30.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/7 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 78/2014 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2013
che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda determinati cereali che provocano allergie o intolleranze e prodotti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 figura un elenco di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze. Al punto 1 di tale allegato sono elencati, tra gli altri, il «kamut» e il «farro». Tuttavia, «kamut» è un marchio registrato di un tipo di grano, noto come «grano khorasan», e anche il farro è un tipo di grano. Al punto 1 di detto allegato il «grano khorasan» ed il «farro» vanno pertanto indicati come tipi di grano. |
(2) |
L’allegato III del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce l’elenco degli alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari. Al punto 5.1 di tale allegato si dispone che l’etichettatura di prodotti o ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo contenga, tra le altre, una segnalazione in cui si precisa che l’alimento è destinato esclusivamente alle persone che intendono ridurre il livello di colesterolo nel sangue. |
(3) |
Tale segnalazione, associata alle indicazioni sulla salute autorizzate per tali prodotti o ingredienti alimentari, potrebbe potenzialmente indurre i consumatori che non hanno necessità di controllare il livello di colesterolo nel sangue ad utilizzare il prodotto ed andrebbe pertanto modificata. È opportuno che tale modifica rifletta la formulazione dell’indicazione attualmente prevista dal regolamento (CE) n 608/2004 della Commissione (2). Detto regolamento verrà abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1169/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’allegato II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. |
Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:». |
Articolo 2
All’allegato III, punto 5.1, seconda colonna, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3) |
viene segnalato che il prodotto non è destinato alle persone che non hanno necessità di controllare il livello di colesterolo nel sangue;». |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
(2) Regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, relativo all’etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 44).