28.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/32


DECISIONE N. 573/2014/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 149,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nelle conclusioni del 17 giugno 2010, il Consiglio europeo ha adottato la strategia Europa 2020 per l'occupazione e per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva («Europa 2020»). Il Consiglio europeo ha sollecitato la mobilitazione di tutti gli strumenti e le politiche dell'Unione a sostegno del raggiungimento degli obiettivi comuni e ha invitato gli Stati membri a intensificare l'azione coordinata. I servizi pubblici per l'impiego (SPI) svolgono un ruolo cruciale nel contribuire a raggiungere l'obiettivo principale del tasso di occupazione di Europa 2020 del 75 % tra donne e uomini di età compresa tra i 20 ed i 64 anni entro il 2020, in particolare riducendo la disoccupazione giovanile.

(2)

L'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («trattato») stabilisce la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito dell'Unione, mentre l'articolo 46 stabilisce le relative misure di attuazione, prevedendo in particolare una stretta cooperazione tra i servizi per il pubblico impiego. Oltre a prendere in esame diversi aspetti generali relativi alla mobilità geografica, una rete di SPI istituita in forza della presente decisione («rete») dovrebbe coprire un'ampia gamma di obiettivi ed iniziative mediante misure di incentivazione intese a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri nel campo dell'occupazione.

(3)

La presente decisione dovrebbe incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di responsabilità degli SPI. Essa formalizza e rafforza la cooperazione informale fra gli SPI tramite l'attuale rete europea dei capi degli SPI cui tutti gli Stati membri hanno accettato di partecipare. Il pieno potenziale della rete risiede nella partecipazione continuativa di tutti gli Stati membri. Tale partecipazione dovrebbe essere notificata al segretariato della rete.

(4)

In conformità dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, il Consiglio, con decisione 2010/707/UE (3), ha adottato alcuni orientamenti in materia di politiche dell'occupazione degli Stati membri, che sono stati mantenuti per gli anni dal 2011 al 2013. Tali orientamenti integrati forniscono agli Stati membri indicazioni per definire i rispettivi programmi di riforma nazionali ed attuare le riforme in oggetto. Gli orientamenti integrati costituiscono la base per le raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio rivolge agli Stati membri a norma del suddetto articolo. Negli ultimi anni tali raccomandazioni hanno incluso raccomandazioni specifiche sul funzionamento e la capacità degli SPI e sull'efficacia di politiche attive del mercato del lavoro negli Stati membri.

(5)

Le raccomandazioni specifiche per paese risulterebbero più efficaci se supportate da una base fattuale più solida e da reazioni all'esito dell'attuazione delle politiche e della cooperazione tra gli SPI degli Stati membri. A tal fine la rete dovrà prendere iniziative concrete quali, ad esempio, costituire sistemi comuni di valutazione comparativa basati su elementi concreti, avviare corrispondenti attività di apprendimento reciproco, assicurare l'assistenza reciproca tra i membri della rete ed attuare interventi strategici per la modernizzazione degli SPI. Le conoscenze specifiche della rete e dei suoi singoli membri dovrebbero altresì essere impiegate per fornire elementi concreti a sostegno dello sviluppo di politiche in materia di occupazione, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o del comitato per l'occupazione (EMCO).

(6)

Una cooperazione tra gli SPI più stretta e mirata dovrebbe portare al miglioramento della condivisione di migliori prassi. La rete dovrebbe collegare i risultati basati sulle attività di valutazione comparativa e di apprendimento reciproco in modo da consentire lo sviluppo di un processo di apprendimento comparativo sistematico, dinamico ed integrato.

(7)

La rete dovrebbe operare in stretta cooperazione con l'EMCO, ai sensi dell'articolo 150 del trattato, e contribuire ai lavori di quest'ultimo fornendo concreti elementi di prova e relazioni sulle politiche attuate dagli SPI. I contribuiti della rete al Parlamento europeo dovrebbero essere trasmessi tramite il segretariato e quelli al Consiglio dovrebbero essere trasmessi tramite l'EMCO, senza alcuna modifica e, se del caso, accompagnati da commenti. In particolare i decisori a livello unionale e nazionale potrebbero avvalersi delle conoscenze congiunte della rete sulla realizzazione di politiche in materia di occupazione e sulle analisi comparative degli SPI per valutare e definire le politiche in materia di occupazione.

