20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/112


REGOLAMENTO (UE) N. 514/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, l’articolo 79, paragrafi 2 e 4, l’articolo 82, paragrafo 1, l’articolo 84 e l’articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La politica dell’Unione nel settore degli affari interni mira a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, uno spazio senza frontiere interne in cui le persone possano entrare, circolare, vivere e lavorare liberamente, certe che i loro diritti saranno pienamente rispettati e la loro sicurezza garantita, tenuto conto delle sfide comuni quali lo sviluppo di una politica generale dell’Unione in materia d’immigrazione che rafforzi la competitività e la coesione sociale dell’Unione, la creazione di un sistema europeo comune di asilo, la prevenzione delle minacce di reati gravi e di criminalità organizzata e la lotta all’immigrazione clandestina, alla tratta degli esseri umani, alla criminalità informatica e al terrorismo.

(2)

È necessario adottare un approccio integrato alle questioni che derivano dalle pressioni migratorie e dalle domande di asilo e riguardano la gestione delle frontiere esterne dell’Unione, e ciò nel pieno rispetto del diritto internazionale e in materia di diritti umani, anche per quanto riguarda le azioni eseguite nei paesi terzi, in uno spirito di solidarietà tra tutti gli Stati membri e nella consapevolezza della necessità di rispettare le competenze nazionali garantendo una chiara definizione dei compiti.

(3)

Il finanziamento dell’Unione a sostegno dello sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe apportare valore aggiunto all’Unione e costituire un segno tangibile della solidarietà e della ripartizione delle responsabilità indispensabili per raccogliere le sfide comuni.

(4)

L’esistenza di un quadro comune dovrebbe garantire la necessaria coerenza, semplificazione e attuazione uniforme di tale finanziamento in tutti i settori d’intervento interessati.

(5)

È opportuno coordinare l’utilizzo dei fondi in tale settore, al fine di garantire complementarità, efficienza e visibilità e di ottenere sinergie di bilancio.

(6)

È opportuno che un quadro comune stabilisca i principi d’intervento e individui le responsabilità degli Stati membri e della Commissione nel garantirne l’applicazione, anche con riguardo alla prevenzione e al rilevamento di irregolarità e frodi.

(7)

Tale finanziamento dell’Unione sarebbe più efficiente e più mirato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili fosse basato su una programmazione strategica pluriennale, elaborata da ogni Stato membro in dialogo con la Commissione.

(8)

È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dai regolamenti specifici quali definiti nel presente regolamento («regolamenti specifici») siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all’Unione sostenute dagli strumenti di assistenza esterna dell’Unione, sia geografici che tematici. In particolare, l’esecuzione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l’azione esterna e la politica estera dell’Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non dovrebbero essere intese a sostenere interventi direttamente orientati allo sviluppo e dovrebbero integrare, ove opportuno, l’aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. È opportuno che sia rispettato il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo enunciato al punto 35 del consenso europeo in materia di sviluppo. È altresì importante far sì che l’attuazione dell’assistenza emergenziale sia coerente e, se del caso, complementare con la politica umanitaria dell’Unione e rispetti i principi umanitari stabiliti dal consenso europeo sull’aiuto umanitario.

(9)

L’azione esterna dovrebbe essere coerente, in conformità all’articolo 18, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea (TUE).

(10)

Prima della predisposizione dei programmi pluriennali come strumento per la realizzazione degli obiettivi di tale intervento finanziario dell’Unione, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione instaurino tra loro un dialogo politico per definire una strategia coerente per ogni singolo Stato membro. Una volta concluso il dialogo politico, ciascuno Stato membro dovrebbe sottoporre alla Commissione un programma nazionale che descriva come si intendono realizzare gli obiettivi del pertinente regolamento specifico per il periodo 2014-2020. La Commissione dovrebbe esaminare se il programma nazionale sia coerente con detti obiettivi e con l’esito del dialogo politico. Dovrebbe altresì esaminare se la ripartizione dei fondi dell’Unione tra gli obiettivi sia conforme alla percentuale minima stabilita per obiettivo nel pertinente regolamento specifico. Gli Stati membri dovrebbero poter discostarsi da tali percentuali minime, adducendo in tal caso le ragioni dello scostamento nel rispettivo programma nazionale. Qualora le ragioni addotte dallo Stato membro interessato non fossero ritenute adeguate, la Commissione potrebbe non approvare il programma nazionale. La Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo a intervalli regolari sull’esito dei dialoghi strategici, sull’intero processo di programmazione comprendente la predisposizione dei programmi nazionali, prevedendo altresì il rispetto della percentuale minima stabilita per obiettivo nei pertinenti regolamenti specifici quali definiti nel presente regolamento, e sull’esecuzione dei programmi nazionali.

(11)

È opportuno che la strategia sia soggetta a revisione intermedia, per garantire un finanziamento appropriato nel periodo 2018-2020.

(12)

È auspicabile che gli Stati membri istituiscano, coerentemente con il principio di proporzionalità e la necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi, partenariati con le autorità ed organismi interessati al fine di elaborare e attuare i rispettivi programmi nazionali durante l’intero periodo pluriennale. Gli Stati membri dovrebbero garantire l’assenza di conflitti d’interesse tra i partner nelle varie fasi del ciclo di programmazione. È auspicabile altresì che ciascuno Stato membro istituisca un comitato che monitori il programma nazionale e lo assista nella fase di revisione dell’attuazione e dei progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi del programma. Ciascuno Stato membro dovrebbe essere responsabile della definizione delle modalità pratiche per l’istituzione del comitato di sorveglianza.

(13)

È opportuno che, fatti salvi i principi comuni fissati nel presente regolamento, l’ammissibilità delle spese nel quadro dei programmi nazionali sia determinata in base al diritto nazionale. Le date iniziali e finali di ammissibilità delle spese dovrebbero essere definite in modo che ai programmi nazionali si applichino regole eque e uniformi.

(14)

L’assistenza tecnica dovrebbe consentire agli Stati membri di sostenere l’esecuzione dei programmi nazionali e aiutare i beneficiari a rispettare i loro obblighi e il diritto dell’Unione. Detta assistenza dovrebbe coprire, se del caso, i costi sostenuti dalle autorità competenti nei paesi terzi.

(15)

Al fine di garantire un quadro appropriato che permetta di apportare rapidamente l’assistenza emergenziale, è opportuno che il presente regolamento autorizzi il finanziamento di azioni per le quali le spese sono state sostenute prima dell’introduzione della domanda di finanziamento, ma non prima del 1o gennaio 2014, conformemente alla disposizione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che consente la necessaria flessibilità in casi eccezionali debitamente giustificati. Il finanziamento può costituire il 100 % delle spese ammissibili in casi debitamente giustificati, se ciò è essenziale per l’azione da svolgere, specie qualora il beneficiario sia un’organizzazione internazionale o non governativa. Le azioni finanziate mediante l’assistenza emergenziale dovrebbero derivare direttamente da situazioni di emergenza e non sostituire investimenti a lungo termine degli Stati membri.

(16)

È opportuno che le decisioni adottate rilevanti ai fini del contributo a carico del bilancio dell’Unione siano opportunamente documentate per mantenere un’adeguata traccia di audit.

(17)

Gli interessi finanziari dell’Unione dovrebbero essere tutelati durante l’intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, comprese la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(18)

Ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, gli audit e i controlli sul posto svolti dagli Stati membri, dalla Commissione, dalla Corte dei conti e dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode, istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione (5) («OLAF»)possono essere effettuati con o senza preavviso presso gli operatori economici, in conformità della normativa applicabile.

(19)

La nuova struttura del finanziamento nel settore degli affari interni mira a semplificare le norme applicabili e a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. È nondimeno opportuno mantenere modalità di controllo efficaci, ragion per cui è importante ricordare le norme applicabili in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione che prevedono audit e controlli sul posto che possono essere effettuati con o senza preavviso.

(20)

È opportuno che gli Stati membri adottino misure adeguate per garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo e la qualità dell’attuazione dei loro programmi nazionali. A tal fine, occorre stabilire i principi generali e le funzioni necessarie cui devono attenersi i sistemi in questione.

(21)

È opportuno che siano specificati gli obblighi degli Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo, alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto dell’Unione, per garantire l’esecuzione efficiente e corretta dei programmi nazionali.

(22)

Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i rispettivi sistemi di gestione e di controllo, dell’esecuzione e del controllo dei programmi nazionali. Il sostegno nel quadro dei regolamenti specifici dovrebbe essere attuato in stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, in conformità del principio di sussidiarietà.

(23)

Gli Stati membri dovrebbero avvalersi appieno delle conoscenze, della competenza e dell’esperienza acquisite da organismi pubblici e/o privati nell’attuazione di precedenti fondi nel settore degli affari interni.

(24)

Solo le autorità responsabili designate dagli Stati membri offrono garanzie sufficienti riguardo all’effettiva esecuzione dei controlli necessari prima della concessione ai beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio dell’Unione. Dovrebbe pertanto essere esplicitamente previsto che siano rimborsabili solo le spese effettuate dalle autorità responsabili designate.

(25)

È opportuno definire i poteri e le responsabilità della Commissione nel verificare il buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e nell’esigere dagli Stati membri l’adozione di provvedimenti.

(26)

Gli impegni di bilancio dell’Unione dovrebbero essere effettuati annualmente. Per garantire l’efficace gestione del programma, è necessario stabilire norme comuni per il pagamento del saldo annuale e del saldo finale.

