27.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/227


DECISIONE N. 541/2014/UE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 189, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nella comunicazione del 4 aprile 2011 dal titolo «Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini», la Commissione ha sottolineato che la competenza condivisa nel settore spaziale conferita all'UE dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) va di pari passo con una cooperazione rafforzata con gli Stati membri. La Commissione ha altresì evidenziato che qualsiasi nuova azione deve poggiare sulle risorse esistenti e sull'identificazione congiunta di dove siano necessarie nuove risorse.

(2)

Nella risoluzione dal titolo «Portare avanti la politica spaziale europea» (3), del 26 settembre 2008, il Consiglio ha rammentato che le risorse spaziali sono divenute indispensabili per la nostra economia e che occorre quindi garantirne la sicurezza. Il Consiglio ha sottolineato che «l'Europa, […] deve sviluppare una capacità operativa europea di monitoraggio e controllo della propria infrastruttura spaziale e dei detriti spaziali, basata inizialmente sulle risorse esistenti a livello sia nazionale sia europeo, avvantaggiandosi delle relazioni che possono essere instaurate con altre nazioni partner e delle loro capacità».

(3)

Nella risoluzione del 25 novembre 2010 dal titolo «Sfide globali: sfruttare appieno i sistemi spaziali europei», il Consiglio riconosce la necessità di una futura capacità europea in materia di sorveglianza/conoscenza dell'ambiente spaziale (Space Situational Awareness, «SSA») come attività a livello europeo intesa a sviluppare e sfruttare le risorse civili e militari disponibili su scala nazionale ed europea e invita la Commissione e il Consiglio a proporre un sistema di gestione e una politica dei dati che consentiranno agli Stati membri di contribuire con capacità nazionali pertinenti, nel rispetto dei requisiti e delle norme di sicurezza applicabili. Esso ha inoltre invitato «tutti i soggetti istituzionali europei a esaminare misure adeguate» che sarebbero basate su requisiti definiti dell'utenza civile e militare, si avvarrebbero delle risorse pertinenti nel rispetto dei requisiti di sicurezza applicabili e sfrutterebbero l'evoluzione del programma preparatorio dell'Agenzia spaziale europea (ESA) in materia di SSA.

(4)

Le conclusioni del Consiglio, del 31 maggio 2011, sulla comunicazione della Commissione «Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini» e la risoluzione del Consiglio, del 6 dicembre 2011, dal titolo «Orientamenti sul valore aggiunto e i benefici dello spazio per la sicurezza dei cittadini europei» (4) hanno ribadito «la necessità di un'efficace capacità di sorveglianza dell'ambiente spaziale […] come attività a livello europeo» e hanno invitato l'Unione a «sfruttare al massimo le risorse, competenze e capacità che già esistono o sono in fase di sviluppo negli Stati membri, a livello europeo e, ove opportuno, internazionale». Riconoscendo la natura duale di tale sistema e tenendo conto della sua specifica dimensione di sicurezza, il Consiglio invita la Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), in stretta cooperazione con l'ESA e gli Stati membri, che detengono tali risorse e dispongono di capacità, e in consultazione con tutti gli attori coinvolti, a presentare proposte per sfruttare appieno e sviluppare tali risorse e capacità al fine di elaborare una capacità di sorveglianza dell'ambiente spaziale (SSA) come attività a livello europeo e a definire, in tale contesto, una governance e una politica dei dati adeguate che tengano conto dell'alta sensibilità dei dati SSA.

(5)

In linea generale, la SSA riguarda tre principali settori, vale a dire la sorveglianza dello spazio e il tracciamento (SST), il monitoraggio e le previsioni relativi alla meteorologia spaziale e gli oggetti vicini alla Terra. Le attività in tali settori sono finalizzate a proteggere le infrastrutture nello spazio e le infrastrutture dallo spazio. La presente decisione, che riguarda l'SST, dovrebbe incoraggiare sinergie tra i suddetti settori.

(6)

Al fine di ridurre i rischi di collisione, l'Unione ricercherebbe altresì sinergie con le iniziative di rimozione attiva e le misure di inertizzazione dei detriti spaziali, come quella elaborata dall'ESA.

