27.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/35


REGOLAMENTO (UE) N. 566/2014 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 617/2007 per quanto riguarda l'applicazione del periodo di passaggio dal 10o FES all'11o FES fino all'entrata in vigore dell'accordo interno sull'11o FES

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, come modificato da ultimo (1) («accordo di partenariato ACP-UE»),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (2) (l'«accordo interno»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca europea per gli investimenti,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2013/759/UE del Consiglio (3) ha stabilito misure transitorie di gestione del Fondo europeo di sviluppo (FES) («meccanismo di transizione») volte a garantire la disponibilità di fondi per la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e con i paesi e territori d'oltremare, e a coprire le spese di sostegno dal 1o gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11o FES.

(2)

È necessario modificare il regolamento (CE) n. 617/2007del Consiglio (4) per quanto riguarda la gestione operativa e finanziaria, da parte della Commissione, del meccanismo di transizione nel periodo di passaggio dal 10o FES all'11o FES fino all'entrata in vigore dell'accordo interno sull'11o FES e del regolamento di esecuzione dell'11o FES.

(3)

È opportuno modificare nello stesso modo le regole di esecuzione della gestione operativa e finanziaria del Fondo investimenti durante tale periodo di passaggio.

(4)

L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati dalla decisione 2010/427/UE del Consiglio (5).

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 617/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo di passaggio dal 10o FES all'11o FES fino all'entrata in vigore dell'accordo interno sull'11o FES e del regolamento di esecuzione dell'11o FES, gli articoli da 1 a 16 del regolamento (CE) n. 617/2007 sono sostituiti da quelli di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione dell'11o FES.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

Ch. VASILAKOS


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(3)  Decisione 2013/759/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2013, relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1o gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11o Fondo europeo di sviluppo (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 48).

(4)  GU L 152 del 13.6.2007, pag. 1.

(5)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).


ALLEGATO

«TITOLO I

OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi e criteri di ammissibilità

1.   La cooperazione geografica con i paesi e le regioni ACP nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo (FES) si fonda sugli obiettivi, i principi e i valori di base sanciti nelle disposizioni generali dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, come modificato da ultimo (1) (“accordo di partenariato ACP-UE”).

2.   In particolare, e nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, del consenso europeo sullo sviluppo e del programma di cambiamento, e successive modifiche e integrazioni:

a)

la cooperazione a norma del presente regolamento è mirata principalmente a ridurre e, a lungo termine, eliminare la povertà;

b)

la cooperazione a norma del presente regolamento contribuisce anche a:

i)

promuovere uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile e inclusivo,

ii)

consolidare e sostenere la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo, i diritti umani e i principi del diritto internazionale, e

iii)

applicare un approccio basato sui diritti che includa tutti i diritti umani.

La realizzazione di tali obiettivi è misurata tramite pertinenti indicatori, tra cui indicatori di sviluppo umano e, più nello specifico, l'obiettivo di sviluppo del millennio (OSM) 1 per la lettera a) e gli OSM da 1 a 8 per la lettera b), e, dopo il 2015, tramite altri indicatori convenuti dall'Unione e dai suoi Stati membri in ambito internazionale.

3.   La programmazione è concepita in modo da rispondere quanto più possibile ai criteri dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC), tenendo conto dell'obiettivo dell'Unione di assicurare che, per il periodo 2014-2020, almeno il 90 % della sua assistenza esterna globale sia considerato APS.

4.   Le azioni rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (2) e ammissibili al finanziamento in forza del medesimo non possono, in linea di principio, essere finanziate dal presente regolamento, se non per garantire la continuità della cooperazione nel passaggio da situazioni di crisi a condizioni di stabilità per lo sviluppo. In tali casi viene prestata particolare attenzione a garantire un legame effettivo tra aiuti umanitari, risanamento e assistenza allo sviluppo, e che tutti questi elementi contribuiscano alla riduzione del rischio di catastrofi e alla resilienza a tale rischio.

Articolo 2

Principi generali

1.   L'esecuzione del presente regolamento garantisce la coerenza con gli altri settori dell'azione esterna dell'Unione e con le altre politiche dell'Unione interessate e la coerenza dello politiche per lo sviluppo, conformemente all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). A tal fine le misure finanziate a norma del presente regolamento, comprese quelle gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), si basano sulle politiche di cooperazione definite nell'ambito di documenti quali accordi, dichiarazioni e piani d'azione tra l'Unione e i paesi terzi e le regioni interessati, e sulle decisioni, gli interessi specifici, le priorità politiche e le strategie dell'Unione.

2.   L'Unione e gli Stati membri puntano su programmazioni pluriennali congiunte imperniate sulle strategie di riduzione della povertà o strategie di sviluppo equivalenti dei paesi partner. Essi possono intraprendere azioni congiunte, incluse analisi congiunte e risposte congiunte a tali strategie in cui si individuano settori prioritari d'intervento e si stabilisce una divisione dei compiti a livello di paese, mediante missioni congiunte estese a tutti i donatori e con il ricorso a accordi di cofinanziamento e di cooperazione delegata.

3.   L'Unione promuove un approccio multilaterale alle sfide mondiali e collabora a tal fine con gli Stati membri e i paesi partner. Se del caso, incoraggia la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali e con altri donatori bilaterali.

4.   Le relazioni tra l'Unione e i suoi Stati membri e i paesi partner hanno come fondamento e mirano a promuovere i valori condivisi dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto, come anche i principi della titolarità e della responsabilità reciproca. Il sostegno ai partner sarà adattato in funzione della loro situazione in termini di sviluppo e dei loro impegni e progressi a favore dei diritti umani, della democrazia, dello stato di diritto e del buon governo.

Inoltre, le relazioni con i paesi partner tengono conto del loro impegno e dei risultati conseguiti nel dare attuazione agli accordi internazionali e alle relazioni contrattuali con l'Unione, anche nel settore della migrazione, come stipulato dall'accordo di partenariato ACP-UE.

