17.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 185/2


Decisione della Commissione

del 10 giugno 2014

relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

(2014/C 185/02)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l’articolo 32,

considerando quanto segue:

1.   INTRODUZIONE

(1)

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio («regolamento INN») istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

(2)

Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l’identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l’elaborazione di un elenco dei paesi non cooperanti, la radiazione dall’elenco dei paesi non cooperanti, la pubblicità dell’elenco dei paesi non cooperanti e le misure di emergenza.

(3)

In conformità all’articolo 32 del regolamento INN, la Commissione dovrebbe notificare ai paesi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. Tale notifica è di natura preliminare. La notifica, trasmessa ai paesi terzi, della possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti è basata sui criteri di cui all’articolo 31 del regolamento INN. La Commissione dovrebbe inoltre adottare tutti i provvedimenti previsti all’articolo 32 con riguardo a tali paesi. In particolare, la Commissione dovrebbe includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e sulle considerazioni che motivano tale identificazione, la possibilità per tali paesi di rispondere fornendo prove atte a confutare l’identificazione o, se del caso, un piano d’azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati. La Commissione dovrebbe accordare ai paesi terzi interessati tempo e mezzi adeguati per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.

(4)

A norma dell’articolo 31 del regolamento INN, la Commissione può identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti in materia di lotta alla pesca INN. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all’obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca INN.

(5)

L’identificazione dei paesi terzi non cooperanti è basata sull’esame di tutte le informazioni indicate all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN.

(6)

A norma dell’articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio può elaborare un elenco dei paesi non cooperanti. A tali paesi si applicano le misure indicate, tra l’altro, all’articolo 38 del regolamento INN.

(7)

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, l’accettazione di certificati di cattura convalidati da parte di Stati terzi di bandiera è subordinata alla notifica alla Commissione delle disposizioni in materia di attuazione, controllo e esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai propri pescherecci.

(8)

A norma dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione coopera sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione di detto regolamento.

2.   PROCEDURA RELATIVA ALLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA

(9)

A norma dell’articolo 20 del regolamento INN, il 4 febbraio 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica dello Stato indipendente di Papua Nuova Guinea (PNG) come Stato di bandiera.

(10)

Dal 7 all’11 novembre 2011 la Commissione, con il sostegno dell’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), ha effettuato una missione in PNG nell’ambito della cooperazione amministrativa di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN.

(11)

Scopo della missione era verificare le informazioni concernenti le disposizioni della Papua Nuova Guinea in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione che devono essere rispettate dai pescherecci di tale paese, nonché le misure adottate dalla Papua Nuova Guinea per ottemperare ai propri obblighi in materia di lotta contro la pesca INN e soddisfare i requisiti e gli aspetti relativi all’attuazione del sistema di certificazione delle catture dell’Unione.

(12)

La relazione finale sulla missione è stata inviata alla Papua Nuova Guinea il 15 febbraio 2012.

(13)

Le osservazioni della Papua Nuova Guinea sulla relazione finale della missione sono pervenute il 25 maggio 2012.

(14)

Dal 7 al 16 novembre 2012 la Commissione ha effettuato una seconda missione in PNG per verificare il seguito dato alle misure adottate nella prima missione.

(15)

Tale paese ha trasmesso ulteriori informazioni il 3 gennaio 2013.

(16)

La relazione finale sulla missione è stata trasmessa alla Papua Nuova Guinea il 7 marzo 2013.

(17)

Il 5 luglio 2013 tale paese ha presentato osservazioni sulla relazione relativa alla missione del novembre 2012.

(18)

Il 12 luglio 2013 ha avuto luogo una riunione tra la Papua Nuova Guinea e i servizi della Commissione.

(19)

Il 9 ottobre 2013 la Commissione ha trasmesso alla Papua Nuova Guinea osservazioni scritte in cui si sottolinea la necessità di azioni concrete e riforme per affrontare i problemi più importanti ed urgenti.

(20)

La Papua Nuova Guinea ha fatto pervenire informazioni supplementari con comunicazioni scritte dell’11 novembre 2013 e del 4 dicembre 2013.

(21)

Il 12 dicembre 2013 ha avuto luogo una riunione tra la Papua Nuova Guinea e i servizi della Commissione.

(22)

Tale paese ha trasmesso ulteriori informazioni il 6 gennaio 2014.

(23)

La Papua Nuova Guinea è membro della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC). Tale paese ha ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e l’accordo delle Nazioni Unite ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (UNFSA) del 1995. Fa inoltre parte dell’Organizzazione per la pesca nel Pacifico del sud (South Pacific Forum Fisheries Agency — FFA) (2) e dell’accordo di Nauru relativo alla gestione delle attività di pesca di interesse comune (3).

(24)

Per valutare l’osservanza, da parte della Papua Nuova Guinea, degli obblighi internazionali come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, sanciti negli accordi internazionali menzionati nel considerando 23 e stabiliti dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) menzionate nel considerando 23, la Commissione ha cercato e analizzato tutte le informazioni che ha ritenuto necessarie ai fini di tale esercizio.

(25)

La Commissione si è inoltra avvalsa delle informazioni tratte dai dati disponibili pubblicati dalla WCPFC nonché di informazioni pubblicamente disponibili.

3.   POSSIBILITÀ PER LA PAPUA NUOVA GUINEA DI ESSERE IDENTIFICATA COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(26)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato gli obblighi spettanti alla Papua Nuova Guinea come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

3.1.   Ricorrenza di pescherecci INN e di flussi commerciali INN (articolo 31, paragrafo 4, del regolamento INN)

(27)

Dalle informazioni tratte dagli elenchi dei pescherecci INN delle ORGP risulta che non esistono pescherecci battenti bandiera della Papua Nuova Guinea negli elenchi INN provvisori o definitivi e che non esistono precedenti documentati di pescherecci battenti bandiera della Papua Nuova Guinea sulla base dei quali la Commissione potrebbe analizzare il comportamento di tale paese con riguardo ad attività ricorrenti di pesca INN in conformità all’articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN.

(28)

La Commissione, in conformità all’articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del suddetto regolamento, ha esaminato anche le misure adottate dalla Papua Nuova Guinea per quanto riguarda l’accesso al proprio mercato di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN.

(29)

Valutate tutte le informazioni di cui dispone, la Commissione ritiene che la Papua Nuova Guinea non sia in grado di garantire che i prodotti della pesca introdotti nel suo territorio o in impianti di trasformazione ivi situati non provengono da attività di pesca INN. Ciò è dovuto a problemi sistemici che impediscono la tracciabilità delle catture da parte delle autorità nazionali, in quanto queste non dispongono di dati ufficiali riguardo ai prodotti della pesca sbarcati, importati e/o trasformati. Di seguito è riportata una sintesi dei principali elementi su cui si basa la valutazione della Commissione.

