22.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/1


DIRETTIVA 2014/51/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50, 53, 62 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato gravi carenze nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici sia in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza nazionali non sono riusciti a stare al passo con la globalizzazione finanziaria e la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerosi istituti finanziari operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione coerente del diritto dell'Unione e fiducia tra le autorità nazionali competenti.

(2)

In varie risoluzioni approvate prima e durante la crisi finanziaria, il Parlamento europeo ha esortato ad adottare un sistema europeo di vigilanza più integrato, al fine di assicurare reali condizioni di parità per tutti gli attori al livello dell'Unione, e a garantire che tale vigilanza rispecchi l'integrazione sempre maggiore dei mercati finanziari nell'Unione, in particolare nelle sue risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione sulla messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione, del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea, dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 — Libro bianco, del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi speculativi e i fondi d'investimento privati (private equity), e del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza, nonché nelle sue posizioni del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II) e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito.

(3)

Nel novembre 2008 la Commissione ha incaricato un gruppo di esperti ad alto livello, presieduto da Jacques de Larosière, di formulare delle raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi europei di vigilanza al fine di proteggere i cittadini dell'Unione in modo più efficace e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario. Nella relazione finale presentata il 25 febbraio 2009 (la «relazione de Larosière»), il gruppo di esperti ad alto livello ha raccomandato che il quadro di vigilanza fosse rafforzato per ridurre il rischio e la gravità di crisi finanziarie future. Il gruppo ha raccomandato riforme di ampia portata della struttura della vigilanza del settore finanziario nell'Unione. La relazione de Larosière ha inoltre consigliato di istituire un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, comprendente tre autorità europee di vigilanza, una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, e ha raccomandato l'istituzione di un Consiglio europeo per il rischio sistemico.

(4)

La stabilità finanziaria è un presupposto necessario affinché l'economia reale fornisca posti di lavoro, credito e crescita. La crisi finanziaria ha messo in luce gravi carenze nella vigilanza finanziaria, che non è riuscita a prevedere gli sviluppi macroprudenziali avversi o ad evitare l'accumularsi di rischi eccessivi all'interno del sistema finanziario.

(5)

Nelle conclusioni del 18 e 19 giugno 2009, il Consiglio europeo ha raccomandato l'istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprendente tre nuove autorità europee di vigilanza (AEV). Ha altresì raccomandato che il sistema consenta di accrescere la qualità e la coerenza della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri, creando un corpus unico europeo di regole applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato interno. Esso ha sottolineato che è opportuno che le AEV dispongano di poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali il sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi.

(6)

Nel 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato tre regolamenti istitutivi delle AEV: il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA) e il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM) che fanno parte del SEVIF.

(7)

Affinché il SEVIF possa funzionare efficacemente, sono necessarie modifiche agli atti legislativi dell'Unione nel settore di attività delle tre AEV. Tali modifiche riguardano la definizione dell'ambito di applicazione di taluni poteri delle AEV e l'integrazione di taluni poteri nelle procedure esistenti previste dai pertinenti atti legislativi dell'Unione, oppure si tratta di modifiche che servono ad assicurarne un funzionamento regolare ed efficace nel contesto del SEVIF.

(8)

Occorre pertanto che l'istituzione delle AEV sia accompagnata dall'elaborazione di un insieme unico di norme che garantirà l'armonizzazione e l'applicazione uniforme e contribuirà pertanto ad un funzionamento ancora più efficace del mercato interno nonché all'attuazione più efficace della vigilanza microprudenziale. I regolamenti istitutivi del SEVIF dispongono che le AEV possono elaborare progetti di norme tecniche nelle materie specificamente stabilite nella pertinente normativa, da sottoporre alla Commissione ai fini della loro adozione conformemente agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) tramite atti delegati o atti di esecuzione. Mentre la direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha riguardato una prima serie di materie, la presente direttiva ha per oggetto altre materie, in particolare inerenti alle direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e ai regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

(9)

È opportuno che gli atti legislativi in materia stabiliscano i settori in cui alle Autorità di vigilanza europee è conferito il potere di elaborare progetti di norme tecniche e le relative modalità di adozione. Tali atti dovrebbero stabilire gli elementi, le condizioni e le specifiche per gli atti delegati, come previsto all'articolo 290 TFUE.

(10)

Nel determinare le materie in cui adottare norme tecniche occorre raggiungere un giusto equilibrio tra l'esigenza di creare un insieme unico di norme armonizzate e l'esigenza di non complicare indebitamente la regolamentazione e la sua applicazione. Occorre limitare le predette materie a quelle in cui l'esistenza di norme tecniche uniformi verosimilmente contribuirà in modo significativo ed efficace al raggiungimento degli obiettivi degli atti legislativi pertinenti, garantendo nel contempo che le decisioni di natura politica siano prese dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione conformemente alle loro consuete procedure.

(11)

Occorre che le materie disciplinate da norme tecniche siano squisitamente tecniche, e che in quanto tali la loro elaborazione richieda la competenza degli esperti in vigilanza. Le norme tecniche di regolamentazione adottate come atti delegati di cui all'articolo 290 TFUE dovrebbero elaborare ulteriormente, specificare e determinare le condizioni per la regolare armonizzazione delle norme incluse negli atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, completando o modificando taluni elementi non essenziali dell'atto legislativo. D'altro canto le norme tecniche di attuazione adottate come atti di esecuzione di cui all'articolo 291 TFUE dovrebbero stabilire le modalità atte a garantire l'applicazione uniforme degli atti legislativi dell'Unione. L'applicazione delle norme tecniche non dovrebbe richiedere decisioni politiche.

(12)

Nel caso delle norme tecniche di regolamentazione è appropriato applicare la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, come opportuno. Occorre che le norme tecniche di attuazione siano adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, come opportuno.

(13)

Le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione dovrebbero contribuire alla creazione di un unico insieme per un diritto relativo ai servizi finanziari, come caldeggiato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del giugno 2009. Nella misura in cui taluni requisiti non sono pienamente armonizzati negli atti legislativi dell'Unione e conformemente al principio di precauzione nella vigilanza, le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che elaborano, specificano o determinano le modalità di applicazione di tali requisiti non dovrebbero impedire agli Stati membri di richiedere informazioni aggiuntive o imporre requisiti più stringenti. È pertanto opportuno che le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione diano agli Stati membri la possibilità di richiedere informazioni aggiuntive o imporre requisiti più stringenti nei settori specifici in cui gli atti legislativi corrispondenti prevedono tale discrezionalità.

(14)

Conformemente ai regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, prima di presentare le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione alla Commissione, occorre che le AEV, se del caso, effettuino consultazioni pubbliche sulle stesse e ne analizzino i relativi costi e benefici potenziali.

(15)

È necessario che le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione possano prevedere misure transitorie con scadenze adeguate laddove i costi di un'attuazione immediata siano eccessivi rispetto ai vantaggi.

(16)

Al momento dell'adozione della presente direttiva, i lavori relativi alla preparazione e alla consultazione relativa al primo insieme di misure per applicare le norme quadro nell'ambito della direttiva 2009/138/CE sono già avanzati. Ai fini di una tempestiva finalizzazione di tali misure, è opportuno autorizzare la Commissione, per un periodo transitorio, ad adottare le norme tecniche di regolamentazione in conformità della procedura per l'adozione degli atti delegati. Le modifiche di tali atti delegati o, al termine del periodo transitorio, le nuove norme tecniche di regolamentazione per applicare la direttiva 2009/138/CE dovrebbero essere adottate conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

(17)

Inoltre, è opportuno autorizzare l'EIOPA, dopo un periodo transitorio di due anni, a proporre aggiornamenti per una serie di atti delegati sotto forma di norme tecniche di regolamentazione. Tali aggiornamenti dovrebbero essere limitati agli aspetti tecnici degli atti delegati pertinenti e non dovrebbero comportare decisioni strategiche o scelte politiche.

(18)

Quando l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per adeguare gli atti delegati agli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, la Commissione dovrebbe garantire una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata al Parlamento europeo e al Consiglio delle informazioni sul campo di applicazione di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione.

(19)

I regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 prevedono un meccanismo di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali di vigilanza. Se un'autorità nazionale di vigilanza è in disaccordo con la procedura seguita o con il contenuto di una misura adottata da un'altra autorità nazionale di vigilanza o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima su materie specificate in atti legislativi dell'Unione conformemente a tali regolamenti, in merito alle quali l'atto legislativo pertinente impone la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità nazionali di vigilanza di più di uno Stato membro, occorre che l'AEV competente possa, su richiesta di una delle autorità di vigilanza interessate, prestare loro assistenza per trovare un accordo entro il termine fissato dalla stessa AEV, che terrà conto di eventuali termini fissati nella legislazione in materia e dell'urgenza e della complessità del disaccordo. Qualora il disaccordo persista, occorre conferire all'AEV la facoltà di decidere sul caso.

(20)

I regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n 1095/2010 richiedono che la legislazione settoriale specifichi i casi in cui può essere applicato il meccanismo di risoluzione delle controversie tra le autorità nazionali di vigilanza. È opportuno che la presente direttiva fissi una prima serie di tali casi nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione senza pregiudicare l'eventuale aggiunta di ulteriori casi in futuro. La presente direttiva non dovrebbe impedire alle AEV di agire sulla base di altri poteri o di eseguire i compiti specificati nei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, in particolare di impegnarsi in mediazioni non vincolanti e di contribuire all'applicazione coerente, efficiente ed efficace del diritto dell'Unione. Inoltre, nelle materie per le quali il diritto pertinente già prevede una qualche forma di procedura di mediazione non vincolante, o per le quali sono previsti termini per l'adozione di decisioni congiunte da parte di una o più autorità nazionali di vigilanza, sono necessarie modifiche per assicurare la chiarezza della procedura di adozione delle decisioni congiunte e minimizzarne le perturbazioni, ma anche per garantire che, se necessario, le AEV siano in grado di risolvere le controversie. La procedura vincolante per la risoluzione delle controversie è intesa a risolvere situazioni in cui le autorità nazionali di vigilanza non riescono ad accordarsi su questioni procedurali o sostanziali inerenti alla conformità al diritto dell'Unione.

(21)

È pertanto opportuno che la presente direttiva individui le situazioni in cui una questione procedurale o sostanziale inerente alla conformità alla legislazione dell'Unione debba essere risolta e le autorità nazionali di vigilanza non siano in grado di risolverla da sole. In tale situazione è opportuno dare la facoltà ad una delle autorità nazionali di vigilanza interessate di sollevare la questione presso l'AEV interessata. Tale AEV dovrebbe agire conformemente al suo regolamento istitutivo e alla presente direttiva. È opportuno che essa possa richiedere alle autorità nazionali di vigilanza interessate di adottare provvedimenti specifici o di astenersi dal farlo per risolvere la questione e garantire la conformità al diritto dell'Unione, con effetti vincolanti per le predette autorità nazionali di vigilanza. Laddove l'atto legislativo pertinente dell'Unione conferisca discrezionalità agli Stati membri, le decisioni adottate da un'AEV non dovrebbero soppiantare l'esercizio della discrezionalità da parte delle autorità nazionali di vigilanza, qualora tale esercizio sia conforme al diritto dell'Unione.

(22)

La direttiva 2009/138/CE prevede l'adozione di decisioni congiunte per l'approvazione delle richieste di utilizzare un modello interno a livello di gruppo e di imprese figlie, l'approvazione delle domande di assoggettare un'impresa figlia agli articoli 238 e 239 di tale direttiva e l'identificazione dell'autorità di vigilanza del gruppo su una base diversa dai criteri di cui all'articolo 247 della medesima direttiva. In tutte queste materie, occorre che le modifiche specifichino che, in caso di disaccordo, l'EIOPA può risolvere la controversia ricorrendo alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 1094/2010. Questo approccio chiarisce che, mentre l'EIOPA non dovrebbe sostituirsi all'esercizio del potere discrezionale da parte delle autorità nazionali di vigilanza, i disaccordi dovrebbero poter essere risolti e che la cooperazione dovrebbe poter essere rafforzata prima che sia adottata dall'autorità nazionale di vigilanza o emanata una decisione definitiva nei confronti di un istituto. L'EIOPA dovrebbe risolvere i disaccordi mediando tra le autorità nazionali di vigilanza che hanno pareri divergenti.

(23)

La nuova architettura di vigilanza creata dal SEVIF richiederà che le autorità di vigilanza nazionali collaborino strettamente con le AEV. Occorre che le modifiche dell'atto legislativo pertinente assicurino che non vi siano ostacoli giuridici agli obblighi di scambio di informazioni imposti dai regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 e che la fornitura di dati non comporti inutili formalità burocratiche.

(24)

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere tenute a presentare alle rispettive autorità nazionali di vigilanza solamente le informazioni che sono pertinenti a fini di vigilanza, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui alla direttiva 2009/138/CE. L'obbligo di fornire informazioni su base analitica su un elenco esaustivo delle attività e altre informazioni con una periodicità inferiore all'annuale dovrebbe essere imposto solamente quando l'utilità delle conoscenze supplementari ottenute dalle autorità nazionali di vigilanza ai fini del controllo della solidità finanziaria delle imprese o della valutazione del potenziale impatto delle loro decisioni sulla stabilità finanziaria supera gli oneri associati al calcolo e alla trasmissione di tali informazioni. Dopo aver valutato la natura, l'entità e la complessità dei rischi insiti nell'attività dell'impresa, le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero avere la facoltà di limitare la frequenza e la portata delle informazioni da trasmettere o di esonerare dall'obbligo di informativa su base analitica solamente qualora l'impresa in questione non superi determinate soglie. È opportuno garantire che le imprese più piccole siano ammissibili alle limitazioni e alle esenzioni e che tali imprese non rappresentino più del 20 % del mercato assicurativo o riassicurativo vita e non vita di uno Stato membro.

(25)

Al fine di garantire che le informazioni trasmesse dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti o dalle società di partecipazione assicurativa al livello di gruppo siano esatte e complete, le autorità nazionali di vigilanza non dovrebbero consentire limitazioni sulle informazioni da fornire o esonerare dall'obbligo di informativa su base analitica le imprese che appartengono a un gruppo, a meno che l'autorità nazionale di vigilanza abbia la certezza che un'informativa di questo tipo sarebbe inopportuna stante la natura, l'entità e la complessità dei rischi insiti nell'attività del gruppo.

(26)

Nei settori in cui attualmente la direttiva 2009/138/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare misure di attuazione, se e in quanto tali misure siano atti non legislativi di portata generale che integrano e modificano determinati elementi non essenziali di tale direttiva ai sensi dell'articolo 290 TFUE, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente al predetto articolo o norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

(27)

Al fine di garantire che sia applicato lo stesso trattamento a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione che calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) conformemente alla direttiva 2009/138/CE sulla base della formula standard o per tenere conto degli sviluppi del mercato, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati in relazione al calcolo dell'SCR sulla base della formula standard.

(28)

Laddove i rischi non siano adeguatamente coperti da un sottomodulo, l'EIOPA dovrebbe avere la facoltà di adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i limiti quantitativi e i criteri di ammissibilità delle attività per l'SCR sulla base della formula standard.

(29)

Per consentire il calcolo uniforme delle riserve tecniche da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione nel quadro dell'applicazione della direttiva 2009/138/CE, è necessario che un organismo centrale proceda regolarmente alla raccolta, alla pubblicazione e all'aggiornamento di talune informazioni tecniche relative alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio a intervalli regolari, tenendo conto del mercato finanziario. La modalità di derivazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio dovrebbe essere trasparente. Giacché questi compiti hanno natura tecnica e ineriscono alle assicurazioni, è opportuno che siano svolti dall'EIOPA.

(30)

La pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio dovrebbe evitare la volatilità artificiale delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili e costituire un incentivo per una buona gestione del rischio. La scelta del punto di partenza per l'estrapolazione dei tassi di interesse privi di rischio dovrebbe consentire alle imprese di allineare ai titoli obbligazionari i flussi di cassa attualizzati con tassi non estrapolati nel calcolo della migliore stima. In condizioni di mercato simili a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, il punto di partenza per l'estrapolazione dei tassi di interesse privi di rischio, in particolare per l'euro, dovrebbe essere con scadenza 20 anni. In condizioni di mercato simili a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, la parte estrapolata della struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio, in particolare per l'euro, dovrebbe convergere verso il tasso a termine finale (Ultimate Forward Rate — UFR), in modo tale che le durate che superano di 40 anni il punto di partenza per l'estrapolazione non differiscano di più di tre punti base dall'UFR. Per le valute diverse dall'euro, nella determinazione del punto di partenza per l'estrapolazione dei tassi di interesse privi di rischio e dell'adeguato periodo di convergenza verso l'UFR, è opportuno tener conto delle caratteristiche dei mercati locali dei titoli obbligazionari e degli swap.

(31)

Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengono fino alla scadenza titoli obbligazionari o altre attività con caratteristiche di cash flow analoghe, non sono esposte al rischio di variazione degli spread su tali attività. Onde evitare che le variazioni dello spread sull'attività abbiano un impatto sull'importo dei fondi propri di tali imprese, queste dovrebbero poter adeguare la pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio in funzione del calcolo della migliore stima in linea con i movimenti dello spread sulle loro attività. L'applicazione di tale aggiustamento di congruità dovrebbe essere soggetto all'approvazione dell'autorità di vigilanza e l'imposizione di requisiti rigorosi alle attività e alle passività dovrebbe garantire che le imprese di assicurazione e di riassicurazione possano detenere le loro attività fino alla scadenza. In particolare, è opportuno far corrispondere i flussi di cassa delle attività e delle passività e le attività dovrebbero essere sostituite al solo fine di mantenere la corrispondenza nel caso di una rilevante variazione dei flussi di cassa attesi, come in caso di declassamento o di default di un'obbligazione. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero rendere pubblico l'impatto dell'aggiustamento di congruità sulla loro posizione finanziaria in modo tale da garantire un'adeguata trasparenza.

(32)

Onde evitare comportamenti di investimento prociclici, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero poter adeguare la pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio in funzione del calcolo della migliore stima delle riserve tecniche, al fine di ridurre l'effetto di spread eccessivi sulle obbligazioni. Tale aggiustamento per la volatilità dovrebbe essere basata sui portafogli di riferimento per le pertinenti valute di tali imprese e, se è necessario per garantirne la rappresentatività, sui portafogli di riferimento per i mercati assicurativi nazionali. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero rendere pubblico l'impatto dell'aggiustamento per la volatilità sulla loro posizione finanziaria in modo tale da garantire un'adeguata trasparenza.

(33)

In considerazione dell'importanza dell'attualizzazione per il calcolo delle riserve tecniche, la direttiva 2009/138/CE dovrebbe garantire condizioni uniformi per la scelta dei tassi di attualizzazione da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione al fine di stabilire le pertinenti strutture per i tassi d'interesse privi di rischio per calcolare la migliore stima, gli spread fondamentali per il calcolo dell'aggiustamento di congruità e degli aggiustamenti per la volatilità. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Tali atti di esecuzione dovrebbero utilizzare le informazioni tecniche provenienti e pubblicate dall'EIOPA. Per l'adozione di tali atti di esecuzione si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.

(34)

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alle pertinenti strutture per i tassi d'interesse privi di rischio, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(35)

Al fine di attenuare potenziali effetti prociclici indebiti, il periodo per ripristinare la conformità all'SCR dovrebbe essere esteso in situazioni eccezionalmente avverse, in particolare nei casi di forti crolli dei mercati finanziari, di un persistente basso livello dei tassi di interesse e di eventi catastrofici ad elevato impatto che si ripercuotono sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione che rappresentano una parte importante del mercato o dei settori di attività colpiti. È opportuno che spetti all'EIOPA dichiarare l'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse e si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare misure in forma di atti delegati e di esecuzione che specifichino i criteri e le procedure.