5.   L'Unione promuove una cooperazione effettiva con i paesi e le regioni partner, in linea con le migliori prassi internazionali. Ove possibile, l'Unione allinea il proprio sostegno alle strategie di sviluppo nazionali e regionali, alle politiche e alle procedure di riforma dei partner e sostiene la titolarità democratica e la responsabilità interna e reciproca. A tal fine l'Unione promuove:

a)

un processo di sviluppo trasparente, sotto la direzione e la titolarità del paese o della regione partner, mirato anche a incentivare le competenze locali;

b)

un approccio basato sui diritti, che comprenda tutti i diritti umani, sia civili che politici, economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi dei diritti umani nell'attuazione del presente regolamento, aiutare i paesi partner a ottemperare ai loro obblighi internazionali in materia di diritti umani e sostenere i detentori di diritti, con particolare attenzione per i gruppi poveri e vulnerabili, nel far valere i loro diritti;

c)

l'empowerment della popolazione dei paesi partner, approcci allo sviluppo inclusivi e partecipativi e un ampio coinvolgimento di tutti i settori della società nel processo di sviluppo e nel dialogo nazionale e regionale, compreso il dialogo politico. Particolare attenzione è accordata ai ruoli rispettivi dei parlamenti, delle autorità locali e della società civile, anche in materia di partecipazione, supervisione e responsabilità;

d)

modalità e strumenti di cooperazione efficaci in linea con le migliori pratiche dell'OCSE/DAC, compreso il ricorso a strumenti innovativi quali combinazioni di prestiti e sovvenzioni e altri dispositivi di condivisione dei rischi, in settori e paesi selezionati, e l'impegno del settore privato, tenendo debitamente conto delle questioni della sostenibilità del debito e del numero di tali meccanismi e dell'obbligo di valutazione sistematica dell'impatto conformemente agli obiettivi del presente regolamento, in particolare la riduzione della povertà, come pure specifici meccanismi di sostegno di bilancio, ad esempio i contratti di potenziamento istituzionale. Tutti i programmi, gli interventi, le modalità e gli strumenti di cooperazione, adattati alle circostanze particolari di ciascun paese o regione partner, sono incentrati su approcci per programma, sull'erogazione di aiuti finanziari prevedibili, sulla mobilitazione di risorse private, provenienti anche dal settore privato locale, sull'accesso universale e non discriminatorio ai servizi di base e sullo sviluppo e l'impiego di sistemi per paese;

e)

la mobilitazione delle entrate nazionali e il rafforzamento delle politiche di bilancio dei paesi partner onde ridurre la povertà e la dipendenza dagli aiuti;

f)

un migliore impatto delle politiche e della programmazione attraverso il coordinamento, la coerenza e l'armonizzazione tra donatori al fine di creare sinergie, ridurre sovrapposizioni e doppioni, migliorare la complementarità e sostenere iniziative estese a tutti i donatori, nonché attraverso il coordinamento nei paesi e nelle regioni partner secondo gli orientamenti e i principi delle migliori prassi convenuti in materia di coordinamento e efficacia degli aiuti;

g)

approcci di sviluppo basati sui risultati, anche tramite quadri di riferimento trasparenti condotti dai paesi e imperniati, ove opportuno, su traguardi internazionalmente convenuti e indicatori comparabili e aggregabili, come quelli degli OSM, per valutare e comunicare esiti, inclusi risultati, realizzazioni e ripercussioni degli aiuti allo sviluppo.

6.   L'Unione sostiene, secondo le circostanze, la cooperazione e il dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, la dimensione di sviluppo degli accordi di partenariato e la cooperazione triangolare. L'Unione promuove la cooperazione sud-sud.

7.   Nel condurre le attività di cooperazione allo sviluppo, l'Unione utilizza e condivide le esperienze di riforma e di transizione degli Stati membri e gli insegnamenti tratti, a seconda delle circostanze.

8.   L'Unione provvede a attivare scambi sistematici di informazioni con gli attori del partenariato, in linea con l'articolo 4 dell'accordo di partenariato ACP-UE.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI FONDI

Articolo 3

Quadro generale dell'assegnazione dei fondi

1.   La Commissione stabilisce l'assegnazione indicativa pluriennale delle risorse per ciascun paese e regione ACP e per la cooperazione intra-ACP sulla base dei criteri di cui all'allegato IV, articoli 3, 9 e 12 quater, dell'accordo di partenariato ACP-UE, entro i limiti finanziari di cui all'articolo 2 dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (3) (“accordo interno”).

2.   Nella determinazione delle assegnazioni indicative nazionali, è perseguito un approccio differenziato in modo da garantire che i paesi partner siano dotati di una cooperazione specifica e su misura che tenga conto:

a)

delle loro esigenze;

b)

della loro capacità di generare risorse finanziarie e di accedervi e della capacità di assorbimento;

c)

dei loro impegni e delle loro prestazioni;

d)

dell'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione.

Il processo di assegnazione delle risorse dà priorità ai paesi più bisognosi, in particolare quelli meno sviluppati, quelli a basso reddito e quelli in situazioni di crisi, post-crisi, fragilità e vulnerabilità.

L'Unione adatterà la sua assistenza attraverso misure dinamiche, orientate ai risultati e specifiche per ciascun paese, come indicato all'articolo 7, paragrafo 2, in funzione della situazione dei paesi come pure dei loro impegni e progressi a favore, tra le altre cose, del buon governo, dei diritti umani, della democrazia, dello stato di diritto nonché della capacità di introdurre riforme e soddisfare le richieste e le necessità della popolazione.

3.   Il comitato del Fondo europeo di sviluppo istituito dall'articolo 8 dell'accordo interno (“comitato FES”) tiene uno scambio di opinioni sul metodo per stabilire l'assegnazione indicativa pluriennale delle risorse di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4

Quadro generale della programmazione

1.   Il processo di programmazione dell'assistenza ai paesi e alle regioni ACP nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-UE è condotto in linea con i principi generali di cui all'allegato IV, articoli da 1 a 14, dell'accordo e agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.

2.   La programmazione, tranne nei casi previsti al paragrafo 3, è realizzata in comune con il paese o la regione partner interessati e si allineerà progressivamente alle loro strategie di riduzione della povertà o equivalenti.

Nelle prime fasi e per tutta la durata del processo di programmazione, l'Unione e gli Stati membri si consultano a vicenda onde favorire coesione, complementarità e coerenza tra le rispettive attività di cooperazione. Queste consultazioni possono portare a una programmazione congiunta con gli Stati membri rappresentati localmente. La programmazione congiunta si basa sui vantaggi comparativi dei donatori dell'Unione. Gli altri Stati membri sono invitati a contribuire per potenziare l'azione esterna comune dell'Unione.

