20.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 84/42 |
REGOLAMENTO (UE) N. 254/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2014
relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 169,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («Europa 2020») sollecita il coinvolgimento dei cittadini ai fini della loro piena partecipazione al mercato interno, il che comporta offrire loro maggiori possibilità e dare loro maggiori garanzie per quanto riguarda l’acquisto di beni e servizi oltrefrontiera, soprattutto online. |
(2) |
L’Unione contribuisce ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e a porre i consumatori al centro del mercato interno tramite il sostegno e l’integrazione delle politiche degli Stati membri, nell’ottica di assicurare che i cittadini possano beneficiare appieno del mercato interno e che la loro sicurezza e i loro interessi giuridici ed economici siano adeguatamente tutelati per il tramite di iniziative concrete. |
(3) |
Il programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 («programma») dovrebbe contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e sostenere pienamente gli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di crescita e di competitività, integrando le preoccupazioni specifiche identificate nella strategia Europa 2020 sull’agenda digitale per l’Europa, onde garantire che la digitalizzazione migliori effettivamente il benessere dei consumatori; alla crescita sostenibile, grazie alla transizione verso modelli di consumo più sostenibili; all’inclusione sociale, prendendo in considerazione la situazione specifica dei consumatori vulnerabili e le esigenze derivanti dall’invecchiamento della popolazione; alla regolamentazione intelligente, facendo leva, tra l’altro, su un monitoraggio dei mercati di consumo per contribuire all’elaborazione di una regolamentazione ben concepita e mirata. |
(4) |
La comunicazione della Commissione del 22 maggio 2012 intitolata «Un’agenda europea dei consumatori — Stimolare la fiducia e la crescita» («agenda dei consumatori») definisce un quadro strategico per la politica dei consumatori dell’Unione nei prossimi anni, sostenendo i loro interessi in tutte le politiche attuate dall’Unione. L’agenda dei consumatori si prefigge l’obiettivo di definire una strategia con cui l’azione politica possa sostenere in modo efficace ed effettivo i consumatori nel corso della loro intera vita, garantendo la sicurezza dei prodotti e dei servizi messi a loro disposizione, l’educazione e l’informazione, il sostegno alle organizzazioni che li rappresentano, il rafforzamento dei loro diritti, il loro accesso alla giustizia e alle possibilità di ricorso e l’applicazione della legislazione in materia di protezione dei consumatori. |
(5) |
La recente crisi economica ha evidenziato una serie di lacune e incoerenze nel mercato interno che hanno inciso in modo negativo sulla fiducia dei consumatori e dei cittadini. Pur prendendo atto dei vincoli di bilancio che l’Unione è attualmente tenuta a rispettare, essa dovrebbe tuttavia predisporre strumenti finanziari adeguati per poter conseguire gli obiettivi del programma e dovrebbe, pertanto, sostenere Europa 2020. |
(6) |
L’eliminazione dei rimanenti ostacoli ingiustificati o sproporzionati al corretto funzionamento del mercato interno e il miglioramento della fiducia dei cittadini nel sistema, in particolare nel quadro degli acquisti transfrontalieri, sono essenziali per il completamento del mercato interno. L’Unione dovrebbe mirare a creare le condizioni adeguate per rafforzare la posizione dei consumatori, mettendo a loro disposizione strumenti, conoscenze e competenze sufficienti per compiere scelte ponderate ed informate e sensibilizzando maggiormente i consumatori. |
(7) |
Il presente regolamento tiene conto del contesto economico, sociale e tecnico e delle sfide emergenti. In particolare le iniziative finanziate nel quadro del «Programma» affronteranno problematiche inerenti alla globalizzazione, alla digitalizzazione, al crescente livello di difficoltà delle decisioni che i consumatori sono chiamati a prendere, alla necessità di procedere verso modelli di consumo più sostenibili, all’invecchiamento della popolazione, all’esclusione sociale e alla questione dei consumatori vulnerabili. È assegnata priorità all’integrazione degli interessi dei consumatori in tutte le politiche dell’Unione, conformemente all’articolo 12 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Il coordinamento con altre politiche e con altri programmi dell’Unione costituisce un elemento fondamentale dell’impegno volto ad assicurare che gli interessi dei consumatori siano pienamente presi in considerazione in altre politiche. Al fine di sfruttare le sinergie e di evitare doppioni, gli altri fondi e programmi dell’Unione dovrebbero fornire un sostegno finanziario all’integrazione degli interessi dei consumatori nei rispettivi ambiti. |
(8) |
