7.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/14


DECISIONE N. 554/2014/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

relativa alla partecipazione dell’Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 185 e l’articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nella comunicazione del 3 marzo 2010 dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" ("strategia Europa 2020"), la Commissione mette in evidenza la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell’innovazione in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’Unione. Sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno approvato tale strategia.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 ("Orizzonte 2020"). Orizzonte 2020 intende aumentare l’impatto della ricerca e dell’innovazione contribuendo a rafforzare i partenariati pubblico-pubblico, anche attraverso la partecipazione dell’Unione ai programmi avviati da più Stati membri conformemente all’articolo 185 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(3)

I partenariati pubblico-pubblico dovrebbero mirare allo sviluppo di sinergie più strette, a un maggiore coordinamento e ad evitare inutili duplicazioni con i programmi di ricerca dell’Unione, internazionali, nazionali e regionali, e dovrebbero rispettare appieno i principi generali di Orizzonte 2020, in particolare quelli riguardanti l’apertura e la trasparenza. Inoltre, dovrebbe essere assicurato l’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche.

(4)

La decisione n. 742/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevede un contributo finanziario della Comunità al programma comune di ricerca e sviluppo "Ambient Assisted Living" (Domotica per categorie deboli, "programma comune AAL") di importo pari a quello degli Stati membri, ma non superiore a 150 000 000 EUR per la durata del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), istituito con la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(5)

Nel dicembre 2012 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione intermedia, condotta da un gruppo di esperti, del programma comune AAL. In generale, il gruppo di esperti ha espresso il parere che il programma comune AAL abbia registrato risultati positivi e importanti progressi nel conseguimento dei suoi obiettivi e che sia quindi opportuno un suo proseguimento anche oltre l’attuale periodo di finanziamento. Il gruppo di esperti ha rilevato tuttavia alcune carenze, in particolare la necessità di un maggiore coinvolgimento degli utenti nei progetti fin dalle primissime fasi e di ulteriori miglioramenti nelle prestazioni operative per quanto riguarda i tempi per la firma dei contratti e per i pagamenti.

(6)

La valutazione intermedia del 2010 e il processo di consultazione del 2012 hanno evidenziato la diversità degli strumenti finanziari, delle regole di ammissibilità e dei sistemi di rimborso. Gli Stati partecipanti, tramite l’assemblea generale dell’Ambient Assisted Living, potrebbero riflettere su tale questione e promuovere lo scambio di buone pratiche.

(7)

Nella comunicazione del 12 ottobre 2006 dal titolo "Il futuro demografico dell’Europa, trasformare una sfida in un’opportunità", la Commissione ha sottolineato che l’invecchiamento demografico è una delle maggiori sfide che dovranno affrontare tutti gli Stati membri e che un ricorso maggiore alle nuove tecnologie potrebbe contribuire a contenere i costi, accrescere il benessere e promuovere la partecipazione attiva degli anziani alla società, migliorando nel contempo anche la competitività dell’economia dell’Unione.

(8)

Nell’ambito dell’iniziativa emblematica "L’Unione dell’innovazione" della strategia Europa 2020, la Commissione ha individuato nell’invecchiamento della popolazione una delle sfide per la società in cui i progressi dell’innovazione possono svolgere un ruolo importante e dare impulso alla competitività, consentire alle imprese europee di essere all’avanguardia nello sviluppo di nuove tecnologie, di crescere e di assumere un ruolo di punta a livello mondiale sui nuovi mercati in crescita, migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici così da contribuire a creare un gran numero di posti di lavoro di qualità.

(9)

Nell’Unione sono circa 20 milioni le persone che svolgono "lavori in camice bianco" nel settore sanitario e nel settore dei servizi sociali, una cifra che dovrebbe aumentare nei prossimi anni a causa dell’invecchiamento della popolazione. La formazione e l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita dovrebbero essere una priorità centrale in questo delicato settore. È quindi opportuno valutare con maggiore precisione le esigenze in materia di lavori in camice bianco e di investimenti nelle competenze moderne, come l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione.

(10)

Nella comunicazione del 19 maggio 2010 dal titolo "Un’agenda digitale europea", la Commissione ha proposto di rafforzare il programma comune AAL per contribuire ad affrontare le sfide poste dall’invecchiamento della popolazione.

