27.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/22


REGOLAMENTO (UE) N. 186/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 823/2012 per quanto riguarda le date di scadenza dell’approvazione delle sostanze attive etossisulfuron, oxadiargil e warfarin

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Per le sostanze attive etossisulfuron, oxadiargil e warfarin il regolamento (UE) n. 823/2013 della Commissione (2) ha rinviato al 31 luglio 2016 la scadenza del periodo di approvazione fissato nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3) affinché i richiedenti possano dare il preavviso di tre anni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive etossisulforon, oxadiargil e warfarin che rispetti il periodo di preavviso di tre anni.

(3)

In assenza di siffatte domande, è opportuno stabilire la data di scadenza alla prima data possibile dopo la data originaria di scadenza fissata prima dell’adozione del regolamento (UE) n. 823/2012.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 823/2012.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 823/2012

L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 823/2012 è così modificato:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

31 luglio 2016, per quanto riguarda le sostanze attive: etofumesato (voce 29), imazamox (voce 41), oxasulfuron (voce 42), foramsulfuron (voce 44), ciazofamid (voce 46), linuron (voce 51), pendimetalin (voce 53), triflossistrobina (voce 59), carfentrazone etile (voce 60), mesotrione (voce 61), fenamidone (voce 62) e isoxaflutole (voce 63);»

b)

è aggiunto il punto 4 seguente:

«4)

31 marzo 2014, per quanto riguarda le sostanze attive: etossisulfuron (voce 43), oxadiargil (voce 45) e warfarin (voce 120).»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione, del 14 settembre 2012, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell’approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, acido benzoico, beta-ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, ciflutrin, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, etossisulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mecoprop, mecoprop-P, mesosulfuron, mesotrione, oxadiargil, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, propiconazolo, propineb, propoxycarbazone, propizamide, piraclostrobin, siltiofam, triflossistrobina, warfarin e zoxamide (GU L 250 del 15.9.2012, pag. 13).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).