Le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono ai principi generali dell'Unione, in particolare quelli definiti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), nonché agli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE, ad esempio ridurre la povertà attraverso una crescita e uno sviluppo economico, sociale e ambientale inclusivi e sostenibili. Ove opportuno, la BEI e la Commissione dovrebbero cercare di ottimizzare le sinergie nell'ambito del processo di programmazione del FES. La BEI è consultata nelle prime fasi per le questioni attinenti alle sue competenze e operazioni per rafforzare la coesione dell'azione esterna dell'Unione.

Sono altresì consultati altri donatori e attori dello sviluppo, compresi i rappresentanti della società civile e le autorità regionali e locali.

3.   In circostanze quali quelle di cui all'allegato IV, articolo 3, paragrafo 3, e articolo 4, paragrafo 5, dell'accordo di partenariato ACP-UE, la Commissione può stabilire disposizioni specifiche per programmare e attuare gli aiuti allo sviluppo gestendo essa stessa le risorse assegnate allo Stato in questione, in linea con le pertinenti politiche dell'Unione.

4.   L'Unione concentrerà la sua assistenza bilaterale su un massimo di tre settori, che devono essere concordati con i paesi partner.

Articolo 5

Documenti di programmazione

1.   I documenti di strategia sono documenti elaborati dall'Unione e dal paese o dalla regione partner interessati intesi a definire un quadro strategico coerente per la cooperazione allo sviluppo, in linea con le finalità globali, l'ambito d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali dell'accordo di partenariato ACP-UE e con i principi di cui all'allegato IV, articoli 2, 8 e 12 bis, dell'accordo.

La preparazione e l'attuazione dei documenti di strategia rispettano i principi sull'efficacia degli aiuti: titolarità nazionale, partenariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi del paese beneficiario o ai sistemi regionali, trasparenza, responsabilità reciproca e orientamento ai risultati, come previsto all'articolo 2 del presente regolamento. Il periodo di programmazione è, in linea di principio, sincronizzato con i cicli strategici dei paesi partner.

2.   Con il consenso del paese o della regione partner interessati, non sono richiesti documenti di strategia:

a)

quando il paese o la regione hanno elaborato una strategia di sviluppo sotto forma di piano di sviluppo, o documento simile, accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma indicativo pluriennale al momento dell'adozione dello stesso;

b)

nel caso di paesi o regioni con i quali l'Unione e gli Stati membri hanno concordato un documento di programmazione pluriennale congiunta;

c)

nel caso di paesi o regioni in cui esiste già un documento quadro congiunto (DQC) che individua un approccio globale dell'Unione alle relazioni con quel paese o quella regione partner e che abbraccia la politica di sviluppo dell'Unione;

d)

per le regioni che hanno convenuto con l'Unione una strategia congiunta;

e)

per i paesi nei quali l'Unione intende sincronizzare la propria strategia con un nuovo ciclo nazionale che inizi prima del 1o gennaio 2017; in tali casi il programma indicativo pluriennale per il periodo transitorio compreso tra il 2014 e l'inizio del nuovo ciclo nazionale conterrà la risposta dell'Unione per quel paese.

3.   I documenti di strategia non sono richiesti per i paesi o le regioni che ricevono un'assegnazione iniziale di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento non superiore a 50 milioni di EUR per il periodo 2014-2020. In tali casi i programmi indicativi pluriennali conterranno la risposta dell'Unione per quei paesi o quelle regioni.

Un documento di strategia è elaborato nel caso in cui le opzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non sono accettabili per il paese o la regione partner.

4.   Fatte salve le circostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 3, i programmi indicativi pluriennali si basano su un dialogo con il paese o la regione partner e sono elaborati in base ai documenti di strategia o documenti simili di cui al presente articolo e saranno frutto di un accordo con il paese o la regione interessati.

Ai fini del presente regolamento, il documento di programmazione pluriennale congiunta di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera b), e che rispetti i principi e le condizioni di cui al presente paragrafo, anche per quanto riguarda un'assegnazione indicativa di fondi, può, secondo la procedura di cui all'articolo 14, essere considerato come il programma indicativo pluriennale in accordo con il paese o la regione partner.

5.   I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento e l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per settore prioritario. Essi spiegheranno inoltre in che modo i programmi proposti contribuiranno alla strategia complessiva nazionale di cui al presente articolo e alla realizzazione del programma di cambiamento.

Conformemente ai principi di efficacia degli aiuti, la strategia intra-ACP evita la frammentazione e garantisce la complementarità e l'effettivo valore aggiunto dei programmi nazionali e regionali.

6.   Oltre ai documenti di programmazione per paese e per regione, la Commissione e gli Stati ACP, tramite il segretariato ACP, elaborano congiuntamente un documento di strategia intra-ACP e il relativo programma indicativo pluriennale in linea con i principi di cui all'allegato IV, articoli da 12 a 14, dell'accordo di partenariato ACP-UE.

7.   Le disposizioni specifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 3, possono consistere in programmi speciali di sostegno, alla luce delle considerazioni particolari di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 6

Programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi o fragilità

1.   Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi o fragilità, o esposti alle catastrofi naturali, vengono tenute debitamente in considerazione la vulnerabilità, le esigenze e le circostanze speciali delle popolazioni, dei paesi o delle regioni interessati.

L'Unione ribadisce il suo pieno impegno ad attuare il “New Deal” per l'impegno negli Stati fragili e i suoi principi, anche concentrandosi sui cinque obiettivi per il consolidamento della pace e dello Stato, garantendo la titolarità locale e istituendo una stretta corrispondenza con i piani nazionali elaborati nell'ambito dell'attuazione del “New Deal”.

Verrà data la debita attenzione alle misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti, di consolidamento dello Stato e della pace nonché di riconciliazione e di ricostruzione post-conflitto, concentrandosi in particolare su politiche inclusive e legittime, sicurezza, giustizia, fondamenti economici e sviluppando le capacità per una fornitura di servizi equa e responsabile. In tali processi, particolare attenzione sarà accordata al ruolo delle donne e alla prospettiva dei bambini.