(36)

Nell'ambito dell'aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio prevista dalla presente direttiva, la condizione secondo la quale il portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione cui si applica l'aggiustamento di congruità e il portafoglio di attività dedicato sono identificati, organizzati e gestiti separatamente dalle altre attività dell'impresa, con impossibilità di procedere alla copertura delle perdite derivanti dalle altre attività d'impresa, dovrebbe essere intesa in senso economico. Essa non dovrebbe comportare l'obbligo per gli Stati membri di prevedere nella legislazione nazionale la nozione di fondo separato (ring-fenced). Le imprese che ricorrono all'aggiustamento di congruità dovrebbero identificare, organizzare e gestire il portafoglio delle attività e delle obbligazioni separatamente dagli altri comparti di attività e non dovrebbero pertanto essere autorizzate a coprire i rischi che emergono in altri comparti utilizzando il portafoglio di attività dedicate. Sebbene questo consenta una gestione efficiente del portafoglio, è necessario, ai fini dell'aggiustamento di congruità, che la ridotta trasferibilità e le possibilità di diversificazione tra il portafoglio dedicato e le attività restanti si riflettano negli adeguamenti dei fondi propri e dell'SCR.

(37)

Lo spread sul portafoglio di riferimento di cui alla presente direttiva dovrebbe essere determinato in modo trasparente utilizzando, se disponibili, indici pertinenti.

(38)

Al fine di garantire l'applicazione trasparente dell'aggiustamento per la volatilità, dell'aggiustamento di congruità e delle misure transitorie sui tassi d'interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche di cui alla presente direttiva, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero rendere pubbliche le conseguenze della mancata applicazione di tali misure sulla loro posizione finanziaria, in particolare sull'importo delle riserve tecniche, sull'SCR, sul requisito patrimoniale minimo (MCR) in conformità della direttiva 2009/138/CE, sui fondi propri di base e sull'importo dei fondi propri ammissibili per coprire l'MCR e l'SCR.

(39)

Gli Stati membri dovrebbero poter attribuire, nella loro legislazione nazionale, alle rispettive autorità nazionali di vigilanza il potere di autorizzare e, in circostanze eccezionali, di respingere l'utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità.

(40)

Per garantire che taluni input tecnici per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità tramite la formula standard siano forniti su base armonizzata, ad esempio per consentire un approccio armonizzato in materia di uso dei rating, occorre assegnare compiti specifici all'EIOPA. Il riconoscimento delle agenzie di rating dovrebbe essere armonizzato al regolamento (CE) n. 1060/2009, al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12). È opportuno evitare la sovrapposizione con il regolamento (CE) n. 1060/2009, il che giustifica l'assegnazione di un ruolo al comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza istituito dai regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010. L'EIOPA dovrebbe utilizzare in modo ottimale le competenze e l'esperienza dell'AESFEM. Occorre che le modalità dettagliate per l'esercizio di tali compiti siano definite ulteriormente in misure da adottare in forma di atti delegati o di esecuzione.

(41)

Per garantire che i governi regionali e le autorità locali riportati negli elenchi pubblicati dall'EIOPA ricevano un trattamento identico solo quando i rischi di esposizione sono uguali a quelli dei governi centrali, gli elenchi in questione non dovrebbero essere più dettagliati del necessario.

(42)

Per garantire un approccio armonizzato nel determinare, in applicazione della direttiva 2009/138/CE, se esistono i presupposti per un'estensione del periodo ammesso per il risanamento in caso di mancata osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, è opportuno specificare le condizioni che costituiscono una situazione eccezionalmente avversa. È opportuno che spetti all'EIOPA dichiarare l'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse e occorre conferire alla Commissione il potere di adottare misure in forma di atti delegati e di esecuzione che specifichino i criteri e le procedure da seguire nel caso di situazioni eccezionalmente avverse.

(43)

Per garantire la coerenza tra i vari settori ed eliminare il disallineamento tra gli interessi delle imprese che «confezionano» i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti o sponsor) e gli interessi delle imprese di assicurazione o riassicurazione che investono in tali titoli o strumenti, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare, in forma di atti delegati, misure in materia di investimenti in prestiti «confezionati» contemplati dalla direttiva 2009/138/CE, che specificano non solo i relativi requisiti, ma anche le conseguenze della loro violazione.

(44)

Per assicurare una maggiore convergenza per quanto riguarda le procedure per l'approvazione da parte delle autorità di vigilanza, a norma della direttiva 2009/138/CE, di parametri specifici delle imprese, politiche di modifica dei modelli, società veicolo, nonché la fissazione e abolizione di maggiorazioni di capitale, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare misure in forma di atti delegati che specificano le procedure pertinenti in tali settori.

(45)

L'elaborazione da parte dell'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza di uno standard di solvibilità globale basato sul rischio è in corso e continua a favorire un maggiore coordinamento della vigilanza e una maggiore cooperazione a livello internazionale. Le disposizioni contenute nella direttiva 2009/138/CE relativa agli atti delegati della Commissione concernenti l'equivalenza dei regimi di solvibilità e prudenziali dei paesi terzi sono coerenti con l'obiettivo di incoraggiare la convergenza internazionale verso l'introduzione di regimi di solvibilità e prudenziali basati sul rischio. Per riconoscere che taluni paesi terzi potrebbero aver bisogno di più tempo per adattarsi e attuare regimi di solvibilità e prudenziali che soddisfino pienamente i criteri per essere riconosciuti come equivalenti, occorre specificare le condizioni in relazione al trattamento dei regimi di tali paesi terzi, affinché tali paesi siano riconosciuti come temporaneamente equivalenti. Gli atti delegati della Commissione relativi all'equivalenza temporanea dovrebbero se del caso tener conto degli sviluppi internazionali. Se la Commissione decide che il regime prudenziale per la vigilanza di gruppo di un paese terzo è temporaneamente equivalente, è opportuno consentire un'informativa di vigilanza supplementare per garantire la protezione dei titolari di polizza e dei beneficiari nell'Unione.

(46)

Vista la particolare natura del mercato assicurativo, al fine di garantire condizioni di parità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite in paesi terzi, sia che la loro impresa madre sia stabilita o meno nell'Unione, la Commissione dovrebbe poter decidere che un paese terzo è temporaneamente equivalente ai fini del calcolo dei requisiti di solvibilità del gruppo e dei fondi propri ammissibili atti a soddisfarli.

(47)

Al fine di garantire che le parti interessate siano adeguatamente informate sulla struttura dei gruppi di assicurazione e di riassicurazione, è necessario che le informazioni sulla loro struttura giuridica, di governance e organizzativa siano rese disponibili al pubblico. Tali informazioni dovrebbero includere quanto meno informazioni sulla ragione sociale, sul tipo di attività e sul paese in cui sono stabilite le filiali, sulle imprese strettamente collegate e sulle succursali significative.

(48)

Le decisioni della Commissione volte a stabilire che il regime di solvibilità o prudenziale di un paese terzo è da considerarsi pienamente o temporaneamente equivalente dovrebbero tener conto, se del caso, dell'esistenza, della durata e della natura delle misure transitorie nei regimi di tali paesi terzi.

(49)

Per consentire alla Società cooperativa europea (SCE), istituita con il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio (13), di prestare servizi di assicurazione e di riassicurazione, occorre estendere l'elenco delle forme giuridiche ammissibili delle imprese di assicurazione e di riassicurazione a norma della direttiva 2009/138/CE al fine di includervi la Società cooperativa europea.

(50)

Occorre adeguare gli importi in euro del livello minimo del requisito patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Tale adeguamento è necessario in quanto i livelli minimi dei requisiti patrimoniali per tali imprese vengono periodicamente adeguati in funzione dell'inflazione.

(51)

È opportuno che il calcolo dell'SCR per l'assicurazione sanitaria rispecchi i sistemi nazionali di perequazione, oltre a tener conto delle modifiche alla legislazione sanitaria nazionale, in quanto rappresentano un elemento fondamentale del sistema assicurativo sui mercati sanitari nazionali.

(52)

È necessario che taluni poteri di esecuzione di cui all'articolo 202 del trattato che istituisce la Comunità europea siano sostituiti con disposizioni appropriate conformi all'articolo 290 TFUE.

(53)

L'allineamento delle procedure di comitatologia al TFUE, in particolare all'articolo 290, dovrebbe essere effettuato caso per caso. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e specificare i requisiti fissati dalle direttive modificate dalla presente direttiva, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE. In particolare, occorre adottare atti delegati contenenti disposizioni dettagliate riguardanti i requisiti di governance, la valutazione, le informazioni da fornire alle autorità di vigilanza e l'informativa al pubblico, la determinazione e la classificazione dei fondi propri, la formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (comprese le conseguenti modifiche nel settore delle maggiorazioni del capitale) e la scelta dei metodi e delle ipotesi per il calcolo delle riserve tecniche.

(54)

Nella dichiarazione n. 39 relativa all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allegata all'Atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, la Conferenza ha preso atto dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la sua prassi costante.

(55)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero disporre di tre mesi dalla data di notifica per muovere obiezioni riguardo a un atto delegato. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, è opportuno che tale periodo possa essere prorogato di tre mesi in relazione ad argomenti particolarmente problematici. Occorre dare inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio la possibilità di informare le altre istituzioni della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale approvazione rapida degli atti delegati è particolarmente appropriata quando è necessario rispettare scadenze, ad esempio per conformarsi a calendari fissati nell'atto di base per l'adozione di atti delegati da parte della Commissione.

(56)

Alla luce della crisi finanziaria e dei meccanismi prociclici che hanno contribuito a scatenarla e ad aggravarla, il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e il G20 hanno raccomandato di attenuare gli effetti prociclici della regolamentazione finanziaria. Tali raccomandazioni hanno una rilevanza diretta per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, in quanto elementi importanti del sistema finanziario.

(57)

Al fine di conseguire un'applicazione uniforme della presente direttiva e assicurare la vigilanza macroprudenziale in tutta l'Unione, è opportuno che il Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), sviluppi principi su misura per l'economia dell'Unione.

(58)

La crisi finanziaria ha evidenziato il fatto che le istituzioni finanziarie avevano ampiamente sottovalutato il grado di rischio di credito di controparte legato ai prodotti derivati fuori borsa. Ciò ha spinto il G20, nel settembre del 2009, a esigere la compensazione di un maggior numero di prodotti derivati fuori borsa tramite una controparte centrale e a chiedere altresì di imporre requisiti patrimoniali più severi per i derivati fuori borsa che non fosse possibile compensare a livello centrale, in modo da riflettere più correttamente il grado di rischio più elevato ad essi associato.

(59)

Il calcolo della formula standard per l'SCR dovrebbe trattare le esposizioni verso le controparti centrali autorizzate in modo coerente con il trattamento di tali esposizioni nei requisiti patrimoniali per gli enti creditizi e gli enti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, in modo particolare per quanto riguarda le differenze di trattamento tra le controparti centrali autorizzate e le altre controparti.

(60)

Per garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione in materia di crescita sostenibile a lungo termine e gli obiettivi della direttiva 2009/138/CE principalmente al fine di tutelare i titolari di polizze assicurative e di garantire la stabilità finanziaria, è opportuno che la Commissione esamini l'adeguatezza dei metodi, delle ipotesi e dei parametri standard utilizzati nel calcolo della formula standard per l'SCR entro cinque anni dall'applicazione della direttiva 2009/138/CE. L'esame dovrebbe in particolare essere basato sull'esperienza generale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano la formula standard per l'SCR durante il periodo transitorio, tenendo conto, in particolare, dell'andamento delle classi di attività e degli strumenti finanziari nella loro totalità, del comportamento di chi investe in tali attività e strumenti finanziari nonché degli sviluppi nella definizione di standard internazionali nell'ambito dei servizi finanziari, L'esame dei parametri standard per determinate classi di attività, come i titoli a reddito fisso e le infrastrutture a lungo termine, potrebbe dover essere effettuato in via prioritaria.

(61)

Per consentire una transizione agevole al nuovo regime in applicazione della direttiva 2009/138/CE, è necessario prevedere misure transitorie graduali e specifiche. Le misure transitorie dovrebbero mirare ad evitare turbative di mercato e a limitare interferenze con i prodotti esistenti nonché a garantire la disponibilità di prodotti assicurativi. Le misure transitorie dovrebbero incoraggiare le imprese a conformarsi quanto prima ai requisiti particolari del nuovo regime.

(62)

È necessario prevedere un regime transitorio per le attività nel settore delle pensioni aziendali svolte da imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) in sede di riesame della direttiva da parte della Commissione. Il regime transitorio dovrebbe decadere non appena entrano in vigore le modifiche della direttiva 2003/41/CE.

(63)

Nonostante l'applicazione anticipata della direttiva 2009/138/CE, in particolare ai fini delle valutazioni relative all'approvazione dei modelli interni, ai fondi propri accessori, alla classificazione dei fondi propri, ai parametri specifici dell'impresa, alle società veicolo, al sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata, e nonostante la disposizione transitoria relativa al calcolo della migliore stima relativa alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione corrispondenti ai premi versati per i contratti, le direttive 64/225/CEE (16), 73/239/CEE (17), 73/240/CEE (18), 76/580/CEE (19), 78/473/CEE (20), 84/641/CEE (21), 87/344/CEE (22), 88/357/CEE (23) e 92/49/CEE (24) del Consiglio e delle direttive 98/78/CE (25), 2001/17/CE (26), 2002/83/CE (27) e 2005/68/CE (28) del Parlamento europeo e del Consiglio (denominate collettivamente «Solvibilità I»), quali modificate dagli atti elencati nella parte A dell'Allegato VI della direttiva 2009/138/CE, dovrebbero continuare ad applicarsi fino alla fine del 2015.

(64)

Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati a corredare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva e la direttiva 2009/138/CE, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(65)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, effettivo e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere i contraenti e i beneficiari, e in tal modo le imprese e i consumatori, tutelare l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità del sistema finanziario e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle dimensioni dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(66)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2003/71/CE

La direttiva 2003/71/CE è modificata come segue:

1)

all'articolo 5, paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse sono messe a disposizione degli investitori, depositate presso l'autorità competente dello Stato membro di origine e comunicate da tale autorità competente all'autorità competente dello Stato membro ospitante o degli Stati membri ospitanti al momento dell'offerta al pubblico non appena possibile e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica tali condizioni definitive all'AESFEM. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzate per integrare il prospetto di base. In tali casi si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).»;

2)

all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione al presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni da includere mediante riferimento.

L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

3)

all'articolo 13, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione all'approvazione del prospetto, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le procedure per l'approvazione del prospetto e le condizioni in base alle quali si possono adeguare i termini.

L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

4)

all'articolo 14, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione al presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni relative alla pubblicazione del prospetto di cui ai paragrafi da 1 a 4.

L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

5)

all'articolo 15, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione al presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari che annunciano l'intenzione di offrire strumenti finanziari al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in particolare prima che il prospetto sia stato messo a disposizione del pubblico o prima dell'apertura della sottoscrizione, e di specificare le disposizioni di cui al paragrafo 4.

L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

6)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 31 bis

Personale e risorse dell'AESFEM

L'AESFEM valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei poteri e compiti a essa conferiti dalla presente direttiva e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.»

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2009/138/CE

La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

1)

l'articolo 13 è così modificato:

a)

dopo il punto 32 è inserito il punto seguente:

«32 bis)

“controparte centrale autorizzata”, una controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) o che è stata riconosciuta in base all'articolo 25 dello stesso regolamento;

b)

è aggiunto il punto seguente:

«40)

“agenzia esterna di valutazione del merito di credito” o “ECAI” (External Credit Assessment Institution), un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio (30) o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento.

2)

all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis, relativi agli elenchi delle forme di imprese di cui all'allegato III, ad eccezione dei punti 28 e 29 di ciascuna delle parti A, B e C.»;

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 25 bis

Notifica e pubblicazione delle autorizzazioni o revoca dell'autorizzazione

Ogni autorizzazione o revoca di autorizzazione è notificata all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali — EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (31). La ragione sociale di ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione a cui è stata concessa l'autorizzazione è iscritta in un elenco. L'EIOPA pubblica tale elenco sul suo sito Internet e ne cura l'aggiornamento.

4)

all'articolo 29, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli atti delegati e le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottati dalla Commissione tengono in considerazione il principio di proporzionalità, garantendo così, in particolare in relazione alle imprese assicurative di piccole dimensioni, l'applicazione della presente direttiva secondo tale principio.

I progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall'EIOPA conformemente agli articoli da 10 e 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010, i progetti di norme tecniche di attuazione presentati conformemente all'articolo 15 del medesimo regolamento, come pure gli orientamenti e le raccomandazioni, adottati conformemente all'articolo 16 del medesimo regolamento, tengono in considerazione il principio di proporzionalità, garantendo così, in particolare in relazione alle imprese assicurative di piccole dimensioni, l'applicazione della direttiva secondo tale principio.»;

5)

All'articolo 31, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatti salvi gli articoli 35, 51, 254, paragrafo 2, e 256 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis riguardanti il paragrafo 2 del presente articolo, che specificano gli aspetti principali in merito ai quali devono essere resi pubblici dati statistici aggregati, nonché il contenuto e la data di pubblicazione di tali informazioni.

5.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, e fatti salvi gli articoli 35, 51, 254, paragrafo 2, e 256, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli e la struttura delle informazioni da pubblicare di cui al presente articolo.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»;

6)

all'articolo 33, sono aggiunti i commi seguenti:

«Qualora un'autorità di vigilanza abbia informato le autorità di vigilanza di uno Stato membro ospitante della propria intenzione di procedere alle verifiche in loco di cui al primo comma e qualora a tale autorità di vigilanza sia di fatto vietato di esercitare il diritto di effettuarle o qualora le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante siano di fatto impossibilitate ad esercitare il diritto di parteciparvi come previsto dal secondo comma, le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le sono conferiti da tale articolo.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'EIOPA ha la facoltà di partecipare alle indagini in loco effettuate congiuntamente da due o più autorità di vigilanza.»;

7)

l'articolo 35 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di presentare alle autorità di vigilanza le informazioni necessarie a fini di vigilanza, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui agli articoli 27 e 28. Tali informazioni includono quanto meno le informazioni necessarie per l'esecuzione delle seguenti funzioni nell'ambito della procedura di cui all'articolo 36:»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Fatto salvo l'articolo 129, paragrafo 4, quando i periodi predefiniti di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), sono inferiori a un anno le autorità di vigilanza interessate possono limitare le informazioni di vigilanza da fornire periodicamente se:

a)

fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

b)

le informazioni sono trasmesse almeno una volta l'anno.

Se le informazioni sono trasmesse con una frequenza superiore all'annuale le autorità di vigilanza non limitano le informazioni periodiche di vigilanza qualora si tratti di imprese di assicurazione o riassicurazione facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), a meno che l'impresa non riesca a dimostrare in modo convincente all'autorità di vigilanza che una frequenza superiore all'annuale è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo.

Limitazioni alle informazioni periodiche di vigilanza sono concesse solo alle imprese che non rappresentano più del 20 % del mercato assicurativo e riassicurativo rispettivamente vita e non vita di uno Stato membro, ove la quota di mercato non vita si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita su riserve tecniche lorde.

In sede di determinazione dell'ammissibilità delle imprese a tali limitazioni le autorità di vigilanza danno priorità alle imprese di dimensioni minori.

7.   Le autorità di vigilanza interessate possono limitare l'obbligo per le imprese di assicurazione o riassicurazione di presentare periodicamente informazioni di vigilanza o esonerarle da tale obbligo su base analitica quando:

a)

fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

b)

fornire tali informazioni non è necessario ai fini di una vigilanza efficace dell'impresa;

c)

l'esonero non mina la stabilità dei sistemi finanziari interessati nell'Unione; e

d)

l'impresa è in grado di fornire informazioni su base ad hoc.

