27.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/22 |
REGOLAMENTO (UE) N. 186/2014 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 823/2012 per quanto riguarda le date di scadenza dell’approvazione delle sostanze attive etossisulfuron, oxadiargil e warfarin
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per le sostanze attive etossisulfuron, oxadiargil e warfarin il regolamento (UE) n. 823/2013 della Commissione (2) ha rinviato al 31 luglio 2016 la scadenza del periodo di approvazione fissato nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3) affinché i richiedenti possano dare il preavviso di tre anni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(2) |
Non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive etossisulforon, oxadiargil e warfarin che rispetti il periodo di preavviso di tre anni. |
(3) |
In assenza di siffatte domande, è opportuno stabilire la data di scadenza alla prima data possibile dopo la data originaria di scadenza fissata prima dell’adozione del regolamento (UE) n. 823/2012. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 823/2012. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 823/2012
L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 823/2012 è così modificato:
a) |
il punto 1 è sostituito dal seguente:
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b) |
è aggiunto il punto 4 seguente:
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Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione, del 14 settembre 2012, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell’approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, acido benzoico, beta-ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, ciflutrin, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, etossisulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mecoprop, mecoprop-P, mesosulfuron, mesotrione, oxadiargil, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, propiconazolo, propineb, propoxycarbazone, propizamide, piraclostrobin, siltiofam, triflossistrobina, warfarin e zoxamide (GU L 250 del 15.9.2012, pag. 13).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).