8.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 105/1


REGOLAMENTO (UE) N. 258/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2014

che istituisce un programma dell’Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 716/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell’informativa finanziaria e della revisione contabile. Sulla base di tale decisione, lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), l’International Financial Reporting Standards Foundation (la Fondazione IFRS), che è il successore legale dell’International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) e il Public Interest Oversight Board (PIOB) hanno beneficiato del cofinanziamento dell’Unione sotto forma di sovvenzioni di funzionamento fino al 31 dicembre 2013.

(2)

La crisi che ha colpito i mercati finanziari a partire dal 2008 ha posto la questione dell’informativa finanziaria e della revisione contabile al centro dell’agenda politica dell’Unione. Un quadro di informativa finanziaria comune ben funzionante è essenziale per il mercato interno, per l’efficace funzionamento dei mercati dei capitali e per la realizzazione di un mercato integrato dei servizi finanziari nell’Unione.

(3)

Oltre a svolgere un ruolo centrale nel garantire che gli investitori dispongano di informazioni importanti riguardo allo stato patrimoniale, al conto economico e ai flussi di cassa, i bilanci supportano un’efficace governance societaria.

(4)

Oltre a svolgere un ruolo essenziale nel tutelare gli interessi di azionisti e creditori, i bilanci costituiscono il fondamento della regolamentazione prudenziale, nel senso che si basano sui bilanci delle società tutti i principali strumenti legislativi relativi ai servizi finanziari, compresi i regolamenti (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e (UE) n. 575/2013 (5). Le autorità di regolamentazione si affidano alla terminologia contabile al fine di comprendere quali rischi una società si stia assumendo e, pertanto, che cosa sia richiesto a tale società.

(5)

In un’economia mondiale vi è la necessità di un linguaggio contabile mondiale che tenga conto delle diverse tradizioni contabili già invalse. Il G20 ha ripetutamente chiesto l’adozione di principi contabili mondiali e la convergenza fra i principi esistenti e quelli futuri. I principi internazionali dell’informativa finanziaria (International Financial Reporting Standards – IFRS) elaborati dall’International Accounting Standards Board (IASB) sono adottati e utilizzati in numerosi - ma non in alcuni importanti - ordinamenti giuridici. Occorre che tali principi contabili internazionali siano elaborati nell’ambito di un processo trasparente e soggetto a responsabilità democratica. Per garantire il rispetto degli interessi dell’Unione e l’elevata qualità dei principi internazionali nonché la loro conformità alla legislazione dell’Unione, è di fondamentale importanza che gli interessi dell’Unione siano rappresentati in modo adeguato in tale processo di definizione dei principi internazionali. Fra tali interessi figura la salvaguardia del principio secondo cui i bilanci dovrebbero dare una «rappresentazione veritiera e corretta» ed essere affidabili, comprensibili, comparabili e pertinenti.

(6)

In conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), è opportuno che gli IFRS siano incorporati nel diritto dell’Unione affinché siano applicati dalle società i cui titoli sono quotati in un mercato regolamentato dell’Unione soltanto a condizione che gli IFRS rispondano ai criteri enunciati in detto regolamento, fra cui quello della «rappresentazione veritiera e corretta» di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Gli IFRS rivestono pertanto un ruolo fondamentale nel funzionamento del mercato interno e l’Unione è quindi direttamente interessata a garantire che il processo attraverso cui gli IFRS sono elaborati e approvati produca principi coerenti con il quadro normativo del mercato interno.

(7)

Gli IFRS sono emessi dallo IASB e le relative interpretazioni dall’IFRS Interpretation Committee, due organismi della Fondazione IFRS. È dunque importante definire un idoneo assetto per il finanziamento di tale Fondazione.

(8)

L’EFRAG è stato istituito nel 2001 da organizzazioni europee che rappresentano emittenti e professionisti contabili coinvolti nel processo di informativa finanziaria. A norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, l’EFRAG fornisce alla Commissione pareri sulla conformità con i criteri di cui al predetto regolamento di un principio contabile emesso dallo IASB o di un’interpretazione emessa dall’IFRS Interpretation Committee da omologare.