(30)

Le principali attività di pesca esercitate nelle acque soggette alla giurisdizione della Papua Nuova Guinea non sono condotte da navi bandiera di tale paese, ma da navi battenti bandiera straniera che utilizzano regolarmente i porti papuani. Nella sua relazione per l’8a sessione del comitato scientifico della WCPFC del 2012 (4), la Papua Nuova Guinea riferisce che nelle sue acque hanno operato nel 2011 complessivamente 251 navi, di cui 35 pescherecci con palangari e 216 pescherecci con reti a circuizione. Dei 216 pescherecci con reti da circuizione, 10 battevano bandiera della Papua Nuova Guinea, 39 erano noleggiati da tale paese (navi battenti bandiera straniera basate in PNG) e 167 erano navi straniere operanti nell’ambito di accordi di accesso. Analoghe informazioni sono state fornite nel corso della missione della Commissione. Nel novembre 2012 la Papua Nuova Guinea ha comunicato alla Commissione che 214 navi con reti a circuizione erano autorizzate a pescare in acque papuane, per un totale ammissibile di catture (TAC) superiore a 700 000 tonnellate (720 000 tonnellate in base alla presentazione fatta dalla PNG alla Commissione nel corso della missione del 2011 (5)).

(31)

La Commissione ha inoltre esaminato la situazione per quanto riguarda le attività dell’industria papuana di trasformazione del tonno, attualmente in fase di espansione, e il loro eventuale impatto sull’accesso al mercato di prodotti della pesca provenienti da attività INN.

(32)

Il piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata fornisce orientamenti su misure di mercato concordate a livello internazionale volte a contribuire alla riduzione o all’eliminazione degli scambi di pesci e di prodotti della pesca provenienti da attività INN. Esso raccomanda, al punto 71, che gli Stati adottino opportune disposizioni per migliorare la trasparenza dei loro mercati e consentire la tracciabilità dei prodotti della pesca. Parimenti, il codice di condotta per una pesca responsabile dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (codice di condotta della FAO) presenta, in particolare all’articolo 11, una serie di buone pratiche per le attività successive alla cattura e per un commercio internazionale responsabile. L’articolo 11.1.11 invita gli Stati a garantire che gli scambi internazionali e nazionali di pesci e prodotti della pesca si svolgano secondo pratiche corrette di conservazione e di gestione, grazie a un più efficace sistema di identificazione dell’origine di tali prodotti.

(33)

Nel corso delle sue missioni del 2011 e 2012 in PNG, la Commissione, insieme all’autorità nazionale competente per la pesca (National Fishery Authority — NFA), ha visitato o incontrato diversi gestori di impianti di trasformazione del tonno stabiliti in tale paese.

(34)

Gli impianti di trasformazione ricevono parte delle loro materie da navi battenti bandiera straniera basate in PNG e operanti nell’ambito di contratti di nolo. Nella sua relazione presentata nel 2012 al comitato scientifico della WCPFC (6), la Papua Nuova Guinea riferisce che, nel 2011, 39 navi noleggiate hanno esercitato attività di pesca sia in acque papuane che fuori di esse (la maggior parte dello sforzo — in media oltre il 74 % negli ultimi 4 anni — è stato tuttavia esercitato nelle acque della PNG). Alcune di queste navi battono bandiera di un paese a cui la Commissione ha notificato, il 15 novembre 2012, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

(35)

Nel corso della missione svolta dalla Commissione nel novembre 2012, la NFA ha riferito che 8 navi noleggiate dalla PNG battevano bandiera di Vanuatu. Tuttavia, uno degli impianti di trasformazione noleggiatori ha dichiarato che, sulle 14 imbarcazioni attive noleggiate, 12 battevano tale bandiera. A tale riguardo si rammenta che non possono essere accettati certificati di cattura convalidati da Vanuatu, in quanto la notifica di tale paese come Stato di bandiera in conformità all’articolo 20 del regolamento INN non è stata accettata dalla Commissione. Pertanto, le importazioni di prodotti della pesca catturati da navi di Vanuatu non sono autorizzate. Inoltre, con decisione della Commissione del 15 novembre 2012 (7), a Vanuatu è stata notificata la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante.

(36)

Il gestore dell’impianto di trasformazione citato nel considerando 35 ha trasmesso alla Commissione relazioni mensili sulle materie prime conferitegli nel 2012, nelle quali figurano i dati relativi alle navi, alle bordate di pesca e al pesce sbarcato. Le autorità papuane non effettuano controlli degli sbarchi e una valutazione dei dati pertinenti, quali il peso sbarcato per specie, per bordata e per nave, ma ricavano i dati relativi agli sbarchi dalle suddette relazioni mensili trasmesse dalle imprese. In occasione della missione della Commissione, esse hanno confermato che né le autorità di pesca, né quelle doganali effettuano controlli sugli sbarchi. Le materie prime catturate da navi battenti bandiera di paesi terzi e conferite agli impianti di trasformazione non sono sottoposte a una procedura di importazione con riscossione di dazi né sono poste sotto controllo doganale fino al momento dell’esportazione. Tali prodotti non sono tracciabili e possono facilmente essere introdotti sul mercato della Papua Nuova Guinea senza essere notati.

(37)

Nel corso della missione della Commissione del novembre 2012 il gestore dell’impianto di trasformazione ha spiegato che l’approvvigionamento di materie prime per le sue attività di trasformazione nella Papua Nuova Guinea è effettuato dalla società madre dell’impianto di trasformazione, che ha sede al di fuori della PNG. Il gestore dell’impianto di trasformazione comunica alla società madre il proprio fabbisogno di materie prime e riceve, dietro pagamento, le catture di tonno che gli vengono consegnate mediante navi da trasporto. La società madre si occupa anche dello smaltimento delle catture praticate da navi battenti bandiera straniera noleggiate dalla PNG e basate in tale paese. Pertanto l’impianto di trasformazione stabilito nella Papua Nuova Guinea non ha alcuna informazione sulle attività di tali navi e sullo smaltimento delle catture da esse praticate. Il gestore ha inoltre comunicato alla Commissione che possono verificarsi vendite di pesce non trasformato ad altre società stabilite in PNG. Le autorità della Papua Nuova Guinea non verificano in alcun modo le informazioni detenute dal gestore e di fatto non hanno mai sottoposto tale impresa a controlli a fini connessi con la pesca INN. Pertanto, non è possibile garantire la tracciabilità dei prodotti provenienti dall’impianto di trasformazione.

(38)

Le autorità papuane hanno riferito alla Commissione che nella loro zona economica esclusiva (ZEE) operavano navi noleggiate che potevano liberamente esportare le loro catture. A tale riguardo si osserva che il piano di gestione del tonno della Papua Nuova Guinea dispone, alla sezione 3, articolo 36, che le catture praticate da pescherecci stranieri basati in PNG siano sbarcate in tale paese ai fini della trasformazione o del trasbordo, da un porto designato, in quanto prodotti esportati dalla PNG.

(39)

Inoltre, per essere registrati come prodotti esportati dalla PNG, di norma i prodotti in questione devono essere stati precedentemente importati o essere originari della PNG. Le autorità doganali papuane hanno riferito alla Commissione, nel corso della missione, che non dispongono di informazioni sulle attività delle navi e che si basano sulle informazioni trasmesse dalla NFA. Tuttavia, le autorità doganali hanno espresso preoccupazione per le difficoltà incontrate con alcune imprese o alcuni agenti marittimi che non si conformano agli obblighi ad essi incombenti in materia di dichiarazioni di esportazione o di trasbordo dei prodotti della pesca. La mancanza di una visione globale dei movimenti delle merci può dar luogo all’introduzione non controllata di prodotti ittici sul mercato papuano e pregiudicare in tal modo l’affidabilità dei certificati rilasciati dalle autorità nazionali.

