13.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 135/2014 DEL CONSIGLIO
dell'11 febbraio 2014
che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di diciandiammide originaria della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafi 2, 6 e 9,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Misure in vigore
(1) |
In seguito a un’inchiesta antidumping («inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 1331/2007 (2) un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di 1-cianoguanidina (diciandiammide) originaria della Repubblica popolare cinese («Cina» o «paese interessato») («misure antidumping definitive»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem a livello del 49,1 %. |
1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
(2) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping definitive in vigore (3), il 14 agosto 2012 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da AlzChem AG («richiedente»), che rappresenta il 100 % della produzione totale di diciandiammide dell’Unione. |
(3) |
La domanda presentata si basava sul fatto che la scadenza delle misure antidumping definitive avrebbe probabilmente comportato la persistenza del dumping e la reiterazione del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione. |
1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(4) |
Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi sufficienti per aprire un riesame in previsione della scadenza, la Commissione annunciava in data 15 novembre 2012, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) («avviso di apertura»), l’apertura di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
1.4. Inchiesta
1.4.1. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(5) |
L’inchiesta sulla persistenza del dumping ha riguardato il periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze significative per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2009 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame (il «periodo in esame»). |
(6) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il richiedente ha sostenuto che il periodo in esame sarebbe dovuto cominciare nel 2008, dato che il 2009 avrebbe dato origine a risultanze non rappresentative. Va osservato in primo luogo che la Commissione gode di ampia discrezione nel determinare il periodo da prendere in esame al fine di accertare il pregiudizio. In secondo luogo il richiedente ha avanzato tale argomentazione in fase troppo avanzata, quando non era più possibile modificare il periodo. Il periodo in esame era stato reso pubblico nella fase iniziale del procedimento, ma il richiedente non aveva mosso obiezioni all’epoca. Il periodo non può essere modificato in fase avanzata del procedimento per motivi pratici e perché un cambiamento sulla scorta degli elementi raccolti non sarebbe confacente allo svolgimento imparziale dell’inchiesta. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
1.4.2. Parti interessate all’inchiesta
(7) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame, in previsione della scadenza, il richiedente, i produttori esportatori del paese interessato, gli importatori indipendenti, gli utilizzatori dell’Unione notoriamente interessati e i rappresentanti del paese interessato. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
(8) |
Dato l’elevato numero di produttori esportatori nel paese interessato e di importatori indipendenti, si è ritenuto opportuno, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base, valutare l’ipotesi di ricorrere a un campionamento. Per consentire alla Commissione di decidere se esso fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti summenzionate sono state invitate, in applicazione dell’articolo 17 del regolamento di base, a manifestarsi entro 15 giorni dall’apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura. |
(9) |
Sono stati contattati dodici produttori esportatori noti in Cina. Dal momento che soltanto un produttore esportatore cinese ha presentato le informazioni richieste, non è stato necessario selezionare un campione di produttori esportatori. |
(10) |
Per quanto riguarda gli importatori, è stata individuata e invitata a fornire informazioni per il campionamento una decina di importatori indipendenti di diciandiammide dell’Unione. Solo due di essi si sono manifestati e hanno accettato di collaborare al riesame in corso. Non è stato perciò necessario un campionamento degli importatori indipendenti. |
(11) |
La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Sono pervenute risposte dal produttore dell’Unione, dal produttore esportatore in Cina che ha collaborato, da due importatori indipendenti e da un utilizzatore dell’Unione. |
(12) |
Sono pervenute altresì dichiarazioni aggiuntive da due importatori/società commerciali indipendenti e da tre utilizzatori nell’Unione. |
(13) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare la probabilità del persistere del dumping e il rischio della reiterazione del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti parti interessate:
|
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(14) |
Il prodotto oggetto del riesame in corso è lo stesso dell’inchiesta originale, ossia l’1-cianoguanidina (diciandiammide) («DCD») originaria della Repubblica popolare cinese («prodotto interessato»), attualmente classificata al codice NC 2926 20 00. È prodotta a partire da calce viva e nerofumo con diverse fasi di produzione. Si tratta di una sostanza solida che si presenta sotto forma di polvere cristallina fine, bianca, di norma inodore. |