(27)

Il pagamento del prefinanziamento all’avvio dei programmi fa sì che gli Stati membri abbiano i mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno per l’esecuzione del programma a decorrere dalla sua adozione. Pertanto, è opportuno prevedere prefinanziamenti iniziali. La liquidazione contabile del prefinanziamento iniziale dovrebbe essere effettuata integralmente al momento della chiusura del programma. Le autorità responsabili dovrebbero assicurare che i beneficiari ricevano l’importo totale dovuto tempestivamente.

(28)

Dovrebbe essere previsto altresì un prefinanziamento annuale per assicurare che gli Stati membri dispongano di mezzi sufficienti per l’esecuzione dei relativi programmi nazionali. Il prefinanziamento annuale dovrebbe essere liquidato ogni anno con il pagamento del saldo annuale.

(29)

La revisione triennale del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 introduce modifiche al metodo della gestione concorrente di cui occorre tener conto.

(30)

È opportuno istituire un quadro appropriato per la procedura di liquidazione annuale dei conti al fine di rafforzare la responsabilità per le spese cofinanziate dal bilancio dell’Unione in ogni esercizio finanziario. In detto quadro, l’autorità responsabile dovrebbe sottoporre alla Commissione, relativamente a un dato programma nazionale, la documentazione di cui alle disposizioni sulla gestione congiunta con gli Stati membri del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(31)

Per suffragare l’affidabilità della liquidazione annuale dei conti in tutta l’Unione è opportuno che siano stabilite norme comuni sulla natura e sul livello dei controlli che gli Stati membri devono effettuare.

(32)

Al fine di garantire una sana gestione finanziaria delle risorse dell’Unione, può rivelarsi necessario che la Commissione apporti rettifiche finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è importante definire le circostanze in cui le violazioni della normativa applicabile dell’Unione o nazionale possono portare a rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Per assicurare che le rettifiche finanziarie che la Commissione può imporre agli Stati membri siano connesse alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, esse dovrebbero limitarsi ai casi in cui la violazione della normativa applicabile dell’Unione o nazionale riguarda direttamente o indirettamente l’ammissibilità, la regolarità, la gestione o il controllo degli interventi e delle spese corrispondenti. Per garantire la proporzionalità, è importante che la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione nel decidere l’importo della rettifica finanziaria. A questo riguardo, è opportuno definire i criteri per l’applicazione delle rettifiche finanziarie da parte della Commissione e la procedura che può portare a una decisione sulla rettifica finanziaria.

(33)

Al fine di definire la relazione finanziaria tra le autorità responsabili e il bilancio dell’Unione, la Commissione dovrebbe liquidare i conti di dette autorità a cadenza annuale. È opportuno che la decisione sulla liquidazione dei conti riguardi la completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti ma non la conformità della spesa con il diritto dell’Unione.

(34)

Poiché la Commissione è responsabile della corretta applicazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 17 TUE, essa dovrebbe decidere se le spese sostenute dagli Stati membri rispettano il diritto dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di giustificare le loro decisioni di effettuare pagamenti. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese sostenute in passato, è opportuno fissare un periodo massimo entro il quale la Commissione decide in merito alle conseguenze finanziarie della mancata osservanza.

(35)

È importante assicurare una sana gestione finanziaria e un’efficace attuazione, oltre che, nel contempo, la trasparenza, la certezza del diritto, l’accessibilità dei finanziamenti e la parità di trattamento dei beneficiari.

(36)

Al fine di semplificare l’utilizzo dei fondi e ridurre il rischio di errore, prevedendo al tempo stesso la differenziazione necessaria, se del caso, per rispecchiare le specificità programmatiche, è opportuno definire le forme di sostegno e le condizioni armonizzate di ammissibilità delle spese, comprese opzioni di costo semplificate. In base al principio di sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero adottare norme nazionali sull’ammissibilità delle spese.

(37)

Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria, è opportuno definire le modalità di disimpegno delle parti dell’impegno di bilancio in un programma nazionale, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, segnatamente quando i ritardi di attuazione derivano da un procedimento giudiziario o ricorso amministrativo con effetti sospensivi o da cause di forza maggiore.

(38)

Per garantire l’applicazione corretta delle norme generali sul disimpegno, le norme stabilite dovrebbero specificare come si determinano le scadenze del disimpegno e come si calcolano i rispettivi importi.

(39)

È importante portare all’attenzione del grande pubblico i risultati del finanziamento dell’Unione. I cittadini hanno il diritto di sapere come sono spese le risorse finanziarie dell’Unione. La responsabilità di garantire un’adeguata informazione del pubblico dovrebbe spettare alla Commissione, alle autorità responsabili e ai beneficiari. Per garantire una maggiore efficacia della comunicazione al grande pubblico e accrescere le sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, il bilancio destinato alle attività di comunicazione ai fini del finanziamento dell’Unione in questione dovrebbe anche contribuire a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione, a condizione che siano connesse agli obiettivi generali del finanziamento dell’Unione nel settore degli affari interni.

(40)

Al fine di garantire un’ampia divulgazione delle informazioni in merito al finanziamento dell’Unione nel settore degli affari interni e di informare i potenziali beneficiari circa le opportunità di finanziamento, è opportuno stabilire, sulla base del presente regolamento, disposizioni dettagliate relativamente a misure di informazione e comunicazione oltre a talune caratteristiche tecniche di tali misure, e che ciascuno Stato membro crei almeno un sito o un portale web contenente le necessarie informazioni. È opportuno che gli Stati membri mettano in atto campagne di comunicazione in forme più dirette, allo scopo di informare adeguatamente i potenziali beneficiari organizzando, tra l’altro, eventi pubblici periodici, cosiddette giornate d’informazione e sessioni di formazione.

(41)

L’efficacia delle azioni finanziate dipende anche dalla valutazione e dalla divulgazione dei loro risultati. È opportuno che siano formalizzate le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo e le modalità al fine di garantire l’affidabilità della valutazione e la qualità delle informazioni connesse.

(42)

Al fine di modificare le disposizioni del presente regolamento concernenti i principi comuni sull’ammissibilità della spesa, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(43)

In sede di applicazione del presente regolamento, nonché di preparazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe consultare esperti di tutti gli Stati membri.

(44)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(45)

Nel caso di atti di esecuzione che prevedono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene alla trasmissione d’informazioni alla Commissione, è opportuno che si faccia ricorso alla procedura d’esame, mentre la procedura consultiva andrebbe applicata per l’adozione di atti di esecuzione relativi a modelli di formulari per la trasmissione delle informazioni alla Commissione, vista la loro natura puramente tecnica.

(46)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire disposizioni generali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(47)

Nella misura in cui il presente regolamento stabilisce norme generali necessarie a consentire l’attuazione dei regolamenti specifici che ne prevedono l’applicabilità agli stessi regolamenti specifici e costituiscono atti basati sull’acquis di Schengen in relazione ai paesi cui si applicano detti regolamenti specifici in virtù dei pertinenti protocolli allegati al TUE e al TFUE o in virtù dei pertinenti accordi, il presente regolamento dovrebbe essere applicato congiuntamente a tali regolamenti specifici. Sotto tale profilo, ne consegue che il presente regolamento può stabilire un nesso con le disposizioni dei regolamenti specifici che sviluppano l’acquis di Schengen e avere su di esse un impatto diretto, incidendo pertanto sul relativo quadro giuridico.

(48)

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, tali Stati membri hanno notificato l’intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(49)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(50)

È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (7). Pertanto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito d’applicazione

Il presente regolamento stabilisce disposizioni generali per l’attuazione dei regolamenti specifici, con riferimento:

a)

al finanziamento delle spese;

b)

al partenariato, alla programmazione, alla rendicontazione, al monitoraggio e alla valutazione;

c)

ai sistemi di gestione e di controllo che gli Stati membri devono instaurare; e

d)

alla liquidazione dei conti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «regolamenti specifici»:

il regolamento n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8),

il regolamento n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9),e

qualunque altro regolamento che prevede l’applicazione del presente regolamento.

b)   «programmazione»: l’iter organizzativo, decisionale e di finanziamento in più fasi, finalizzato all’attuazione pluriennale dell’azione congiunta dell’Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi dei regolamenti specifici;

c)   «azione»: un progetto o gruppo di progetti selezionati dall’autorità responsabile del programma nazionale interessato o posti sotto la sua responsabilità, che contribuiscono agli obiettivi generali e specifici perseguiti dai regolamenti specifici;

d)   «azione dell’Unione»: un’azione transnazionale o un’azione di particolare interesse per l’Unione quale definita nei regolamenti specifici;

e)   «progetto»: gli specifici mezzi pratici impiegati dal beneficiario di un contributo dell’Unione per attuare un’azione in tutto o in parte;

f)   «assistenza emergenziale»: un progetto o gruppo di progetti per far fronte a una situazione d’emergenza, come definita nei regolamenti specifici;

g)   «beneficiario»: il destinatario di un contributo dell’Unione nel quadro di un progetto, che si tratti di organismo pubblico o privato, di organizzazioni internazionali o del comitato internazionale della Croce rossa («CICR»), o della Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.

CAPO II

PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 3

Principi generali

1.   I regolamenti specifici forniscono sostegno, attraverso i programmi nazionali, le azioni dell’Unione e l’assistenza emergenziale, a complemento dell’intervento nazionale, regionale e locale nel conseguire gli obiettivi dell’Unione e apportare un valore aggiunto per l’Unione.

2.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro dei regolamenti specifici e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell’Unione e sia complementare rispetto agli altri strumenti dell’Unione tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro.

3.   Il sostegno nel quadro dei regolamenti specifici è attuato in stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.

4.   In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri, unitamente al servizio europeo per l’azione esterna («SEAE») per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, garantiscono il coordinamento tra il presente regolamento e i regolamenti specifici e con altri pertinenti strumenti, politiche e strategie dell’Unione, compresi quelli nel quadro dell’azione esterna dell’Unione.