(40)

Nella sua comunicazione del 5 luglio 2013, la Papua Nuova Guinea ha riconosciuto la necessità di rafforzare il sistema nazionale di controllo e sorveglianza, e segnatamente il sistema di tracciabilità dei prodotti della pesca, di prevedere l’introduzione di dichiarazioni di sbarco e controlli sistematici e di intensificare la cooperazione con le autorità doganali. Impegni analoghi sono stati presi dalla PNG in occasione della riunione del 12 dicembre 2013. Le autorità hanno spiegato che si sta lavorando per implementare un sistema informatico e strumenti per le misure dello Stato di approdo e per migliorare il processo di certificazione delle catture. Queste azioni dovrebbero consentire di rafforzare il sistema di tracciabilità. Tuttavia, tutte queste informazioni riguardano progetti futuri che non hanno finora prodotto alcun risultato tangibile.

(41)

Inoltre, la tracciabilità dei prodotti è ulteriormente ostacolata dalla scarsa trasparenza della legislazione nazionale e dei sistemi di immatricolazione e rilascio delle licenze.

(42)

Il codice di condotta della FAO raccomanda la trasparenza nella legislazione in materia di pesca e nella sua elaborazione, come pure nei processi politici e decisionali e nei sistemi di gestione (articoli 6.13 e 7.1.9 rispettivamente). Esso definisce i principi e le norme applicabili alla conservazione, gestione e valorizzazione di tutte le attività di pesca e contempla, tra gli altri aspetti, la cattura, la trasformazione e il commercio di pesci e prodotti della pesca, le operazioni di pesca e la ricerca alieutica. Agli articoli 11.2 e 11.3 il codice di condotta della FAO specifica inoltre che il commercio internazionale di pesci e prodotti della pesca non dovrebbe compromettere lo sviluppo sostenibile della pesca e che dovrebbe basarsi su misure trasparenti e su leggi, regolamenti e procedure amministrative semplici, trasparenti ed esaustivi.

(43)

La Commissione ritiene quindi che la licenza sia un documento fondamentale che consente di definire norme e condizioni operative (quali le zone di pesca: acque arcipelagiche, ZEE, accesso alle acque d’altura ecc.), il tipo di attività, i porti designati o il trasbordo. Nel corso della missione svolta dalla Commissione nel 2011 è stata constatata e sottolineata la mancanza di trasparenza del sistema di immatricolazione e di concessione delle licenze. Non esistono regole e condizioni di ammissibilità chiare, trasparenti e pubblicamente disponibili per i vari tipi di licenza (navi battenti bandiera della PNG, navi noleggiate dalla PNG e navi di paesi terzi operanti nell’ambito di accordi di accesso). Il piano nazionale di gestione del tonno (8) si limita a fornire orientamenti per l’attività delle tonniere senza definire condizioni specifiche al riguardo. In risposta al rapporto di missione della Commissione, la Papua Nuova Guinea ha riferito che speciali condizioni sono riservate alle imbarcazioni la cui attività è ritenuta di particolare interesse per lo sviluppo economico del paese e consona alle aspirazioni di crescita dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

(44)

Tale mancanza di trasparenza e di chiarezza è fonte di confusione e genera ripercussioni significative, soprattutto perché «condizioni speciali» di carattere riservato si applicano all’80 % circa delle licenze di pesca rilasciate dalla Papua Nuova Guinea. La situazione è risultata invariata in occasione della seconda missione della Commissione del novembre 2012.

(45)

La Commissione ha inoltre cercato di esaminare le norme applicabili in materia di trasbordi. Disposizioni a questo riguardo figurano nella legge sulla gestione della pesca del 1998 (9), nel regolamento sulla gestione della pesca del 2000 (10) e nelle pertinenti norme della WCPFC (11). La Commissione ha constatato che vengono applicate regole diverse, in funzione, tra l’altro, delle condizioni stabilite negli accordi di accesso, delle condizioni stabilite nelle licenze, dello status delle navi (nazionali o straniere) e delle acque in cui esse operano (acque arcipelagiche o ZEE). Il numero di disposizioni applicabili è tale da rendere molto difficile, se non impossibile, per gli operatori e le amministrazioni capire se un trasbordo è autorizzato o no, e a quali condizioni. Nel corso della missione del novembre 2012 la Commissione ha chiesto alle autorità papuane di fornire informazioni complete sulle disposizioni applicabili alle operazioni di trasbordo, ma a tale richiesta non è stato dato seguito.

(46)

Tenuto conto dell’accertata mancanza di un sistema di tracciabilità e del fatto che le autorità nazionali non dispongono di informazioni sul pesce sbarcato, la Papua Nuova Guinea non è in grado di garantire che i prodotti della pesca introdotti nel suo territorio o in impianti di trasformazione ivi stabiliti non provengono dalla pesca INN, come spiegato nei considerando da 33 a 40. La possibilità di controllare l’accesso dei prodotti della pesca INN e la loro successiva esportazione è inoltre compromessa dalla scarsa trasparenza della legislazione in materia di immatricolazione e concessione delle licenze, come stabilito nei considerando da 41 a 45 della decisione, nonché dall’assenza di misure chiare di conservazione e di gestione, come spiegato nei considerando da 76 a 82.

(47)

Queste carenze trovano un’ulteriore conferma nel fatto che le autorità papuane non sono state in grado di spiegare per quale motivo hanno approvato, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento INN, la dichiarazione di un impianto locale di trasformazione del tonno concernente conserve di tonno destinate all’Unione. Tale dichiarazione può essere approvata unicamente per i prodotti della pesca che sono stati trasformati in un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera. Nel caso in esame, la verifica fisica delle autorità degli Stati membri responsabili dell’importazione dei prodotti della pesca ha rivelato che il prodotto presentato dall’importatore come prodotto trasformato era di fatto un prodotto non trasformato, trattandosi di tonno intero congelato. In tale contesto va osservato che ai prodotti trasformati e a quelli non trasformati possono applicarsi norme di accesso al mercato e dazi doganali differenti. Nel corso della missione in PNG del novembre 2012 la Commissione ha visitato l’impianto di trasformazione dichiarato come esportatore della suddetta spedizione. La società non è stata in grado di fornire spiegazioni e ha riferito che la richiesta inviata alle autorità papuane di approvare la dichiarazione di trasformazione costituiva probabilmente un errore, tanto più che di norma la società non esporta pesci interi congelati. Si tratta di un caso concreto in cui la Commissione ha potuto stabilire che le autorità papuane avevano erroneamente convalidato dichiarazioni di trasformazione. Il gestore dell’impianto ha spiegato che si era trattato di una svista, ma le autorità hanno ammesso che situazioni analoghe potevano essersi verificate in altri casi. Questa situazione costituisce un’ulteriore conferma della mancanza di tracciabilità e di trasparenza e dimostra l’impossibilità di controllare l’accesso di prodotti ittici provenienti dalla pesca INN al mercato papuano e ad altri mercati.

