25.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/11


DIRETTIVA 2014/82/UE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2014

che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le conoscenze professionali generali, i requisiti medici e i requisiti in materia di licenze

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (1), in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II della direttiva 2007/59/CE contiene una disposizione in base alla quale non è richiesto che la vista per entrambi gli occhi sia efficace qualora la persona abbia un adattamento adeguato e un'esperienza di compensazione sufficiente e unicamente qualora abbia perso la visione binoculare dopo l'entrata in servizio. Tale disposizione è in contraddizione con le altre prescrizioni relative alla vista contenute nell'allegato II della direttiva 2007/59/CE e potrebbe mettere a rischio l'elevato livello di sicurezza delle operazioni ferroviarie.

(2)

Inoltre, taluni requisiti contenuti negli allegati IV e VI della direttiva 2007/59/CE, relativi alla licenza e al certificato, mancano di chiarezza, cosa che ha portato ad un'applicazione non omogenea nei diversi Stati membri e che, in ultima analisi, ha compromesso l'introduzione di un sistema armonizzato di licenze per i macchinisti nell'Unione.

(3)

Il 7 maggio 2012 l'Agenzia ferroviaria europea ha emesso un parere all'attenzione della Commissione europea raccomandando la modifica degli allegati II, IV e VI della direttiva 2007/59/CE. Conformemente all'articolo 31 di detta direttiva, sono stati consultati gli organismi rappresentati nel comitato per il dialogo sociale europeo.

(4)

Per i macchinisti che hanno ottenuto o otterranno la licenza conformemente alla direttiva 2007/59/CE prima della data di applicazione della presente direttiva, è opportuno prevedere misure transitorie.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/59/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato che assiste la Commissione a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2007/59/CE è così modificata:

(1)

L'allegato II è così modificato:

al punto «1.2. Vista», il settimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

vista per entrambi gli occhi: efficace,»

(2)

L'allegato IV è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I della presente direttiva.

(3)

L'allegato VI è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

I macchinisti che hanno ottenuto o otterranno la licenza conformemente alla direttiva 2007/59/CE prima della data di applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, sono ritenuti adempienti.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano dette disposizioni dal 1o gennaio 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.   Gli obblighi di recepimento e attuazione della presente direttiva non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta, fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all'interno dei rispettivi territori.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.


ALLEGATO I

«ALLEGATO IV

CONOSCENZE PROFESSIONALI GENERALI E REQUISITI RELATIVI ALLA LICENZA

L'obiettivo della “formazione generale” è quello di fornire competenze “generali” su tutti gli aspetti inerenti alla professione di macchinista. La formazione generale è pertanto incentrata su conoscenze e principi di base che si applicano indipendentemente dal tipo e dalla natura del materiale rotabile o dell'infrastruttura. Può essere organizzata senza esercitazioni pratiche.

Le competenze relative a specifici tipi di materiale rotabile o relative alle regole e alle tecniche operative e di sicurezza applicabili ad una particolare infrastruttura non fanno parte delle competenze “generali”. La formazione intesa a fornire competenze relative a materiale rotabile specifico o a una particolare infrastruttura riguarda il certificato del macchinista ed è specificata negli allegati V e VI.

La formazione generale comprende le materie indicate qui di seguito ai punti da 1) a 7). L'ordine in cui figurano le materie non è un ordine di priorità.

I verbi utilizzati nell'elenco indicano la natura della competenza che ci si attende sia conseguita dalla persona in formazione. Il loro significato è descritto nella tabella seguente:

Natura della competenza

Descrizione

conoscere, descrivere

descrive l'acquisizione delle conoscenze (dati, fatti) necessarie per comprendere i rapporti

comprendere, individuare

descrive l'individuazione e la memorizzazione del contesto, l'esecuzione del compito e la soluzione del problema in un ambito definito

(1)

Lavoro del macchinista, ambiente di lavoro, ruolo e responsabilità del macchinista nell'esercizio ferroviario, requisiti professionali e personali derivanti dall'esercizio delle funzioni del macchinista

a)

conoscere l'orientamento generale della legislazione e delle norme applicabili in materia di esercizio ferroviario e di sicurezza (requisiti e procedure concernenti la certificazione dei macchinisti, le merci pericolose, la tutela dell'ambiente, la protezione antincendio ecc.),

b)

comprendere le esigenze specifiche e i requisiti professionali e personali (lavoro che si svolge essenzialmente in solitudine, lavoro a turni di 24 ore, protezione e sicurezza individuali, lettura e aggiornamento di documenti ecc.),

c)

comprendere quali sono i comportamenti compatibili con responsabilità essenziali in materia di sicurezza (assunzione di farmaci, alcool, droghe e altre sostanze psicoattive, malattie, stress, fatica ecc.),