5.   La Commissione e gli Stati membri, se del caso insieme con il SEAE, assicurano che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi siano eseguite in sinergia e coerenza con le altre azioni al di fuori dell’Unione sostenute da strumenti dell’Unione. In particolare provvedono affinché le azioni:

a)

siano coerenti con la politica esterna dell’Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;

b)

siano calibrate su misure non orientate allo sviluppo;

c)

servano gli interessi delle politiche interne dell’Unione e siano coerenti con le attività intraprese nell’Unione.

6.   La Commissione e gli Stati membri applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare in conformità dei principi di economia, efficienza ed efficacia, come disposto dall’articolo 30 di tale regolamento.

7.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono l’efficacia del sostegno fornito nell’ambito dei regolamenti specifici, anche attraverso il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.

8.   La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli, con riguardo al presente regolamento e ai regolamenti specifici, mirando a ridurre l’onere amministrativo a carico dei beneficiari, degli Stati membri e della Commissione, tenendo conto del principio di proporzionalità.

Articolo 4

Conformità alla normativa dell’Unione e nazionale

Gli interventi finanziati dai regolamenti specifici sono conformi al diritto applicabile dell’Unione e nazionale.

Articolo 5

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante verifiche efficaci, mediante il recupero delle somme indebitamente versate, ove fossero rilevate irregolarità, e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano su qualsiasi progresso significativo dei procedimenti amministrativi e giudiziari correlati.

3.   Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario, come conseguenza della colpa o della negligenza di uno Stato membro, non può essere recuperato, tale Stato membro deve essere responsabile del rimborso del pertinente importo al bilancio dell’Unione.

4.   Gli Stati membri predispongono una prevenzione efficace contro la frode, con particolare riguardo ai settori che presentano un livello di rischio maggiore. Tale prevenzione funge da deterrente, tenuto conto dei benefici e della proporzionalità delle misure.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58, con riferimento agli obblighi degli Stati membri descritti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

6.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la frequenza della comunicazione delle irregolarità e il formato delle comunicazioni da usare. Tali atti esecutivi sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all’articolo 59, paragrafo 2.

7.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici.

8.   L’OLAF può svolgere indagini, incluse verifiche e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e modalità previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (11), al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione, decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici.

9.   Fatti salvi i paragrafi 1, 7 e 8, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall’applicazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a procedere a tali audit e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

CAPO III

QUADRO FINANZIARIO PER LE AZIONI DELL’UNIONE, L’ASSISTENZA EMERGENZIALE E L’ASSISTENZA TECNICA

Articolo 6

Quadro di attuazione

1.   La Commissione stabilisce l’importo totale disponibile per le azioni dell’Unione, l’assistenza emergenziale e l’assistenza tecnica su sua iniziativa, nell’ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell’Unione.

2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il programma di lavoro per le azioni dell’Unione e l’assistenza emergenziale. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 59, paragrafo 3.

3.   Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, la Commissione può adottare un programma di lavoro separato per l’assistenza emergenziale.

4.   Le azioni dell’Unione, l’assistenza emergenziale e l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione possono essere attuate direttamente, dalla Commissione o mediante agenzie esecutive; o indirettamente, da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all’articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 7

Assistenza emergenziale

1.   In risposta a una situazione di emergenza come definita nei regolamenti specifici, è facoltà della Commissione decidere di prestare assistenza emergenziale. In tal caso essa informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

2.   Entro i limiti delle risorse disponibili, l’assistenza emergenziale può ammontare al 100 % delle spese ammissibili.

3.   L’assistenza emergenziale può consistere in assistenza negli Stati membri e in paesi terzi conformemente agli obiettivi e alle azioni definite nei regolamenti specifici.

4.   L’assistenza emergenziale può finanziare spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della richiesta di assistenza, ma non anteriormente al 1o gennaio 2014, qualora necessario per attuare l’azione.

5.   L’assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie dell’Unione.

Articolo 8

Azioni dell’Unione e assistenza emergenzialenei paesi terzi o in relazione a tali paesi

1.   È facoltà della Commissione decidere di finanziare le azioni dell’Unione e l’assistenza emergenziale nei paesi terzi o in relazione a tali paesi, conformemente agli obiettivi e alle azioni definite nei regolamenti specifici.

2.   Nei casi in cui tali azioni sono attuate direttamente, possono presentare domanda di sovvenzione le seguenti entità:

a)

gli Stati membri;

b)

paesi terzi, in casi debitamente giustificati in cui la sovvenzione è necessaria per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e dei regolamenti specifici;

c)

organismi congiunti costituiti da paesi terzi e dall’Unione o da Stati membri;

d)

le organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni regionali, gli organismi, i dipartimenti e le missioni delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali, le banche di sviluppo e le istituzioni di giurisdizione internazionale, in quanto contribuiscono agli obiettivi dei regolamenti specifici interessati;

e)

il CICR e la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa;

f)

le organizzazioni non governative stabilite e registrate nell’Unione e nei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;

g)

le agenzie dell’Unione per assistenza emergenziale.

Articolo 9

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.   Su iniziativa o per conto della Commissione, possono beneficiare di un sostegno finanziario a norma dei regolamenti specifici le misure e le attività preparatorie, di monitoraggio, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all’attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici.

2.   Le misure e le attività di cui al paragrafo 1 possono comprendere:

a)

l’assistenza alla preparazione e alla valutazione dei progetti;

b)

il sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace del presente regolamento e dei regolamenti specifici;

c)

misure connesse all’analisi, alla gestione, al monitoraggio, allo scambio di informazioni e all’attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici, nonché misure relative all’attuazione dei sistemi di controllo e all’assistenza tecnica e amministrativa;

d)

valutazioni, rapporti di esperti, statistiche e studi, anche di natura generale, sul funzionamento dei regolamenti specifici;

e)

azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a sostegno del lavoro di rete, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi. Per accrescere l’efficacia della comunicazione al grande pubblico e le sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento contribuiscono anche a coprire la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione a condizione che siano connesse agli obiettivi generali del presente regolamento e dei regolamenti specifici;

f)

installazione, aggiornamento, funzionamento e interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l’audit, il controllo e la valutazione;

g)

la progettazione di un quadro di monitoraggio e valutazione comune e di un sistema d’indicatori, tenuto conto, laddove opportuno, degli indicatori nazionali;

h)

azioni tese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;

i)

conferenze, seminari, convegni e altre misure comuni a carattere informativo e formativo relative all’attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici, per autorità e beneficiari competenti;

j)

azioni relative all’individuazione e alla prevenzione delle frodi;

k)

azioni relative all’audit.

3.   Le misure e le attività di cui al paragrafo 1possono anche riguardare i quadri finanziari precedenti e successivi.

CAPO IV

PROGRAMMI NAZIONALI

SEZIONE 1

Quadro di programmazione e attuazione

Articolo 10

Programmazione

Gli obiettivi dei regolamenti specifici sono realizzati nell’ambito della programmazione pluriennale per il periodo dal 2014 - 2020 con revisione intermedia a norma dell’articolo 15.

Articolo 11

Intervento sussidiario e proporzionato

1.   Gli Stati membri e le loro autorità competenti quali specificate all’articolo 25 sono responsabili dell’esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici a un livello appropriato, conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e nel rispetto del presente regolamento e dei regolamenti specifici.

2.   Le modalità di attuazione e di impiego del sostegno finanziario concesso nell’ambito dei regolamenti specifici, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo, tengono conto del principio di proporzionalità rispetto al livello di sostegno assegnato, riducendo così l’onere amministrativo ed agevolando un’efficace attuazione.

Articolo 12

Partenariato

1.   Ogni Stato membro organizza, conformemente alle proprie norme e prassi nazionali e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza applicabili, un partenariato con le autorità e gli organismi per svolgere il ruolo di cui al paragrafo 3. Il partenariato è costituito dalle pertinenti autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, se del caso. Comprende altresì, ove lo si ritenga opportuno, pertinenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative e parti sociali.

2.   Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.

3.   Gli Stati membri coinvolgono il partenariato nella stesura, nell’esecuzione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi nazionali. La composizione del partenariato può variare a seconda delle varie fasi del programma.

4.   Ciascuno Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza per supportare l’esecuzione dei programmi nazionali.

5.   La Commissione può fornire orientamenti sul monitoraggio dei programmi nazionali e, ove necessario e in accordo con lo Stato membro interessato, partecipare a titolo consultivo ai lavori del comitato di sorveglianza.

Articolo 13

Dialogo politico

1.   Per agevolare la predisposizione dei programmi nazionali, ogni Stato membro e la Commissione svolgono un dialogo a livello di alti funzionari, tenendo conto dei pertinenti termini indicativi di cui all’articolo 14. Il dialogo è incentrato sui risultati globali da conseguire mediante i programmi nazionali per rispondere alle necessità e priorità degli Stati membri nei settori d’intervento disciplinati dai regolamenti specifici, tenendo conto della situazione di partenza nello Stato membro interessato e degli obiettivi dei regolamenti specifici. Il dialogo costituisce anche un’opportunità per uno scambio di opinioni sulle azioni dell’Unione. Il risultato del dialogo orienta la predisposizione e l’approvazione dei programmi nazionali e conterrà un’indicazione del termine previsto per la presentazione dei programmi nazionali degli Stati membri alla Commissione che consenta un’adozione tempestiva del programma. Tale risultato sarà riportato in un verbale approvato.

2.   Nel caso di azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, le azioni in questione non sono direttamente orientate allo sviluppo e il dialogo politico persegue la totale coerenza con i principi e gli obiettivi generali dell’azione esterna e della politica estera dell’Unione relativa al paese o alla regione in questione.

