23.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2014

che conferma l'applicazione all'Irlanda degli accordi di riammissione tra l'Unione e la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese, la Repubblica di Albania, la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, la Federazione russa, il Montenegro, la Repubblica di Serbia, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica di Moldova, la Repubblica islamica del Pakistan e la Georgia

(2014/298/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 331, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione ha concluso accordi di riammissione con la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese mediante decisione 2004/424/CE del Consiglio (1), con la Repubblica di Albania mediante decisione 2005/809/CE del Consiglio (2), con la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka mediante decisione 2005/372/CE del Consiglio (3), con la Federazione russa mediante decisione 2007/341/CE del Consiglio (4), con il Montenegro mediante decisione 2007/818/CE del Consiglio (5), con la Repubblica di Serbia mediante decisione 2007/819/CE del Consiglio (6),con la Bosnia-Erzegovina mediante decisione 2007/820/CE del Consiglio (7), con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia mediante decisione 2007/817/CE del Consiglio (8), con la Repubblica di Moldova mediante decisione 2007/826/CE del Consiglio (9), con la Repubblica islamica del Pakistan mediante decisione 2010/649/UE del Consiglio (10) e con la Georgia mediante decisione 2011/118/UE del Consiglio (11).

(2)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito non ha partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione dei rispettivi accordi di riammissione, non è da esse vincolato, né è soggetto alla loro applicazione.

(3)

A norma dell'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda ha notificato alla Commissione, con lettera dell'11 dicembre 2013, la sua intenzione di accettare questi accordi e di essere vincolata dagli stessi.

(4)

La Commissione dovrebbe notificare per iscritto ai paesi terzi interessati che l'Irlanda ha scelto di essere vincolata dai rispettivi accordi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità alla presente decisione si applicano all'Irlanda i seguenti accordi di riammissione conclusi dall'Unione:

a)

l'accordo con la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese, concluso con decisione 2004/424/CE;

b)

l'accordo con la Repubblica di Albania, concluso con decisione 2005/809/CE;

c)

l'accordo con la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, concluso con decisione 2005/372/CE;

d)

l'accordo con la Federazione russa, concluso con decisione 2007/341/CE;

e)

l'accordo con il Montenegro, concluso con decisione 2007/818/CE;

f)

l'accordo con la Repubblica di Serbia, concluso con decisione 2007/819/CE;

g)

l'accordo con la Bosnia-Erzegovina, concluso con decisione 2007/820/CE;

h)

l'accordo con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, concluso con decisione 2007/817/CE;

i)

l'accordo con la Repubblica di Moldova, concluso con decisione 2007/826/CE;

j)

l'accordo con la Repubblica islamica del Pakistan, concluso con decisione 2010/649/UE;

k)

l'accordo con la Georgia, concluso con decisione 2011/118/UE.

Articolo 2

La Commissione notifica a ciascun paese terzo parte degli accordi di cui all'articolo 1 che il rispettivo accordo si applica all'Irlanda.

Ciascun accordo si applica all'Irlanda a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della notifica da parte del paese terzo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Decisione 2004/424/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 97).

(2)  Decisione 2005/809/CE del Consiglio, del 7 novembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 304 del 23.11.2005, pag. 14).

(3)  Decisione 2005/372/CE del Consiglio, del 3 marzo 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 41).

(4)  Decisione 2007/341/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione fra la Comunità europea e la Federazione russa (GU L 129 del 17.5.2007, pag. 38).

(5)  Decisione 2007/818/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica del Montenegro (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 25).

(6)  Decisione 2007/819/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 45).

(7)  Decisione 2007/820/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 65).

(8)  Decisione 2007/817/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2007, relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 1).

(9)  Decisione 2007/826/CE del Consiglio, del 22 novembre 2007, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 148).

(10)  Decisione 2010/649/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativa alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 50).

(11)  Decisione 2011/118/UE del Consiglio, del 18 gennaio 2011, relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Georgia (GU L 52 del 25.2.2011, pag. 45).