9.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/47


DIRETTIVA DELEGATA 2014/2/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2013

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1o gennaio 2020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di cadmio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

L’impatto negativo complessivo delle alternative sull’ambiente e sulla salute è superiore ai benefici della sostituzione del cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche e nei pezzi di ricambio dei sistemi radiografici.

(3)

È pertanto opportuno esentare dal divieto l’uso di cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche e nei pezzi di ricambio dei sistemi radiografici.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 21:

«21.

Cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1o gennaio 2020.»