(8)

La rete, nell'ambito dei settori di responsabilità degli SPI, dovrebbe contribuire all'attuazione di iniziative strategiche nel settore dell'occupazione, come disposto dalla raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani (4). La rete dovrebbe inoltre sostenere iniziative intese a garantire una migliore corrispondenza delle competenze, condizioni di lavoro dignitose e sostenibili e una mobilità volontaria dei lavoratori e un'attività di orientamento rafforzate, nonché ad agevolare la transizione dall'istruzione e dalla formazione all'occupazione, anche sostenendo la fornitura di orientamenti e migliorando la trasparenza di competenze e qualifiche. Le attività della rete dovrebbero riguardare la valutazione e analisi di politiche attive del mercato del lavoro, comprese quelle mirate ai gruppi sociali vulnerabili e all'esclusione sociale.

(9)

La rete dovrebbe rafforzare la cooperazione tra i suoi membri, sviluppare iniziative congiunte per lo scambio di informazioni e migliori prassi in ogni settore di competenza degli SPI, l'analisi comparativa e l'attività di consulenza nonché la promozione di approcci innovativi nell'organizzazione di servizi per l'impiego. L'istituzione della rete renderà possibile un confronto integrato di tutti gli SPI fondato su elementi concreti e orientato alle prestazioni, in modo da individuare le migliori prassi nei settori dei servizi degli SPI. Tali risultati dovrebbero contribuire ad una migliore concezione e all'organizzazione dei servizi per l'impiego nell'ambito delle rispettive responsabilità. Le iniziative dalla rete dovrebbero migliorare l'efficacia degli SPI e l'efficienza della spesa pubblica. La rete dovrebbe altresì cooperare con altri prestatori di servizi per l'impiego.

(10)

Nel proprio programma annuale la rete dovrebbe definire i dettagli tecnici della valutazione comparativa degli SPI e del relativo esercizio di apprendimento reciproco, in particolare la metodologia dell'apprendimento comparativo sulla base degli indicatori per la valutazione comparativa di cui all'allegato della presente decisione per valutare le prestazioni degli SPI, le variabili di contesto, i requisiti per la trasmissione dei dati, e gli strumenti di apprendimento del programma integrato di apprendimento reciproco. I settori per la valutazione comparativa dovrebbero essere definiti nella presente decisione. Gli Stati membri restano competenti a decidere se impegnarsi su base volontaria in esercizi supplementari di apprendimento comparativo in altri settori.

(11)

Dovrebbe pertanto essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alla modifica dell'allegato sugli indicatori per la valutazione comparativa. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e più specificamente esperti degli SPI. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(12)

In ragione della varietà dei modelli, dei compiti e delle forme di erogazione dei servizi degli SPI, spetta agli Stati membri indicare un membro e un membro supplente per il consiglio direttivo della rete degli SPI («consiglio direttivo»), da reperire fra i dirigenti dei rispettivi SPI. Ove applicabile, in seno al consiglio direttivo, il membro o il membro supplente dovrebbe rappresentare gli altri SPI dello Stato membro di origine. Qualora, per ragioni costituzionali, non sia possibile per uno Stato membro indicare un solo SPI, si dovrebbero individuare gli SPI pertinenti mantenendo il loro numero al minimo e senza modificare la norma di tale Stato membro uguale ad un voto nel consiglio direttivo. I membri del consiglio direttivo dovrebbero fare ogni sforzo per garantire che le opinioni e le esperienze delle autorità locali e regionali siano integrate nelle attività della rete e che tali autorità siano tenute informate in merito a tali attività. I membri del consiglio direttivo dovrebbero avere il potere di assumere decisioni per conto dei rispettivi SPI. Al fine di garantire che tutti gli SPI siano coinvolti nella rete, le attività dovrebbero essere aperte alla partecipazione degli SPI ad ogni livello.

(13)

Al fine di rendere il lavoro comune degli SPI più conforme alla realtà del mercato del lavoro, la rete dovrebbe disporre dei dati più aggiornati relativi alla disoccupazione al livello NUTS 3.

(14)

La rete dovrebbe prendere le mosse dal lavoro già svolto dall'esistente gruppo consultivo informale della rete europea dei responsabili degli SPI, che la Commissione sostiene dal 1997, e sostituirlo. I pareri di tale gruppo consultivo sono stati presi in considerazione nella presente decisione e i settori chiave d'azione individuati da tale gruppo consultivo nel documento dal titolo «Strategia 2020 per gli SPI» dovrebbero contribuire alla modernizzazione e al rafforzamento degli SPI.