Il programma dovrebbe garantire un livello elevato di tutela per tutti i consumatori e prestare un’attenzione particolare ai consumatori vulnerabili, per tenere conto delle loro esigenze specifiche e rafforzare le loro capacità, come chiesto nella risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 su una strategia per il rafforzamento dei diritti dei consumatori vulnerabili (4). In particolare, il programma dovrebbe garantire l’accesso dei consumatori vulnerabili alle informazioni sui beni e sui servizi in modo che abbiano pari opportunità di compiere scelte libere e informate, soprattutto in considerazione del fatto che i consumatori vulnerabili possono incontrare difficoltà nell’accedere e nel comprendere le informazioni per i consumatori e, quindi, rischiano di essere indotti in errore. |
(9) |
Il programma dovrebbe in particolare tenere conto dei bambini, anche collaborando con le parti interessate per garantire l’impegno di questi ultimi per una pubblicità responsabile destinata ai minori, in particolare al fine di combattere la pubblicità online ingannevole. |
(10) |
È opportuno che delle iniziative siano stabilite nel programma, che definisce un quadro dell’Unione per il loro finanziamento. Conformemente all’articolo 54 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il presente regolamento deve fornire la base giuridica per tali iniziative e per l’attuazione del programma. Il presente regolamento si fonda sulla decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e porta avanti le iniziative finanziate in forza di tale decisione. |
(11) |
È importante migliorare la tutela dei consumatori. Al fine di conseguire tale obiettivo generale occorre fissare obiettivi specifici per quanto riguarda la sicurezza, l’educazione e l’informazione dei consumatori, il sostegno alle loro organizzazioni a livello dell’Unione, i diritti e i ricorsi nonché la tutela dei diritti dei consumatori. Il valore e l’impatto delle misure adottate nel quadro del programma dovrebbero essere regolarmente monitorati e valutati per facilitare una concezione delle politiche più intelligente nell’interesse dei consumatori. Ai fini della valutazione della politica dei consumatori e, in particolare, del preciso impatto delle misure adottate, è opportuno sviluppare appositi indicatori, il cui valore dovrebbe tuttavia essere considerato in un più ampio contesto. |
(12) |
È importante migliorare la fiducia dei consumatori. Al fine di conseguire tale obiettivo, occorre rafforzare le capacità d’azione, segnatamente mediante un sostegno finanziario adeguato alle organizzazioni dei consumatori a livello dell’Unione e dei centri europei dei consumatori, prendendo in considerazione il loro ruolo centrale nella fornitura d’informazioni e assistenza ai consumatori in merito ai loro diritti, nel sostegno loro offerto nelle controversie, in particolare per quanto riguarda l’accesso a meccanismi appropriati di risoluzione delle stesse, e nella promozione dei loro interessi nel corretto funzionamento del mercato interno. Dette organizzazioni e centri dovrebbero disporre delle capacità per migliorare la tutela e la fiducia dei consumatori agendo sul campo e personalizzando l’assistenza, l’informazione e l’educazione. |
(13) |
È necessario predisporre le iniziative appropriate per il conseguimento di tali obiettivi. |
(14) |
È necessario definire le categorie dei soggetti potenzialmente beneficiari delle sovvenzioni. |
(15) |
Fatte salve le competenze in materia di bilancio del Parlamento europeo e del Consiglio, definite nel TFUE, nel presente regolamento è inserito un importo di riferimento finanziario per il programma, ai sensi di quanto disposto al punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (7). |
(16) |
Tenendo presente lo spirito dei principi di sana gestione finanziaria, di trasparenza e di flessibilità nell’attuazione del programma, la continuazione dell’attività dell’agenzia esecutiva dovrebbe essere ammissibile soltanto se sono rispettati tutti i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (8). |
(17) |
È necessario coordinare meglio l’erogazione dei fondi dell’Unione e degli Stati membri nei settori della sicurezza, dell’educazione, dei diritti e della tutela dei consumatori, al fine di garantire la complementarità, una maggiore efficienza e la visibilità e di conseguire migliori sinergie di bilancio. |
(18) |
L’accordo sullo Spazio economico europeo prevede la cooperazione nel settore della tutela dei consumatori tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi dell’Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo, dall’altra. È opportuno prevedere disposizioni per aprire il programma alla partecipazione di altri paesi, in particolare i paesi limitrofi dell’Unione e i paesi che fanno domanda di adesione all’Unione, sono candidati o in via di adesione. |
(19) |
Nel contesto dell’attuazione del programma, e data la globalizzazione della filiera produttiva e la crescente interdipendenza dei mercati, è opportuno incoraggiare la collaborazione con i paesi terzi non partecipanti al programma, tenuto conto di ogni pertinente accordo tra tali paesi e l’Unione. |
(20) |
Al fine di tenere conto dei cambiamenti del quadro legislativo nel settore della protezione dei consumatori, e per quanto concerne la modifica dell’allegato I, al fine di rimuovere le azioni specifiche interessate per tenere conto dei risultati di una relazione di valutazione della Commissione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto concerne l’adeguamento degli indicatori di cui all’allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(21) |
Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in merito all’adozione dei programmi di lavoro annuali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Dato che il programma non definisce criteri in merito alla sicurezza dei prodotti, bensì è inteso a fornire un sostegno finanziario agli strumenti finalizzati al perseguimento della politica in tema di sicurezza dei prodotti, e in considerazione dell’importo relativamente limitato in questione, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva. |
(22) |
Gli interessi finanziari dell’Unione dovrebbero essere tutelati nel corso dell’intero ciclo di spesa mediante misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, le sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, |
(23) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura transnazionale delle questioni trattate, ma, a motivo delle maggiori potenzialità dell’azione dell’Unione, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(24) |
È opportuno abrogare la decisione n. 1926/2006/CE. |
(25) |
È opportuno garantire una transizione agevole e senza interruzioni dal programma d’azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013), stabilito dalla decisione n. 1926/2006/CE, al presente programma, in particolare per quanto concerne il proseguimento delle misure pluriennali e la valutazione tanto dei successi del programma precedente quanto degli aspetti che meritano maggiore attenzione. Inoltre, è opportuno allineare la durata del presente programma a quella del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (10). Pertanto, il presente programma dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2014. È opportuno che dal 1o gennaio 2021 gli stanziamenti relativi all’assistenza tecnica e amministrativa coprano, se necessario, le spese connesse alla gestione delle azioni non ancora portate a termine entro la fine del 2020, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Programma pluriennale per la tutela dei consumatori
Il presente regolamento istituisce un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 (il «programma»).
Articolo 2
Obiettivo generale
Obiettivo generale del programma è assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, conferire un maggior potere ai consumatori e collocare il consumatore al centro del mercato interno, nel quadro di una strategia globale per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Ciò avverrà tramite il contributo dato dal programma alla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori, nonché alla promozione del loro diritto all’informazione, all’educazione e alla loro organizzazione al fine di tutelare i propri interessi, e sostenendo l’integrazione degli interessi dei consumatori in altre politiche. Il programma integra, sostiene e monitora le politiche degli Stati membri.
Articolo 3
Obiettivi specifici e indicatori
1. L’obiettivo generale enunciato all’articolo 2 è perseguito attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi specifici:
a) |
obiettivo I — Sicurezza: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un’efficace sorveglianza del mercato in tutta l’Unione. Il conseguimento di tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base dell’attività e dell’efficacia del sistema di allerta rapida dell’Unione per i prodotti di consumo pericolosi (RAPEX); |
b) |
obiettivo II — Informazione ed educazione dei consumatori, e sostegno alle organizzazioni dei consumatori: miglioramento dell’educazione e dell’informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di evidenze per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori, anche tenendo conto delle esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili; |
c) |
obiettivo III — Diritti e ricorsi: sviluppo e rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione intelligente e il miglioramento dell’accesso a mezzi di ricorso semplici, efficienti, vantaggiosi e a basso costo, compresa la risoluzione alternativa delle controversie. Il conseguimento di tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base del ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie per risolvere controversie transnazionali e dell’attività di un sistema di risoluzione online delle controversie su scala dell’Unione, nonché sulla base della percentuale di consumatori che dà inizio a un’azione di risposta a un problema riscontrato; |
d) |
obiettivo IV — Tutela dei diritti: promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori. Tale obiettivo sarà misurato in particolare sulla base del livello del flusso di informazioni e dell’efficacia della collaborazione in seno alla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, dell’attività dei centri europei dei consumatori e del loro livello di notorietà presso i consumatori. L’informazione di alta qualità e la partecipazione dei consumatori sono una priorità trasversale che deve essere pertanto espressamente prevista, ogniqualvolta possibile, in tutti gli obiettivi e azioni settoriali finanziati nel quadro del programma. |
2. Gli indicatori sono descritti nell’allegato II.
3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 ai fini della modifica degli indicatori di cui all’allegato II.