d)

individuare i documenti di riferimento e di funzionamento (ad esempio libretto delle procedure, libretto delle linee, manuale di conduzione ecc.),

e)

individuare le responsabilità e le funzioni delle persone coinvolte,

f)

comprendere l'importanza di essere precisi nell'esercizio delle proprie funzioni e nei metodi di lavoro,

g)

comprendere le questioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro (ad esempio il codice di comportamento sui binari e in loro prossimità, il codice di comportamento per salire e scendere dalla motrice in modo sicuro, l'ergonomia, le norme di sicurezza del personale, le attrezzature di protezione personale ecc.),

h)

conoscere competenze e principi comportamentali (gestione dello stress, situazioni estreme ecc.),

i)

conoscere i principi della tutela ambientale (guida sostenibile ecc.).

(2)

Tecnologie ferroviarie, compresi i principi di sicurezza che sottendono le normative di esercizio

a)

conoscere i principi, le normative e le disposizioni in materia di sicurezza per l'esercizio ferroviario,

b)

individuare le responsabilità e le funzioni delle persone coinvolte.

(3)

Principi di base dell'infrastruttura ferroviaria

a)

conoscere i principi e i parametri sistematici e strutturali,

b)

conoscere le caratteristiche generali dei binari, delle stazioni, degli scali di smistamento,

c)

conoscere le strutture ferroviarie (ponti, gallerie, insieme dei binari ecc.),

d)

conoscere le modalità operative (a binario unico, a doppio binario ecc.),

e)

conoscere i sistemi di segnalamento e di controllo dei treni,

f)

conoscere gli impianti di sicurezza (rilevatori di temperatura delle boccole, rivelatori di fumo nelle gallerie ecc.),

g)

conoscere l'alimentazione di trazione (catenaria, terza rotaia ecc.).

(4)

Principi di base della comunicazione sull'esercizio

a)

conoscere l'importanza della comunicazione e i mezzi e le procedure per comunicare,

b)

individuare le persone che il macchinista ha necessità di contattare e il loro ruolo e le loro responsabilità (personale del gestore dell'infrastruttura, mansioni del resto del personale del treno ecc.),

c)

individuare situazioni/cause che richiedono l'avvio della comunicazione,

d)

comprendere i metodi di comunicazione.

(5)

Treni, loro composizione e requisiti tecnici delle motrici, dei carri, delle carrozze e di altro materiale rotabile

a)

conoscere i tipi generici di trazione (elettrica, diesel, vapore ecc.),

b)

descrivere la struttura di un veicolo (carrelli, casse, cabina di guida, sistemi di protezione ecc.),

c)

conoscere il contenuto e i sistemi di etichettatura,

d)

conoscere la documentazione sulla composizione del treno,

e)

comprendere i sistemi di frenatura e il calcolo delle prestazioni di frenatura,

f)

individuare la velocità del treno,

g)

individuare il carico massimo e le forze all'organo di accoppiamento,

h)

conoscere il funzionamento e lo scopo del sistema di gestione del treno.

(6)

Rischi legati all'esercizio ferroviario in generale

a)

comprendere i principi che regolano la sicurezza della circolazione,

b)

conoscere i rischi legati all'esercizio ferroviario e i differenti mezzi a disposizione per ridurli,

c)

conoscere gli incidenti rilevanti per la sicurezza e comprendere il comportamento/la reazione da adottare,

d)

conoscere l'esistenza delle procedure da adottare in caso di incidenti nei quali sono coinvolte persone (es.: evacuazione);

(7)

Principi fondamentali di fisica

a)

comprendere le forze sulle ruote,

b)

individuare i fattori che influenzano le prestazioni di accelerazione e di frenatura (condizioni meteorologiche, impianto di frenatura, aderenza ridotta, sabbiatura ecc.),

c)

comprendere principi dell'elettricità (circuiti, misurazione del voltaggio ecc.)».


ALLEGATO II

Il punto 8 dell'allegato VI è sostituito dal seguente:

«8.   TEST LINGUISITICO

Il macchinista che deve comunicare con il gestore dell'infrastruttura per questioni cruciali di sicurezza deve possedere cognizioni linguistiche nella lingua indicata dal gestore dell'infrastruttura interessato. Le cognizioni linguistiche devono consentirgli di comunicare in modo attivo ed efficace in situazioni di routine, critiche e d'emergenza.

Il macchinista deve essere in grado di utilizzare i messaggi e la metodologia di comunicazione specificati nella STI “Esercizio e gestione del traffico”. Il macchinista deve essere in grado di comprendere (ascolto e lettura) e di comunicare (oralmente e per iscritto) conformemente al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Common European Framework of Reference for Languages — CEFR) stabilito dal Consiglio d'Europa (1).