11.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 367/2014 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2014

che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il massimale annuale per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) è costituito dagli importi massimi fissati a tal fine nell'allegato I del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 (2) e precisamente nel sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti.

(2)

L'articolo 10 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 (3) del Consiglio dispone che gli importi risultanti dall' aggiustamento volontario di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 5, del regolamento e dall'applicazione dell'articolo 136 dello stesso regolamento possano essere messi a disposizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2014.

(3)

La decisione di esecuzione 2013/146/UE della Commissione (4) fissa l'importo risultante dall'applicazione dell'aggiustamento volontario nel Regno Unito per l'anno civile 2013. Tale importo deve essere messo a disposizione del FEASR nell'anno 2014.

(4)

L'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 dispone che gli Stati membri possano decidere, entro il 1o agosto 2009, di rendere disponibile, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, per il sostegno all'Unione nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del FEASR, un importo da calcolarsi a norma dell'articolo 69, paragrafo 7, anziché ricorrere all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), dello stesso regolamento. Gli importi disponibili per il trasferimento sono stati calcolati e fissati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione (5).

(5)

L'articolo 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009, come integrato dal regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), dispone che gli Stati membri che, in conformità all'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009, hanno deciso di rendere disponibile, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, un importo per il sostegno all'Unione nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del FEASR, devono continuare a rendere disponibili gli importi di cui all'allegato VIII bis di detto regolamento, come integrato dal regolamento (UE) n. 1310/2013, nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del FEASR per l'esercizio finanziario 2015.

(6)

Pertanto gli importi di cui all'allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 73/2009 per la Germania e la Svezia devono essere messi a disposizione nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del FEASR per l'esercizio finanziario 2015.

(7)

L'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) prevede che, per gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008 (8) del Consiglio, il pertinente bilancio annuale disponibile a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento sia trasferito al FEASR con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014. La Grecia ha applicato l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008.

(8)

È pertanto opportuno fissare il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA per gli esercizi finanziari 2014-2020. A fini di chiarezza dovrebbero essere pubblicati anche gli importi da mettere a disposizione del FEASR,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nonché gli importi disponibili per gli esercizi di bilancio 2014-2020 per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma degli articoli 10 quater, paragrafo 2, 136 e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, figurano in allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(3)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(4)  Decisione di esecuzione 2013/146/UE della Commissione, del 20 marzo 2013, che fissa l'importo risultante dall'applicazione dell'aggiustamento volontario nel Regno Unito per l'anno civile 2013 (GU L 82 del 22.3.2013, pag. 58).

(5)  Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

(7)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(8)  Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone (GU L 178 del 5.7.2008, pag. 1).


ALLEGATO

(milioni di EUR)

Esercizio finanziario

Importi messi a disposizione del FEASR

Saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

Articolo 10 ter del regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009

Articolo 66 del regolamento (UE) n. 1307/2013

2014

296,3

51,6

 

4,0

43 778,1

2015

 

 

51,6

4,0

44 312,4

2016

 

 

 

4,0

44 624,0

2017

 

 

 

4,0

44 859,0

2018

 

 

 

4,0

44 885,0

2019

 

 

 

4,0

44 912,0

2020

 

 

 

4,0

44 937,0