3.   Conclusi i dialoghi politici la Commissione informa il Parlamento europeo sul risultato complessivo.

4.   Se uno Stato membro e la Commissione lo ritengono opportuno, il dialogo politico può essere riavviato dopo la revisione intermedia di cui all’articolo 15, al fine di riesaminare le necessità di detto Stato membro e le priorità dell’Unione.

Articolo 14

Preparazione e approvazione dei programmi operativi

1.   Ciascuno Stato membro propone, sulla base del risultato del dialogo politico di cui all’articolo 13, paragrafo 1, un programma pluriennale nazionale in conformità dei regolamenti specifici.

2.   Ciascun programma nazionale proposto si riferisce agli esercizi finanziari del periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 e comprende:

a)

una descrizione della situazione di partenza nello Stato membro, corredata dalle informazioni fattuali necessarie per una corretta valutazione delle necessità;

b)

un’analisi delle necessità nello Stato membro e degli obiettivi nazionali definiti per rispondere a tali necessità durante il periodo di applicazione del programma;

c)

un’opportuna strategia che individui gli obiettivi da realizzare con il sostegno del bilancio dell’Unione, e che comprenda i risultati da raggiungere, un calendario indicativo ed esempi di interventi previsti per realizzare tali obiettivi;

d)

una descrizione del modo in cui sono coperti gli obiettivi dei regolamenti specifici;

e)

i meccanismi che garantiscono il coordinamento tra gli strumenti introdotti dai regolamenti specifici e altri strumenti nazionali e dell’Unione;

f)

informazioni sul quadro di monitoraggio e valutazione da istituire e sugli indicatori da utilizzare per misurare i progressi compiuti nell’attuare gli obiettivi perseguiti rispetto alla situazione di partenza nello Stato membro;

g)

le disposizioni di esecuzione del programma nazionale contenenti l’indicazione delle autorità competenti e una descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo previsto;

h)

una descrizione sintetica dell’approccio scelto per dare attuazione al principio di partenariato sancito dall’articolo 12;

i)

un progetto di piano di finanziamento suddiviso indicativamente per ciascun esercizio finanziario del periodo, compresa un’indicazione delle spese di assistenza tecnica;

j)

i meccanismi e i metodi da utilizzare per pubblicizzare il programma nazionale.

3.   Gli Stati membri presentano alla Commissione le proposte di programmi nazionali entro tre mesi dalla conclusione del dialogo politico di cui all’articolo 13.

4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il modello conformemente al quale sono redatti i programmi nazionali. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 59, paragrafo 3.

5.   Prima di approvare una proposta di programma nazionale, la Commissione esamina:

a)

la sua coerenza rispetto agli obiettivi dei regolamenti specifici e al risultato del dialogo politico di cui all’articolo 13, paragrafo 1;

b)

la ripartizione dei fondi dell’Unione tra i diversi obiettivi alla luce delle necessità dei regolamenti specifici e, in caso, la motivazione di eventuali scostamenti dalle quote minime fissate nei regolamenti specifici;

c)

la pertinenza degli obiettivi, dei risultati da raggiungere, degli indicatori, il calendario e gli esempi di azioni previste nella proposta di programma nazionale, alla luce della strategia proposta dagli Stati membri;

d)

la pertinenza delle disposizioni di esecuzione di cui al paragrafo 2, lettera g), con riguardo alle azioni previste;

e)

la conformità della proposta di programma con il diritto dell’Unione;

f)

la complementarità con il sostegno finanziario fornito da altri fondi dell’Unione, compreso il Fondo sociale europeo;

g)

ove applicabile ai sensi di un regolamento specifico, con riferimento agli obiettivi e agli esempi di azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi, la coerenza con i principi e gli obiettivi generali dell’azione esterna e della politica estera dell’Unione relativa al paese o alla regione in questione.

6.   La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta di programma nazionale. Qualora ritenga che la proposta di programma nazionale non sia coerente con gli obiettivi del regolamento specifico alla luce della strategia nazionale che i fondi dell’Unione da destinare a questi obiettivi non siano sufficienti o che il programma non rispetti il diritto dell’Unione, la Commissione invita lo Stato membro interessato a fornire tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, a modificare la proposta di programma nazionale.

7.   La Commissione approva ciascun programma nazionale entro sei mesi dalla presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite.

8.   Fatto salvo il paragrafo 7 la Commissione informa il Parlamento europeo sul risultato complessivo dell’applicazione dei paragrafi 5 e 6, anche in ordine all’osservanza delle percentuali minime per obiettivo fissate nei pertinenti regolamenti specifici o allo scostamento dalle medesime.

9.   Alla luce di nuove o impreviste circostanze, su iniziativa della Commissione o dello Stato membro interessato, un programma nazionale approvato può essere riesaminato e, ove necessario, modificato per il restante periodo di programmazione.

Articolo 15

Revisione intermedia

1.   Nel 2018 la Commissione e ciascuno Stato membro rivedono la situazione, alla luce delle relazioni di valutazione intermedia presentate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo57, paragrafo 1, lettera a), e alla luce degli sviluppi delle politiche dell’Unione e nello Stato membro interessato.

2.   A seguito della revisione di cui al paragrafo 1, e alla luce del relativo risultato, i programmi nazionali possono essere modificati.

3.   Le disposizioni dell’articolo 14 sulla preparazione e sull’approvazione di tali programmi nazionali si applicano per analogia alla preparazione e all’approvazione dei programmi modificati.

4.   Ultimata la revisione intermedia e nel quadro della valutazione intermedia di cui all’articolo 57, paragrafo 2, lettera a), la Commissione riferisce sulla revisione intermedia al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 16

Struttura del finanziamento

1.   Il contributo finanziario ai sensi del programma nazionale è erogato sotto forma di sovvenzioni.

2.   Le azioni sostenute nel quadro dei programmi nazionali sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, non hanno scopo di lucro e non possono beneficiare del finanziamento da altre fonti a carico del bilancio dell’Unione.

3.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili di un progetto.

4.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % per azioni specifiche o priorità strategiche definite nei regolamenti specifici.

5.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % in circostanze eccezionali debitamente giustificate, ad esempio quando - a causa della pressione economica sul bilancio nazionale - i progetti non sarebbero altrimenti attuati e gli obiettivi del programma nazionale non sarebbero realizzati.

6.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione all’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri può raggiungere il 100 % del totale delle spese ammissibili.

Articolo 17

Principi generali di ammissibilità

1.   L’ammissibilità della spesa è determinata sulla base delle regole nazionali, salvo ove il presente regolamento o i regolamenti specifici prevedano disposizioni specifiche.

2.   Conformemente ai regolamenti specifici, per essere ammissibili le spese devono:

a)

rientrare nel campo di applicazione dei regolamenti specifici e dei relativi obiettivi;

b)

essere necessarie per il buon esito delle attività del progetto in questione;

c)

essere ragionevoli e rispettare i principi di sana gestione finanziaria, in particolare i principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia.

3.   Le spese sono ammissibili al finanziamento ai sensi dei regolamenti specifici se:

a)

il beneficiario le ha sostenute tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022, e

b)

l’autorità responsabile designata le ha effettivamente versate tra il 1o gennaio 2014 e il 30 giugno 2023.

4.   In deroga al paragrafo 3, le spese sostenute nel 2014 sono altresì ammissibili se l’autorità responsabile le ha versate prima della designazione ufficiale a norma dell’articolo 26, a condizione che i sistemi di gestione e di controllo applicati prima di tale designazione siano essenzialmente identici a quelli vigenti dopo la designazione ufficiale dell’autorità responsabile.

5.   Le spese indicate nelle richieste di pagamento del beneficiario all’autorità responsabile sono giustificate da fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno finanziario di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) e d). Per tali forme di sostegno, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, gli importi indicati nella richiesta di pagamento sono i costi rimborsati al beneficiario dall’autorità responsabile.

6.   Le entrate nette generate direttamente da un progetto nel corso della sua esecuzione e di cui non si sia tenuto conto al momento dell’approvazione del progetto stesso vengono dedotte dalle spese ammissibili del progetto al più tardi nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

Articolo 18

Spese ammissibili

1.   Le spese ammissibili possono essere rimborsate secondo le seguenti modalità:

a)

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, se del caso unitamente agli ammortamenti;

b)

tabelle standard di costi unitari;

c)

somme forfettarie;

d)

finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

2.   Le opzioni di cui al paragrafo 1 possono essere combinate se ciascuna di esse copre categorie diverse di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un’azione o per fasi successive di un’azione.

3.   Se un progetto è attuato esclusivamente mediante appalti pubblici di lavori, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, lettera a). Se l’appalto pubblico nell’ambito di un progetto è limitato a talune categorie di costi si possono applicare tutte le opzioni di cui al paragrafo 1.

4.   Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti secondo una delle seguenti modalità:

a)

un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i)

su dati statistici o altre informazioni oggettive;

ii)

su dati storici verificati dei singoli beneficiari; oppure

iii)

sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

b)

conformemente alle norme per l’applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di progetti e beneficiari;

c)

conformemente alle norme per l’applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell’ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro interessato per tipologie analoghe di progetti e beneficiari.

5.   Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascun progetto indica il metodo da applicare per stabilire i costi del progetto e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

6.   Laddove l’esecuzione di un progetto dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere calcolati forfettariamente in uno dei seguenti modi:

a)

tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell’ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro interessato per una tipologia analoga di progetto e beneficiario;

b)

tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale senza l’obbligo per lo Stato membro interessato di eseguire calcoli per determinare il tasso applicabile;

c)

tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell’Unione per una tipologia analoga di progetto e beneficiario.