Articolo 4
Iniziative ammissibili
Gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 sono conseguiti applicando le iniziative ammissibili definite nell’elenco che segue:
a) |
obiettivo I — Sicurezza:
|
b) |
obiettivo II — Educazione e informazione dei consumatori, e sostegno alle organizzazioni dei consumatori:
|
c) |
obiettivo III — Diritti e ricorsi:
|
d) |
obiettivo IV — Tutela dei diritti:
|
Se del caso, le iniziative ammissibili di cui al primo comma del presente articolo sono ulteriormente precisate nell’allegato I, con l’indicazione di iniziative specifiche per ognuna di esse.
Articolo 5
Beneficiari delle sovvenzioni
1. Sovvenzioni al funzionamento delle organizzazioni dei consumatori a livello dell’Unione possono essere accordate alle organizzazioni europee dei consumatori che adempiono a tutte le seguenti condizioni:
a) |
sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori dell’Unione; |
b) |
sono delegati a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello dell’Unione da organizzazioni presenti in almeno la metà degli Stati membri, le quali a loro volta sono rappresentative, conformemente alle norme o alle prassi nazionali, dei consumatori e sono attive a livello regionale o nazionale. |
2. Sovvenzioni al funzionamento degli organismi internazionali che promuovono principi e politiche che contribuiscono agli obiettivi del programma possono essere accordate alle organizzazioni che rispettano tutte le seguenti condizioni:
a) |
sono organizzazioni non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi giuridici ed economici dei consumatori; |
b) |
esercitano tutte le seguenti attività: costituiscono un meccanismo formale volto a consentire ai rappresentanti dei consumatori dell’Unione e dei paesi terzi di contribuire al dibattito politico e all’elaborazione di politiche, organizzano riunioni con i responsabili dell’elaborazione e dell’attuazione delle politiche allo scopo di promuovere e di sostenere gli interessi dei consumatori presso le autorità pubbliche, individuano tematiche e problematiche comuni per i consumatori, sostengono le opinioni dei consumatori nel contesto delle relazioni bilaterali tra l’Unione e i paesi terzi, contribuiscono allo scambio e alla diffusione di conoscenze e di competenze su questioni di interesse per i consumatori nell’Unione e nei paesi terzi ed elaborano raccomandazioni politiche. |
3. Sovvenzioni al funzionamento di organismi a livello dell’Unione istituiti ai fini del coordinamento delle iniziative di tutela nel settore della sicurezza dei prodotti possono essere accordate agli organismi riconosciuti a questo scopo dalla legislazione dell’Unione.
4. Sovvenzioni a iniziative di organismi preposti allo sviluppo su scala dell’Unione di codici deontologici, di buone prassi e di linee guida finalizzate a permettere di realizzare comparazioni dei prezzi, della qualità dei prodotti e della sostenibilità possono essere accordate agli organismi che adempiono a tutte le seguenti condizioni:
a) |
sono organismi non governativi, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali, delle imprese o da altri interessi incompatibili, i cui obiettivi primari e le cui attività principali sono incentrati sulla promozione e sulla tutela degli interessi dei consumatori; |
b) |
sono attivi in almeno la metà degli Stati membri. |
5. Sovvenzioni all’organizzazione di eventi della presidenza riguardanti la politica dei consumatori dell’Unione possono essere accordate alle autorità nazionali dello Stato membro che esercita la presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri» o agli organismi designati da tale Stato membro.
6. Sovvenzioni a iniziative delle autorità degli Stati membri responsabili della tutela dei consumatori e delle corrispondenti autorità di paesi terzi possono essere accordate alle autorità notificate alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2006/2004 o alla direttiva 2001/95/CE da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all’articolo 7 del presente regolamento, o a organismi senza scopo di lucro espressamente designati a tal fine da dette autorità.
7. Sovvenzioni ai funzionari degli Stati membri e di paesi terzi possono essere accordate ai funzionari delle autorità notificate alla Commissione ai fini del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2001/95/CE da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all’articolo 7 del presente regolamento.
8. Sovvenzioni possono essere erogate per finanziare iniziative varate da un organismo designato da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all’articolo 7 che sia un organismo senza scopo di lucro selezionato applicando una procedura trasparente o un organismo pubblico. L’organismo designato fa parte di una rete dell’Unione preposta a fornire informazioni e assistenza ai consumatori nell’intento di aiutarli a esercitare i propri diritti e a ottenere accesso ad appropriati meccanismi di risoluzione delle controversie (rete dei centri europei dei consumatori). Un partenariato quadro può essere istituito come meccanismo di cooperazione a lungo termine tra la Commissione e la rete dei centri europei dei consumatori e/o i suoi organi costitutivi.