(48)

Considerata la situazione illustrata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3, e paragrafo 4, lettera b), del regolamento INN, che la Papua Nuova Guinea non ha osservato l’obbligo, ad essa imposto dal diritto internazionale in qualità di Stato costiero e di Stato commercializzazione, di impedire l’accesso di prodotti ittici provenienti dalla pesca INN al proprio mercato.

3.2.   Mancata cooperazione ed esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)

(49)

La Commissione ha valutato se le autorità papuane cooperano in modo efficace con la Commissione rispondendo alle sue richieste di indagare sulla pesca INN e sulle attività connesse, di fornire informazioni in proposito e di assicurare un seguito adeguato.

(50)

Le autorità papuane preposte all’attuazione del sistema di certificazione delle catture previsto dal regolamento INN dell’UE si sono dimostrate generalmente disposte a cooperare e a rispondere alle richieste di informazioni o di verifica; tuttavia, come spiegato nella sezione 3.1 della presente decisione, la mancanza di trasparenza e la difficoltà o l’impossibilità di garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca compromettono l’affidabilità delle informazioni da esse fornite.

(51)

Nel valutare l’osservanza, da parte della Papua Nuova Guinea, degli obblighi ad essa spettanti in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo e Stato costiero, la Commissione ha inoltre analizzato se tale paese coopera con altri Stati di bandiera alla lotta contro la pesca INN.

(52)

In tale contesto, la missione della Commissione del novembre 2012 ha rivelato una scarsa disponibilità delle autorità papuane a cooperare con gli Stati di bandiera delle navi operanti nelle acque soggette alla loro giurisdizione; tali autorità, infatti, non si sono dimostrate disposte a trasmettere agli Stati di bandiera informazioni relative alle navi. Ciò costituisce una chiara indicazione del fatto che la Papua Nuova Guinea non ottempera all’obbligo ad essa imposto dal diritto internazionale [con particolare riguardo all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a) dell’UNFSA] di garantire un’efficace conservazione e gestione degli stock ittici transzonali presenti nelle proprie acque e una prevenzione efficace ed efficiente della pesca INN.

(53)

Nel corso della missione la Commissione ha cercato di chiarire le costanti incongruenze riscontrate nelle informazioni ricevute sulle importazioni nell’UE di prodotti della pesca provenienti dalla Papua Nuova Guinea in relazione alle misure di conservazione e di gestione applicabili. Le autorità papuane hanno confermato di essere consapevoli della generale inesattezza dei dati riportati nei certificati di cattura rilasciati dagli Stati di bandiera per il pesce sbarcato direttamente in PNG a fini di trasformazione. L’inesattezza dei dati riportati nei certificati di cattura è una diretta conseguenza del fatto che le autorità papuane non mettono a disposizione dello Stato di bandiera i dati in loro possesso, in particolare quelli del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e delle dichiarazioni di sbarco, neppure nei casi in cui vengano accertate irregolarità. Le autorità dello Stato di bandiera devono quindi basare i propri certificati di cattura sulle informazioni di cui dispongono, che possono essere incomplete, inesatte e non verificabili. Tuttavia le autorità papuane convalidano le dichiarazioni di trasformazione pur sapendo perfettamente che i certificati di cattura rilasciati per le catture trasformate nella Papua Nuova Guinea non sono corretti.

(54)

Gli articoli 63 e 64 dell’UNCLOS dispongono che gli Stati costieri e gli Stati di bandiera cooperino per quanto riguarda la gestione delle specie ittiche transzonali e altamente migratorie. Tale obbligo di cooperazione è ulteriormente approfondito dagli articoli 7 e 20 dell’UNFSA, che impongono agli Stati, rispettivamente, di definire misure di conservazione e di gestione compatibili e di garantirne il rispetto e l’attuazione. Inoltre l’articolo 7.1.3 del codice di condotta della FAO raccomanda agli Stati che partecipano allo sfruttamento di stock ittici transzonali e transfrontalieri di concordare modalità organizzative che consentano di cooperare nel modo più efficace alla conservazione e alla gestione delle risorse. Tale aspetto è ulteriormente sviluppato nei punti 28 e 51 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, che definiscono le modalità pratiche di cooperazione diretta fra gli Stati, con particolare riguardo allo scambio dei dati o delle informazioni di cui dispongono gli Stati costieri.

(55)

A questo riguardo l’articolo 25, comma 10, della convenzione della WCPFC (12) stabilisce che i membri della Commissione che abbiano ragionevoli motivi per ritenere che un peschereccio battente bandiera di un altro Stato ha svolto attività tali da pregiudicare l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate per la zona della convenzione sono tenuti a informarne lo Stato di bandiera interessato. Tuttavia, la Papua Nuova Guinea ritiene che le acque soggette alla sua giurisdizione non rientrino nella zona della convenzione WCPFC; tale situazione, che incide sull’attuazione della suddetta disposizione, sarà esaminata nei considerando da 76 a 78. Il comportamento della Papua Nuova Guinea descritto nella presente sezione viola sia gli obblighi citati nel considerando 54 che le norme della WCPFC.

(56)

L’importanza di disporre di meccanismi di cooperazione efficaci deve essere valutata tenendo conto dell’importanza delle risorse alieutiche della Papua Nuova Guinea (aspetto che sarà illustrato nel considerando 66), del fatto che nelle acque soggette alla giurisdizione di tale paese operano soprattutto navi battenti bandiera straniera e dell’espansione dell’industria di trasformazione locale, come spiegato nei considerando 30 e 31. Inoltre, i prodotti della pesca trasformati della PNG beneficiano di condizioni privilegiate di accesso al mercato dell’UE grazie all’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea e gli Stati del Pacifico. In tale contesto, la Papua Nuova Guinea si è impegnata a rafforzare le norme, i sistemi e i processi per garantire l’efficace conservazione delle risorse e lo sviluppo e la gestione sostenibili del settore della pesca (13).

(57)

In particolare, nella sua comunicazione del 5 luglio 2013 la Papua Nuova Guinea ha riconosciuto la necessità di una cooperazione con gli Stati di bandiera ai fini dello scambio di informazione, e in particolare dei dati VMS. Analoghe osservazioni sono state presentate nella riunione del 12 dicembre 2013 e nella comunicazione scritta del 6 gennaio 2014. Con riguardo alla questione di stabilire se esistono misure efficaci intese a garantire l’osservanza delle norme e se tali misure vengono effettivamente applicate, la Commissione ha appurato che la Papua Nuova Guinea ha istituito un sistema VMS e ha imposto a tutte le navi battenti la sua bandiera e operanti nelle acque soggette alla sua giurisdizione l’obbligo di dotarsi della necessaria apparecchiatura. Tuttavia, la necessità di intensificare e migliorare la cooperazione con gli Stati di bandiera delle navi operanti nelle acque soggette alla giurisdizione della PNG rappresenta ancora un aspetto critico irrisolto. Dato il numero elevato di navi battenti bandiera di paesi terzi che operano nelle acque papuane, l’accesso ai dati VMS detenuti dalle autorità nazionali costituisce un presupposto essenziale ai fini del controllo e del monitoraggio delle navi stesse. Le autorità della PNG hanno concluso accordi bilaterali con altri paesi o concordato disposizioni organizzative con associazioni e organizzazioni del settore della pesca. Tuttavia l’accesso ai dati VMS da parte degli Stati di bandiera interessati è tutt’altro che soddisfacente e continua a rappresentare un problema complesso. Stando alle informazioni raccolte dalla Commissione, le autorità papuane hanno concluso con le autorità competenti delle Filippine un accordo che prevede, tra l’altro, l’accesso ai dati VMS. A tale accordo non è stata data attuazione. Le autorità papuane hanno inoltre riferito che nel corso del 2014 saranno conclusi accordi analoghi con le autorità competenti di tutti i paesi terzi che pescano nelle acque della Papua Nuova Guinea, ma non hanno comunicato un calendario preciso a questo riguardo.