Le autorità di vigilanza non esonerano dall'obbligo di informativa su base analitica le imprese di assicurazione o riassicurazione facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), a meno che l'impresa non riesca dimostrare in modo convincente all'autorità di vigilanza che un'informativa di questo tipo è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e tenuto conto dell'obiettivo della stabilità finanziaria.

Esoneri all'informativa su base analitica possono essere concessi solo alle imprese che non rappresentano più del 20 % del mercato assicurativo o riassicurativo rispettivamente vita e non vita di uno Stato membro, ove la quota di mercato non vita si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita su riserve tecniche lorde.

In sede di determinazione dell'ammissibilità delle imprese a tali deroghe le autorità di vigilanza danno priorità alle imprese di dimensioni minori.

8.   Ai fini dei paragrafi 6 e 7 le autorità di vigilanza valutano nel quadro della procedura di riesame se l'informativa risulterebbe eccessivamente onerosa in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi insiti nell'attività dell'impresa, tenuto conto almeno dei seguenti elementi:

a)

il volume dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi dell'impresa;

b)

la volatilità delle prestazioni e dei sinistri coperti dall'impresa;

c)

i rischi di mercato generati dagli investimenti dell'impresa;

d)

il livello delle concentrazioni di rischi;

e)

il numero totale dei rami assicurativi vita e non vita per cui l'autorizzazione è concessa;

f)

i possibili effetti della gestione degli attivi dell'impresa sulla stabilità finanziaria;

g)

i sistemi e le strutture dell'impresa preposte alle informazioni di vigilanza e la “politica scritta” di cui al paragrafo 5;

h)

l'idoneità dei sistemi di governance dell'impresa;

i)

il livello dei fondi propri a fronte del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo;

j)

il fatto che l'impresa sia o meno un'impresa di assicurazione o riassicurazione “captive”, che copre unicamente i rischi del gruppo industriale o commerciale cui appartiene.

9.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che precisano le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e i termini per presentarle, al fine di garantire l'opportuno grado di convergenza per le informazioni di vigilanza.

10.   Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'EIOPA elabora per le informazioni periodiche di vigilanza progetti di norme tecniche di attuazione riguardo ai modelli per la presentazione delle informazioni di vigilanza di cui ai paragrafi da 1 a 2.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30o giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

11.   Per favorire un'applicazione coerente e uniforme dei paragrafi 6 e 7 l'EIOPA elabora orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 per precisare i metodi utilizzati per determinare le quote di mercato di cui ai paragrafi 6 e 7, terzo comma.»;

8)

l'articolo 37 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

l'autorità di vigilanza giunge alla conclusione che il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con un modello interno o un modello interno parziale conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 3, in quanto il modello non tiene conto in misura sufficiente di taluni rischi quantificabili e non si è riusciti ad adattarlo entro un periodo di tempo appropriato affinché riflettesse meglio il profilo di rischio in questione;»;

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«d)

l'impresa di assicurazione o riassicurazione applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter, l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies o le misure transitorie di cui agli articoli 308 quater e 308 quinquies e l'autorità di vigilanza conclude che il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese a dette correzioni, rettifiche e misure transitorie.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), la maggiorazione di capitale è calcolata in modo da garantire che l'impresa rispetti l'articolo 101, paragrafo 3.

Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi sostanziali imputabili alle carenze che hanno indotto l'autorità di vigilanza a decidere di imporre tale maggiorazione.

Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi significativi legati agli scostamenti indicati in tale paragrafo.»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis, che precisano le circostanze in cui è possibile imporre una maggiorazione del capitale.

7.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che precisano le metodologie di calcolo delle maggiorazioni di capitale.

8.   Per assicurare modalità uniformi di esecuzione del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le procedure da seguire in relazione alle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»;

9)

all'articolo 38, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

«Qualora un'autorità di vigilanza abbia informato la competente autorità dello Stato membro del fornitore di servizi della propria intenzione di procedere a un'ispezione in loco conformemente al presente comma o qualora per un'ispezione in loco conformemente al primo comma detta autorità di vigilanza sia di fatto impossibilitata ad esercitare il diritto di effettuarla, essa può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'EIOPA ha la facoltà di partecipare ad indagini in loco se sono effettuate congiuntamente da due o più autorità di vigilanza.»;

10)

l'articolo 44 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione applicano l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter o l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, predispongono un piano di liquidità con la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita in rapporto agli attivi e passivi soggetti a tali aggiustamenti.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Per quanto riguarda la gestione delle attività e passività le imprese di assicurazione e riassicurazione valutano regolarmente:

a)

la sensibilità delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese all'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 77 bis;

b)

in caso di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter:

i)

la sensibilità delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento di congruità, ivi compreso il calcolo dello spread fondamentale di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera b) e i possibili effetti di una vendita forzata di attivi a carico dei fondi propri ammissibili;

ii)

la sensibilità delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle modifiche della composizione del portafoglio di attivi dedicato;

iii)

l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento di congruità;.

c)

in caso di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies:

i)

la sensibilità delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento per la volatilità e i possibili effetti di una vendita forzata di attivi a carico dei fondi propri ammissibili;

ii)

l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità.

Le imprese di assicurazione e riassicurazione presentano le valutazioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c), ogni anno all'autorità di vigilanza nel quadro delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 35. Qualora l'azzeramento dell'aggiustamento di congruità o dell'aggiustamento per la volatilità si risolva nel mancato rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità, l'impresa presenta anche una rassegna delle misure che l'impresa potrebbe applicare in tale situazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il profilo di rischio e rimettersi in tal modo in regola con il requisito patrimoniale.

Ove venga applicato l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, la politica scritta sulla gestione dei rischi di cui all'articolo 41, paragrafo 3, comprende una politica relativa ai criteri di applicazione di detto aggiustamento.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   Onde evitare un'eccessiva dipendenza dalle ECAI, quando utilizzano rating creditizi esterni ai fini del calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità, le imprese di assicurazione e di riassicurazione verificano l'idoneità dei rating esterni nel quadro della loro gestione del rischio, utilizzando ove possibile e praticabile analisi supplementari per evitare ogni dipendenza automatica dai rating esterni.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente paragrafo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le procedure da seguire in sede di valutazione dei rating creditizi esterni.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»;

11)

all'articolo 45 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Quando l'impresa di assicurazione o riassicurazione applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter, l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies o le misure transitorie di cui agli articoli 308 quater e 308 quinquies, procede alla valutazione di conformità con i requisiti di capitale di cui al paragrafo 1, lettera b, sia tenendo che non tenendo conto degli aggiustamenti e delle misure transitorie di cui sopra.»;

12)

l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Articolo 50

Atti delegati e norme tecniche di regolamentazione

1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis, che precisano ulteriormente quanto segue:

a)

gli elementi dei sistemi di cui agli articoli 41, 44, 46 e 47, e in particolare i settori che devono essere coperti dalla gestione delle attività e delle passività e dalla politica in materia di investimenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2;

b)

le funzioni di cui agli articoli 44, 46, 47 e 48.

2.   Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione alla presente sezione, l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a)

i requisiti di cui all'articolo 42 e le funzioni che vi sono soggette;

b)

le condizioni per l'esternalizzazione, in particolare a favore di fornitori di servizi ubicati in paesi terzi.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

3.   Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione alla valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente gli elementi di detta valutazione.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»;

13)

l'articolo 51 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Quando si applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter, la descrizione di cui al paragrafo 1, lettera d), riguarda, oltre all'adeguamento, anche il portafoglio obbligazionario e gli attivi dedicati cui l'adeguamento stesso si applica nonché la quantificazione dell'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità sulla situazione finanziaria dell'impresa.

La descrizione di cui al paragrafo 1, lettera d), indica anche se l'impresa utilizzi l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quater e quantifica l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità sulla situazione finanziaria dell'impresa.»;

b)

al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, e fermo restando qualsiasi obbligo di informativa imposto da altre disposizioni legislative o regolamentari, gli Stati membri possono prevedere che, sebbene il requisito patrimoniale totale di solvibilità di cui al paragrafo 1, lettera e), punto ii), sia stato pubblicato, la maggiorazione del capitale o l'impatto dei parametri specifici cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è tenuta a ricorrere conformemente all'articolo 110 non debbano essere evidenziati separatamente per un periodo transitorio che termina non più tardi del 31 dicembre 2020.»;

14)

l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

«Articolo 52

Informazioni destinate all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e relazioni presentate da tale autorità

1.   Fatto salvo l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1094/2010, gli Stati membri prescrivono alle autorità di vigilanza di fornire annualmente all'EIOPA le seguenti informazioni:

a)

la maggiorazione media del capitale per impresa e l'attribuzione delle maggiorazioni del capitale imposte dall'autorità di vigilanza durante l'anno precedente, misurate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità, per ciascuna delle seguenti categorie:

i)

le imprese di assicurazione e di riassicurazione;

ii)

le imprese di assicurazione vita;

iii)

le imprese di assicurazione non vita;

iv)

le imprese di assicurazione che svolgono attività in entrambi i settori vita e non-vita;

v)

le imprese di riassicurazione;

b)

per ciascuna delle informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo, la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

c)

il numero delle imprese di assicurazione e riassicurazione che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelle che ne sono esonerate su base analitica secondo il disposto dell'articolo 35, paragrafi 6 e 7, unitamente all'entità dei loro requisiti patrimoniali, premi, riserve tecniche e attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, premi, riserve tecniche e attivi delle imprese di assicurazione e riassicurazione dello Stato membro;

d)

il numero dei gruppi che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelli che ne sono esonerati su base analitica secondo il disposto dell'articolo 254, paragrafo 2, unitamente all'entità dei loro requisiti patrimoniali, premi, riserve tecniche e attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, premi, riserve tecniche e attivi di tutti i gruppi;

2.   L'EIOPA pubblica annualmente le seguenti informazioni:

a)

per l'insieme degli Stati membri, l'attribuzione totale delle maggiorazioni del capitale, misurate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità per ciascuna delle seguenti categorie:

i)

le imprese di assicurazione e di riassicurazione;

ii)

le imprese di assicurazione vita;

iii)

le imprese di assicurazione non vita;

iv)

le imprese di assicurazione che svolgono attività in entrambi i settori vita e non-vita;

v)

le imprese di riassicurazione;

b)

per ciascuno Stato membro separatamente, l'attribuzione delle maggiorazioni del capitale, misurate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità, per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione in quel determinato Stato membro;

c)

per ciascuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

d)

per tutti gli Stati membri collettivamente considerati, il numero totale delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei gruppi che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero totale delle imprese di assicurazione/riassicurazione e gruppi che ne sono esonerati su base analitica secondo il disposto dell'articolo 35, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 254, paragrafo 2, unitamente all'entità dei loro requisiti patrimoniali, premi, riserve tecniche e attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, premi, riserve tecniche e attivi di tutte le imprese di assicurazione e riassicurazione e gruppi;

e)

separatamente per ciascuno Stato membro, il numero delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei gruppi che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero totale delle imprese di assicurazione/riassicurazione e dei gruppi che ne sono esonerati su base analitica secondo il disposto dell'articolo 35, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 254, paragrafo 2, unitamente all'entità dei loro requisiti patrimoniali, premi, riserve tecniche e attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei premi, riserve tecniche e attivi delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei gruppi degli Stati membri;

3.   L'EIOPA fornisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2, insieme ad una relazione in cui descrive il grado di convergenza della vigilanza nell'uso delle maggiorazioni del capitale da parte delle autorità di vigilanza dei diversi Stati membri.»;

15)

l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«Articolo 56

Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: atti delegati e norme tecniche di attuazione

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis, che precisano le informazioni che devono essere pubblicate e i relativi termini di pubblicazione annuali di cui alla sezione 3.

Al fine di assicurare condizioni di esecuzione della presente sezione, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le procedure, i formati e i modelli.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»;

16)

all'articolo 58, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Al fine di assicurare una coerente armonizzazione in relazione alla presente sezione, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere un elenco esaustivo delle informazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 4, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo l'articolo 58, paragrafo 2.

Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione alla presente sezione e per tenere conto degli sviluppi futuri, l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano gli adeguamenti dei criteri di cui all'articolo 59, paragrafo 1.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

9.   Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le procedure applicabili, i formati e i modelli da utilizzare per il processo di consultazione tra le pertinenti autorità di vigilanza di cui all'articolo 60.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»;

17)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 65 bis

Collaborazione con l'EIOPA

Gli Stati membri provvedono a che le autorità di vigilanza collaborino con l'EIOPA ai fini della presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Gli Stati membri provvedono a che le autorità di vigilanza forniscano quanto prima all'EIOPA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) n. 1094/2010.»;

18)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 67 bis

Poteri di inchiesta del Parlamento europeo

Gli articoli 64 e 67 lasciano impregiudicati i poteri d'inchiesta conferiti al Parlamento europeo dall'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).»;

19)

all'articolo 69, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tali comunicazioni sono fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale. In ogni caso, gli Stati membri dispongono che le informazioni ricevute in base all'articolo 65 e all'articolo 68, paragrafo 1, e quelle ottenute mediante le ispezioni in loco di cui all'articolo 33 possano formare oggetto delle comunicazioni solo con l'accordo esplicito delle autorità di vigilanza da cui provengono le informazioni o dell'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione in loco.»;

20)

l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

«Articolo 70

Trasmissione delle informazioni alle banche centrali, alle autorità monetarie, alle autorità di vigilanza sui sistemi di pagamento e al Comitato europeo per il rischio sistemico

1.   Fatti salvi gli articolo da 64 a 69, un'autorità di vigilanza può trasmettere ai seguenti soggetti informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni:

a)

le banche centrali del sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando queste informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario;

b)

all'occorrenza, altre autorità pubbliche nazionali incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento; e

c)

il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), qualora le informazioni siano attinenti all'esercizio dei suoi compiti.

2.   Nelle situazioni di emergenza, ivi inclusa una situazione di emergenza di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 1094/2010, gli Stati membri autorizzano le autorità di vigilanza a comunicare immediatamente informazioni alle banche centrali del SEBC, inclusa la BCE, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e al CERS, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei suoi compiti.

3.   Tali autorità o organismi possono altresì comunicare alle autorità di vigilanza le informazioni di cui possano aver bisogno ai fini dell'articolo 67. Le informazioni ricevute a questo titolo sono soggette alle disposizioni relative al segreto d'ufficio stabilite alla presente sezione.

21)

l'articolo 71 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità di vigilanza, nell'esercizio delle loro funzioni, tengano conto della convergenza in materia di strumenti di vigilanza e di prassi di vigilanza nell'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri assicurano che:

a)

le autorità di vigilanza partecipino alle attività dell'EIOPA;

b)

le autorità di vigilanza si adoperino con ogni mezzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni dell'EIOPA di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e, se non lo fanno, ne forniscano la motivazione;

c)

i mandati nazionali conferiti alle autorità di vigilanza non impediscano l'esercizio delle loro funzioni in quanto membri dell'EIOPA o ai sensi della presente direttiva.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

22)

all'articolo 75, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis per definire i metodi e le ipotesi da utilizzare nella valutazione delle attività e delle passività prevista al paragrafo 1.

3.   Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione alla valutazione delle attività e delle passività, l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

laddove gli atti delegati di cui al paragrafo 2 richiedano l'utilizzo dei principi contabili internazionali adottati dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002, la coerenza di tali principi con il metodo di valutazione delle attività e delle passività stabilito ai paragrafi 1 e 2;

b)

i metodi e le ipotesi da utilizzare nel caso in cui i prezzi basati sulle quotazioni di mercato non siano disponibili o i principi contabili internazionali adottati dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio risultino temporaneamente o permanentemente incongruenti con il metodo di valutazione delle attività e delle passività stabilito ai paragrafi 1 e 2.

c)

i metodi e le ipotesi da usare nella valutazione delle attività e passività stabilita al paragrafo 1 quando gli atti delegati di cui al paragrafo 2 consentono il ricorso a metodi di valutazione alternativi.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»;

23)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 77 bis

Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio

La determinazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 77, paragrafo 2, utilizza ed è coerente con le informazioni derivate dai pertinenti strumenti finanziari. La determinazione tiene conto degli strumenti finanziari con durate per le quali i mercati che li trattano insieme ai titoli obbligazionari sono da considerare DLT (Deep, Liquid and Transparent), ossia idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi. Per le durate per le quali i mercati che trattano i pertinenti strumenti finanziari o i titoli obbligazionari non sono più da considerare DLT, è estrapolata la pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio.

La parte estrapolata della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio è basata su tassi a termine convergenti gradualmente da un tasso o un insieme di tassi a termine relativi alle durate più lunghe osservabili in un mercato DLT per i pertinenti strumenti finanziari e i titoli obbligazionari, verso un tasso a termine finale (Ultimate Forward Rate — UFR).

Articolo 77 ter

Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono applicare un aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o riassicurazione, anche per quanto concerne le rendite derivanti da contratti di assicurazione o riassicurazione non vita soggetti alla previa approvazione delle autorità di vigilanza, laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'impresa di assicurazione o riassicurazione dispone di un portafoglio di attività, formato da titoli obbligazionari nonché altre attività con caratteristiche simili in termini di flusso di cassa e destinato alla copertura della migliore stima del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o riassicurazione, che detiene per tutta la durata delle obbligazioni stesse, a meno che non si verifichi una rilevante variazione dei flussi di cassa e sia necessario conservare la specularità dei flussi di cassa attesi in entrata e in uscita;

b)

il portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione cui si applica l'aggiustamento di congruità e il portafoglio di attività dedicato sono identificati, organizzati e gestiti separatamente dalle altre attività dell'impresa, con impossibilità di procedere alla copertura delle perdite derivanti dalle altre attività dell'impresa utilizzando il portafoglio di attività dedicato;

c)

i flussi di cassa attesi del portafoglio di attività dedicato rispecchiano i singoli flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione attesi nella stessa valuta; gli eventuali disallineamenti non comportano rischi rilevanti in relazione a quelli intrinseci dell'attività assicurativa cui si applica l'aggiustamento di congruità;

d)

i contratti sottostanti al portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non comportano versamenti di premi futuri;

e)

gli unici rischi di sottoscrizione legati al portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione sono quelli di longevità, di spesa, di revisione e di mortalità;

f)

laddove il rischio di sottoscrizione legato al portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione comprende il rischio di mortalità, in presenza di uno stress legato al rischio di mortalità calibrato secondo l'articolo 101, paragrafi da 2 a 5, l'incremento della migliore stima del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non supera il 5 %;

g)

i contratti sottostanti al portafoglio delle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non comprendono opzioni per il contraente o comunque includono solo un'opzione di riscatto in cui il valore di riscatto non è superiore a quello delle attività, calcolato conformemente all'articolo 75, destinate alla copertura delle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione in essere al momento dell'esercizio dell'opzione di riscatto;

h)

i flussi di cassa del portafoglio di attività dedicato sono fissi e non possono essere modificati né dagli emittenti delle attività stesse né da terzi;

i)

ai fini del presente paragrafo le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di un contratto di assicurazione o di riassicurazione non sono suddivise in diverse parti in sede di composizione del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o riassicurazione.

Nonostante la lettera h) del primo comma, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono fare ricorso ad attività caratterizzate da flussi di cassa fissi, o comunque soggetti solo all'inflazione, a condizione che esse replichino i flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione dipendenti dall'inflazione.

L'eventuale facoltà di emittenti o terze parti di modificare i flussi di cassa di un'attività in maniera tale da offrire all'investitore una compensazione sufficiente a permettergli di ottenere i medesimi flussi di cassa reinvestendo in attività caratterizzate da un merito di credito equivalente o superiore non inficia l'ammissibilità dell'attività stessa al portafoglio dedicato in virtù della lettera h) del primo comma.