(11)

Nella comunicazione del 29 febbraio 2012 dal titolo "Portare avanti il piano strategico di attuazione del partenariato europeo per l’innovazione nell’ambito dell’invecchiamento attivo e in buona salute", la Commissione ha proposto di tener conto delle pertinenti priorità individuate dal piano strategico di attuazione nel predisporre i futuri programmi e strumenti di lavoro nell’ambito della ricerca e dell’innovazione che fanno parte di Orizzonte 2020. La Commissione ha inoltre proposto di tener conto del contributo che il programma comune AAL può apportare al partenariato europeo per l’innovazione nell’ambito dell’invecchiamento attivo e in buona salute.

(12)

All’interno del partenariato europeo per l’innovazione nell’ambito dell’invecchiamento attivo e in buona salute, istituito nel l’ambito della "Unione dell’innovazione", le soluzioni innovative basate sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) dovrebbero svolgere un ruolo importante per conseguire l’obiettivo di aumentare di due anni la speranza di vita in buona salute dei cittadini entro il 2020 e di migliorare la loro qualità della vita e l’efficienza dei sistemi di assistenza nell’Unione. Il piano strategico di attuazione stabilisce le priorità per accelerare e ampliare l’innovazione nel campo dell’invecchiamento attivo e in buona salute in tutta l’Unione, nei tre seguenti settori: prevenzione e promozione della salute; assistenza e cure; vita indipendente e inclusione sociale.

(13)

Poiché i sistemi TIC trattano una grande quantità di profili e dati personali e operano attraverso la comunicazione in tempo reale, comportando quindi un rischio elevato di violazione della sicurezza dei dati, è opportuno tenere conto degli aspetti relativi alla protezione dei dati. Si dovrebbe inoltre rispettare il diritto alla riservatezza.

(14)

È opportuno che il programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma ("programma AAL") porti avanti i risultati ottenuti grazie al precedente programma e colmi le sue lacune, incoraggiando una partecipazione sufficiente degli utenti ai progetti fin dalla fase iniziale, per garantire che le soluzioni sviluppate siano accettabili e rispondano a esigenze specifiche degli utenti, nonché garantendo una migliore attuazione del programma AAL.

(15)

L’attuazione del programma AAL dovrebbe tenere conto di una definizione ampia di innovazione, che comprenda gli aspetti organizzativi, afferenti alle imprese, tecnologici, sociali e ambientali. Dovrebbe inoltre garantire un approccio multidisciplinare e l’integrazione delle scienze sociali e umanistiche all’interno del programma AAL.

(16)

Le attività del programma AAL dovrebbero essere in linea con gli obiettivi e le priorità di ricerca e innovazione di Orizzonte 2020 e con i principi e le condizioni generali di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1291/2013.

(17)

È opportuno stabilire un massimale per la partecipazione finanziaria dell’Unione al programma AAL per la durata di Orizzonte 2020. Al fine di conseguire un forte effetto di leva e assicurare il coinvolgimento attivo degli Stati partecipanti nella realizzazione degli obiettivi del programma AAL, la partecipazione finanziaria dell’Unione al programma AAL non dovrebbe superare il contributo finanziario degli Stati partecipanti per la durata di Orizzonte 2020.

(18)

Per tenere conto della durata di Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte nell’ambito del programma AAL dovrebbero essere lanciati entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati entro il 31 dicembre 2021.

(19)

Conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1291/2013, qualsiasi Stato membro e paese associato a Orizzonte 2020 dovrebbe avere il diritto di partecipare al programma AAL in qualsiasi momento adeguato.

(20)

Al fine di garantire che l’impegno finanziario dell’Unione corrisponda a quello degli Stati partecipanti, è opportuno che il contributo finanziario dell’Unione sia subordinato all’assunzione di impegni formali da parte degli Stati partecipanti prima dell’avvio del programma AAL, nonché al loro adempimento. Il contributo degli Stati partecipanti al programma AAL dovrebbe comprendere le spese amministrative sostenute a livello nazionale per l’efficace funzionamento del programma AAL.

(21)

L’attuazione comune del programma AAL richiede una struttura esecutiva. Gli Stati partecipanti hanno approvato la struttura esecutiva del programma AAL e hanno istituito, nel 2007, l’associazione AAL "Ambient Assisted Living" aisbl, un’associazione internazionale senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto belga ("associazione AAL"). Dato che, secondo la relazione sulla valutazione intermedia, l’attuale struttura di governance del programma comune AAL si è dimostrata efficiente e di buona qualità, è opportuno continuare a utilizzare l’associazione AAL come struttura esecutiva, con la funzione di organo di assegnazione e monitoraggio del programma AAL. L’associazione AAL dovrebbe gestire il contributo finanziario dell’Unione e garantire un’attuazione efficiente del programma AAL.