7.   Nella determinazione dei costi per il personale relativi all’esecuzione di un progetto, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1 720 ore il costo salariale annuo lordo più recente documentato.

8.   Oltre ai metodi stabiliti al paragrafo 4, laddove il contributo a carico del bilancio dell’Unione non superi i 100 000 EUR, gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d) possono essere fissati caso per caso, in base ad un progetto di bilancio approvato ex ante dall’autorità responsabile.

9.   Le spese di ammortamento possono essere considerate spese ammissibili alle seguenti condizioni:

a)

le regole di ammissibilità contenute nel programma nazionale lo consentono;

b)

l’importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui al paragrafo 1, lettera a);

c)

i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno al progetto;

d)

il sostegno a carico del bilancio dell’Unione non ha contribuito all’acquisto dei beni ammortizzati.

10.   Fatto salvo l’articolo 43, ai fini del paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri la cui valuta non è l’euro possono applicare il tasso di conversione dell’euro stabilito alla data di approvazione del progetto o della firma dell’accordo relativo al progetto sulla base del tasso di cambio contabile mensile pubblicato in formato elettronico dalla Commissione. Il tasso di conversione dell’euro non è soggetto a modifiche per la durata del progetto.

Articolo 19

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a un contributo a carico del bilancio dell’Unione ai sensi dei regolamenti specifici i seguenti costi:

a)

interessi passivi;

b)

l’acquisto di terreni non edificati;

c)

l’acquisto di terreni edificati, qualora il terreno sia necessario all’esecuzione del progetto, per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile del progetto considerato;

d)

l’imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo se non recuperabile a norma del diritto nazionale sull’IVA.

Articolo 20

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1.   Su iniziativa di uno Stato membro per ciascun programma nazionale, possono beneficiare di un sostegno finanziario a norma dei regolamenti specifici le azioni di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e comunicazione, lavoro di rete, controllo e audit, oltre a misure per il rafforzamento della capacità amministrativa in vista dell’attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere:

a)

spese relative alla preparazione, selezione, valutazione, gestione e al monitoraggio del programma, delle azioni o dei progetti;

b)

spese per gli audit e controlli sul posto di azioni o progetti;

c)

spese per la valutazione del programma, delle azioni o dei progetti;

d)

spese relative all’informazione, alla divulgazione e trasparenza in relazione al programma, ad azioni o progetti, comprese le spese risultanti dall’applicazione dell’articolo 53 e le spese per le campagne d’informazione e sensibilizzazione riguardo allo scopo del programma, organizzate, tra l’altro, a livello locale;

e)

spese per l’acquisto o locazione, l’installazione e la manutenzione di sistemi informatici di gestione, monitoraggio e valutazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici;

f)

spese per le riunioni dei comitati e sottocomitati di sorveglianza relative all’attuazione delle azioni, compresi i costi relativi agli esperti e agli altri partecipanti a tali comitati e i partecipanti di paesi terzi, se la loro presenza è essenziale per il buon esito dei programmi, delle azioni o dei progetti;

g)

spese per il rafforzamento della capacità amministrativa per l’attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici.

3.   Gli Stati membri possono usare gli stanziamenti per finanziare azioni destinate a ridurre l’onere amministrativo a carico dei beneficiari e delle autorità competenti di cui all’articolo 25, compresi i sistemi di scambio di dati elettronici, ed azioni per rafforzare la capacità delle autorità dello Stato membro e dei beneficiari di amministrare e utilizzare il finanziamento concesso nell’ambito dei regolamenti specifici.

4.   Le azioni possono anche riguardare i quadri finanziari precedenti e successivi.

5.   Nell’eventualità che una o più autorità competenti siano comuni a più di un programma nazionale, è possibile accorpare, del tutto o in parte, gli stanziamenti per le spese di assistenza tecnica dei singoli programmi interessati.

SEZIONE 2

Gestione e controllo

Articolo 21

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

Ai fini dell’esecuzione del proprio programma nazionale, ciascuno Stato membro istituisce sistemi di gestione e di controllo che prevedono:

a)

la descrizione delle funzioni delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all’interno di ciascuna autorità;

b)

l’osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali autorità e all’interno delle stesse;

c)

procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;

d)

sistemi informatici per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per il monitoraggio e la rendicontazione;

e)

sistemi di rendicontazione e di monitoraggio laddove l’autorità responsabile affidi l’esecuzione di compiti ad un altro organismo;

f)

disposizioni per l’audit del funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;

g)

sistemi e procedure per garantire un’adeguata traccia di audit;

h)

la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, frodi comprese, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi di mora.

Articolo 22

Responsabilità nell’ambito della gestione concorrente

Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi nazionali secondo le rispettive responsabilità stabilite dal presente regolamento e dai regolamenti specifici.

Articolo 23

Responsabilità dei beneficiari

I beneficiari cooperano pienamente con la Commissione e le autorità competenti nello svolgimento dei relativi compiti e funzioni con riguardo al presente regolamento e ai regolamenti specifici.

Articolo 24

Responsabilità degli Stati membri

1.   Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al presente regolamento.

2.   Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi nazionali siano istituiti conformemente al presente regolamento e che funzionino in modo efficace.

3.   Gli Stati membri assegnano risorse adeguate affinché ciascuna autorità competente svolga le sue funzioni lungo tutto il periodo di programmazione.

4.   Gli Stati membri stabiliscono norme e procedure trasparenti per la selezione e l’esecuzione dei progetti in conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici.

5.   Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolgono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati istituito dalla Commissione. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i termini e le condizioni a cui deve attenersi tale sistema di scambio elettronico di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 59, paragrafo 3.

Articolo 25

Autorità competenti

1.   Ai fini del presente regolamento e dei regolamenti specifici, le autorità competenti sono:

a)

un’autorità responsabile, vale a dire un organismo pubblico dello Stato membro interessato, costituito dall’organismo designato ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che è responsabile soltanto della gestione e del controllo corretti di un programma nazionale e incaricato di tutte le comunicazioni con la Commissione;

b)

un’autorità di audit, vale a dire un’autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, indipendente sotto il profilo funzionale dall’autorità responsabile e incaricata di formulare ogni anno il parere di cui all’articolo 59, paragrafo 5, secondo comma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

c)

se opportuno, una o più autorità delegate, vale a dire un organismo pubblico o privato che svolge taluni compiti dell’autorità responsabile, sotto la responsabilità di quest’ultima.

2.   Ciascuno Stato membro definisce le regole che governano le relazioni tra le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

Articolo 26

Designazione delle autorità responsabili

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la designazione ufficiale a livello ministeriale delle autorità responsabili degli Stati membri incaricate della gestione e del controllo della spesa nell’ambito del presente regolamento, il più rapidamente possibile dopo l’approvazione del programma nazionale.

2.   La designazione di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto da parte dell’organismo dei criteri di designazione riguardanti l’ambiente interno, le attività di controllo, informazione e comunicazione e il monitoraggio previsti secondo il presente regolamento.

3.   La designazione dell’autorità responsabile si fonda sul parere di un organismo di audit, che può essere l’autorità di audit, che valuta il rispetto dei criteri di designazione da parte dell’autorità responsabile. Tale organismo può essere costituito da un’istituzione pubblica autonoma incaricata del monitoraggio, della valutazione e dell’audit dell’amministrazione. L’organismo di audit è indipendente sotto il profilo funzionale dall’autorità responsabile e svolge il proprio compito in conformità con standard internazionalmente riconosciuti. In conformità all’articolo 59, paragrafo 3 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nel decidere in merito alla designazione, gli Stati membri possono considerare se i sistemi di gestione e di controllo sono sostanzialmente gli stessi del periodo di programmazione precedente e se il loro funzionamento è stato efficace. Se dai risultati ottenuti dall’audit e dal controllo emerge che gli organismi designati non rispettano più i criteri di designazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze nell’espletamento dei compiti di tali organismi, fra l’altro mettendo fine alla designazione.

4.   Al fine di garantire il corretto funzionamento di questo sistema, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 riguardo a:

a)

le condizioni minime per la designazione delle autorità responsabili con riguardo all’ambiente interno, alle attività di controllo, informazione e comunicazione, e al monitoraggio, oltre alle norme sulla procedura per procedere e porre fine alla designazione;

b)

le norme relative alla vigilanza delle autorità responsabili e la procedura per il riesame della loro designazione;

c)

gli obblighi delle autorità responsabili in materia di intervento pubblico e di contenuto delle loro responsabilità di gestione e di controllo.

Articolo 27

Principi generali sui controlli delle autorità responsabili

1.   Le autorità responsabili effettuano un controllo amministrativo sistematico e, per raggiungere un livello sufficiente di affidabilità, lo completano con controlli sul posto, in caso anche con controlli sul posto senza preavviso delle spese connesse alle richieste di pagamento dei beneficiari, che sono dichiarate nei conti annuali.

2.   Con riferimento ai controlli sul posto, l’autorità responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall’intera popolazione dei beneficiari includendo, se opportuno, una parte casuale e una parte basata sul rischio, in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo e un livello minimo di fiducia, mirando nel contempo anche agli errori più elevati.

