10.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2014

relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro

(2014/887/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea si adopera per creare uno spazio giudiziario comune fondato sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie.

(2)

La convenzione sugli accordi di scelta del foro, conclusa il 30 giugno 2005 nell'ambito della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato («la convenzione»), apporta un valido contributo alla promozione dell'autonomia delle parti nelle operazioni commerciali internazionali e a una maggiore prevedibilità delle soluzioni giudiziarie di tali operazioni. In particolare, la convenzione garantisce alle parti la necessaria certezza giuridica che il loro accordo di scelta del foro sarà rispettato e che una decisione resa dal giudice prescelto potrà essere riconosciuta ed eseguita in casi internazionali.

(3)

L'articolo 29 della convenzione abilita le organizzazioni regionali di integrazione economica quali l'Unione europea a firmare, accettare e approvare la convenzione o ad aderirvi. L'Unione ha firmato la convenzione il 1o aprile 2009, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, a norma della decisione 2009/397/CE del Consiglio (1).

(4)

La convenzione incide sulle norme di diritto derivato dell'Unione riguardanti sia la competenza giurisdizionale basata sulla scelta delle parti sia il riconoscimento e l'esecuzione delle conseguenti decisioni e, in particolare, sul regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (2), che è destinato a essere sostituito, a decorrere dal 10 gennaio 2015, dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)

Con l'adozione del regolamento (UE) n. 1215/2012 l'Unione ha preparato il terreno per l'approvazione della convenzione, a nome dell'Unione, garantendo la coerenza tra le norme dell'Unione sulla scelta del foro in materia civile e commerciale e le norme della convenzione.

(6)

Al momento della firma della convenzione l'Unione ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 30 della stessa, di essere competente per tutte le materie da questa disciplinate. Di conseguenza, gli Stati membri sono vincolati dalla convenzione in forza della sua approvazione da parte dell'Unione.

(7)

È opportuno che, all'atto dell'approvazione della convenzione, l'Unione renda inoltre la dichiarazione consentita dall'articolo 21, per escludere dall'ambito di applicazione della convenzione i contratti di assicurazione in generale, tenuto conto di determinate eccezioni chiaramente definite. Obiettivo della dichiarazione è quello di preservare le norme di competenza protettiva a disposizione del contraente dell'assicurazione, dell'assicurato o di un beneficiario in materia di assicurazione ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001. L'esclusione dovrebbe essere limitata a ciò che è necessario per tutelare gli interessi delle parti più deboli nei contratti di assicurazione. Non dovrebbe pertanto coprire i contratti di riassicurazione né i contratti relativi ai grandi rischi. L'Unione dovrebbe contestualmente rendere una dichiarazione unilaterale in cui afferma che, in una fase successiva, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della convenzione, potrebbe riesaminare la necessità di mantenere la sua dichiarazione ai sensi dell'articolo 21.

(8)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 44/2001 e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(9)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro («la convenzione») è approvata a nome dell'Unione europea (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della convenzione.

Il deposito dello strumento di approvazione di cui al primo comma ha luogo entro un mese dal 5 giugno 2015 (5).

Articolo 3

1.   All'atto del deposito dello strumento di approvazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della convenzione, l'Unione, a norma dell'articolo 21 della convenzione, rende una dichiarazione relativa ai contratti di assicurazione.

Il testo di tale dichiarazione è accluso come allegato I della presente decisione.

2.   All'atto del deposito dello strumento di approvazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della convenzione, l'Unione rende una dichiarazione unilaterale.

Il testo di tale dichiarazione è accluso come allegato II della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. ORLANDO


(1)  Decisione 2009/397/CE del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa alla firma a nome della Comunità europea della convenzione sugli accordi di scelta del foro (GU L 133 del 29.5.2009, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(4)  Il testo della convenzione è stato pubblicato nella GU L 133 del 29.5.2009, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma.

(5)  La data di entrata in vigore della convenzione per l'Unione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ALLEGATO I

Dichiarazione dell'Unione europea all'atto dell'approvazione della convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro («la convenzione») a norma dell'articolo 21 della stessa

Obiettivo della presente dichiarazione, che esclude taluni tipi di contratti di assicurazione dall'ambito di applicazione della convenzione, è quello di tutelare determinati contraenti dell'assicurazione, assicurati e beneficiari che, conformemente al diritto interno dell'UE, godono di una protezione particolare.

1.

L'Unione europea dichiara, a norma dell'articolo 21 della convenzione che, fatto salvo quanto previsto al punto 2 seguente, non applicherà la convenzione ai contratti di assicurazione.

2.

L'Unione europea applicherà la convenzione ai contratti di assicurazione nei seguenti casi:

a)

quando il contratto è un contratto di riassicurazione;

b)

quando l'accordo sulla scelta del foro è intervenuto dopo l'insorgere della controversia;

c)

quando, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, della convenzione, l'accordo di scelta del foro è concluso tra il contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto di assicurazione, e tale accordo ha per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che detto accordo non sia contrario al diritto di quest'ultimo;

d)

quando l'accordo di scelta del foro si riferisce a un contratto di assicurazione che copre uno o più dei rischi seguenti considerati grandi rischi:

i)

ogni danno o pregiudizio, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali, subito:

a)

dalle navi, dagli impianti offshore o d'alto mare o da veicoli fluviali, lacustri e marittimi;

b)

dagli aeromobili;

c)

da veicoli ferroviari;

ii)

ogni danno o pregiudizio subito dalle merci trasportate o dai bagagli diversi dai bagagli dei passeggeri, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;

iii)

ogni responsabilità, salvo per lesioni personali dei passeggeri o danni ai loro bagagli, risultante dall'impiego o dall'esercizio:

a)

delle navi, degli impianti o dei veicoli di cui al punto i), lettera a);

b)

degli aeromobili, sempre che il diritto dello Stato contraente in cui l'aeromobile è immatricolato non vieti accordi di scelta del foro nell'assicurazione di tali rischi;

c)

dei veicoli ferroviari;

iv)

ogni responsabilità, salvo per lesioni personali dei passeggeri o danni ai loro bagagli, derivante dalle merci durante un trasporto o dai bagagli di cui al punto ii);

v)

ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego o l'esercizio delle navi, degli impianti, dei veicoli, degli aeromobili o dei veicoli ferroviari di cui al punto i), in particolare quella del nolo o del corrispettivo del noleggio;

vi)

ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti da i) a v);

vii)

i rischi legati a crediti o cauzioni qualora il contraente eserciti a titolo professionale un'attività industriale, commerciale o liberale e i rischi riguardino questa attività;

viii)

ogni altro rischio qualora il contraente eserciti un'attività di una certa dimensione che supera i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:

a)

totale dello stato patrimoniale pari a 6 200 000 EUR;

b)

importo netto del volume d'affari pari a 12 800 000 EUR;

c)

numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 250.


ALLEGATO II

Dichiarazione unilaterale dell'Unione europea all'atto dell'approvazione della convenzione dell'Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro («la convenzione»)

L'Unione europea rende la seguente dichiarazione unilaterale:

«L'Unione europea dichiara che, in una fase successiva, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della convenzione, potrebbe riesaminare la necessità di mantenere la sua dichiarazione ai sensi dell'articolo 21 della convenzione.»