(15) |
La DCD è utilizzata di norma come sostanza intermedia per la produzione di un’ampia gamma di altri prodotti chimici intermedi, quali medicinali, per vari usi industriali (trattamento delle acque, pasta di carta e carta, tessili, cuoio) e in diversi ambiti di applicazione degli epossidi. Si tratta di un elemento essenziale della catena azoto — carbonio — azoto (NCN) con prodotti di nicchia finali come il nitrato di guanidina e altri derivati di tale catena. |
(16) |
Più del 90 % della DCD venduta nel mercato comunitario è di qualità standard. Solo un quantitativo limitato presenta particelle di dimensioni inferiori (la cosiddetta micro DCD). Il produttore esportatore cinese che ha collaborato ha fornito dati relativi solo al tipo standard. |
2.2. Prodotto simile
(17) |
Uno degli utilizzatori ha avanzato l’ipotesi che la DCD di produzione dell’Unione e la DCD originaria della Cina fossero prodotti dissimili, in quanto il tipo standard di DCD prodotta dall’industria dell’Unione è, a quanto affermato, di qualità superiore rispetto a quella prodotta dai produttori esportatori cinesi. Tale utilizzatore ha sostenuto in particolare che il tenore di acqua della DCD cinese fosse notevolmente superiore, e più volatile, rispetto al tenore di acqua della DCD prodotta nell’Unione. La DCD cinese avrebbe inoltre un tenore più elevato di impurità. |
(18) |
È emerso tuttavia, così come nell’inchiesta iniziale, che, sebbene possano esservi alcune differenze di qualità, non sono quantificabili e inoltre non riguardano le caratteristiche chimiche, fisiche e tecniche di base della DCD prodotta e venduta dall’industria dell’Unione nell’Unione, né del prodotto in esame, che sono risultati uguali anche per quanto riguarda gli utilizzi finali. |
(19) |
Un altro utilizzatore aveva sostenuto che la micro DCD andasse esclusa dalle misure antidumping a causa di presunte differenze delle caratteristiche fisiche, degli utilizzi finali e di prezzo rispetto alla DCD standard. |
(20) |
L’inchiesta ha comunque dimostrato che entrambi i tipi possiedono le stesse caratteristiche chimiche, fisiche e tecniche di base. La lavorazione successiva della DCD standard per ottenere micro DCD consiste in un semplice processo fisico (macinazione) senza alcun trattamento chimico. Inoltre, sebbene i prezzi della micro DCD siano superiori a quelli della DCD standard, entrambi i tipi hanno gli stessi utilizzi finali di base e sono di norma intercambiabili. |
(21) |
L’inchiesta ha confermato, così come quella iniziale, che il prodotto in esame e i prodotti fabbricati e venduti nel mercato interno cinese, nonché quelli fabbricati e venduti nell’Unione dal produttore dell’Unione, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi utilizzi, per cui essi sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. PROBABILITÀ DELLA PERSISTENZA DEL DUMPING
3.1. Osservazioni preliminari
(22) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure esistenti possa comportare la persistenza del dumping. |
(23) |
Come indicato nel considerando 9, essendovi stata la collaborazione di una sola società non è stato necessario selezionare un campione di produttori esportatori cinesi. Tale società rappresentava comunque oltre il 35 % delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina nell’Unione durante il PIR. Questa impresa non aveva effettuato esportazioni durante il PI dell’inchiesta originale e non aveva quindi collaborato all’inchiesta originale. |
3.2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR
3.2.1. Paese di riferimento
(24) |
Il valore normale va determinato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, in base ai prezzi o al valore costruito in un paese terzo appropriato a economia di mercato («paese di riferimento») oppure in base al prezzo all’esportazione da tale paese terzo in altri paesi, compresa l’Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base ragionevole, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell’Unione per il prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un ragionevole margine di profitto. |
(25) |
Non essendovi produzione del prodotto in esame al di fuori dell’Unione e della Cina, la Commissione aveva indicato nell’avviso di apertura l’intenzione di basare il valore normale sui prezzi effettivamente pagati o pagabili nell’Unione per il prodotto simile, come già avvenuto nell’inchiesta originale. |
(26) |
Il prodotto simile veniva venduto dall’industria dell’Unione in quantità rappresentative. Le vendite interne dell’industria dell’Unione si effettuavano però in perdita, anche se non lontano dal punto di pareggio. Pertanto il valore normale è stato calcolato sulla base dei costi di produzione dell’industria dell’Unione maggiorati di un congruo importo per le spese di vendita, generali e amministrative e per il profitto. Queste ultime voci sono state determinate con il metodo già applicato nell’inchiesta originale. In conformità all’articolo 11, paragrafo 9, i costi di produzione dell’industria dell’Unione sono stati adeguati al fine di compensare le spese supplementari di trasporto dovute alla separazione fisica tra le unità di produzione, l’assenza di accesso diretto alle materie prime, che devono essere trasportate da siti di produzione lontani, e lo smaltimento del sottoprodotto (scarti di calce). Si era provveduto ad analogo adeguamento anche durante l’inchiesta originale. |
