13.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 174/40


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2014

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(2014/348/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 175, terzo comma e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

È opportuno,pertanto, modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014.

(4)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 5 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

N. DENDIAS


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2014

del

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (1).

(2)

È opportuno, pertanto, modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 15 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1)

al paragrafo 2, dopo «paragrafo 1» è aggiunto «e che sono eseguite prima del 1o gennaio 2014»;

2)

al paragrafo 8 è aggiunto il seguente:

«—

32013 R 1296: Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (“EaSI”) e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma. La Norvegia partecipa e contribuisce finanziariamente soltanto alla componente EURES del programma.»;

3)

Il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati EFTA partecipano alle attività comunitarie di cui al primo trattino del paragrafo 8 a partire dal 1o gennaio 1999, alle attività di cui al secondo trattino a partire dal 1o gennaio 2003 e alle attività di cui al terzo trattino a partire dal 1o gennaio 2014».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238.

(2)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]