2.   Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che applicano l'aggiustamento di congruità a un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non possono più optare per la non applicazione dell'aggiustamento di congruità stesso. Laddove un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che applica l'aggiustamento di congruità non sia più in grado di rispettare le condizioni fissate dal paragrafo 1, essa ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza e adotta le misure necessarie per ripristinare la conformità a dette condizioni. Qualora l'impresa in questione non sia in grado di ripristinare la conformità alle citate condizioni entro due mesi dalla data del mancato rispetto, essa non applica più l'aggiustamento di congruità a tutte le sue obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione per un periodo di ulteriori 24 mesi.

3.   L'aggiustamento di congruità non si applica alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima per le obbligazioni stesse comprende un aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 quinquies oppure una misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio ai sensi dell'articolo 308 quater.

Articolo 77 quater

Calcolo dell'aggiustamento di congruità

1.   L'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter è calcolato per le singole valute in base ai seguenti principi:

a)

l'aggiustamento di congruità deve essere pari alla differenza tra:

i)

il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, dà come risultato un valore equivalente a quello del portafoglio di attività assegnate determinato a norma dell'articolo 75;

ii)

il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, dà come risultato un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della struttura per scadenza di base dei tassi di interesse privi di rischio;

b)

l'aggiustamento di congruità non deve includere lo spread “fondamentale” che riflette i rischi mantenuti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

c)

nonostante la lettera a), lo spread “fondamentale” deve essere incrementato laddove necessario per evitare che l'aggiustamento di congruità per le attività con merito di credito inferiore alla categoria “investimento” (investment grade) superi gli aggiustamenti di congruità per le attività della stessa classe e della medesima durata caratterizzate da un merito di credito di categoria “investimento”;

d)

il ricorso a valutazioni esterne del merito di credito per il calcolo dell'aggiustamento di congruità deve essere conforme alle specifiche di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettera n).

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), lo spread “fondamentale” è:

a)

pari alla somma di:

i)

spread di credito corrispondente alla probabilità di inadempimento relativa alle attività;

ii)

spread di credito corrispondente alla perdita prevista in caso di declassamento delle attività;

b)

per le esposizioni verso le amministrazioni centrali degli Stati membri e le banche centrali, pari ad almeno il 30 % della media a lungo termine dello spread rispetto al tasso di interesse privo di rischio delle attività di uguale durata, merito di credito e classe registrato dai mercati finanziari;

c)

per le attività diverse dalle esposizioni verso le amministrazioni centrali degli Stati membri e le banche centrali, pari ad almeno il 35 % della media a lungo termine dello spread rispetto al tasso di interesse privo di rischio delle attività di uguale durata, merito di credito e classe registrato dai mercati finanziari.

La probabilità di inadempimento di cui al primo comma, lettera a), punto i), si basa su statistiche di inadempimento a lungo termine pertinenti per l'attività in rapporto alla durata, al merito di credito e alla classe di quest'ultima.

Laddove non sia possibile desumere uno spread di credito dalle statistiche di inadempimento di cui al secondo comma lo spread “fondamentale” è pari alla percentuale della media a lungo termine dello spread rispetto al tasso di interesse privo di rischio di cui alle lettere b) e c).

Articolo 77 quinquies

Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

1.   Gli Stati membri possono imporre la previa approvazione delle autorità di vigilanza per l'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

2.   Per ognuna delle valute interessate, l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si basa sul differenziale tra il tasso di interesse ottenibile dalle attività incluse in un portafoglio di riferimento per la valuta in questione e i tassi della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per la medesima valuta.

Il portafoglio di riferimento per una valuta è rappresentativo delle attività denominate nella valuta in questione, che è altresì quella degli investimenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, destinate alla copertura della migliore stima delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione denominate nella medesima valuta.

3.   L'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio è pari al 65 % dello spread valutario corretto per il rischio.

Lo spread valutario corretto per il rischio è calcolato come differenza tra lo spread di cui al paragrafo 2 e la quota dello stesso attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito non previsto o di altri rischi connessi alle attività.

L'aggiustamento per la volatilità si applica ai soli tassi di interesse pertinenti privi di rischio della struttura per scadenza non ottenuti mediante estrapolazione ai sensi dell'articolo 77 bis. L'estrapolazione del tasso di interesse pertinente privo di rischio della struttura per scadenza si basa su tali tassi di interesse privi di rischio così rettificati.

4.   Per ciascun paese interessato l'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio di cui al paragrafo 3 è aumentata, in relazione alla valuta del paese e prima dell'applicazione del fattore del 65 %, della differenza tra lo spread nazionale corretto per il rischio e il doppio dello spread valutario corretto per il rischio ogniqualvolta tale differenza sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi i 100 punti base. L'aggiustamento per la volatilità maggiorata si applica al calcolo della migliore stima delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione legate a prodotti venduti sul mercato assicurativo del paese in questione. Lo spread nazionale corretto per il rischio è calcolato come quello valutario corretto per il rischio in relazione alla moneta del paese, ma sulla base di un portafoglio di riferimento che sia rappresentativo delle attività in cui hanno investito le imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della copertura della migliore stima delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dei prodotti venduti nel mercato assicurativo del paese e denominate nelle sua valuta.

5.   L'aggiustamento per la volatilità non si applica in relazione alle obbligazioni di assicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima delle obbligazioni stesse comprende un aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 ter.

6.   In deroga all'articolo 101, il requisito patrimoniale di solvibilità non comprende il rischio di perdita di fondi propri di base derivante da modifiche dell'aggiustamento per la volatilità.

Articolo 77 sexies

Informazioni tecniche prodotte dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

1.   L'EIOPA redige e pubblica con cadenza almeno trimestrale, per ciascuna valuta interessata, le seguenti informazioni tecniche:

a)

una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità;

b)

per ciascuna durata interessata, il merito di credito e la classe di attività di uno spread “fondamentale” per il calcolo dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera b);

c)

per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato un aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafo 1.

2.   Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, la Commissione può adottare atti di esecuzione indicanti, per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione si avvalgono di tali informazioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 301, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alla disponibilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 301, paragrafo 3.

3.   Laddove le informazioni tecniche di cui al paragrafo 1 siano adottate dalla Commissione conformemente al paragrafo 2, le imprese di assicurazione e di riassicurazione si avvalgono di tali informazioni in sede di calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 77, dell'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 quater e dell'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 quinquies.

Per quanto concerne le valute e i mercati nazionali per i quali la rettifica di cui al paragrafo 1, lettera c), non è stabilita dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, ai fini del calcolo della migliore stima non si applica alcun aggiustamento per la volatilità alla struttura per scadenza dei pertinenti tassi di interesse privi di rischio.

Articolo 77 septies

Revisione delle misure relative alle garanzie a lungo termine e delle misure sul rischio azionario

1.   L'EIOPA riferisce annualmente fino al 1o gennaio 2021 al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in merito all'impatto dell'applicazione degli articoli da 77 bis a 77 sexies, e dell'articolo 106, dell'articolo 138, paragrafo 4, nonché degli articoli 304, 308 quater e 308 quinquies, anche per quanto concerne gli atti delegati o gli atti di esecuzione adottati conformemente agli stessi.

Nel periodo indicato le autorità di vigilanza forniscono all'EIOPA informazioni sui seguenti aspetti:

a)

disponibilità di garanzie a lungo termine nei prodotti assicurativi sui mercati nazionali e comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in quanto investitori a lungo termine;

b)

il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'aggiustamento di congruità, l'aggiustamento per la volatilità, l'estensione del periodo ammesso per il risanamento ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata e le misure transitorie di cui agli articoli 308 quater e 308 quinquies;

c)

l'impatto dell'aggiustamento di congruità, dell'aggiustamento per la volatilità, del meccanismo di aggiustamento simmetrico del fabbisogno di capitale proprio, del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata nonché delle misure transitorie di cui agli articoli 308 quater e 308 quinquies sulla posizione finanziaria delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, a livello nazionale e in forma anonima per ciascuna impresa;

d)

gli effetti dell'aggiustamento di congruità, dell'aggiustamento per la volatilità, del meccanismo di aggiustamento simmetrico del fabbisogno di capitale proprio e del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata sul comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in materia di investimenti e l'eventuale indebito alleggerimento dei requisiti patrimoniali;

e)

gli effetti di eventuali estensioni del periodo ammesso per il risanamento ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, sugli sforzi profusi dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili destinati alla copertura del requisito patrimoniale di solvibilità oppure per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso;

f)

per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano le misure transitorie di cui agli articoli 308 quater e 308 quinquies, l'effettivo rispetto dei piani di transizione di cui all'articolo 308 sexies e le prospettive di riduzione della dipendenza dalle misure transitorie stesse, anche per quanto concerne quelle adottate o previste dalle imprese e dall'autorità di vigilanza, tenendo conto del contesto normativo dello Stato membro interessato.

2.   L'EIOPA, se del caso previa consultazione del CERS e previa consultazione pubblica, trasmette alla Commissione un parere in merito alla valutazione dell'applicazione degli articoli da 77 bis a 77 sexies e dell'articolo 106, dell'articolo 138, paragrafo 4, nonché degli articoli 304, 308 quater e 308 quinquies, anche per quanto concerne gli atti delegati o gli atti di esecuzione adottati conformemente agli stessi. La valutazione riguarda la disponibilità di garanzie a lungo termine nei prodotti di assicurazione vita, il comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in qualità di investitori a lungo termine e, più in generale, la stabilità finanziaria.

3.   Sulla base del parere trasmesso dall'EIOPA, di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o gennaio 2021 oppure, se del caso, anche prima di tale termine. La relazione è incentrata, in particolare, sugli effetti riguardanti:

a)

la tutela dei contraenti;

b)

il funzionamento e la stabilità dei mercati europei delle assicurazioni;

c)

il mercato interno, con particolare riferimento alla concorrenza e alla parità di condizioni all'interno dei mercati europei delle assicurazioni;

d)

la misura in cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione continuano a operare in qualità di investitori a lungo termine;

e)

la disponibilità e le tariffe per i prodotti di rendita;

f)

la disponibilità e le tariffe per i prodotti concorrenti;

g)

le strategie di investimento a lungo termine adottate dalle imprese di assicurazione in relazione ai prodotti cui si applicano gli articoli 77 ter e 77 quater per quanto concerne le altre garanzie a lungo termine;

h)

le possibilità di scelta a disposizione dei consumatori e la consapevolezza di questi ultimi in merito ai rischi;

i)

il grado di diversificazione dell'attività assicurativa e del portafoglio di attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

j)

la stabilità finanziaria.

La relazione si basa altresì sulle esperienze raccolte a livello di vigilanza relative all'applicazione degli articoli da 77 bis a 77 sexies e dell'articolo 106, degli articoli 138, paragrafo 4, 304, 308 quater e 308 quinquies, anche in relazione agli atti delegati o agli atti di esecuzione adottati conformemente agli stessi.

4.   La relazione della Commissione è accompagnata, se necessario, da proposte legislative.»;

24)

l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Articolo 86

Atti delegati, norme tecniche di regolamentazione e di attuazione

1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che stabiliscono quanto segue:

a)

le metodologie attuariali e statistiche per calcolare la migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2;

b)

le metodologie, i principi e le tecniche per la determinazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da utilizzare per il calcolo della migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2;

c)

le circostanze in cui le riserve tecniche sono calcolate come un elemento unico o come somma di una migliore stima e di un margine di rischio, e i metodi da utilizzare nel caso in cui le riserve tecniche siano calcolate come un elemento unico di cui all'articolo 77, paragrafo 4;

d)

i metodi e le ipotesi da utilizzare nel calcolo del margine di rischio, compresa la determinazione dell'importo dei fondi propri ammissibili necessari per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione, e la calibrazione del tasso del costo del capitale di cui all'articolo 77, paragrafo 5;

e)

le aree di attività sulla base delle quali devono essere segmentate le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per calcolare le riserve tecniche di cui all'articolo 80;

f)

gli standard da rispettare per garantire l'adeguatezza, la completezza e la precisione dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, e le circostanze specifiche in cui è teoricamente appropriato utilizzare approssimazioni, compresi metodi caso per caso, ai fini del calcolo della migliore stima di cui all'articolo 82;

g)

le specifiche relative ai requisiti di cui all'articolo 77 ter, paragrafo 1, comprensive dei metodi, delle ipotesi e dei parametri standard da utilizzare in sede di calcolo dell'impatto dello stress legato al rischio di mortalità di cui all'articolo 77 ter, paragrafo 1, lettera e);

h)

le specifiche relative ai requisiti di cui all'articolo 77 quater, comprensive delle ipotesi e dei metodi da applicare nel calcolo dell'aggiustamento di congruità e dello spread “fondamentale”;

i)

i metodi e le ipotesi per il calcolo dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, comprensivi di formula per il calcolo del differenziale di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo.

2.   Per assicurare un'armonizzazione coerente per quanto riguarda i metodi e i calcoli per le riserve tecniche, l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

le metodologie da utilizzare per il calcolo dell'aggiustamento per inadempimento della controparte di cui all'articolo 81 elaborate appositamente per tenere conto delle perdite attese per inadempimento della controparte;

b)

ove necessario, i metodi e le tecniche semplificati per calcolare le riserve tecniche, al fine di garantire che i metodi attuariali e statistici di cui alle lettere a) e d) siano proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi cui sono esposte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comprese le imprese di assicurazione e riassicurazione captive.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

3.   Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dell'articolo 77 ter, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le procedure applicabili per l'approvazione dell'applicazione di un aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 ter, paragrafo 1.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 ottobre 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare dette norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»;

25)

l'articolo 92 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Atti delegati, norme tecniche di regolamentazione e di attuazione»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per assicurare un'armonizzazione coerente per quanto riguarda la determinazione dei fondi propri, l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri da applicare ai fini della concessione dell'approvazione dei fondi propri accessori, conformemente all'articolo 90.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

bis.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano il trattamento, ai fini della determinazione dei fondi propri, delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 2, terzo comma, detenute in enti finanziari e creditizi.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dell'articolo 90, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formati e i modelli ai fini della concessione dell'approvazione, da parte dell'autorità di vigilanza, dell'uso dei fondi propri accessori.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31o ottobre 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»;

26)

l'articolo 97 è sostituito dal seguente:

«Articolo 97

Atti delegati e norme tecniche di regolamentazione

1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che stabiliscono un elenco degli elementi dei fondi propri, inclusi quelli di cui all'articolo 96, ritenuti conformi ai criteri di cui all'articolo 94, contenente per ciascun elemento dei fondi propri una descrizione precisa delle caratteristiche che ne hanno determinato la classificazione.

2.   Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione alla classificazione dei fondi propri, l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi che le autorità di vigilanza devono utilizzare quando approvano la valutazione e la classificazione degli elementi dei fondi propri che non rientrano nell'elenco di cui al paragrafo 1.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

La Commissione rivede e, ove appropriato, aggiorna periodicamente l'elenco di cui al paragrafo 1 alla luce degli sviluppi del mercato.»;

27)

l'articolo 99 è sostituito dal seguente:

«Articolo 99

Atti delegati sull'ammissibilità dei fondi propri

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che stabiliscono:

a)

i limiti quantitativi di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2;

b)

gli adeguamenti che dovrebbero essere effettuati per riflettere la mancanza di trasferibilità degli elementi dei fondi propri che possono essere utilizzati solo per coprire perdite derivanti da un particolare segmento di passività o da rischi particolari (fondi separati).»;

28)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 109 bis

Armonizzazione degli input tecnici per la formula standard

1.   Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard, le autorità europee di vigilanza elaborano, per mezzo del comitato congiunto, progetti di norme tecniche di attuazione per specificare l'associazione delle valutazioni di agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) a una scala obiettiva di classi di merito di credito che applichi le classi di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettera n).

Il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

2.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo e facilitare il calcolo del modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 105, paragrafo 5, agevolare il calcolo del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 105, paragrafo 6, valutare le tecniche di attenuazione del rischio di cui all'articolo 101, paragrafo 5, e calcolare le riserve tecniche, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare:

a)

gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali in relazione alle quali le esposizioni devono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale di rispettiva appartenenza, a condizione che non vi sia alcuna differenza in termini di rischio tra tali esposizioni in virtù di specifici poteri di imposizione fiscale di dette amministrazioni regionali e autorità locali, e che vi sia uno specifico assetto istituzionale avente l'effetto di ridurre il rischio di inadempimento;

b)

l'indice azionario di cui all'articolo 106, paragrafo 2, conformemente ai criteri dettagliati stabiliti dall'articolo 111, paragrafo 1, lettere c) e o);

c)

gli adeguamenti da apportare per le valute ancorate all'euro nel sottomodulo del rischio valutario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, conformemente ai criteri dettagliati applicabili alle rettifiche per dette valute ai fini dell'agevolazione del calcolo del rischio valutario del sottomodulo quali stabiliti dall'articolo 111, paragrafo 1, lettera p).

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

3.   L'EIOPA pubblica informazioni tecniche anche in relazione all'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 106 con cadenza almeno trimestrale.

4.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo e agevolare il calcolo del modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia di cui all'articolo 105, paragrafo 4, l'EIOPA elabora, tenendo conto dei calcoli forniti dalle autorità di vigilanza degli Stati membri interessati, progetti di norme tecniche di attuazione relative alle deviazioni standard relative alle misure legislative nazionali specifiche degli Stati membri che consentono di ripartire la liquidazione dei sinistri connessi al rischio malattia tra le imprese di assicurazione e di riassicurazione e che rispettano i criteri di cui al paragrafo 5 nonché quelli eventualmente aggiunti mediante atti delegati.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

5.   Le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 4 si applicano unicamente alle misure legislative nazionali degli Stati membri che consentono la ripartizione della liquidazione dei sinistri connessi al rischio malattia tra le imprese di assicurazione e di riassicurazione e che rispettano i seguenti criteri:

a)

il meccanismo per la ripartizione dei sinistri è trasparente e interamente dettagliato prima dell'inizio del periodo annuale al quale si applica;

b)

il meccanismo per la ripartizione dei sinistri, il numero delle imprese di assicurazione che partecipano al Sistema di perequazione del rischio malattia (HRES, Health Risk Equalisation System) e le caratteristiche di rischio dell'attività sottoposta a tale sistema garantiscono che, per ciascuna impresa partecipante allo HRES, la volatilità delle perdite annue dell'attività sottoposta al Sistema sia ridotta in misura significativa in virtù di quest'ultimo, sia in relazione al rischio di tariffazione che a quello di riservazione;

c)

l'assicurazione malattia sottoposta allo HRES è obbligatoria e sostituisce parzialmente o totalmente la copertura sanitaria fornita dal regime legale di previdenza sociale;

d)

in caso di inadempimento di imprese di assicurazione che partecipano allo HRES, uno o più governi degli Stati membri garantiscono il rispetto della totalità degli impegni legati a sinistri dei contraenti dell'attività assicurativa sottoposta allo HRES.