(22)

Al fine di conseguire gli obiettivi del programma AAL, è opportuno che l’associazione AAL eroghi il sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti per le azioni da essa selezionate. È opportuno che tali azioni vengano selezionate a seguito di inviti a presentare proposte sotto la responsabilità dell’associazione AAL, che dovrebbe essere assistita da esperti esterni indipendenti. La graduatoria dovrebbe essere vincolante per quanto riguarda la selezione delle proposte e l’assegnazione dei finanziamenti provenienti dal contributo finanziario dell’Unione e dai bilanci nazionali per i progetti del programma AAL.

(23)

È opportuno che il contributo finanziario dell’Unione sia gestito conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alle norme in materia di gestione indiretta di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (7).

(24)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, la Commissione dovrebbe, mediante misure proporzionate, disporre della facoltà di ridurre, sospendere o sopprimere il contributo finanziario dell’Unione se il programma AAL è attuato in maniera inadeguata, parziale o tardiva, o se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma AAL. È opportuno che tali diritti siano previsti nell’accordo di delega da concludere tra l’Unione e l’associazione AAL.

(25)

Ai fini della semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e documentazione e relazioni sproporzionate. Nello svolgimento degli audit è opportuno tenere conto, se del caso, delle specificità dei programmi nazionali.

(26)

La partecipazione ad azioni indirette finanziate nell’ambito del programma AAL è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Tuttavia, a causa di specifiche esigenze operative del programma AAL è necessario prevedere deroghe al regolamento in conformità dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento.

(27)

Gli inviti a presentare proposte dell’associazione AAL dovrebbero altresì essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di divulgazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.

(28)

Sono necessarie deroghe specifiche al regolamento (UE) n. 1290/2013 in quanto il programma AAL è concepito come un programma per la ricerca e l’innovazione orientato al mercato, in cui confluiscono diverse risorse nazionali di finanziamento (come i programmi di finanziamento per la ricerca e l’innovazione, la sanità e l’industria). Tali programmi nazionali hanno, per loro natura, regole di partecipazione diverse e non è possibile un allineamento totale con il regolamento (UE) n. 1290/2013. Inoltre, il programma AAL si concentra in particolare sulle piccole e medie imprese e le organizzazioni di utenti che in genere non partecipano alle attività di ricerca e innovazione dell’Unione. Per facilitare la partecipazione di queste imprese e organizzazioni, il contributo finanziario dell’Unione viene erogato in conformità delle regole già note dei programmi di finanziamento nazionali e attuato mediante una sovvenzione unica che comprende il finanziamento dell’Unione e quello nazionale corrispondente.

(29)

È opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati in tutto il ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, compresi la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione degli illeciti, il recupero dei finanziamenti perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e pecuniarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(30)

È opportuno che la Commissione effettui, con l’assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia, in particolare sulla qualità e l’efficienza del programma AAL e sui progressi compiuti verso gli obiettivi stabiliti, nonché una valutazione finale e che, sulla base di tali valutazioni, rediga una relazione.

(31)

La valutazione dovrebbe basarsi su informazioni precise ed aggiornate. Su richiesta della Commissione, l’associazione AAL e gli Stati partecipanti dovrebbero fornire le informazioni necessarie alla Commissione per includerle nelle relazioni sulla valutazione del programma AAL.

(32)

Le azioni previste nell’ambito del programma AAL dovrebbero contribuire a rafforzare i sistemi sanitari e assistenziali pubblici europei, dal momento che costituiscono strumenti fondamentali per sostenere il benessere sociale e ridurre le disparità in termini di benessere tra regioni e fasce della popolazione, che si stanno accentuando in modo preoccupante a causa dell’attuale crisi economica e sociale.