(7)

I detriti spaziali sono diventati una minaccia grave per la sicurezza, la protezione e la sostenibilità delle attività spaziali. È dunque opportuno istituire un quadro di sostegno «SST» allo scopo di sostenere la creazione e il funzionamento di servizi di controllo e di sorveglianza degli oggetti spaziali, al fine di prevenire il danneggiamento dei veicoli spaziali in seguito a collisione e la proliferazione dei detriti spaziali. Il quadro di sostegno SST dovrebbe essere istituito anche allo scopo di prevedere le traiettorie e i percorsi di rientro, al fine di fornire le migliori informazioni possibili ai servizi governativi e di protezione civile in caso di rientro incontrollato di veicoli spaziali completi o dei loro detriti nell'atmosfera terrestre.

(8)

Il quadro di sostegno all'SST dovrebbe contribuire ad assicurare la disponibilità a lungo termine delle infrastrutture, dei mezzi e dei servizi spaziali europei e nazionali che sono essenziali per la sicurezza dell'economia, della società e dei cittadini in Europa.

(9)

La fornitura di servizi SST sarà vantaggiosa per tutti gli operatori pubblici e privati di infrastrutture spaziali, compresa l'Unione, che è responsabile dei programmi spaziali dell'Unione, in particolare dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS, istituiti dal regolamento (UE) n. 1285/2013 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, e del programma Copernicus istituito dal regolamento (UE) n. 377/2014 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio. Anche le autorità pubbliche nazionali responsabili della protezione civile beneficeranno del sistema di segnalazione dei rientri incontrollati e della previsione del momento e del luogo dell'impatto. Inoltre, tali servizi potrebbero altresì essere rilevanti per altri utenti, quali gli assicuratori privati, ai fini della valutazione delle potenziali responsabilità derivanti da una collisione nel corso della vita operativa di un satellite. Oltre a ciò, si dovrebbe prevedere a lungo termine un servizio di informazione al pubblico, gratuito e riutilizzabile, sui parametri orbitali degli oggetti spaziali in orbita intorno alla Terra.

(10)

I servizi SST dovrebbero essere complementari alle attività di ricerca connesse alla protezione delle infrastrutture spaziali svolte nell'ambito di Orizzonte 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), ai programmi spaziali faro dell'Unione, Copernicus e Galileo, all'iniziativa Agenda digitale, come indicato nella comunicazione della Commissione del 26 agosto 2010, dal titolo «Un'agenda digitale europea» e ad altre infrastrutture di telecomunicazione che contribuiscono alla realizzazione della società dell'informazione, nonché alle attività dell'ESA in questo settore.

(11)

Il quadro di sostegno all'SST dovrebbe contribuire a garantire l'utilizzo e l'esplorazione pacifici dello spazio extra atmosferico.

(12)

Il quadro di sostegno all'SST dovrebbe tenere conto della cooperazione con i partner internazionali, in particolare gli Stati Uniti d'America, le organizzazioni internazionali ed altri paesi terzi, specialmente al fine di evitare collisioni nello spazio ed impedire la proliferazione di detriti spaziali. Esso inoltre dovrebbe essere complementare alle misure di attenuazione esistenti, come gli orientamenti delle Nazioni Unite per la riduzione dei detriti spaziali, o ad altre iniziative, al fine di garantire la sicurezza, la protezione e la sostenibilità delle attività nello spazio extraatmosferico. Esso dovrebbe altresì essere coerente con la proposta dell'Unione relativa ad un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extra atmosferico.

(13)

Il quadro di sostegno all'SST dovrebbe consistere nel collegamento in rete e nell'utilizzazione delle risorse nazionali SST per la fornitura di servizi SST. Una volta conseguito tale risultato, dovrebbe essere incoraggiato lo sviluppo di nuovi sensori o l'aggiornamento dei sensori esistenti gestiti dagli Stati membri.

(14)

La Commissione e il consorzio SST istituito ai sensi della presente direttiva, in stretta cooperazione con l'ESA e le altre parti interessate, dovrebbero continuare a condurre dialoghi sull'SST a livello tecnico con i partner strategici, conformemente alle rispettive competenze.

(15)

I requisiti degli utilizzatori civili e militari dell'SSA sono stati definiti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione debitamente approvato «Capacità europea in materia di sorveglianza/conoscenza dell'ambiente spaziale, requisiti degli utilizzatori civili e militari di alto livello». La fornitura di servizi SST dovrebbe essere guidata dalle esigenze degli utenti civili. È opportuno che gli scopi di carattere puramente militare non siano trattati nella presente decisione. La Commissione dovrebbe garantire un meccanismo per il riesame e l'aggiornamento periodici dei requisiti degli utenti, se del caso, coinvolgendo i rappresentanti della comunità di utenti. A tal fine, dovrebbe proseguire il necessario dialogo con i pertinenti attori, quali l'Agenzia europea per la difesa e l'ESA.