(15)

La rete dovrebbe fornire assistenza ai suoi membri e aiutarli affinché si sostengano fra loro nel modernizzare le strutture organizzative e nell'erogare i servizi di loro competenza, migliorando la cooperazione con specifico riferimento al trasferimento delle conoscenze, a visite di studio e scambi di personale.

(16)

La rete e le sue iniziative dovrebbero essere finanziate tramite la sezione occupazione/PROGRESS del programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») istitutito dal regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nei limiti degli stanziamenti stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

(17)

Per i progetti sviluppati dalla rete o formulati nell'ambito delle attività per l'apprendimento reciproco e successivamente attuati nei singoli SPI, gli Stati membri dovrebbero avere accesso ad un finanziamento da parte del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di sviluppo regionale (FESR) e di «Orizzonte 2020», il programma quadro dell'Unione di ricerca e innovazione (2014—2020), istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(18)

È opportuno che la rete garantisca di completare e non sostituire né duplicare le azioni intraprese nell'ambito della strategia europea per l'occupazione ai sensi del titolo IX del trattato, in particolare quelle dell'EMCO e dei suoi strumenti come il quadro di valutazione comune (JAF), nonché il programma di apprendimento reciproco. Inoltre, per creare sinergie la Commissione dovrebbe garantire che il segretariato della rete cooperi strettamente con quello dell'EMCO.

(19)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). In particolare, la presente decisione è tesa a garantire il pieno rispetto del diritto di accedere a servizi di collocamento gratuito e a promuovere l'applicazione dell'articolo 29 della Carta.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione della rete

È istituita una rete dell'Unione di servizi pubblici per l'impiego (SPI) per il periodo dal 17 giugno 2014 fino al 31 dicembre 2020 («rete»). La rete condurrà le iniziative di cui all'articolo 4.

La rete si compone:

a)

degli SPI designati dagli Stati membri; e

b)

della Commissione.

L'EMCO ha lo status di osservatore.

Gli Stati membri in cui siano presenti SPI subnazionali autonomi sono tenuti a garantire che questi siano adeguatamente rappresentati nelle specifiche iniziative della rete.

Articolo 2

Definizione di apprendimento comparativo

Ai fini della presente decisione e delle attività della rete, «apprendimento comparativo» significa il processo di creazione di un nesso sistematico e integrato tra le attività di valutazione comparativa e di apprendimento reciproco, vale a dire l'identificazione di buone prestazioni attraverso sistemi di valutazione comparativa basati su indicatori, compresi la raccolta dei dati, la convalida e il consolidamento dei dati e le valutazioni, con una metodologia appropriata, e l'utilizzo dei risultati per attività di apprendimento reciproco tangibili e basate su elementi concreti, compresi modelli di buone o migliori prassi.

Articolo 3

Obiettivi

Lo scopo della presente decisione è quello di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri tramite la rete nel settore dell'occupazione, nell'ambito dei settori di responsabilità degli SPI, al fine di contribuire a Europa 2020 e all'attuazione delle pertinenti politiche dell'Unione, e sostenere in tal modo:

a)

i gruppi sociali più vulnerabili con alti tassi di disoccupazione, specialmente i lavoratori più anziani e i giovani disoccupati al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione («NEET»);

b)

il lavoro dignitoso e sostenibile;

c)

il migliore funzionamento dei mercati del lavoro nell'UE;

d)

l'individuazione delle carenze di competenze e la fornitura di informazioni in merito alla loro entità e ubicazione, nonché una migliore corrispondenza delle competenze delle persone in cerca di lavoro con le esigenze dei datori di lavoro;

e)

la migliore integrazione dei mercati del lavoro;

f)

maggiore mobilità geografica e professionale volontaria su una base equa per soddisfare esigenze specifiche del mercato del lavoro;

g)

l'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro nell'ambito della lotta contro l'esclusione sociale;

h)

la valutazione e l'analisi di iniziative attive per il mercato del lavoro e la loro attuazione efficace ed efficiente.

