dal 2008, e non ha potuto coprire i suoi costi e realizzare un congruo margine di profitto, in particolare durante il PI.

(73)

La nuova inchiesta ha anche confermato che le conseguenze di fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping non hanno potuto inficiare il nesso di causalità esistente tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(74)

Di conseguenza, dall'indagine risulta l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dall'India, dall'Indonesia e dalla Malaysia e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione durante il PI. Sono pertanto confermate le conclusioni enunciate nei considerando da 101 a 102 del regolamento definitivo.

6.   Interesse dell'Unione

(75)

Non è stato dimostrato che la conclusione di cui al considerando 118 del regolamento definitivo per quanto riguarda l'interesse dell'Unione sia stata alterata dal regolamento di modifica: tale conclusione è pertanto confermata.

C.   REVISIONE DELLE MISURE DEFINITIVE

(76)

Come precedentemente illustrato, la nuova inchiesta sui fatti pertinenti e sulle conclusioni raggiunte dall'inchiesta iniziale tenendo conto dei nuovi margini di dumping fissati nel regolamento di modifica dimostra che le restanti importazioni in dumping dall'India, dall'Indonesia e dalla Malaysia nel mercato dell'Unione hanno arrecato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione durante il PI.

(77)

Alla luce delle conclusioni raggiunte nell'inchiesta iniziale riguardo al dumping, al pregiudizio, alla causalità e all'interesse dell'Unione, e in considerazione del fatto che l'attuale nuova inchiesta ha confermato l'esistenza di un nesso di causalità tra il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le restanti importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, le misure definitive istituite con il regolamento di modifica dovrebbero essere confermate allo stesso livello. Si conclude di conseguenza che la presente nuova inchiesta debba essere chiusa senza modificare le misure definitive istituite dal regolamento definitivo.

(78)

Le misure antidumping in vigore istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2012 del Consiglio, rimangono valide e dovrebbero pertanto restare in vigore. Si ricorda che le misure imposte consistevano in dazi specifici e stabiliti per ciascuno dei produttori esportatori interessati, secondo le seguenti modalità:

Paese

Società

Dazio AD specifico definitivo

(EUR/t netti)

India

VVF (India) Ltd

46,98

Tutte le altre società

86,99

Indonesia

P.T.Ecogreen Oleochemicals

0,00

P.T. Musim Mas

45,63

Tutte le altre società

45,63

Malaysia

KL-Kepong Oleomas Sdn.Bhd.

35,19

Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.

61,01

Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd.

51,07

Tutte le altre società

61,01

(79)

Le autorità dei paesi interessati, gli esportatori e le loro associazioni, tutte le parti interessate dell'UE, in particolare l'industria dell'Unione, gli importatori nonché le associazioni degli utilizzatori e degli operatori sono stati informati dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva chiudere la riapertura parziale dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcoli grassi dai paesi in esame e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere sentiti. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate ma non hanno alterato le conclusioni esposte nel presente regolamento.

(80)

Un produttore esportatore ha offerto un impegno sui prezzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(81)

Si è riscontrato in particolare che il produttore esportatore in questione produce una serie di prodotti oltre al prodotto in esame e vende questi altri prodotti ai medesimi clienti. Ciò potrebbe comportare un rischio elevato di compensazione incrociata e renderebbe estremamente difficile l'effettiva verifica del rispetto dell'impegno, minando l'efficacia di un impegno sui prezzi per il caso in esame. Su tale base la Commissione ha concluso che l'offerta d'impegno non può essere accolta.

(82)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La riapertura parziale dell'inchiesta antidumping riguardante le importazioni di alcoli grassi saturi con una catena di atomi di carbonio di lunghezza C8, C10, C12, C14, C16 o C18 (esclusi gli isomeri ramificati), compresi gli alcoli grassi saturi puri, detti anche «frazioni pure» (single cuts), e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (generalmente classificate come C8-C10), le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (generalmente classificate come C12-C14) e le miscele contenenti prevalentemente una combinazione di catene di atomi di carbonio di lunghezza C16-C18, attualmente classificati ai codici NC ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 ed ex 3823 70 00 (codici TARIC 2905168510, 2905190060, 3823700011 e 3823700091) e originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia è pertanto chiusa senza modificare i dazi in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 293 dell'11.11.2011, pag. 1.

(3)  GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 47.

(4)  GU L 352 del 21.12.2012, pag. 1.

(5)  GU C 58 del 28.2.2013, pag. 24.