(33)

È opportuno che il programma AAL garantisca l’efficace promozione della parità di genere, come sancito da Orizzonte 2020. Il programma AAL dovrebbe promuovere la parità di genere e la dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell’innovazione. È opportuno prestare particolare attenzione all’equilibrio di genere, in funzione della situazione nel settore, in seno ai comitati di valutazione e agli organismi quali i gruppi consultivi e i gruppi di esperti. La dimensione di genere dovrebbe essere adeguatamente integrata nei contenuti della ricerca e dell’innovazione a livello di strategie, programmi e progetti, e seguita in tutte le fasi del ciclo di ricerca.

(34)

Il programma AAL dovrebbe rispettare i principi etici sanciti da Orizzonte 2020. È opportuno prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto alla riservatezza, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all’integrità fisica e mentale, al diritto alla non discriminazione e all’esigenza di garantire elevati livelli di protezione della salute umana.

(35)

Poiché gli Stati partecipanti hanno deciso di continuare il programma AAL e poiché gli obiettivi della presente decisione, segnatamente il sostegno e l’integrazione dirette delle politiche dell’Unione nel campo dell’invecchiamento attivo e in buona salute, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Partecipazione al programma AAL

1.   L’Unione partecipa al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma ("programma AAL") avviato congiuntamente da Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria ("Stati partecipanti"), alle condizioni di cui alla presente decisione.

2.   Qualsiasi Stato membro diverso rispetto a quelli elencati al paragrafo 1 e qualsiasi altro paese associato ad Orizzonte 2020, può in qualsiasi momento presentare domanda per partecipare al programma AAL, a condizione di soddisfare la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione. Ai fini della presente decisione, se essi soddisfano la condizione prevista all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), sono considerati quale Stato partecipante.

Articolo 2

Contributo finanziario dell’Unione

1.   Il contributo finanziario dell’Unione a copertura dei costi amministrativi ed operativi del programma AAL è pari a 175 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’Unione proviene dagli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell’Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020, istituito dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio (9) conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2.   L’impegno finanziario annuale dell’Unione al programma AAL non supera quello degli Stati partecipanti.

3.   Un importo non superiore al 6 % del contributo finanziario dell’Unione, di cui al paragrafo 1, è utilizzato per contribuire ai costi amministrativi del programma AAL.

Articolo 3

Condizioni del contributo finanziario dell’Unione

1.   Il contributo finanziario dell’Unione è subordinato alle seguenti condizioni:

a)

la dimostrazione, da parte degli Stati partecipanti, dell’istituzione del programma AAL conformemente agli allegati I e II;

b)

la designazione, da parte degli Stati partecipanti o delle organizzazioni da essi designate, dell’associazione AAL, come struttura incaricata dell’attuazione del programma AAL e dell’assegnazione e monitoraggio del contributo finanziario dell’Unione;

c)

l’impegno, da parte di ciascuno Stato partecipante, a contribuire al finanziamento del programma AAL;

d)

la dimostrazione, da parte dell’associazione AAL, della sua capacità di attuare il programma AAL, compresi l’assegnazione e il monitoraggio del contributo dell’Unione nell’ambito della gestione indiretta del bilancio dell’Unione a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; e

e)

l’istituzione di un modello di governance del programma AAL in conformità dell’allegato III.

2.   Nel corso dell’attuazione del programma AAL, il contributo finanziario dell’Unione è inoltre subordinato alle seguenti condizioni:

a)

l’attuazione da parte dell’associazione AAL degli obiettivi del programma AAL indicati all’allegato I e delle attività indicate all’allegato II della presente decisione, conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013, alle condizioni di cui all’articolo 5 della presente decisione;

b)

il mantenimento di un modello di governance appropriato ed efficiente, conformemente all’allegato III;

c)

il rispetto da parte dell’associazione AAL degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; e

d)

l’osservanza degli impegni assunti da parte di ogni Stato partecipante di cui al paragrafo 1, lettera c) e degli impegni annuali di contribuire al finanziamento del programma AAL.

Articolo 4

Contributi degli Stati partecipanti

I contributi degli Stati partecipanti consistono in:

a)

contributi finanziari alle azioni indirette sostenute nell’ambito del programma AAL in conformità dell’allegato II;

b)

contributi in natura corrispondenti ai costi amministrativi sostenuti dalle amministrazioni nazionali nell’attuazione effettiva del programma AAL in conformità all’allegato II.

Articolo 5

Regole di partecipazione e diffusione

1.   Ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1290/2013, l’associazione AAL è considerata un organismo di finanziamento ed eroga un sostegno finanziario alle azioni indirette conformemente all’allegato II della presente decisione.