Quando un paese o una regione partner sono direttamente coinvolti o colpiti da una situazione di crisi, post-crisi o fragilità, viene data particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra aiuti, risanamento e sviluppo fra tutti i pertinenti attori, comprese le iniziative politiche, per favorire la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo. I programmi per i paesi e le regioni in situazioni di fragilità o regolarmente soggetti a catastrofi naturali prevedono interventi di preparazione e prevenzione delle catastrofi e di gestione delle conseguenze di questi fenomeni, affrontano il problema della vulnerabilità agli shock e rafforzano la resilienza.

2.   Per i paesi o le regioni in situazioni di crisi, post-crisi e fragilità, può essere condotta una revisione ad hoc della strategia di cooperazione nazionale o regionale. Tale revisione può proporre una strategia specifica e adattata per garantire la transizione verso la cooperazione e lo sviluppo di lungo termine, promuovere un coordinamento migliore e il passaggio dagli strumenti della politica umanitaria a quelli della politica di sviluppo.

Articolo 7

Approvazione e modifica dei documenti di programmazione

1.   I documenti di programmazione, comprese le assegnazioni indicative, sono approvati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14.

La Commissione trasmette i documenti di programmazione al comitato FES e contemporaneamente all'assemblea parlamentare paritetica per conoscenza, rispettando appieno la procedura decisionale di cui al titolo IV del presente regolamento.

I documenti di programmazione sono successivamente approvati dal paese o dalla regione ACP interessati, come stipulato nell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE. Paesi o regioni con cui non è stato firmato un documento di programmazione possono comunque beneficiare dei finanziamenti alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.

2.   I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali, comprese le relative assegnazioni indicative, possono essere adeguati alla luce delle revisioni di cui all'allegato IV, articoli 5, 11 e 14, dell'accordo di partenariato ACP-UE.

In linea con le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, e sulla base del precedente FES e di altre esperienze acquisite sugli incentivi, compresi gli insegnamenti tratti, le assegnazioni indicative per paese possono essere completate mediante, tra le altre cose, un meccanismo fondato sui risultati. A tal riguardo, riconoscendo che viene concesso un trattamento speciale per gli Stati fragili e vulnerabili per garantire che si tenga debito conto delle loro esigenze specifiche, sono messe a disposizione risorse, se possibile fino al valore della quota di incentivazione per la governance prevista dal 10o FES, al fine di fornire incentivi per riforme orientate ai risultati in linea con il programma di cambiamento e allo scopo di adempiere agli impegni stabiliti dall'accordo di partenariato ACP-UE. Il comitato FES, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento tiene uno scambio di pareri sul meccanismo fondato sui risultati.

3.   La procedura di cui all'articolo 14 si applica anche alle modifiche sostanziali che incidono in misura significativa sulla strategia, i documenti di programmazione e/o l'assegnazione delle risorse programmabili. Ove applicabile, le corrispondenti aggiunte ai documenti di programmazione sono successivamente approvate dal paese o dalla regione ACP interessati.

4.   I documenti di programmazione di cui all'articolo 5 possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4, per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, quali crisi o minacce immediate per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, e nei casi previsti all'articolo 6, paragrafo 2.

TITOLO III

ESECUZIONE

Articolo 8

Quadro generale di esecuzione

L'assistenza ai paesi e alle regioni ACP, gestita dalla Commissione e dalla BEI nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-UE, è attuata a norma del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno (“regolamento finanziario del FES”).

Articolo 9

Adozione di programmi d'azione, misure individuali e misure speciali

1.   La Commissione adotta programmi d'azione annuali fondati sui documenti di programmazione indicativa di cui all'articolo 5.

Nel caso di azioni ricorrenti, la Commissione può anche adottare programmi d'azione pluriennali per un periodo massimo di tre anni.

Se del caso e debitamente giustificata, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione dei programmi d'azione annuali o pluriennali.

2.   I programmi d'azione e le misure individuali sono elaborati dalla Commissione con il paese o la regione partner interessati, coinvolgendo gli Stati membri rappresentati localmente e coordinandosi, ove opportuno, con altri donatori, in particolare nei casi di programmazione congiunta, e con la BEI. Gli Stati membri che non sono rappresentati localmente sono informati circa gli interventi organizzati nel settore.

I programmi d'azione contengono una descrizione specifica di ciascuna operazione prevista. Tale descrizione preciserà gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi e i principali interventi.

La descrizione espone i risultati attesi in termini di esiti, realizzazioni e ripercussioni, con obiettivi quantificati o qualificati, e fornisce spiegazioni circa i legami tra ciascun elemento e con gli obiettivi stabiliti dal programma indicativo pluriennale. Gli esiti e, in linea di principio, le realizzazioni hanno indicatori specifici, misurabili e realistici, con valori base e parametri di riferimento temporali, il più possibile allineati agli esiti e agli indici di riferimento del paese o della regione partner. Ove opportuno sarà completata un'analisi costi-benefici.

La descrizione presenta i rischi, con proposte in merito alla loro mitigazione ove opportuno, l'analisi del contesto settoriale specifico e i principali soggetti interessati, i metodi di attuazione, il bilancio e il calendario indicativo e, nel caso di sostegno di bilancio, i criteri di erogazione dei pagamenti, incluse le eventuali quote variabili. Essa precisa altresì le eventuali misure di sostegno connesse e le modalità di controllo, revisione e valutazione.

Ove opportuno, la descrizione indica la complementarità con le attività della BEI, in corso o previste, nel paese o nella regione partner.

3.   Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e per rispondere a necessità impreviste e debitamente giustificate o in casi eccezionali, la Commissione può adottare misure speciali, comprese misure per facilitare la transizione dagli aiuti di emergenza agli interventi di sviluppo a lungo termine, oppure misure per preparare meglio la popolazione ad affrontare crisi ricorrenti.

4.   I programmi d'azione e le misure individuali di cui al paragrafo 1 per i quali l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 5 milioni di EUR e le misure speciali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 10 milioni di EUR sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Tale procedura non si applica ai programmi d'azione e alle misure al di sotto di queste soglie e alle relative modifiche non sostanziali. Sono modifiche non sostanziali gli adeguamenti tecnici quali la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione di fondi all'interno del bilancio di previsione, gli aumenti o le riduzioni del bilancio inferiori al 20 % del bilancio iniziale, ma che non superano i 10 milioni di EUR, purché non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del programma d'azione o della misura iniziale. In tali casi la Commissione adotta i programmi d'azione, le misure o le relative modifiche non sostanziali e li comunica al comitato FES entro un mese dalla loro adozione.