3.2.2. Prezzo all’esportazione
(27) |
Tutte le vendite in esportazione verso l’Unione del produttore esportatore che ha collaborato sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti stabiliti nell’Unione. In conformità all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base ai prezzi realmente pagati o pagabili. |
3.2.3. Confronto
(28) |
Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato su valori franco fabbrica. |
(29) |
Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione del produttore esportatore che ha collaborato, nonché in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, per gli adeguamenti, delle differenze di costi dovute a trasporti, assicurazione, tasse e credito che hanno inciso sui prezzi e sulla loro comparabilità. |
3.2.4. Margine di dumping
(30) |
In conformità all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione. |
(31) |
Nel caso del produttore esportatore che ha collaborato tale confronto ha indicato l’esistenza di un dumping, sebbene notevolmente inferiore al livello di dumping riscontrato nell’inchiesta originale. |
3.3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure
3.3.1. Osservazione preliminare
(32) |
Oltre ad accertare l’esistenza del dumping durante il PIR, si è esaminato il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure tramite l’analisi dei seguenti elementi: capacità produttiva ed eccesso di capacità in Cina, volume e prezzi delle importazioni dalla Cina oggetto di dumping, grado di attrattiva del mercato dell’Unione per le importazioni dalla Cina. |
(33) |
A tale riguardo va precisato che il produttore esportatore che ha collaborato rappresentava più del 30 % della capacità produttiva cinese totale durante il PIR. |
3.3.2. Capacità produttiva ed eccesso di capacità dei fabbricanti cinesi
(34) |
Data la scarsità di informazioni pubbliche sull’industria cinese produttrice di DCD, le conclusioni in merito all’eccesso di capacità si sono basate principalmente sulle informazioni contenute nella domanda di riesame e sulle informazioni ottenute dall’unico produttore che ha collaborato, verificate ogni qualvolta possibile con l’ausilio delle informazioni di dominio pubblico. |
(35) |
Su tali basi si suppone che la capacità totale installata in Cina sia aumentata tra il 2007 e il 2012. La produzione effettiva durante il PIR è stata comunque limitata a 80 000 tonnellate, il che indica la possibile presenza di un eccesso di capacità. La capacità produttiva cinese installata durante il PIR rappresenta un volume superiore a quello della domanda globale di DCD e l’eccesso di capacità può essere superiore all’intero consumo dell’Unione durante il PIR, mentre il consumo interno cinese durante il PIR è ammontato solo a 40 000 tonnellate, vale a dire a metà della produzione effettiva cinese. |
(36) |
In merito all’eccesso di capacità le informazioni raccolte sul luogo durante l’inchiesta indicano che l’unico produttore che ha collaborato, il quale rappresenta oltre il 20 % della capacità cinese installata totale nel 2012, è stato autorizzato ad aumentare la propria capacità del 50 % nel 2014. Si prevede che tale nuova capacità andrà ad alimentare tra l’altro i processi produttivi del produttore stesso (uso vincolato della DCD) e il mercato interno cinese, che durante il PIR ha assorbito circa la metà della produzione di DCD dell’unico produttore che ha collaborato. Le informazioni ricevute dall’unico produttore che ha collaborato indicano che i futuri investimenti in capacità saranno destinati a rifornire, tra l’altro, il mercato interno cinese, che è grande e in rapida crescita. |
(37) |
La Cina è quindi in grado di produrre grandi quantitativi destinati all’esportazione, in particolare perché mancano indicazioni secondo cui il mercato interno possa assorbire l’intero eccesso di capacità. |
3.3.3. Volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina
(38) |
Secondo Eurostat e i dati verificati sulle importazioni, il volume di importazioni dalla Cina è diminuito drasticamente all’introduzione delle misure nel 2007 e ha ripreso ad aumentare moderatamente tra il 2009 e la fine del PIR, senza però raggiungere il livello del 2007. Ciò si riflette anche nella quota di mercato delle importazioni cinesi, scesa dal 40-45 % nel 2007 al 10-15 % nel 2009 per risalire al livello del 15-20 % alla fine del PIR, malgrado un aumento dei prezzi cinesi del 73 %. |
3.3.4. Attrattiva del mercato dell’Unione
(39) |
Il mercato dell’Unione è relativamente ampio, in quanto rappresenta il 18 % del consumo mondiale di DCD, ma non è il più attraente in assoluto, né l’unico mercato attraente in termini di segmenti e prezzi di vendita (si veda il considerando 74). Le informazioni disponibili inducono in realtà a ritenere che i produttori cinesi prevedano un aumento della domanda da parte dell’industria farmaceutica, ad esempio dell’India, ove la DCD è usata anche come ingrediente per la produzione di un medicinale per il trattamento del diabete (metformin). Tale nuova domanda potrà quindi teoricamente assorbire una gran parte dell’eccesso di capacità cinese. In base a quanto sopra, si ritiene che il mercato dell’Unione non sia l’unico mercato attraente per gli esportatori cinesi. |