(16)

Il funzionamento dei servizi SST dovrebbe basarsi su un partenariato tra l'Unione e gli Stati membri e utilizzare l'esperienza e le risorse nazionali esistenti e future, ivi comprese quelle sviluppate attraverso l'ESA. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la proprietà e il controllo dei propri dispositivi e dovrebbero rimanere responsabili del funzionamento, della manutenzione e del rinnovo degli stessi. Il quadro di sostegno all'SST non dovrebbe garantire finanziamenti allo sviluppo di nuovi sensori SST. Se si rivelassero necessari nuovi sensori per soddisfare i requisiti degli utilizzatori, si potrebbe affrontare la questione a livello nazionale o tramite un programma europeo di ricerca e sviluppo, se del caso. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero promuovere e facilitare la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri al quadro di sostegno «SST», previo rispetto dei criteri di partecipazione.

(17)

Il Centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN), un'agenzia dell'UE istituita dall'azione comune2001/555/PESC del Consiglio (8), che fornisce ad utenti civili e militari prodotti e servizi di informazione con vari livelli di classificazione ricavati dall'analisi di immagini satellitari della Terra, potrebbe contribuire alla fornitura di servizi SST. Le sue competenze nel trattamento di informazioni classificate in un ambiente sicuro e i suoi stretti legami istituzionali con gli Stati membri lo rendono adatto a gestire e fornire servizi SST. Un prerequisito per il ruolo del SATCEN all'interno del quadro di sostegno all'SST è la modifica dell'azione comune del Consiglio, che allo stato attuale non prevede alcun intervento del SATCEN nel campo dell'SST. La Commissione dovrebbe collaborare, se del caso, con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), in considerazione del ruolo di sostegno di quest'ultimo all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la sicurezza nel guidare la direzione operativa del SATCEN.

(18)

Informazioni precise sulla natura, le specifiche e l'ubicazione di alcuni oggetti spaziali possono avere un impatto sulla sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri e dei paesi terzi. Gli Stati membri e, ove opportuno, mediante il comitato per la sicurezza del Consiglio (il comitato di sicurezza), dovrebbero considerare adeguatamente le questioni di sicurezza nella definizione e gestione della rete in cui operano le capacità rilevanti, compresi i sensori SST, la capacità di elaborare e analizzare dati SST, nonché la fornitura di servizi SST. È pertanto necessario stabilire nella presente decisione disposizioni generali sull'uso e sullo scambio sicuro di informazioni SST tra gli Stati membri, i destinatari dei servizi SST e, se del caso, il SATCEN. Inoltre, la Commissione, il SEAE e gli Stati membri dovrebbero definire i meccanismi di coordinamento necessari per affrontare le questioni relative alla sicurezza del quadro di sostegno all'SST.

(19)

Gli Stati membri partecipanti dovrebbero essere responsabili della negoziazione e dell'attuazione delle disposizioni sull'uso dei dati SST e sull'uso e sullo scambio delle informazioni SST. Le disposizioni sull'uso dei dati SST e sull'uso e sullo scambio delle informazioni SST di cui alla presente decisione e all'accordo tra gli Stati membri partecipanti e, se del caso, il SATCEN, dovrebbero tener conto delle raccomandazioni approvate in materia di sicurezza dei dati SST debitamente approvati.

(20)

La potenziale sensibilità dei dati SST richiede una cooperazione fondata sull'efficienza e sulla fiducia, anche riguardo alle modalità di trattamento e di analisi dei dati SST. Il potenziale utilizzo di un software open source che consenta ai fornitori autorizzati di dati SST di accedere in sicurezza al codice sorgente per introdurre modifiche operative e miglioramenti dovrebbe contribuire al conseguimento di tale obiettivo.

(21)

Il comitato per la sicurezza ha raccomandato di creare una struttura di gestione dei rischi per garantire che le questioni relative alla sicurezza dei dati siano debitamente prese in considerazione nell'attuazione del quadro di sostegno all'SST. A tal fine, gli Stati membri partecipanti e, se del caso, il SATCEN dovrebbero stabilire strutture e procedure di gestione dei rischi adeguate, tenendo conto delle raccomandazioni del comitato per la sicurezza.

