28.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/25


REGOLAMENTO (UE) N. 70/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 6, l’articolo 8, paragrafo 5 e l’articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 (2) stabilisce modalità dettagliate per talune licenze di pilotaggio, la conversione di licenze nazionali e certificati, nonché le condizioni per l’accettazione delle licenze da parte di paesi terzi. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1178/2011 contiene disposizioni sulla certificazione delle organizzazioni di addestramento approvate e degli operatori di dispositivi di addestramento al volo simulato utilizzati per l’addestramento, le verifiche e i controlli dei piloti.

(2)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 216/2008 che tratta l’aeronavigabilità è stato ampliato per includere gli elementi di valutazione dell’idoneità operativa nelle regole di attuazione per l’omologazione del tipo.

(3)

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (l’«Agenzia»), ha ritenuto che fosse necessario modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 (3) al fine di consentire all’Agenzia di approvare dati d'idoneità operativa come parte del processo di omologazione.

(4)

I dati d'idoneità operativa devono comprendere elementi di addestramento obbligatori per l’addestramento per l’abilitazione al tipo dell’equipaggio di condotta. Questi elementi dovrebbero costituire la base per lo sviluppo di corsi di addestramento per tipo.

(5)

I requisiti relativi alla costituzione dei corsi di addestramento per l’abilitazione al tipo dell’equipaggio di condotta si riferiscono ai dati d'idoneità operativa, ma deve essere aggiunta una disposizione generale per il caso in cui i dati d'idoneità operativa non siano disponibili e allo stesso tempo devono essere aggiunte le necessarie disposizioni transitorie.

(6)

L’Agenzia ha preparato un progetto di norme di attuazione sul concetto di dati d'idoneità operativa e l’ha presentato alla Commissione sotto forma di parere (4), a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1178/2011.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

(1)

È inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Addestramento per l’abilitazione al tipo e dati d'idoneità operativa

1.   Quando negli allegati al presente regolamento si fa riferimento ai dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012, se tali dati non sono disponibili per il tipo di aeromobile corrispondente, il richiedente un corso di addestramento per l’abilitazione al tipo può conformarsi alle sole disposizioni degli allegati del regolamento (UE) n. 1178/2011.

2.   I corsi di addestramento per l’abilitazione al tipo approvati prima dell’approvazione del programma minimo di addestramento per l’abilitazione al tipo dei piloti nei dati d'idoneità operativa per il tipo corrispondente di aeromobile in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 devono includere gli elementi di addestramento obbligatori entro il 18 dicembre 2017 o entro due anni dall’approvazione dei dati d'idoneità operativa, qualora quest’ultima data sia successiva.».

(2)

L’allegato VII (PARTE-ORA) è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento:

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1.

(3)  GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1.

(4)  Parere n. 7/2011 dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea del 13 dicembre 2011, disponibile all’HYPERLINK http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php.


ALLEGATO

L’allegato VII (PARTE-ORA) al regolamento (UE) n. 1178/2011 è modificato come segue:

1)

alla norma ORA.GEN.160, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Fatta salva la lettera a), l’organizzazione segnala all’autorità competente e all’organizzazione responsabile per la progettazione dell’aeromobile tutti gli inconvenienti, malfunzionamenti, difetti tecnici, superamenti di limitazioni tecniche, eventi che evidenzino inaccuratezza, incompletezza o ambiguità delle informazioni contenute nei dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (1) o altre circostanze irregolari che abbiano o possano aver messo in pericolo la conduzione sicura dell’aeromobile e che non abbiano causato un incidente o un inconveniente grave;

2)

La norma ORA.ATO.145 è sostituita dalla seguente:

«ORA.ATO.145   Condizioni preliminari per l’addestramento

a)

L’ATO assicura che gli studenti soddisfino tutte le condizioni preliminari per l’addestramento indicati nella parte medica e nella parte FCL e, se applicabile, come definito nella parte obbligatoria dei dati d'idoneità operativa stabiliti in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.

b)

Nel caso di ATO che forniscono addestramento per collaudi in volo, gli studenti soddisfano tutte le condizioni preliminari per l’addestramento stabilite in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012»;

3)

Alla norma ORA.FSTD.210, lettera a), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

i dati di convalida dell’aeromobile definiti dalla parte obbligatoria dei dati d'idoneità operativa approvati a norma del regolamento (UE) n. 748/2012, ove applicabile; e».


(1)  GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1