Articolo 4

Iniziative della rete

1.   Nell'ambito dei settori di responsabilità degli SPI, la rete conduce, in particolare, le seguenti iniziative:

a)

lo sviluppo e l'attuazione tra gli SPI a livello dell'Unione dell'apprendimento comparativo basato su elementi concreti per comparare, con una metodologia adeguata, le prestazioni delle loro attività nei seguenti settori:

i)

il contributo alla riduzione della disoccupazione per tutti i gruppi di età e per i gruppi vulnerabili;

ii)

il contributo alla riduzione della durata della disoccupazione e la riduzione dell'inattività per far fronte alla disoccupazione di lunga durata e strutturale nonché all'esclusione sociale;

iii)

la copertura dei posti vacanti (anche mediante la mobilità volontaria dei lavoratori);

iv)

la soddisfazione dei clienti per i servizi degli SPI.

b)

la fornitura di assistenza reciproca, sotto forma di attività inter pares o di gruppo, tramite la cooperazione, lo scambio di informazioni, di esperienze e di personale tra i membri della rete, incluso un sostegno all'attuazione delle raccomandazioni sugli SPI specifiche per paese formulate dal Consiglio su richiesta dello Stato membro o dello SPI interessato;

c)

contribuire a modernizzare e rafforzare gli SPI in settori di importanza cruciale, in linea con gli obiettivi occupazionali e sociali di Europa 2020;

d)

redigere relazioni su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o di propria iniziativa;

e)

contribuire all'attuazione di iniziative pertinenti nel campo dell'occupazione;

f)

adottare ed attuare il proprio programma di lavoro annuale che stabilisce i suoi metodi di lavoro, i risultati concreti da ottenere e i dettagli relativi all'attuazione dell'apprendimento comparativo;

g)

promuovere e condividere le migliori prassi sull'identificazione dei NEET e sullo sviluppo di iniziative volte a garantire che tali giovani acquisiscano le competenze necessarie per entrare e rimanere sul mercato del lavoro.

Riguardo all'iniziativa indicata al primo comma, lettera a), l'apprendimento comparativo utilizza gli indicatori definiti nell'allegato. La rete partecipa inoltre attivamente all'attuazione di queste iniziative mediante la condivisione di dati, conoscenze e prassi. Gli Stati membri restano competenti a decidere se impegnarsi su base volontaria in esercizi supplementari di apprendimento comparativo in settori distinti da quelli elencati alla lettera a), punti da i) a iv).

2.   La rete stabilisce un meccanismo di rendicontazione rispetto alle iniziative di cui al paragrafo 1. In applicazione di tale meccanismo, i membri della rete presentano relazioni sulla loro attività con cadenza annuale al consiglio direttivo.

Articolo 5

Cooperazione

La rete avvia la cooperazione con le parti interessate del mercato del lavoro, inclusi altri prestatori di servizi per l'impiego, e, ove opportuno, parti sociali, organizzazioni che rappresentano i disoccupati o i gruppi vulnerabili, ONG che operano nel campo dell'occupazione, autorità regionali e locali, la rete europea per la politica di orientamento lungo tutto l'arco della vita e servizi privati per l'impiego, coinvolgendole nelle attività e negli incontri della rete e scambiando con loro informazioni e dati.

Articolo 6

Funzionamento della rete

1.   La rete è retta da un consiglio direttivo. Gli Stati membri designano nel consiglio direttivo un membro e un supplente provenienti dalla dirigenza dei loro rispettivi SPI. Anche la Commissione nomina un membro ed un supplente del consiglio direttivo. I supplenti del consiglio direttivo sostituiscono i suoi membri ogniqualvolta ciò si renda necessario.

L'EMCO designa tra i suoi membri e in conformità del suo regolamento interno, un rappresentante con lo status di osservatore nel consiglio direttivo, tranne le riunioni ristrette del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo può riunirsi in ambito ristretto con la partecipazione di un membro per Stato membro e un membro della Commissione, tranne per i punti dell'ordine del giorno riguardanti le questioni sul programma di lavoro annuale. Il regolamento interno del consiglio direttivo fornisce ulteriori dettagli sulla tenuta delle riunioni ristrette.

2.   Il consiglio direttivo nomina tra i membri designati da uno Stato membro un presidente e due vice-presidenti. Il presidente rappresenta la rete. Un vice-presidente sostituisce il presidente ogniqualvolta ciò si renda necessario.

3.   Il consiglio direttivo adotta all'unanimità il regolamento interno. Tale regolamento interno include, tra l'altro, disposizioni sulle modalità di decisione del consiglio direttivo e sulla nomina e durata dell'incarico del presidente e dei vice-presidenti del consiglio direttivo.