Ciascuno Stato membro può chiedere il ritiro di un progetto o di un programma da un programma d'azione presentato al comitato FES secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Se tale richiesta è appoggiata da una minoranza di blocco di Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno, il programma d'azione è adottato dalla Commissione senza il progetto o programma in questione. A meno che la Commissione, in linea con i pareri degli Stati membri in seno al comitato FES, non desideri bloccare il ritiro del progetto o del programma, questo è ripresentato al comitato del FES, in una fase successiva, al di fuori del programma d'azione sotto forma di misura individuale che la Commissione adotta successivamente secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati, quali crisi, catastrofi naturali o provocate dall'uomo o minacce immediate per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare misure individuali o speciali o modifiche dei programmi d'azione e delle misure vigenti, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del presente regolamento.

5.   La Commissione adotta programmi d'azione specifici per le spese di sostegno di cui all'articolo 6 dell'accordo interno secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente regolamento. Eventuali modifiche dei programmi d'azione per le spese di sostegno sono adottate secondo la stessa procedura.

6.   Per i progetti sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare qualora possano avere effetti negativi importanti sull'ambiente e/o sul tessuto sociale e laddove tali effetti siano sensibili, eterogenei o senza precedenti, è effettuata un'idonea analisi ambientale, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici, sulla biodiversità e, conseguentemente, sul tessuto sociale, comprendente nei casi pertinenti la valutazione dell'impatto ambientale (VIA). Tale analisi è condotta sulla base di pratiche riconosciute a livello internazionale. Ove pertinente, nell'ambito dell'attuazione dei programmi settoriali sono utilizzate le valutazioni ambientali strategiche (VAS). Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati alle valutazioni ambientali e l'accesso pubblico ai risultati.

Articolo 10

Contributi supplementari degli Stati membri

1.   Gli Stati membri possono fornire, di propria iniziativa, alla Commissione o alla BEI contributi volontari conformemente all'articolo 1, paragrafo 9, dell'accordo interno per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE al di fuori del cofinanziamento congiunto. Tali contributi non incidono sull'assegnazione globale di fondi nell'ambito del FES. Essi sono considerati alla stregua dei contributi regolari degli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo interno, tranne per quanto concerne le disposizioni degli articoli 6 e 7 dell'accordo interno per le quali possono essere stabilite modalità specifiche in accordi bilaterali di contributo.

2.   La destinazione dei contributi volontari si limita a casi debitamente giustificati, ad esempio per far fronte alle circostanze eccezionali di cui all'articolo 4, paragrafo 3. In tal caso i contributi volontari affidati alla Commissione sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario del FES.

3.   I contributi supplementari sono inclusi nel processo di programmazione e revisione e nei programmi d'azione annuali, nelle misure individuali e nelle misure speciali di cui al presente regolamento e rispecchiano la titolarità del paese o della regione partner.

4.   La Commissione adotta le conseguenti modifiche dei programmi d'azione, delle misure individuali o delle misure speciali a norma dell'articolo 9.

5.   Gli Stati membri informano preventivamente il Consiglio e il comitato FES o il comitato del Fondo investimenti circa i contributi volontari supplementari affidati alla Commissione o alla BEI per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE.

Articolo 11

Imposte, tasse, dazi e oneri

L'assistenza dell'Unione non genera né attiva la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.

Fatto salvo l'allegato IV, articolo 31, dell'accordo di partenariato ACP-UE, tali imposte, tasse, dazi e oneri sono ammissibili alle condizioni previste dal regolamento finanziario del FES di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero riscontrate irregolarità, mediante il recupero oppure, ove opportuno, la restituzione delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile o, nel caso di organizzazioni internazionali, potere di verifica conformemente agli accordi raggiunti con loro, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione in virtù del presente regolamento.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (5), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati a norma del presente regolamento.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto nei limiti delle rispettive competenze.

Articolo 13

Norme in materia di cittadinanza e origine per le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, le procedure di concessione di sovvenzioni e le altre procedure di attribuzione

Le norme in materia di cittadinanza e origine per le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, le procedure di concessione di sovvenzioni e le altre procedure di attribuzione sono definite all'allegato IV, articolo 20, dell'accordo di partenariato ACP-UE.

TITOLO IV

PROCEDURE DECISIONALI

Articolo 14

Competenze del comitato FES

1.   Il comitato FES esprime pareri secondo la procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato FES per le questioni concernenti la BEI.

2.   I compiti del comitato FES riguardano le competenze di cui ai titoli II e III del presente regolamento:

a)

programmazione degli aiuti dell'Unione nell'ambito del FES e revisioni della programmazione, con particolare riguardo alle strategie nazionali, regionali e intra-ACP; e

b)

monitoraggio dell'attuazione e valutazione degli aiuti dell'Unione, compresi, tra l'altro, l'impatto dell'assistenza mirata alla riduzione della povertà, gli aspetti settoriali, le questioni trasversali, il funzionamento del coordinamento sul campo con gli Stati membri e altri donatori e i progressi nell'applicazione dei principi sull'efficacia degli aiuti di cui all'articolo 2.

Per i programmi di sostegno di bilancio sui quali il comitato FES ha espresso parere positivo, ma che sono sospesi durante l'attuazione, la Commissione informa preventivamente il comitato circa la sospensione e la successiva decisione di ripristinare i pagamenti.

Ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, invitare la Commissione a fornire informazioni al comitato FES e avere uno scambio di opinioni sulle questioni connesse ai compiti di cui al presente paragrafo. Tale scambio di opinioni può condurre alla formulazione di raccomandazioni degli Stati membri, di cui la Commissione tiene conto.

