11.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/60 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 2014
che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica di determinate regioni della Polonia
[notificata con il numero C(2014) 7141]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/708/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, (1) in particolare l'allegato D, capitolo I, sezione E,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali delle specie bovina e suina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini. |
(2) |
L'allegato III della decisione 2003/467/CE della Commissione (2) elenca gli Stati membri e le rispettive regioni dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. |
(3) |
La Polonia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti il soddisfacimento delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento di dodici regioni amministrative (powiaty) comprese nell'unità amministrativa superiore (voivodato) della Pomerania Occidentale come ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. |
(4) |
In seguito alla valutazione della documentazione presentata dalla Polonia è opportuno dichiarare le suddette regioni polacche ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica. |
(5) |
Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato III della decisione 2003/467/CE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato III della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).
ALLEGATO
Nell'allegato III, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE la voce relativa alla Polonia è sostituita dalla seguente:
«In Polonia:
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voivodato della Bassa Slesia
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voivodato di Lublino
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voivodato di Lubusz
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voivodato di Cuiavia-Pomerania
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voivodato di Łódź
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voivodato della Piccola Polonia
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voivodato di Masovia
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voivodato di Opole
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voivodato dei Precarpazi
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voivodato di Podlachia
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voivodato di Pomerania
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voivodato di Slesia
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voivodato di Santacroce
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voivodato di Varmia-Masuria
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voivodato della Grande Polonia
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Voivodato della Pomerania Occidentale
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