9. Sovvenzioni possono essere erogate per finanziare iniziative varate da organismi preposti al trattamento dei reclami istituiti e operanti negli Stati membri dell’Unione e nei paesi dell’Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo incaricati di raccogliere i reclami dei consumatori, di tentare di rispondere a tali reclami, di fornire consulenza o di fornire informazioni ai consumatori in merito a reclami o richieste d’informazione e che si configurano come terzi in relazione a un reclamo o a una richiesta di informazioni da parte di un consumatore su un operatore economico. Sono esclusi i meccanismi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti da operatori economici che trattano direttamente con i consumatori le richieste di informazioni o i reclami, nonché i meccanismi che forniscono servizi di trattamento dei reclami gestiti da un operatore economico o per conto di questo.
Articolo 6
Quadro finanziario
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è fissata a 188 829 000 EUR a prezzi correnti.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.
Articolo 7
Partecipazione al programma da parte di paesi terzi
Il programma è aperto:
a) |
ai paesi dell’Associazione europea di libero scambio partecipanti allo Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni fissate nell’accordo sullo Spazio economico europeo; |
b) |
ai paesi terzi, in particolare ai paesi candidati e in via di adesione all’Unione, nonché ai potenziali candidati e ai paesi cui si applica la politica europea di vicinato, conformemente ai principi generali e alle condizioni della loro partecipazione ai programmi dell’Unione fissati nei rispettivi accordi quadro, decisioni del Consiglio di associazione o convenzioni simili. |
Articolo 8
Tipo di intervento e massimali di cofinanziamento
1. Conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i contributi finanziari dell’Unione possono assumere la forma di sovvenzioni o di appalti pubblici o di qualsiasi altro intervento necessario al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.
2. Le sovvenzioni erogate dall’Unione e i corrispondenti massimali sono i seguenti:
a) |
sovvenzioni al funzionamento delle organizzazioni dei consumatori a livello dell’Unione, come specificato all’articolo 5, paragrafo 1, non superiori al 50 % dei costi ammissibili; |
b) |
sovvenzioni al funzionamento degli organismi internazionali che promuovono principi e politiche suscettibili di contribuire agli obiettivi del programma, come specificato all’articolo 5, paragrafo 2, non superiori al 50 % dei costi ammissibili; |
c) |
sovvenzioni al funzionamento di organismi a livello dell’Unione istituiti ai fini del coordinamento delle iniziative di tutela nel settore della sicurezza dei prodotti e riconosciuti a questo scopo dalla legislazione dell’Unione, come specificato all’articolo 5, paragrafo 3, non superiori al 95 % dei costi ammissibili; |
d) |
sovvenzioni a iniziative di organismi preposti allo sviluppo su scala dell’Unione di codici deontologici, di buone prassi e di linee guida finalizzate a permettere di realizzare comparazioni dei prezzi, della qualità del prodotto e della sostenibilità, come specificato all’articolo 5, paragrafo 4, non superiori al 50 % dei costi ammissibili; |
e) |
sovvenzioni all’organizzazione di eventi della presidenza riguardanti la politica dei consumatori dell’Unione alle autorità nazionali dello Stato membro che esercita la presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri» o agli organismi designati da tale Stato membro, non superiori al 50 % dei costi ammissibili; |
f) |
sovvenzioni a iniziative delle autorità degli Stati membri responsabili per la tutela dei consumatori e delle corrispondenti autorità dei paesi terzi partecipanti ai sensi dell’articolo 7, come specificato all’articolo 5, paragrafo 6, non superiori al 50 % dei costi ammissibili, salvo il caso di iniziative di eccezionale utilità, nel qual caso il contributo dell’Unione ai costi ammissibili non supera il 70 %; |
g) |
sovvenzioni per lo scambio di funzionari degli Stati membri e dei paesi terzi partecipanti ai sensi dell’articolo 7, come specificato all’articolo 5, paragrafo 7, a copertura delle spese di viaggio e di soggiorno; |
h) |
sovvenzioni a iniziative di organismi designati da uno Stato membro o da un paese terzo di cui all’articolo 7, come specificato all’articolo 5, paragrafo 8, non superiori al 70 % dei costi ammissibili; |
i) |
sovvenzioni a iniziative degli organismi nazionali preposti a trattare i reclami dei consumatori, come definiti all’articolo 5, paragrafo 9, non superiori al 50 % dei costi ammissibili. |
3. Le iniziative sono considerate di eccezionale utilità ai sensi del paragrafo 2, lettera f), se:
a) |
per quanto concerne le sovvenzioni accordate alle autorità e notificate alla Commissione ai fini del regolamento (CE) n. 2006/2004, esse coinvolgono almeno sei Stati membri o riguardano infrazioni che danneggiano o possono danneggiare due o più Stati membri; |
b) |
per quanto concerne le sovvenzioni accordate alle autorità responsabili della sicurezza dei prodotti di consumo, coinvolgono almeno dieci Stati membri che partecipano alla rete europea delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza dei prodotti di cui all’articolo 10 della direttiva 2001/95/CE o contribuiscono alla realizzazione di attività di sorveglianza del mercato nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo previste da un atto giuridico dell’Unione. |
Articolo 9
Assistenza tecnica e amministrativa
1. La dotazione finanziaria per il programma può coprire anche le spese inerenti ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione richieste per la gestione del programma e per il conseguimento dei suoi obiettivi, tra l’altro la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui sono correlate all’obiettivo generale del presente regolamento, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.