(58)

Come è già stato spiegato, la scarsa chiarezza e trasparenza delle norme e delle procedure, segnatamente per quanto riguarda l’immatricolazione delle navi e il rilascio delle licenze, la tracciabilità e l’affidabilità delle informazioni e dei dati relativi agli sbarchi e alle catture (come spiegato nei considerando da 41 a 45) e la conservazione e gestione delle risorse (come spiegato nei considerando da 76 a 82), non consentono di garantire il rispetto delle norme e l’accertamento delle infrazioni. Questo stato di cose pregiudica la possibilità di perseguire efficacemente i trasgressori e sanzionare le infrazioni, nonostante la legge sembri prevedere tutti i poteri e i diritti a tal fine necessari. Di fatto, quindi, la Papua Nuova Guinea non è in grado di imporre ai trasgressori sanzioni sufficientemente severe da privarli dei benefici derivanti dalla pesca INN, come raccomanda il punto 21 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN. La mancanza di chiarezza e trasparenza delle leggi e delle procedure pregiudica inoltre la capacità della Papua Nuova Guinea di ottemperare ai propri obblighi internazionali a norma dell’articolo 20 dell’UNFSA; in particolare, essa non consente alle autorità papuane di dare un seguito efficace alle richieste formulate dagli Stati di bandiera nel contesto dell’obbligo ad essi imposto di sanzionare le loro navi che praticano la pesca INN.

(59)

Per quanto riguarda la storia, la natura, le circostanze, l’entità e la gravità dei casi di pesca INN considerati, le autorità della Papua Nuova Guinea non sono in grado di garantire la tracciabilità delle operazioni in quanto i sistemi di cui dispongono mancano di chiarezza e di trasparenza. Tali carenze non consentono di formulare una stima affidabile dell’entità delle attività di pesca INN. È tuttavia riconosciuto che la mancanza di trasparenza e l’impossibilità di eseguire controlli efficaci incoraggiano comportamenti illegali.

(60)

Con riguardo alla capacità esistente delle autorità papuane va notato che, secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (14), la Papua Nuova Guinea, risultata 156a su 186 paesi nel 2013, è considerata un paese a basso sviluppo umano (benché appena al di sotto del livello medio). Questo dato è confermato anche dall’allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (15), in cui la Papua Nuova Guinea è elencata nella categoria dei paesi a medio-basso reddito. Nell’elenco dei beneficiari di aiuti del Comitato per l’aiuto allo sviluppo (DAC) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), aggiornato al 1o gennaio 2013 per il 2012 (16), la Papua Nuova Guinea figura nella categoria dei paesi a medio-basso reddito. A tale riguardo le limitazioni in termini di capacità finanziarie e amministrative delle autorità competenti possono essere considerate un fattore che pregiudica la capacità di questo paese di ottemperare ai propri obblighi di cooperazione e di esecuzione. Tuttavia occorre tener conto del progressivo innalzamento del livello di sviluppo umano della Papua Nuova Guinea (che si sta avvicinando a un livello di sviluppo umano medio) e del costante rafforzamento della sua capacità amministrativa grazie all’assistenza tecnica e finanziaria dell’Unione. Infine va osservato che, nell’ambito della pubblica amministrazione papuana, la NFA gode di notevole autonomia che le consente di elaborare politiche avanzate in materia di gestione della pesca.

(61)

In base alle informazioni acquisite nel corso delle missioni svolte nel 2011 e nel 2012, la Commissione è del parere che non si possa ritenere che le autorità papuane manchino di risorse finanziarie, quanto piuttosto del contesto giuridico e amministrativo necessario per assolvere le funzioni ad esse demandate.

(62)

Considerata la situazione illustrata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 5, del regolamento INN, che la Papua Nuova Guinea non ha osservato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato costiero e di Stato di commercializzazione con riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione.

3.3.   Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)

(63)

La Papua Nuova Guinea ha ratificato l’UNCLOS e l’UNFSA ed è parte contraente della WCPFC. Fa inoltre parte della convenzione FFA (Organizzazione per la pesca nel Pacifico del sud) e dell’accordo di Nauru relativo alla gestione delle attività di pesca di interesse comune.

(64)

La Commissione ha esaminato le informazioni ritenute rilevanti in relazione allo status della Papua Nuova Guinea come parte contraente della WCPFC.

(65)

La Commissione ha esaminato inoltre le informazioni ritenute pertinenti con riguardo all’accordo della Papua Nuova Guinea ad applicare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla WCPFC.

(66)

Sulla base di tutte le informazioni trasmesse dalla Papua Nuova Guinea con riguardo alle attività di pesca tonniera praticate nelle sue acque, gli stock di tonno di tale paese rappresentano circa il 19 % delle catture praticate nell’Oceano Pacifico centro-occidentale e l’11 % circa delle catture mondiali (17) (il 15 % delle catture mondiali di tonno e il 50 % delle catture praticate nell’ambito dell’accordo di Nauru, come risulta dalla presentazione fatta alla Commissione nel 2011 — cfr. il considerando 30).

(67)

Come dimostrano i dati presentati nel considerando 66, la Papua Nuova Guinea gestisce cospicue risorse di tonno a livello mondiale ed è quindi tenuta, in quanto Stato costiero, a garantire una gestione responsabile e sostenibile nel lungo termine di tale risorsa. Lo sfruttamento delle risorse biologiche da parte degli Stati costieri è disciplinato dagli articoli da 61 a 64 dell’UNCLOS e dagli articoli 7 e 8 dell’UNFSA. In base a tali disposizioni, gli Stati costieri devono promuovere l’obiettivo dell’utilizzo ottimale delle risorse biologiche nelle rispettive ZEE e garantire il rispetto delle misure di conservazione e di gestione da parte dei cittadini di altri Stati che esercitano attività di pesca in tali zone; essi devono inoltre cooperare con gli Stati e con le organizzazioni regionali che partecipano a tali attività.

(68)

Come spiegato nel considerando 42, il codice di condotta della FAO raccomanda la trasparenza nella legislazione in materia di pesca e nella sua elaborazione, come pure nei processi politici e decisionali e nei sistemi di gestione (articoli 6.13 e 7.1.9 rispettivamente). Esso specifica inoltre, agli articoli 11.2 e 11.3, che il commercio internazionale di pesci e prodotti della pesca non dovrebbe compromettere lo sviluppo sostenibile della pesca e che dovrebbe basarsi su misure trasparenti e su leggi, regolamenti e procedure amministrative semplici, trasparenti e comprensibili.