(9)

L’EFRAG sta assumendo il ruolo di «portavoce contabile unico» dell’Europa nell’arena internazionale. In tale veste, fornisce contributi al processo di elaborazione dei principi da parte dell’IASB. Affinché l’EFRAG possa svolgere tale ruolo, esso dovrebbe essere esposto a tutti i possibili punti di vista assunti nell’Unione nel corso dell’iter procedurale; in tale contesto gli enti di normazione e regolamentazione, nonché i governi nazionali, unitamente ad altri soggetti interessati, svolgono un ruolo fondamentale date le considerevoli differenze di opinione già esistenti fra gli Stati membri e le varie parti interessate. Tutte le interazioni dell’EFRAG con lo IASB dovrebbero avvenire nella completa trasparenza e qualsiasi decisione adottata dall’EFRAG deve essere presa dopo aver consultato tutti gli enti di normazione nazionali.

(10)

In considerazione del ruolo svolto dall’EFRAG nel valutare se gli IFRS siano conformi ai requisiti della politica e legislazione societaria dell’Unione, quali indicati nel regolamento (CE) n. 1606/2002, è necessario che l’Unione garantisca che l’EFRAG benefici stabilmente di fondi, contribuendo al suo finanziamento.

(11)

Il 12 novembre 2013 la Commissione ha pubblicato la relazione di Philippe Maystadt, consulente speciale del commissario responsabile per il mercato interno e ai servizi («relazione del consulente speciale»), in cui si delineano le possibili riforme della governance dell’EFRAG volte a rafforzare il contributo dell’Unione allo sviluppo dei principi contabili internazionali. Per conseguire gli attesi obiettivi del programma di cofinanziamento fissati dal presente regolamento («programma»), è necessario che gli assetti di governance siano riveduti alla luce delle raccomandazioni indicate nella relazione del consulente speciale e che tali riforme siano attuate senza indugio. La Commissione dovrebbe monitorare l’attuazione della riforma della governance dell’EFRAG e informare il Parlamento europeo e il Consiglio sui relativi progressi. A tal fine la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della riforma della governance entro il 31 marzo 2014.

(12)

È opportuno che il lavoro tecnico dell’EFRAG consista nel fornire consulenza tecnica alla Commissione ai fini dell’omologazione degli IFRS e in opportune modalità di partecipazione di tali IFRS al relativo processo di sviluppo e assicuri che si tenga debito conto degli interessi dell’Unione nel processo di definizione dei principi internazionali. Tali interessi dovrebbero comprendere la nozione di «prudenza» e il mantenimento del requisito della «rappresentazione veritiera e corretta» di cui alla direttiva 2013/34/UE e tener conto dell’impatto dei principi sulla stabilità finanziaria e l’economia. La Commissione dovrebbe valutare il lavoro tecnico dell’EFRAG con apposite relazioni predisposte in base ai criteri enunciati nel presente regolamento.

(13)

Nell’ambito della revisione legale dei conti il PIOB è stato istituito nel 2005 dal Monitoring Group, un organismo internazionale incaricato di monitorare la riforma della governance dell’International Federation of Accountants (IFAC). Il ruolo del PIOB consiste nella vigilanza sul processo di adozione dei principi di revisione internazionali (International Standards on Auditing – ISA) e su altre attività di interesse pubblico svolte dall’IFAC. A norma dell’articolo 26 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), è possibile adottare ISA affinché siano applicati nell’Unione, a condizione in particolare che siano stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria. Anche le proposte sulla revisione dei conti del 30 novembre 2011 prevedono l’introduzione degli ISA nell’Unione.

(14)

L’introduzione degli ISA nell’Unione e il ruolo chiave del PIOB nell’assicurare che soddisfino i requisiti di cui alla direttiva 2006/43/CE significano che l’Unione è direttamente interessata a garantire che il processo attraverso cui tali principi sono elaborati e approvati produca principi coerenti con il quadro normativo del mercato interno. La proposta della Commissione di modificare la direttiva 2006/43/CE riconosce anche esplicitamente il ruolo del PIOB. È dunque importante garantire un idoneo assetto di finanziamento per il PIOB.