3.3.5. Conclusioni sulla probabilità della persistenza del dumping
(40) |
L’inchiesta ha confermato che le importazioni cinesi hanno continuato ad affluire sul mercato dell’Unione a prezzi di dumping durante il PIR. Alla luce della prosecuzione del dumping, del fatto che il mercato dell’Unione abbia dimensioni notevoli e sia stato molto attraente per gli esportatori cinesi in passato, nonché dell’eccesso di capacità disponibile in Cina (superiore al consumo totale dell’Unione), si può concludere che esiste un rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Va tuttavia osservato che il livello di dumping attuale è notevolmente inferiore a quello accertato dall’inchiesta originale. |
4. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE
4.1. Osservazione preliminare
(41) |
Poiché l’analisi riguarda una sola società, per ragioni di riservatezza la maggior parte degli indicatori è presentata sotto forma di indici o fasce di valori. |
4.2. Industria dell’Unione
(42) |
La produzione del produttore dell’Unione AlzChem AG costituisce il 100 % della DCD fabbricata nell’Unione. Si ritiene quindi che tale società rappresenti l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. |
4.3. Consumo nel mercato dell’Unione
(43) |
Il consumo dell’Unione è stato calcolato in base ai volumi di vendite non vincolate dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione e ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat, verificati con l’ausilio di altre fonti statistiche. Nel corso del periodo in esame si è osservata la dinamica esposta di seguito: Tabella 1
|
(44) |
Oltre al consumo indicato in precedenza, relativo al mercato libero, l’uso di DCD dell’industria dell’Unione in forma vincolata si è situato, nel periodo in esame, in una fascia che va dal 10 % al 20 % della produzione nell’Unione, sviluppandosi come di seguito: Tabella 2
|
4.4. Importazioni nell’Unione dalla Cina
(45) |
Dato che un solo esportatore ha collaborato all’inchiesta è stato deciso che i dati forniti da Eurostat rappresentavano la fonte migliore in merito ai volumi e ai prezzi delle importazioni. I dati di Eurostat si riferiscono all’Unione27 e sono stati verificati con l’ausilio di altre fonti quali le statistiche cinesi sulle esportazioni, la banca di dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, e i dati di importatori e/o utilizzatori che hanno collaborato. |
(46) |
Le forniture di DCD proveniente dalla Cina venivano importate applicando due regimi doganali. Con l’applicazione del regime normale erano dovuti tanto la normale tariffa doganale quanto il dazio antidumping. Con l’applicazione del regime di perfezionamento attivo nessuno dei due importi suindicati era dovuto, in quanto il materiale veniva utilizzato per la produzione di prodotti derivati che venivano esportati fuori dall’Unione. Come indicato nella tabella più oltre, circa i due terzi delle importazioni durante il PIR sono avvenuti applicando il regime di perfezionamento attivo. |
4.4.1. Volume e quota di mercato
(47) |
Dopo l’imposizione delle misure antidumping nel 2007, il volume delle importazioni dalla Cina è diminuito drasticamente. La relativa quota di mercato era pari a circa il 15-20 % durante il PIR. Ciononostante, durante il periodo in esame si sono avute fluttuazioni del volume di importazioni originarie della Cina con l’applicazione del regime normale, mentre le importazioni dalla Cina che hanno usufruito del regime di perfezionamento attivo sono più che raddoppiate. Considerati entrambi i regimi, i volumi delle importazioni sono aumentati nel corso del periodo ma sono notevolmente inferiori ai livelli registrati prima dell’imposizione delle misure (più di 6 000 tonnellate). Tabella 3
|
4.4.2. Prezzo
(48) |
Come rappresentato nella tabella precedente, nel periodo in esame i prezzi delle importazioni dalla Cina sono aumentati notevolmente. |
(49) |
L’industria dell’Unione ha affermato che la dinamica dei prezzi non è spiegabile con l’evoluzione dei principali fattori di costo, ossia delle materie prime e dei costi energetici. Essa non ha però fornito una spiegazione alternativa né elementi di prova inoppugnabili a dimostrazione delle proprie asserzioni. |
4.4.3. Sottoquotazione dei prezzi
(50) |
Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione è stata confrontata alla media ponderata dei corrispondenti prezzi cif delle importazioni cinesi (solo per la DCD standard). I prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono stati adeguati fino a un livello franco fabbrica soprattutto per tenere conto dei costi di consegna e delle commissioni. I prezzi cif delle esportazioni cinesi sono stati comunicati da Eurostat e verificati con l’ausilio della banca di dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6; non sono incluse le importazioni che sono state oggetto di perfezionamento attivo. Tali prezzi cif sono stati adeguati per tener conto dei costi relativi allo sdoganamento, ossia della tariffa doganale e dei costi successivi all’importazione. La sottoquotazione rispetto alle importazioni oggetto di perfezionamento attivo è analizzata nel considerando 83. |
(51) |
Dal confronto emerge che durante il PIR i prezzi delle importazioni del prodotto in esame non sono stati inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. |