2. L’importo totale stanziato per coprire le spese inerenti alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione nonché all’assistenza tecnica e amministrativa di cui al paragrafo 1 non eccede il 12 % della dotazione finanziaria assegnata al programma.
Articolo 10
Metodi di attuazione
La Commissione attua il programma servendosi dei metodi di gestione di cui all’articolo 58 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Articolo 11
Coerenza e complementarità con altre politiche
La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza generale e la complementarità tra il programma e le altre politiche, strumenti e azioni dell’Unione pertinenti, in particolare nell’ambito del programma pluriennale «Diritti, uguaglianza e cittadinanza» per il periodo 2014-2020 (14).
Articolo 12
Programmi di lavoro annuali
La Commissione attua il programma mediante programmi di lavoro annuali. I programmi di lavoro annuali attuano in modo coerente gli obiettivi stabiliti negli articoli 2 e 3 e le iniziative stabilite nell’articolo 4 e ulteriormente precisate nell’allegato I.
La Commissione adotta programmi di lavoro annuali nella forma di atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento. In tali atti di esecuzione sono definiti gli elementi previsti nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare:
a) |
l’attuazione delle iniziative, conformemente all’articolo 4 e all’allegato I del presente regolamento, e l’attribuzione indicativa delle risorse finanziarie; |
b) |
il calendario dei previsti inviti a presentare offerte e inviti a presentare proposte. |
Articolo 13
Valutazione e diffusione
1. Su richiesta della Commissione gli Stati membri le trasmettono informazioni sull’attuazione e sull’impatto del programma.
2. La Commissione:
a) |
entro il 30 settembre 2017:
|
b) |
entro il 31 dicembre 2017, se del caso, presenta una proposta legislativa o, alle condizioni di cui al paragrafo 3, adotta un atto delegato. |
La relazione di valutazione prende inoltre in considerazione i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, il mantenimento della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell’Unione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La relazione prende in considerazione i risultati della valutazione dell’impatto a lungo termine del programma precedente.
L’impatto su un periodo più lungo e la sostenibilità degli effetti del programma sono valutati in vista dell’adozione di una decisione di eventuale rinnovo, modifica o sospensione di un successivo programma.
3. Per tenere conto della situazione in cui la relazione di valutazione di cui al paragrafo 2 concluda che le iniziative specifiche stabilite nell’allegato I non sono state attuate entro il 31 dicembre 2016 e non possono essere attuate entro la fine del programma, anche quando tali iniziative specifiche non sono più pertinenti per il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli articoli 2 e 3, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 per modificare l’allegato I rimuovendo le iniziative specifiche interessate.
4. La Commissione rende pubblici i risultati delle iniziative adottate a norma del presente regolamento.
Articolo 14
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
1. In sede di attuazione delle attività finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione adotta misure appropriate a garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, tramite il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l’applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti europea hanno facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ricevuto fondi dell’Unione a norma del presente regolamento.
3. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle procedure specificate stabilite nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (16), al fine di accertare se si sono verificati casi di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita a discapito degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati a titolo del presente regolamento.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione, derivanti dall’esecuzione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti europea e l’OLAF a procedere a tali audit e indagini, conformemente alle loro rispettive competenze.
Articolo 15
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per la durata del programma.
3. La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 13, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 16
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 17
Disposizioni transitorie
1. L’articolo 6 della decisione n. 1926/2006/CE continua ad applicarsi alle iniziative oggetto di tale decisione che non sono state portate a termine entro il 31 dicembre 2013. Pertanto la dotazione finanziaria del programma può essere utilizzata anche per coprire le spese per l’assistenza tecnica e amministrativa necessarie a garantire la transizione tra le misure adottate a norma della decisione n. 1926/2006/CE e il programma.