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis per stabilire i criteri aggiuntivi che devono essere soddisfatti dalle misure legislative nazionali nonché la metodologia e i requisiti per il calcolo delle deviazioni standard di cui al paragrafo 4 del presente articolo.»;

29)

l'articolo 111 è sostituito dal seguente:

«Articolo 111

Atti delegati e norme tecniche di regolamentazione relative agli articoli da 103 a 109

1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che prevedono quanto segue:

a)

una formula standard, conformemente alle disposizioni dell'articolo 101 e degli articoli da 103 a 109;

b)

gli eventuali sottomoduli necessari o che coprono più accuratamente i rischi rientranti nei rispettivi moduli di rischio di cui all'articolo 104 e qualsiasi aggiornamento successivo;

c)

i metodi, le ipotesi e i parametri standard da calibrare sul livello di fiducia di cui all'articolo 101, paragrafo 3, e da utilizzare in sede di calcolo dei singoli moduli di rischio o sottomoduli del requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui agli articoli 104, 105 e 304, il meccanismo di aggiustamento simmetrico e il periodo di tempo appropriato, espresso in numero di mesi, di cui all'articolo 106, nonché l'impostazione idonea per integrare il metodo di cui all'articolo 304 nel requisito patrimoniale di solvibilità calcolato secondo la formula standard;

d)

i parametri di correlazione, compresi, se necessario, quelli esposti all'allegato IV, e le procedure per il loro aggiornamento;

e)

laddove le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano tecniche di attenuazione del rischio, i metodi e le ipotesi da utilizzare per valutare le modifiche del profilo di rischio dell'impresa interessata e rettificare il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;

f)

i criteri qualitativi che le tecniche di attenuazione del rischio di cui alla lettera e) devono soddisfare per garantire l'effettivo trasferimento del rischio a un terzo;

f bis)

il metodo e i parametri da utilizzare in sede di valutazione del requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte in presenza di esposizioni verso controparti centrali qualificate, tali parametri sono stabiliti in un'ottica di coerenza con il trattamento delle esposizioni in questione per gli enti finanziari e creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 26), del regolamento (UE) n. 575/2013;

g)

i metodi e i parametri da utilizzare in sede di valutazione del requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 107, compresa la percentuale di cui all'articolo 107, paragrafo 3;

h)

i metodi e gli adeguamenti da utilizzare per riflettere la portata limitata della diversificazione del rischio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione correlato ai fondi separati;

i)

il metodo da utilizzare in sede di calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche o delle imposte differite di cui all'articolo 108;

j)

il sottoinsieme dei parametri standard nei moduli del rischio di sottoscrizione per le assicurazioni vita, non vita e malattia che può essere sostituito da parametri specifici dell'impresa come previsto all'articolo 104, paragrafo 7;

k)

i metodi standardizzati che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione deve utilizzare per calcolare i parametri specifici dell'impresa di cui alla lettera j) e tutti i criteri inerenti alla completezza, alla precisione e all'adeguatezza dei dati utilizzati che devono essere soddisfatti anteriormente al rilascio dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, nonché la procedura da seguire per tale approvazione;

l)

i calcoli semplificati per specifici sottomoduli e moduli di rischio nonché i criteri che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comprese le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, sono tenute a soddisfare per avere diritto a utilizzare le singole semplificazioni in questione, così come previsto all'articolo 109;

m)

l'impostazione da adottare nei confronti delle imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212 nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, in particolare nel calcolo del sottomodulo del rischio azionario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, tenendo conto della probabile riduzione della volatilità del valore di dette imprese partecipate derivante dalla natura strategica di tali investimenti e dall'influenza esercitata dall'impresa partecipante su dette imprese partecipate;

n)

le modalità di utilizzo delle valutazioni esterne del merito di credito delle ECAI nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard e dell'associazione delle valutazioni del merito di credito a una scala di classi di merito di credito ai sensi dell'articolo 109 bis, paragrafo 1, in coerenza con l'utilizzo delle valutazioni esterne del merito di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi quali definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 e degli enti finanziari quali definiti ai sensi dell'articolo 4, punti 1) e 26), dello stesso;

o)

i criteri dettagliati per l'indice azionario di cui all'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera c);

p)

i criteri dettagliati per gli adeguamenti per le valute ancorate all'euro al fine di agevolare il calcolo del sottomodulo del rischio valutario di cui all'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera d);

q)

le condizioni per una categorizzazione delle amministrazioni regionali e delle autorità locali di cui all'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a).

2.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le procedure per quanto riguarda l'approvazione da parte delle autorità di vigilanza del ricorso ai parametri specifici dell'impresa di cui al paragrafo 1, lettera k).

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 ottobre 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

3.   Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione valuta l'adeguatezza dei metodi, delle ipotesi e dei parametri standard utilizzati in sede di calcolo della formula standard per il requisito patrimoniale di solvibilità tenendo conto, in particolare, dell'andamento delle classi di attività e degli strumenti finanziari nella loro totalità, del comportamento di chi investe in tali attività e strumenti finanziari nonché degli sviluppi nella definizione di standard internazionali nell'ambito dei servizi finanziari, con possibilità di dare priorità all'esame di determinate classi di attività. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio accompagnata, se del caso, da proposte di modifica della presente direttiva ovvero di atti delegati o di atti di esecuzione adottati a norma della direttiva stessa.

4.   Per assicurare un'armonizzazione coerente per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità, in base all'articolo 301 ter, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i limiti quantitativi e i criteri per l'ammissibilità delle attività nel caso in cui i rischi in questione non siano adeguatamente coperti da un sottomodulo.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Tali norme tecniche di regolamentazione si applicano alle attività di copertura delle riserve tecniche, escluse quelle detenute in relazione ai contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti. La Commissione sottopone a revisione tali norme alla luce degli sviluppi della formula standard e dei mercati finanziari.»;

30)

l'articolo 114 è sostituito dal seguente:

«Articolo 114

Atti delegati e norme tecniche di attuazione riguardanti i modelli interni relativi al requisito patrimoniale di solvibilità

1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che stabiliscono quanto segue:

a)

gli adeguamenti da apportare agli standard di cui agli articoli da 120 a 125 alla luce dell'ambito di applicazione limitato del modello interno parziale;

b)

le modalità di piena integrazione dei modelli interni parziali nella formula standard del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettera c), e i requisiti per il ricorso a tecniche di integrazione alternative.

2.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le procedure per quanto riguarda:

a)

l'approvazione di un modello interno conformemente all'articolo 112; nonché

b)

l'approvazione di modifiche rilevanti a un modello interno e le modifiche alla politica di modifica dei modelli interni di cui all'articolo 115.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 ottobre 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»;

31)

l'articolo 127 è sostituito dal seguente:

«Articolo 127

Atti delegati riguardanti gli articoli da 120 a 126

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis riguardanti gli articoli da 120 a 126 al fine di potenziare la migliore valutazione del profilo di rischio e la gestione delle attività delle imprese di assicurazione e riassicurazione, per quanto concerne l'uso dei modelli interni in tutta l'Unione.»;

32)

l'articolo 129 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera d), i punti i), ii) e iii) sono sostituiti dai seguenti:

«i)

2 500 000 EUR per le imprese di assicurazione non vita, comprese le imprese di assicurazione captive, salvo nel caso in cui siano coperti, in tutto o in parte, i rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'allegato I, parte A, nel qual caso non può essere inferiore a 3 700 000 EUR;

ii)

3 700 000 EUR per le imprese di assicurazione vita, incluse le imprese di assicurazione captive;

iii)

3 600 000 EUR per le imprese di riassicurazione, ad eccezione delle imprese di riassicurazione captive, per le quali il requisito patrimoniale minimo non può essere inferiore a 1 200 000 EUR;»;

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza, per un periodo che termina non più tardi del 31 dicembre 2017, di esigere che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione applichi le percentuali di cui al primo comma esclusivamente al requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa calcolato conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 2.»;

c)

al paragrafo 4, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Ai fini del calcolo dei limiti di cui al paragrafo 3 le imprese non sono tenute a calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità su base trimestrale.»;

d)

al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«5.   Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle norme degli Stati membri e sulle prassi delle autorità di vigilanza adottate conformemente ai paragrafi da 1 a 4.»;

33)

l'articolo 130 è sostituito dal seguente:

«Articolo 130

Atti delegati

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano le modalità di calcolo del requisito patrimoniale minimo di cui agli articoli 128 e 129.»;

34)

all'articolo 131, primo comma, le date «31 ottobre 2012» e «31 ottobre 2013» sono sostituite rispettivamente dalle date «31 dicembre 2015» e «31 dicembre 2016».

35)

l'articolo 135 è sostituito dal seguente:

«Articolo 135

Atti delegati e norme tecniche di regolamentazione riguardanti i requisiti di qualità

1.   La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano requisiti qualitativi negli ambiti seguenti:

a)

identificazione, misurazione, monitoraggio e gestione dei rischi derivanti dagli investimenti di cui all'articolo 132, paragrafo 2, primo comma;

b)

identificazione, misurazione, monitoraggio e gestione dei rischi specifici derivanti dagli investimenti in strumenti derivati e attività di cui all'articolo 132, paragrafo 4, secondo comma, e determinazione della misura in cui il ricorso a tali attività si qualifica come riduzione dei rischi o efficace gestione del portafoglio di cui all'articolo 132, paragrafo 4, terzo comma.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che stabiliscono quanto segue:

a)

i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese che “confezionano” i prestiti in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari (cedenti o promotori) affinché un'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia autorizzata a investire in titoli o strumenti del tipo in questione emessi dopo il 1o gennaio 2011, inclusi i requisiti volti ad assicurare che il cedente, il promotore o il prestatore originario trattenga costantemente un interesse economico netto rilevante in ogni caso non inferiore al 5 %;

b)

i requisiti qualitativi che devono essere soddisfatti dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione che investono in detti titoli o strumenti;

c)

le esatte circostanze in cui, fatto salvo l'articolo 101, paragrafo 3, è possibile imporre un incremento proporzionale del fabbisogno di capitale in presenza di violazioni dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

3.   Per assicurare un'armonizzazione coerente per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera c), l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le metodologie per il calcolo dell'incremento proporzionale del fabbisogno di capitale ivi citato.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»;

36)

all'articolo 138, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In presenza di situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'EIOPA, su imprese di assicurazione e riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate, l'autorità di vigilanza può estendere per le imprese colpite, se del caso anche in consultazione con il CERS, il periodo fissato al paragrafo 3, secondo comma, per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media delle riserve tecniche.

Fatti salvi i poteri dell'EIOPA ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1094/2010, ai fini del presente paragrafo l'EIOPA, su richiesta dell'autorità di vigilanza interessata, constata l'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse. L'autorità di vigilanza interessata può formulare una richiesta in tal senso se esiste la concreta possibilità che talune imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate non siano in grado di soddisfare uno dei requisiti di cui al paragrafo 3. Si è in presenza di situazioni eccezionalmente avverse nel caso in cui la situazione finanziaria di talune imprese di assicurazione o riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate sia gravemente o negativamente colpita da almeno una delle seguenti circostanze:

a)

un crollo dei mercati finanziari che sia imprevisto, brusco e drastico;

b)

un contesto caratterizzato in maniera persistente da tassi di interesse bassi;

c)

un evento catastrofico ad alto impatto.

L'EIOPA valuta periodicamente, in collaborazione con l'autorità di vigilanza interessata, se le condizioni di cui al secondo comma persistono. Spetta all'EIOPA, previa consultazione dell'autorità di vigilanza interessata, dichiarare cessata una situazione eccezionalmente avversa.

L'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta ogni tre mesi alla sua autorità di vigilanza una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o alla riduzione del suo profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso.

L'estensione di cui al primo comma è revocata se dalla suddetta relazione si evince che non si sono registrati progressi significativi in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o alla riduzione del profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso tra la data di rilevamento dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati.»;

37)

l'articolo 143 è sostituito dal seguente:

«Articolo 143

Atti delegati e norme tecniche di regolamentazione riguardanti l'articolo 138, paragrafo 4

1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che integrano le tipologie di situazioni eccezionalmente avverse e specificano i fattori e i criteri di cui l'EIOPA deve tenere conto ai fini della constatazione dell'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse e che le autorità di vigilanza devono tenere in considerazione al momento della decisione di estendere il periodo ammesso per il risanamento secondo quanto indicato all'articolo 138, paragrafo 4.

2.   Per assicurare un'armonizzazione coerente in relazione all'articolo 138, paragrafo 2, all'articolo 139, paragrafo 2, e all'articolo 141, l'EIOPA, in base all'articolo 301 ter, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il piano di risanamento di cui all'articolo 138, paragrafo 2, e il piano di finanziamento di cui all'articolo 139, paragrafo 2, anche per quanto riguarda l'articolo 141, evitando con cura effetti prociclici.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»;

38)

l'articolo 149 è sostituito dal seguente:

«Articolo 149

Modifiche della natura dei rischi o degli impegni

Tutte le modifiche che le imprese di assicurazione intendono eventualmente apportare alle informazioni previste dall'articolo 147 sono soggette alla procedura di cui agli articoli 147 e 148.»;

39)

l'articolo 155 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Inoltre l'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine o di quello ospitante può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.»;

b)

il paragrafo 9, è sostituito dal seguente:

«9.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'EIOPA il numero e il tipo di casi che hanno comportato un rifiuto ai sensi degli articoli 146 e 148 o in cui siano state adottate le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.»;

40)

all'articolo 158, paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Inoltre l'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine o di quello ospitante può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.»;

41)

l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

«Articolo 159

Informazioni statistiche sulle attività transfrontaliere

Ogni impresa di assicurazione comunica all'autorità di vigilanza competente dello Stato membro di origine, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione, per Stato membro e secondo le modalità seguenti:

a)

per l'assicurazione non vita, per aree di attività in conformità dell'atto delegato pertinente;

b)

per l'assicurazione vita, per area di attività in conformità dell'atto delegato pertinente.

Per quanto riguarda l'allegato I, parte A, ramo 10, fatta salva la responsabilità del vettore, l'impresa interessata comunica all'autorità di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri.

L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine presenta alle autorità di vigilanza dei singoli Stati membri interessati su loro richiesta, entro un termine ragionevole e in forma aggregata, le informazioni di cui al primo e secondo comma»;

42)

l'articolo 172 è sostituito dal seguente:

«Articolo 172

Equivalenza in relazione alle imprese di riassicurazione

1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano i criteri per valutare se il regime di solvibilità di un paese terzo che si applica alle attività di riassicurazione delle imprese con sede nel suo territorio è equivalente a quello stabilito dal titolo I.

2.   Se un paese terzo soddisfa i criteri adottati a norma del paragrafo 1, la Commissione può, conformemente all'articolo 301 bis e con l'assistenza dell'EIOPA in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, adottare atti delegati per disporre che il regime di solvibilità da tale paese terzo che si applica alle attività di riassicurazione delle imprese con sede nel suo territorio è equivalente a quello stabilito dal titolo I della presente direttiva.

Tali atti delegati sono periodicamente rivisti per tenere conto di eventuali modifiche di rilievo del regime di vigilanza stabilito dal titolo 1 e del regime di vigilanza del paese terzo.

L'EIOPA pubblica sul suo sito Internet un elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo comma e ne cura l'aggiornamento.

3.   Laddove, in conformità del paragrafo 2, il regime di solvibilità di un paese terzo sia considerato equivalente a quello fissato dalla presente direttiva, i contratti di riassicurazione conclusi con le imprese con sede in detto paese terzo sono trattati alla stessa stregua dei contratti di riassicurazione conclusi con imprese autorizzate ai sensi della presente direttiva.

4.   In deroga al paragrafo 2, la Commissione, anche in caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti a norma del paragrafo 1, può, conformemente all'articolo 301 bis e per un periodo limitato nonché con l'assistenza dell'EIOPA secondo il disposto dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, adottare atti delegati per disporre che il regime di solvibilità applicato da un paese terzo alle attività di riassicurazione delle imprese con sede nel suo territorio è temporaneamente equivalente a quello stabilito dal titolo I, a condizione che il paese terzo in questione abbia soddisfatto i seguenti requisiti minimi:

a)

si sia impegnato con l'Unione ad adottare e applicare un regime di solvibilità che possa essere giudicato equivalente a norma del paragrafo 2, prima della fine del periodo limitato in questione, nonché ad avviare un processo di valutazione dell'equivalenza;

b)

abbia adottato un programma di lavoro finalizzato al rispetto dell'impegno di cui alla lettera a);

c)

abbia assegnato risorse sufficienti ai fini del rispetto dell'impegno di cui alla lettera a);

d)

abbia un regime di solvibilità basato sul rischio nonché definizione di requisiti quantitativi e qualitativi, oltre che in materia di relazioni di vigilanza e trasparenza;

e)

abbia sottoscritto disposizioni scritte per la cooperazione e lo scambio di informazioni riservate in materia di vigilanza con l'EIOPA e le autorità di vigilanza;

f)

abbia un sistema di vigilanza indipendente; e

g)

abbia introdotto obblighi in materia di segreto professionale per tutte le persone che agiscono per conto delle sue autorità di vigilanza, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni con l'EIOPA e le autorità di vigilanza.

Qualunque atto delegato sull'equivalenza temporanea tiene conto delle relazioni elaborate dalla Commissione a norma dell'articolo 177, paragrafo 2. Tali atti delegati sono periodicamente rivisti sulla base delle relazioni annuali sui progressi realizzati presentate dai paesi terzi interessati alla Commissione e valutati da quest'ultima. L'EIOPA assiste la Commissione nella valutazione di tali relazioni.

L'EIOPA pubblica sul suo sito Internet un elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo comma e ne cura l'aggiornamento.

La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che precisano le condizioni enunciate al primo comma.

5.   Il periodo limitato di cui al paragrafo 4, primo comma, termina il 31 dicembre 2020 o, se anteriore, alla data in cui, secondo il disposto del paragrafo 2, il regime di vigilanza del paese terzo è stato giudicato equivalente a quello stabilito dal titolo I.

Tale periodo può essere esteso per un ulteriore anno al massimo nel caso in cui un'estensione in tal senso sia necessaria per consentire all'EIOPA e alla Commissione di effettuare la valutazione dell'equivalenza ai fini del paragrafo 2.

6.   I contratti di riassicurazione conclusi con le imprese con sede in un paese terzo il cui regime di vigilanza sia stato giudicato temporaneamente equivalente a norma del paragrafo 4 ricevono lo stesso trattamento di quello previsto al paragrafo 3. L'articolo 173 si applica anche alle imprese di riassicurazione con sede in un paese terzo il cui regime di vigilanza sia stato giudicato temporaneamente equivalente a norma del paragrafo 4.»;

43)

l'articolo 176 è sostituito dal seguente:

«Articolo 176

Informazione da parte degli Stati membri alla Commissione e all'EIOPA

Le autorità di vigilanza degli Stati membri informano la Commissione, l'EIOPA e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri di ogni autorizzazione accordata ad un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri soggette al diritto di un paese terzo.

Dette informazioni comprendono anche indicazioni sulla struttura del gruppo interessato.

Nel caso in cui un'impresa soggetta al diritto di un paese terzo acquisisca una partecipazione in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata nell'Unione atta a rendere tale impresa di assicurazione o di riassicurazione un'impresa figlia di tale impresa del paese terzo in questione, le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine ne informano la Commissione, l'EIOPA e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.»;

44)

all'articolo 177, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri informano la Commissione e l'EIOPA delle difficoltà di carattere generale eventualmente incontrate dalle loro imprese di assicurazione o di riassicurazione a livello di insediamento ed esercizio o prosecuzione delle rispettive attività in un determinato paese terzo.»;

45)

all'articolo 210, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda la sorveglianza, la gestione e il controllo dei rischi derivanti dall'attività di riassicurazione “finite”.»;

46)

all'articolo 211, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano i seguenti criteri per l'approvazione da parte delle autorità di vigilanza:

a)

la portata dell'autorizzazione;

b)

le condizioni obbligatorie da includere in tutti i contratti stipulati;

c)

i requisiti di competenza e onorabilità di cui all'articolo 42 dei gestori della società veicolo;

d)

i requisiti di competenza e onorabilità applicabili ad azionisti o membri che detengono una partecipazione qualificata nella società veicolo;

e)

le procedure amministrative e contabili solide, adeguati meccanismi di controllo interno e i requisiti in materia di gestione dei rischi;

f)

i requisiti in materia di contabilità e di informazioni prudenziali e statistiche;

g)

i requisiti di solvibilità.

bis.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dell'articolo 211, paragrafi 1 e 2, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le procedure per il rilascio dell'autorizzazione a fondare una società veicolo da parte delle autorità di vigilanza, nonché i formati e i modelli da utilizzare ai fini del paragrafo 2, lettera f).