(22)

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente decisione, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(23)

Poiché gli obiettivi della presente decisione, nello specifico sostenere le azioni volte all'istituzione e alla gestione della rete di sensori, creare la capacità necessaria per elaborare e analizzare dati SST e costituire e gestire servizi SST, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri, in quanto la fornitura di tali servizi da parte di un consorzio di Stati membri partecipanti porterebbe benefici all'Unione, segnatamente nel suo ruolo di principale proprietaria di assetti spaziali, ma, a motivo della portata della decisione, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

Gli obiettivi della presente decisione sono analoghi a quelli previsti dai programmi istituiti dal regolamento (UE) n. 1285/13, agli articoli 1, 3 lettere c) e d) e 4; dalla decisione 2013/743/UE (10) del Consiglio all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), all'allegato I, parte II, punto 1.6.2 d) e all'allegato I, parte III, punti 7.5 e 7.8, e dal regolamento (UE) n. 377/2014, all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), che assegna un importo massimo di 26,5 milioni di EUR a prezzi correnti. L'impegno finanziario complessivo per la realizzazione degli obiettivi del quadro di sostegno all'SST, segnatamente il collegamento in rete delle risorse esistenti, è stimato a 70 milioni di EUR. In considerazione degli obiettivi analoghi della presente decisione e di quelli dei programmi summenzionati, le azioni istituite dalla presente decisione potrebbero essere finanziate da tali programmi, compatibilmente con il loro atto di base.

(25)

Garantire un'autonomia europea di livello accettabile nelle attività dell'SST potrebbe richiedere l'adozione di un atto di base ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) per l'SST. Tale possibilità dovrebbe essere presa in esame nel contesto del riesame intermedio dell'attuale quadro finanziario pluriennale.

(26)

In riconoscimento della natura sensibile della SSA, è opportuno che la gestione dei sensori e l'elaborazione dei dati che portano alla fornitura di servizi SST rimangano prerogative degli Stati membri partecipanti. Le risorse nazionali dell'SST rimarranno sotto l'autorità degli Stati membri competenti per il loro controllo e la loro gestione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione del quadro

La presente decisione istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento («SST»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)   «oggetto spaziale»: qualsiasi oggetto artificiale nello spazio extra atmosferico;

2)   «veicolo spaziale»: qualsiasi oggetto spaziale con una finalità specifica, compresi i satelliti artificiali attivi e gli stadi superiori dei lanciatori;

3)   «detriti spaziali»: qualsiasi oggetto spaziale, compresi i veicoli spaziali o i frammenti ed elementi di questi ultimi, nell'orbita terrestre o che rientrano nell'atmosfera terrestre, che non sono funzionali o non hanno più alcuna finalità specifica, comprese le parti di razzi o di satelliti artificiali o i satelliti artificiali inattivi;

4)   «sensore SST»: un dispositivo o un insieme di dispositivi, come ad esempio i radar o i telescopi terrestri o spaziali, in grado di misurare parametri fisici relativi agli oggetti spaziali, come le dimensioni, l'ubicazione e la velocità;

5)   «dati SST»: parametri fisici degli oggetti spaziali acquisiti dai sensori SST o parametri orbitali degli oggetti spaziali ottenuti dalle osservazioni con tali sensori;

6)   «informazioni SST»: dati SST elaborati, immediatamente significativi per il destinatario.

Articolo 3

Obiettivi del quadro di sostegno all'SST

1.   L'obiettivo generale del quadro di sostegno all'SST è di contribuire ad assicurare la disponibilità a lungo termine delle infrastrutture, dei mezzi e dei servizi spaziali europei e nazionali che sono essenziali per la sicurezza dell'economia, della società e dei cittadini in Europa.

2.   Gli obiettivi specifici del quadro di sostegno all'SST sono i seguenti:

a)

valutare e ridurre i rischi relativi alle collisioni per le operazioni in orbita dei veicoli spaziali europei e consentire agli operatori dei veicoli spaziali di programmare e realizzare in modo più efficiente misure di mitigazione del rischio stesso;

b)

ridurre i rischi connessi al lancio dei veicoli spaziali europei;

c)

sorvegliare i rientri incontrollati di veicoli spaziali o di detriti spaziali nell'atmosfera terrestre e diramare allarmi precoci più precisi ed efficienti allo scopo di ridurre i rischi potenziali per la sicurezza dei cittadini dell'Unione e i danni potenziali alle infrastrutture terrestri;

d)

cercare di impedire la proliferazione di detriti spaziali.