2.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1290/2013, la capacità finanziaria dei richiedenti è verificata dall’organismo di gestione del programma nazionale designato in conformità delle regole di partecipazione ai programmi nazionali designati.

3.   In deroga all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013, le convenzioni di sovvenzione con i partecipanti sono stipulate dall’agenzia di gestione del programma nazionale designata.

4.   In deroga all’articolo 23, paragrafo 1 e paragrafi da 5 a 7, e agli articoli da 25 a 35 del regolamento (UE) n. 1290/2013, le norme di finanziamento dei programmi nazionali designati si applicano alle sovvenzioni gestite dalle agenzie designate per la gestione dei programmi nazionali.

5.   In deroga agli articoli da 41 a 49 del regolamento (UE) n. 1290/2013, si applicano le norme dei programmi nazionali designati che disciplinano i risultati, i diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e ai risultati, fatto salvo il principio di accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1291/2013.

Articolo 6

Attuazione del programma AAL

Il programma AAL è attuato in base a una strategia attuata mediante programmi di lavoro annuali conformemente all’allegato II.

Articolo 7

Accordi tra l’Unione e l’associazione AAL

1.   Fatta salva una valutazione ex-ante positiva dell’associazione AAL ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione, a nome dell’Unione, stipula con l’associazione AAL un accordo di delega e accordi annuali di trasferimento di fondi.

2.   L’accordo di delega di cui al paragrafo 1 è concluso a norma dell’articolo 58, paragrafo 3, e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 nonché dell’articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Tale accordo precisa:

a)

i requisiti per il contributo dell’associazione AAL per quanto riguarda gli indicatori pertinenti tra quelli di prestazione di cui all’allegato II della decisione 2013/743/UE;

b)

i requisiti del contributo dell’associazione AAL per quanto riguarda il monitoraggio previsto dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio;

c)

gli indicatori di prestazione specifici necessari per il monitoraggio del funzionamento dell’associazione AAL a norma dell’articolo 3, paragrafo 2;

d)

le modalità di fornitura dei dati e delle informazioni necessari a consentire alla Commissione di adempiere i propri obblighi di divulgazione e di relazione;

e)

le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte da parte dell’associazione AAL, in particolare sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di divulgazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.

Articolo 8

Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell’Unione

1.   Qualora il programma AAL non sia attuato conformemente alle condizioni di cui all’articolo 3, la Commissione può sopprimere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione, in funzione del grado di attuazione del programma AAL.

2.   Qualora gli Stati partecipanti non contribuiscano o contribuiscano in maniera parziale o tardiva al finanziamento del programma AAL, la Commissione può sopprimere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione tenendo conto dell’importo del finanziamento allocato dagli Stati partecipanti per l’attuazione del programma AAL.

Articolo 9

Audit ex post

1.   Le agenzie designate per la gestione dei programmi nazionali effettuano audit ex post delle spese relative alle azioni indirette, a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013.

2.   La Commissione può decidere di effettuare essa stessa gli audit di cui al paragrafo 1. In tal caso, essa agisce conformemente alle norme applicabili, in particolare alle disposizioni dei regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012, (UE) n. 1290/2013 e(UE) n. 1291/2013.

Articolo 10

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nell’esecuzione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 (10) del Consiglio e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione ad una convenzione di sovvenzione o ad una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati ai sensi della presente decisione.

3.   I contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall’applicazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l’associazione AAL, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali audit e indagini, nei limiti delle rispettive competenze.

4.   L’associazione AAL concede al personale della Commissione e ad altre persone autorizzate dalla Commissione e dalla Corte dei conti, l’accesso alle proprie sedi e ai propri locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento degli audit di cui al paragrafo 3.

5.   Nell’attuazione del programma AAL, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e, in particolare, a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l’Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

Articolo 11

Comunicazione di informazioni

1.   Su richiesta della Commissione, l’associazione AAL trasmette alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione delle relazioni di cui all’articolo 12.

2.   Gli Stati partecipanti presentano, tramite l’associazione AAL, le pertinenti informazioni richieste dal Parlamento europeo o dal Consiglio in merito alla gestione finanziaria del programma AAL.