3.   L’autorità responsabile redige una relazione di controllo per ogni controllo sul posto.

4.   Qualora i problemi riscontrati si rivelino di natura sistemica e siano quindi potenzialmente fonte di rischio per altri progetti, l’autorità responsabile garantisce che sia svolto un ulteriore esame, se necessario anche controlli supplementari, per stabilire l’entità di tali problemi e se il tasso di errore vada oltre la soglia accettabile. L’autorità responsabile prende le necessarie misure preventive e correttive e le comunica alla Commissione nella sintesi di cui all’articolo 59, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

5.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le disposizioni necessarie finalizzate a un’applicazione uniforme del presente articolo. Tali disposizioni possono riguardare in particolare:

a)

i controlli amministrativi e i controlli sul posto, compresi i controlli sul posto senza preavviso, che l’autorità responsabile è tenuta a realizzare per accertare il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei criteri di ammissibilità derivanti dall’applicazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici, incluse le disposizioni relative al periodo in cui i documenti probatori dovrebbero essere conservati;

b)

il livello minimo dei controlli sul posto necessari ai fini di un’efficiente gestione dei rischi, nonché le condizioni alle quali gli Stati membri sono tenuti ad intensificare tali controlli o possono ridurli in caso di corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e di tassi di errore che si situano a un livello accettabile;

c)

le norme e i metodi di rendicontazione dei controlli e delle verifiche svolti e dei relativi risultati.

Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 59, paragrafo 3.

Articolo 28

Pagamento ai beneficiari

Le autorità responsabili garantiscono che i beneficiari ricevano l’importo totale del finanziamento pubblico per intero e il più rapidamente possibile. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.

Articolo 29

Funzioni dell’autorità di audit

1.   Per suffragare il parere formulato ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l’autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e di controllo e su un campione adeguato di spese incluse nei conti annuali. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 58 del presente regolamento, relativi allo status delle autorità di audit e alle condizioni che devono rispettare nell’eseguire gli audit.

2.   Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall’autorità di audit, quest’ultima si accerta che tale organismo disponga della competenza specialistica e dell’indipendenza funzionale necessarie.

3.   L’autorità di audit si assicura che il lavoro di revisione contabile sia conforme agli standard di audit riconosciuti a livello internazionale.

Articolo 30

Cooperazione con le autorità di audit

1.   La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia con esse quanto prima possibile i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di utilizzare in modo ottimale e proporzionato le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili doppioni.

2.   La Commissione e le autorità di audit si riuniscono periodicamente per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e di controllo.

Articolo 31

Controlli e audit della Commissione

1.   La Commissione si basa sulle informazioni disponibili, compresa la procedura di designazione, la richiesta di pagamento del saldo annuale di cui all’articolo 44, le relazioni annuali di esecuzione e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell’Unione, al fine di verificare se gli Stati membri abbiano istituito sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e se detti sistemi funzionino in modo efficace nel corso dell’esecuzione dei programmi nazionali.

2.   Fatte salve le attività di audit condotte dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul posto, fatto salvo un preavviso minimo di dodici giorni lavorativi all’autorità nazionale competente, eccetto in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili doppioni negli audit o nei controlli svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell’Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i beneficiari. A detti audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro.

3.   L’ambito degli audit o dei controlli può comprendere, in particolare:

a)

l’accertamento del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo di un programma nazionale o di una sua parte;

b)

la conformità delle prassi amministrative con le norme dell’Unione;

c)

l’esistenza dei documenti giustificativi richiesti e la loro rispondenza alle azioni finanziate nell’ambito dei programmi nazionali;

d)

i termini in cui sono state realizzate e controllate le azioni;

e)

una valutazione della sana gestione finanziaria delle azioni e/o del programma nazionale.

4.   Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare audit o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, indipendentemente dal mezzo su cui sono conservati, relativi a progetti e assistenza tecnica o a sistemi di gestione e di controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati. I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze degli organi giurisdizionali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.

5.   Su richiesta della Commissione e con il consenso dello Stato membro, gli organismi competenti di detto Stato membro effettuano controlli o indagini supplementari sulle azioni previste dal presente regolamento. A tali controlli possono partecipare gli agenti della Commissione o persone da questa delegate. Al fine di migliorare la qualità dei controlli, la Commissione può, con il consenso degli Stati membri interessati, chiedere l’assistenza delle autorità di tali Stati membri per determinati controlli o indagini.

6.   La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l’efficace funzionamento dei suoi sistemi di gestione e di controllo o la regolarità delle spese in conformità delle norme applicabili.

SEZIONE 3

Gestione finanziaria

Articolo 32

Impegni di bilancio

1.   Gli impegni di bilancio dell’Unione nel rispetto di ciascun programma nazionale sono assunti in frazioni annue nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

2.   La decisione della Commissione di approvare un programma nazionale costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

3.   Per ciascun programma nazionale, l’impegno di bilancio relativo alla prima frazione segue l’approvazione del programma da parte della Commissione.

4.   Gli impegni di bilancio relativi alle frazioni successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1o maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, salvo ove sia applicabile l’articolo 16 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 33

Norme comuni per i pagamenti

1.   I pagamenti, da parte della Commissione, del contributo a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all’impegno di bilancio aperto meno recente in questione.

2.   I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento iniziale, di prefinanziamento annuale, di pagamenti dei saldi annuali e di pagamento del saldo finale.

3.   Si applica l’articolo 90 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 34

Cumulo del prefinanziamento iniziale e dei saldi annuali

1.   La somma complessiva del pagamento del prefinanziamento iniziale e dei pagamenti dei saldi annuali non supera il 95 % del contributo a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale interessato.

2.   Una volta raggiunto il massimale del 95 %, gli Stati membri possono continuare a trasmettere alla Commissione le richieste di pagamento.

Articolo 35

Modalità di prefinanziamento

1.   A seguito della decisione che approva il programma nazionale, la Commissione versa entro quattro mesi all’autorità responsabile designata un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l’intero periodo di programmazione. Tale importo iniziale a titolo di prefinanziamento rappresenta il 4 % del contributo totale a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale interessato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio può essere suddiviso in due rate.

2.   Un importo di prefinanziamento annuale pari al 3 % del contributo totale a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale interessato è versato prima del 1o febbraio 2015. Per gli anni dal 2016 al 2022 tale importo rappresenta il 5 % del contributo totale a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale interessato.

3.   Se un programma nazionale è approvato nel 2015 o successivamente, il prefinanziamento iniziale e il prefinanziamento annuale sono versati entro 60 giorni dall’approvazione del programma nazionale, in base alle disponibilità di bilancio.

4.   Nel caso di modifiche al contributo totale a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale, l’importo del prefinanziamento iniziale e quello del prefinanziamento annuale sono riveduti di conseguenza e recepiti nella decisione di finanziamento.

5.   Il prefinanziamento è utilizzato per effettuare pagamenti ai beneficiari che attuano il programma nazionale, nonché per le competenti autorità per coprire le spese relative all’assistenza tecnica. A tali fini è messo immediatamente a disposizione dell’autorità responsabile.

Articolo 36

Liquidazione del prefinanziamento

1.   La liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla Commissione in conformità all’articolo 40, al più tardi al momento della chiusura del programma nazionale.

2.   La liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento annuale è effettuata dalla Commissione in conformità all’articolo 39.

3.   L’importo totale versato a titolo di prefinanziamento è rimborsato alla Commissione se entro 36 mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del prefinanziamento iniziale non è stata inoltrata nessuna richiesta di pagamento ai sensi dell’articolo 44.

4.   Gli interessi maturati sul prefinanziamento iniziale sono imputati al programma nazionale in questione e sono detratti dall’importo di spesa pubblica indicato nella richiesta di pagamento finale.

Articolo 37

Entrate con destinazione specifica interne

1.   Costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012:

i)

le somme che, in applicazione degli articoli 45 e 47 del presente regolamento, devono essere versate al bilancio dell’Unione, compresi gli interessi;

ii)

le somme che, in seguito alla chiusura dei programmi nell’ambito del quadro finanziario pluriennale precedente, sono versate al bilancio dell’Unione, compresi gli interessi.

2.   Le somme di cui al paragrafo 1 sono versate al bilancio dell’Unione e, in caso di riutilizzo, sono utilizzate in primo luogo per finanziare le spese ai sensi dei regolamenti specifici.

Articolo 38

Definizione dell’esercizio finanziario

Ai fini del presente regolamento l’esercizio finanziario, di cui all’articolo 59 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, copre le spese sostenute e le entrate affluenti e contabilizzate dall’autorità responsabile nel periodo che va dal 16 ottobre dell’anno «N-1» al 15 ottobre dell’anno N».

Articolo 39

Pagamento del saldo annuale

1.   La Commissione procede al pagamento del saldo annuale in base al piano di finanziamento in vigore, ai conti annuali dell’esercizio finanziario corrispondente del programma nazionale, e alla corrispondente decisione di liquidazione.

2.   I conti annuali coprono i versamenti effettuati dall’autorità responsabile durante l’esercizio finanziario, compresi i versamenti relativi all’assistenza tecnica, per il quale sono stati rispettati i requisiti di controllo di cui all’articolo 27.

3.   In base alle disponibilità di bilancio, il pagamento del saldo annuale è effettuato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti di cui all’articolo 44, paragrafo 1, e all’articolo 54 ed è stato liquidato l’ultimo conto annuale.

Articolo 40

Chiusura del programma

1.   Entro il 31 dicembre 2023 gli Stati membri forniscono i seguenti documenti:

a)

le informazioni richieste per gli ultimi conti annuali, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1;

b)

una richiesta di pagamento del saldo finale;

c)

la relazione finale di esecuzione del programma nazionale, di cui all’articolo 54, paragrafo 1.

2.   I pagamenti effettuati dall’autorità responsabile nel periodo che va dal 16 ottobre 2022 al 30 giugno 2023 sono inclusi negli ultimi conti annuali.

3.   Una volta ricevuti i documenti di cui al paragrafo 1, la Commissione procede al pagamento del saldo finale, in base al piano di finanziamento in vigore, agli ultimi conti annuali e alla corrispondente decisione di liquidazione.

