30.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2014
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra
(2014/494/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37 e l’articolo 31, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Georgia per la conclusione di un nuovo accordo tra l’Unione e la Georgia destinato a sostituire l’accordo di partenariato e di cooperazione (1). |
(2) |
Tenendo conto dello stretto legame storico e dei rapporti sempre più stretti tra le parti nonché del loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in un’ottica ambiziosa e innovativa, i negoziati sull’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra («accordo») sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dell’accordo in data 29 novembre 2013. |
(3) |
L’accordo dovrebbe essere firmato a nome dell’Unione e dovrebbe essere applicato in parte prima della sua entrata in vigore, in via provvisoria, conformemente all’articolo 431 dell’accordo, in attesa dell’espletamento delle procedure relative alla sua conclusione. |
(4) |
L’applicazione provvisoria di parti dell’accordo fa salva la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati. |
(5) |
A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare le modifiche all’accordo che devono essere adottate dal comitato di associazione, riunito nella formazione «Commercio», ai sensi dell’articolo 408, paragrafo 4, dell’accordo, in base a proposte del sottocomitato per le indicazioni geografiche di cui all’articolo 179 dell’accordo. |
(6) |
È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza dell’accordo sono oggetto di tale protezione. |
(7) |
L’accordo non dovrebbe essere inteso in modo tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, è autorizzata con riserva della conclusione di detto accordo.
2. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
1. A norma dell’articolo 431 dell’accordo e subordinatamente alle notifiche ivi previste, le seguenti parti dell’accordo sono applicate in via provvisoria tra l’Unione e la Georgia, in attesa dell’entrata in vigore dell’accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell’Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:
a) |
titolo I; |
b) |
titolo II: articoli 3 e 4 e articoli da 7 a 9; |
c) |
titolo III: articoli 13 e 16; |
d) |
titolo IV (fatta eccezione per l’articolo 151 nella misura in cui riguarda gli aspetti penali connessi ai diritti di proprietà intellettuale, e fatta eccezione per gli articoli 223 e 224 nella misura in cui tali disposizioni si applicano alle procedure, ai riesami e ai ricorsi amministrativi a livello di Stato membro); |
e) |
titolo V: articoli 285 e 291; |
f) |
titolo VI: capitolo 1 [fatta eccezione per l’articolo 293, lettere a) ed e), l’articolo 294, paragrafo 2, lettere a) e b)], capitolo 2 [fatta eccezione per l’articolo 298, lettera k)], capitolo 3 (fatta eccezione per l’articolo 302, paragrafo 1), capitoli 7, 10 [fatta eccezione per l’articolo 333, lettera i)], capitolo 11 [fatta eccezione per l’articolo 338, lettera b) e l’articolo 339], capitoli 13, 20 e 23 nonché gli articoli 312, 319, 327, 354 e 357; |
g) |
Titolo VII; |
h) |
titolo VIII (fatta eccezione per l’articolo 423, paragrafo 1, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo sono limitate al fine di garantire l’applicazione provvisoria dell’accordo come stabilito nel presente paragrafo); |
i) |
allegati da II a XXXI e allegato XXXIV, nonché protocolli da I a IV. |
2. La data a partire dalla quale l’accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
Articolo 4
Ai fini dell’articolo 179 dell’accordo, le modifiche dell’accordo operate tramite decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un’indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione in merito secondo la procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
Articolo 5
1. Le denominazioni protette a norma del titolo IV, capitolo 9, sottosezione 3 «Indicazioni geografiche», dell’accordo possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commerci prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla specifica corrispondente.
2. A norma dell’articolo 175 dell’accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione applicano la protezione di cui agli articoli da 170 a 174 dell’accordo, anche su richiesta di una parte interessata.
Articolo 6
L’ accordo non dovrebbe essere inteso in modo tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri.
Articolo 7
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2014
Per il Consiglio
Il presidente
G. KARASMANIS
(1) Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro (GU L 205 del 4.8.1999, pag. 3).
(2) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).