3.   Quando il comitato FES è chiamato a esprimere un parere, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato FES, entro i termini fissati nella decisione del Consiglio sul regolamento interno del comitato FES di cui all'articolo 8, paragrafo 5, dell'accordo interno, un progetto delle misure da adottare. Il comitato FES formula il proprio parere entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, ma che non supera i 30 giorni. La BEI partecipa allo scambio di opinioni. I pareri sono adottati a maggioranza qualificata, come indicato all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interno, e secondo la ponderazione dei voti degli Stati membri specificata all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno.

Dopo che il comitato FES ha espresso il suo parere, la Commissione adotta misure che si applicano immediatamente.

Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato FES, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce l'applicazione delle misure per un periodo che, in linea di principio, non supera i 30 giorni a decorrere da tale comunicazione, periodo che tuttavia può essere prorogato sino a 30 giorni in circostanze eccezionali. Il Consiglio può adottare una decisione diversa entro il periodo suddetto, deliberando alla stessa maggioranza qualificata del comitato FES.

4.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, come stabilito dall'articolo 7, paragrafo 4, e dall'articolo 9, paragrafo 4, la Commissione adotta le misure che si applicano immediatamente, senza essere presentate prima al comitato FES, e rimangono in vigore per la durata del documento, del programma d'azione o della misura adottati o modificati.

Il presidente sottopone le misure al parere del comitato FES entro quattordici giorni dalla loro adozione.

Se il comitato FES formula parere negativo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione abroga immediatamente le misure adottate a norma del primo comma del presente paragrafo.

Articolo 15

Fondo per la pace in Africa

I programmi indicativi intra-ACP assegnano determinate risorse a favore del Fondo per la pace in Africa. Tale finanziamento può essere completato dai programmi indicativi regionali. Si applica la procedura specifica illustrata di seguito:

a)

su richiesta dell'Unione africana, approvata dal comitato degli ambasciatori ACP, la Commissione elabora i programmi d'azione pluriennali precisando gli obiettivi perseguiti, la portata e la natura dei possibili interventi e le modalità di attuazione. È precisata, a livello d'intervento, una struttura comune dell'elaborazione delle relazioni. Le procedure decisionali specifiche per ciascun tipo di intervento possibile in funzione della natura, del volume e dell'urgenza dell'intervento sono descritte in un allegato di ciascun programma d'azione;

b)

prima di essere adottati dalla Commissione, i programmi d'azione, compresi l'allegato di cui alla lettera a) e eventuali modifiche, sono discussi dai competenti gruppi di lavoro preparatori del Consiglio e dal comitato politico e di sicurezza e approvati dal Coreper a maggioranza qualificata, di cui all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interno;

c)

i programmi d'azione, escluso l'allegato di cui alla lettera a), costituiscono la base dell'accordo di finanziamento che è concluso tra la Commissione e l'Unione africana;

d)

ciascun intervento da attuare nell'ambito dell'accordo di finanziamento è soggetto alla previa approvazione del comitato politico e di sicurezza; i competenti gruppi di lavoro preparatori del Consiglio sono informati o, almeno quando devono essere finanziate nuove operazioni di pace, consultati in tempo utile prima della trasmissione delle misure previste al comitato politico e di sicurezza, secondo le specifiche procedure decisionali di cui alla lettera a), in modo da garantire che, oltre alla dimensione militare e di sicurezza, siano prese in considerazione anche le questioni connesse allo sviluppo e ai finanziamenti. Fatto salvo il finanziamento alle operazioni di pace, particolare attenzione è accordata alle attività riconosciute come APS;

e)

ogni anno, su richiesta del Consiglio o del comitato FES, la Commissione redige una relazione di attività sull'uso dei fondi destinata, per informazione, al Consiglio e al comitato FES, nella quale distingue tra impegni e pagamenti collegati o meno all'APS.

Al termine del primo programma d'azione pluriennale, l'Unione e i suoi Stati membri esamineranno i risultati e le procedure del Fondo per la pace in Africa e discuteranno le opzioni praticabili per le future possibilità di finanziamento. In questo contesto, e al fine di consolidare le basi del Fondo per la pace in Africa, l'Unione e i suoi Stati membri avvieranno discussioni sui finanziamenti alle operazioni di pace, comprese quelle finanziate dal FES, e sulla questione del sostegno sostenibile dell'Unione alle operazioni di pace condotte dall'Africa dopo il 2020. La Commissione procede inoltre a una valutazione del Fondo non oltre il 2018.

Articolo 16

Il comitato del Fondo investimenti

1.   Il comitato del Fondo investimenti istituito sotto l'egida della BEI dall'articolo 9 dell'accordo interno (“comitato FI”), è composto dai rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. Sono invitati a partecipare un osservatore del segretariato generale del Consiglio e un osservatore del servizio europeo per l'azione esterna. Ciascuno Stato membro e la Commissione designano un rappresentante e un supplente. Per assicurare la continuità, il presidente del comitato FI è designato tra i membri del comitato e eletto dagli stessi per un mandato di due anni. La BEI provvede al segretariato e ai servizi di sostegno. Hanno diritto di voto solo i membri del comitato FI designati dagli Stati membri o i loro supplenti.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta il regolamento interno del comitato FI sulla base di una proposta della BEI e previa consultazione della Commissione.

Il comitato FI delibera a maggioranza qualificata secondo la ponderazione dei voti specificata all'articolo 8 dell'accordo interno.

Il comitato FI si riunisce almeno quattro volte l'anno. Possono essere indette riunioni supplementari su richiesta della BEI o dei membri del comitato FI conformemente al suo regolamento interno. Il comitato FI può inoltre esprimere un parere con procedura scritta, conformemente al suo regolamento interno.

2.   Il comitato FI approva:

a)

gli orientamenti operativi sull'attuazione del Fondo investimenti (FI);

b)

le strategie di investimento e i programmi di attività del FI, compresi gli indicatori di rendimento, sulla base degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE e dei principi generali della politica di sviluppo dell'Unione;

c)

le relazioni annuali del FI;

d)

qualsiasi documento di indirizzo generale riguardante il FI, comprese le relazioni di valutazione.

3.   Il comitato FI esprime inoltre un parere sulle:

a)

proposte relative alla concessione di sovvenzioni in conto interessi di cui all'allegato II, articolo 2, paragrafo 7, e articolo 4, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo di partenariato ACP-UE. In tal caso il comitato FI esprime anche un parere sull'impiego delle suddette sovvenzioni;

b)

proposte di intervento del FI in progetti su cui la Commissione ha espresso parere negativo;

c)

altre proposte riguardanti il FI e basate sui principi generali enunciati negli orientamenti operativi del FI;

d)

proposte relative allo sviluppo del quadro per la misurazione dei risultati della BEI, nella misura in cui tale quadro si applica alle operazioni nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-UE.