3.   La Commissione comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle relazioni di cui all’articolo 12.

Articolo 12

Valutazione

1.   Entro il 30 giugno 2017 la Commissione effettua, con l’assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia del programma AAL. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia del programma AAL sono tenuti in considerazione nella valutazione intermedia di Orizzonte 2020.

2.   Al termine della partecipazione dell’Unione al programma AAL, ma non oltre il 31 dicembre 2022, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che deve includere i risultati della valutazione. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Parere del 10 dicembre 2013 [(non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)].

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 [(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

(3)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014–2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(4)  Decisione n. 742/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 49).

(5)  Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

(9)  Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

(10)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(11)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


ALLEGATO I

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA AAL

1.

Il programma AAL persegue i seguenti obiettivi:

1.1.

accelerare l’avvento e l’adozione di soluzioni innovative basate sulle TIC, pertinenti, integrate e a costi accessibili, per l’invecchiamento attivo e in buona salute, a casa, nella comunità o sul lavoro, migliorando così la qualità della vita, l’autonomia, l’inclusione sociale, la partecipazione alla vita sociale, le competenze e l’occupabilità degli adulti più anziani e contribuendo ad aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’assistenza sanitaria e sociale;

1.2.

sostenere lo sviluppo di soluzioni che contribuiscano a rendere indipendenti gli adulti più anziani e ad alleviare il loro senso di isolamento sociale, in modo tale che la componente TIC non riduca i contatti umani, ma sia complementare ad essi. Le soluzioni basate sulle TIC finanziate nell’ambito del programma AAL dovrebbero integrare in sede di progettazione gli aspetti che esulano dalle TIC;

1.3.

mantenere e sviluppare ulteriormente una massa critica per la ricerca applicata, lo sviluppo e l’innovazione a livello dell’Unione nel campo dei prodotti e servizi basati sulle TIC per un invecchiamento attivo e sano;

1.4.

sviluppare soluzioni con un buon rapporto costi-benefici, accessibili e, se del caso, efficienti sotto il profilo energetico, definendo anche le relative norme di interoperabilità e promuovendo la localizzazione e l’adattamento di soluzioni comuni che siano compatibili con le diverse preferenze sociali, i fattori socioeconomici (comprese la povertà energetica e l’inclusione sociale), le questioni di genere e i diversi aspetti regolamentari a livello nazionale o regionale, rispettino la vita privata e la dignità degli adulti più anziani, compresa la protezione e la sicurezza dei dati personali mediante l’applicazione di strumenti all’avanguardia per la tutela della vita privata fin dalla fase di progettazione ("privacy-by-design"), e, se del caso, facilitino l’accesso ai servizi nelle zone rurali e periferiche o siano disponibili per altre categorie di persone, come le persone con disabilità. Per migliorare l’accessibilità il concetto di "progettazione universale" (Design for All) sarà promosso nella messa a punto e nella diffusione delle soluzioni.

2.

Il programma AAL crea un ambiente propizio alla partecipazione delle piccole e medie imprese.

3.

Il programma AAL si concentra sulla ricerca applicata e l’innovazione orientate al mercato e integra le relative attività a lungo termine di ricerca e innovazione su ampia scala previste nell’ambito di Orizzonte 2020, nonché altre iniziative europee e nazionali quali le iniziative di programmazione congiunta e le attività intraprese nell’ambito dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia e delle relative comunità della conoscenza e dell’innovazione. Esso contribuisce inoltre all’attuazione del partenariato europeo per l’innovazione sull’invecchiamento attivo e in buona salute.


ALLEGATO II

ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA AAL

I.   Azioni indirette

1.

L’attuazione del programma AAL sostiene principalmente progetti di ricerca e innovazione per l’invecchiamento attivo e in buona salute orientati al mercato, che dimostrino la capacità di sfruttare i risultati in un arco di tempo realistico; il finanziamento di tali azioni indirette nell’ambito del programma AAL è erogato essenzialmente sotto forma di sovvenzioni, ma può anche avvenire in altri modi, ad esempio attraverso premi, appalti pre-commerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative.

2.

Inoltre, possono beneficiare dell’aiuto le azioni rivolte ad attività di intermediazione, promozione del programma, in particolare divulgazione nei confronti dei paesi che non partecipano attualmente al programma AAL, sensibilizzazione nei confronti delle attuali capacità, diffusione di soluzioni innovative e le azioni intese a mettere in relazione le organizzazioni sul versante dell’offerta e della domanda di tali soluzioni e a facilitare l’accesso ai finanziamenti e agli investitori.