4.5. Importazioni nell’Unione da altri paesi terzi
(52) |
Non vi sono state importazioni significative da altri paesi terzi. |
(53) |
Nel periodo in esame il volume delle importazioni provenienti dagli USA non ha mai rappresentato una quota di mercato superiore al 2 %. L’inchiesta ha rivelato che in realtà tali importazioni consistevano di DCD standard originariamente prodotta in Cina e poi trasformata in micro DCD negli USA. Tabella 4
|
4.6. Situazione economica dell’industria dell’Unione
(54) |
Come disposto dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha comportato una valutazione di tutti i fattori e gli indici economici che possono aver influito sulla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo considerato. |
4.6.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(55) |
L’industria dell’Unione si è avvalsa di una filiera produttiva integrata che comprende non solo la DCD ma anche prodotti a monte e a valle. La capacità produttiva dell’Unione in termini di DCD non è cambiata dal 2009. Nel periodo in esame il produttore dell’Unione ha aumentato la produzione in gran parte a causa di una maggiore domanda sul mercato interno dell’Unione, come indicato dalla precedente tabella 1. Dal 2010 il produttore dell’Unione ha operato praticamente a piena capacità, diversamente dal 2009, quando la produzione e le vendite avevano risentito della crisi finanziaria. Tabella 5
|
4.6.2. Scorte
(56) |
Il produttore dell’Unione ha conservato durante tutto il periodo in esame una piccola scorta, fattore che è stato ritenuto non significativo ai fini della valutazione della situazione dell’industria dell’Unione. Tabella 6
|
4.6.3. Volume delle vendite, quota di mercato e prezzi unitari medi nell’Unione
(57) |
Le vendite dell’industria dell’Unione nel mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti sono aumentate del 26 % nel corso del periodo in esame, mentre i prezzi di vendita sono cresciuti del 7 %. |
(58) |
L’industria dell’Unione ha potuto aumentare le proprie vendite nell’Unione grazie all’aumento dei consumi indicato nella precedente tabella 1. L’industria dell’Unione ha conservato una quota molto ampia del mercato dell’Unione. Tabella 7
|
4.6.4. Redditività e flusso di cassa
(59) |
Durante il periodo in esame la redditività dell’industria dell’Unione è migliorata notevolmente in quanto essa ha potuto aumentare il proprio volume di vendite e i prezzi di vendita ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione. Il notevole miglioramento della redditività è ancora più significativo se raffrontato alla situazione di forti perdite dell’industria all’epoca del PI originale (da – 20 % a – 30 %). Tabella 8
|
(60) |
La redditività delle transazioni vincolate è stata relativamente buona. |
(61) |
Durante il periodo in esame il flusso di cassa è stato sempre negativo con l’eccezione del PIR, coerentemente con l’andamento della redditività generale. Tabella 9
|
4.6.5. Investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali
(62) |
Durante il periodo considerato l’industria dell’Unione ha fatto investimenti a fini di manutenzione e ottimizzazione del macchinario produttivo esistente. Nel 2009 ha realizzato un nuovo investimento importante connesso alla micro DCD. Tabella 10
|
(63) |
L’utile sul capitale investito nel periodo in esame è rimasto negativo, coerentemente con quanto prima esposto in merito alla redditività. Tabella 11
|
(64) |
L’industria dell’Unione non ha riferito di aver incontrato difficoltà a reperire capitali nel periodo in esame. |
4.6.6. Occupazione, produttività, crescita e salari
(65) |
Gli investimenti realizzati durante il periodo in esame hanno contribuito ad aumentare il numero dei dipendenti qualificati. Il livello medio dei salari ha inoltre riportato un aumento del 15 % durante il periodo in esame. |
(66) |
L’aumento dell’occupazione e della produttività rispecchia l’aumento della produzione nel 2010. Tabella 12
|
4.6.7. Entità del dumping e recupero dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(67) |
Il dumping è proseguito durante il PIR, come spiegato al precedente punto 3.2. |
(68) |
L’impatto del dumping effettivo sull’industria dell’Unione, dati i volumi delle importazioni dalla Cina oggetto di dumping, non può considerarsi veramente grande. Rispetto all’inchiesta originale la situazione dell’industria dell’Unione è notevolmente migliorata: era già in atto una chiara ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping, in particolare in termini di redditività, vendite e quota di mercato. |
4.6.8. Conclusioni
(69) |
Anche se alcuni degli sviluppi positivi indicati sono relativamente recenti, si ritiene che la situazione dell’industria dell’Unione sia migliorata notevolmente nel periodo in esame. Tutti gli indicatori finanziari alla fine del PIR erano positivi o non lontani dalla positività. |
(70) |
L’imposizione delle misure antidumping nel 2007 ha permesso all’industria dell’Unione di riprendersi saldamente dagli effetti pregiudizievoli del dumping e di sfruttare in maggior misura il proprio potenziale sul mercato dell’Unione e nei paesi terzi. Il fatto che l’industria dell’Unione abbia tratto beneficio dalle misure trova la migliore illustrazione negli alti livelli riscontrati di produzione e di utilizzo degli impianti e nell’aumento dei prezzi di vendita nell’Unione e della redditività. Durante il PIR non si è più verificato alcun pregiudizio notevole a causa delle importazioni cinesi. |