(15)

Gli organismi operanti nel settore della contabilità e della revisione contabile sono fortemente dipendenti dai finanziamenti e svolgono nell’Unione compiti importanti che sono decisivi per il funzionamento del mercato interno. I beneficiari proposti per il programma istituito dalla decisione n. 716/2009/CE sono stati cofinanziati da sovvenzioni di funzionamento del bilancio dell’Unione, il che ha consentito loro di aumentarne l’indipendenza finanziaria dal settore privato e da fonti ad hoc e di migliorarne così la capacità e credibilità. Non sarebbe corretto tuttavia vedere nei finanziamenti pubblici di per sé una conferma di tale indipendenza dal settore privato. Occorre in particolare una maggiore trasparenza per quanto riguarda, fra l’altro, la partecipazione ai consigli direttivi dell’IASB e dell’EFRAG, onde garantire che tutte le parti interessate siano rappresentate nel processo di definizione dei principi e di omologazione. L’EFRAG e l’IASB dovrebbero adottare tutte le misure opportune per evitare conflitti di interesse, fra cui obblighi di informativa adattati alle funzioni e responsabilità delle varie categorie di personale in forza presso tali organismi.

(16)

L’esperienza ha dimostrato che il cofinanziamento dell’Unione consente ai beneficiari di avvalersi di un finanziamento trasparente, stabile, diversificato, solido e adeguato, e li aiuta ad adempiere la loro missione di interesse pubblico in modo indipendente ed efficace. Pertanto, è necessario che continuino ad essere forniti finanziamenti sufficienti mediante un contributo dell’Unione al funzionamento degli organismi di definizione di principi contabili e di revisione contabile internazionali, in particolare a beneficio della Fondazione IFRS, dell’EFRAG e del PIOB.

(17)

La Fondazione IFRS e l’EFRAG, oltre a modificare i loro modelli di finanziamento, hanno varato riforme della governance volte a garantire che la struttura e le procedure preservino la capacità di adempiere le rispettive missioni di interesse pubblico in modo indipendente, efficace, trasparente e conforme al principio di responsabilità democratica. In relazione alla Fondazione IFRS, per garantire la responsabilità e la sorveglianza pubblica è stato creato nel 2009 il Monitoring Board, è stata potenziata l’efficienza dello Standards Advisory Council, è stata migliorata la trasparenza ed è stato formalizzato il ruolo delle valutazioni d’impatto in quanto elemento dell’iter procedurale ufficiale dello IASB. Gli sforzi per migliorare il modo in cui questi organi sono governati continueranno. Nel 2013 la Commissione ha avviato una valutazione sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002. L’ambito della valutazione copre in particolare i criteri di omologazione degli IFRS nell’Unione, quali sanciti dall’articolo 3, paragrafo 2 del precitato regolamento, e l’assetto di governance della Fondazione IFRS e dell’IASB. La Commissione intende completare la valutazione e riferirne i risultati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2014. Se opportuno la Commissione presenterà una proposta legislativa volta a migliorare il funzionamento del regolamento citato.

(18)

Il presente regolamento istituisce una dotazione finanziaria per l’intera durata del programma intesa a costituire l’importo di riferimento primario per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (9).

(19)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e il regolamento delegato (UE, Euratom) n. 1268/2012 (11), che tutelano gli interessi finanziari dell’Unione, devono essere applicati nel corso dell’attuazione del programma tenendo conto dei principi della semplicità e della coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero di casi in cui la Commissione ha la responsabilità diretta della loro attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l’entità delle risorse e l’onere amministrativo connesso al loro impiego.

(20)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo all’istituzione dei programmi di lavoro annuali.

(21)

Il programma dovrebbe contribuire all’obiettivo di garantire la comparabilità e la trasparenza dei conti delle società in tutta l’Unione e di dare voce alle esigenze dell’Unione nel contesto dell’armonizzazione dei principi di informativa finanziaria a livello mondiale. Un unico portavoce europeo contribuirebbe a promuovere l’accettazione internazionale degli IFRS e la convergenza nonché principi di revisione internazionali di elevata qualità in tutti gli Stati membri. Il programma dovrebbe inoltre contribuire alla strategia Europa 2020, rafforzando il mercato unico dei servizi finanziari e dei capitali, nonché la dimensione esterna di tale strategia.

(22)

È opportuno che il presente regolamento preveda la possibilità di cofinanziare le attività di determinati organismi che perseguono un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell’Unione nel settore dell’elaborazione dei principi, della loro omologazione o della vigilanza sui processi di definizione dei principi nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile e supporta tale politica.

(23)

Il finanziamento dell’Unione è proposto per un numero ben definito e limitato di organismi tra i più importanti nel settore dell’informativa finanziaria e della revisione contabile. Nell’attuale quadro istituzionale, è opportuno che l’assetto di finanziamento sia volto a garantire un finanziamento stabile, diversificato, solido e adeguato per consentire agli organismi pertinenti di adempiere la loro missione unionale o di interesse pubblico in maniera indipendente ed efficace. Tali organismi dovrebbero mettere a disposizione dati cifrati analitici relativi ai finanziamenti provenienti da fonti alternative.