Articolo 4

Azioni contemplate dal quadro di sostegno all'SST

1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti all'articolo 3, il quadro di sostegno all'SST supporta le seguenti azioni volte a creare una capacità SST a livello europeo e con un adeguato grado di autonomia europea:

a)

la creazione e la gestione di una funzione di rilevamento consistente in una rete di sensori terrestri e/o spaziali degli Stati membri, ivi compresi i sensori nazionali sviluppati attraverso l'ESA, per sorvegliare e localizzare gli oggetti spaziali e per realizzare una relativa banca dati;

b)

la creazione e la gestione di una funzione di elaborazione per elaborare e analizzare i dati SST a livello nazionale per produrre informazioni e servizi riguardanti l'SST da trasmettere alla funzione di fornitura dei servizi SST;

c)

l'istituzione di una funzione di fornitura di servizi SST, quali definiti dall'articolo 5, paragrafo 1, agli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2.   Il quadro di sostegno all'SST non disciplina lo sviluppo di nuovi sensori SST.

Articolo 5

Servizi SST

1.   I servizi SST di cui all'articolo 4 sono di tipo civile. Essi comprendono i seguenti servizi:

a)

la valutazione del rischio di collisione tra veicoli spaziali o tra veicoli spaziali e detriti spaziali e la generazione di allarmi anticollisione durante le fasi di lancio, di prima messa in orbita, di funzionamento in orbita e di ritiro dal servizio delle missioni spaziali;

b)

l'individuazione e la caratterizzazione di frammentazioni, rotture o collisioni in orbita;

c)

la valutazione del rischio del rientro incontrollato di oggetti spaziali e di detriti spaziali nell'atmosfera terrestre e la produzione di relative informazioni, compresa la previsione del periodo e del probabile luogo del possibile impatto.

2.   I servizi SST sono forniti a:

a)

tutti gli Stati membri;

b)

al Consiglio;

c)

alla Commissione;

d)

al SEAE;

e)

ai proprietari e agli operatori di veicoli spaziali pubblici e privati;

f)

alle autorità pubbliche responsabili della protezione civile.

I servizi SST sono forniti a norma delle disposizioni sull'uso e sullo scambio di dati e informazioni SST di cui all'articolo 9.

3.   Gli Stati membri partecipanti, la Commissione e, se del caso, il SATCEN, non possono essere ritenuti responsabili:

a)

dei danni derivanti dall'assenza o dall'interruzione della fornitura dei servizi SST;

b)

dai ritardi nella fornitura dei servizi SST;

c)

dall'inesattezza delle informazioni fornite tramite tali servizi SST; o

d)

da qualsiasi azione intrapresa in risposta alla fornitura di servizi SST.

Articolo 6

Ruolo della Commissione

1.   La Commissione:

a)

gestisce il quadro di sostegno all'SST e ne assicura l'attuazione;

b)

adotta i provvedimenti necessari per individuare, controllare, attenuare e monitorare i rischi associati al quadro di sostegno all'SST;

c)

se del caso, garantisce l'aggiornamento dei requisiti degli utilizzatori dell'SST;

d)

definisce i principi generali di governance del quadro di sostegno all'SST, in particolare al fine di agevolare la creazione e la gestione del consorzio di cui all'articolo 7, paragrafo 3;

e)

facilita la più ampia partecipazione possibile degli Stati membri ogniqualvolta opportuno, a norma dell'articolo 7.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono un piano di coordinamento e misure tecniche pertinenti per le attività del quadro di sostegno all'SST. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

3.   La Commissione fornisce tempestivamente al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le pertinenti informazioni sull'attuazione del quadro di sostegno all'SST, in particolare per assicurare trasparenza e chiarezza per quanto concerne:

a)

gli sforzi indicativi e le diverse fonti di finanziamento dell'Unione;

b)

la partecipazione al quadro di sostegno all'SST e alle azioni sostenute in tale contesto;

c)

l'evoluzione del collegamento in rete dei dispositivi dell'SST degli Stati membri e della fornitura di servizi SST;

d)

lo scambio e l'uso delle informazioni SST.