Per agevolare il processo di approvazione delle operazioni di piccola entità, il comitato FI può esprimere un parere favorevole sulle proposte della BEI riguardanti un'assegnazione globale (sovvenzioni in conto interessi e assistenza tecnica) o un'autorizzazione globale (prestiti e equity) che successivamente, senza ulteriore parere del comitato FI e/o della Commissione, la Banca può ripartire in sottoassegnazioni a favore di singoli progetti secondo i criteri indicati nell'assegnazione o nell'autorizzazione globale, compresa la sottoassegnazione massima per progetto.

Gli organi direttivi della BEI possono inoltre chiedere, di tanto in tanto, al comitato FI di esprimere un parere su tutte le proposte di finanziamento o su alcune categorie di proposte di finanziamento.

4.   La BEI sottopone in tempo utile al comitato FI le questioni che ne richiedono l'approvazione o il parere, secondo quanto previsto rispettivamente ai paragrafi 2 e 3. Le proposte presentate per parere al comitato FI sono formulate conformemente ai pertinenti criteri e principi enunciati negli orientamenti operativi del FI.

5.   La BEI coopera strettamente con la Commissione e, se opportuno, coordina le operazioni con i donatori. In particolare, la BEI:

a)

prepara o rivede insieme alla Commissione gli orientamenti operativi del FI di cui al paragrafo 2, lettera a). La BEI è responsabile del rispetto degli orientamenti e garantisce che i progetti finanziati rispettino le norme sociali e ambientali internazionali e siano coerenti con gli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE, con i principi generali della politica di sviluppo dell'Unione e con le pertinenti strategie di cooperazione nazionali o regionali;

b)

chiede il parere della Commissione nella preparazione delle strategie d'investimento, i programmi di attività e i documenti di indirizzo generale;

c)

informa la Commissione sui progetti che amministra a norma dell'articolo 18, paragrafo 1. Nella fase di valutazione di un progetto, chiede il parere della Commissione sulla sua coerenza con le pertinenti strategie di cooperazione nazionali o regionali o eventualmente con gli obiettivi generali del FI;

d)

salvo nei casi delle sovvenzioni in conto interessi che rientrano nell'assegnazione globale di cui al paragrafo 3, lettera a), nella fase di valutazione di un progetto chiede l'accordo della Commissione su tutte le proposte di sovvenzioni in conto interessi ricevute dal comitato FI con riguardo alla loro conformità all'allegato II, articolo 2, paragrafo 7, e articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-UE e ai criteri definiti negli orientamenti operativi del FI.

Se la Commissione non notifica un parere negativo entro tre settimane dalla presentazione di una proposta, si ritiene che abbia espresso parere favorevole o che la abbia approvata. Per quanto riguarda i pareri sui progetti del settore finanziario o del settore pubblico e l'accordo sulle sovvenzioni in conto interessi, la Commissione può chiedere che la proposta finale di progetto le sia presentata, per parere o approvazione, due settimane prima di essere inviata al comitato FI.

6.   La BEI non procede a nessuna azione di cui al paragrafo 3, lettere a), b) o c), senza il parere favorevole del comitato FI sulla stessa.

Se il comitato FI esprime parere favorevole, la BEI decide in merito alla proposta secondo le proprie procedure. In particolare, la BEI può decidere di non dar seguito alla proposta. La BEI comunica periodicamente al comitato FI e alla Commissione i casi in cui decide di non dar seguito alla proposta.

Per i prestiti sulle risorse proprie e per gli investimenti del FI per i quali non è richiesto il parere del comitato FI, la BEI decide sulla proposta secondo le proprie procedure e, nel caso del FI, conformemente agli orientamenti operativi del FI e alle strategie di investimento approvate dal comitato FI.

Se il comitato FI esprime un parere negativo su una proposta di concessione di sovvenzioni in conto interessi, la BEI può accordare il prestito in questione non in conto interessi. La BEI comunica periodicamente al comitato FI e alla Commissione tutti i casi in cui decide di procedere in tal modo.

Alle condizioni stabilite negli orientamenti operativi del FI e purché l'obiettivo essenziale del prestito o dell'investimento del FI rimanga invariato, la BEI può decidere di modificare i termini di un prestito o di un investimento del FI su cui il comitato FI ha espresso parere favorevole ai sensi del paragrafo 3 o di un prestito con abbuono di interessi su cui il comitato ha espresso parere favorevole. In particolare la BEI può decidere un aumento fino al 20 % dell'importo del prestito o dell'investimento del FI.

Per i progetti con sovvenzioni in conto interessi di cui all'allegato II, articolo 2, paragrafo 7, dell'accordo di partenariato ACP-UE, un tale aumento può risultare nell'aumento proporzionale del valore della sovvenzione in conto interessi. La BEI comunica periodicamente al comitato FI e alla Commissione tutti i casi in cui decide di procedere in tal modo. Se, per i progetti di cui all'allegato II, articolo 2, paragrafo 7, dell'accordo di partenariato ACP-UE, è richiesto un aumento del valore della sovvenzione, la BEI chiede al comitato FI di esprimere un parere prima di concederlo.