3.

Possono essere sostenute anche le azioni dirette a migliorare la qualità delle proposte, gli studi di fattibilità e i seminari. Si può prevedere una collaborazione con le regioni dell’Unione per ampliare il gruppo di soggetti interessati partecipanti al programma AAL.

4.

Le azioni puntano a consolidare e analizzare vari metodi di coinvolgimento degli utenti finali per mettere a punto orientamenti in materia di migliori prassi basati su elementi concreti.

II.   Attuazione

1.

Il programma AAL è attuato in base ai programmi di lavoro annuali che individuano le forme di finanziamento e i temi degli inviti a presentare proposte. I programmi di lavoro sono derivati da una strategia, che evidenzia le sfide e le priorità, adottata e pubblicata dall’associazione AAL.

2.

I programmi di lavoro annuali sono approvati dalla Commissione per l’erogazione della partecipazione finanziaria annuale dell’Unione.

3.

L’attuazione del programma AAL prevede consultazioni, anche sulla strategia, delle parti interessate (compresi i responsabili delle decisioni negli enti pubblici, i rappresentanti degli utenti, i fornitori di servizi e assicurazioni privati, nonché il mondo dell’industria, comprese le piccole e medie imprese) in merito alle priorità nella ricerca applicata e nell’innovazione.

4.

L’attuazione del programma AAL tiene conto delle tendenze demografiche e della ricerca demografica onde fornire soluzioni che riflettano la situazione sociale ed economica in tutta l’Unione.

5.

L’attuazione del programma AAL tiene conto delle politiche dell’Unione in materia di industria, clima ed energia. Il programma AAL promuove inoltre l’efficienza energetica e riflette la necessità di affrontare la povertà energetica.

6.

Si tiene adeguatamente conto delle questioni di genere, etiche, relative alle scienze sociali e umane e connesse alla tutela della vita privata, in linea con i principi e le norme di Orizzonte 2020. Si tiene inoltre conto della pertinente legislazione dell’Unione e nazionale e delle linee guida internazionali, in particolare riguardo ai diritti alla riservatezza e alla tutela dei dati.

7.

In linea con la "vicinanza al mercato" che caratterizza il programma AAL e nel rispetto delle norme del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l’associazione AAL assicura tempi di concessione delle sovvenzioni e di pagamento in conformità del regolamento (UE) n. 1290/2013 e garantisce la conformità agli stessi da parte degli Stati partecipanti nel corso dell’attuazione del programma AAL.

8.

Ciascuno Stato partecipante promuove fortemente, fin dalla prima fase di tutti i progetti di ricerca e innovazione, la partecipazione di organizzazioni che rappresentano il versante della domanda, compresi gli utenti finali.

9.

Ciascuno Stato partecipante cofinanzia i propri partecipanti nazionali la cui proposta è stata selezionata per il tramite di agenzie nazionali, le quali inoltre ripartiscono i cofinanziamenti dell’Unione provenienti dalla struttura specifica di esecuzione in base a una descrizione del progetto comune che fa parte di un accordo tra le agenzie di gestione dei programmi nazionali e i rispettivi partecipanti nazionali per ciascun progetto.

10.

Dopo la chiusura di un invito a presentare proposte di progetto, l’associazione AAL procede ad un controllo centrale di ammissibilità in cooperazione con le agenzie designate per la gestione dei programmi nazionali. Tale controllo è effettuato in base a criteri comuni di ammissibilità al programma AAL pubblicati con l’invito a presentare proposte.

11.

L’associazione AAL, assistita dalle agenzie di gestione dei programmi nazionali, verifica il soddisfacimento di ulteriori criteri nazionali di ammissibilità indicati di volta in volta negli inviti a presentare proposte di progetto.

12.

I criteri di ammissibilità nazionali riguardano esclusivamente lo status giuridico e finanziario dei singoli candidati e non il contenuto della proposta e comprendono i seguenti aspetti:

12.1.

tipo di candidato, compresi status giuridico e finalità;

12.2.

responsabilità e validità, compresi solidità finanziaria, rispetto di obblighi fiscali e sociali.

13.