(24)

Nel marzo 2014 e, a partire dal 2015, entro il mese di giugno di ogni anno, la Commissione, tenuto conto degli sviluppi seguiti alle raccomandazioni formulate nella relazione del consulente speciale, dovrebbe presentare relazioni sui progressi compiuti dall’EFRAG nell’attuazione delle sue riforme di governance. L’IASB ha avviato la revisione del Conceptual Framework. Dopo la pubblicazione del Conceptual Framework rivisto, la Commissione dovrà riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sulle eventuali modifiche ivi introdotte e sui motivi che ne sono alla base, concentrandosi in particolare sui concetti di prudenza e affidabilità e assicurando il rispetto del principio della «rappresentazione veritiera e corretta» di cui alla direttiva 2013/34/UE. I beneficiari dovrebbero garantire un utilizzo economico ed efficiente del denaro pubblico, anche per le relative spese di trasferta.

(25)

È opportuno che il programma sostituisca il precedente programma di cofinanziamento per i beneficiari. Pertanto, ai fini della certezza del diritto, occorre abrogare la decisione n. 716/2009/CE.

(26)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un programma dell’Unione per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le attività di organismi che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi politici dell’Unione in relazione all’informativa finanziaria e alla revisione dei conti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27)

Qualsiasi finanziamento destinato a un nuovo beneficiario, anche se è un successore diretto di uno dei beneficiari elencati nel presente regolamento, deve essere soggetto all’approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio a norma dell’articolo 294 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(28)

È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento con quello del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013 (12). Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un programma dell’Unione («programma») per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 al fine di sostenere le attività svolte da organismi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi politici dell’Unione nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile.

2.   Il programma riguarda le attività di elaborazione o di apporto di contributi all’elaborazione, all’applicazione, alla valutazione e al controllo dei principi o di vigilanza sul processo di definizione degli stessi che sono svolte dalla Fondazione IFRS, dall’EFRAG o dal PIOB a sostegno dell’attuazione delle politiche dell’Unione nel settore dell’informativa finanziaria e della revisione contabile.

Articolo 2

Obiettivo

L’obiettivo del programma consiste nel migliorare le condizioni di efficienza operativa del mercato interno contribuendo a che i principi di informativa finanziaria e di revisione internazionali siano elaborati in modo trasparente e indipendente.

Articolo 3

Beneficiari

1.   Sono beneficiari del programma:

a)

nel settore dell’informativa finanziaria:

i)

l’EFRAG per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016;

ii)

la Fondazione IFRS;

b)

nel settore della revisione contabile: il PIOB.

2.   Gli organismi che operano nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione dei conti, che beneficiano di fondi dell’Unione attraverso il programma, hanno il dovere di garantire la propria indipendenza e che il denaro pubblico sia utilizzato in maniera economicamente efficiente, a prescindere dai vari flussi di finanziamento di cui potrebbero beneficiare.

Articolo 4

Concessione di sovvenzioni

Il finanziamento a titolo del programma è fornito sotto forma di sovvenzioni di funzionamento erogate con periodicità annuale.

Articolo 5

Trasparenza

Chiunque benefici di una sovvenzione concessa nell’ambito del programma segnala, in una sede ben visibile quale un sito web, una pubblicazione o una relazione annuale, di aver ricevuto finanziamenti a titolo del bilancio dell’Unione e fornisce un quadro analitico delle cifre degli altri finanziamenti provenienti da fonti alternative.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1.   La dotazione finanziaria per l’esecuzione del programma per il periodo 2014-2020 è di 43 176 000 EUR a prezzi correnti.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

3.   La composizione indicativa della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 per i tre beneficiari è la seguente:

a)

per l’EFRAG: 9 303 000 EUR;

b)

per la Fondazione IFRS: 31 632 000 EUR;

c)

per il PIOB: 2 241 000 EUR.

Articolo 7

Attuazione del programma

La Commissione attua il programma adottando programmi annuali di lavoro conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Ciascun programma annuale di lavoro attua gli obiettivi del programma previsti dall’articolo 2 del presente regolamento, precisando:

a)

i risultati attesi;

b)

la composizione del bilancio per beneficiario, in linea con gli importi indicativi di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

Al fine di garantire la trasparenza, il programma annuale di lavoro menziona altresì, mediante riferimento, l’obiettivo di cui all’articolo 2, il metodo di attuazione determinato all’articolo 4 e le risultanze delle relazioni.