(69)

A tale proposito va osservato che, contrariamente a quanto previsto da tali norme e raccomandazioni, il quadro giuridico della Papua Nuova Guinea non prevede disposizioni che consentano di garantire una gestione efficiente ed efficace delle navi operanti nelle acque soggette alla giurisdizione di tale paese. Il quadro giuridico non contiene neppure disposizioni chiare e trasparenti che definiscano misure di conservazione e di gestione applicabili per tutti i tipi di acque soggette alla giurisdizione della PNG; laddove esistono tali disposizioni, mancano procedure chiare e trasparenti che ne garantiscano l’applicazione. Questi aspetti vengono analizzati più approfonditamente nel prosieguo.

(70)

Una prima carenza in materia di regolamentazione è rappresentata dall’inadeguatezza del piano di gestione del tonno del 1998 e dalla mancanza di un piano d’azione nazionale contro la pesca INN.

(71)

Va osservato che il piano di gestione del tonno costituisce il quadro giuridico per la gestione delle risorse di tonno e che, a norma del suo articolo 3, paragrafo 3, si applica a tutte le zone di pesca della PNG, comprese le acque arcipelagiche e territoriali.

(72)

Nella sua comunicazione alla Commissione del 5 luglio 2013 la NFA ha riconosciuto le carenze del quadro giuridico della Papua Nuova Guinea e le criticità che ne pregiudicano il sistema di gestione e di controllo. La PNG ha riconosciuto che il piano di gestione del tonno del 1998 è ormai obsoleto e che dovrebbe essere riveduto tenendo conto dell’evoluzione del settore della pesca, e segnatamente di aspetti quali le misure di conservazione e di gestione regionali e subregionali, i regimi e le condizioni di rilascio delle licenze, i limiti fissati per i TAC, la gestione in base alle zone per le acque arcipelagiche e le ZEE, i livelli di riferimento e le norme per il controllo delle catture. Essa ha inoltre riconosciuto la necessità di rivedere di conseguenza la legge sulla gestione della pesca e i pertinenti regolamenti.

(73)

Con lettera del 4 dicembre 2013 le autorità della Papua Nuova Guinea hanno trasmesso la bozza di un nuovo piano di gestione del tonno. Nella comunicazione del 6 gennaio 2014 hanno inoltre riconosciuto la necessità di rivedere il piano di gestione del tonno e di ovviare a una serie di carenze in conformità agli obblighi e alle norme internazionali. Tuttavia questa iniziativa è ancora allo stadio di consultazione interna e non ha finora prodotto risultati concreti. Resta il fatto che il piano vigente è obsoleto e, in quanto tale, disattende gli obblighi di cui all’articolo 61, paragrafi da 2 a 5, all’articolo 62, paragrafo 1, e all’articolo 64 dell’UNCLOS con riguardo all’utilizzo ottimale delle risorse grazie a idonee misure di conservazione e di gestione.

(74)

Oltre ad essere superato, il piano nazionale di gestione del tonno del 1998 non rispecchia la realtà delle operazioni e delle attività di pesca e del settore alieutico della Papua Nuova Guinea, nonostante le disposizioni che ne prevedono il regolare riesame (articolo 4 del piano di gestione del tonno, articolo 28 della legge sulla gestione della pesca). Il piano istituisce un quadro giuridico per l’attività di 100 tonniere con reti da circuizione, ma non è stato debitamente aggiornato per tener conto dei 200 pescherecci effettivamente operanti.

(75)

Occorre inoltre notare che, contrariamente alle raccomandazioni di cui ai punti 25, 26 e 27 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, la Papua Nuova Guinea non ha elaborato un piano d’azione nazionale contro la pesca INN, cosa che è stata riconosciuta dalla PNG nella sua comunicazione alla Commissione del 5 luglio 2013.

(76)

Un’ulteriore carenza in materia di regolamentazione è rappresentata dal fatto che la Papua Nuova Guinea non ha adottato misure di conservazione e di gestione chiare, basate sui migliori pareri scientifici e conformi agli obblighi ad essa spettanti nell’ambito dell’UNCLOS, dell’UNFSA e della WCPFC, per l’insieme delle acque soggette alla giurisdizione nazionale, comprese le acque arcipelagiche. Nel corso delle missioni svolte dalla Commissione nel 2011 e nel 2012 si è infatti constatato che le norme vigenti in materia di conservazione e di gestione mancano di trasparenza e di chiarezza (come spiegato nei considerando da 77 a 82) e non sembrano basate sui migliori pareri scientifici né compatibili con tali pareri (come spiegato nei considerando da 83 a 89).

(77)

Le acque soggette alla giurisdizione della Papua Nuova Guinea sono designate come mare territoriale, acque arcipelagiche e ZEE. In base all’articolo 3 della convenzione della WCPFC, la zona di competenza della WCPFC comprende, in linea di principio, tutte le acque dell’Oceano Pacifico, comprese quelle soggette alla giurisdizione papuana.

(78)

Tuttavia la Papua Nuova Guinea ha riferito alla Commissione che a suo parere le acque soggette alla sua giurisdizione (mare territoriale, acque arcipelagiche e ZEE) non rientrano nella zona della convenzione WCPFC, nonostante quest’ultima abbia delegato alle sue parti contraenti l’attuazione delle misure di conservazione e di gestione da essa adottate. Inoltre, mentre l’accordo di Nauru limita lo sforzo di pesca mediante un regime di assegnazione di giorni in mare per nave (Vessel Day Scheme — VDS) applicabile in tutte le ZEE delle parti dell’accordo, tale limitazione non si applica alle acque arcipelagiche e territoriali della Papua Nuova Guinea.

(79)

In conformità agli articoli da 61 a 64 dell’UNCLOS, agli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 dell’UNFSA e all’obiettivo generale e alle norme pertinenti della convenzione della WCPFC (in particolare gli articoli 2, 5, 7 e 8), gli Stati costieri hanno il preciso dovere, la responsabilità e l’obbligo di adottare misure compatibili con le misure vigenti nella regione e nelle acque d’altura al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici transzonali e altamente migratori e promuoverne lo sfruttamento ottimale. Il codice di condotta della FAO raccomanda inoltre, ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e 8.1, una serie di buone pratiche per conformarsi agli obblighi suddetti.

(80)

Nella sua risposta alla Commissione sulla relazione relativa alla missione del 2011, la Papua Nuova Guinea ha spiegato che tutti i membri della Commissione della WCPFC sono tenuti a rispettare le misure di conservazione e di gestione da questa concordate e ha rimandato ai piani di gestione della pesca pubblicati sul sito web ufficiale della NFA (18), che dovrebbero applicarsi in tutte le acque soggette alla giurisdizione papuana (mare territoriale, acque arcipelagiche e ZEE), specie per gli stock transzonali, al fine di garantire un livello di conservazione uniforme in tutte le acque in cui avviene la migrazione. Tuttavia sembra che i piani suddetti disciplinino unicamente le attività svolte nella ZEE papuana e che non esistano analoghe misure per le acque arcipelagiche della PNG.