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 ottobre 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

ter.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dell'articolo 211, paragrafi 1 e 2, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza nei casi in cui la società veicolo abbia sede in uno Stato membro diverso da quello in cui è autorizzata l'impresa di assicurazione o di riassicurazione da cui proviene il rischio assunto dalla società stessa.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

3.   Le società veicolo autorizzate entro il 31 dicembre 2015 sono soggette alla legge dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione. Tuttavia, a qualsiasi nuova attività intrapresa da tali società veicolo successivamente a tale data si applicano i paragrafi 1, 2 e 2 bis.»;

47)

all'articolo 212, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

“collegio delle autorità di vigilanza”, una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza di un gruppo;»;

48)

l'articolo 216 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

«In tal caso, l'autorità di vigilanza spiega le ragioni della sua decisione sia all'autorità di vigilanza del gruppo che all'impresa capogruppo a livello di Unione. L'autorità di vigilanza del gruppo informa il collegio delle autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 248, paragrafo 1, lettera a).

Alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 218 a 258 del presente articolo.»;

b)

al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'autorità di vigilanza spiega le ragioni di tali decisioni sia all'impresa che all'autorità di vigilanza del gruppo. L'autorità di vigilanza informa il collegio delle autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 248, paragrafo 1, lettera a).»;

c)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano le circostanze in cui può essere adottata la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»;

49)

l'articolo 217 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«In tal caso, le autorità di vigilanza spiegano le ragioni dell'accordo da loro concluso sia all'autorità di vigilanza del gruppo che all'impresa capogruppo a livello di Unione. L'autorità di vigilanza informa il collegio delle autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 248, paragrafo 1, lettera a).»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano le circostanze in cui può essere adottata la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»;

50)

l'articolo 227 è sostituito dal seguente:

«Articolo 227

Equivalenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate di paesi terzi

1.   Conformemente all'articolo 233, per il calcolo della solvibilità di gruppo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia un'impresa partecipante di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, quest'ultima è considerata, ai soli fini di detto calcolo, alla stessa stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

Tuttavia, se nel paese terzo in cui ha sede detta impresa essa è soggetta a un regime di autorizzazione e a requisiti di solvibilità almeno equivalenti a quelli stabiliti dal titolo I, capo VI, gli Stati membri possono disporre che il calcolo tenga conto, per quanto riguarda l'impresa in questione, del requisito patrimoniale di solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di detto requisito previsti dal paese terzo interessato.

2.   In assenza di atti delegati adottati ai sensi dei paragrafi 4 o 5 del presente articolo, la verifica dell'equivalenza del regime del paese terzo quale requisito minimo è effettuata dall'autorità di vigilanza del gruppo su richiesta dell'impresa partecipante o di propria iniziativa. L'EIOPA fornisce assistenza all'autorità di vigilanza del gruppo conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010.

L'autorità di vigilanza del gruppo, assistita dall'EIOPA, consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una decisione sull'equivalenza. La decisione è adottata conformemente ai criteri adottati a norma del paragrafo 3. L'autorità di vigilanza del gruppo si astiene dall'adottare, in relazione a un determinato paese terzo, una decisione che sia in contrasto con altre già adottate nei confronti di tale paese, a meno che la stessa non sia necessaria per tenere conto di modifiche rilevanti del regime di vigilanza stabilito dal titolo I, capo VI, e del regime di vigilanza del paese terzo.

Qualora le autorità di vigilanza siano in disaccordo con la decisione adottata a norma del secondo comma, possono rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, entro tre mesi dalla comunicazione della decisione da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.

3.   La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis che specificano i criteri per valutare se il regime di solvibilità di un paese terzo sia equivalente a quello stabilito dal titolo I, capo VI.

4.   Se un paese terzo soddisfa i criteri adottati a norma del paragrafo 3, la Commissione può, conformemente all'articolo 301 bis e con l'assistenza dell'EIOPA in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, adottare atti delegati per disporre che il regime di vigilanza del paese terzo è equivalente a quello stabilito dal titolo I, capo VI.

Tali atti delegati sono periodicamente rivisti per tenere conto di eventuali modifiche di rilievo del regime di vigilanza stabilito dal titolo I, capo VI, e del regime di vigilanza del paese terzo.

L'EIOPA pubblica sul suo sito Internet un elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo comma e ne cura l'aggiornamento.

5.   In deroga al paragrafo 4, e anche in caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti in conformità al paragrafo 3. conformemente all'articolo 301 bis e per il periodo di cui al paragrafo 6 nonché con l'assistenza dell'EIOPA secondo il disposto dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, la Commissione può adottare atti delegati per disporre che il regime di solvibilità applicato da un paese terzo alle imprese con sede nel suo territorio è da considerare provvisoriamente equivalente a quello stabilito dal titolo I, capo VI, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

esistenza dimostrabile di un regime di solvibilità in grado di essere giudicato equivalente a norma del paragrafo 4 o comunque possibilità assodata che un simile regime sia adottato e applicato dal paese terzo;

b)

disponibilità nel paese terzo di un regime di solvibilità basato sul rischio nonché definizione di requisiti di solvibilità quantitativi e qualitativi, oltre che in materia di informativa ai fini di vigilanza e trasparenza;

c)

il diritto del paese terzo che, in linea di principio, consente la cooperazione e lo scambio di informazioni riservate in materia di vigilanza con l'EIOPA e le autorità di vigilanza;

d)

esistenza nel paese terzo di un sistema di vigilanza indipendente; e

e)

introduzione, da parte del paese terzo, di obblighi in materia di segreto professionale per tutte le persone che agiscono per conto delle sue autorità di vigilanza.

L'EIOPA pubblica sul suo sito Internet un elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo comma e ne cura l'aggiornamento.

6.   Il periodo di equivalenza provvisoria di cui al paragrafo 5 è inizialmente di dieci anni, salvo che prima dello scadere di tale termine:

a)

l'atto delegato sia stato revocato; oppure

b)

l'atto delegato sia stato adottato ai sensi del paragrafo 4 in base al quale il regime del paese terzo in questione è stato ritenuto equivalente a quello stabilito dal titolo I, capo VI.

Ove persistano le condizioni di cui al paragrafo 5, l'equivalenza provvisoria è rinnovabile per ulteriori periodi di dieci anni. La Commissione adotta qualunque atto delegato in tal senso conformemente all'articolo 301 bis, con l'assistenza dell'EIOPA ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Qualunque atto delegato che stabilisce l'equivalenza provvisoria tiene conto delle relazioni elaborate dalla Commissione a norma dell'articolo 177, paragrafo 2, ed è soggetto a revisione periodica da parte della Commissione. L'EIOPA assiste la Commissione nella valutazione di tali decisioni. La Commissione informa il Parlamento europeo di tutte le revisioni effettuate, e riferisce allo stesso in merito alle relative conclusioni.

7.   Qualora sia adottato, a norma del paragrafo 5, un atto delegato che dispone che il regime di vigilanza di un paese terzo è provvisoriamente equivalente, il paese in questione è considerato equivalente ai fini del paragrafo 1, secondo comma.»;

51)

l'articolo 231 è sostituito dal seguente:

«Articolo 231

Modello interno di gruppo

1.   In caso di domanda di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione facenti parte del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate oppure congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa, le autorità di vigilanza interessate decidono, in collaborazione, se concedere o meno l'autorizzazione richiesta stabilendo altresì a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.

Le domande di cui al primo comma sono presentate all'autorità di vigilanza del gruppo.

L'autorità di vigilanza del gruppo informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.

2.   Le autorità di vigilanza interessate si adoperano al massimo per pervenire a una decisione congiunta sulla domanda entro sei mesi dalla data di ricezione della domanda completa da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo.

3.   Se, nel termine di sei mesi di cui al paragrafo 2, una qualunque delle autorità di vigilanza interessate ha rinviato la questione all'EIOPA conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorità di vigilanza del gruppo differisce la sua decisione in attesa di un'eventuale decisione dell'EIOPA conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'EIOPA. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

L'EIOPA adotta la propria decisione entro un mese. La questione non può essere rinviata all'EIOPA dopo la scadenza del periodo di sei mesi ovvero dopo il raggiungimento di una decisione congiunta.

Se, conformemente all'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 44, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010, la decisione proposta dal gruppo di esperti è respinta, l'autorità di vigilanza del gruppo decide in via definitiva. La decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento.

4.   Con riferimento alle domande di autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione che specificano condizioni uniformi di applicazione in riferimento al processo decisionale di cui al paragrafo 2, al fine di agevolare l'adozione di decisioni congiunte.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

5.   Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute a una decisione congiunta a norma del paragrafo 2, l'autorità di vigilanza del gruppo trasmette al richiedente un documento indicante le motivazioni complete.

6.   In assenza dell'adozione di una decisione congiunta entro sei mesi dalla data di ricezione della domanda completa da parte del gruppo, l'autorità di vigilanza del gruppo decide autonomamente in merito alla domanda stessa.

L'autorità di vigilanza del gruppo tiene debitamente conto dei pareri e delle riserve eventualmente espressi da altre autorità di vigilanza interessate nell'arco del periodo semestrale.

L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate un documento contenente la sua decisione pienamente motivata.

Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

7.   Laddove una delle autorità di vigilanza interessate ritenga che il profilo di rischio di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alla sua vigilanza si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al modello interno approvato a livello di gruppo, fino a quando l'impresa non abbia opportunamente affrontato le questioni che preoccupano l'autorità di vigilanza quest'ultima può, conformemente all'articolo 37, imporre una maggiorazione del capitale rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione risultante dall'applicazione del modello interno in oggetto.

In circostanze eccezionali, laddove la maggiorazione del requisito patrimoniale risulti inappropriata, l'autorità di vigilanza può imporre all'impresa interessata di calcolare il suo requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1 e 2. Conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e c), l'autorità di vigilanza può imporre una maggiorazione del capitale rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione risultante dall'applicazione della formula standard.

L'autorità di vigilanza fornisce le ragioni delle eventuali decisioni di cui al primo e al secondo comma sia all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che agli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza.

L'EIOPA può emettere orientamenti per assicurare un'applicazione uniforme e coerente del presente paragrafo.»;

52)

al primo comma del paragrafo 232 la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per determinare se il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, l'autorità di vigilanza del gruppo presta particolare attenzione a tutti i casi in cui le circostanze di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere da a) a d), possono verificarsi a livello di gruppo, segnatamente qualora:»;

53)

all'articolo 232, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 37, paragrafi da 1 a 5, e gli atti delegati nonché le norme tecniche di attuazione adottati a norma dell'articolo 37, paragrafi 6, 7 e 8.»;

54)

all'articolo 233, paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 37, paragrafi da 1 a 5, e gli atti delegati nonché le norme tecniche di attuazione adottati a norma dell'articolo 37, paragrafi 6, 7 e 8.»;

55)

l'articolo 234 è sostituito dal seguente:

«Articolo 234

Atti delegati riguardanti gli articoli da 220 a 229 e da 230 a 233

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano i principi tecnici e i metodi di cui agli articoli da 220 a 229 nonché le modalità di applicazione degli articoli da 230 a 233, alla luce della natura economica di talune strutture giuridiche.»;

56)

l'articolo 237 è sostituito dal seguente:

«Articolo 237

Imprese figlie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: decisione sulla domanda

1.   In caso di domanda di autorizzazione ad applicare le disposizioni degli articoli 238 e 239, le autorità di vigilanza interessate collaborano nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza, sulla base di una piena cooperazione, al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione richiesta stabilendo altresì a quali altri termini e condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.

La domanda di cui al primo comma è presentata unicamente all'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia. Tale autorità di vigilanza informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.

2.   Le autorità di vigilanza interessate si adoperano al massimo per pervenire a una decisione congiunta sulla domanda entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa da parte di tutte le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza.

3.   Se, nel termine di tre mesi di cui al paragrafo 2, una qualunque delle autorità di vigilanza interessate ha rinviato la questione all'EIOPA conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorità di vigilanza del gruppo posticipa la propria decisione in attesa della decisione eventualmente adottata dall'EIOPA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del citato regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'EIOPA. Tale decisione è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

L'EIOPA prende la propria decisione entro un mese. La questione non può essere rinviata all'EIOPA dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta.

Se, conformemente all'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 44, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 la decisione proposta dal gruppo di esperti è respinta, l'autorità di vigilanza del gruppo decide in via definitiva. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi è considerato la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento.

4.   Con riferimento alle domande di autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti ad assicurare condizioni uniformi di applicazione del processo di adozione della decisione congiunta di cui al paragrafo 2, al fine di agevolare l'adozione di decisioni congiunte.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

5.   Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al paragrafo 2, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia trasmette al richiedente la decisione e la motiva pienamente. La decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

6.   In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate entro il termine di tre mesi di cui al paragrafo 2, l'autorità di vigilanza del gruppo decide autonomamente in merito alla domanda.

Durante tale periodo, l'autorità di vigilanza del gruppo tiene debitamente conto di quanto segue:

a)

eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza interessate;

b)

eventuali riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio.

La decisione è pienamente motivata e contiene la spiegazione di ogni eventuale scostamento significativo dalle riserve delle altre autorità di vigilanza interessate. L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette copia della decisione al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate. La decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.»;

57)

all'articolo 238, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire a un accordo sulla proposta dell'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia o su eventuali altre misure.

Tale accordo è riconosciuto come determinante e applicato dalle autorità di vigilanza interessate.»;

58)

all'articolo 238, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   In caso di disaccordo tra l'autorità di vigilanza e l'autorità di vigilanza del gruppo, entro il termine di un mese dalla proposta dell'autorità di vigilanza una qualsiasi delle due autorità può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e prende la propria decisione entro un mese da tale rinvio. Il periodo di un mese è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento. La questione non può essere rinviata all'EIOPA dopo la scadenza del periodo di un mese di cui al presente comma o dopo che è stato raggiunto un accordo nell'ambito del collegio conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia posticipa la propria decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'EIOPA conformemente all'articolo 19 del suddetto regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'EIOPA.

Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

La decisione è pienamente motivata.

Essa è trasmessa all'impresa figlia e al collegio delle autorità di vigilanza.»;

59)

all'articolo 239 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   L'autorità di vigilanza e l'autorità di vigilanza del gruppo possono rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 in caso di disaccordo:

a)

sull'approvazione del piano di risanamento, anche per quanto concerne un'eventuale estensione del periodo ammesso per il risanamento, entro il periodo di quattro mesi di cui al paragrafo 1; o

b)

sull'approvazione delle misure proposte entro il periodo di un mese di cui al paragrafo 2.

In tali casi l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e prende la propria decisione entro un mese da tale rinvio.

La questione non è rinviata all'EIOPA:

a)

dopo la scadenza del periodo di quattro mesi ovvero di un mese di cui al primo comma;

b)

dopo il raggiungimento di un accordo nell'ambito del collegio conformemente al paragrafo 1, secondo comma, o al paragrafo 2, secondo comma;

c)

nelle situazioni di emergenza di cui al paragrafo 2.

Il periodo di quattro mesi ovvero di un mese, rispettivamente, è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento.

L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia posticipa la propria decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'EIOPA conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'EIOPA. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

La decisione è pienamente motivata.

Essa è trasmessa all'impresa figlia e al collegio delle autorità di vigilanza.»;

60)

l'articolo 241 è sostituito dal seguente:

«Articolo 241

Imprese figlie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: atti delegati

La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis, che specificano:

a)

i criteri per valutare il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 236;

b)

i criteri per valutare quali siano le situazioni di emergenza di cui all'articolo 239, paragrafo 2;

c)

le procedure che le autorità di vigilanza devono seguire quando si scambiano informazioni, esercitano i loro poteri e ottemperano ai loro obblighi conformemente agli articoli da 237 a 240.»;

61)

all'articolo 242, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione elabora una valutazione sull'applicazione del titolo III, in particolare per quanto concerne la cooperazione tra autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza e sul suo funzionamento, nonché le prassi di vigilanza legate alla fissazione delle maggiorazioni del capitale e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio eventualmente accompagnata da proposte di modifica della presente direttiva.»;

62)

all'articolo 242, paragrafo 2, la data «31 ottobre 2015» è sostituita dalla data «31 dicembre 2018»;

63)

all'articolo 244, il paragrafo 4 è sostituito dai seguenti:

«4.   Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis riguardo alla definizione di concentrazione significativa dei rischi.

5.   Per assicurare un'armonizzazione coerente per quanto riguarda la vigilanza delle concentrazioni dei rischi, l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità di individuazione delle concentrazioni dei rischi significative nonché di determinazione di opportune soglie ai fini del paragrafo 3.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

6.   Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione relative ai formati e i modelli per la segnalazione di tali concentrazioni dei rischi ai fini del paragrafo 2.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»;

64)

all'articolo 245, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis riguardo alla definizione di operazione infragruppo significativa.

5.   Per assicurare un'armonizzazione coerente per quanto riguarda la vigilanza delle operazioni infragruppo, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare l'individuazione delle operazioni infragruppo significative ai fini del paragrafo 3.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

6.   Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione relative alle procedure, ai formati e ai modelli per la segnalazione di tali operazioni infragruppo ai fini del paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»;

65)

all'articolo 247, i paragrafi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   In casi particolari le autorità di vigilanza interessate possono, su richiesta di qualsiasi altra autorità di vigilanza, adottare la decisione congiunta di derogare ai criteri stabiliti al paragrafo 2 qualora la loro applicazione non fosse opportuna, tenuto conto della struttura del gruppo e dell'importanza relativa delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei vari paesi, e designare un'altra autorità di vigilanza come autorità di vigilanza del gruppo.

A tale scopo ciascuna delle autorità di vigilanza interessate può chiedere che sia avviata una discussione sull'opportunità di applicare i criteri di cui al paragrafo 2. Tale discussione si tiene al massimo con cadenza annuale.

Le autorità di vigilanza interessate fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta sulla scelta dell'autorità di vigilanza del gruppo entro tre mesi dalla richiesta di discussione. Prima di adottare la loro decisione, le autorità di vigilanza interessate danno al gruppo la possibilità di esprimere il suo parere.

L'autorità di vigilanza del gruppo designata trasmette al gruppo la decisione congiunta pienamente motivata.

4.   Se, nell'arco del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 3, terzo comma, una delle autorità di vigilanza interessate ha rinviato la questione all'EIOPA conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, le autorità di vigilanza interessate posticipano la loro decisione congiunta in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'EIOPA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento, e adeguano la loro decisione congiunta a quella dell'EIOPA. Tale decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento.

5.   L'EIOPA adotta la propria decisione entro un mese dal rinvio a norma del paragrafo 4. La questione non è rinviata all'EIOPA dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo il raggiungimento di una decisione congiunta. L'autorità di vigilanza del gruppo designata trasmette al gruppo e al collegio delle autorità di vigilanza la decisione congiunta pienamente motivata.

6.   In mancanza di una decisione congiunta, la funzione di autorità di vigilanza del gruppo è esercitata dall'autorità di vigilanza individuata a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

7.   L'EIOPA informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, almeno una volta l'anno, delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 6.