4.   In base alle disponibilità di bilancio, il pagamento del saldo finale è effettuato entro tre mesi dalla data di liquidazione dei conti dell’esercizio finanziario finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione finale di esecuzione, se successiva. Fatto salvo l’articolo 52, gli importi ancora impegnati dopo il pagamento del saldo sono disimpegnati dalla Commissione entro sei mesi.

Articolo 41

Interruzione dei termini di pagamento

1.   I termini di pagamento di una richiesta di pagamento possono essere interrotti dall’ordinatore delegato ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per un periodo massimo di sei mesi, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a)

a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell’Unione, vi sono prove evidenti che fanno presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

b)

l’ordinatore delegato deve effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza di informazioni secondo cui le spese contenute in una richiesta di pagamento sarebbero connesse a un’irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;

c)

non sono stati forniti uno o più documenti richiesti ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono acconsentire a una proroga del periodo di interruzione di ulteriori tre mesi.

2.   L’ordinatore delegato limita l’interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvengano gli elementi di cui al paragrafo 1, primo comma, a meno che non sia possibile individuare la parte delle spese in questione. L’ordinatore delegato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro e l’autorità di gestione in merito ai motivi dell’interruzione, chiedendo ad essi di porre rimedio alla situazione. L’ordinatore delegato pone fine all’interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

Articolo 42

Sospensione del pagamento

1.   La Commissione può sospendere la totalità o una parte del pagamento del saldo annuale se:

a)

il sistema di gestione e di controllo del programma nazionale presenta gravi carenze di funzionamento che hanno messo a repentaglio il contributo dell’Unione al programma nazionale stesso e per le quali non sono state adottate misure correttive;

b)

le spese figuranti nei conti annuali sono connesse a un’irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata; o

c)

lo Stato membro non ha adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un’interruzione ai sensi dell’articolo 41;

2.   La Commissione può decidere di sospendere la totalità o una parte del pagamento di un saldo annuale dopo aver dato allo Stato membro interessato l’opportunità di presentare osservazioni.

3.   La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte del pagamento di un saldo annuale quando lo Stato membro interessato ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

Articolo 43

Uso dell’euro

1.   Gli importi che figurano nei programmi nazionali presentati dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le dichiarazioni di spesa, le richieste di pagamento, i conti annuali e le spese indicate nelle relazioni di esecuzione annuali e finali sono espressi in euro.

2.   Gli Stati membri la cui valuta non è l’euro alla data della richiesta di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tali importi sono convertiti in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall’autorità responsabile del programma nazionale interessato. Il tasso di cambio è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

3.   Quando l’euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 2 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall’autorità responsabile prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l’euro.

SEZIONE 4

Liquidazione dei conti e rettifiche finanziarie

Articolo 44

Richiesta di pagamento del saldo annuale

1.   Entro il 15 febbraio dell’anno che segue l’esercizio finanziario, ogni Stato membro presenta alla Commissione i documenti e le informazioni richieste dall’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. I documenti presentati fungono da richiesta di pagamento del saldo annuale. La scadenza del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogata dalla Commissione al massimo al 1o marzo, previa comunicazione da parte dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono, al livello appropriato, pubblicare tali informazioni.

2.   La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di fornire ulteriori informazioni ai fini della liquidazione annuale dei conti. Se uno Stato membro non fornisce le informazioni richieste entro la scadenza indicata dalla Commissione per la loro presentazione, la Commissione può prendere la decisione di liquidare i conti sulla base delle informazioni in suo possesso.

3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i modelli conformemente ai quali i sono redatti i documenti di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 59, paragrafo 2.

Articolo 45

Liquidazione annuale dei conti

1.   Entro il 31 maggio dell’anno che segue l’esercizio finanziario, la Commissione decide in merito alla liquidazione dei conti annuali per ciascun programma nazionale. La decisione di liquidazione riguarda la completezza, esattezza e veridicità dei conti annuali presentati e non pregiudica eventuali rettifiche finanziarie successive.

2.   La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le modalità per l’esecuzione della procedura di liquidazione annuale dei conti, per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all’adozione della decisione e alla sua attuazione, compresi lo scambio d’informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 59, paragrafo 3.

Articolo 46

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

Gli Stati membri apportano le rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche rilevate nei programmi nazionali. Le rettifiche finanziarie consistono nella soppressione totale o parziale del contributo a carico del bilancio dell’Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per il bilancio dell’Unione e apportano una rettifica proporzionale. Gli importi esclusi dal finanziamento e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al relativo programma nazionale, ad esclusione degli importi che risultano da irregolarità identificate dalla Corte dei conti e dai servizi della Commissione, compreso l’OLAF. Dopo la chiusura del programma nazionale, lo Stato membro interessato restituisce gli importi recuperati al bilancio dell’Unione.

Articolo 47

Verifica di conformità e rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1.   La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell’Unione a un programma nazionale e procedendo al recupero presso lo Stato membro interessato al fine di escludere dal finanziamento dell’Unione qualsiasi spesa che violi la normativa applicabile, anche per carenze nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri individuate dalla Commissione o dalla Corte dei conti.

2.   Una violazione della normativa applicabile determina una rettifica finanziaria solo in relazione alle spese dichiarate alla Commissione e ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a)

la violazione ha influenzato la selezione di un progetto nell’ambito del programma nazionale oppure, ove non sia possibile stabilire l’impatto a causa della natura della violazione, sussiste un rischio consistente che la violazione abbia avuto tale effetto;

b)

la violazione ha influenzato l’importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell’Unione oppure, ove non sia possibile quantificare l’entità dell’impatto a livello finanziario a causa della natura della violazione, sussiste nondimeno un rischio consistente che la violazione abbia avuto tale effetto.

3.   Nel decidere una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della violazione della normativa applicabile e delle implicazioni finanziarie per il bilancio dell’Unione.

4.   Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare.

5.   Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:

a)

le spese sostenute dall’autorità responsabile più di 36 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie verifiche;

b)

le spese per azioni pluriennali nel quadro dei programmi nazionali, per le quali l’ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 36 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro, dei risultati delle proprie verifiche;

c)

le spese per azioni nell’ambito dei programmi nazionali diverse da quelle previste alla lettera b), per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo finale da parte dell’autorità responsabile è stato effettuato oltre 36 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro, dei risultati delle proprie verifiche.

6.   La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le modalità per l’esecuzione della verifica di conformità, per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all’adozione della decisione e alla sua esecuzione, compresi lo scambio d’informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 59, paragrafo 3.

Articolo 48

Obblighi degli Stati membri

L’applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l’obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all’articolo 21, lettera h), del presente regolamento e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (12).

Articolo 49

Rimborso

1.   Qualsiasi rimborso nei confronti del bilancio dell’Unione è effettuato entro il termine indicato nell’ordine di riscossione emesso a norma dell’articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tale termine corrisponde all’ultimo giorno del secondo mese successivo all’emissione dell’ordine.

2.   Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all’applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo percentuale al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

SEZIONE 5

Disimpegno

Articolo 50

Principi

1.   I programmi nazionali sono sottoposti ad una procedura di disimpegno sulla base del principio per cui sono disimpegnati gli importi connessi a un impegno cui non si accompagna un prefinanziamento iniziale e annuale ai sensi dell’articolo 35 e una richiesta di pagamento ai sensi dell’articolo 44, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio. Ai fini del disimpegno, la Commissione calcola l’importo aggiungendo un sesto dell’impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2015 al 2020.

2.   In deroga al paragrafo 1, i termini per il disimpegno non si applicano all’impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014.

3.   Se il primo impegno di bilancio annuale è connesso al contributo complessivo annuo per il 2015, in deroga al paragrafo 1 i termini per il disimpegno non si applicano all’impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2015. In questi casi la Commissione calcola l’importo ai sensi del paragrafo 1, aggiungendo un quinto dell’impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2015 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2016 al 2020.

4.   L’impegno relativo all’ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.

5.   È automaticamente disimpegnato qualunque impegno ancora aperto all’ultima data utile per l’ammissibilità delle spese ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, e per il quale l’autorità responsabile non abbia presentato nessuna richiesta di pagamento entro sei mesi da tale data.

Articolo 51

Eccezioni al disimpegno

1.   L’importo interessato dal disimpegno s’intende ridotto degli importi che l’autorità responsabile non è stata in grado di dichiarare alla Commissione a causa di:

a)

azioni sospese in virtù di procedimenti giudiziari o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o

b)

cause di forza maggiore che compromettono gravemente l’esecuzione del programma nazionale, in tutto o in parte. Le autorità responsabili che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull’attuazione della totalità o di una parte del programma nazionale.

La riduzione può essere richiesta una volta, se la sospensione o le cause di forza maggiore sono durate fino ad un anno. Qualora la sospensione o la causa di forza maggiore si prolunghi per oltre un anno, la riduzione può essere richiesta più volte, in relazione alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l’esecuzione dell’azione e la data della decisione giudiziaria o amministrativa finale.

2.   Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, al fine di dichiarare l’importo entro la chiusura dell’esercizio precedente.

3.   Non rientra nel calcolo del disimpegno automatico la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una richiesta di pagamento, ma il cui pagamento è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell’anno N + 2.

Articolo 52

Procedura

1.   Ogniqualvolta sussista un rischio di applicazione del disimpegno ai sensi dell’articolo 50, la Commissione informa gli Stati membri il prima possibile.

2.   Sulla base delle informazioni in suo possesso al 31 gennaio, la Commissione informa l’autorità responsabile circa l’importo del disimpegno risultante dalle informazioni in suo possesso.