(81)

La mancanza di chiarezza e trasparenza derivante da questa situazione, associata alla scarsa trasparenza delle norme e delle procedure nazionali in materia di immatricolazione delle navi e rilascio delle licenze (come spiegato nelle sezioni 3.1 e 3.2 della decisione) pregiudica la possibilità di garantire un’efficace conservazione e gestione delle risorse alieutiche della Papua Nuova Guinea. In tale paese è prassi corrente includere le misure applicabili di conservazione e di gestione nelle condizioni di carattere riservato associate alle licenze di pesca rilasciate alle tonniere. Possono quindi applicarsi misure diverse a seconda delle condizioni di carattere riservato stabilite per le singole licenze.

(82)

Per concludere, in violazione degli obblighi illustrati nel considerando 79, non esistono norme di conservazione e di gestione chiare, trasparenti e compatibili per le acque arcipelagiche della Papua Nuova Guinea.

(83)

A norma dell’articolo 61 dell’UNCLOS, degli articoli 5 e 6 dell’UNFSA e degli articoli 5 e 6 della convenzione della WCPFC, gli Stati costieri devono determinare le catture ammissibili delle risorse biologiche nella propria ZEE sulla base dei migliori dati scientifici disponibili e secondo un approccio precauzionale; essi devono inoltre assicurare, mediante idonee misure di conservazione e di gestione, che le risorse biologiche e gli stock presenti nella ZEE e nelle altre acque soggette alla loro giurisdizione non siano messi a rischio dallo sfruttamento eccessivo. Il codice di condotta della FAO raccomanda, ai punti 7.3, 7.4 e 7.5, una serie di buone pratiche per conformarsi agli obblighi suddetti.

(84)

Poiché la Papua Nuova Guinea ritiene che le norme della WCPFC non si applichino alle acque soggette alla sua giurisdizione, è difficile capire quali dati vengono raccolti e comunicati alla WCPFC ed è possibile che le valutazioni non coprano tutte le zone di pesca della Papua Nuova Guinea. Nelle sue relazioni il comitato scientifico della WCPFC lamenta regolarmente la mancanza di dati esaustivi. Ad esempio, al punto 89 della relazione della 7a sessione il comitato ha segnalato una serie di incongruenze tra le flotte per quanto riguarda le catture di tonnetto striato, tonno albacora e tonno obeso riportate nei giornali di bordo dei pescherecci con reti a circuizione e, data l’importanza di disporre, a fini scientifici, di dati precisi sulla composizione delle catture praticate da tali pescherecci, ha raccomandato di sottoporre la questione all’esame del comitato tecnico e di conformità (19). Al punto 37 esso ha sottolineato la mancanza di chiarezza dei dati relativi alla composizione delle catture della flotta operante con reti a circuizione e ha esortato la Papua Nuova Guinea a lavorare per migliorare le stime di tali dati. Nel corso dell’8a sessione il comitato scientifico della WCPFC ha nuovamente sollevato il problema delle lacune e delle incongruenze dei dati relativi alle catture e alla loro composizione (20), ha richiamato l’attenzione sugli obblighi di comunicazione nell’ambito dei contratti di nolo e formulato raccomandazioni di gestione per migliorare la situazione (21). Ha inoltre affrontato la questione della mancata o incompleta trasmissione dei dati ad opera di alcune parti contraenti, che in alcuni casi operano nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale della Papua Nuova Guinea.

(85)

Le relazioni segnalano inoltre che il programma di osservazione non raggiunge ancora la copertura del 100 % prescritta dalla WCPFC e che, stando all’ultima relazione presentata al comitato scientifico nel 2012 (22), la Papua Nuova Guinea non si è ancora conformata a tale disposizione.

(86)

Con riguardo al tonnetto striato, nel corso della 7a sessione il comitato scientifico della WCPFC ha spiegato che, se si mantengono le pratiche di pesca di questi ultimi anni, i tassi e i volumi di cattura potrebbero ridursi in quanto gli stock sono sfruttati fino al livello di rendimento massimo sostenibile. Eventuali aumenti dello sforzo di pesca dovrebbero quindi formare oggetto di un’attenta sorveglianza (23).

(87)

Nelle sue acque arcipelagiche la Papua Nuova Guinea non applica le misure di conservazione e di gestione della WCPFC né ha istituito altre misure compatibili. Data la natura altamente migratoria e transzonale delle risorse tonniere e l’importanza degli stock di tonno e delle attività di pesca tonniera nella acque arcipelagiche della Papua Nuova Guinea, che rappresentano un’importante zona di riproduzione per i tonnidi, tale situazione pregiudica qualsiasi sforzo di conservazione di questa risorsa. Pertanto, la Papua Nuova Guinea non provvede affinché in tutte le acque soggette alla sua giurisdizione vengano applicate misure di conservazione e di gestione in conformità alle disposizioni emanate dalla WCPFC e all’obbligo di garantire che le specie soggette alla giurisdizione dello Stato costiero non siano messe a rischio da un eccessivo sfruttamento.

(88)

La Commissione ha inoltre esaminato eventuali atti o omissioni della Papua Nuova Guinea che potrebbero aver compromesso l’efficacia delle leggi, dei regolamenti o delle misure internazionali di conservazione e di gestione.

(89)

A questo riguardo, il piano nazionale di gestione del tonno fissa un massimale di TAC pari a 338 000 tonnellate l’anno (articolo 33) e limita a 100 il numero delle licenze concesse alle tonniere con reti a circuizione (articolo 32, paragrafo 2). Tuttavia il livello attuale delle catture supera le 700 000 tonnellate e sono oltre 200 le navi con reti a circuizione autorizzate a operare nelle acque della Papua Nuova Guinea. La Commissione ritiene quindi che le misure vigenti non consentano alla Papua Nuova Guinea di rispettare i propri obblighi internazionali in materia di conservazione e di gestione. Trattandosi di uno stock transzonale e altamente migratorio, per essere efficaci e sostenibili le misure di conservazione e di gestione del tonno devono essere coerenti e compatibili nell’intera zona di migrazione, cosa che costituisce anche l’obiettivo generale della convenzione della WCPFC (24). L’attuale piano di gestione del tonno non consente tuttavia di ottemperare a tale obbligo.

(90)

Considerata la situazione illustrata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, che la Papua Nuova Guinea non ha osservato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale in relazione alle norme, ai regolamenti e alle misure di conservazione e di gestione internazionali.

3.4.   Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo

(91)

Si rammenta che, secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (25), la Papua Nuova Guinea, risultata 156a su 186 paesi nel 2012, è considerata un paese a basso sviluppo umano (benché appena al di sotto del livello medio). Questo dato è confermato anche dall’allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (26), in cui la Papua Nuova Guinea è elencata nella categoria dei paesi a medio-basso reddito. Tuttavia, secondo le informazioni più recenti (l’elenco dei beneficiari di aiuti del DAC/OCSE aggiornato al 1o gennaio 2013 per il 2012 (27)), la Papua Nuova Guinea figura nella categoria dei paesi a medio-basso reddito.

(92)

Va osservato che la notifica della Papua Nuova Guinea come Stato di bandiera è pervenuta alla Commissione il 4 febbraio 2010 in conformità all’articolo 20 del regolamento INN. La Papua Nuova Guinea ha successivamente confermato, come prevede l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, che dispone di una disciplina nazionale destinata a garantire l’attuazione, il controllo e l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai propri pescherecci.

