30.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/7


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 78/2014 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2013

che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda determinati cereali che provocano allergie o intolleranze e prodotti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 figura un elenco di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze. Al punto 1 di tale allegato sono elencati, tra gli altri, il «kamut» e il «farro». Tuttavia, «kamut» è un marchio registrato di un tipo di grano, noto come «grano khorasan», e anche il farro è un tipo di grano. Al punto 1 di detto allegato il «grano khorasan» ed il «farro» vanno pertanto indicati come tipi di grano.

(2)

L’allegato III del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce l’elenco degli alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari. Al punto 5.1 di tale allegato si dispone che l’etichettatura di prodotti o ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo contenga, tra le altre, una segnalazione in cui si precisa che l’alimento è destinato esclusivamente alle persone che intendono ridurre il livello di colesterolo nel sangue.

(3)

Tale segnalazione, associata alle indicazioni sulla salute autorizzate per tali prodotti o ingredienti alimentari, potrebbe potenzialmente indurre i consumatori che non hanno necessità di controllare il livello di colesterolo nel sangue ad utilizzare il prodotto ed andrebbe pertanto modificata. È opportuno che tale modifica rifletta la formulazione dell’indicazione attualmente prevista dal regolamento (CE) n 608/2004 della Commissione (2). Detto regolamento verrà abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1169/2011 a decorrere dal 13 dicembre 2014.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1169/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’allegato II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.

Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:».

Articolo 2

All’allegato III, punto 5.1, seconda colonna, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

viene segnalato che il prodotto non è destinato alle persone che non hanno necessità di controllare il livello di colesterolo nel sangue;».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

(2)  Regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, relativo all’etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 44).