7.   La BEI gestisce gli investimenti e tutti i fondi del FI in linea con gli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP-UE. In particolare può partecipare agli organi di gestione e di controllo delle persone giuridiche in cui il FI investe e può impegnare e modificare i diritti detenuti dal FI e dare il relativo scarico, conformemente agli orientamenti operativi del FI.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Partecipazione di un paese o di una regione terzi

Per garantire coerenza e efficacia all'assistenza dell'Unione, la Commissione può decidere che paesi in via di sviluppo non ACP e organismi di integrazione regionale cui partecipano gli Stati ACP che promuovono la cooperazione e l'integrazione regionali e possono beneficiare dell'assistenza dell'Unione prevista da altri strumenti finanziari dell'Unione per l'azione esterna possono beneficiare dei fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), dell'accordo interno se il progetto o il programma in esame è di natura regionale o transfrontaliera e se è conforme all'allegato IV, articolo 6, dell'accordo di partenariato ACP-UE. I paesi e territori d'oltremare (“PTOM”) ammissibili all'assistenza dell'Unione in forza della decisione 2013/755/UE del Consiglio (6) e le regioni ultraperiferiche dell'Unione possono anch'essi partecipare ai progetti e ai programmi di cooperazione regionale; il finanziamento inteso a consentirne la partecipazione si aggiunge ai fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), dell'accordo interno. Dovrebbe essere tenuto presente l'obiettivo di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri, le regioni ultraperiferiche dell'Unione, i PTOM e gli Stati ACP e, se necessario, creare meccanismi di coordinamento. I documenti di strategia, i programmi indicativi pluriennali, i programmi d'azione e le misure di cui all'articolo 9 del presente regolamento possono contenere disposizioni sui fondi corrispondenti e sui tipi di finanziamento previsti dal regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio (7).

Articolo 18

Monitoraggio, relazioni e valutazione dell'assistenza FES

1.   La Commissione e la BEI monitorano periodicamente le proprie azioni e le misure finanziate e riesaminano i progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati attesi. La Commissione eseguirà inoltre valutazioni d'impatto e valuterà l'efficacia delle proprie azioni e politiche settoriali e l'efficacia della programmazione, eventualmente tramite valutazioni esterne indipendenti. Si terrà debitamente conto delle proposte del Consiglio in merito a valutazioni esterne indipendenti. Le valutazioni, basate sui principi delle buone pratiche dell'OCSE/DAC, verificano la realizzazione degli obiettivi specifici, in termini di uguaglianza di genere, formulano raccomandazioni e forniscono elementi di prova per meglio trarre insegnamenti, allo scopo di migliorare gli interventi futuri. Tali valutazioni sono effettuate sulla base di indicatori predefiniti chiari, trasparenti e, se del caso, specifici per ciascun paese e misurabili.

La BEI informa periodicamente la Commissione e gli Stati membri circa l'attuazione dei progetti finanziati con le risorse del FES che amministra, secondo le procedure definite negli orientamenti operativi del FI.

2.   La Commissione trasmette per informazione le relazioni di valutazione, unitamente alla risposta dei servizi alle principali raccomandazioni, agli Stati membri, tramite il comitato FES, e alla BEI. Le valutazioni, comprese le raccomandazioni e le azioni di follow-up, potranno essere discusse in seno al comitato FES su richiesta di uno Stato membro. In questi casi la Commissione riferisce al comitato FES, un anno dopo, circa l'attuazione delle azioni di follow-up concordate. Gli esiti sono tenuti in considerazione al momento di concepire i programmi e di decidere l'assegnazione delle risorse.

3.   Nella fase di valutazione dell'assistenza dell'Unione erogata ai sensi del presente regolamento, la Commissione coinvolge in misura opportuna tutti gli interessati e, se del caso, può effettuare valutazioni congiunte con Stati membri, altri donatori e partner dello sviluppo.

4.   La Commissione esamina i progressi compiuti nell'esecuzione del FES, compresi i programmi indicativi pluriennali, e a partire dal 2016 presenta al Consiglio una relazione annuale sull'esecuzione. La relazione includerà un'analisi dei principali risultati e realizzazioni e, ove possibile, il contributo dell'assistenza finanziaria dell'Unione sulle ripercussioni. A tal fine sarà creato un quadro di riferimento dei risultati. La relazione è trasmessa anche al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

5.   La relazione annuale rende conto inoltre, per l'esercizio precedente, delle misure finanziate, dei risultati di verifiche e valutazioni, del coinvolgimento dei partner dello sviluppo interessati e dell'esecuzione degli impegni e stanziamenti di pagamento suddivisi per paese, regione e settore di cooperazione. La relazione contiene altresì un'analisi qualitativa dei risultati inizialmente previsti e di quelli raggiunti sulla base, tra le altre cose, dei dati provenienti dai sistemi di monitoraggio, nonché un seguito degli insegnamenti tratti.

6.   La relazione si avvale, per quanto possibile, di indicatori specifici e misurabili che rendono conto del suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP/UE. La relazione rende conto dei principali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni delle valutazioni degli esercizi precedenti. La relazione valuta inoltre, ove possibile e opportuno, il rispetto dei principi di efficacia degli aiuti, compresi gli strumenti finanziari innovativi.

7.   L'Unione e gli Stati membri procedono, entro la fine del 2018, a un esame di rendimento, valutando il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti nonché i risultati e l'incidenza dell'aiuto fornito mediante indicatori di risultati, realizzazioni e ripercussioni che misurino l'efficienza dell'uso delle risorse come pure l'efficacia del FES. Esso valuta inoltre il contributo delle misure finanziate al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di partenariato ACP/UE e alle priorità dell'Unione, come previsto dal programma di cambiamento. L'esame è effettuato in base a una proposta elaborata dalla Commissione.

8.   La BEI informa il comitato FI dei progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi del FI. Conformemente all'allegato II, articolo 6 ter, dell'accordo di partenariato ACP-UE, a metà e al termine del periodo di applicazione del FES si procede a una valutazione congiunta dell'efficienza globale del FI. La valutazione intermedia è effettuata da esperti esterni indipendenti, in cooperazione con la BEI, e messa a disposizione del comitato FI.

Articolo 19

Spesa per l'azione per il clima e la biodiversità

Sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa adottati, è effettuata una stima annua della spesa complessiva per l'azione per il clima e la biodiversità. I finanziamenti assegnati nell'ambito del FES sono oggetto di un sistema annuale di rilevamento fondato sulla metodologia dell'OCSE (“marcatori di Ri”), senza escludere il ricorso a metodologie più precise ove siano disponibili, integrato nella metodologia vigente per la gestione del rendimento dei programmi dell'Unione, al fine di quantificare la spesa connessa all'azione per il clima e la biodiversità al livello dei programmi d'azione, delle misure individuali e delle misure speciali di cui all'articolo 9, e sono registrati nell'ambito delle valutazioni e delle relazioni annuali.

Articolo 20

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (8)


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

(3)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(6)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (“Decisione sull'associazione d'oltremare”) (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo (GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1).

(8)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).