2. Se necessario, nel bilancio successivo al 31 dicembre 2020 possono essere previsti stanziamenti a copertura delle spese previste all’articolo 9 per garantire la gestione delle iniziative non portate a termine entro il 31 dicembre 2020.
Articolo 18
Abrogazione
La decisione n. 1926/2006/CE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Articolo 19
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 26 febbraio 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 89.
(2) GU C 225 del 27.7.2012, pag. 217.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 febbraio 2014.
(4) GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 11.
(5) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(6) Decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d’azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39).
(7) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(8) Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(10) Regolamento (UE. Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
(11) Decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE (GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21).
(12) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
(13) Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).
(14) Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020. (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).
(15) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(16) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
ALLEGATO I
TIPO DI AZIONI
Obiettivo I
Sicurezza: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un’efficace sorveglianza del mercato in tutta l’Unione
1. |
Consulenza scientifica e analisi dei rischi in relazione alla salute e alla sicurezza dei consumatori in merito ai prodotti non alimentari e ai servizi, compreso il sostegno per i compiti attribuiti ai comitati scientifici indipendenti istituiti con la decisione 2008/721/CE. |
2. |
Coordinamento della sorveglianza del mercato e delle attività di tutela in materia di sicurezza dei prodotti con riferimento alla direttiva 2001/95/CE, e iniziative volte a migliorare la sicurezza dei servizi ai consumatori:
|
3. |
Gestione e ulteriore sviluppo di basi di dati sui prodotti cosmetici
|
Obiettivo II
miglioramento dell’educazione e dell’informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di prove per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori, tenendo anche conto delle esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili Educazione e informazione dei consumatori e sostegno alle organizzazioni dei consumatori:
4. |
Costituzione di prove e miglioramento della loro accessibilità per l’elaborazione delle politiche in settori di interesse per i consumatori, per la definizione di una regolamentazione ben concepita e mirata e per l’individuazione di eventuali anomalie nel funzionamento del mercato o di un’evoluzione delle esigenze dei consumatori che forniscono una base per lo sviluppo della politica dei consumatori, per l’individuazione dei settori più problematici per i consumatori e per l’integrazione degli interessi dei consumatori nelle altre politiche dell’Unione, compresi:
|
5. |
Sostegno alle organizzazioni dei consumatori a livello di Unione tramite finanziamenti a esse destinati e il rafforzamento delle loro capacità a livello regionale, nazionale e dell’Unione, con un aumento della trasparenza e il miglioramento degli scambi di buone prassi e competenze:
|
6. |
Aumento della trasparenza dei mercati al consumo e delle informazioni ai consumatori, fornendo ai consumatori dati confrontabili, attendibili e facilmente accessibili, anche per i casi transfrontalieri, al fine di aiutarli a confrontare non solo i prezzi ma anche la qualità e la sostenibilità di beni e servizi:
|
7. |
Miglioramento dell’educazione dei consumatori quale processo di apprendimento permanente, con particolare attenzione ai consumatori vulnerabili:
|
Obiettivo III
Diritti e ricorsi: sviluppo e rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione intelligente e il miglioramento dell’accesso a mezzi di ricorso semplici, efficienti, vantaggiosi e a basso costo, compresa la risoluzione alternativa delle controversie
8. |
Elaborazione da parte della Commissione della legislazione in tema di tutela dei consumatori e di altre iniziative di regolamentazione, monitoraggio del recepimento da parte degli Stati membri e successiva valutazione del loro impatto e promozione di iniziative di coregolamentazione e di autoregolamentazione nonché monitoraggio dell’impatto effettivo di dette iniziative sui mercati al consumo, inclusi:
|
9. |
Semplificazione dell’accesso dei consumatori a meccanismi di risoluzione delle controversie, in particolare a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, anche attraverso un sistema online su scala dell’Unione e la messa in rete delle entità nazionali di risoluzione alternativa delle controversie, riservando un’attenzione particolare a misure opportune per le esigenze e i diritti dei consumatori vulnerabili; monitoraggio del funzionamento e dell’efficacia dei meccanismi di risoluzione delle controversie riservati ai consumatori, anche attraverso lo sviluppo e la gestione dei pertinenti strumenti di tecnologia dell’informazione nonché tramite lo scambio delle attuali migliori prassi ed esperienze negli Stati membri:
|
Obiettivo IV
Tutela dei diritti: promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori
10. |
Coordinamento delle iniziative di sorveglianza e di tutela in relazione con il regolamento (CE) n. 2006/2004, tra le quali:
|
11. |
Contributi finanziari a iniziative congiunte con organismi pubblici o non aventi scopo di lucro che partecipano a reti dell’Unione finalizzate a fornire informazioni e assistenza ai consumatori, allo scopo di permettere loro di esercitare i propri diritti e di ottenere accesso ad appropriati meccanismi di risoluzione delle controversie, anche extragiudiziale online (rete dei centri europei dei consumatori), tra cui:
|
(1) Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).