(71) |
Dopo essere stato informato di quanto sopra, il richiedente ha sostenuto che in realtà, nel contesto dell’inchiesta originale, il fatto che alcuni indicatori di pregiudizio mostrassero una tendenza positiva non aveva impedito alla Commissione di accertare all’epoca l’esistenza di un pregiudizio notevole. Tale asserzione va respinta. Il regolamento (CE) n. 1331/2007 ha costituito una risposta a circostanze diverse, in particolare un’industria dell’Unione con redditività minore. Oltre a ciò, un riesame in previsione della scadenza differisce notevolmente da un’inchiesta ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base: laddove quest’ultima punta ad accertare se il dumping causi pregiudizio all’industria dell’Unione, il primo è un esercizio di previsione che analizza quali eventi potrebbero verificarsi con una certa probabilità in caso di mancato rinnovo delle misure. |
5. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
(72) |
Come dimostrato, durante il PIR l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato quindi esaminato se la scadenza delle misure in vigore possa determinare la reiterazione del pregiudizio. |
5.1. Impatto della capacità in eccesso in Cina
(73) |
L’inchiesta ha rivelato che esiste una grande capacità produttiva in Cina (si vedano i considerando da 34 a 37). Non vi sono però ragionevoli motivi di dedurne che tale capacità produttiva in eccesso possa determinare importazioni rilevanti nell’Unione. |
(74) |
L’Unione è uno tra i molti mercati sui quali vendono i produttori esportatori cinesi. I dati provenienti dall’industria dell’Unione, dal produttore esportatore cinese che ha collaborato e dalle statistiche cinesi sulle esportazioni confermano che, in termini di prezzo, altri mercati diversi da quello dell’Unione sono almeno pari a questo in termini di attrattiva. |
(75) |
Le vendite in esportazione dell’industria dell’Unione sono spesso avvenute a prezzi superiori alle vendite nell’ambito dell’Unione. Dopo la divulgazione di tali dati il richiedente ha sostenuto che i prezzi più alti in esportazione non erano correlati all’attrattiva dei relativi mercati ma andrebbero invece spiegati col fatto che tali vendite riguardavano solo piccoli volumi. Tale argomentazione va respinta in quanto i volumi totali di vendita dell’industria dell’Unione sui mercati di esportazione erano ancora significativi durante il PIR (tra il 20 % e il 30 % della produzione dell’industria dell’Unione). Non sono state inoltre apportate prove del fatto che le vendite ai clienti abbiano riguardato volumi significativamente inferiori. |
(76) |
Neanche i dati statistici sui prezzi delle esportazioni cinesi di DCD sui diversi mercati indicano una particolare attrattiva del mercato dell’Unione rispetto ad altri mercati di esportazione. Una notevole capacità in eccesso era già presente durante il PIR ma non ha portato ad una politica dei prezzi da parte degli esportatori cinesi tale da creare pregiudizio. Il fatto che la capacità in eccesso sia destinata ad aumentare non è nel caso in esame un indicatore del rischio di reiterazione del pregiudizio. Il maggior mercato al mondo per la DCD è di gran lunga quello indiano. Le statistiche cinesi sulle esportazioni indicano che i volumi di vendita dalla Cina all’Unione rappresentano solo circa il 10 % dei volumi di vendita all’India e che i prezzi medi di vendita dalla Cina all’Unione erano pressoché equivalenti ai prezzi di vendita cinesi all’India. In altre parole i prezzi di mercato prevalenti sull’importante mercato indiano (che nel periodo in esame sono aumentati in media del 65 %) hanno la stessa attrattiva per i produttori di DCD. Non vi sono indicazioni secondo cui la capacità produttiva in eccesso in Cina comporterà importazioni rilevanti nell’Unione. Si può prevedere al momento che almeno una parte di tale capacità in eccesso non sarà utilizzata nel futuro prossimo. Tale conclusione si basa sugli sviluppi passati, in quanto i dati presentati dal richiedente suggeriscono che, se tra il 2008 e il PIR la Cina ha aumentato la propria capacità di circa il 50 %, la sua produzione totale è aumentata solo di circa il 20 %. Le proiezioni eseguite dal richiedente fino al 2016 indicano che la capacità cinese sarà notevolmente superiore alla domanda globale e quindi per il momento resterà inutilizzata. Il dato nazionale sulla capacità in eccesso sarebbe inferiore se le proiezioni si facessero in base ai dati di vendita del produttore esportatore cinese che ha collaborato. In ogni caso il fatto che, a differenza della produzione dell’Unione (si veda il precedente considerando 55), la produzione cinese di DCD non rientra in una filiera produttiva pienamente integrata significa che è minore il costo associato al mancato utilizzo della capacità. |
(77) |