3.   Lo Stato membro interessato dispone di due mesi per accettare l’importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

4.   La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine ultimo risultante dall’applicazione dei paragrafi da 1 a 3.

5.   In caso di disimpegno automatico, il contributo a carico del bilancio dell’Unione al programma nazionale interessato è ridotto, per l’anno considerato, dell’importo oggetto del disimpegno automatico. Il contributo dell’Unione al piano di finanziamento sarà ridotto proporzionalmente, salvo che lo Stato membro produca un piano di finanziamento modificato.

CAPO V

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE

Articolo 53

Informazione e pubblicità

1.   Gli Stati membri e le autorità responsabili sono responsabili di quanto segue:

a)

un sito o portale web che fornisca informazioni sui programmi nazionali nello Stato membro interessato e sull’accesso agli stessi;

b)

informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nel quadro dei programmi nazionali;

c)

pubblicizzare presso i cittadini dell’Unione il ruolo e le realizzazioni dei regolamenti specifici, mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull’impatto dei programmi nazionali.

2.   Gli Stati membri garantiscono la trasparenza dell’esecuzione dei programmi nazionali e stilano un elenco di azioni finanziate per programma nazionale, accessibile tramite il sito o il portale web. L’elenco delle azioni include informazioni aggiornate sui beneficiari finali, sul nome dei progetti e sull’ammontare del finanziamento dell’Unione ad essi destinato.

3.   Di norma, le informazioni sono rese pubbliche, eccetto nel caso in cui sono soggette a restrizioni a motivo del loro carattere riservato, in particolare con riguardo alla sicurezza, all’ordine pubblico, alle indagini penali e alla protezione dei dati personali.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 per definire le norme relative alle misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e alle misure di informazione destinate ai beneficiari.

5.   La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità. La Commissione adotta tali atti di esecuzione conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 59, paragrafo 3.

Articolo 54

Relazioni di esecuzione

1.   Entro il 31 marzo 2016 ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo sino al 2022 incluso, l’autorità responsabile presenta alla Commissione una relazione annuale di esecuzione di ciascun programma nazionale svoltosi nel precedente esercizio finanziario e può, al livello appropriato, pubblicare tali informazioni. La relazione presentata nel 2016 riguarda gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Lo Stato membro presenta una relazione finale di esecuzione dei programmi nazionali entro il 31 dicembre 2023.

2.   Le relazioni annuali di esecuzione contengono informazioni su quanto segue:

a)

esecuzione del programma nazionale con riferimento ai dati finanziari e agli indicatori;

b)

ogni problema significativo che abbia ripercussioni sui risultati del programma nazionale.

3.   Alla luce della revisione intermedia di cui all’articolo 15, la relazione annuale di esecuzione presentata nel 2017 contiene e valuta:

a)

le informazioni elencate al paragrafo 2;

b)

i progressi verso il conseguimento degli obiettivi dei programmi nazionali, realizzati con il contributo a carico del bilancio dell’Unione;

c)

il coinvolgimento dei partner pertinenti ai sensi dell’articolo 12.

4.   La relazione annuale di esecuzione presentata nel 2020 e la relazione finale di esecuzione, oltre alle informazioni e alla valutazione di cui al paragrafo 2, comprendono informazioni e la valutazione sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma nazionale, tenendo presente l’esito del dialogo politico di cui all’articolo 13, paragrafo 1.

5.   Le relazioni annuali di esecuzione di cui ai paragrafi da 1 a 4 si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni indicate in tali paragrafi. Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro interessato che la relazione annuale di esecuzione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, tale relazione si considera ricevibile.

6.   La Commissione informa lo Stato membro interessato in merito alle sue osservazioni sulla relazione annuale di esecuzione entro due mesi dalla sua data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, la relazione s’intende accettata.

7.   La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni in merito a problemi riportati nella relazione annuale di esecuzione dell’autorità responsabile che incidono sull’attuazione del programma nazionale. In tal caso, l’autorità responsabile fornisce le informazioni necessarie con riguardo a tali osservazioni e, se del caso, informa la Commissione in merito alle misure adottate. La Commissione è informata entro tre mesi dalla formulazione di tali osservazioni.

8.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i modelli conformemente ai quali sono redatte la relazione annuale di esecuzione e la relazione finale di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all’articolo 59, paragrafo 2.

Articolo 55

Quadro comune di monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione svolge un monitoraggio periodico del presente regolamento e dei regolamenti specifici, ove opportuno in cooperazione con gli Stati membri.

2.   L’attuazione dei regolamenti specifici è valutata dalla Commissione in partenariato con gli Stati membri in conformità all’articolo 57.

3.   È istituito un quadro comune di monitoraggio e valutazione allo scopo di misurare la pertinenza, l’efficacia, l’efficienza, il valore aggiunto e la sostenibilità delle azioni, la semplificazione e la riduzione dell’onere amministrativo, alla luce degli obiettivi del presente regolamento e dei regolamenti specifici, nonché i risultati da questi prodotti in quanto strumenti che contribuiscono allo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 58 per sviluppare ulteriormente il quadro comune di monitoraggio e valutazione.

5.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le necessarie informazioni per consentire il monitoraggio e la valutazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici.

6.   La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell’ambito dei regolamenti specifici e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative pertinenti dell’Unione.

7.   La Commissione presta particolare attenzione al monitoraggio e alla valutazione delle azioni e dei programmi riguardanti paesi terzi, conformemente all’articolo 8.

Articolo 56

Valutazione dei programmi nazionali effettuata dagli Stati membri

1.   Gli Stati membri effettuano le valutazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1. La valutazione da svolgere nel 2017 contribuisce a migliorare la qualità dell’elaborazione e dell’esecuzione dei programmi nazionali, in conformità al quadro comune di monitoraggio e valutazione.

2.   Gli Stati membri garantiscono l’esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari per le valutazioni di cui al paragrafo 1, compresi i dati relativi agli indicatori del quadro comune di monitoraggio e valutazione.

3.   Le valutazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, sono effettuate da esperti indipendenti sotto il profilo funzionale dalle autorità responsabili, dalle autorità di audit e dalle autorità delegate. Tali esperti possono essere affiliati ad un’istituzione pubblica autonoma incaricata del monitoraggio, della valutazione e dell’audit dell’amministrazione. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni.

4.   Le valutazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, sono rese pubbliche integralmente, eccetto nel caso in cui le informazioni sono soggette a restrizioni a motivo del loro carattere riservato, in particolare con riguardo alla sicurezza, all’ordine pubblico, alle indagini penali e alla protezione dei dati personali.

Articolo 57

Relazioni di valutazione degli Stati membri e della Commissione

1.   Nel rispetto del quadro comune di monitoraggio e valutazione, gli Stati membri presentano alla Commissione:

a)

entro il 31 dicembre 2017, una relazione di valutazione intermedia sull’esecuzione delle azioni e sui progressi nel conseguimento degli obiettivi dei loro programmi nazionali;

b)

entro il 31 dicembre 2023, una relazione di valutazione ex post sugli effetti delle azioni nell’ambito dei loro programmi nazionali.

2.   Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

a)

entro il 30 giugno 2018, una relazione di valutazione intermedia sull’attuazione del presente regolamento e dei regolamenti specifici a livello di Unione. Tale relazione di valutazione intermedia comprende altresì la valutazione della revisione intermedia svolta conformemente al presente regolamento e dei regolamenti specifici;

b)

entro il 30 giugno 2024, una relazione di valutazione ex post sugli effetti del presente regolamento e dei regolamenti specifici a seguito della chiusura dei programmi nazionali.

3.   La valutazione ex post della Commissione esamina altresì l’impatto dei regolamenti specifici sullo sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in termini di contributo ai seguenti obiettivi:

a)

lo sviluppo di una cultura comune di sicurezza delle frontiere, cooperazione tra autorità di contrasto e gestione delle crisi;

b)

una gestione efficace dei flussi migratori verso l’Unione;

c)

lo sviluppo del sistema europeo comune di asilo;

d)

il trattamento equo e non discriminatorio dei cittadini di paesi terzi;

e)

la solidarietà e la cooperazione tra Stati membri nell’affrontare le questioni migratorie e di sicurezza interna;

f)

un approccio comune dell’Unione alla migrazione e alla sicurezza nei confronti di paesi terzi.

4.   Tutte le relazioni di valutazione di cui al presente articolo sono rese pubbliche integralmente, eccetto nel caso in cui le informazioni sono soggette a restrizioni a motivo del loro carattere riservato, in particolare con riguardo alla sicurezza, all’ordine pubblico, alle indagini penali e alla protezione dei dati personali.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 26, paragrafo 4, all’articolo 29, paragrafo 1, all’articolo 53, paragrafo 4, e all’articolo 55, paragrafo 4, è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 21 maggio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per un periodo di tre anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo di sette anni.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 26, paragrafo 4, all’articolo 29, paragrafo 1, all’articolo 53, paragrafo 4, e all’articolo 55, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, dell’articolo 26, paragrafo 4, dell’articolo 29, paragrafo 1, dell’articolo 53, paragrafo 4, e dell’articolo 55, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 59

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato «Asilo, migrazione e integrazione e Fondo Sicurezza interna». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione, tranne nei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 4, all’articolo 24, paragrafo 5, all’articolo 45, paragrafo 2, all’articolo 47, paragrafo 6, e all’articolo 53, paragrafo 5, del presente regolamento.

Articolo 60

Revisione

Sulla base di una proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020.

Articolo 61

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 299 del 4.10.2012, pag. 108.

(2)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 23.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(5)  Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(8)  Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (cfr. pagina 168 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (cfr. pagina 93 della presente Gazzetta ufficiale).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(11)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(12)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).