Le proposte di progetti ammissibili sono valutate dall’associazione AAL con l’assistenza di esperti indipendenti, sulla base di criteri di valutazione comuni e trasparenti fissati nell’invito a presentare proposte; è pubblicato un elenco di progetti in ordine di punteggio. I progetti sono selezionati secondo tale graduatoria e tenendo conto delle risorse disponibili. Tale selezione, una volta adottata dall’assemblea generale dell’associazione AAL, è vincolante per gli Stati partecipanti.

14.

Se un partecipante a un progetto non soddisfa uno o più dei criteri nazionali di ammissibilità o se il corrispondente impegno di bilancio nazionale ha esaurito i fondi, il comitato esecutivo dell’associazione AAL può decidere di effettuare, a livello centrale e con l’assistenza di esperti indipendenti, un’ulteriore valutazione indipendente della proposta in questione che non preveda la partecipazione del candidato in questione o che preveda un altro candidato, come proposto dai partecipanti al progetto.

15.

Le questioni di natura giuridica e finanziaria riguardanti i partecipanti ai progetti selezionati per il finanziamento sono trattate dalle agenzie designate per la gestione dei programmi nazionali, in applicazione delle norme e dei principi amministrativi nazionali vigenti.


ALLEGATO III

GESTIONE DEL PROGRAMMA AAL

La struttura organizzativa del programma AAL è descritta qui di seguito.

1.

L’associazione AAL costituisce la struttura specifica di esecuzione creata dagli Stati membri partecipanti.

2.

L’associazione AAL è responsabile dell’esecuzione di tutte le attività del programma AAL. Rientrano tra i compiti dell’associazione AAL la gestione dei contratti e del bilancio, l’elaborazione dei programmi annuali di lavoro, l’organizzazione degli inviti a presentare proposte nonché la realizzazione della valutazione e della graduatoria delle proposte ammissibili al finanziamento.

3.

L’associazione AAL è inoltre incaricata di sorvegliare i progetti e trasferisce i corrispondenti pagamenti dei contributi dell’Unione alle agenzie designate per la gestione dei programmi nazionali. Essa organizza inoltre attività di divulgazione.

4.

L’associazione AAL è gestita dall’assemblea generale, che è l’organo decisionale del programma AAL. Essa nomina i membri del comitato esecutivo e sovrintende all’attuazione del programma AAL, comprese l’approvazione della strategia e dei programmi di lavoro annuali, l’assegnazione delle risorse nazionali ai progetti e la gestione delle nuove domande di adesione. L’assemblea funziona secondo il principio di un voto per paese. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, tranne che per le decisioni relative alla successione, all’ammissione o all’esclusione di membri o allo scioglimento dell’associazione AAL, per le quali possono essere definite condizioni di voto particolari nello statuto dell’associazione AAL.

5.

La Commissione partecipa alle riunioni dell’assemblea generale in qualità di osservatore e approva il programma di lavoro annuale. La Commissione è invitata a tutte le riunioni dell’associazione AAL e può prendere parte alle discussioni. La Commissione riceve tutti i documenti distribuiti in relazione all’assemblea generale dell’associazione AAL.

6.

Il comitato esecutivo AAL, costituito da almeno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere e un vicetesoriere, è eletto dall’assemblea generale dell’associazione AAL con il compito di esercitare specifiche responsabilità di gestione come la pianificazione finanziaria, l’assunzione del personale e la conclusione di contratti. È il rappresentante legale dell’associazione AAL e rende conto all’assemblea generale.

7.

L’unità di gestione centrale che fa parte dell’associazione AAL ha la responsabilità di gestire a livello centrale l’attuazione del programma AAL, in stretto coordinamento e cooperazione con le agenzie di gestione dei programmi nazionali, che sono autorizzate dagli Stati partecipanti a svolgere attività correlate alla gestione dei progetti e ad aspetti amministrativi e giuridici riguardanti i partecipanti nazionali, nonché a collaborare alla valutazione e alla negoziazione di proposte di progetti. L’unità centrale e le agenzie di gestione dei programmi nazionali lavorano assieme e costituiscono l’unità di gestione sotto la supervisione dell’associazione AAL.

8.

L’associazione AAL istituisce un consiglio consultivo composto da rappresentanti dell’industria, degli utenti e di altre pertinenti parti interessate, in modo tale da riflettere un equilibrio generazionale e di genere. Esso formula raccomandazioni all’associazione AAL sulla strategia globale del programma, sulle priorità e i temi da trattare negli inviti a presentare proposte e su altre pertinenti azioni del programma AAL.