Qualora nell'applicazione dei criteri fissati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo emergano difficoltà di rilievo, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che precisano tali criteri.»;

66)

l'articolo 248 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Se l'autorità di vigilanza del gruppo non adempie ai compiti di cui al paragrafo 1 o se i membri del collegio delle autorità di vigilanza non cooperano nella misura richiesta dal presente paragrafo, ciascuna delle autorità interessate può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.»;

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Fanno parte del collegio delle autorità di vigilanza l'autorità di vigilanza del gruppo, le autorità di vigilanza di tutti gli Stati membri in cui hanno sede le varie imprese figlie e l'EIOPA conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»;

c)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, qualsiasi membro del collegio delle autorità di vigilanza può deferire la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo. L'autorità di vigilanza del gruppo adegua la sua decisione definitiva a quella dell'EIOPA. L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette la decisione alle altre autorità di vigilanza interessate.»;

d)

al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Fatti salvi i diritti e gli obblighi attribuiti dalla presente direttiva all'autorità di vigilanza del gruppo e alle altre autorità di vigilanza, gli accordi di coordinamento possono assegnare ulteriori compiti all'autorità di vigilanza del gruppo, alle altre autorità di vigilanza o all'EIOPA nei casi in cui ciò accresca l'efficienza della vigilanza del gruppo e non pregiudichi le attività di vigilanza dei membri del collegio delle autorità di vigilanza rispetto alle loro responsabilità individuali.»;

e)

i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6.   L'EIOPA elabora orientamenti per il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza basandosi sull'esame complessivo dei loro lavori, teso a valutare il livello di convergenza tra collegi. Tale esame è effettuato almeno ogni tre anni. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità di vigilanza del gruppo trasmetta all'EIOPA le informazioni sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza e su qualsiasi difficoltà incontrata che possa essere rilevante ai fini di tale esame.

Per assicurare un'armonizzazione coerente in relazione al coordinamento tra le autorità di vigilanza, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza sulla base degli orientamenti di cui al primo comma.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

7.   Per assicurare un'armonizzazione coerente in relazione al coordinamento tra le autorità di vigilanza, l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare il coordinamento della vigilanza del gruppo ai fini dei paragrafi da 1 a 6.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

8.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis riguardo alla definizione di “succursale significativa”.»;

67)

l'articolo 249 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Allo scopo di assicurare che le autorità di vigilanza, compresa l'autorità di vigilanza del gruppo, dispongano della stessa quantità di informazioni pertinenti, fatte salve le rispettive competenze, le autorità, anche se non stabilite nello stesso Stato membro, si scambiano reciprocamente le informazioni necessarie a consentire e agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle altre autorità ai sensi della presente direttiva. A tale riguardo, le autorità di vigilanza interessate e l'autorità di vigilanza del gruppo si comunicano senza indugio tutte le informazioni pertinenti non appena ne entrino in possesso oppure, su richiesta, procedono a uno scambio di informazioni. Le informazioni di cui al presente comma comprendono, ma non esclusivamente, le informazioni in merito alle azioni del gruppo e delle autorità di vigilanza e le informazioni fornite dal gruppo.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Se un'autorità di vigilanza non ha comunicato informazioni pertinenti oppure è stata respinta una richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni pertinenti, oppure non è stato dato seguito a tale richiesta entro due settimane, le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA.

In caso di rinvio della questione all'EIOPA, fatto salvo l'articolo 258 TFUE, l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferiscono l'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per assicurare una coerente armonizzazione per quanto riguarda il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza, l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

le informazioni che l'autorità di vigilanza del gruppo deve raccogliere e trasmettere sistematicamente alle altre autorità di vigilanza interessate o che devono essere trasmesse all'autorità di vigilanza del gruppo dalle altre autorità di vigilanza interessate;

b)

le informazioni essenziali o pertinenti per la vigilanza a livello di gruppo al fine di migliorare la convergenza per quanto riguarda le informazioni da fornire alle autorità di vigilanza.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

4.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del coordinamento e dello scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le procedure e i modelli per la presentazione di informazioni all'autorità di vigilanza del gruppo, nonché la procedura per la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza di cui al presente articolo.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»;

68)

l'articolo 250 è così modificato:

«Articolo 250

Consultazione tra autorità di vigilanza

1.   Fatto salvo l'articolo 248, le autorità di vigilanza interessate, allorché una decisione è importante per i compiti di vigilanza di altre autorità di vigilanza, prima di prendere tale decisione si consultano nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza sui punti seguenti:

a)

le modifiche dell'assetto azionario, della struttura organizzativa o direttiva delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo che richiedono l'approvazione o l'autorizzazione delle autorità di vigilanza;

b)

la decisione sull'estensione del periodo ammesso per il risanamento a norma dell'articolo 138, paragrafi 3 e 4;

c)

le principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità di vigilanza, ivi compresa l'imposizione di una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi dell'articolo 37 e l'imposizione di limitazioni nell'uso di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità conformemente al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezione 3.

Ai fini delle lettere b) e c) del primo comma, l'autorità di vigilanza del gruppo è sempre consultata.

Inoltre, le autorità di vigilanza interessate si consultano prima di adottare decisioni basate su informazioni ricevute da altre autorità di vigilanza.

2.   Fatto salvo l'articolo 248, un'autorità di vigilanza può decidere di non consultare le altre autorità di vigilanza in caso di urgenza o quando la consultazione rischia di compromettere l'efficacia della decisione. In tal caso, l'autorità di vigilanza informa immediatamente le altre autorità di vigilanza interessate.»;

69)

all'articolo 254, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«2.   Gli Stati membri dispongono che le loro autorità responsabili dell'esercizio della vigilanza di gruppo abbiano accesso alle informazioni pertinenti ai fini di detta vigilanza, indipendentemente dalla natura dell'impresa interessata. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 35, paragrafi da 1 a 5.

L'autorità di vigilanza del gruppo può limitare le informazioni di vigilanza da presentare periodicamente con una frequenza inferiore a un anno a livello del gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano della limitazione conformemente all'articolo 35, paragrafo 6, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo.

L'autorità di vigilanza del gruppo può esonerare dalla presentazione di informazioni su base analitica a livello del gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano dell'esenzione conformemente all'articolo 35, paragrafo 7, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e dell'obiettivo della stabilità finanziaria.»;

70)

all'articolo 255, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

«Se alla richiesta ad un'altra autorità di vigilanza di far effettuare una verifica conformemente al presente paragrafo non è stato dato seguito entro due settimane o se l'autorità di vigilanza non sia di fatto in grado di esercitare il diritto di parteciparvi conformemente al terzo comma, l'autorità richiedente può rinviare la questione all'EIOPA e può richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'EIOPA ha la facoltà di partecipare alle indagini in loco se sono effettuate congiuntamente da due o più autorità di vigilanza.»;

71)

l'articolo 256 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano maggiormente le informazioni da pubblicare e i relativi termini annuali per quanto concerne la relazione unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria in conformità del paragrafo 2, nonché la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo di cui al paragrafo 1.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della relazione unica e della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria del gruppo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le procedure, i modelli e i mezzi per la pubblicazione della relazione unica nonché della relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria del gruppo di cui al presente articolo.

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.»;

72)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 256 bis

Struttura del gruppo

Gli Stati membri impongono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista l'obbligo di pubblicare annualmente, a livello di gruppo, le informazioni sulla struttura giuridica e sulla struttura organizzativa e gestionale, comprendenti una descrizione di tutte le imprese figlie, le imprese partecipate effettive e le succursali di rilievo appartenenti al gruppo.»;

73)

all'articolo 258, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis per il coordinamento delle misure di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;

74)

l'articolo 259 è sostituito dal seguente:

«Articolo 259

Relazioni dell'EIOPA

1.   Ogni anno l'EIOPA trasmette al Parlamento europeo una relazione conformemente all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

2.   L'EIOPA riferisce, tra l'altro, in merito a tutte le pertinenti esperienze di rilievo maturate nel quadro delle attività di vigilanza e di cooperazione tra autorità previste dal titolo III, in particolare:

a)

la procedura di nomina dell'autorità di vigilanza del gruppo, il numero delle autorità di vigilanza del gruppo e la loro distribuzione geografica;

b)

l'attività del collegio delle autorità di vigilanza, in particolare il coinvolgimento e l'impegno di autorità di vigilanza che non sono autorità di vigilanza del gruppo.

3.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'EIOPA può altresì riferire, se del caso, in merito ai principali insegnamenti tratti dall'esame di cui all'articolo 248, paragrafo 6.»;

75)

l'articolo 260 è sostituito dal seguente:

«Articolo 260

Imprese madri con sede al di fuori dell'Unione: verifica dell'equivalenza

1.   Nel caso di cui all'articolo 213, paragrafo 2, lettera c), le autorità di vigilanza interessate verificano se le imprese di assicurazione e di riassicurazione la cui impresa madre abbia sede al di fuori dell'Unione siano soggette alla vigilanza di un'autorità di vigilanza di un paese terzo equivalente a quella prevista dal presente titolo sulla vigilanza a livello di gruppo di imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b).

Laddove non siano adottati atti delegati a norma dei paragrafi 2, 3 o 5 del presente articolo, la verifica è effettuata, su richiesta dell'impresa madre o di una delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nell'Unione, o di propria iniziativa, dall'autorità di vigilanza che avrebbe la funzione di autorità di vigilanza del gruppo se si applicassero i criteri fissati all'articolo 247, paragrafo 2 (“autorità di vigilanza incaricata del gruppo”), su richiesta dell'impresa madre o di una delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nell'Unione, o di propria iniziativa. L'EIOPA assiste l'autorità di vigilanza incaricata del gruppo conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Così facendo, l'autorità di vigilanza incaricata del gruppo, assistita dall'EIOPA, consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una decisione sull'equivalenza. Tale decisione è adottata conformemente ai criteri approvati a norma del paragrafo 2. L'autorità di vigilanza incaricata del gruppo si astiene dall'adottare, in relazione a un determinato paese terzo, alcuna decisione che sia in contraddizione con altre precedentemente adottate nei confronti del medesimo paese, a meno che la stessa non sia necessaria per tenere conto di eventuali modifiche di rilievo al regime di vigilanza stabilito dal titolo I e al regime di vigilanza del paese terzo.

Qualora le autorità di vigilanza siano in disaccordo con la decisione adottata a norma del terzo comma, possono rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 entro tre mesi dalla comunicazione della decisione da parte dell'autorità di vigilanza incaricata del gruppo. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.

2.   La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano i criteri per valutare se il regime prudenziale di vigilanza di gruppo di un paese terzo è equivalente a quello stabilito nel presente titolo.

3.   Se un paese terzo soddisfa i criteri adottati a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione, conformemente all'articolo 301 bis e con l'assistenza dell'EIOPA secondo il disposto dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, può adottare atti delegati per disporre che il regime prudenziale di tale paese terzo è equivalente a quello stabilito nel presente titolo.

Tale atto delegato è regolarmente riesaminato per tenere conto di ogni eventuale modifica al regime prudenziale di vigilanza di gruppo stabilito nel presente titolo e al regime prudenziale di vigilanza di gruppo del paese terzo, nonché di ogni altra modifica alla regolamentazione suscettibile di influire sulla decisione sull'equivalenza.

L'EIOPA pubblica sul suo sito Internet un elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo comma e ne cura l'aggiornamento.

4.   In assenza di atti delegati adottati dalla Commissione a norma dei paragrafi 3 o 5 del presente articolo, si applica l'articolo 262.

5.   In deroga al paragrafo 3, anche in caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti al paragrafo 2, la Commissione può, conformemente all'articolo 301 bis e per un periodo limitato nonché con l'assistenza dell'EIOPA secondo il disposto dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, adottare atti delegati per disporre che il regime prudenziale applicato da un paese terzo alle imprese la cui impresa madre abbia sede al di fuori dell'Unione al 1o gennaio 2014 è da considerare temporaneamente equivalente a quello stabilito nel titolo I, a condizione che il paese terzo abbia soddisfatto i seguenti requisiti minimi:

a)

assunzione dell'impegno nei confronti dell'Unione di adottare e applicare un regime prudenziale che possa essere giudicato equivalente a norma del paragrafo 3, prima della fine del periodo limitato in questione e di effettuare il processo di valutazione dell'equivalenza;

b)

adozione di un programma di lavoro finalizzato al rispetto dell'impegno di cui alla lettera a);

c)

assegnazione di risorse sufficienti ai fini del rispetto dell'impegno di cui alla lettera a);

d)

esistenza di un regime prudenziale basato sul rischio e istituzione di requisiti quantitativi e qualitativi di solvibilità nonché relativi alle informazioni di vigilanza, alla trasparenza e alla vigilanza di gruppo;

e)

sottoscrizione di disposizioni scritte per la cooperazione e lo scambio di informazioni riservate in materia di vigilanza con l'EIOPA e le autorità di vigilanza quali definite all'articolo 13, paragrafo 10;

f)

disponibilità di un sistema indipendente di vigilanza;

g)

introduzione di obblighi in materia di segreto professionale per tutte le persone che agiscono in nome e per conto delle sue autorità di vigilanza, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni con l'EIOPA e le autorità di vigilanza quali definite all'articolo 13, paragrafo 10.

Qualunque atto delegato sull'equivalenza temporanea tiene conto delle relazioni elaborate dalla Commissione a norma dell'articolo 177, paragrafo 2. Tali atti delegati sono riesaminati periodicamente sulla base delle relazioni annuali sui progressi realizzati presentate dai paesi terzi interessati alla Commissione ai fini della loro valutazione. L'EIOPA assiste la Commissione nella valutazione di tali relazioni.

L'EIOPA pubblica sul suo sito Internet un elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo comma e ne cura l'aggiornamento.

La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che precisano le condizioni enunciate al primo comma. Gli atti delegati possono anche contemplare il potere delle autorità di vigilanza di imporre requisiti aggiuntivi sulle informazioni di vigilanza da fornire durante il periodo di equivalenza temporanea.

6.   Il periodo limitato di cui al paragrafo 5 termina il 31 dicembre 2020 o alla data in cui, in conformità del paragrafo 3, il regime prudenziale del paese terzo è stato giudicato equivalente a quello stabilito nel titolo I, ove quest'ultima sia anteriore.

Tale periodo può essere esteso per un altro anno al massimo qualora tale estensione sia necessaria per consentire all'EIOPA e alla Commissione di effettuare la valutazione dell'equivalenza ai fini del paragrafo 3.

7.   Quando, conformemente al paragrafo 5, è adottato un atto delegato secondo cui il regime prudenziale di un paese terzo è temporaneamente equivalente, gli Stati membri applicano l'articolo 261 tranne nei casi in cui una impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato membro abbia un totale di bilancio superiore a quello dell'impresa madre con sede al di fuori dell'Unione. In tal caso la funzione di autorità di vigilanza del gruppo è esercitata dall'autorità di vigilanza incaricata del gruppo.»;

76)

all'articolo 262, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   In assenza della vigilanza equivalente di cui all'articolo 260 ovvero nei casi di equivalenza temporanea e di mancata applicazione dell'articolo 261 da parte di uno Stato membro a norma dell'articolo 260, paragrafo 7, lo Stato membro in questione applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione:

a)

mutatis mutandis, gli articoli da 218 a 235 e da 244 a 258;

b)

uno dei metodi di cui al paragrafo 2.»;

77)

all'articolo 300, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli importi espressi in euro nella presente direttiva sono rivisti ogni cinque anni, aumentando l'importo di base in euro della variazione percentuale degli Indici armonizzati dei prezzi al consumo di tutti gli Stati membri pubblicati dalla Commissione (Eurostat), a partire dal 31 dicembre 2015 fino alla data di revisione e arrotondando tale importo a un multiplo di 100 000 EUR.»;

78)

l'articolo 301 è sostituito dal seguente:

«Articolo 301

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla decisione 2004/9/CE (33) della Commissione. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4.

Articolo 301 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 e 308 ter è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 23 maggio 2014.

La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 e 308 ter può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 o 308 ter entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 301 ter

Disposizione di attivazione per le norme tecniche di regolamentazione

1.   Fino al 24 maggio 2016, in sede di adozione delle prime norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 50, 58, 75, 86, 92, 97, 111, 135, 143, 244, 245, 248 e 249, la Commissione segue la procedura stabilita all'articolo 301 bis. Le modifiche a tali atti delegati o, al termine del periodo transitorio, le nuove norme tecniche di regolamentazione sono adottate ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

2.   La delega di potere di cui al paragrafo 1 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio in conformità all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

3.   Entro il 24 maggio 2016, l'EIOPA può presentare progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione per adeguare agli sviluppi tecnici sui mercati finanziari gli atti delegati di cui agli articoli 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 e 308 ter.

Tali norme tecniche di regolamentazione si limitano agli aspetti tecnici degli atti delegati di cui al primo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

79)

all'articolo 304, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Entro il 31 dicembre 2020, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del metodo di cui al paragrafo 1 e sulle prassi delle autorità di vigilanza adottate a norma del paragrafo 1, corredata, se del caso, da proposte adeguate. Tale relazione tratta in particolare gli effetti transnazionali del ricorso a tale metodo, nella prospettiva di evitare fenomeni di arbitraggio normativo da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.»;

80)

la sezione seguente è aggiunta al capo I, titolo VI:

«SEZIONE 3

ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE

Articolo 308 bis

Regime transitorio

1.   Dal 1o aprile 2015 gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza abbiano la facoltà di decidere sull'approvazione di quanto segue:

a)

fondi propri accessori ai sensi dell'articolo 90;

b)

classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 95, terzo comma;

c)

parametri specifici dell'impresa ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7;

d)

modello interno completo o parziale ai sensi degli articoli 112 e 113;

e)

stabilimento sul loro territorio di società veicolo di cui all'articolo 211;

f)

fondi propri accessori di una società di partecipazione assicurativa intermedia conformemente all'articolo 226, paragrafo 2;

g)

un modello interno di gruppo di cui agli articoli 230 e 231 e all'articolo 233, paragrafo 5;

h)

applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all'articolo 304;

i)

applicazione dell'aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio conformemente agli articoli 77 ter e 77 quater;

j)

su richiesta degli Stati membri, l'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio conformemente all'articolo 77 quinquies;

k)

applicazione della misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio conformemente all'articolo 308 quater;

l)

applicazione della misura transitoria sulle riserve tecniche conformemente all'articolo 308 quinquies.

2.   Dal 1o aprile 2015 gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza abbiano la facoltà di:

a)

determinare il livello e l'ambito della vigilanza di gruppo conformemente al titolo III, capo I, sezioni 2 e 3;

b)

individuare l'autorità di vigilanza del gruppo conformemente all'articolo 247;

c)

istituire un collegio delle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 248.

3.   Dal 1o luglio 2015 gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza abbiano la facoltà di:

a)

decidere di dedurre eventuali partecipazioni conformemente all'articolo 228, secondo comma;

b)

determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilità del gruppo conformemente all'articolo 220;

c)

procedere alla determinazione dell'equivalenza, se del caso, conformemente agli articoli 227 e 260;

d)

prevedere che gli articoli 238 e 239 si applichino alle imprese di assicurazione e di riassicurazione conformemente all'articolo 236;

e)

effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 262 e 263;

f)

stabilire, se del caso, l'applicazione di misure transitorie conformemente all'articolo 308 ter.

4.   Gli Stati membri impongono alle autorità di vigilanza interessate l'obbligo di valutare le domande di approvazione o di autorizzazione presentate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione a norma dei paragrafi 2 e 3. Le decisioni adottate dalle autorità di vigilanza in merito alle domande di approvazione o di autorizzazione non sono applicabili prima del 1o gennaio 2016.

Articolo 308 ter

Misure transitorie

1.   Fatto salvo l'articolo 12, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che al 1o gennaio 2016 abbiano cessato di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione e si limitino ad amministrare il portafoglio esistente nella prospettiva di cessare l'attività, non si applicano i titoli I, II e III della presente direttiva fino alle date di cui al paragrafo 2, se:

a)

l'impresa ha dimostrato all'autorità di vigilanza l'intenzione di cessare l'attività prima del 1o gennaio 2019; o

b)

l'impresa è sottoposta a provvedimenti di risanamento di cui al capo II del titolo IV ed è stato nominato un amministratore straordinario.

2.   Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui:

a)

al paragrafo 1, lettera a), sono soggette ai titoli I, II e III della presente direttiva a decorrere dal 1o gennaio 2019 o da una data precedente qualora l'autorità di vigilanza non sia soddisfatta dei progressi compiuti per la cessazione dell'attività;

b)

al paragrafo 1, lettera b), sono soggette ai titoli I, II e III della presente direttiva a decorrere dal 1o gennaio 2021 o da una data precedente qualora l'autorità di vigilanza non sia soddisfatta dei progressi compiuti per la cessazione dell'attività.

