7.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 211/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2014

che rettifica la versione in lingua slovacca del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 74, paragrafo 1, e l'articolo 132,

considerando quanto segue:

(1)

Nella versione in lingua slovacca, occorre rettificare un errore che ricorre tre volte nell'allegato III, tabella 4 del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione (2), modificato dal regolamento (UE) n. 254/2013 (3). Le altre versioni linguistiche non sono interessate.

(2)

Il regolamento (CE) n. 340/2008 va rettificato in conseguenza.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riguarda solo la versione in lingua slovacca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 6).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 254/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 79 del 21.3.2013, pag. 7).