Inoltre una certa domanda in crescita, in particolare per l’industria farmaceutica di paesi come l’India (si veda il considerando 39), sarà probabilmente in grado di assorbire un’ulteriore quota della capacità in eccesso cinese. L’inchiesta ha altresì concluso che i prodotti a base di DCD della società AlzChem sono considerati più attraenti dagli utilizzatori dell’Unione, anche per considerazioni di posizione geografica e affidabilità nelle forniture. Ciò conferisce un certo vantaggio sui produttori cinesi nei confronti di importanti utilizzatori nell’Unione che acquistano quantitativi notevoli di DCD. Considerato tale contesto, la grande capacità produttiva in Cina non permette di concludere che esista un rischio di reiterazione del pregiudizio. Il semplice fatto che l’industria dell’Unione ha perso posizioni in termini di capacità produttiva globale non è sufficiente a smentire tale conclusione. |
5.2. Impatto della crescita prevista del mercato
(78) |
Diverse parti hanno citato la forte crescita prevista del mercato mondiale di DCD, causata principalmente da usi consolidati nell’industria farmaceutica e nel settore agricolo. Ciò si deve all’aumento della produzione di un medicinale per il trattamento del diabete, principalmente in India. Tale crescita è già annunciata dall’aumento dei consumi dell’Unione di cui alla precedente tabella 1. |
(79) |
In rapporto al mercato dell’Unione si prevede anche qui che la crescita continui, ma in misura più modesta. Ciò è dovuto al fatto che un grande produttore farmaceutico, con vendite mondiali, è situato nell’Unione. |
(80) |
Dopo la divulgazione delle risultanze il richiedente ha contestato l’entità della crescita. Va però osservato che le sue affermazioni sono contraddittorie al riguardo e che diverse fonti indicano una solida domanda nell’Unione e una notevole crescita mondiale. I dati sulle vendite forniti dal produttore esportatore cinese che ha collaborato indicano un consumo in rapida crescita sul mercato interno cinese. Non sono quindi state prodotte prove del fatto che, secondo le recenti affermazioni del richiedente, la domanda sia stabile o stia per diventarlo. |
(81) |
Dopo la divulgazione delle risultanze il richiedente ha altresì evidenziato di aver perso volumi di vendita e quote di mercato sui mercati esterni all’Unione. Va osservato al riguardo che l’industria dell’Unione ha operato quasi a pieno regime con scorte trascurabili, mentre il consumo di DCD nell’Unione ha continuato a crescere. Il fatto che l’industria dell’Unione non abbia saputo avvantaggiarsi della crescita su altri mercati va quindi attribuito piuttosto alla sua decisione di concentrarsi in maggior misura sul mercato dell’Unione senza aumentare sostanzialmente la propria capacità produttiva. La situazione potrebbe però cambiare se si materializzassero i suoi piani di espansione. Si ritiene quindi che, anche se i volumi delle importazioni della DCD cinese nell’Unione aumenteranno nel prossimo futuro, ciò non si tradurrà automaticamente in una reiterazione del pregiudizio. Così come i produttori cinesi, l’industria dell’Unione trarrà vantaggio dall’aumento della domanda mondiale. |
(82) |
A tale proposito il produttore dell’Unione, come già ricordato, gode di un’ottima reputazione sul mercato e pare essere il fornitore preferito di diversi clienti importanti, almeno per determinati usi della DCD. La qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti a base di DCD nell’Unione sono tali da garantirgli di ottenere contratti per grossi volumi con importanti clienti nell’Unione e si prevede che tale situazione continui indipendentemente dalla possibile abrogazione delle misure. Dopo la divulgazione delle risultanze un utilizzatore importante dell’Unione ha dichiarato la propria intenzione di continuare ad approvvigionarsi del prodotto presso l’industria dell’Unione anche in caso di abrogazione delle misure anti-dumping. |
5.3. Altre considerazioni
(83) |
Come spiegato nei considerando 50 e 51 i prezzi cinesi delle importazioni non sono stati inferiori a quelli dell’industria dell’Unione durante il PIR. Non sono stati praticati prezzi inferiori nell’ambito del regime doganale normale (circa un terzo del volume delle importazioni). Vi sono stati prezzi inferiori in misura molto modesta se si prende in considerazione il regime di perfezionamento attivo (gli altri due terzi delle importazioni durante il PIR). Tale situazione è diversa dalla sostanziale inferiorità di prezzi rilevata nell’inchiesta originale ed è dovuta ad un aumento graduale generale dei prezzi delle importazioni dopo l’imposizione delle misure, sebbene l’aumento non sia stato costante. Il prezzo cif al confine dell’Unione delle importazioni dalla Cina è in realtà aumentato del 73 % nel periodo dal 2009 alla fine del PIR. |
(84) |
L’industria dell’Unione ha mantenuto la propria concorrenzialità anche in assenza di misure, come dimostrato dalle sue notevoli esportazioni (tra il 20 % e il 30 % della produzione durante il PIR) verso paesi terzi nei quali non sono in vigore misure antidumping e dove essa ha affrontato la concorrenza cinese senza l’appoggio di tali misure. La diminuzione del volume delle esportazioni descritta più avanti va letta in associazione con l’aumento del volume delle vendite verso l’Unione e con l’immutata capacità produttiva dell’industria dell’Unione, che in linea di massima è stata sfruttata pienamente. Tabella 13
|
(85) |
