17.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/22


DIRETTIVA DELEGATA 2014/109/UE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2014

che modifica l'allegato II della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo il catalogo delle avvertenze illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 della direttiva 2014/40/UE stabilisce che ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo devono recare avvertenze combinate relative alla salute, salvo le esenzioni di cui all'articolo 11. Le avvertenze combinate relative alla salute devono comprendere, tra l'altro, una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato I e una fotografia a colori corrispondente, compresa nel catalogo delle immagini di cui all'allegato II di tale direttiva.

(2)

La direttiva 2014/40/UE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire e adeguare il catalogo delle immagini nell'allegato II tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato.

(3)

L'allegato II della direttiva 2014/40/CEE dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2014/40/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 maggio 2016.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Catalogo delle immagini (delle avvertenze combinate relative alla salute)

(di cui all'articolo 10, paragrafo 1)

Serie 1

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Serie 2

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Serie 3

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