4.   Il consiglio direttivo decide a maggioranza:

a)

il programma di lavoro annuale della rete, che comprende la costituzione di gruppi di lavoro e la scelta del regime linguistico delle riunioni della rete;

b)

il quadro tecnico per la realizzazione delle attività di valutazione comparativa e di apprendimento reciproco, quale parte del programma di lavoro annuale della rete, include la metodologia di apprendimento comparativo sulla base degli indicatori per la valutazione comparativa che figurano nell'allegato della presente decisione per comparare le prestazioni degli SPI, le variabili di contesto, le condizioni per la trasmissione dei dati, e gli strumenti di apprendimento del programma integrato di apprendimento reciproco;

c)

la relazione annuale della rete. Detta relazione viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio ed è pubblicata.

5.   Il consiglio direttivo è assistito da un segretariato garantito dalla Commissione e situato nei locali di quest'ultima. Il segretariato, congiuntamente al presidente ed ai vice-presidenti, prepara le riunioni del consiglio direttivo, il programma di lavoro annuale e la relazione annuale della rete. Il segretariato coopera strettamente con il segretariato dell'EMCO.

Articolo 7

Sostegno finanziario per la presente misura di incentivazione

Le risorse complessive da destinare all'attuazione della presente decisione sono stabilite nella sezione occupazione/PROGRESS dell'EaSI, i cui stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario.

Articolo 8

Modifica dell'allegato sugli indicatori per la valutazione comparativa

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 al fine di modificare l'allegato che fissa gli indicatori per la valutazione comparativa.

Articolo 9

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   La delega di potere di cui all'articolo 8 è conferita alla Commissione a decorrere dal 17 giugno 2014 fino al 31 dicembre 2020.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato ovvero se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 10

Riesame

Entro il 18 giugno 2017, la Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Tale relazione stabilisce in particolare in che misura la rete ha contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e se ha assolto le sue funzioni. Essa valuta altresì le modalità di sviluppo e attuazione della valutazione comparativa da parte della rete nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv).

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 67 del 6.3.2014, pag. 116.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 maggio 2014.

(3)  Decisione del Consiglio 2010/707/UE, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

(4)  GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.

(5)  Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

(6)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).


ALLEGATO

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA

A.

Gli indicatori quantitativi per i settori elencati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv):

1)

Contributo alla riduzione della disoccupazione per tutti i gruppi di età e per i gruppi vulnerabili:

a)

Transizione dalla disoccupazione all'occupazione per gruppo di età, genere e livello di qualifiche come quota dei disoccupati registrati;

b)

Numero di persone cancellate dai registri di disoccupazione degli SPI come quota dei disoccupati registrati.

2)

Contributo alla riduzione della durata della disoccupazione e alla riduzione dell'inattività per far fronte alla disoccupazione di lunga durata e strutturale nonché all'esclusione sociale:

a)

Transizione verso l'occupazione entro, ad esempio, 6 e 12 mesi dall'inizio della disoccupazione per gruppo di età, genere e livello di qualifiche e come quota di tutte le transizioni verso l'occupazione;

b)

Iscrizioni in un registro degli SPI delle persone precedentemente inattive come quota di tutte le iscrizioni in tale registro degli SPI per gruppo di età e genere.

3)

Copertura di posti vacanti (anche tramite mobilità volontaria dei lavoratori):

a)

Posti vacanti coperti;

b)

Risposte all'indagine di Eurostat sulla forza lavoro riguardo al contributo degli SPI nel trovare il lavoro attuale dei destinatari dell'indagine.

4)

Soddisfazione del cliente per i servizi degli SPI:

a)

Soddisfazione complessiva delle persone che cercano lavoro;

b)

Soddisfazione complessiva dei datori di lavoro.

B.

Settori di valutazione comparativa mediante valutazione qualitativa interna ed esterna dei facilitatori di prestazione per i settori elencati all'articolo 4, paragrafo1, lettera a), punti da i) a iv):

1)

Gestione strategica della prestazione;

2)

Concezione di processi operativi quali efficace orientamento e definizione dei profili delle persone che cercano lavoro e utilizzo mirato degli strumenti attivi del mercato del lavoro;

3)

Attivazione sostenibile e gestione delle transizioni;

4)

Servizi ai datori di lavoro;

5)

Concezione di servizi degli SPI basata su elementi concreti e loro attuazione;

6)

Gestione efficace dei partenariati con le parti interessate;

7)

Assegnazione delle risorse degli SPI.