Sono stati inoltre esaminati i prezzi delle importazioni cinesi negli otto mesi successivi al PIR a seguito di una richiesta presentata dall’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione aveva sostenuto che la forte pressione sui prezzi causata dalle importazioni cinesi era ricominciata poco dopo il PIR. In conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 5, dello stesso, le informazioni relative ad un periodo successivo al PIR non vanno di norma tenute presenti. Comunque, quand’anche tali informazioni venissero prese in considerazione, è impossibile in questa fase trarne alcuna conclusione, poiché non è chiaro se tali cambiamenti dei prezzi, qualora confermati, siano destinati a durare. Per esempio, sebbene i prezzi siano diminuiti dalla fine del PIR a maggio 2013, sono poi aumentati nuovamente del 10 % a giugno 2013. Dato che i prezzi post PIR erano ancora notevolmente superiori a quelli rilevati nell’inchiesta originale, appare remota la probabilità che nel prossimo futuro essi possano dimostrarsi gravemente nocivi per la situazione attuale dell’industria dell’Unione, che non sta subendo un pregiudizio notevole. |
(86) |
Non esiste infine alcuna indicazione che l’abrogazione delle misure avrebbe un impatto sui prezzi di mercato a breve-medio termine. Va osservato che gran parte delle vendite di DCD nell’Unione avviene in base a contratti che abbracciano diversi anni, e che per gli utilizzatori industriali sembra estremamente importante ricevere forniture affidabili e continue da un produttore fidato. Inoltre i due terzi delle importazioni durante il PIR sono avvenute in regime di perfezionamento attivo, che non prevede l’imposizione di alcun dazio, né di importazione né antidumping. Riassumendo, se da un lato non si può escludere che alcuni contratti vengano rinegoziati e che i prezzi delle importazioni possano diminuire, non è probabile che tale fenomeno arrechi un pregiudizio in caso di abrogazione delle misure. |
5.4. Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio
(87) |
In base a quanto esposto in precedenza non è probabile che l’industria dell’Unione, se le misure fossero abrogate, si troverebbe costretta a ridurre le proprie vendite e i volumi di produzione e/o i prezzi della DCD a tal punto che ne subiscano un notevole pregiudizio la sua redditività o la sua posizione generale. |
(88) |
Si prevede invece, alla luce della crescita mondiale dei consumi, dei volumi e prezzi delle importazioni cinesi durante il PIR e dei prezzi sugli altri mercati, che, in assenza di misure, le vendite di DCD dell’industria dell’Unione resteranno sostenute e contribuiranno positivamente alle filiere di attività basate sulla DCD e sui prodotti NCN. |
(89) |
Secondo le previsioni l’industria dell’Unione continuerà ad operare a piena capacità indipendentemente dalla possibile abrogazione delle misure. L’industria dell’Unione ha inoltre completato quest’anno il lavoro preliminare per un programma di espansione. Nell’autunno del 2013 essa ha concordato in linea di massima un aumento sostanziale della propria capacità produttiva in rapporto alla DCD. Il mercato, inclusi importanti clienti stabiliti nell’Unione, ha accolto con favore tale piano di espansione, il quale porta a ritenere che l’industria dell’Unione crede in una robusta domanda mondiale e che AlzChem trarrà vantaggio da tale crescita. |
(90) |
Anche se l’industria dell’Unione sarà soggetta ad una certa pressione sui prezzi a causa delle importazioni cinesi nel prossimo futuro, non sono previsti effetti significativi sui prezzi e sulla redditività in quanto l’industria dell’Unione detiene una forte quota di mercato, possiede vantaggi in termini di qualità ed affidabilità delle forniture e ha la capacità di ottenere contratti per grandi volumi. Gli effetti resterebbero quindi al di sotto della soglia di rischio di pregiudizio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(91) |
La Commissione conclude che in caso di abrogazione delle misure non esiste rischio di reiterazione del pregiudizio all’industria dell’Unione. |
6. INTERESSE DELL’UNIONE
(92) |
Poiché si è concluso che non esiste rischio di reiterazione del pregiudizio, non è necessario accertare l’interesse dell’Unione. |
7. ABOLIZIONE DELLE MISURE ANTIDUMPING
(93) |
Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l’abrogazione delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo successivamente a tale comunicazione entro il quale poter presentare osservazioni al riguardo. Le osservazioni e i commenti, se giustificati, sono stati presi nella dovuta considerazione, ma non hanno modificato le conclusioni espresse in precedenza. |
(94) |
Ne consegue che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno abrogare le misure antidumping applicabili alle importazioni di DCD originarie della Cina e chiudere la procedura. |
(95) |
Alla luce di alcune circostanze esposte in precedenza, ossia dell’esistenza di capacità in eccesso in Cina e del possibile ricorso a prezzi bassi successivamente al PIR, la Commissione monitorerà le importazioni del prodotto in esame al fine di agevolare, se del caso, la rapida adozione delle opportune azioni. Il monitoraggio sarà limitato a un periodo di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il dazio antidumping relativo alle importazioni di 1-cianoguanidina (diciandiammide), attualmente classificata al codice NC 2926 20 00 e originaria della Repubblica popolare cinese, è abrogato e il procedimento relativo a tali importazioni è concluso.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
E. VENIZELOS
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 296 del 15.11.2007, pag. 1.
(3) GU C 116 del 20.4.2012, pag. 3.
(4) GU C 349 del 15.11.2012, pag. 10.