Articolo 7

Partecipazione degli Stati membri

1.   Gli Stati membri che intendono partecipare all'attuazione delle azioni di cui all'articolo 4 presentano alla Commissione una domanda comprovante la conformità ai seguenti criteri:

a)

possedere o avere accesso:

i)

ad adeguati sensori SST disponibili o in fase di sviluppo e alle risorse umane e tecniche per gestirli o

ii)

ad adeguate capacità operative di analisi e di trattamento dei dati concepite specificatamente per l'SST;

b)

elaborare un piano d'azione per l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 4, comprese le modalità di cooperazione con gli altri Stati membri.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alle procedure di presentazione delle domande e alla conformità degli Stati membri ai criteri di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

3.   Tutti gli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 designano l'organismo nazionale incaricato di rappresentarli. Gli organismi nazionali designati costituiscono un consorzio e stipulano l'accordo di cui all'articolo 10.

4.   La Commissione pubblica e aggiorna sul suo sito web l'elenco degli Stati membri partecipanti.

5.   La responsabilità per la gestione dei sensori, il trattamento dei dati e l'attuazione della politica in materia di dati spetta agli Stati membri partecipanti. Le risorse degli Stati membri partecipanti rimangono completamente sotto il controllo nazionale.

Articolo 8

Ruolo del Centro satellitare dell'Unione europea

Il Centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN) può collaborare con il consorzio che sarà costituito a norma dell'articolo 7, paragrafo 3. In tal caso, esso stipula gli accordi di attuazione necessari con gli Stati membri partecipanti.

Articolo 9

Dati SST e informazioni SST

L'uso e lo scambio di informazioni SST divulgate dal consorzio e l'uso di dati SST nel contesto del quadro di sostegno all'SST, ai fini della realizzazione delle azioni di cui all'articolo 4, sono soggetti alle seguenti regole:

a)

la divulgazione non autorizzata di dati e informazioni non è consentita, pur garantendo l'efficienza delle operazioni e l'uso il più ampio possibile delle informazioni generate;

b)

la sicurezza dei dati SST è garantita;

c)

le informazioni e i servizi SST sono messi a disposizione, in base al principio della necessità di conoscere, dei destinatari dei servizi SST definiti all'articolo 5, paragrafo 2, conformemente alle istruzioni e alla norme di sicurezza emanate dalla fonte delle informazioni e dal proprietario dell'oggetto spaziale in questione.

Articolo 10

Coordinamento delle attività operative

Gli organismi nazionali designati che costituiscono il consorzio di cui all'articolo 7, paragrafo 3, concludono un accordo recante le norme e i meccanismi per la loro cooperazione all'attuazione delle azioni di cui all'articolo 4. In particolare, tale accordo comprende disposizioni riguardanti:

a)

l'uso e lo scambio di informazioni SST, tenendo conto delle raccomandazioni approvate «Space Situational Awareness data policy — recommendations on security aspects» (Trattamento dei dati nel quadro della capacità europea in materia di sorveglianza/conoscenza dell'ambiente spaziale — raccomandazioni sugli aspetti relativi alla sicurezza);

b)

la creazione di una struttura di gestione dei rischi per garantire l'attuazione delle disposizioni sull'uso e sullo scambio sicuro dei dati e delle informazioni SST;

c)

la cooperazione con il SATCEN al fine di realizzare l'azione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 11

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione provvede a monitorare l'attuazione del quadro di sostegno all'SST.

2.   Entro il 1o luglio 2018, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del quadro di sostegno all'SST riguardante il conseguimento degli obiettivi della presente decisione, dal punto di vista sia dei risultati che dell'impatto, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo.

Se del caso, la suddetta relazione può essere corredata di proposte di modifica, ivi compresa la possibile adozione di un atto di base ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per l'SST.

Articolo 12

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 327 del 12.11.2013, pag. 38.

(2)  Posizione del Parlamento del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

(3)  GU C 268 del 23.10.2008, pag. 1.

(4)  GU C 377 del 23.12.2011, pag 1.

(5)  Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122, del 24.4.2014, pag. 44).

(7)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(8)  Azione comune 2001/555/PESC del Consiglio, del 20 luglio 2001, sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 5).

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(10)  Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

(11)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).