La Commissione adotta i programmi annuali di lavoro mediante atti di esecuzione.

Articolo 8

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e di controlli sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione nell’ambito del presente programma.

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti secondo le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio (Euratom, CE) n. 2185/96 (13) per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.

Articolo 9

Valutazione

1.   Entro il 31 marzo 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione sulle necessarie riforme della governance nel settore della contabilità e dell’informativa finanziaria con riferimento all’EFRAG, tenendo conto anche degli sviluppi seguiti alle raccomandazioni formulate nella relazione del consulente speciale e sulle iniziative già assunte dall’EFRAG per attuare le riforme.

2.   Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle risultanze della valutazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 operata dalla Commissione comprendente, all’occorrenza, proposte di migliorie operative di tale regolamento nonché sugli assetti di governance per tutte le istituzioni interessate.

3.   Dal 2015 la Commissione elabora una relazione annuale avente per oggetto l’attività della Fondazione IFRS per lo sviluppo dell’IFRS, del PIOB e dell’EFRAG.

4.   In merito alla Fondazione IFRS la relazione di cui al paragrafo 3 tratta le attività da essa condotte e in particolare i principi generali sulla scorta dei quali sono stati sviluppati nuovi principi. La relazione riguarda altresì la questione di sapere se l’IFRS tenga debitamente conto dei vari business model; riflettano le reali conseguenze delle operazioni economiche; non risultino eccessivamente complessi e impediscano distorsioni artificiose legate al breve termine e alla volatilità.

Dopo la pubblicazione del Conceptual Framework rivisto, la relazione riferisce di eventuali modifiche ivi introdotte, concentrandosi in particolare sui concetti di prudenza e affidabilità.

5.   Per quanto concerne il PIOB o il suo organismo successore, la relazione di cui al paragrafo 3 tratta degli sviluppi registrati nella diversificazione dei finanziamenti. Qualora il finanziamento assicurato dall’IFAC in un dato anno superi i due terzi del finanziamento totale annuo del PIOB, la Commissione propone di limitare per quell’anno il contributo annuale a un massimo di 300 000 EUR.

6.   Per quanto riguarda l’EFRAG la relazione di cui al paragrafo 3 indica:

a)

se il lavoro tecnico dell’EFRAG sui principi contabili internazionali tiene debito conto degli obblighi ex articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002, in particolare al momento di valutare se gli IFRS nuovi o modificati siano coerenti con il principio della «rappresentazione veritiera e corretta» e promuovano il bene pubblico europeo;

b)

se il lavoro tecnico dell’EFRAG sugli IFRS valuta adeguatamente se i principi contabili nuovi, modificati o proposti dall’IASB abbiano un fondamento e rispondano alle esigenze dell’Unione, tenuto conto della diversità dei modelli economici e contabili e degli approcci adottati nell’Unione; e

c)

i progressi compiuti dall’EFRAG nell’attuazione delle riforme di governance, tenuto conto degli sviluppi seguiti alle raccomandazioni formulate nella relazione del consulente speciale.

Se opportuno, la Commissione sottopone una proposta legislativa per un nuovo periodo di finanziamento dell’EFRAG dopo il 31 dicembre 2016.

7.   La Commissione trasmette la relazione di cui al paragrafo 3 al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno.

8.   Al più tardi dodici mesi prima della fine del programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul raggiungimento degli obiettivi del programma. Tale relazione esamina perlomeno la pertinenza e la coerenza globali del programma, l’efficacia della sua esecuzione e l’efficacia globale e individuale del programma di lavoro dei beneficiari in termini di raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2.

9.   La Commissione trasmette per conoscenza le relazioni di cui al presente articolo al Comitato economico e sociale europeo.

Articolo 10

Abrogazione

La decisione n. 716/2009/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 161, del 6.6.2013, pag. 64.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 marzo 2014.

(3)  Decisione n. 716/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell’informativa finanziaria e della revisione contabile (GU L 253 del 25.9.2009, pag. 8).

(4)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).

(7)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(8)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(9)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(11)  Regolamento delegato (UE, Euratom) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(12)  Regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(13)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).