ALLEGATO II
INDICATORI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Obiettivo I
Sicurezza: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un’efficace sorveglianza del mercato in tutta l’Unione
Indicatore |
Fonte |
Situazione attuale |
Obiettivo |
Percentuale di notifiche RAPEX che hanno comportato almeno una reazione (da parte di altri Stati membri) |
RAPEX |
43 % (843 notifiche) nel 2010 |
Aumento del 10 % entro il 2020 |
Rapporto tra numero di reazioni/numero di notifiche (gravi rischi) (1) |
RAPEX |
1,07 nel 2010 |
Aumento del 15 % entro il 2020 |
Obiettivo II
Educazione e informazione dei consumatori nonché sostegno alle organizzazioni dei consumatori: miglioramento dell’educazione e dell’informazione dei consumatori e loro sensibilizzazione sui propri diritti, sviluppo di prove per la politica dei consumatori e interventi a sostegno delle organizzazioni dei consumatori, tenendo anche conto delle esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili
Indicatore |
Fonte |
Situazione attuale |
Obiettivo |
Numero di organismi preposti al trattamento dei reclami e numero di paesi che trasmettono reclami all’ECCRS |
ECCRS (sistema europeo di registrazione dei reclami dei consumatori) |
33 organismi preposti al trattamento dei reclami di 7 paesi nel 2012 |
70 organismi preposti al trattamento dei reclami di 20 paesi entro il 2020 |
Obiettivo III
Diritti e ricorsi: sviluppo e rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare tramite iniziative di regolamentazione intelligente e il miglioramento dell’accesso a mezzi di ricorso semplici, efficienti, vantaggiosi e a basso costo, compresa la risoluzione alternativa delle controversie
Indicatore |
Fonte |
Situazione attuale |
Obiettivo |
Percentuale dei casi trattati dai centri europei dei consumatori (ECC) e non risolti direttamente con gli operatori economici per i quali si è fatto successivamente ricorso a una risoluzione alternativa delle controversie (ADR) |
Relazione annuale degli ECC |
9 % nel 2010 |
75 % entro il 2020 |
Numero di casi di controversie trattati ricorrendo a un sistema di risoluzione online delle controversie (ODR) su scala dell’Unione |
Piattaforma per la risoluzione online delle controversie |
17 500 (reclami pervenuti agli ECC in relazione a operazioni di e-commerce) nel 2010 |
100 000 entro il 2020 |
Percentuale di consumatori che hanno dato avvio a una procedura come reazione a un problema riscontrato nei dodici mesi precedenti: |
Osservatorio dei consumatori |
83 % nel 2010 |
90 % entro il 2020 |
Obiettivo IV
Tutela dei diritti: promozione della tutela dei diritti dei consumatori mediante il rafforzamento della collaborazione tra gli organismi nazionali competenti e tramite servizi di consulenza ai consumatori
Indicatore |
Fonte |
Situazione attuale |
Obiettivo |
||||
Livello dei flussi di informazione e collaborazione in seno alla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC): |
Base di dati della rete CPC (CPCS) |
Medie annualizzate nel periodo 2007-2010 |
|
||||
|
|
129 |
|
||||
|
|
142 |
|
||||
|
|
63 |
|
||||
Percentuale di richieste di tutela trattate in dodici mesi in seno alla rete CPC |
Base di dati della rete CPC (CPCS) |
50 % (periodo di riferimento 2007-2010) |
60 % entro il 2020 |
||||
Percentuale di richieste di informazioni trattate in tre mesi in seno alla rete CPC |
Base di dati della rete CPC (CPCS) |
33 % (periodo di riferimento 2007-2010) |
50 % entro il 2020 |
||||
Numero di contatti con i consumatori da parte degli ECC |
Relazione ECC |
71 000 nel 2010 |
Aumento del 50 % entro il 2020 |
||||
Numero di visite ai siti web degli ECC |
Relazione di valutazione della rete ECC |
1 670 000 nel 2011 |
Aumento del 70 % entro il 2020 |
Tali indicatori possono essere considerati congiuntamente a indicatori generali e orizzontali.
(1) una notifica può comportare numerose reazioni da parte delle autorità degli altri Stati membri