3.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette alle misure transitorie di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'impresa non appartiene a un gruppo oppure, in caso contrario, tutte le imprese del gruppo cessano di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione;

b)

l'impresa presenta all'autorità di vigilanza una relazione annuale che illustri i progressi compiuti verso la cessazione della sua attività;

c)

l'impresa ha notificato all'autorità di vigilanza di applicare le misure transitorie.

I paragrafi 1 e 2 non ostano a che un'impresa operi in conformità dei titoli I, II e III della presente direttiva.

4.   Gli Stati membri predispongono un elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione interessate e lo comunicano a tutti gli altri Stati membri.

5.   Gli Stati membri garantiscono che, per un periodo non superiore a quattro anni dal 1o gennaio 2016, il termine per la presentazione da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione delle informazioni di cui all'articolo 35, paragrafi da 1 a 4, su base annuale o con minore frequenza, diminuisca di due settimane ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 30 giugno 2016 o in una data successiva ma precedente il 1o gennaio 2017, fino al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio finanziario avente fine il 30 giugno 2019 o in una data successiva ma precedente il 1o gennaio 2020.

6.   Per un periodo non superiore a quattro anni dal 1o gennaio 2016, il termine per la presentazione da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione delle informazioni di cui all'articolo 51 diminuisce di due settimane ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 30 giugno 2016 o in una data successiva ma precedente il 1o gennaio 2017, fino al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 30 giugno 2019 o in una data successiva ma precedente il 1o gennaio 2020.

7.   Per un periodo non superiore a quattro anni dal 1o gennaio 2016, il termine per la presentazione da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione delle informazioni di cui all'articolo 35, paragrafi da 1 a 4, su base trimestrale, diminuisce di una settimana ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da otto settimane per ogni trimestre avente fine il 1o gennaio 2016 o in una data successiva ma precedente il 1o gennaio 2017, fino al più tardi a cinque settimane per ogni trimestre avente fine il 1o gennaio 2019 o in una data successiva ma precedente il 1o gennaio 2020.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché i paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo si applichino, mutatis mutandis, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista a livello di gruppo conformemente agli articoli 254 e 256, prorogando di sei settimane rispettivamente i termini di cui a tali paragrafi.

9.   Nonostante l'articolo 94, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 1 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1o gennaio 2016, se:

a)

sono stati emessi entro il 1o gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 97, ove quest'ultima sia anteriore;

b)

al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile fino al 50 % del margine di solvibilità secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE, dell'articolo 1 della direttiva 2002/13/CE, dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2002/83/CE e dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2005/68/CE;

c)

non sarebbero altrimenti classificati nel livello 1 o nel livello 2 conformemente all'articolo 94.

10.   Nonostante l'articolo 94, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 2 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1o gennaio 2016, se:

a)

sono stati emessi entro il 1o gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 97, ove quest'ultima sia anteriore;

b)

al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile fino al 25 % del margine di solvibilità secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE, dell'articolo 1 della direttiva 2002/13/CE, dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2002/83/CE e dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2005/68/CE.

11.   In relazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che investono in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari basati su prestiti “confezionati” emessi prima del 1o gennaio 2011, i requisiti di cui all'articolo 135, paragrafo 2, si applicano soltanto nell'eventualità in cui dopo il 31 dicembre 2014 siano state aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti.

12.   Nonostante l'articolo 100, l'articolo 101, paragrafo 3, e l'articolo 104, si applicano le disposizioni seguenti:

a)

fino al 31 dicembre 2017 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo di rischio di concentrazione e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard per le esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro sono gli stessi rispetto a quelli che sarebbero applicati alle esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale;

b)

nel 2018 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo di rischio di concentrazione e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard sono ridotti dell'80 % in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro;

c)

nel 2019 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo di rischio di concentrazione e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard sono ridotti del 50 % in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro;

d)

a decorrere dal 1o gennaio 2020 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo di rischio di concentrazione e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard non sono ridotti in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro.

13.   Nonostante l'articolo 100, l'articolo 101, paragrafo 3, e l'articolo 104, i parametri standard da utilizzare per le azioni acquistate dall'impresa prima del 1o gennaio 2016 o in tale data, in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario secondo la formula standard senza l'opzione prevista all'articolo 304 sono calcolati come media ponderata tra:

a)

il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario conformemente all'articolo 304; nonché

b)

il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario secondo la formula standard senza l'opzione di cui all'articolo 304.

La ponderazione relativa al parametro di cui al primo comma, lettera b), aumenta almeno linearmente alla fine di ogni anno, partendo dallo 0 % nell'anno avente inizio il 1o gennaio 2016 fino al 100 % al 1o gennaio 2023.

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che precisano i criteri da soddisfare, anche per quanto concerne le azioni eventualmente soggette al periodo di transizione.

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione di tale periodo transitorio, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure per l'applicazione del presente paragrafo.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

14.   Nonostante l'articolo 138, paragrafo 3, e fatto salvo il paragrafo 4 del medesimo articolo, se le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettano il margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 16 bis della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 28 della direttiva 2002/83/CE o rispettivamente all'articolo 37, 38 o 39 della direttiva 2005/68/CE quale applicabile ai sensi del diritto dello Stato membro il giorno precedente la data di abrogazione di tali direttive ai sensi dell'articolo 310 della presente direttiva, ma non rispettano il requisito patrimoniale di solvibilità nel primo anno di applicazione della presente direttiva, l'autorità di vigilanza impone all'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità entro il 31 dicembre 2017.

L'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta ogni tre mesi alla sua autorità di vigilanza una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.

L'estensione di cui al primo comma è revocata se dalla suddetta relazione sui progressi realizzati si evince che non vi sono stati progressi significativi nel ristabilire il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o nel ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità tra la data di rilevamento dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati.

15.   Se al 23 maggio 2014 gli Stati membri di origine applicavano le disposizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/41/CE, essi possono continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che avevano adottato per conformarsi agli articoli da 1 a 19, da 27 a 30, da 32 a 35 e da 37 a 67 della direttiva 2002/83/CE in vigore all'ultima data di applicazione della direttiva 2002/83/CE.

La Commissione può adottare atti delegati che modifichino il periodo di transizione previsto al presente paragrafo se, prima della data ivi specificata, sono adottate modifiche agli articoli da 17 a 17 quater della direttiva 2003/41/CE.

16.   Gli Stati membri possono attribuire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, per un periodo fino al 31 marzo 2022, la facoltà di presentare domanda per l'approvazione di un modello interno di gruppo applicabile a una parte di un gruppo se sia l'impresa che la capogruppo hanno sede nello stesso Stato membro, a condizione che la parte in questione sia distinta dalle altre e abbia un profilo di rischio sensibilmente diverso da quello del resto del gruppo.

17.   Nonostante l'articolo 218, paragrafi 2 e 3, le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi da 8 a 12 e 15 del presente articolo e agli articoli 308 quater, 308 quinquies e 308 sexies si applicano mutatis mutandis,a livello di gruppo.

Nonostante l'articolo 218, paragrafi 2, 3 e 4, le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 14 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, a livello di gruppo e nei casi in cui le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipanti o le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo soddisfino il requisito di solvibilità corretta di cui all'articolo 9 della direttiva 98/78/CE ma non il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano in caso di applicabilità delle disposizioni transitorie di cui al paragrafo 13 del presente articolo le modifiche della solvibilità di gruppo riguardanti:

a)

l'eliminazione del doppio computo dei fondi propri ammissibili e della creazione infragruppo di capitale di cui agli articoli 222 e 223;

b)

la valutazione delle attività e delle passività di cui all'articolo 224;

c)

l'applicazione dei metodi di calcolo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate di cui all'articolo 225;

d)

l'applicazione dei metodi di calcolo alle società di partecipazione assicurativa intermedie di cui all'articolo 226;

e)

i metodi di calcolo della solvibilità di gruppo di cui agli articoli 230 e 233;

f)

il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo di cui all'articolo 231;

g)

la fissazione di una maggiorazione del capitale di cui all'articolo 232;

h)

i principi del calcolo della solvibilità di gruppo di una società di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 235.

Articolo 308 quater

Misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio

1.   Previa approvazione dell'autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono applicare un adeguamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio riguardo alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili.

2.   Per ciascuna valuta l'adeguamento è calcolato come parte della differenza tra:

a)

il tasso d'interesse quale determinato dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate a norma dell'articolo 20 della direttiva 2002/83/CE all'ultima data di applicazione della citata direttiva;

b)

il tasso effettivo annuo, calcolato come tasso di attualizzazione unico che, laddove applicato ai flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, ha come risultato un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

Se gli Stati membri hanno adottato disposizioni legislative, regolamentari e amministrative conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, punto B, lettera a), punto ii), della direttiva 2002/83/CE, il tasso d'interesse di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), è determinato applicando i metodi utilizzati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione all'ultima data di applicazione di tale direttiva.

La parte di cui al primo comma diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 % nell'anno avente inizio il 1o gennaio 2016 fino allo 0 % al 1o gennaio 2032.

Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, la pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui alla lettera b) corrisponde alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio rettificata di cui all'articolo 77 quinquies.

3.   Le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili comprendono unicamente le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione che soddisfano i seguenti requisiti:

a)

i contratti che comportano obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione sono stati conclusi precedentemente alla prima data di applicazione della presente direttiva, esclusi i rinnovi contrattuali in tale data o in una successiva;

b)

fino all'ultima data di applicazione della direttiva 2002/83/CE, le riserve tecniche per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione sono state stabilite in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate a norma dell'articolo 20 di tale direttiva all'ultima data di applicazione della stessa;

c)

l'articolo 77 ter non si applica alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.

4.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano il paragrafo 1:

a)

non includono le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili nel calcolo dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies;

b)

non applicano l'articolo 308 quinquies;

c)

nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 51, rendono pubblico il fatto che applicano la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria e quantificano l'impatto che la mancata applicazione di tale misura transitoria avrebbe sulla loro posizione finanziaria.

Articolo 308 quinquies

Misura transitoria sulle riserve tecniche

1.   Previa approvazione dell'autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono applicare una deduzione transitoria alle riserve tecniche. Tale deduzione può essere applicata a livello di gruppi di rischio omogenei di cui all'articolo 80.

2.   La deduzione transitoria corrisponde a una parte della differenza tra i due importi seguenti:

a)

le riserve tecniche previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, calcolate secondo l'articolo 76 alla prima data di applicazione della presente direttiva;

b)

le riserve tecniche previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione calcolate secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all'articolo 15 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 20 della direttiva 2002/83/CE e all'articolo 32 della direttiva 2005/68/CE il giorno precedente la data di abrogazione di tali direttive ai sensi dell'articolo 310 della presente direttiva.

La parte detraibile massima diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 % nell'anno avente inizio il 1o gennaio 2016 fino allo 0 % al 1o gennaio 2032.

Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano alla prima data di applicazione della presente direttiva l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, l'importo di cui alla lettera a) è calcolato mediante l'aggiustamento per la volatilità alla data in questione.

3.   Previa approvazione o su iniziativa dell'autorità di vigilanza, gli importi delle riserve tecniche, compreso se applicabile l'importo dell'aggiustamento per la volatilità, utilizzati per calcolare la deduzione transitoria di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere ricalcolati ogni 24 mesi o con una frequenza maggiore in caso di rilevante variazione del profilo di rischio dell'impresa.

4.   La deduzione di cui ai paragrafo 2 può essere limitata dall'autorità di vigilanza qualora la sua applicazione possa comportare una riduzione dei requisiti sulle risorse finanziarie applicati all'impresa rispetto a quelli calcolati secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate a norma delle direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE il giorno precedente la data di abrogazione di tali direttive ai sensi dell'articolo 310 della presente direttiva.

5.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano il paragrafo 1:

a)

non applicano l'articolo 308 quater;

b)

se non possono soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità senza applicare la deduzione transitoria, presentano una relazione annuale alla loro autorità di vigilanza concernente le misure adottate e i progressi realizzati per ristabilire, alla fine del periodo di transizione di cui al paragrafo 2, un livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il loro profilo di rischio al fine di ripristinare l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità;

c)

nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 51, rendono pubblico il fatto che applicano la deduzione transitoria alle riserve tecniche e quantificano l'impatto che la mancata applicazione di tale deduzione avrebbe sulla loro posizione finanziaria.

Articolo 308 sexies

Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d'interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano le misure transitorie di cui agli articoli 308 quater o 308 quinquies e rilevano che se senza l'applicazione di tali misure non potrebbero rispettare il requisito patrimoniale di solvibilità, ne informano immediatamente l'autorità di vigilanza. L'autorità di vigilanza impone all'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione.

Entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità che deriverebbe dalla mancata applicazione di tali misure transitorie, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta all'autorità di vigilanza un piano di transizione contenente le misure previste per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione. Durante il periodo di transizione l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata può aggiornare il piano di transizione.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione interessate presentano alla loro autorità di vigilanza una relazione annuale concernente le misure adottate e i progressi realizzati per garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione. Le autorità di vigilanza revocano l'approvazione ad applicare le misure transitorie se dalla succitata relazione sui progressi realizzati si evince che l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione non è realisticamente conseguibile.»;

81)

all'articolo 309, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 4, 10, 13, 14, 18, 23, da 26 a 32, da 34 a 49, da 51 a 55, 67, 68, 71, 72, da 74 a 85, da 87 a 91, da 93 a 96, 98, da 100 a 110, 112, 113, da 115 a 126, 128, 129, da 131 a 134, da 136 a 142, 144, 146, 148, da 162 a 167, 172, 173, 178, 185, 190, 192, da 210 a 233, da 235 a 240, da 243 a 258, da 260 a 263, 265, 266, 303 e 304 e agli allegati III e IV entro il 31 marzo 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.»;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Nonostante il secondo comma, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 308 bis a decorrere dal 1o aprile 2015.»;

82)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 310 bis

Personale e risorse dell'EIOPA

L'EIOPA valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei poteri e dei doveri a essa conferiti dalla presente direttiva e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.»;

83)

l'articolo 311 è sostituito dal seguente:

«Articolo 311

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 308 bis si applica a decorrere dal 1o aprile 2015.

Gli articoli 1, 2, 3, da 5 a 9, 11, 12, 15, 16, 17, da 19 a 22, 24, 25, 33, da 57 a 66, 69, 70, 73, 145, 147, da 149 a 161, da 168 a 171, da 174 a 177, da 179 a 184, da 186 a 189, 191, da 193 a 209, da 267 a 300, 302, da 305 a 308, 308 ter e gli allegati I, II, V, VI e VII si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016.

La Commissione può adottare atti delegati nonché norme tecniche di regolamentazione e di attuazione prima della data di cui al terzo comma.»;

84)

all'allegato III, parte A, il punto 28) è sostituito dai seguenti:

«28)

in ogni caso e in alternativa alle forme di imprese di assicurazione non vita elencate ai punti da 1) a 27) e al punto 29), la forma di società europea (SE) ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio(1);

29)

ove lo Stato membro interessato consenta che la forma giuridica di cooperativa possa svolgere attività di assicurazione non vita e in alternativa alle forme di imprese di assicurazione non vita elencate ai punti da 1) a 28), la forma di società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio (34).

85)

all'allegato III, parte B, il punto 28) è sostituito dai seguenti:

«28)

in ogni caso e in alternativa alle forme di imprese di assicurazione vita elencate ai punti da 1) a 27) e 29), la forma di società europea (SE) ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001;

29)

ove lo Stato membro interessato consenta che la forma giuridica di cooperativa possa svolgere attività di assicurazione vita e in alternativa alle forme di imprese di assicurazione vita elencate ai punti da 1) a 28), la forma di società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003.»;

86)

all'allegato III, parte C, il punto 28) è sostituito dai seguenti:

«28)

in ogni caso e in alternativa alle forme di imprese di riassicurazione elencate ai punti da 1) a 27) e 29), la forma di società europea (SE) ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001;

29)

ove lo Stato membro interessato consenta che la forma giuridica di cooperativa possa svolgere attività di riassicurazione e in alternativa alle forme di imprese di riassicurazione elencate ai punti da 1) a 28), la forma di società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003.»;

87)

nella tavola di concordanza dell'allegato VII, sotto la colonna «La presente direttiva» è inserito «articolo 13, punto 27)» in corrispondenza con «articolo 5, lettera d)», della direttiva 73/239/CEE.

Articolo 3

Modifiche al regolamento (CE) n. 1060/2009

L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 è soppresso.

Articolo 4

Modifiche al regolamento (UE) n. 1094/2010

Il regolamento (UE) n. 1094/2010 è così modificato:

1)

all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione entro un periodo di tre mesi dalla data di notifica della norma tecnica di regolamentazione adottata dalla Commissione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di tre mesi.

Quando la Commissione adotta una norma tecnica di regolamentazione invariata rispetto al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall'Autorità, il termine entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni è di un mese dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di un mese. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, il suddetto termine prorogato può essere ulteriormente prorogato di un mese.»;

2)

all'articolo 17, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 35, l'autorità competente fornisce senza indugio all'Autorità tutte le informazioni che l'Autorità considera necessarie per le sue indagini, anche per quanto riguarda le modalità di applicazione degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità del diritto dell'Unione.»

Articolo 5

Modifiche al regolamento (UE) n. 1095/2010

Il regolamento (UE) n. 1095/2010 è così modificato:

1)

all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a una norma tecnica di regolamentazione entro un termine di tre mesi dalla data di notifica della norma tecnica di regolamentazione adottata dalla Commissione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di tre mesi.

Quando la Commissione adotta una norma tecnica di regolamentazione invariata rispetto al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall'Autorità, il termine entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni è di un mese dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di un mese. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine prorogato può essere ulteriormente prorogato di un mese.»;

2)

all'articolo 17, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 35, l'autorità competente fornisce senza indugio all'Autorità tutte le informazioni che l'Autorità considera necessarie per le sue indagini, anche per quanto riguarda le modalità di applicazione degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in conformità del diritto dell'Unione.»

Articolo 6

Riesame

Entro il 1o gennaio 2017 e successivamente ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata, se del caso, da proposte, in cui precisa se le ABE hanno presentato i progetti di norme tecniche di regolamentazione e di norme tecniche di attuazione di cui alle direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE, a prescindere dal fatto che la presentazione di tali progetti di norme di regolamentazione o di attuazione sia obbligatoria o facoltativa.

Articolo 7

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 2, paragrafi 1, 3, da 6 a 11, 13, 14, da 17 a 23, 32, 34, 36, da 38 a 44, da 46 a 54, da 56 a 59, da 65 a 70, 72, 75, 76, 80, 81, 84, 85 e 86 entro il 31 marzo 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.

2.   Essi applicano le misure di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2, punti 25, 43 e 82, si applica a decorrere dal 31o marzo 2015.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 159 del 28.5.2011, pag. 10.

(2)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 82.

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(5)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(6)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), che modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(7)  Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

(8)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(12)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(13)  Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(15)  Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

(16)  Direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi (GU 56 del 4.4.1964, pag. 878).

(17)  Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3).

(18)  Direttiva 73/240/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 20).

(19)  Direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, che modifica la direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 189 del 13.7.1976, pag. 13).

(20)  Direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria (GU L 151 del 7.6.1978, pag. 25).

(21)  Direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21).

(22)  Direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185 del 4.7.1987, pag. 77).

(23)  Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e la fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi, e che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1).

(24)  Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1).

(25)  Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1).

(26)  Direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28).

(27)  Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).

(28)  Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

(29)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).»;

(30)  Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1)»;

(31)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).»;

(32)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).»;

(33)  Decisione 2004/9/CE della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34).»;

(34)  Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).»;