(93)

La Commissione ha segnalato alla Papua Nuova Guinea le varie carenze riscontrate nel corso della prima missione effettuata nel novembre 2011. Un anno più tardi, nella seconda missione del novembre 2012, la Commissione ha constatato che la situazione era rimasta invariata.

(94)

Nella sua comunicazione del 5 luglio 2013 la NFA ha riconosciuto il costante sostegno offerto dall’UE alle autorità di pesca della Papua Nuova Guinea attraverso una serie di programmi regionali e subregionali. Nel 2011 è stata inoltre prestata un’assistenza tecnica in materia di lotta contro la pesca INN (28).

(95)

La Commissione ha pertanto tenuto conto degli ostacoli allo sviluppo della Papua Nuova Guinea e ha concesso a tale paese un congruo lasso di tempo per attuare azioni volte a rimediare in modo coerente, efficace e non pregiudizievole all’inosservanza degli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale a partire dal 2011.

(96)

Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo della Papua Nuova Guinea per quanto riguarda la gestione della pesca potrebbe essere stato pregiudicato dal suo livello di sviluppo. Tuttavia, tenuto conto della natura delle carenze rilevate in tale paese, dell’assistenza fornita dall’Unione e delle azioni intraprese per porre rimedio alla situazione, non è stato possibile stabilire prove a conferma del fatto che il mancato rispetto, da parte della Papua Nuova Guinea, degli obblighi che ad essa incombono a norma del diritto internazionale sia dovuto a uno scarso sviluppo. Il livello di sviluppo della Papua Nuova Guinea, attualmente in crescita, non sembra spiegare o giustificare il comportamento complessivo di tale paese come Stato di bandiera e in particolare come Stato costiero in relazione alla pesca e l’insufficienza della sua azione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e garantire un efficace controllo e monitoraggio delle attività di pesca nelle acque soggette alla sua giurisdizione.

(97)

Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo e il comportamento complessivo della Papua Nuova Guinea per quanto riguarda la pesca non sono pregiudicati dal livello di sviluppo di tale paese.

4.   CONCLUSIONI CONCERNENTI LA POSSIBILE IDENTIFICAZIONE DEI PAESI TERZI NON COOPERANTI

(98)

Alla luce delle conclusioni suesposte concernenti il mancato adempimento, da parte della Papua Nuova Guinea, dell’obbligo ad essa imposto dal diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è opportuno notificare a tale paese, a norma dell’articolo 32 del regolamento INN, la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN.

(99)

In conformità all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento INN, è opportuno che la Commissione notifichi alla Papua Nuova Guinea la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante. La Commissione dovrebbe inoltre adottare tutti i provvedimenti previsti all’articolo 32 del regolamento INN nei confronti della Papua Nuova Guinea. Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno fissare un termine entro il quale tale paese possa rispondere per iscritto alla notifica e porre rimedio alla situazione.

(100)

Inoltre la notifica alla Papua Nuova Guinea della possibilità di essere identificata dalla Commissione come un paese non cooperante ai fini della presente decisione non esclude né comporta automaticamente che la Commissione o il Consiglio possano successivamente procedere all’identificazione e alla compilazione di un elenco di paesi non cooperanti,

DECIDE:

Articolo unico

Si notifica allo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea la possibilità di essere identificato dalla Commissione come un paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2014

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  http://www.ffa.int/

(3)  Accordo di Nauru (http://www.ffa.int/node/93#attachments).

(4)  8a sessione ordinaria del comitato scientifico della WCPFC, 7-15 agosto 2012, Busan, Repubblica di Corea, relazione annuale alla Commissione, parte 1: Informazioni sulla ricerca e le statistiche nel settore della pesca, Papua Nuova Guinea, WCPFC-SC8-AR/CCM-18 (http://www.wcpfc.int/doc/AR-CCM-18/Papua-New-Guinea-2).

(5)  Informazioni tratte dalla presentazione fatta dall’autorità nazionale per la pesca della PNG nel corso della missione della Commissione del novembre 2011 «Overview of PNG Fisheries on the implementation status of EU IUU Regulation» (Attività di pesca nella Papua Nuova Guinea e stato di attuazione del regolamento INN dell’Unione europea) e dal regolamento della PNG del 2000 sulla gestione della pesca, approvato il 25 ottobre 2000 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 23 novembre 2000 (http://www.fisheries.gov.pg/LinkClick.aspx?fileticket=25a9q0dguoo%3d&tabid=86).

(6)  8a sessione ordinaria del comitato scientifico della WCPFC, WCPFC-SC8-AR/CCM-18.

(7)  GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1.

(8)  Legge n. 48 del 1998 sulla gestione della pesca - Piano nazionale di gestione della pesca tonniera, approvata il 2 febbraio 1999 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale l’11 febbraio 1999 (N. G22) (http://www.fisheries.gov.pg/LinkClick.aspx?fileticket=8cFbiMpj%2ffU%3d&tabid=87).

(9)  Legge n. 48 del 1998 sulla gestione della pesca dello Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, approvata il 2 febbraio 1999 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale l’11 febbraio 1999 (N. G22) (http://www.fisheries.gov.pg/LinkClick.aspx?fileticket=43Of6hMc9e8%3d&tabid=86).

(10)  Regolamento n. 2 del 2000 sulla gestione della pesca dello Stato indipendente di Papua Nuova Guinea.

(11)  Misura di conservazione e di gestione 2009-06 della WCPFC, sezione 2.

(12)  Convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale, adottata a Honolulu il 5 settembre 2000 (http://www.wcpfc.int/doc/convention-conservation-and-management-highly-migratory-fish-stocks-western-and-central-pacific).

(13)  Per informazioni sulle relazioni commerciali tra la PNG e l’UE consultare: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/pacific/; Accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag. 2).

(14)  Informazioni tratte dal sito http://hdr.undp.org/en/statistics

(15)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(16)  http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm

(17)  8a sessione ordinaria del comitato scientifico della WCPFC, WCPFC-SC8-AR/CCM-18.

(18)  http://www.fisheries.gov.pg/

(19)  Relazione di sintesi del comitato scientifico della WCPFC, 7a sessione ordinaria, Pohnpei, Stati federati di Micronesia, 9 - 17 agosto 2011 (http://www.wcpfc.int/node/2896).

(20)  Relazione di sintesi del comitato scientifico della WCPFC, 8a sessione ordinaria, 7-15 agosto 2012 (http://www.wcpfc.int/node/4587), sezione 3.1.

(21)  Relazione di sintesi del comitato scientifico della WCPFC, 8a sessione ordinaria, punti 69-71.

(22)  8a sessione ordinaria del comitato scientifico della WCPFC, WCPFC-SC8-AR/CCM-18.

(23)  Relazione di sintesi del comitato scientifico della WCPFC, 7a sessione ordinaria, punti 35 e 36.

(24)  Convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale, articoli 2 e 5.

(25)  Informazioni tratte dal sito http://hdr.undp.org/en/statistics/

(26)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(27)  Elenco dei beneficiari di aiuti allo sviluppo del DAC (http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm).

(28)  Accompanying developing countries in complying with the Implementation of Regulation 1005/2008 on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing (Aiutare i paesi in via di sviluppo a conformarsi al regolamento 1005/2008 sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata), EuropeAid/129609/C/SER/Multi.